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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Anita Bettoni e Parte_1 C.F._1
Giacomo Bettoni)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Marco Cavallini Controparte_1 C.F._2
Francolini)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia il 7 ottobre 2021 (atto n. 186 parte I), in regime di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, dello scioglimento del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La resistente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili o, in via subordinata, di un assegno alimentare di importo rimesso al giudice.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 17 luglio 2024 è stato negato, in via provvisoria, l'assegno richiesto dalla resistente e sono state respinte le istanze istruttorie delle parti.
L'ordinanza è stata reclamata dalla parte resistente. La Corte d'Appello, con provvedimento del 12 novembre 2024, ha respinto il reclamo e condannato la reclamante alla rifusione delle spese del gravame.
La separazione è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 5163/2024, passata in giudicato.
Decorso il termine necessario a rendere procedibile la domanda di divorzio, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza definitiva.
2.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto:
la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione dei coniugi;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div.
3.
Unica questione controversa è quella relativa all'assegno di mantenimento1/alimentare richiesto dalla moglie. elementi depongono nel senso dell'infondatezza della domanda. Per_1
Anzitutto, non esiste una sperequazione reddituale fra i coniugi particolarmente marcata. Il ricorrente non è proprietario di immobili, è titolare di un solo conto corrente con saldo attivo di euro 1.912,56 al 1° settembre 2025 e percepisce una pensione di euro
1.266,16 mensili, con cui deve sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro
200,00 mensili. Nemmeno la resistente risulta proprietaria di immobili e gode di due pensioni, l'una percepita in Italia di euro 285,13 mensili e l'altra erogata in Ucraina di euro 130,00/140,00 mensili2. Il lieve svantaggio della resistente è controbilanciato dal fatto che ella ha goduto di non trascurabili erogazioni da parte del marito, per complessivi euro 19.600,00 (cfr. doc. 8 attoreo), a cui si aggiungono ulteriori consistenti somme che egli ha bonificato – con la dicitura «aiuto studi» – al figlio della resistente (così sollevandola da oneri che, altrimenti, ella avrebbe dovuto sostenere direttamente).
Va, poi, soggiunto che la condizione finanziaria del ricorrente è connotata da un equilibrio precario. Dagli estratti conto prodotti risulta che il saldo attivo del conto corrente è sempre rimasto stabile e molto contenuto. Se agli esborsi che egli sostiene – essenziali al suo personale sostentamento e, quindi, irrinunciabili – si aggiungesse un assegno a favore della moglie, il bilancio mensile del ricorrente inizierebbe a registrare delle inevitabili perdite, tali comportare una velocissima erosione della scarsa provvista di cui lo stesso dispone. Ciò dimostra che, al di là dell'entità più o meno marcata della sperequazione, il versamento di un assegno per la moglie non è, per il marito, materialmente sostenibile.
In terzo luogo, non risulta affatto che la resistente abbia rinunciato a precisi e regolari impieghi retribuiti per prendersi cura del marito o attendere alle faccende domestiche. Ella sostiene di aver lasciato una situazione di completa indipendenza economica a causa della volontà del marito. Questa allegazione non trova riscontro documentale. Invero, il matrimonio risale alla fine del 2021, sicché sarebbe lecito aspettarsi che, per quell'annualità, le dichiarazioni tributarie registrino ancora le poste reddituali a cui la moglie afferma di aver rinunciato. Nondimeno, contrariamente alle attese, la CU2022 (riferita al periodo d'imposta 2021) menziona un solo reddito da pensione di euro 2.590,58 e null'altro. Pertanto, manca completamente quella divorzile, non essendo possibile riconoscere un assegno di mantenimento per il periodo successivo all'estinzione del vincolo coniugale. 2 La decisione della moglie di lasciare questa seconda pensione nella disponibilità della figlia non può certamente ricadere sul ricorrente, sicché di essa si deve senz'altro tenere conto nella valutazione dei redditi della resistente.
3 componente perequativo-compensativa che è, in particolare, necessaria per l'attribuzione di un assegno divorzile.
Infine, la durata della convivenza matrimoniale3 è stata fortemente limitata e probabilmente mai caratterizzata da una sincera e completa unione spirituale e comunione di intenti di vita (la resistente, infatti, ha affermato di aver accettato la proposta di nozze del marito esclusivamente «in ottica di convivenza, di assistenza reciproca e di solidarietà», che non è precisamente l'ottica ordinaria in vista della quale si contrae matrimonio).
Considerati tutti gli elementi esposti – la limitata disparità reddituale;
le scarse risorse del marito;
l'ampia compensazione economica di cui il marito ha già beneficiato la moglie;
l'assenza di dimostrate e tangibili rinunce lavorative e reddituali;
la contenuta durata della convivenza matrimoniale – non vi sono i presupposti per l'attribuzione alla convenuta di nessun assegno, né ex art. 156 comma 1 c.c. per il periodo della separazione, né di stampo divorzile, a decorrere dallo scioglimento del vincolo matrimoniale. Lo stesso deve dirsi di un assegno strettamente alimentare4. Come sopra evidenziato, un simile impegno sarebbe finanziariamente insostenibile per il marito, senza contare che è del tutto indimostrato che la resistente versi in uno stato di incolpevole bisogno.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Vengono riconosciuti i compensi medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione, in relazione alla quale sono applicati i minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta la domanda di assegno avanzata dalla resistente;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La resistente discorre unicamente di assegno di mantenimento o, in alternativa, di assegno alimentare. È da intendere, però, che, a dispetto dalla terminologia impiegata, il riferimento vada esteso anche all'assegno
2 3 La brevissima durata del matrimonio e le donazioni effettuate dal reclamato in favore della reclamante sono state valorizzate dalla Corte d'Appello per confermare la decisione impugnata. 4 Tale assegno, peraltro, potrebbe al più investire il periodo che va dalla domanda alla pronunzia della presente sentenza, atteso che solo il coniuge, ma non l'ex coniuge, è tenuto agli alimenti ex art. 433 c.c.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 1562/2024 R.G. promossa da c.f. (avv.ti Anita Bettoni e Parte_1 C.F._1
Giacomo Bettoni)
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Marco Cavallini Controparte_1 C.F._2
Francolini)
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti hanno contratto matrimonio civile a Brescia il 7 ottobre 2021 (atto n. 186 parte I), in regime di separazione dei beni.
Dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione e, successivamente, dello scioglimento del matrimonio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La resistente ha domandato il riconoscimento di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili o, in via subordinata, di un assegno alimentare di importo rimesso al giudice.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 17 luglio 2024 è stato negato, in via provvisoria, l'assegno richiesto dalla resistente e sono state respinte le istanze istruttorie delle parti.
L'ordinanza è stata reclamata dalla parte resistente. La Corte d'Appello, con provvedimento del 12 novembre 2024, ha respinto il reclamo e condannato la reclamante alla rifusione delle spese del gravame.
La separazione è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 5163/2024, passata in giudicato.
Decorso il termine necessario a rendere procedibile la domanda di divorzio, la causa è stata nuovamente rimessa al Collegio per la pronunzia della sentenza definitiva.
2.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto:
la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione dei coniugi;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono, pertanto, sussistenti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b)
l. div.
3.
Unica questione controversa è quella relativa all'assegno di mantenimento1/alimentare richiesto dalla moglie. elementi depongono nel senso dell'infondatezza della domanda. Per_1
Anzitutto, non esiste una sperequazione reddituale fra i coniugi particolarmente marcata. Il ricorrente non è proprietario di immobili, è titolare di un solo conto corrente con saldo attivo di euro 1.912,56 al 1° settembre 2025 e percepisce una pensione di euro
1.266,16 mensili, con cui deve sostenere il pagamento di un canone di locazione di euro
200,00 mensili. Nemmeno la resistente risulta proprietaria di immobili e gode di due pensioni, l'una percepita in Italia di euro 285,13 mensili e l'altra erogata in Ucraina di euro 130,00/140,00 mensili2. Il lieve svantaggio della resistente è controbilanciato dal fatto che ella ha goduto di non trascurabili erogazioni da parte del marito, per complessivi euro 19.600,00 (cfr. doc. 8 attoreo), a cui si aggiungono ulteriori consistenti somme che egli ha bonificato – con la dicitura «aiuto studi» – al figlio della resistente (così sollevandola da oneri che, altrimenti, ella avrebbe dovuto sostenere direttamente).
Va, poi, soggiunto che la condizione finanziaria del ricorrente è connotata da un equilibrio precario. Dagli estratti conto prodotti risulta che il saldo attivo del conto corrente è sempre rimasto stabile e molto contenuto. Se agli esborsi che egli sostiene – essenziali al suo personale sostentamento e, quindi, irrinunciabili – si aggiungesse un assegno a favore della moglie, il bilancio mensile del ricorrente inizierebbe a registrare delle inevitabili perdite, tali comportare una velocissima erosione della scarsa provvista di cui lo stesso dispone. Ciò dimostra che, al di là dell'entità più o meno marcata della sperequazione, il versamento di un assegno per la moglie non è, per il marito, materialmente sostenibile.
In terzo luogo, non risulta affatto che la resistente abbia rinunciato a precisi e regolari impieghi retribuiti per prendersi cura del marito o attendere alle faccende domestiche. Ella sostiene di aver lasciato una situazione di completa indipendenza economica a causa della volontà del marito. Questa allegazione non trova riscontro documentale. Invero, il matrimonio risale alla fine del 2021, sicché sarebbe lecito aspettarsi che, per quell'annualità, le dichiarazioni tributarie registrino ancora le poste reddituali a cui la moglie afferma di aver rinunciato. Nondimeno, contrariamente alle attese, la CU2022 (riferita al periodo d'imposta 2021) menziona un solo reddito da pensione di euro 2.590,58 e null'altro. Pertanto, manca completamente quella divorzile, non essendo possibile riconoscere un assegno di mantenimento per il periodo successivo all'estinzione del vincolo coniugale. 2 La decisione della moglie di lasciare questa seconda pensione nella disponibilità della figlia non può certamente ricadere sul ricorrente, sicché di essa si deve senz'altro tenere conto nella valutazione dei redditi della resistente.
3 componente perequativo-compensativa che è, in particolare, necessaria per l'attribuzione di un assegno divorzile.
Infine, la durata della convivenza matrimoniale3 è stata fortemente limitata e probabilmente mai caratterizzata da una sincera e completa unione spirituale e comunione di intenti di vita (la resistente, infatti, ha affermato di aver accettato la proposta di nozze del marito esclusivamente «in ottica di convivenza, di assistenza reciproca e di solidarietà», che non è precisamente l'ottica ordinaria in vista della quale si contrae matrimonio).
Considerati tutti gli elementi esposti – la limitata disparità reddituale;
le scarse risorse del marito;
l'ampia compensazione economica di cui il marito ha già beneficiato la moglie;
l'assenza di dimostrate e tangibili rinunce lavorative e reddituali;
la contenuta durata della convivenza matrimoniale – non vi sono i presupposti per l'attribuzione alla convenuta di nessun assegno, né ex art. 156 comma 1 c.c. per il periodo della separazione, né di stampo divorzile, a decorrere dallo scioglimento del vincolo matrimoniale. Lo stesso deve dirsi di un assegno strettamente alimentare4. Come sopra evidenziato, un simile impegno sarebbe finanziariamente insostenibile per il marito, senza contare che è del tutto indimostrato che la resistente versi in uno stato di incolpevole bisogno.
4.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Vengono riconosciuti i compensi medi, ad eccezione che per la fase di istruzione e trattazione, in relazione alla quale sono applicati i minimi, poiché non sono state assunte prove costituende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta la domanda di assegno avanzata dalla resistente;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La resistente discorre unicamente di assegno di mantenimento o, in alternativa, di assegno alimentare. È da intendere, però, che, a dispetto dalla terminologia impiegata, il riferimento vada esteso anche all'assegno
2 3 La brevissima durata del matrimonio e le donazioni effettuate dal reclamato in favore della reclamante sono state valorizzate dalla Corte d'Appello per confermare la decisione impugnata. 4 Tale assegno, peraltro, potrebbe al più investire il periodo che va dalla domanda alla pronunzia della presente sentenza, atteso che solo il coniuge, ma non l'ex coniuge, è tenuto agli alimenti ex art. 433 c.c.
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