CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 446/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2952/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Via Carrara, 12a 04013 Latina LT
Difeso da
Nominativo 1 - CF 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1036/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170009855U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3760/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la Sentenza n. 1036/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto compensando le spese, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso d'accertamento n. MUO170009855U - anno di imposta 2017 - imposta euro 71.328,57- interessi
14.132,83- sanzioni per omesso versamento imposta per euro 85.594,28, notificato anche al coobligato società 1, a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2017, per mancata esibizione della documentazione contabile, mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, mancata segnalazione di inizio attività.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: "Non vi sono dubbi, quindi, relativamente al fatto che il recupero di cui si discute afferisca all'anno 2017 e ricada in pieno nell'ambito applicativo della fattispecie normativa così delineata e confermata nella sua legittimità anche dalla consulta. E si tratta altresì di annualità entro la quale il bookmaker non ha nemmeno ottenuto la regolarizzazione ai fini concessori, circostanza che ha deposto in favore del diverso regime applicativo dell'imposta utilizzato dall'ufficio doganale e non di certo per l'esclusione dal tributo. come erroneamente dedotto dal contribuente che invoca il mancato collegamento ad una licenza come motivo idoneo a sottrarsi all'azione dell'ufficio doganale. Quest'ultimo ha invece rappresentato, ed in questa sede si condivide, come per i soggetti che potevano regolarizzarsi nell'anno
2016 e non l'hanno fatto, sia legittima l'applicazione dell'art. 1 comma 644 lett. g) della legge n. 190/2014, per di più confortata dal fatto che l'ufficio doganale non aveva mai ottenuto documentazione da poter utilizzare ai fini della ricostruzione analitica della base imponibile. In altre parole, pur a superamento delle questioni sollevate dal ricorrente inerenti l'asserita esclusione dalla possibilità di rientrare nel regime concessorio, nemmeno è stato dato seguito, sempre da parte del contribuente, al reperimento di documentazione analitica al fine di procedere a diversa tipologia di accertamento".
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, censurando gradatamente la sentenza impugnata laddove non ha ravvisato sussistere i vizi dedotti con il ricorso introduttivo, rispettivamente con il motivo primo, nono, terzo, quarto, quinto e secondo,.
4. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-AREA MONOPOLI, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio, considerato che i motivi svolti risultano interconnessi e ne è quini opportuna la trattazione cumulativa, evidenzia in punto di merito che oggetto del presente giudizio è il recupero dell'imposta nei confronti della parte appellante, titolare di un c.d. CTD centro trasmissione dati - che ha provveduto, sul
-
territorio italiano, alla raccolta ed al trasferimento all'estero di scommesse, senza fare affluire gli importi al totalizzatore nazionale, per conto del bookmaker estero società 1, privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da "canale fisico".
Il Collegio al riguardo osserva che l'imposta unica sulle scommesse è stata istituita con il D.Lgs. n. 504 del
1998, che all'art. 1 stabilisce che "La tassa di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo
24, comma 27, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773". L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 504 del 1998 precisa che i "soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che, anche in concessione, gestiscono concorsi pronostici e scommesse" con ciò volendosi evidenziare che la norma si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività (quindi anche senza concessione).
I citati articoli 1 e 3 sono stati oggetto di un'interpretazione autentica ad opera della L. n. 220 del 13 dicembre
2010 nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La ricostruzione del quadro normativo sopra riportato è stata confermata, almeno per le annualità dal 2011 in poi, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018.
2. Il legislatore è nuovamente intervenuto, in materia di giochi pubblici, con la L. 23 di-cembre 2014, n. 190 che ha previsto una procedura di emersione per gli operatori che offrono scommesse con vincite in denaro, per conto proprio o di terzi, anche esteri, senza essere collegati al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Mono-poli. In particolare, l'art. 1, comma 643, dispone che "... a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in
Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione...".
3. La Corte Costituzionale con la suindicata sentenza del 14/02/2018, n. 27, ha precisato che "l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (il titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (il bookmaker) non risulta irragionevole", in quanto la differenza tra le attività svolte dalla ricevitoria e dal bookmaker nella complessiva attività di raccolta delle scommesse "non escludono affatto - ed anzi presuppongono - che entrambi i soggetti partecipino, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento di quell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse sottoposta ad imposizione.
Infatti, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di "gestione" attraverso la propria organizzazione imprenditoriale. Esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta;
si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker". Inoltre la Corte
Costituzionale ha altresì evidenziato che la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commis-sioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte del-le valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.
4. Il Collegio ritiene pertanto che, sulla base della normativa vigente, per gli anni di imposta successivi al 2010 soggetto passivo è sia il bookmaker che il titolare del punto vendita, atteso che entrambi hanno raccolto, in assenza di concessione, il gioco in quanto il soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca per conto proprio o di terzi le scommesse, compreso dunque anche il raccoglitore della scommessa, fermo restando che il contratto di scommessa si perfeziona sul territorio nazionale con il pagamento della giocata e il contestuale rilascio della ricevuta di gioco.
5. Anche la Corte di Cassazione, con la decisione n. 8757/2021 ha specificato che in tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo della gestione delle scommesse sussiste, oltre che nei confronti del bookmaker stabilito all'estero privo di concessione, anche della ricevitoria operante in Italia per suo conto, sicché entrambi rispondono dell'imposta, salvo che per il periodo antecedente al 2011, in cui risponde il solo bookmaker, mentre, quanto alle sanzioni, per il medesimo periodo antecedente al 2011 nessuno dei due obbligati risponde, in ragione dell'obiettiva incertezza normativa, sciolta con la L. n. 220/10.
Ancora più recentemente, (Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/02/2022, n. 4067) tali principi sono stati nuovamente ribaditi e la C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha evidenziato, ai fini che in questa sede rilevano, che:
a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al con-tratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'in-casso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21) (Rv. 660937-02);
c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L.
n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va ap-plicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il p. 10 della motivazione);
d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della
L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle com-missioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit. (cfr. il p.
9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).
Il Collegio ritiene pertanto che non ci sono gli estremi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n. 190 del 2014, atteso che l'applicazione di tale norma non viola i principi sanciti dalla Costituzione ed in particolar modo gli artt. 3, 53.
6. Per quanto riguarda la richiesta di annullamento dell'Avviso di Accertamento nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.504/1998, il Collegio ritiene l'istanza non accoglibile in quanto la Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando alcuni principi di diritto. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte stessa con Sentenza n. 18405 del 2018 secondo cui: "per l'incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella formazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria". (In tal senso, ex pluribus, Cass., Sent. n. 18405 del 2018; n. 13079 del 2015; n. 4394 del 2014). La Corte rileva poi una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Il Collegio ritiene, pertanto che non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle disposizioni che si ritengono violate anche alla luce delle numerosissime decisioni di merito sfavorevoli all'appellante che dimostrano un indirizzo giurisprudenziale da tempo omogeneo e del tutto noto ai ricorrenti.
7. L'appello proposto non risulta accoglibile. Le spese in considerazione della complessità delle problematiche in esame, possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello per quanto in motivazione. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE TA NC AQ
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: COLETTA GIUSEPPE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2952/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Lazio E Abruzzo-Um-Sot Di Latina - Via Carrara, 12a 04013 Latina LT
Difeso da
Nominativo 1 - CF 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1036/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 14/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO170009855U GIOCHI-LOTTERIE 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3760/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, Sezione 1, con la Sentenza n. 1036/2023, depositata il 14/11/2023, ha respinto compensando le spese, il ricorso del Sig. Ricorrente_1 avverso l'avviso d'accertamento n. MUO170009855U - anno di imposta 2017 - imposta euro 71.328,57- interessi
14.132,83- sanzioni per omesso versamento imposta per euro 85.594,28, notificato anche al coobligato società 1, a seguito dell'omesso versamento dell'Imposta Unica dovuta sulla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1998, relativamente all'anno d'imposta 2017, per mancata esibizione della documentazione contabile, mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere, mancata segnalazione di inizio attività.
2. Il primo giudice, tra l'altro, ha motivato: "Non vi sono dubbi, quindi, relativamente al fatto che il recupero di cui si discute afferisca all'anno 2017 e ricada in pieno nell'ambito applicativo della fattispecie normativa così delineata e confermata nella sua legittimità anche dalla consulta. E si tratta altresì di annualità entro la quale il bookmaker non ha nemmeno ottenuto la regolarizzazione ai fini concessori, circostanza che ha deposto in favore del diverso regime applicativo dell'imposta utilizzato dall'ufficio doganale e non di certo per l'esclusione dal tributo. come erroneamente dedotto dal contribuente che invoca il mancato collegamento ad una licenza come motivo idoneo a sottrarsi all'azione dell'ufficio doganale. Quest'ultimo ha invece rappresentato, ed in questa sede si condivide, come per i soggetti che potevano regolarizzarsi nell'anno
2016 e non l'hanno fatto, sia legittima l'applicazione dell'art. 1 comma 644 lett. g) della legge n. 190/2014, per di più confortata dal fatto che l'ufficio doganale non aveva mai ottenuto documentazione da poter utilizzare ai fini della ricostruzione analitica della base imponibile. In altre parole, pur a superamento delle questioni sollevate dal ricorrente inerenti l'asserita esclusione dalla possibilità di rientrare nel regime concessorio, nemmeno è stato dato seguito, sempre da parte del contribuente, al reperimento di documentazione analitica al fine di procedere a diversa tipologia di accertamento".
3. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma, con la declaratoria di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato, censurando gradatamente la sentenza impugnata laddove non ha ravvisato sussistere i vizi dedotti con il ricorso introduttivo, rispettivamente con il motivo primo, nono, terzo, quarto, quinto e secondo,.
4. L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI-AREA MONOPOLI, costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese, contestando punto per punto i motivi svolti.
3. Il presente ricorso è venuto in decisione all'udienza del 3/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DIRITTO
1. Il Collegio, considerato che i motivi svolti risultano interconnessi e ne è quini opportuna la trattazione cumulativa, evidenzia in punto di merito che oggetto del presente giudizio è il recupero dell'imposta nei confronti della parte appellante, titolare di un c.d. CTD centro trasmissione dati - che ha provveduto, sul
-
territorio italiano, alla raccolta ed al trasferimento all'estero di scommesse, senza fare affluire gli importi al totalizzatore nazionale, per conto del bookmaker estero società 1, privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da "canale fisico".
Il Collegio al riguardo osserva che l'imposta unica sulle scommesse è stata istituita con il D.Lgs. n. 504 del
1998, che all'art. 1 stabilisce che "La tassa di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo
24, comma 27, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773". L'art. 3 del citato D.Lgs. n. 504 del 1998 precisa che i "soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro che, anche in concessione, gestiscono concorsi pronostici e scommesse" con ciò volendosi evidenziare che la norma si applica a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano tale attività (quindi anche senza concessione).
I citati articoli 1 e 3 sono stati oggetto di un'interpretazione autentica ad opera della L. n. 220 del 13 dicembre
2010 nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni. La ricostruzione del quadro normativo sopra riportato è stata confermata, almeno per le annualità dal 2011 in poi, dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018.
2. Il legislatore è nuovamente intervenuto, in materia di giochi pubblici, con la L. 23 di-cembre 2014, n. 190 che ha previsto una procedura di emersione per gli operatori che offrono scommesse con vincite in denaro, per conto proprio o di terzi, anche esteri, senza essere collegati al Totalizzatore Nazionale dell'Agenzia delle
Dogane e dei Mono-poli. In particolare, l'art. 1, comma 643, dispone che "... a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in
Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione...".
3. La Corte Costituzionale con la suindicata sentenza del 14/02/2018, n. 27, ha precisato che "l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (il titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (il bookmaker) non risulta irragionevole", in quanto la differenza tra le attività svolte dalla ricevitoria e dal bookmaker nella complessiva attività di raccolta delle scommesse "non escludono affatto - ed anzi presuppongono - che entrambi i soggetti partecipino, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento di quell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse sottoposta ad imposizione.
Infatti, sebbene non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, il titolare della ricevitoria svolge una attività di "gestione" attraverso la propria organizzazione imprenditoriale. Esso assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta;
si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure ed istruzioni fornite dal bookmaker". Inoltre la Corte
Costituzionale ha altresì evidenziato che la scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, tiene conto della circostanza che il rapporto tra il titolare della ricevitoria che agisce per conto di terzi ed il bookmaker è disciplinato da un contratto dal quale sono regolate le stesse commis-sioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizio prestato. Attraverso la regolazione negoziale delle commissioni, il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera. D'altra parte, le commissioni a lui dovute rappresentano un elemento di costo che necessariamente entra far parte del-le valutazioni economiche dello stesso bookmaker, il quale ne terrà conto nella determinazione delle quote e, quindi, dell'importo che lo scommettitore deve corrispondere per la scommessa.
4. Il Collegio ritiene pertanto che, sulla base della normativa vigente, per gli anni di imposta successivi al 2010 soggetto passivo è sia il bookmaker che il titolare del punto vendita, atteso che entrambi hanno raccolto, in assenza di concessione, il gioco in quanto il soggetto passivo dell'imposta è chiunque gestisca per conto proprio o di terzi le scommesse, compreso dunque anche il raccoglitore della scommessa, fermo restando che il contratto di scommessa si perfeziona sul territorio nazionale con il pagamento della giocata e il contestuale rilascio della ricevuta di gioco.
5. Anche la Corte di Cassazione, con la decisione n. 8757/2021 ha specificato che in tema di imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo della gestione delle scommesse sussiste, oltre che nei confronti del bookmaker stabilito all'estero privo di concessione, anche della ricevitoria operante in Italia per suo conto, sicché entrambi rispondono dell'imposta, salvo che per il periodo antecedente al 2011, in cui risponde il solo bookmaker, mentre, quanto alle sanzioni, per il medesimo periodo antecedente al 2011 nessuno dei due obbligati risponde, in ragione dell'obiettiva incertezza normativa, sciolta con la L. n. 220/10.
Ancora più recentemente, (Cass. civ., Sez. V, Ord., 09/02/2022, n. 4067) tali principi sono stati nuovamente ribaditi e la C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18) ha evidenziato, ai fini che in questa sede rilevano, che:
a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poichè, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al con-tratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'in-casso e del trasferimento delle somme giocate nonchè, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite;
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicchè, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonchè un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e
21) (Rv. 660937-02);
c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L.
n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va ap-plicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il p. 10 della motivazione);
d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 e della
L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie (dunque, non il bookmaker estero) operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perchè l'entità delle com-missioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 cit. (cfr. il p.
9.1 della motivazione); e) l'imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti (non già i consumi quanto, al contrario) la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17).
Il Collegio ritiene pertanto che non ci sono gli estremi per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 644, lett. g) della Legge n. 190 del 2014, atteso che l'applicazione di tale norma non viola i principi sanciti dalla Costituzione ed in particolar modo gli artt. 3, 53.
6. Per quanto riguarda la richiesta di annullamento dell'Avviso di Accertamento nella parte in cui vengono irrogate le sanzioni ai sensi dell'art. 5 D. Lgs.504/1998, il Collegio ritiene l'istanza non accoglibile in quanto la Corte di Cassazione è ripetutamente intervenuta a definire l'ambito di non debenza delle sanzioni enunciando alcuni principi di diritto. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte stessa con Sentenza n. 18405 del 2018 secondo cui: "per l'incertezza normativa oggettiva tributaria" deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella formazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, di individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie;
l'incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell'incertezza normativa oggettiva e dell'ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l'accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dall'Amministrazione; l'incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato di ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria". (In tal senso, ex pluribus, Cass., Sent. n. 18405 del 2018; n. 13079 del 2015; n. 4394 del 2014). La Corte rileva poi una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Il Collegio ritiene, pertanto che non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle disposizioni che si ritengono violate anche alla luce delle numerosissime decisioni di merito sfavorevoli all'appellante che dimostrano un indirizzo giurisprudenziale da tempo omogeneo e del tutto noto ai ricorrenti.
7. L'appello proposto non risulta accoglibile. Le spese in considerazione della complessità delle problematiche in esame, possono essere compensate
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello per quanto in motivazione. Spese compensate.
Cosi deciso in Latina il 3/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
PE TA NC AQ