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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 471/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristina CO C.F._1 Materazzi
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristina Controparte_2 C.F._2 Materazzi;
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per la separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) La IG , lascerà la casa coniugale, unitamente alla figlia CO
, alla data del 1 giugno 2025, salvo si renda possibile o opportuno allontanarsi prima di Persona_1 quella data;
3) I genitori riconoscono l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente della stessa con la madre.
4) Il OR provvederà al contributo al mantenimento della figlia, a far data da Controparte_2 quando la IG , lascerà la casa coniugale, con il versamento mensile di € 300, CO importo che dovrà adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla separazione;
Il OR provvederà al versamento a mezzo bonifico bancario da effettuarsi Controparte_2 mensilmente entro il giorno 20 alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla IG _1
.
[...]
5) Il OR , provvederà inoltre al versamento del 50% delle spese non ordinarie e di Controparte_2 cui al protocollo del Tribunale di Lecco che si allega, e che costituisce parte integrante del presente atto;
6) La IG cederà la propria quota del 50% della casa coniugale coniuge ( sita in Calolziocorte – _1 Via IV Novembre n. 8 – foglio 1 – sez CA particella 1135 sub 21 piano 2 cat A/3 classe 2 vani 5 e foglio 1 – sez CA particella 1335 sub.10 piano terra C/& classe 2) al coniuge, che liquiderà in suo favore l'importo di €
7000; detta somma verrà versata entro il 2028 in rate mensili di almeno € 100 . Le parti si accorderanno per la cessione della proprietà all'atto del saldo prezzo. Resta inteso tra le parti che a far data dal 1 giugno 2025 il OR si accollerà l'integrale rimborso delle rate di mutuo attualmente acceso presso Controparte_2 la banca Medio Banca Premier, liberando la IG dal pagamento, nonché dal pagamento delle spese condominiali. Il OR si accollerà altresì tutte le tasse ed imposte relative all'immobile. CP_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a week end alterni e un giorno alla settimana quando non trascorre il week end con il padre, e per due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
le altre vacanze scolastiche verranno divise al 50% tra i genitori;
Gli stessi si accorderanno tra di loro in ordine ad orari e giorni, tenendo in considerazione gli impegni ed i desiderata della figlia;
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
9) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto.
10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto CO Controparte_2 matrimonio il 21.06.2008 in Romania e dalla loro unione è nata il [...] a [...] la figlia
. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
2 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e CO [...] che hanno contratto matrimonio in Romania il 21.06.2008, con atto trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte, reg. atti di matrimonio, parte II, serie C, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 471/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristina CO C.F._1 Materazzi
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cristina Controparte_2 C.F._2 Materazzi;
RICORRENTI
con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per la separazione:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2) La IG , lascerà la casa coniugale, unitamente alla figlia CO
, alla data del 1 giugno 2025, salvo si renda possibile o opportuno allontanarsi prima di Persona_1 quella data;
3) I genitori riconoscono l'affido condiviso della figlia ed il collocamento prevalente della stessa con la madre.
4) Il OR provvederà al contributo al mantenimento della figlia, a far data da Controparte_2 quando la IG , lascerà la casa coniugale, con il versamento mensile di € 300, CO importo che dovrà adeguarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dall'anno successivo alla separazione;
Il OR provvederà al versamento a mezzo bonifico bancario da effettuarsi Controparte_2 mensilmente entro il giorno 20 alle coordinate bancarie che verranno indicate dalla IG _1
.
[...]
5) Il OR , provvederà inoltre al versamento del 50% delle spese non ordinarie e di Controparte_2 cui al protocollo del Tribunale di Lecco che si allega, e che costituisce parte integrante del presente atto;
6) La IG cederà la propria quota del 50% della casa coniugale coniuge ( sita in Calolziocorte – _1 Via IV Novembre n. 8 – foglio 1 – sez CA particella 1135 sub 21 piano 2 cat A/3 classe 2 vani 5 e foglio 1 – sez CA particella 1335 sub.10 piano terra C/& classe 2) al coniuge, che liquiderà in suo favore l'importo di €
7000; detta somma verrà versata entro il 2028 in rate mensili di almeno € 100 . Le parti si accorderanno per la cessione della proprietà all'atto del saldo prezzo. Resta inteso tra le parti che a far data dal 1 giugno 2025 il OR si accollerà l'integrale rimborso delle rate di mutuo attualmente acceso presso Controparte_2 la banca Medio Banca Premier, liberando la IG dal pagamento, nonché dal pagamento delle spese condominiali. Il OR si accollerà altresì tutte le tasse ed imposte relative all'immobile. CP_2
7) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, a week end alterni e un giorno alla settimana quando non trascorre il week end con il padre, e per due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
le altre vacanze scolastiche verranno divise al 50% tra i genitori;
Gli stessi si accorderanno tra di loro in ordine ad orari e giorni, tenendo in considerazione gli impegni ed i desiderata della figlia;
8) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta di contributo al mantenimento per sé;
9) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti pendenti aventi lo stesso oggetto.
10) Le parti prestano fin d'ora il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per la figlia minore
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto CO Controparte_2 matrimonio il 21.06.2008 in Romania e dalla loro unione è nata il [...] a [...] la figlia
. Persona_2
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 27.03.2025,
i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti hanno formulato in sede di ricorso introduttivo, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., anche domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domande connesse a tale pronuncia.
Poiché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è procedibile prima del decorso del termine previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. n. 898/1970.
2 Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e CO [...] che hanno contratto matrimonio in Romania il 21.06.2008, con atto trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte, reg. atti di matrimonio, parte II, serie C, numero 10;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Spese di lite al definitivo;
5) Provvede con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calolziocorte per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
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