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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RA DiNO Presidente dr. RI Teresa Brena Consigliere avv. BA RI IU Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1338/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
FATEBENEFRATELLI N. 22 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BONI MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA XX Controparte_1 P.IVA_2
SETTEMBRE 31/6 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FALSETTA GIACOMO
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale: Accertata e dichiarata la conclusione del contratto di fornitura di servizi tra e l Parte_1 [...] di cui in atti: Controparte_1
1) dichiarare risolto tale contratto per inadempimento da parte l' Controparte_1
2) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1 [...] i seguenti importi: Parte_1 2.1) l'importo di euro 36.600,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per l'attività prestata da
[...] dal 14/11/2019 al 30/05/2020, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002; Parte_1 2.2) l'importo di euro 111.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che risulterà dovuto in esito al presente giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata
Nella sola negata ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della conclusione del contratto di fornitura di servizi tra e l condannare quest'ultimo al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti dall'attrice ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a indennizzarla ex art. 2041 c.c., per tutte le ragioni di cui in atti, nella misura risultante in esito al giudizio, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo
In ogni caso Rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 co 1 c.p.c. avanzata dall
[...] in quanto infondata per le ragioni esposte in atti e condannare il convenuto al rimborso delle spese CP_1 di lite, compresi rimborso forfettario 15%, imposta di registrazione, altri oneri di legge, e successive occorrende;
In via istruttoria GR insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 183 co 6 n. 1 del 1/09/2021 e n. 2 c.p.c. del 01/10/2021 da intendersi quivi trascritte.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, disattesa,
- dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. e, conseguentemente disporre;
- in subordine, respingere l'appello avversario in quanto infondato e non provato confermando integralmente la sentenza impugnata n. 315/2024, pubblicata il 18 marzo 2024, del Tribunale di Varese;
- in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio.
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari ovvero comunque del compenso professionale di difesa nei due gradi di giudizio, comprese tutte le attività, le anticipazioni, gli oneri accessori nonché gli oneri previdenziali e fiscali nella misura dilegge, a favore di e con Controparte_1 condanna resa nei confronti ”. Parte_1
pagina 2 di 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata, previo accertamento di intervenuta conclusione di un contratto di fornitura di servizi fra le parti, la risoluzione dello stesso per grave inadempimento della convenuta.
Chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €36.600,00 in adempimento delle pattuizioni contrattuali svolte dal 14.11.2019 al 30.05.2020, oltre interessi, nonché al pagamento dell'importo di €110.000,00 o alla diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, quale risarcimento del mancato guadagno.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Assumeva di svolgere attività di consulenza in materia di comunicazione, sviluppo di strategie e di campagne di comunicazione e che, a inizio novembre 2019, veniva contattata da un membro del CdA della convenuta, cui seguiva un incontro conoscitivo in data 13.11.2019, ove era stato stimato un budget per il piano di comunicazione per € 400.000,00.
Tanto, poichè l' convenuto aveva necessità di elaborare una campagna di comunicazione in vista CP_1 dell'ampliamento della sua attività da Istituto alberghiero parificato anche nel ramo food & beverage rivolto a professionisti, con ingresso in società di un socio finanziatore;
sosteneva che, Pt_1
nonostante scambi di bozze contrattuali e trattative fino al giugno 2020, non si addiveniva alla stipula per iscritto del contratto fra le parti, nonostante la prestazione di servizi già in essere e che il contratto si era concluso per facta concludentia e, pertanto, formulava le richieste di cui in citazione.
Si costituiva l' per contestare tutte le richieste di parte attrice, negando la Controparte_1
conclusione di un contratto con la stessa, sostenendo che per intraprendere la campagna di comunicazione aveva avuto contatti con più soggetti per poi scegliere con chi instaurare il rapporto contrattuale richiesto.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, chiedeva limitare la condanna al pagamento di una somma pari al valore dell'attività svolta come accertato in corso di causa, in una misura non superiore ad euro 3.000,00, o, in via di ulteriore subordine, nella somma maggiore ritenuta, anche in via equitativa.
Con condanna ex art. 96 cpc e vittoria spese.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testi. pagina 3 di 12 Il giudice ha formulato ex art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa per €25.000,00 a carico della convenuta, accettata dall'attrice ma rifiutata dall' convenuto che ha ritenuto la somma eccessiva CP_1
in relazione alle attività svolte in proprio favore.
Pertanto, il tribunale di Varese, con sentenza n. 315/2024, rigettava la domanda principale proposta da e la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.; dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 subordinata ex art. 2041 c.c. e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello Global reiterando le domande proposte in primo grado e chiedendo il rigetto della richiesta di controparte relativa alla condanna ex art. 96 cpc.
Quale primo motivo di appello sostiene che, erroneamente, il giudice di primo grado non ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto per facta concludentia, sostenendo, invece, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le stesse.
Quale secondo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di ex art. 2043 c.c. violando quindi il principio della corrispondenza tra chiesto e Pt_1
pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Impugna infine la sentenza (pagg. 9-10), laddove rigetta la domanda formulata in estremo subordine ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio l' per eccepire l'infondatezza dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
cpc; nel merito, ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Precisate le conclusioni, depositate memorie e repliche nonché note scritte, la causa all'udienza del
12.06.2025 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 348 BIS C.P.C.
In via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dall'appellato
[...]
di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa CP_1
preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
pagina 4 di 12 Primo motivo di appello:
L'avvenuta conclusione del contratto per facta concludentia.
impugna la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, secondo cui “A Parte_1 sostegno della propria domanda, la società attrice ha allegato (…) – che a inizio novembre 2019
l'attrice veniva contattata da (ndr. , membro CdA della Persona_1 Persona_1
convenuta, cui seguiva un incontro conoscitivo in data 13.11.2019, ove sarebbe stato stimato un budget per il piano di comunicazione per € 400.000” e che “nonostante scambi di bozze contrattuali e trattative, sino a giugno 2020, non si addiveniva a formale stipula per iscritto del contratto tra le parti, nonostante la prestazione di servizi già in essere”. Par
Inoltre, impugna integralmente la parte della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto che il contratto non fosse stato concluso né per iscritto né per fatti concludenti.
Afferma che non corrisponde al vero che il budget di circa 400 mila euro “sarebbe stato stimato”
Par durante il primo incontro tra e il 13/11/2019; che è stato invece l' ad Controparte_1 CP_1 indicare il budget di circa euro 400 mila che aveva a disposizione per l'attività di comunicazione e che non corrisponde al vero che vi furono “scambi di bozze contrattuali e trattative, fino al giugno 2020”.
Nega che per 6 mesi, da dicembre 2019 a maggio 2020 vi furono solo scambi di bozze e trattative relative al contratto e afferma che la bozza dell'accordo scritto, che formalizzava gli accordi verbali e Par l'attività già in corso di esecuzione, fu solo una, quella inviata da su richiesta dell'Istituto nell'aprile 2020 (cfr. docc. 8-9). Dopodiché, l' mai restituì una bozza con proprie modifiche ma CP_1
Par proseguì invece nel chiedere ed usufruire della consulenza di e a giugno 2020 l' comunicò CP_1
Par che il budget era cambiato a seguito dell'ingresso di nuove persone nel C.d.A. e chiese a di modificare la bozza del contratto, di conseguenza.
L'appellante afferma che rese un'attività di consulenza a favore dell' a seguito di specifiche CP_1
richieste dei suoi due amministratori.
Par
Sostiene, pertanto, che l' aveva usufruito dell'esperienza professionale e dei servizi di CP_1
chiedendo suggerimenti, consigli e pareri, su varie tematiche (location, individuazione dei valori da comunicare); delle attività necessarie e del personale da selezionare;
delle piattaforme tecnologiche da utilizzare;
della valutazione del posizionamento di mercato e che ciò avvenisse mediante interazioni tramite e-mail ovvero incontri personali e telefonici/videotelefonici.
pagina 5 di 12 La Corte osserva che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha ricostruito i fatti e il rapporto esistente tra le parti in maniera corretta basandosi sui documenti prodotti.
Egli ha considerato globalmente la relazione tra le parti, parlando, infatti, di “attività e contatti” considerando quali indizi i documenti prodotti e affermando che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all' effettiva conclusione di un contratto neppure per facta concludentia. Part
Rileva, infatti, la Corte che GR ha inviato a una prima idea di collaborazione nel febbraio 2020, cui sono seguite due bozze di proposte, mai accettate.
Il giudice ha correttamente valutato che gli elementi addotti da a supporto della propria Pt_1 domanda erano meramente indiziari ed insufficienti ad assolvere all'onere probatorio in capo a sé pendente.
In merito all'impianto probatorio asseritamente “non valutato” dal Tribunale, si rileva quanto segue.
Part GR afferma che: “i) nel novembre 2019, avesse necessità di presentare il Progetto Pt_4
completo di una strategia di comunicazione al mercato per convincerlo a finanziare il progetto;
ii) non avendo al proprio interno professionalità che potessero congegnare ed implementare un progetto di
Par Part comunicazione avesse coinvolto presentandola anche personalmente al Fondo;
iii) dunque
Par avesse usufruito dell'esperienza professionale e dei servizi di per chiedergli consigli e pareri su varie tematiche tramite e-mail, contatti telefonici, videotelefonici e personali”.
Par
Tali circostanze, sostiene l'appellante, sono state provate documentalmente (doc.
5-11 e 26-32 di e confermate dai testi di parte attorea sig. e sig. all'udienza dell'11 Tes_1 Tes_2
gennaio 2023.
La Corte rileva che i documenti indicati sono solo mail esplorative relative a contatti tra le parti e in cui si sollecita l'invio di un contratto.
Le dichiarazioni testimoniali si riferiscono sempre a contatti finalizzati ad un progetto e mai si fa riferimento ad un contratto o ad altra attività (teste doc.n.37 udienza 11.1.2023 si riferisce ad un Tes_3
Par pranzo conoscitivo, a primi contatti con l'amministratrice della e con Testimone_4
Part
referente dell' , e a “contatti successivi, caldeggiati dalla dott.ssa che Persona_1 Tes_4 ebbero per lo più ad oggetto ulteriori suggerimenti per l'avvio del progetto, tra cui il naming, che mi venivano di volta in volta richiesti. Poi la cosa è morta da sola”
Il teste , alla stessa udienza parla di telefonate e call con finalizzate ad un progetto e Tes_2 Per_1
alla futura bozza di un contratto.
pagina 6 di 12 Pertanto, l'appellante non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto tra le parti neppure per facta concludentia.
Part
La Corte rileva che non aveva necessità di presentare il Progetto al mercato, bensì aveva Pt_4 in programma di intraprendere un nuovo piano di comunicazione, anche per via dell'ingresso in società Contr di un nuovo socio, , che avrebbe garantito nuovi mezzi e possibilità all'odierna appellata e, Par pertanto, aveva sondato la disponibilità di in tal senso ma aveva anche consultato più società di comunicazione, (doc. da 6 a 12 ALL B Idf) prima di proporre i vari piani e preventivi al futuro
Consiglio di amministrazione.
A riprova del fatto che non vi fosse alcuna urgenza di stipulare alcun contratto relativamente al Par progetto di comunicazione, si rileva che, come noto a nessun contratto avrebbe potuto essere sottoscritto prima del closing dell'operazione, che sarebbe avvenuto solo il 19 maggio 2020 (doc. 14 Par ALL. B, prodotto sub doc. 23 da
Par
In merito all'attività svolta da per quanto riguarda l'attività di naming e pay-off, l' CP_1
ha sempre negato che tale attività fosse idonea ad instaurare un rapporto contrattuale che non si
[...]
è mai perfezionato.
Del resto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, con il doc. 14 di (e-mail Pt_1
Part del 09 giugno 2020), essa formula una “proposta” contrattuale (che non ha mai accettato) a dimostrazione che essa era ben consapevole che alcun contratto era stato sottoscritto.
Il fatto che tra le parti non sia mai stato sottoscritto un contratto è fatto pacifico: alla prima proposta di Part preventivo di aprile 2020 (doc. 8 di GR), seguiva un invito da parte di a riformularlo a causa dello
Par Par sforamento del budget preventivato da (doc. 13 di GR), mentre la seconda offerta (doc. 14 di veniva rifiutata (doc. 17 di GR)
La Corte rileva che il giudice di primo grado ha considerato la globalità della relazione tra le parti, parlando infatti di “attività e contatti” e ricostruendo fedelmente i fatti di causa. Part Par
ha dimostrato che dopo aver promesso di occuparsi del comunicato stampa che avrebbe
Contr Part annunciato l'entrata in società di (doc. 2 ALL. B) era inadempiente, portando a rivolgersi alla società (teste sig. , cui l'esponente si rivolgeva non avendo più Controparte_3 Testimone_5
Par Par avuto notizie da parte di (doc. 13 di .
Par
In tale circostanza, non contestava la suddetta decisione, cosa che avrebbe dovuto fare se un contratto, anche per fatti concludenti, si fosse concluso tra le parti.
pagina 7 di 12 Infine, dal doc. 15 di GR emerge che in data 17 giugno 2020, il sig. scriveva quanto segue: Tes_2
“Volevo sapere se c'erano sviluppi riguardo alla nostra proposta e quando possiamo discuterne”. Par
Emerge, pertanto, che era ben consapevole che non fosse stato concluso alcun contratto, anche per fatti concludenti.
Parte
Le violazioni di legge e la loro rilevanza secondo
afferma che il Tribunale di Varese, nel decidere, ha violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e gli artt. 2697 e
[...]
2727 e ss. c.c., avendo posto a fondamento della propria decisione fatti asseritamente “diversi da quelli Par allegati e risultati provati all'esito dell'attività istruttoria”, non riconoscendo le attività svolte da Part Par in favore di elencate all'allegato A del preventivo di aprile 2020 (doc. 8 di (…)”.
L'appellante afferma, inoltre, che la sentenza sarebbe contraddittoria in quanto riconosce che vi è sono stati contatti tra le parti ma che, non essendo ipotizzabile una conclusione del contratto per fatti
Part concludenti, non è chiaro a che titolo giuridico sarebbe stata prestata ovvero a che titolo giuridico
Par avrebbe potuto usufruire dei servizi di senza pagare poi il relativo compenso per l'attività
Part effettivamente svolta in favore di .
Par
La Corte rileva che il giudice di prime cure si è attenuto alle prove fornite e ha concluso che non Part Part ha provato che sia mai stato stipulato alcun contratto con;
che l'attività di potesse indurla a ritenere che il contratto sarebbe stato firmato, posto i rifiuti alle proposte dei preventivi di aprile e
Par giugno 2020, oltre alla piena consapevolezza di che alcun contratto potesse essere firmato prima del closing del 29 maggio 2020; che non ha provato il valore delle attività svolte, attinenti ai servizi oggetto di trattativa, che poi sono state arbitrariamente forfettizzate nella fattura da Euro 30.000 senza che si comprendesse esattamente a quale tipo di attività facesse riferimento quell'importo.
Pertanto, il giudice di primo grado ha sostenuto che non potesse ritenersi concluso alcun contratto tra le parti anche perché non era noto nè l'oggetto nè il prezzo né le altre condizioni accessorie.
In merito alla conclusione del contratto per fatti concludenti, l'oggetto della trattativa non era affatto univoco, come rileva dalla proposta preliminare di febbraio e dai preventivi di aprile e giugno 2020. Par
Quanto al prezzo, sostiene che esso fosse noto (circostanza non vera) e che, comunque, non sarebbe un elemento essenziale del contratto.
GR, infatti, ritiene che il rapporto tra le parti, avrebbe dovuto essere inquadrato, alternativamente, come:
pagina 8 di 12 - contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e seguenti, con conseguente applicazione dell'art. 2225 c.c., che prevede che il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato dagli usi secondo le tariffe professionali, può essere determinato dal giudice in relazione al lavoro ottenuto e al risultato normalmente necessario per ottenerlo;
- contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c. e seguenti, il cui art. 1657 c.c. prevede, per la determinazione del prezzo del servizio, una previsione analoga a quella dell'art. 2225 c.c.
La Corte osserva che né l'art. 2225 c.c. né l'art. 1657 c.c. sono applicabili al caso di specie.
Infatti, l'art. 2225 c.c., si applica laddove le parti abbiano stipulato un contratto d'opera che, come noto, può essere stipulato esclusivamente da imprese nelle quali abbia prevalenza il “lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari)” ed in cui “l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano” Par
Considerato che è una società di capitali nella quale lavorano dipendenti e con cui collaborano professionisti esterni, tale disciplina non è applicabile.
Per quanto riguarda l'art. 1657 c.c., non può trovare applicazione quando il prezzo abbia costituito oggetto di trattativa fra le parti senza che si sia raggiunto un accordo sul suo ammontare, nel qual caso il contratto di appalto non può dirsi concluso” (Cass. civ., Sez. II, 28/02/1989, n. 1094).
L'accordo sul prezzo non c'è mai stato: a fronte di un budget di Euro 400.000, dapprima, a febbraio
Par 2020, pur non avendo formulato una proposta contrattuale, proponeva di alzare ad Euro 450.000,
e, ad aprile 2020, quando è stata fornita la bozza inviava un preventivo di ben Euro 582.379,20.
Par
Pertanto, il giudice di primo grado non poteva in alcun modo liquidare alcun corrispettivo dovuto a ex art. 2225 c.c. o 1657 c.c. stante la prova di inesistenza di un accordo scritto, di un comportamento concludente che potesse configurarsi come contratto e dell'assenza di un accordo sul prezzo. Par
Infatti, non ha mai provato il valore dell'attività oggetto di prova, che nemmeno è stata indicata nell'oggetto della fattura da euro 30.000,00 oltre IVA versata in atti.
In merito alla mancata liquidazione in via equitativa, è evidente che la stessa non potesse essere fatta dal Giudice di prime cure, atteso che tale decisione sarebbe stata assunta in violazione dei principi di diritto in tema di onere della prova.
Difatti “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può
pagina 9 di 12 assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8941 del 18 marzo 2022)
Par
infatti, non ha provato né che l'attività oggetto della fattura di cui chiede il pagamento sia stata eseguita né che tale attività, quando eseguita, fosse pertinente né tantomeno il suo valore.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
Omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2043 c.c. Par
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di ex art. 2043 c.c. violando quindi il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
La Corte rileva che in realtà, il giudice di primo grado non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c. ma l'ha ritenuta infondata, riqualificandola ex officio alla luce della domanda ex art. 1337 c.c. che l'esponente avrebbe dovuto svolgere.
Pertanto, premesso che alcun contratto è stato posto in essere tra le parti, non ci sono i presupposti per l'azione ex art. 2043 c.c. per cui il giudice si sofferma sulla sola possibile azione che avrebbe Pt_1
potuto intraprendere cioè quella di cui all'art. 1337 c.c.
Per giurisprudenza di legittimità costante, il risarcimento del danno cagionato da illecito precontrattuale è determinato nei limiti del c.d. interesse negativo che, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1337, è il pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto. Tale interesse, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, può rilevare sia sotto il profilo del danno emergente, ossia della diminuzione patrimoniale che il soggetto avrebbe evitato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (es. spese assunte nel corso delle trattative, attività sprecata nelle trattative) sia sotto il profilo del lucro cessante che egli avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni dalle quali è stato distolto (cfr. Cass. civ., Sentenze:
24795/2008; 1632/2000).
Nella fattispecie, quanto al danno emergente, non risultano provate le opere prestate ma solo
Par un'attività svolta dai consulenti di come qualche incontro in presenza e scambio di mail in ordine all'attività futura.
pagina 10 di 12 La stessa appellante afferma che non vi sono tariffari o usi ufficiali in materia per cui fornisce criteri di valutazione del tutto presunti stante appunto l'assenza di un contratto con la determinazione dell'oggetto, del prezzo, della sua durata e delle condizioni.
Né vi è una fattura intestata all' per le relative prestazioni, né il costo fisso dei soggetti qualora CP_1
dipendenti dalla società attrice;
né è indicato un monte ore impiegato;
né vi sono riferimenti alla contabilità relative alla modalità di pagamento di tali attività ai soggetti fisicamente coinvolti. Par
non ha in alcun modo dimostrato il valore dell'attività effettivamente prestata, avendo forfettizzato l'importo in Euro 30.000,00.
Né può invocare calcoli presunti fondati, peraltro, su sue presunzioni o raffrontate a percentuali in relazione alla bozza di contratto intercorsa fra le parti proprio perché non vi è accordo fra le parti né stipula contrattuale neppure per facta concludentia.
Nessun rilievo può essere attribuito al c.d. consuntivo, allegato alla mail prodotta sub doc. 16 allegato all'atto di citazione;
invero, anche in tale documento sono indicate attività senza alcuna quantificazione o specificazione (“disponibilità e presenza”; “sopralluoghi”; “Tempo dedicato”).
La Corte osserva che ancora prima che di prova, vi è un difetto di allegazione e deduzione. Né è ammissibile l'invocata Ctu che avrebbe carattere esclusivamente esplorativo.
Anche con riferimento al lucro cessante, osserva la Corte, l'appellante non indica la perdita di altre commesse, né la loro entità o il danno subito.
Ma anche a voler prendere in considerazione la tesi dell'appellante che afferma di aver chiesto il risarcimento del danno per l'esecuzione dell'attività di consulenza a favore dell'Istituto resa a causa della condotta illegittima degli amministratori, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Infatti, in primo luogo non vi è prova di tale illecita condotta, in secondo luogo, Gr è stata sempre consapevole che nessun contratto era stato concluso.
Si rigetta, pertanto, tale motivo di appello.
Terzo motivo di appello:
Ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
GR impugna, infine, la Sentenza (pagg. 9-10), laddove rigetta la domanda formulata, in estremo subordine, ex art. 2041 c.c.
pagina 11 di 12 La Corte concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che la domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, alla luce del criterio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. non può essere esperita laddove la domanda principale sia stata rigettata per carenza di prova (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Par
Nel caso di specie, la domanda principale ex art. 2043 c.c. è stata rigettata perché non ha dato prova del pregiudizio subito.
Pertanto, la possibilità di agire in via sussidiaria, alla luce del criterio dell'art. 2042 c.c., con l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. è preclusa.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n.315/2024 emessa dal tribunale di Parte_1 Controparte_1
Varese, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di Parte_1 che liquida nella somma di €9.991,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al Controparte_1
15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 18.06.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
BA RI IU RA Di NO
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RA DiNO Presidente dr. RI Teresa Brena Consigliere avv. BA RI IU Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1338/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 P.IVA_1
FATEBENEFRATELLI N. 22 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BONI MASSIMO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA XX Controparte_1 P.IVA_2
SETTEMBRE 31/6 16121 GENOVA presso lo studio dell'avv. MAGNOLIA DAVIDE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FALSETTA GIACOMO
APPELLATA
pagina 1 di 12 avente ad oggetto: Altri contratti atipici sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
In via principale: Accertata e dichiarata la conclusione del contratto di fornitura di servizi tra e l Parte_1 [...] di cui in atti: Controparte_1
1) dichiarare risolto tale contratto per inadempimento da parte l' Controparte_1
2) condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Controparte_1 [...] i seguenti importi: Parte_1 2.1) l'importo di euro 36.600,00 (IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto per l'attività prestata da
[...] dal 14/11/2019 al 30/05/2020, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002; Parte_1 2.2) l'importo di euro 111.000,00, ovvero il maggiore o minore importo che risulterà dovuto in esito al presente giudizio, da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., a titolo di risarcimento danni, oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via subordinata
Nella sola negata ipotesi di rigetto della domanda di accertamento della conclusione del contratto di fornitura di servizi tra e l condannare quest'ultimo al risarcimento dei Parte_1 Controparte_1 danni subiti dall'attrice ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a indennizzarla ex art. 2041 c.c., per tutte le ragioni di cui in atti, nella misura risultante in esito al giudizio, da determinarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi ex art. 1284 c.c. e rivalutazione dal dovuto al saldo
In ogni caso Rigettare la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96 co 1 c.p.c. avanzata dall
[...] in quanto infondata per le ragioni esposte in atti e condannare il convenuto al rimborso delle spese CP_1 di lite, compresi rimborso forfettario 15%, imposta di registrazione, altri oneri di legge, e successive occorrende;
In via istruttoria GR insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati nelle memorie ex art. 183 co 6 n. 1 del 1/09/2021 e n. 2 c.p.c. del 01/10/2021 da intendersi quivi trascritte.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, disattesa,
- dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ. e, conseguentemente disporre;
- in subordine, respingere l'appello avversario in quanto infondato e non provato confermando integralmente la sentenza impugnata n. 315/2024, pubblicata il 18 marzo 2024, del Tribunale di Varese;
- in via istruttoria si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel primo grado di giudizio.
Con vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari ovvero comunque del compenso professionale di difesa nei due gradi di giudizio, comprese tutte le attività, le anticipazioni, gli oneri accessori nonché gli oneri previdenziali e fiscali nella misura dilegge, a favore di e con Controparte_1 condanna resa nei confronti ”. Parte_1
pagina 2 di 12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse dichiarata, previo accertamento di intervenuta conclusione di un contratto di fornitura di servizi fra le parti, la risoluzione dello stesso per grave inadempimento della convenuta.
Chiedeva la condanna della stessa al pagamento della somma di €36.600,00 in adempimento delle pattuizioni contrattuali svolte dal 14.11.2019 al 30.05.2020, oltre interessi, nonché al pagamento dell'importo di €110.000,00 o alla diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi, quale risarcimento del mancato guadagno.
In via subordinata, l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti ex art. 2043 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2041 c.c. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Assumeva di svolgere attività di consulenza in materia di comunicazione, sviluppo di strategie e di campagne di comunicazione e che, a inizio novembre 2019, veniva contattata da un membro del CdA della convenuta, cui seguiva un incontro conoscitivo in data 13.11.2019, ove era stato stimato un budget per il piano di comunicazione per € 400.000,00.
Tanto, poichè l' convenuto aveva necessità di elaborare una campagna di comunicazione in vista CP_1 dell'ampliamento della sua attività da Istituto alberghiero parificato anche nel ramo food & beverage rivolto a professionisti, con ingresso in società di un socio finanziatore;
sosteneva che, Pt_1
nonostante scambi di bozze contrattuali e trattative fino al giugno 2020, non si addiveniva alla stipula per iscritto del contratto fra le parti, nonostante la prestazione di servizi già in essere e che il contratto si era concluso per facta concludentia e, pertanto, formulava le richieste di cui in citazione.
Si costituiva l' per contestare tutte le richieste di parte attrice, negando la Controparte_1
conclusione di un contratto con la stessa, sostenendo che per intraprendere la campagna di comunicazione aveva avuto contatti con più soggetti per poi scegliere con chi instaurare il rapporto contrattuale richiesto.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande dell'attrice, chiedeva limitare la condanna al pagamento di una somma pari al valore dell'attività svolta come accertato in corso di causa, in una misura non superiore ad euro 3.000,00, o, in via di ulteriore subordine, nella somma maggiore ritenuta, anche in via equitativa.
Con condanna ex art. 96 cpc e vittoria spese.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite escussione di testi. pagina 3 di 12 Il giudice ha formulato ex art. 185-bis c.p.c. una proposta conciliativa per €25.000,00 a carico della convenuta, accettata dall'attrice ma rifiutata dall' convenuto che ha ritenuto la somma eccessiva CP_1
in relazione alle attività svolte in proprio favore.
Pertanto, il tribunale di Varese, con sentenza n. 315/2024, rigettava la domanda principale proposta da e la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.; dichiarava inammissibile la domanda Parte_1 subordinata ex art. 2041 c.c. e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, proponeva appello Global reiterando le domande proposte in primo grado e chiedendo il rigetto della richiesta di controparte relativa alla condanna ex art. 96 cpc.
Quale primo motivo di appello sostiene che, erroneamente, il giudice di primo grado non ha ritenuto l'esistenza tra le parti di un contratto per facta concludentia, sostenendo, invece, l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le stesse.
Quale secondo motivo di appello lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di ex art. 2043 c.c. violando quindi il principio della corrispondenza tra chiesto e Pt_1
pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Impugna infine la sentenza (pagg. 9-10), laddove rigetta la domanda formulata in estremo subordine ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio l' per eccepire l'infondatezza dell'appello ex art. 348 bis Controparte_1
cpc; nel merito, ne chiedeva il rigetto poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Precisate le conclusioni, depositate memorie e repliche nonché note scritte, la causa all'udienza del
12.06.2025 era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente:
SULLA MANIFESTA INFONDATEZZA DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 348 BIS C.P.C.
In via preliminare, si osserva come sia, allo stato, superata la richiesta, formulata dall'appellato
[...]
di applicazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c., in quanto già assorbita dalla stessa CP_1
preferenza assegnata alla pronuncia di sentenza ordinaria a cognizione piena, non limitata ad un giudizio di tipo probabilistico, avendo la Corte ritenuto di non avvalersi della sua discrezionale facoltà di decidere a norma della disposizione citata: invero, l'articolazione della materia controversa mal si conciliava con il giudizio meramente probabilistico previsto dall'art. 348 bis c.p.c., rendendo perciò opportuna la delibazione della causa con cognizione ordinaria.
pagina 4 di 12 Primo motivo di appello:
L'avvenuta conclusione del contratto per facta concludentia.
impugna la ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, secondo cui “A Parte_1 sostegno della propria domanda, la società attrice ha allegato (…) – che a inizio novembre 2019
l'attrice veniva contattata da (ndr. , membro CdA della Persona_1 Persona_1
convenuta, cui seguiva un incontro conoscitivo in data 13.11.2019, ove sarebbe stato stimato un budget per il piano di comunicazione per € 400.000” e che “nonostante scambi di bozze contrattuali e trattative, sino a giugno 2020, non si addiveniva a formale stipula per iscritto del contratto tra le parti, nonostante la prestazione di servizi già in essere”. Par
Inoltre, impugna integralmente la parte della sentenza ove il Tribunale ha ritenuto che il contratto non fosse stato concluso né per iscritto né per fatti concludenti.
Afferma che non corrisponde al vero che il budget di circa 400 mila euro “sarebbe stato stimato”
Par durante il primo incontro tra e il 13/11/2019; che è stato invece l' ad Controparte_1 CP_1 indicare il budget di circa euro 400 mila che aveva a disposizione per l'attività di comunicazione e che non corrisponde al vero che vi furono “scambi di bozze contrattuali e trattative, fino al giugno 2020”.
Nega che per 6 mesi, da dicembre 2019 a maggio 2020 vi furono solo scambi di bozze e trattative relative al contratto e afferma che la bozza dell'accordo scritto, che formalizzava gli accordi verbali e Par l'attività già in corso di esecuzione, fu solo una, quella inviata da su richiesta dell'Istituto nell'aprile 2020 (cfr. docc. 8-9). Dopodiché, l' mai restituì una bozza con proprie modifiche ma CP_1
Par proseguì invece nel chiedere ed usufruire della consulenza di e a giugno 2020 l' comunicò CP_1
Par che il budget era cambiato a seguito dell'ingresso di nuove persone nel C.d.A. e chiese a di modificare la bozza del contratto, di conseguenza.
L'appellante afferma che rese un'attività di consulenza a favore dell' a seguito di specifiche CP_1
richieste dei suoi due amministratori.
Par
Sostiene, pertanto, che l' aveva usufruito dell'esperienza professionale e dei servizi di CP_1
chiedendo suggerimenti, consigli e pareri, su varie tematiche (location, individuazione dei valori da comunicare); delle attività necessarie e del personale da selezionare;
delle piattaforme tecnologiche da utilizzare;
della valutazione del posizionamento di mercato e che ciò avvenisse mediante interazioni tramite e-mail ovvero incontri personali e telefonici/videotelefonici.
pagina 5 di 12 La Corte osserva che, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di primo grado ha ricostruito i fatti e il rapporto esistente tra le parti in maniera corretta basandosi sui documenti prodotti.
Egli ha considerato globalmente la relazione tra le parti, parlando, infatti, di “attività e contatti” considerando quali indizi i documenti prodotti e affermando che non può ritenersi raggiunta la prova in ordine all' effettiva conclusione di un contratto neppure per facta concludentia. Part
Rileva, infatti, la Corte che GR ha inviato a una prima idea di collaborazione nel febbraio 2020, cui sono seguite due bozze di proposte, mai accettate.
Il giudice ha correttamente valutato che gli elementi addotti da a supporto della propria Pt_1 domanda erano meramente indiziari ed insufficienti ad assolvere all'onere probatorio in capo a sé pendente.
In merito all'impianto probatorio asseritamente “non valutato” dal Tribunale, si rileva quanto segue.
Part GR afferma che: “i) nel novembre 2019, avesse necessità di presentare il Progetto Pt_4
completo di una strategia di comunicazione al mercato per convincerlo a finanziare il progetto;
ii) non avendo al proprio interno professionalità che potessero congegnare ed implementare un progetto di
Par Part comunicazione avesse coinvolto presentandola anche personalmente al Fondo;
iii) dunque
Par avesse usufruito dell'esperienza professionale e dei servizi di per chiedergli consigli e pareri su varie tematiche tramite e-mail, contatti telefonici, videotelefonici e personali”.
Par
Tali circostanze, sostiene l'appellante, sono state provate documentalmente (doc.
5-11 e 26-32 di e confermate dai testi di parte attorea sig. e sig. all'udienza dell'11 Tes_1 Tes_2
gennaio 2023.
La Corte rileva che i documenti indicati sono solo mail esplorative relative a contatti tra le parti e in cui si sollecita l'invio di un contratto.
Le dichiarazioni testimoniali si riferiscono sempre a contatti finalizzati ad un progetto e mai si fa riferimento ad un contratto o ad altra attività (teste doc.n.37 udienza 11.1.2023 si riferisce ad un Tes_3
Par pranzo conoscitivo, a primi contatti con l'amministratrice della e con Testimone_4
Part
referente dell' , e a “contatti successivi, caldeggiati dalla dott.ssa che Persona_1 Tes_4 ebbero per lo più ad oggetto ulteriori suggerimenti per l'avvio del progetto, tra cui il naming, che mi venivano di volta in volta richiesti. Poi la cosa è morta da sola”
Il teste , alla stessa udienza parla di telefonate e call con finalizzate ad un progetto e Tes_2 Per_1
alla futura bozza di un contratto.
pagina 6 di 12 Pertanto, l'appellante non ha fornito la prova dell'esistenza di un contratto tra le parti neppure per facta concludentia.
Part
La Corte rileva che non aveva necessità di presentare il Progetto al mercato, bensì aveva Pt_4 in programma di intraprendere un nuovo piano di comunicazione, anche per via dell'ingresso in società Contr di un nuovo socio, , che avrebbe garantito nuovi mezzi e possibilità all'odierna appellata e, Par pertanto, aveva sondato la disponibilità di in tal senso ma aveva anche consultato più società di comunicazione, (doc. da 6 a 12 ALL B Idf) prima di proporre i vari piani e preventivi al futuro
Consiglio di amministrazione.
A riprova del fatto che non vi fosse alcuna urgenza di stipulare alcun contratto relativamente al Par progetto di comunicazione, si rileva che, come noto a nessun contratto avrebbe potuto essere sottoscritto prima del closing dell'operazione, che sarebbe avvenuto solo il 19 maggio 2020 (doc. 14 Par ALL. B, prodotto sub doc. 23 da
Par
In merito all'attività svolta da per quanto riguarda l'attività di naming e pay-off, l' CP_1
ha sempre negato che tale attività fosse idonea ad instaurare un rapporto contrattuale che non si
[...]
è mai perfezionato.
Del resto, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, con il doc. 14 di (e-mail Pt_1
Part del 09 giugno 2020), essa formula una “proposta” contrattuale (che non ha mai accettato) a dimostrazione che essa era ben consapevole che alcun contratto era stato sottoscritto.
Il fatto che tra le parti non sia mai stato sottoscritto un contratto è fatto pacifico: alla prima proposta di Part preventivo di aprile 2020 (doc. 8 di GR), seguiva un invito da parte di a riformularlo a causa dello
Par Par sforamento del budget preventivato da (doc. 13 di GR), mentre la seconda offerta (doc. 14 di veniva rifiutata (doc. 17 di GR)
La Corte rileva che il giudice di primo grado ha considerato la globalità della relazione tra le parti, parlando infatti di “attività e contatti” e ricostruendo fedelmente i fatti di causa. Part Par
ha dimostrato che dopo aver promesso di occuparsi del comunicato stampa che avrebbe
Contr Part annunciato l'entrata in società di (doc. 2 ALL. B) era inadempiente, portando a rivolgersi alla società (teste sig. , cui l'esponente si rivolgeva non avendo più Controparte_3 Testimone_5
Par Par avuto notizie da parte di (doc. 13 di .
Par
In tale circostanza, non contestava la suddetta decisione, cosa che avrebbe dovuto fare se un contratto, anche per fatti concludenti, si fosse concluso tra le parti.
pagina 7 di 12 Infine, dal doc. 15 di GR emerge che in data 17 giugno 2020, il sig. scriveva quanto segue: Tes_2
“Volevo sapere se c'erano sviluppi riguardo alla nostra proposta e quando possiamo discuterne”. Par
Emerge, pertanto, che era ben consapevole che non fosse stato concluso alcun contratto, anche per fatti concludenti.
Parte
Le violazioni di legge e la loro rilevanza secondo
afferma che il Tribunale di Varese, nel decidere, ha violato gli artt. 115, 116 c.p.c. e gli artt. 2697 e
[...]
2727 e ss. c.c., avendo posto a fondamento della propria decisione fatti asseritamente “diversi da quelli Par allegati e risultati provati all'esito dell'attività istruttoria”, non riconoscendo le attività svolte da Part Par in favore di elencate all'allegato A del preventivo di aprile 2020 (doc. 8 di (…)”.
L'appellante afferma, inoltre, che la sentenza sarebbe contraddittoria in quanto riconosce che vi è sono stati contatti tra le parti ma che, non essendo ipotizzabile una conclusione del contratto per fatti
Part concludenti, non è chiaro a che titolo giuridico sarebbe stata prestata ovvero a che titolo giuridico
Par avrebbe potuto usufruire dei servizi di senza pagare poi il relativo compenso per l'attività
Part effettivamente svolta in favore di .
Par
La Corte rileva che il giudice di prime cure si è attenuto alle prove fornite e ha concluso che non Part Part ha provato che sia mai stato stipulato alcun contratto con;
che l'attività di potesse indurla a ritenere che il contratto sarebbe stato firmato, posto i rifiuti alle proposte dei preventivi di aprile e
Par giugno 2020, oltre alla piena consapevolezza di che alcun contratto potesse essere firmato prima del closing del 29 maggio 2020; che non ha provato il valore delle attività svolte, attinenti ai servizi oggetto di trattativa, che poi sono state arbitrariamente forfettizzate nella fattura da Euro 30.000 senza che si comprendesse esattamente a quale tipo di attività facesse riferimento quell'importo.
Pertanto, il giudice di primo grado ha sostenuto che non potesse ritenersi concluso alcun contratto tra le parti anche perché non era noto nè l'oggetto nè il prezzo né le altre condizioni accessorie.
In merito alla conclusione del contratto per fatti concludenti, l'oggetto della trattativa non era affatto univoco, come rileva dalla proposta preliminare di febbraio e dai preventivi di aprile e giugno 2020. Par
Quanto al prezzo, sostiene che esso fosse noto (circostanza non vera) e che, comunque, non sarebbe un elemento essenziale del contratto.
GR, infatti, ritiene che il rapporto tra le parti, avrebbe dovuto essere inquadrato, alternativamente, come:
pagina 8 di 12 - contratto d'opera ex art. 2222 c.c. e seguenti, con conseguente applicazione dell'art. 2225 c.c., che prevede che il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato dagli usi secondo le tariffe professionali, può essere determinato dal giudice in relazione al lavoro ottenuto e al risultato normalmente necessario per ottenerlo;
- contratto di appalto di servizi ex art. 1655 c.c. e seguenti, il cui art. 1657 c.c. prevede, per la determinazione del prezzo del servizio, una previsione analoga a quella dell'art. 2225 c.c.
La Corte osserva che né l'art. 2225 c.c. né l'art. 1657 c.c. sono applicabili al caso di specie.
Infatti, l'art. 2225 c.c., si applica laddove le parti abbiano stipulato un contratto d'opera che, come noto, può essere stipulato esclusivamente da imprese nelle quali abbia prevalenza il “lavoro personale dell'imprenditore (e dei propri familiari)” ed in cui “l'organizzazione non è tale da consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano” Par
Considerato che è una società di capitali nella quale lavorano dipendenti e con cui collaborano professionisti esterni, tale disciplina non è applicabile.
Per quanto riguarda l'art. 1657 c.c., non può trovare applicazione quando il prezzo abbia costituito oggetto di trattativa fra le parti senza che si sia raggiunto un accordo sul suo ammontare, nel qual caso il contratto di appalto non può dirsi concluso” (Cass. civ., Sez. II, 28/02/1989, n. 1094).
L'accordo sul prezzo non c'è mai stato: a fronte di un budget di Euro 400.000, dapprima, a febbraio
Par 2020, pur non avendo formulato una proposta contrattuale, proponeva di alzare ad Euro 450.000,
e, ad aprile 2020, quando è stata fornita la bozza inviava un preventivo di ben Euro 582.379,20.
Par
Pertanto, il giudice di primo grado non poteva in alcun modo liquidare alcun corrispettivo dovuto a ex art. 2225 c.c. o 1657 c.c. stante la prova di inesistenza di un accordo scritto, di un comportamento concludente che potesse configurarsi come contratto e dell'assenza di un accordo sul prezzo. Par
Infatti, non ha mai provato il valore dell'attività oggetto di prova, che nemmeno è stata indicata nell'oggetto della fattura da euro 30.000,00 oltre IVA versata in atti.
In merito alla mancata liquidazione in via equitativa, è evidente che la stessa non potesse essere fatta dal Giudice di prime cure, atteso che tale decisione sarebbe stata assunta in violazione dei principi di diritto in tema di onere della prova.
Difatti “La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può
pagina 9 di 12 assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale”.
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8941 del 18 marzo 2022)
Par
infatti, non ha provato né che l'attività oggetto della fattura di cui chiede il pagamento sia stata eseguita né che tale attività, quando eseguita, fosse pertinente né tantomeno il suo valore.
Pertanto, il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Secondo motivo di appello:
Omessa pronuncia sulla domanda ex art. 2043 c.c. Par
L'appellante lamenta che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di ex art. 2043 c.c. violando quindi il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.
La Corte rileva che in realtà, il giudice di primo grado non ha omesso di pronunciarsi sulla domanda ex art. 2043 c.c. ma l'ha ritenuta infondata, riqualificandola ex officio alla luce della domanda ex art. 1337 c.c. che l'esponente avrebbe dovuto svolgere.
Pertanto, premesso che alcun contratto è stato posto in essere tra le parti, non ci sono i presupposti per l'azione ex art. 2043 c.c. per cui il giudice si sofferma sulla sola possibile azione che avrebbe Pt_1
potuto intraprendere cioè quella di cui all'art. 1337 c.c.
Per giurisprudenza di legittimità costante, il risarcimento del danno cagionato da illecito precontrattuale è determinato nei limiti del c.d. interesse negativo che, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 1337, è il pregiudizio che il soggetto subisce per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto. Tale interesse, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, può rilevare sia sotto il profilo del danno emergente, ossia della diminuzione patrimoniale che il soggetto avrebbe evitato se non avesse fatto affidamento sulla conclusione del contratto (es. spese assunte nel corso delle trattative, attività sprecata nelle trattative) sia sotto il profilo del lucro cessante che egli avrebbe potuto conseguire per altre contrattazioni dalle quali è stato distolto (cfr. Cass. civ., Sentenze:
24795/2008; 1632/2000).
Nella fattispecie, quanto al danno emergente, non risultano provate le opere prestate ma solo
Par un'attività svolta dai consulenti di come qualche incontro in presenza e scambio di mail in ordine all'attività futura.
pagina 10 di 12 La stessa appellante afferma che non vi sono tariffari o usi ufficiali in materia per cui fornisce criteri di valutazione del tutto presunti stante appunto l'assenza di un contratto con la determinazione dell'oggetto, del prezzo, della sua durata e delle condizioni.
Né vi è una fattura intestata all' per le relative prestazioni, né il costo fisso dei soggetti qualora CP_1
dipendenti dalla società attrice;
né è indicato un monte ore impiegato;
né vi sono riferimenti alla contabilità relative alla modalità di pagamento di tali attività ai soggetti fisicamente coinvolti. Par
non ha in alcun modo dimostrato il valore dell'attività effettivamente prestata, avendo forfettizzato l'importo in Euro 30.000,00.
Né può invocare calcoli presunti fondati, peraltro, su sue presunzioni o raffrontate a percentuali in relazione alla bozza di contratto intercorsa fra le parti proprio perché non vi è accordo fra le parti né stipula contrattuale neppure per facta concludentia.
Nessun rilievo può essere attribuito al c.d. consuntivo, allegato alla mail prodotta sub doc. 16 allegato all'atto di citazione;
invero, anche in tale documento sono indicate attività senza alcuna quantificazione o specificazione (“disponibilità e presenza”; “sopralluoghi”; “Tempo dedicato”).
La Corte osserva che ancora prima che di prova, vi è un difetto di allegazione e deduzione. Né è ammissibile l'invocata Ctu che avrebbe carattere esclusivamente esplorativo.
Anche con riferimento al lucro cessante, osserva la Corte, l'appellante non indica la perdita di altre commesse, né la loro entità o il danno subito.
Ma anche a voler prendere in considerazione la tesi dell'appellante che afferma di aver chiesto il risarcimento del danno per l'esecuzione dell'attività di consulenza a favore dell'Istituto resa a causa della condotta illegittima degli amministratori, non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2043 c.c.
Infatti, in primo luogo non vi è prova di tale illecita condotta, in secondo luogo, Gr è stata sempre consapevole che nessun contratto era stato concluso.
Si rigetta, pertanto, tale motivo di appello.
Terzo motivo di appello:
Ammissibilità dell'azione ex art. 2041 c.c.
GR impugna, infine, la Sentenza (pagg. 9-10), laddove rigetta la domanda formulata, in estremo subordine, ex art. 2041 c.c.
pagina 11 di 12 La Corte concorda con il giudice di primo grado nel ritenere che la domanda ex art. 2041 c.c. è inammissibile, alla luce del criterio di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Infatti, l'azione ex art. 2041 c.c. non può essere esperita laddove la domanda principale sia stata rigettata per carenza di prova (Cass. Civ. SS. UU. Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
Par
Nel caso di specie, la domanda principale ex art. 2043 c.c. è stata rigettata perché non ha dato prova del pregiudizio subito.
Pertanto, la possibilità di agire in via sussidiaria, alla luce del criterio dell'art. 2042 c.c., con l'azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. è preclusa.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro avverso la sentenza n.315/2024 emessa dal tribunale di Parte_1 Controparte_1
Varese, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio in favore di Parte_1 che liquida nella somma di €9.991,00 oltre al rimborso forfettario spese pari al Controparte_1
15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano, Camera di Consiglio in data 18.06.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
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