TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6305 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con l'Avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO C.F._2
ALDO CARLO e l'Avv. FRANCESCHINIS LORENZO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. MORPURGO CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
l'avv. DANIELE MOSE' e l'Avv. MENICATTI ANNA ( C.F._3 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
DURINI 20 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive retribuzione feriale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 20/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a CP_1 corrispondere le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023: Parte_1
EURO 3589,00 EURO 2566,41 o quali altre ritenute Parte_2 dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
2. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, gli odierni ricorrenti, con precedente ricorso R.G. 216/2021 convenivano in giudizio avanti al
Tribunale di Milano affinché, nel calcolo della CP_1 retribuzione feriale, fosse inclusa anche la media dei compensi variabili legati alle mansioni svolte;
detto giudizio si concludeva favorevolmente con la sentenza n. 1439/2021 (doc.02), così statuendo: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. e attività CP_2 ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale
del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione CP_1 da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta”
e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto e Controparte_3
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- dichiara tenuta e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei
[...]
2 seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: € 5.038,00 in favore di , € 10.312,00 in favore di , € Parte_3 Parte_4
8.203,00 in favore di , € 9.576,00 in favore di Parte_5 Parte_2
€ 8.047,00 in favore di ed € 9.143,00 in favore di
[...] Persona_1
; - condanna al pagamento in favore dei Parte_6 CP_1 ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed €
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. - CP_4 il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione”.
3. La sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di
Milano (sentenza n. 455/2022) e, infine, dalla Corte di Cassazione (n.
5706/2024 del 4.03.2024) con conseguente passaggio in giudicato.
4. Nel presente giudizio i ricorrenti lamentano che la convenuta, disattendendo la pronuncia del tribunale, avrebbe persistito, nel periodo successivo a quello oggetto di tale giudizio, nel riconoscere una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, applicando un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò sebbene a tale accordo i ricorrenti non avessero mai dato adesione.
5. Ebbene, nel presente giudizio, pare dirimente la portata del giudicato intervenuto tra le parti. Difatti, nel ricorso originario, i ricorrenti avevano domandato, tra l'altro, di “accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA NO (“incentivo per attività
3 specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015”.
6. Al riguardo, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., ordinanza n. 37269 del 29/11/2021)”.
7. Deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, che il diritto dei ricorrenti al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato non possa più essere, in questa sede, oggetto di controversia, atteso che l'accertamento in questione non è limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
8. Né assume rilievo, a tal fine, la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le , , CP_1 Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
, e (non sottoscritto da CP_8 Controparte_9 CP_10
in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente CP_11 dedotto dai ricorrenti, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
9. Con riferimento al quantum della pretesa, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato, e pertanto: “indennità di condotta”
e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del Contratto aziendale
, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza CP_1 dalla Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL, il tutto sulla base dei dati
4 risultanti nelle busta paga allegate di ciascun ricorrente e per ciascun anno interessato (così in ricorso, pagg. 6 e 7) così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo da gennaio 2019 al 31 dicembre 2023; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019. Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
10. La difesa di , all'odierna udienza, ha specificato di aderire CP_1 ai conteggi di controparte e la società va, pertanto, condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
: € 3.589,00 Email_1
: € 2566,41 Parte_2
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere ai ricorrenti a titolo di CP_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo 01/01/2019 –
31/12/2023 i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
: € 3.589,00 Email_1
: € 2566,41 Parte_2
2. condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 2.676,00 oltre spese generali e accessori di legge, ivi incluso il contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5 Sentenza esecutiva
Milano, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. con l'Avv. FRANCESCHINIS FRANCESCO C.F._2
ALDO CARLO e l'Avv. FRANCESCHINIS LORENZO parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Indirizzo Telematico
- RICORRENTI -
contro
(C.F. con l'Avv. MORPURGO CLAUDIO, CP_1 P.IVA_1
l'avv. DANIELE MOSE' e l'Avv. MENICATTI ANNA ( C.F._3 parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA
DURINI 20 20122 MILANO
- RESISTENTE -
Oggetto: differenze retributive retribuzione feriale
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 20/05/2024, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano –
Sezione Lavoro – per sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a CP_1 corrispondere le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2019 al 31.12.2023: Parte_1
EURO 3589,00 EURO 2566,41 o quali altre ritenute Parte_2 dovute, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
2- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”
2. Si è costituita ritualmente in giudizio eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
3. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il
Giudice ha invitato le parti alla discussione all'esito della quale ha pronunciato la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Come risulta dalla documentazione in atti, gli odierni ricorrenti, con precedente ricorso R.G. 216/2021 convenivano in giudizio avanti al
Tribunale di Milano affinché, nel calcolo della CP_1 retribuzione feriale, fosse inclusa anche la media dei compensi variabili legati alle mansioni svolte;
detto giudizio si concludeva favorevolmente con la sentenza n. 1439/2021 (doc.02), così statuendo: “accerta e dichiara la nullità dell'art. 31, comma 6, del C.C.N.L. e attività CP_2 ferroviarie del 20.7.2012 e dell'art. 20, comma 3, del Contratto Aziendale
del 22.6.2012, nella parte in cui non includono, nella retribuzione CP_1 da corrispondere durante le ferie, le voci “incentivo per attività di condotta”
e “indennità di riserva” di cui all'art. 54 del Contratto e Controparte_3
“indennità di assenza dalla residenza” di cui all'art. 77, punto 2 CCNL;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva delle suddette voci di retribuzione variabile, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
- dichiara tenuta e condanna CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei
[...]
2 seguenti importi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria: € 5.038,00 in favore di , € 10.312,00 in favore di , € Parte_3 Parte_4
8.203,00 in favore di , € 9.576,00 in favore di Parte_5 Parte_2
€ 8.047,00 in favore di ed € 9.143,00 in favore di
[...] Persona_1
; - condanna al pagamento in favore dei Parte_6 CP_1 ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 259,00 per spese ed €
4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. - CP_4 il termine di 45 giorni per il deposito della motivazione”.
3. La sentenza veniva, poi, confermata dalla Corte di Appello di
Milano (sentenza n. 455/2022) e, infine, dalla Corte di Cassazione (n.
5706/2024 del 4.03.2024) con conseguente passaggio in giudicato.
4. Nel presente giudizio i ricorrenti lamentano che la convenuta, disattendendo la pronuncia del tribunale, avrebbe persistito, nel periodo successivo a quello oggetto di tale giudizio, nel riconoscere una retribuzione per il periodo di ferie non corretta, applicando un accordo sindacale del 23 luglio 2019 con il quale era operato un parziale riconoscimento dell'incidenza nella retribuzione delle ferie delle competenze variabili, e ciò sebbene a tale accordo i ricorrenti non avessero mai dato adesione.
5. Ebbene, nel presente giudizio, pare dirimente la portata del giudicato intervenuto tra le parti. Difatti, nel ricorso originario, i ricorrenti avevano domandato, tra l'altro, di “accertare e dichiarare che ciascun giorno di ferie dei ricorrenti deve essere retribuito dalla convenuta con un importo pari alla retribuzione giornaliera complessiva vantata da ciascun ricorrente, calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi, nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per i ricorrenti sono quelli previsti dall'art. 77, punto 2 del CCNL (“assenza dalla residenza”), nonché dall'art. 54 del CCA NO (“incentivo per attività
3 specifiche”) così come integrato con decorrenza 1.5.2015 dall'accordo sindacale aziendale 11.3.2015”.
6. Al riguardo, giova rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., ordinanza n. 37269 del 29/11/2021)”.
7. Deve ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente, che il diritto dei ricorrenti al calcolo della retribuzione da corrispondere durante le ferie secondo i principi e criteri fissati all'esito del giudizio intercorso tra le parti e passato in giudicato non possa più essere, in questa sede, oggetto di controversia, atteso che l'accertamento in questione non è limitato al solo periodo di causa, avendo necessariamente riflessi anche sugli sviluppi futuri dei rapporti tra le parti.
8. Né assume rilievo, a tal fine, la disciplina dell'accordo intervenuto tra e le , , CP_1 Controparte_5 CP_6 CP_7 [...]
, e (non sottoscritto da CP_8 Controparte_9 CP_10
in data 23 luglio 2019, in quanto, come correttamente CP_11 dedotto dai ricorrenti, espressamente subordinato quale condizione essenziale della sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di accordi transattivi individuali da formalizzarsi in sede protetta.
9. Con riferimento al quantum della pretesa, parte ricorrente ha elaborato dei conteggi sulla base dei medesimi criteri del precedente giudizio quindi calcolando il valore medio nei 12 mesi precedenti delle voci retributive coperte dal giudicato, e pertanto: “indennità di condotta”
e “indennità di riserva”, di cui all'art. 54.1 del Contratto aziendale
, come modificato dall'accordo sindacale 11.3.2015; “Assenza CP_1 dalla Residenza” di cui all'art.77.2 CCNL, il tutto sulla base dei dati
4 risultanti nelle busta paga allegate di ciascun ricorrente e per ciascun anno interessato (così in ricorso, pagg. 6 e 7) così ottenendo il valore medio della retribuzione per una singola giornata moltiplicato poi per i giorni di ferie consumati nell'anno successivo e ciò per il periodo da gennaio 2019 al 31 dicembre 2023; correttamente la parte ha poi detratto tutti gli importi pagati dalla società in forza dell'accordo sindacale del 23 luglio 2019. Trattasi, peraltro, dei medesimi criteri adottati e condivisi dalla convenuta nel precedente giudizio tra le parti.
10. La difesa di , all'odierna udienza, ha specificato di aderire CP_1 ai conteggi di controparte e la società va, pertanto, condannata a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
: € 3.589,00 Email_1
: € 2566,41 Parte_2
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna a corrispondere ai ricorrenti a titolo di CP_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti nel periodo 01/01/2019 –
31/12/2023 i seguenti importi lordi oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze (come da conteggi in atti) al saldo effettivo:
: € 3.589,00 Email_1
: € 2566,41 Parte_2
2. condanna a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 2.676,00 oltre spese generali e accessori di legge, ivi incluso il contributo unificato versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
5 Sentenza esecutiva
Milano, 20/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
6