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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 349/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1952/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio di
93000666/2010 R.G.), iscritta al n. 349/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Leonardo Maruzzi ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
(ex , in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dell'avv. Antonella Pedone, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: alla udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 109/2010, emesso in data 18 giugno 2010 dal
Tribunale di Foggia (ovvero, dall'allora sezione distaccata di San Severo), veniva intimato a di pagare, in favore dell la somma di Parte_1 CP_1
euro 5694,05, oltre accessori e spese legali, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in San Severo, alla via Calabresi n. 6.
Ha proposto opposizione avverso il monitorio deducendo che: Parte_1
con decreto prefettizio del 22 dicembre 2005 gli era stato assegnato l'immobile, ai sensi della legge n. 203 del 1991 (art. 18), perché dipendente delle Forze dell'Ordine ed egli si era impegnato a sottoscrivere il relativo contratto di locazione con lo IACP di Foggia, entro 30 giorni dalla data di stipula della cessione degli alloggi in favore del detto istituto;
in data 4 aprile 2008 egli comunicava allo IACP la sua intenzione di rendere disponibile l'alloggio, comunicando altresì la sua decisione all'Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Foggia;
gli veniva comunque intimato il pagamento della somma di euro 5.694,05, oltre accessori e spese legali (quale indennità di occupazione dell'immobile, con la specificazione che il canone era stato calcolato nella misura del 99% di quello iniziale annuo, quale fascia massima consentita dal comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 215 del 22 maggio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti); egli non aveva però mai occupato l'immobile, tanto da avere pag. 2/10 contattato lo IACP per la consegna delle chiavi, tanto evincendosi dal provvedimento di revoca della assegnazione dell'immobile del 27 settembre 2007, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.
Si costituiva in giudizio lo IACP contestando la domanda, asserendo che l'occupazione aveva avuto inizio nel maggio 2007 (data della acquisizione dell'immobile da parte dell'ente) e si era protratta sino al 2008.
Con la sentenza n. 1952/2021 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione, ritenendo provata la circostanza del possesso dell'immobile da parte del (il quale aveva inviato un telegramma in data 4 aprile Pt_1
2008, dicendosi pronto alla consegna delle chiavi ed aveva anche interposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'immobile).
Avverso la detta sentenza ha proposto appello che ha chiesto di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1952/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 93000666/2010/, depositata in Cancelleria in data 6 agosto 2021 e mai notificata, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio (ex IACP), chiedendo di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la mancata osservanza
pag. 3/10 dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nelle superiori premesse da aversi qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposto, rigettare comunque integralmente
l'impugnazione proposta dal sig. in quanto inammissibilie, Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1952/2021 del Tribunale di
Foggia, Sez. I civile, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Martina Carbonelli, pubblicata il 06.08.2021, all'esito del giudizio di primo grado rubricato sub n. 93000666/2020 RG. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 24 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'unico motivo di appello chiede la riforma della sentenza Parte_1
impugnata, ritenendola errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e viziata per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c. Nello specifico ha dedotto che il primo Giudice avrebbe reso una motivazione solo apparente, non ancorata peraltro alle risultanze istruttorie e senza che sia possibile comprendere l'iter logico giuridico seguito, a tacer del fatto che egli non ha mai proposto ricorso al Tar per l'annullamento del decreto di revoca dell'assegnazione.
pag. 4/10 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per la violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate al Giudice di appello le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma;
l'appellante non ha preso in considerazione il percorso argomentativo adottato dal Giudice del primo grado riproponendo, semplicemente, le argomentazioni e le eccezioni difensive formulate nel corso di primo grado di giudizio;
nel merito, ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata, considerato che, a seguito della assegnazione dell'alloggio, non essendo stato stipulato il contratto di locazione nel termine di trenta giorni, venne emesso provvedimento di revoca della assegnazione, impugnata al TAR dall'interessato (come evincibile dalla nota dello IACP dell'8 gennaio
2008, non contestata dal;
l'immobile, invero, è stato rilasciato solo Pt_1
in data 20 maggio 2008, fatto che ha creato un danno all'ente, derivante dalla mancata fruttuosità del bene e quantificato correttamente dal primo
Giudice, in virtù del mancato deposito da parte dell'appellante delle dichiarazioni dei redditi.
Va quindi, innanzi tutto, esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342.
L'eccezione va disattesa in quanto infondata.
Facendo seguito alla copiosa giurisprudenza in materia, cui il Collegio intende aderire, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così
pag. 5/10 consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Superata quindi la questione preliminare, può passarsi ad esaminare il merito della vicenda.
L'appello è affidato ad un solo motivo di impugnazione che attiene, in sostanza, alla doglianza di malgoverno delle prove da parte del primo
Giudice.
Dunque, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
Con decreto prefettizio n. 764/Serv. Gen. del 22 dicembre 2005 veniva assegnato a un alloggio di edilizia sovvenzionata, ai sensi Parte_1
dell'art. 18 della legge n. 203 del 12 luglio 1991, in quanto appartenente alle Forze dell'Ordine. Lo stesso decreto di assegnazione impegnava pag. 6/10 l'assegnatario alla stipula di un contratto di locazione con l'allora I.A.C.P. di Foggia, entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto di cessione degli alloggi in favore dell'istituto.
Non essendo mai stato stipulato alcun contratto di locazione con lo
I.A.C.P., con successivo decreto prefettizio n. 608/Serv. Gen. del 12 ottobre 2007 veniva disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di in quanto rinunciatario allo stesso. Parte_1
Tae atto era preceduto da altro decreto prefettizio, n. 547/Serv. Gen. del 27 settembre 2007, con il quale si preannunciava al l'avvio del Pt_1
procedimento per la revoca della assegnazione dell'alloggio, in quanto, da accertamenti svolti, era risultata la non occupazione dello stesso da parte del beneficiario.
Basandosi su questi elementi, oltre che sulla mancata attivazione delle utenze domestiche e sul fatto di essere stato trasferito presso la Compagnia
Carabinieri di San Giovanni Rotondo, l'appellante ritiene che sia sufficientemente provata la sua non occupazione dell'immobile (peraltro, non essendo mai stato redatto un verbale di consegna), con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di somme per l'illecita occupazione.
Senonché, è emersa la prova, inequivocabile, della occupazione del bene da parte del e ciò sulla base di plurime considerazioni. Pt_1
Innanzi tutto, con telegramma del 4 aprile 2008 (quindi quasi sei mesi dopo l'emissione del decreto prefettizio di revoca dell'assegnazione), lo stesso comunica allo I.A.C.P. di essere disponibile alla restituzione Pt_1
dell'immobile, chiedendo all'ente di comunicare le modalità operative per la restituzione. Ciò prova, inequivocabilmente, che egli a quella data,
pag. 7/10 peraltro assai lontana dalla notifica del decreto n. 608 (avvenuta il 26 aprile
2008), ancora era nel possesso dell'immobile.
Se ciò non bastasse, v'è la considerazione, non contestata dall'appellante
(sicché valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.p.) ed evincibile da una lettera dello I.A.C.P. dell'8 gennaio 2008, che avverso il decreto prefettizio del 12 ottobre 2007, n. 608, il aveva proposto ricorso al Tar, evidentemente Pt_1
per l'annullamento dello stesso. Il che dimostra, in via inequivoca, che l'appellante aveva mostrato interesse alla conservazione del possesso del bene, evidentemente già in atto.
Queste conclusioni non sono affatto scalfite dal fatto che l'appellante abbia desunto di non avere mai allacciato le utenze domestiche, né dal suo trasferimento in una città, San Giovanni Rotondo, diversa da San Severo.
Quel che conta, infatti, è il fatto di avere comunque disposto di un bene, nel senso di non averlo restituito all'ente pubblico, proprietario dello stesso, circostanza provata dal fatto che il ha praticamente ammesso, con il Pt_1
telegramma del 4 aprile 2008, di ancora detenere il bene (per la conservazione del quale egli aveva addirittura interposto un ricorso giurisdizionale avverso il decreto di revoca dell'assegnazione).
Alcun rilievo ha, infine, la considerazione che con l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione (decreto prefettizio n.
547/Serv. Gen. Del 27 settembre 2007) fosse stata indicata la circostanza della mancata occupazione dell'alloggio, posto che il provvedimento di revoca, successivo, n. 608/Serv. Gen. del 12 ottobre 2007, fa invece riferimento al fatto che alcun contratto di locazione era stato sottoscritto dal beneficiario, in spregio all'impegno da lui assunto, con il provvedimento n.
764/Serv. Gen. del 22 dicembre 2005.
pag. 8/10 Alcuna censura va quindi mossa all'operato della Pubblica
Amministrazione, anche sotto il profilo della quantificazione del dovuto
(che comunque non ha costituito uno specifico motivo di appello), come indicata, non essendo mai state depositate le dichiarazioni dei redditi comprovanti la sussunzione del in una diversa fascia reddituale. Pt_1
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, da liquidarsi secondo le tabelle di cui al D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e con l'applicazione dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante, soccombente nel giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 349/2022 R.G., sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ex I.A.C.P., in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1952/2021, Tribunale di Foggia, pubblicata il giorno 11 agosto
2021, resa nel procedimento n. 93000666/2010 R.G.;
pag. 9/10 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
ex I.A.C.P., che quantifica in euro 5.809,00, per i compensi CP_1
professionali, oltre al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 349/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1952/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio di
93000666/2010 R.G.), iscritta al n. 349/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Leonardo Maruzzi ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
contro
(ex , in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (C.F.: ), rappresentato e P.IVA_1
difeso dell'avv. Antonella Pedone, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO Conclusioni: alla udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 109/2010, emesso in data 18 giugno 2010 dal
Tribunale di Foggia (ovvero, dall'allora sezione distaccata di San Severo), veniva intimato a di pagare, in favore dell la somma di Parte_1 CP_1
euro 5694,05, oltre accessori e spese legali, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in San Severo, alla via Calabresi n. 6.
Ha proposto opposizione avverso il monitorio deducendo che: Parte_1
con decreto prefettizio del 22 dicembre 2005 gli era stato assegnato l'immobile, ai sensi della legge n. 203 del 1991 (art. 18), perché dipendente delle Forze dell'Ordine ed egli si era impegnato a sottoscrivere il relativo contratto di locazione con lo IACP di Foggia, entro 30 giorni dalla data di stipula della cessione degli alloggi in favore del detto istituto;
in data 4 aprile 2008 egli comunicava allo IACP la sua intenzione di rendere disponibile l'alloggio, comunicando altresì la sua decisione all'Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Foggia;
gli veniva comunque intimato il pagamento della somma di euro 5.694,05, oltre accessori e spese legali (quale indennità di occupazione dell'immobile, con la specificazione che il canone era stato calcolato nella misura del 99% di quello iniziale annuo, quale fascia massima consentita dal comma 2 dell'art. 4 del decreto n. 215 del 22 maggio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti); egli non aveva però mai occupato l'immobile, tanto da avere pag. 2/10 contattato lo IACP per la consegna delle chiavi, tanto evincendosi dal provvedimento di revoca della assegnazione dell'immobile del 27 settembre 2007, Ufficio Territoriale del Governo di Foggia.
Si costituiva in giudizio lo IACP contestando la domanda, asserendo che l'occupazione aveva avuto inizio nel maggio 2007 (data della acquisizione dell'immobile da parte dell'ente) e si era protratta sino al 2008.
Con la sentenza n. 1952/2021 il Tribunale di Foggia ha rigettato l'opposizione, ritenendo provata la circostanza del possesso dell'immobile da parte del (il quale aveva inviato un telegramma in data 4 aprile Pt_1
2008, dicendosi pronto alla consegna delle chiavi ed aveva anche interposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di revoca dell'assegnazione dell'immobile).
Avverso la detta sentenza ha proposto appello che ha chiesto di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1952/2021 emessa dal Tribunale di Foggia, nell'ambito del giudizio N.R.G. 93000666/2010/, depositata in Cancelleria in data 6 agosto 2021 e mai notificata, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio (ex IACP), chiedendo di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni: “In via preliminare: - accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per la mancata osservanza
pag. 3/10 dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 342 c.p.c. per tutte le motivazioni esposte nelle superiori premesse da aversi qui integralmente riportate e trascritte. Con vittoria di spese ed onorari di lite. Nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello proposto, rigettare comunque integralmente
l'impugnazione proposta dal sig. in quanto inammissibilie, Parte_1
infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1952/2021 del Tribunale di
Foggia, Sez. I civile, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Martina Carbonelli, pubblicata il 06.08.2021, all'esito del giudizio di primo grado rubricato sub n. 93000666/2020 RG. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 24 gennaio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'unico motivo di appello chiede la riforma della sentenza Parte_1
impugnata, ritenendola errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e viziata per carenza di motivazione ex art. 360 c.p.c. Nello specifico ha dedotto che il primo Giudice avrebbe reso una motivazione solo apparente, non ancorata peraltro alle risultanze istruttorie e senza che sia possibile comprendere l'iter logico giuridico seguito, a tacer del fatto che egli non ha mai proposto ricorso al Tar per l'annullamento del decreto di revoca dell'assegnazione.
pag. 4/10 L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, per la violazione dell'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate al Giudice di appello le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma;
l'appellante non ha preso in considerazione il percorso argomentativo adottato dal Giudice del primo grado riproponendo, semplicemente, le argomentazioni e le eccezioni difensive formulate nel corso di primo grado di giudizio;
nel merito, ha evidenziato la correttezza della sentenza impugnata, considerato che, a seguito della assegnazione dell'alloggio, non essendo stato stipulato il contratto di locazione nel termine di trenta giorni, venne emesso provvedimento di revoca della assegnazione, impugnata al TAR dall'interessato (come evincibile dalla nota dello IACP dell'8 gennaio
2008, non contestata dal;
l'immobile, invero, è stato rilasciato solo Pt_1
in data 20 maggio 2008, fatto che ha creato un danno all'ente, derivante dalla mancata fruttuosità del bene e quantificato correttamente dal primo
Giudice, in virtù del mancato deposito da parte dell'appellante delle dichiarazioni dei redditi.
Va quindi, innanzi tutto, esaminata l'eccezione preliminare, sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342.
L'eccezione va disattesa in quanto infondata.
Facendo seguito alla copiosa giurisprudenza in materia, cui il Collegio intende aderire, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così
pag. 5/10 consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo Giudice. Del resto, la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Superata quindi la questione preliminare, può passarsi ad esaminare il merito della vicenda.
L'appello è affidato ad un solo motivo di impugnazione che attiene, in sostanza, alla doglianza di malgoverno delle prove da parte del primo
Giudice.
Dunque, la vicenda può essere ricostruita nei termini che seguono.
Con decreto prefettizio n. 764/Serv. Gen. del 22 dicembre 2005 veniva assegnato a un alloggio di edilizia sovvenzionata, ai sensi Parte_1
dell'art. 18 della legge n. 203 del 12 luglio 1991, in quanto appartenente alle Forze dell'Ordine. Lo stesso decreto di assegnazione impegnava pag. 6/10 l'assegnatario alla stipula di un contratto di locazione con l'allora I.A.C.P. di Foggia, entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto di cessione degli alloggi in favore dell'istituto.
Non essendo mai stato stipulato alcun contratto di locazione con lo
I.A.C.P., con successivo decreto prefettizio n. 608/Serv. Gen. del 12 ottobre 2007 veniva disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di in quanto rinunciatario allo stesso. Parte_1
Tae atto era preceduto da altro decreto prefettizio, n. 547/Serv. Gen. del 27 settembre 2007, con il quale si preannunciava al l'avvio del Pt_1
procedimento per la revoca della assegnazione dell'alloggio, in quanto, da accertamenti svolti, era risultata la non occupazione dello stesso da parte del beneficiario.
Basandosi su questi elementi, oltre che sulla mancata attivazione delle utenze domestiche e sul fatto di essere stato trasferito presso la Compagnia
Carabinieri di San Giovanni Rotondo, l'appellante ritiene che sia sufficientemente provata la sua non occupazione dell'immobile (peraltro, non essendo mai stato redatto un verbale di consegna), con conseguente illegittimità della richiesta di pagamento di somme per l'illecita occupazione.
Senonché, è emersa la prova, inequivocabile, della occupazione del bene da parte del e ciò sulla base di plurime considerazioni. Pt_1
Innanzi tutto, con telegramma del 4 aprile 2008 (quindi quasi sei mesi dopo l'emissione del decreto prefettizio di revoca dell'assegnazione), lo stesso comunica allo I.A.C.P. di essere disponibile alla restituzione Pt_1
dell'immobile, chiedendo all'ente di comunicare le modalità operative per la restituzione. Ciò prova, inequivocabilmente, che egli a quella data,
pag. 7/10 peraltro assai lontana dalla notifica del decreto n. 608 (avvenuta il 26 aprile
2008), ancora era nel possesso dell'immobile.
Se ciò non bastasse, v'è la considerazione, non contestata dall'appellante
(sicché valevole ai sensi dell'art. 115 c.p.p.) ed evincibile da una lettera dello I.A.C.P. dell'8 gennaio 2008, che avverso il decreto prefettizio del 12 ottobre 2007, n. 608, il aveva proposto ricorso al Tar, evidentemente Pt_1
per l'annullamento dello stesso. Il che dimostra, in via inequivoca, che l'appellante aveva mostrato interesse alla conservazione del possesso del bene, evidentemente già in atto.
Queste conclusioni non sono affatto scalfite dal fatto che l'appellante abbia desunto di non avere mai allacciato le utenze domestiche, né dal suo trasferimento in una città, San Giovanni Rotondo, diversa da San Severo.
Quel che conta, infatti, è il fatto di avere comunque disposto di un bene, nel senso di non averlo restituito all'ente pubblico, proprietario dello stesso, circostanza provata dal fatto che il ha praticamente ammesso, con il Pt_1
telegramma del 4 aprile 2008, di ancora detenere il bene (per la conservazione del quale egli aveva addirittura interposto un ricorso giurisdizionale avverso il decreto di revoca dell'assegnazione).
Alcun rilievo ha, infine, la considerazione che con l'avvio del procedimento per la revoca dell'assegnazione (decreto prefettizio n.
547/Serv. Gen. Del 27 settembre 2007) fosse stata indicata la circostanza della mancata occupazione dell'alloggio, posto che il provvedimento di revoca, successivo, n. 608/Serv. Gen. del 12 ottobre 2007, fa invece riferimento al fatto che alcun contratto di locazione era stato sottoscritto dal beneficiario, in spregio all'impegno da lui assunto, con il provvedimento n.
764/Serv. Gen. del 22 dicembre 2005.
pag. 8/10 Alcuna censura va quindi mossa all'operato della Pubblica
Amministrazione, anche sotto il profilo della quantificazione del dovuto
(che comunque non ha costituito uno specifico motivo di appello), come indicata, non essendo mai state depositate le dichiarazioni dei redditi comprovanti la sussunzione del in una diversa fascia reddituale. Pt_1
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, da liquidarsi secondo le tabelle di cui al D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e con l'applicazione dei valori medi, vanno poste a carico dell'appellante, soccombente nel giudizio.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 349/2022 R.G., sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di ex I.A.C.P., in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 1952/2021, Tribunale di Foggia, pubblicata il giorno 11 agosto
2021, resa nel procedimento n. 93000666/2010 R.G.;
pag. 9/10 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1
ex I.A.C.P., che quantifica in euro 5.809,00, per i compensi CP_1
professionali, oltre al rimborso generale delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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