Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 446
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Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Legittimità dell'avviso di accertamento per omesso versamento Imposta Unica

    La Corte ritiene che l'imposta unica sia dovuta anche da chi gestisce scommesse senza concessione, sia per conto proprio che per conto terzi, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di Cassazione. Si evidenzia che il presupposto impositivo sussiste per il gestore per conto terzi (ricevitoria) e per il bookmaker estero privo di concessione per gli anni successivi al 2010. La Corte ritiene inoltre che non sussistano le condizioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale riguardo all'applicazione della norma.

  • Rigettato
    Richiesta di annullamento delle sanzioni

    La Corte ritiene l'istanza non accoglibile, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l'incertezza normativa oggettiva deve essere accertata dal giudice e non può essere operata dall'Amministrazione. Si afferma che non sussistono le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle disposizioni violate, anche alla luce delle numerose decisioni di merito sfavorevoli all'appellante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 446
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 446
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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