Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 1508/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. RIVADOSSI Parte_1 C.F._1
GIULIO
e
) con l'avv. SALVONI Parte_2 C.F._2
VERONICA con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“I) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra e Parte_1
in data 20.11.1997 in Timisoara (Romania), trascritto dapprima presso Parte_2
il Consiglio Locale del Municipio di Timisoara e in seguito in Italia presso il Comune di
Castegnato, parte II serie C, il 31.12.1997, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere l'emananda sentenza;
1
III) accogliere le seguenti condizioni dello scioglimento del matrimonio:
A) Affidamento della figlia minore e modalità di visita. Affidamento congiunto della figlia minore nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione presso l'abitazione Persona_1
della madre. incontrerà la figlia minore anche separatamente ogni Parte_2
qualvolta lo desidererà previo congruo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni della stessa;
in ogni caso egli potrà tenere con sé almeno due fine settimana al mese, dal Per_1
venerdì sera alla domenica sera, e almeno due giorni alla settimana;
almeno una settimana per il
Natale ad anni alterni, almeno tre giorni per Pasqua ad anni alterni;
almeno tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
in considerazione del fatto che la figlia è Per_2
divenuta maggiorenne ed è autonoma le modalità di frequentazione verranno determinate liberamente tra padre e figlia. Le decisioni di maggiore interesse riguardo a , relative Per_1 all'istruzione, all'educazione e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
B) Contributo al mantenimento della figlia minore. Quale contributo per il mantenimento della figlia , sarà tenuto ad eseguire il versamento della somma Per_1 Parte_2
mensile di euro 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il versamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese;
entro cinque giorni dalla richiesta e dalla presentazione di idonea documentazione dovranno essere rimborsate al 50% anche le spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia.
C) Assegni familiari. I ricorrenti si riportano a quanto previsto per legge.
D) Rapporti tra i coniugi. e rinunciano, Parte_1 Parte_2 rispettivamente, al proprio mantenimento a carico dell'altro coniuge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio estero in data 20/11/1997, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTEGNATO (BS) (atto n. 5 parte II serie C) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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