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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10556/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. RIZZO FRANCESCO per parte ricorrente nonché
l'avv. INZERILLO DARIO per , l'avv. LA VALLE per l' e l'avv. Elisabetta CP_2 CP_3
Violante per l' CP_4
I procuratori rappresentano che ha provveduto alla cancellazione ipotecaria CP_2
e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Rizzo insiste nella condanna al pagamento delle spese con distrazione. Gli avvocati La Valle, Inzerillo
e Violante insistono nella compensazione.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10556 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIZZO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. INZERILLO
DARIO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3
difeso dall'avv. Salvatore Caciopppo
-resistente- oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria avente il seguente
DISPOSITIVO Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
compensa le spese di lite
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/10/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e , CP_4 CP_3 Controparte_6
proponendo opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria del 16.08.2010 – registro generale n. 47221, registro particolare n. 9940, presentazione n. 39 del 16.08.2010 – e richiesta da in data Controparte_1
16.07.2010 (n. repertorio 28680/2010) derivante da Ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per € 227.071,77 e trascritto per il doppio, pari a € 454.143,54, deducendone l'illegittimità e chiedendone la cancellazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio rappresentava che Controparte_1
la cartella n. 29620080006068216501 era stata annullata con sentenza n.
1095/2022 (RG 8654/2019), così come le cartelle nn.
29620080067496736501 e 29620080175778555501 giusta sentenza n.
943/2021 (RG 3925/2019).
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta in data 16.07.2010
e, comunque, in epoca in cui sussistevano le condizioni per la detta iscrizione, nessuna responsabilità può essere attribuita all'ente e, per tale motivo le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 18/03/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10556/2022 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 09.30 sono presenti l'avv. RIZZO FRANCESCO per parte ricorrente nonché
l'avv. INZERILLO DARIO per , l'avv. LA VALLE per l' e l'avv. Elisabetta CP_2 CP_3
Violante per l' CP_4
I procuratori rappresentano che ha provveduto alla cancellazione ipotecaria CP_2
e chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. L'avv. Rizzo insiste nella condanna al pagamento delle spese con distrazione. Gli avvocati La Valle, Inzerillo
e Violante insistono nella compensazione.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa Antonella Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10556 / 2022 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. RIZZO FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e Maria
Grazia Sparacino
-resistente -
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. INZERILLO
DARIO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_3
difeso dall'avv. Salvatore Caciopppo
-resistente- oggetto: opposizione ad iscrizione ipotecaria avente il seguente
DISPOSITIVO Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando,
dichiara cessata la materia del contendere.
compensa le spese di lite
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/10/2022 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio e , CP_4 CP_3 Controparte_6
proponendo opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria del 16.08.2010 – registro generale n. 47221, registro particolare n. 9940, presentazione n. 39 del 16.08.2010 – e richiesta da in data Controparte_1
16.07.2010 (n. repertorio 28680/2010) derivante da Ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 per € 227.071,77 e trascritto per il doppio, pari a € 454.143,54, deducendone l'illegittimità e chiedendone la cancellazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio rappresentava che Controparte_1
la cartella n. 29620080006068216501 era stata annullata con sentenza n.
1095/2022 (RG 8654/2019), così come le cartelle nn.
29620080067496736501 e 29620080175778555501 giusta sentenza n.
943/2021 (RG 3925/2019).
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque il ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del fatto che l'iscrizione ipotecaria è avvenuta in data 16.07.2010
e, comunque, in epoca in cui sussistevano le condizioni per la detta iscrizione, nessuna responsabilità può essere attribuita all'ente e, per tale motivo le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 18/03/2025
Il Giudice Onorario
Antonella Di Maio