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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5803 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 16 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 15464 del Ruolo degli
Affari Contenziosi Civile dell'anno 2022 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Loreto, alla via Trieste, Parte_1
n. 41, presso lo studio dell'avv. Monia Mariani che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Boncompagni n. CP_2
15 presso lo studio dell'avv. Luisa Maresca che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: restituzione costi del credito per anticipata estinzione di finanziamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attore: “… - accertare e dichiarare il diritto del sig. al Pt_1
rimborso, ai sensi dell'art.125 sexies TUB, della quota parte di oneri connessi ai contratti anticipatamente estinti di cui in premessa, previa declaratoria di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali che escludono o limitano la rimborsabilità delle voci richieste per i motivi rappresentati;
- per l'effetto
1 condannare la società , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., al versamento in favore della parte ricorrente dell'importo quantificato in atti in € 10.445,72 (che comprende gli oneri calcolati secondo il criterio pro rata temporis), ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità
e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art.1284 co 4 c.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “… NEL MERITO, 1. respingere tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte, per le ragioni esposte in atti, dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva di quanto alla domanda Controparte_1
di condanna alla restituzione delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo previsti nei contratti azionati in giudizio;
IN OGNI
CASO, 2. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generale oltre IVA e C.P.A. come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 28 febbraio
2022, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale la soc. per sentirla condannare alla Controparte_1
restituzione pro quota in suo favore, quale conseguenza dell'estinzione anticipata di quattro finanziamenti con cessione di quote di stipendio stipulati dalle parti tra il 2009 e il 2013, dei costi sostenuti in relazione al credito che non gli erano stati spontaneamente rimborsati dalla controparte, in specie le spese di istruttoria, la commissione di attivazione e quella di intermediazione, ammontanti ad €10.445,72;
• che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto che, ai sensi dell'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993, anche nella sua formulazione originaria applicabile ratione temporis, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, esso mutuatario ha diritto ad una proporzionale riduzione di tutti i costi del credito: i costi cd. recurring, ossia di quelle voci di costo soggette a maturazione nel tempo, e i costi
2 cd. up front, ossia quelli, come appunto la commissione di accensione, le spese di istruttoria e la provvigione dell'agente intermediario, dovuti quale corrispettivo di prestazioni già rese al cliente;
alla predetta conclusione deve necessariamente pervenirsi interpretando l'art. 125- sexies cit. in modo conforme ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019, in causa C-383/18,
EX (che ha interpretato l'art. 16 della direttiva 2008/48/CE nel senso che la riduzione spettante al consumatore deve riguardare tutti i costi del credito e non solo i costi recurring);
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha dedotto Controparte_1
l'infondatezza della domanda avversaria, evidenziando in particolare l'inapplicabilità dell'art. 125-sexies t.u.b. ai primi due contratti di finanziamento stipulati nel 2009, la permanente validità nell'ordinamento della distinzione tra costi recurring e costi up front,
l'insussistenza in capo al ricorrente del diritto al rimborso dei compensi dell'intermediario creditizio, trattandosi di costi di intermediazione dovuti per prestazioni rese da un soggetto terzo ed integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato, nonché l'erroneità del metodo di calcolo proposto dal ricorrente per la quantificazione delle somme da rimborsare (cioè il cd. criterio pro rata temporis), dovendo prediligersi, perché più conforme alle pattuizioni contrattuali, quello cd. del costo ammortizzato (anche detto “della curva degli interessi”);
• che, con provvedimento assunto all'udienza del 15 dicembre 2022, il
Tribunale, ritenendo che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento del rito da sommario in ordinario ai sensi dell'art. 702-ter, comma 3, c.p.c.;
• considerato che, in relazione ai contratti di finanziamento n. 103019 dell'11 marzo 2009 e n. 150658 del 10 marzo 2009, la domanda attorea è infondata, essendo sufficiente evidenziare che l'art. 125-sexies d.lgs. n.
385/1993, in vigore del 19 settembre 2010, non può trovare applicazione ai contratti conclusi in epoca precedente;
3 • che le deduzioni dell'attore circa la necessità di interpretare l'art. 125- sexies cit. come disposizione ricognitiva di una disciplina già vigente di carattere inderogabile non sono meritevoli di adesione giacché, l'art. 125-sexies, disposizione di evidente portata innovativa, è stato introdotto in epoca successiva alla conclusione dei contratti di mutuo in questione,
e, pertanto, esso non può trovare applicazione nella presente controversia, giusta il disposto dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, a mente del quale “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione” (deve peraltro ricordarsi che, ai sensi dell'art. 27 della citata direttiva, come rettificato nell'agosto 2009, le disposizioni attuative avrebbero dovuto essere adottate dagli Stati membri entro l'11 giugno
2010, data comunque successiva a quella di stipulazione dei due contratti ora in esame);
• che pertanto la domanda restitutoria di , formulata Parte_1
sulla base di una norma non applicabile, è infondata;
• che, invece, la determinazione della società convenuta di restituire al mutuatario, in misura proporzionale, soltanto i costi cd. recurring, ossia quelle voci di costo soggette a maturazione nel tempo, risulta in linea con quanto previsto dal previgente art. 125 d.lgs. n. 385/1993, applicabile ratione temporis al caso di specie;
• considerato che invece, rispetto agli altri due contratti di finanziamento dedotti in giudizio, stipulati ad aprile e a luglio del 2013, la domanda attorea è fondata;
• che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella già citata sentenza EX, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti
4 a carico del consumatore, compresi quelli che non dipendono dalla durata del contratto;
• che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022, non sussiste una così netta divergenza tra il dato testuale dell'originario art. 125-sexies e quello dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, tale da determinare l'impossibilità di recepire il contenuto prospettato dalla sentenza EX; anzi, la differenza fra il testo dei due articoli summenzionati, pur essendo non del tutto marginale, non era (e non è) tale da far escludere una loro sostanziale corrispondenza;
• che pertanto, proseguendo nell'iter logico tracciato dal Giudice delle leggi, l'interpretazione conforme del vecchio art. 125-sexies alla sentenza
EX, non solo non è contra legem ma, oltre che possibile, è doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia;
• ritenuto che, alla luce di quanto testé chiarito e tenuto conto dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73 quale dichiarata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 263/2022 (norma che, tramite il richiamo alla normativa secondaria dettata dalla Banca d'Italia, consentiva di escludere la rimborsabilità dei costi up front in relazione ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021), la norma di cui all'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/1993 nella sua originaria formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, da interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione europea e in particolare alla più volte citata sentenza EX, imponga al finanziatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale di tutti i costi del finanziamento, dovendo così superarsi la distinzione tra costi recurring e costi up front;
• che dunque, applicando gli esposti principi al caso di specie, anche le commissioni di attivazione, le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione rientrino nell'ambito della rimborsabilità prevista
5 dall'art. 125-sexies, a nulla valendo la diversa previsione contenuta nelle contestate clausole del contratto concluso tra le parti, le quali sono nulle per contrasto con la testé citata norma imperativa;
• che la tesi restrittiva della convenuta non possa trovare conforto neppure nel nuovo testo dell'art. 11-octies del d.l. n. 73/2021 come modificato dalla legge n. 103/2023 (nuovo testo che sembrerebbe aver reintrodotto la regola della non rimborsabilità dei costi up front, peraltro di dubbia compatibilità con il diritto eurounitario) giacché quel testo è stato superato dall'art. 27 del d.l. n. 104/2023, conv. con legge n. 136/2023, che ha introdotto un'ulteriore formulazione del citato art. 11-octies, comma 2, che esclude dall'area delle rimborsabilità soltanto le imposte;
• che le ulteriori obiezioni della convenuta in merito alla non rimborsabilità dei costi di intermediazione vadano disattese dal momento che nel concetto di costo totale del credito cui fa riferimento l'art. 125- sexies cit. sono ricompresi, in virtù di quanto stabilito dal precedente art. 121, anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, e nella specie non può dubitarsi che l'attività di intermediazione creditizia costituisca un servizio di tale natura;
• che la predetta conclusione sia confermata dall'art.
1.2 dei due contratti di finanziamento del 2013, che include la commissione di cui trattasi tra i costi che il finanziatore addebita al cliente (secondo il meccanismo per cui il finanziatore paga il mediatore creditizio e poi recupera la relativa somma tramite riaddebito al mutuatario, disciplinato nello stesso contratto di mutuo ed appunto compreso tra i costi del finanziamento), con la conseguenza che in caso di estinzione anticipata è proprio il finanziatore a doversi far carico della restituzione, salvo il suo diritto di regresso verso il mediatore in virtù del collegamento negoziale esistente tra i due rapporti;
• che non possa condurre a diversa soluzione il principio di diritto sancito nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in causa C-
555/21, Unicredit Bank Austria, riferendosi tale pronuncia a fattispecie
6 differente, regolata dalla direttiva 2014/17/Ue in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (il vincolo a carico del giudice nazionale rispetto all'interpretazione di una norma comunitaria offerta dalla Corte di giustizia non può venir meno a seguito di una pronuncia della stessa Corte relativa ad una norma diversa, sebbene disciplinante una materia analoga);
• che, conformemente a quanto proposto da , il rimborso Parte_1
delle somme da lui richieste debba avvenire secondo il criterio cd. proporzionale puro (o pro rata temporis), che è il più aderente al concetto di proporzionalità sancito dal ridetto art. 125-sexies ed evita diversificazioni del sistema di calcolo delle varie voci di costo, diversificazioni che sarebbero scarsamente giustificabili (il diverso criterio prospettato dalla società, quello della cd. curva degli interessi – in base al quale la quota da restituire è proporzionale all'ammontare di interessi insiti nelle rate venute meno per effetto dell'estinzione anticipata rapportato al totale degli interessi – condurrebbe a risultati irragionevolmente diversi a seconda del tipo di ammortamento che caratterizza il prestito);
• che la quantificazione operata dall'attore secondo il criterio di proporzionalità lineare sia dunque corretta;
• ritenuto pertanto che la soc. debba essere condannata Controparte_1
alla restituzione, in favore di , della somma di Parte_1
€4.769,96 (€2.461,67 + €2.308,29);
• che, in aderenza ai criteri di cui all'art. 2033 c.c. in tema di ripetizione di indebito, sulla predetta somma siano dovuti gli interessi legali dalla data della domanda, dovendo radicalmente escludersi la mala fede della società convenuta al momento dell'incasso delle somme che è tenuta a restituire per effetto del sopravvenuto scioglimento anticipato del vincolo negoziale;
• e che l'esito del giudizio, caratterizzato da soccombenza reciproca, giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
7 P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. - condanna la soc. al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di €4.769,96#, oltre interessi legali dalla data
[...]
della domanda;
2. - rigetta le ulteriori domande proposte da;
Parte_1
3. - dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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