Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2021
Sentenza 6 settembre 2022
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/02/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2025REG.PROV.COLL.
N. 02596/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2596 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Massei, Giovanni Chiarella e Stefano Filippetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00486/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Stefano Lorenzo Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado, la società odierna appellante ha impugnato i provvedimenti di accertamento (prot. n. EA.2020.0067410 del 12.10.2020), di ingiunzione (prot. n. EA.2020.0067412 del 12.10.2020) e di successiva conferma dell’entità del debito (prot. n. 72637 del 2.11.2020) con i quali EA, in relazione all’indebita percezione di contributi erogati alla società a titolo di premio per la “Domanda unica - foraggi essiccati”, campagne dal 2007 al 2011, ha accertato un credito dell’Agenzia di € 1.526.951,91 e ha ingiunto la restituzione della predetta somma e degli interessi, per un totale di € 1.688.428,28.
2. Il provvedimento si basa su accertamenti svolti dalla UA di IN (processo verbale di constatazione del 21 gennaio 2016), che hanno comportato l’avvio di un procedimento penale a carico del rappresentante legale della società.
Le indagini hanno accertato che la -OMISSIS-, al fine di usufruire indebitamente delle sovvenzioni economiche, ha prodotto documenti contenenti elementi fittizi per giustificare contabilmente l’acquisto di quantitativi di erba medica in realtà mai avvenuti e, quindi, mai trasformati in pellet. Di conseguenza, il pellet, nella misura esposta dalla società, non è stato effettivamente venduto ai soggetti contabilmente indicati come acquirenti i quali, a seconda dei casi, erano consapevoli ovvero ignari di tale operazione fraudolenta.
3. Con la sentenza n. 486/2022, il Tar Marche ha preliminarmente affermato che l’Amministrazione, in caso di pendenza di un giudizio penale, non deve attendere la conclusione dello stesso per avviare e portare a compimento un procedimento amministrativo fondato sulle risultanze di atti di accertamento svolti dagli organi accertatori, restando salva la facoltà degli interessati di contestare i provvedimenti in questione senza, peraltro, che possa venire in rilievo un inesistente principio di pregiudizialità penale.
Nel merito, il Tar ha ritenuto infondati tutti i motivi di censura, e conseguentemente ha rigettato il ricorso, osservando quanto segue:
- sui primi due motivi: legittimamente EA ha posto a fondamento del proprio provvedimento il verbale di accertamento redatto dalla UA di IN;
- sul terzo motivo: le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di accertamento redatto dalla UA di IN sono da ritenersi attendibili e trovano conferma negli atti di causa;
- sul quarto motivo: è irrilevante che, in sede di rinnovazione dell’istruttoria, la UA di IN abbia rideterminato in misura ridotta le somme indebitamente percepite dalla società, in quanto, dal punto di vista amministrativo, le irregolarità riscontrate comportano la decadenza dalla totalità del contributo;
- sul quinto motivo: la UA di IN, in sede di reiterazione dell’istruttoria, ha approfondito anche la questione della produttività dei terreni, procedendo in tale ambito alla nomina di un nuovo consulente il quale ha confermato le conclusioni a cui era giunto l’ausiliario di P.G. designato inizialmente;
- sul sesto motivo: la inesistenza o fittizietà dei contratti utilizzati da -OMISSIS- al fine di accedere alle provvidenze è dimostrata dalle numerose e convergenti dichiarazioni di molti dei produttori con cui -OMISSIS- intratteneva gli asseriti rapporti commerciali;
- sul settimo motivo: il fatto di non aver trovato presso i clienti di -OMISSIS- i documenti giustificativi corrispondenti ai documenti contabili utilizzati dalla ricorrente è rilevante, in quanto nella normalità dei casi la prova, a fini tributari, dell’effettiva conclusione di una transazione commerciale risiede proprio nella corrispondenza fra la documentazione detenuta dal presunto venditore e quella detenuta dal presunto compratore;
- sull’ottavo motivo: la c.d. clausola di elusione ex art. 60 Reg. UE n. 1306/2013 è stata ritenuta applicabile proprio in conseguenza della fittizietà di una parte della documentazione esaminata dalla UA di IN;
- sul nono motivo: l’art. 75 D.P.R. n. 445/2000 risulta violato perché la società ricorrente e il suo legale rappresentante hanno reso alla pubblica amministrazione delle dichiarazioni impegnative, supportate anche da fatture commerciali;
- sul decimo motivo: nel provvedimento di conferma proprio adottato da EA viene richiamata sia la clausola di elusione citata che l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, per cui sotto questo profilo non si è in presenza di una motivazione nuova.
4. Con l’odierno appello, la società impugna la sentenza di prime cure articolando nove motivi di censura, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e, per l’effetto, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
5. Si è costituita in resistenza EA eccependo l’inammissibilità dell’appello, che si risolverebbe nella mera riproposizione acritica dei motivi di prime cure disattesi dal TAR, e insistendo, nel merito, per il rigetto.
6. Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso in appello è infondato e, in considerazione di tale infondatezza, può essere assorbita l’eccezione di inammissibilità articolata da EA.
8. Con il primo mezzo (Violazione dell’art. 6 legge 241/1990 e 64 c.p.a. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione), l’appellante contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato i primi due motivi di ricorso e sostiene che EA avrebbe passivamente recepito le risultanze dei verbali di accertamento della UA di IN, senza svolgere alcuna autonoma attività istruttoria.
Il motivo è infondato.
La necessità che il provvedimento sia supportato da un’adeguata istruttoria non significa che tale attività debba essere in ogni caso svolta direttamente dall’amministrazione procedente o che quest’ultima debba autonomamente valutare ogni specifico aspetto esaminato da un altro organo (nel caso di specie la UA di IN) il cui accertamento viene posto a fondamento del provvedimento adottato.
L’amministrazione procedente, difatti può (o in alcuni casi deve, in caso di pareri o valutazioni tecniche obbligatorie) avvalersi di altri enti o organi specializzati (cfr. artt. 16 e 17, L. n. 241/1990, in punto di attività consultiva e valutazioni tecniche). Anche laddove tali apporti non siano vincolanti, l’amministrazione procedente non è, di regola, tenuta a motivare puntualmente e specificamente, per ciascun profilo oggetto di indagine, in ordine alle ragioni per le quali pone tali apporti alla base del provvedimento finale adottato. A ben vedere, una tale motivazione è necessaria laddove l’amministrazione intenda discostarsi da tali risultanze ma non laddove, invece, le recepisca e le faccia proprie motivando così per relationem il proprio provvedimento. Ciò in quanto tali attività istruttorie sono condotte da un organo o ente specializzato e, pertanto, ragioni di efficienza e economicità del procedimento escludono che l’amministrazione debba altresì svolgere una puntuale autonoma analisi di ciascun profilo già esaminato dal soggetto del cui ausilio si avvale.
Nel caso di specie, pertanto, correttamente EA ha recepito le risultanze dei puntuali accertamenti condotti dalla UA di IN in veste di polizia giudiziaria, specializzata proprio nel settore del contrasto alle c.d. truffe comunitarie oltre che, in generale, nella repressione dei reati finanziari. Dette risultanze sono state dettagliatamente riportate nel provvedimento di accertamento impugnato (pagg. 5-14) e, non emergendo ragioni per discostarvisi, anche considerato che -OMISSIS- non ha fornito proprie controdeduzioni nell’ambito del procedimento amministrativo, EA ha legittimamente posto tali accertamenti alla base del provvedimento.
Inoltre, EA, oltre ad essersi legittimamente fondata su accertamenti di un organismo di Polizia Giudiziaria che hanno trovato riscontro anche presso l’Autorità inquirente penale, si è tenuta costantemente informata circa gli esiti delle indagini penali ed ha assunto le determinazioni qui impugnate solo dopo aver appreso che il giudizio si trovava nella fase del dibattimento.
Peraltro, come meglio si dirà (punto 12), ai fini amministrativi è irrilevante la puntuale quantificazione delle somme indebitamente percepite, posto che, ai sensi dell’art. 60 Reg. n. 1306/2013, la creazione artificiosa dei presupposti rilevanti ai fini della concessione dell’aiuto comporta di per sé la decadenza integrale dal contributo.
Pertanto, il primo motivo è infondato.
9. Con il secondo mezzo (Violazione dell’art. 2697 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione), l’appellante contesta la sentenza laddove afferma che le dichiarazioni di terzi recepite nel verbale di accertamento trovano conferma negli atti di causa.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
L’appellante si limita a sostenere che le dichiarazioni di terzi presenti nel verbale di accertamento redatto dalla UA di IN non hanno valenza fidefacente e sono contrarie ad altri documenti.
Se è vero che l’atto pubblico non ha valenza fidefacente quanto alla veridicità dei fatti oggetto di dichiarazione da parte di terzi, la censura dell’appellante è del tutto generica e non fornisce alcun elemento per sostenere che le dichiarazioni valorizzate dalla UA di IN non siano attendibili così come affermato dal primo giudice. L’appellante non indica puntualmente quali sarebbero i documenti, presenti agli atti del giudizio, idonei a dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni dei terzi acquisite dalla UA di IN.
Del resto, così come meglio si dirà infra al punto 11, le dichiarazioni testimoniali hanno trovato ulteriori riscontri e conferme.
Il secondo motivo, pertanto, è inammissibile e infondato.
10. Con il terzo mezzo (Violazione dell’art. 2697 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione sulla superficie dei terreni destinata alla produzione di fieno), l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che le contestazioni di cui al verbale di accertamento hanno ricevuto conferma anche all’esito della rinnovata istruttoria disposta dalla magistratura inquirente. L’appellante evidenzia che il provvedimento impugnato è fondato sul primo verbale di accertamento redatto dalla UA di IN, il quale conteneva degli errori in ordine al conteggio delle superfici dei terreni destinati alla produzione di erba medica e, quindi, rispetto all’entità dei contributi indebiti ricevuti dalla ricorrente.
Il motivo è infondato.
Le incertezze in ordine all’effettiva estensione dei terreni sono irrilevanti ai fini del giudizio di legittimità del provvedimento impugnato.
Ed invero, come meglio si dirà anche infra al punto 12, ai sensi dell’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013 il privato decade interamente dai benefici laddove abbia creato artificialmente le condizioni per ottenerli.
Pertanto, la sentenza gravata ha correttamente rilevato che, in sede di rinnovazione dell’istruttoria, “la UA di IN ha considerato attendibili tutte le superfici risultanti dai contratti di trasformazione relative alle varie campagne, il che, se ai fini penali ha consentito di ridurre l’importo degli addebiti, ai fini amministrativi non fa molta differenza”.
Il terzo mezzo, pertanto, è infondato.
11. Il quarto, il quinto e il sesto motivo possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione.
Con il quarto mezzo (Violazione dell’art. 2697 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione sulla produttività dei terreni destinati alla produzione di fieno), l’appellante reitera il quinto motivo del ricorso di primo grado, contestando le conclusioni a cui è pervenuto il consulente di cui si è avvalsa la UA di IN per determinare la produttività media dei terreni. Ad avviso dell’appellante, l’esperto non ha compiuto alcun accertamento dei luoghi, non ha considerato le “isole aziendali”, né il fatto che le foto dei terreni fossero riferite all’anno 2015.
Con il quinto mezzo (Violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione sulla falsa stipulazione dei contratti di acquisto dell’erba medica), l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibili gli accertamenti operati dalla UA di IN in relazione alla stipulazione di falsi, o comunque irregolari, contratti di conferimento dei foraggi. Ad avviso dell’appellante, deve sul punto essere considerato che EA aveva previsto una serie di procedure, tali da evitare la possibilità di frode, tutte rispettate dall’odierna appellante e che tutti i produttori, i quali, a detta della UA di IN, non avrebbero stipulato il contratto di trasformazione con -OMISSIS-, avevano invece espresso tale volontà al loro Centro di Assistenza Agricolo e avevano ricevuto il pagamento per il fieno ceduto a -OMISSIS-.
Con il sesto mezzo (Violazione dell’art. 2697 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione sulle false vendite del pellet di erba medica), l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il mancato riscontro presso la contabilità dei clienti di -OMISSIS- della documentazione giustificativa delle transazioni fosse sufficiente a giustificare la fittizietà delle operazioni. L’appellante deduce sul punto l’irrilevanza di tale accertamento, posto che gli acquisti effettuati da -OMISSIS- trovano riscontro nelle fatture dalla medesima emesse, che non aveva alcun senso emettere “false” fatture di vendita di pellet di erba medica, atteso che, per poter ricevere il contributo comunitario, era sufficiente che il prodotto lasciasse il perimetro aziendale, senza necessità di vendita alcuna. L’appellante deduce, altresì, che in ordine a tali fatture è stata corrisposta l’IVA. Inoltre, ad avviso dell’appellante, l’ammontare di fieno utilizzato sarebbe confermato dalla quantità di energia utilizzata dai propri impianti per produrre il pellet attraverso la trasformazione di erba medica.
I motivi quattro, cinque e sei sono infondati.
L’attività istruttoria svolta dalla UA di IN è accurata e non risulta confutata dai dati addotti dall’appellante.
L’Amministrazione - anche attraverso il ricorso a due esperti, a dati statistici in ordine alla produttività dei terreni, a dati testimoniali, incongruenze contabili e presunzioni - ha dimostrato l’esistenza delle irregolarità riscontrate.
Difatti, con il processo verbale di constatazione del 21 gennaio 2016, la UA di IN ha accertato, sulla base dell’esame della documentazione contabile e di dichiarazioni testimoniali, la falsità dei contratti e delle fatture riguardanti l’asserito acquisto, da parte dalla -OMISSIS-, di erba medica nonché la falsità di fatture relative alla supposta successiva vendita, da parte della -OMISSIS-, del pellet asseritamente ricavato dalla lavorazione dell’erba medica.
Altresì, la UA di IN si è avvalsa di ulteriori prove indiziarie e, in particolare, di una consulenza agronomica diretta a verificare l’entità di erba medica ottenibile dai terreni indicati come superfici di origine di tal prodotto asseritamente acquistato dalla -OMISSIS-.
A seguito delle difese svolte dall’indagato in sede di procedimento penale, tali ultimi aspetti sono stati oggetto di ulteriori successivi accertamenti da parte della UA di IN (nota del 17 settembre 2016). Tali accertamenti, a seguito di un’analitica indagine e di una nuova consulenza agronomica, hanno concluso che l’unica obiezione della parte meritevole di accoglimento fosse quella relativa all’entità delle superfici indicate quali terreni di provenienza dell’erba medica. Di conseguenza, sono state considerate attendibili tutte le superfici riportate nei contratti stipulati dalla -OMISSIS-.
Altresì, la UA di IN ha disposto un’ulteriore consulenza agronomica - affidata ad un diverso perito, il quale è giunto a conclusioni analoghe a quelle della precedente perizia - in ordine alla produttività dei terreni. Tali indagini sono state accuratamente svolte sulla base di dati statistici elaborati da soggetti pubblici (Regione Marche, ISTAT, Istituto Nazionale di Economia Agraria).
In conclusione, sulla base del nuovo calcolo delle superfici, è stato rideterminato l’importo dei contributi illeciti percepiti da -OMISSIS- pari ad euro 471.397,18.
Alla luce di tale accurata e documentata istruttoria svolta, le doglianze dell’appellante si appalesano infondate.
Le due consulenze svolte in sede penale hanno evidenziato che la produttività dichiarata da -OMISSIS- ai fini della Domanda Unica era “palesemente superiore a qualsiasi media statistica elaborata a livello regionale, nonché a quella di una Regione limitrofa (l’Emilia Romagna), la quale, però, vanta una produttività superiore alla media nazionale”.
In relazione, poi, alle numerose e convergenti dichiarazioni di molti dei produttori con cui -OMISSIS- aveva stipulato i contratti di trasformazione, la UA di IN ha dimostrato l’esistenza di accordi fittizi o comunque irregolari. Correttamente la sentenza gravata afferma che, a fronte della dettagliata indicazione della UA di IN delle varie tipologie di irregolarità riscontrate e dei singoli contratti ai quali ciascuna di esse si riferiva, alcuna confutazione di tali circostanze è stata effettuata da parte della società se non tramite esposizione di fatti che, in assenza di riscontri documentali, non possono ritenersi provati.
Inoltre, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata dimostrazione della falsità delle vendite di pellet di erba medica, correttamente la sentenza afferma che “[i]l fatto di non aver trovato presso i clienti di -OMISSIS- i documenti giustificativi è rilevante, in quanto nella normalità dei casi la prova, ai fini tributari, dell’effettiva conclusione di una transazione commerciale risiede proprio nella corrispondenza fra la documentazione detenuta dal presunto venditore e quella detenuta dal presunto compratore. Se tale corrispondenza manca, è giustificato il sospetto della Polizia Tributaria circa la fittizietà dell’operazione”.
La solidità del quadro probatorio posto alla base degli accertamenti della UA di IN rende irrilevanti anche le deduzioni dell’appellante circa l’asserita assenza di indagine in ordine alla quantità di energia impiegata dalla società per la lavorazione dell’erba medica.
Infine, è priva di fondamento la censura con cui l’appellante sostiene che i precedenti controlli eseguiti non avessero riscontrato irregolarità. Anche tale aspetto è stato esaminato dalla UA di IN, che ha evidenziato come i precedenti controlli siano stati perlopiù di tipo cartolare e non “a sorpresa” e, pertanto, risulta plausibile che le gravi irregolarità siano emerse solo a seguito di una più approfondita indagine svolta dalla UA di IN con i poteri propri della polizia giudiziaria.
Il quarto, il quinto e il sesto motivo, pertanto, sono infondati.
12. Anche il settimo, l’ottavo e il nono motivo possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione.
Con il settimo motivo [Violazione dell’art. 60 regolamento (UE) n. 1306/2013. Erroneità nell’applicazione della clausola di elusione. Violazione del principio di proporzionalità ex artt. 5 tue, 117 cost. e 1 legge 241/1990. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione], l’appellante ripropone l’ottavo motivo del ricorso di prime cure con cui contesta l’applicabilità al caso di specie della c.d. clausola antielusione prevista dall’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013, dal momento che non potrebbe ritenersi che la società abbia operato una “creazione artificiosa delle condizioni di ammissibilità dell’aiuto”.
Con l’ottavo motivo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione), l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 75 del DPR n. 445/2000. Ad avviso dell’appellante, -OMISSIS- non avrebbe reso né una dichiarazione sostitutiva di certificazione, né una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, essendosi limitata ad allegare, alle domande di aiuto, le fatture di vendita del pellet.
Con il nono e ultimo motivo (Illegittimità derivata dell’atto prot. n. 72637 del 2 novembre 2020. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. Error in iudicando per travisamento, illogicità manifesta e vizio di motivazione), l’appellante ripropone il decimo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale veniva dedotta l’illegittimità, sia in via derivata che in via autonoma, dell’atto prot. n. 72637 del 2 novembre 2020 di EA. Con tale provvedimento, EA ha respinto l’istanza con cui la società, a fronte della rideterminazione degli importi indebiti effettuati dalla UA di IN, ha chiesto l’annullamento d’ufficio del precedente provvedimento di EA ovvero la rideterminazione delle somme oggetto del medesimo.
I tre motivi sono infondati.
Senza necessità di esaminare le censure relative all’art. 75 D.P.R. n. 445/200, può in via assorbente osservarsi che sussistono i presupposti per l’applicazione della c.d. clausola antielusione di cui all’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013 in base alla quale “[f]atte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”.
Come sopra esposto, gli accertamenti condotti hanno dimostrato che -OMISSIS- ha creato artificialmente i presupposti per ottenere gli aiuti a mezzo di falsità documentali, confluite nelle domande di aiuto, in relazione agli acquisti di erba medica e alle fatture emesse (per quantitativi venduti superiori a quelli effettivamente ceduti).
Come osservato dal primo giudice, la c.d. clausola antielusione è applicabile proprio in conseguenza della fittizietà di una parte della documentazione esaminata dalla UA di IN nel corso dell’accertamento, fittizietà che è stata a sua volta desunta, come detto, sia dalle dichiarazioni testimoniali di numerosi soggetti con cui -OMISSIS- aveva concluso transazioni commerciali, sia dalle conclusioni dei due consulenti di cui la Polizia Giudiziaria si è avvalsa, sia, infine, dalla oggettiva falsità/incompletezza di alcuni dei contratti indicati nelle domande di aiuto.
Correttamente, pertanto, EA ha accertato la indebita percezione della totalità del contributo erogato per il premio “domanda unica - foraggi essiccati” campagne dal 2007 al 2011.
Altresì, va ritenuto esente dalle censure dedotte il provvedimento con cui EA ha respinto l’istanza di autotutela avanzata al riguardo dalla società ed ha confermato il precedente provvedimento, perché i nuovi accertamenti della UA di IN relativi alla minore estensione dei terreni non sono rilevanti, dovendosi comunque applicare l’art. 60 cit. che comporta la revoca integrale degli aiuti.
13. In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante -OMISSIS- a rifondere ad EA le spese del presente grado di giudizio quantificate in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Lorenzo Vitale | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO