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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/05/2025, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 43072/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1
Nato il 24/01/1980 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Della Mura presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata il 18/09/1983 a Sesto San Giovanni (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Salvatore Verdoliva e Raffaella Marzocca presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 il Sig. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni del decreto n. 2047/2014 del Tribunale di Milano pubblicato il 03.12.2024, alle condizioni ivi previste. Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 15 aprile 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per , Parte_3
l'importo mensile di € 200,00 con decorrenza dal mese di maggio 2025, importo da versare entro e non oltre il 10 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutata annualmente secondo indici istat;
2. il padre corrisponderà alla madre, inoltre, il 50% delle spese straordinarie come da linee guida del protocollo di Milano;
3. il padre rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico universale che sarà trattenuto al
100% dalla madre;
4. il padre, durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il mercoledì' dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
5. il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sè la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 2030;
6. il tutto salvo diverso e miglior accordo;
7. conferma nel resto quanto di ragione,
Inoltre, si dà atto che:
8. il padre riconosce alla madre a titolo di arretrati maturati alla data odierna la somma di €4000, importo che verrà versato in rate mensili di €100,00 con decorrenza dal mese di maggio 2025 entro e non oltre il 10 di ogni mese in via anticipata fino all'estinzione dell'importo, inoltre il padre riconosce alla madre la metà del finanziamento contratto in 12 rate per spese odontoiatriche, importo che verrà corrisposto dalle parti all'ente finanziatore a mesi alteranti.”
Con ordinanza emessa in data 16.04.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2047/2014 del Tribunale di
Milano pubblicato il 03.12.2024, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1
Nato il 24/01/1980 a Milano cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Della Mura presso il quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2
Nata il 18/09/1983 a Sesto San Giovanni (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Salvatore Verdoliva e Raffaella Marzocca presso i quali ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
nata a [...] il [...] Parte_3
FATTO
Con ricorso depositato in data 03.12.2024 il Sig. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni del decreto n. 2047/2014 del Tribunale di Milano pubblicato il 03.12.2024, alle condizioni ivi previste. Con atto depositato in data 31.03.2025 si è costituita in giudizio la Sig.ra Parte_2
Le parti, all'udienza tenutasi il 15 aprile 2025, celebrata dinanzi al GOT, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1. il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento per , Parte_3
l'importo mensile di € 200,00 con decorrenza dal mese di maggio 2025, importo da versare entro e non oltre il 10 di ogni mese in via anticipata, somma rivalutata annualmente secondo indici istat;
2. il padre corrisponderà alla madre, inoltre, il 50% delle spese straordinarie come da linee guida del protocollo di Milano;
3. il padre rinuncia alla propria quota parte dell'assegno unico universale che sarà trattenuto al
100% dalla madre;
4. il padre, durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé la minore il martedì e il mercoledì' dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
5. il padre, inoltre, potrà vedere e tenere con sè la minore a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 2030;
6. il tutto salvo diverso e miglior accordo;
7. conferma nel resto quanto di ragione,
Inoltre, si dà atto che:
8. il padre riconosce alla madre a titolo di arretrati maturati alla data odierna la somma di €4000, importo che verrà versato in rate mensili di €100,00 con decorrenza dal mese di maggio 2025 entro e non oltre il 10 di ogni mese in via anticipata fino all'estinzione dell'importo, inoltre il padre riconosce alla madre la metà del finanziamento contratto in 12 rate per spese odontoiatriche, importo che verrà corrisposto dalle parti all'ente finanziatore a mesi alteranti.”
Con ordinanza emessa in data 16.04.2025, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2047/2014 del Tribunale di
Milano pubblicato il 03.12.2024, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 07.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai