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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
R.G. 141/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido SAtoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 25.1.2023, promossa con atto di citazione da nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Federico Cena del foro di ER;
appellante principale e appellato incidentale nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore assistita dall'avv. Damiano Zardini del foro di Controparte_2
Venezia;
1 e
(c.f. CO
), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata P.IVA_2 CP_4
e difesa dall'Avv. Luca Stramare del foro di Pordenone, già dall'avv. Marta Anselmi del foro di
Treviso;
appellate principali e appellanti incidentali
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impesa in materia societaria”; appello avverso la sentenza n. 1500/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20.7.2022 e pubblicata in data 11.8.2022.
CONCLUSIONI
- per l'appellante e appellato incidentale Parte_1
“Nel merito e in via principale
- riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito del procedimento R.G.
n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres. Dott.ssa Liliana Gusso,
Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 7551/2019 di Ruolo
Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni in primo grado rassegnate:
• respingere le domande tutte, principali e subordinate, svolte dall'attrice Controparte_1
e dalla convenuta nei confronti del
[...] CO
2 rag. siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa Parte_1
degli atti tutti dimessi e prodotti;
in ogni caso:
- riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito del procedimento R.G.
n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres. Dott.ssa Liliana Guzzo,
Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 7551/2019 di Ruolo
Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni:
• con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre che dei due gradi del procedimento cautelare in corso di causa;
• con condanna delle parti e Controparte_1 CO
ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per il risarcimento del danno lite temeraria per le ragioni
[...]
di cui alla narrativa da liquidarsi di giustizia anche con ricorso all'equità del Giudice ove ritenuto;
• con espressa riserva del convenuto rag. di agire in separata sede, anche civile, Parte_1
al fine tutelare la sua immagine e correttezza personale e professionale in danno di
[...]
e ; Controparte_1 CO
in via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 345 co. 3 e 356 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento dei relativi motivi d'appello riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito
3 del procedimento R.G. n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres.
Dott.ssa Liliana Guzzo, Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n.
7551/2019 di Ruolo Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, disponendo con ordinanza di:
• respingersi tutti i capitoli di prova per testi indicati dalla parte attrice per i motivi di cui alla narrativa della presente memoria ovvero, nella denegata ipotesi in cui essi fossero ammessi, essere autorizzati alla prova contraria con i testi sopra indicati;
• ammettere l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 e ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
(4) a con sede legale in ER, Viale del CO
Lavoro n. 33, copia del bilancio al 31/12 per gli esercizi sociali relativi agli anni 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, nonché delle scritture contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
(5) a con sede legale in ER, Viale del Lavoro n. 33, copia delle scritture Controparte_5
contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
(6) al fallimento di con sede legale in ER, Controparte_6
Viale del Lavoro n. 33, copia delle scritture contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
• si rinnova l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 per la autorizzazione alla produzione dell'originale in cartaceo del doc. 162 di parte Parte_1
“piano sicurezza cantiere Via delle Trincee”;
• si rinnova l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 per ammissione/rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della regolarità
4 delle scritture contabili di RP alla luce di quelle di e della fallita Controparte_5 CP_6
previa loro acquisizione;
Controparte_6
• ammettere l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. – anche in considerazione di quanto contenuto nei documenti prodotti sub docc. nn. 173 e 174 di parte convenuta, depositati con nota del 23 novembre 2020 – e disporre la rimessione in termini per la produzione dei seguenti documenti che si fu impossibilitati a produrre nei termini di legge per causa non imputabile come in narrativa:
Con A. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 11 Parte_2
ottobre 1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 14 scala C1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
Con B. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 11 Parte_2
ottobre 1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 15 scala C1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
Con C. accordo di restituzione delle caparre ricevute tra e del 10 Parte_2
novembre 2000 a seguito della risoluzione dei contratti preliminari sopra descritti;
Con D. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 15 ottobre Parte_3
1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 13 scala B1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
E. risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e;
Parte_3
F. risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e;
CP_8
G. richiesta della signora a RP di rimborso delle caparre versate a seguito della Parte_4
vendita dei garage del 2 luglio 2003;
5 H. risoluzione consensuale del contratto preliminare sottoscritto tra RP e la signora Parte_4
del 9 luglio 2003;
I. Risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e Servizi Parti Auto S.r.l.;
• ammettere altresì l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. – in considerazione anche di quanto contenuto nei documenti prodotti sub docc. nn. 173 e 174 di parte convenuta, depositati con nota del 23 novembre 2020 – e disporre la acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019, ivi compresa la documentazione sociale della stessa in esso acquisita (i.e.: fax dott. CO CO
17.01.2000, fax dott. 09.03.2000, fax dott. 02.11.2000, verbale assemblea Per_1 Per_1 Per_1
soci 03.12.1998, verbale assemblea soci 21.10.1999, verbale assemblea soci 22.11.1999) che attesta e dimostra la totale infondatezza delle pretese accampate in danno del convenuto odierno appellante in merito al tema delle c.d. “caparre per presunti affari in realtà inesistenti” (cfr. pag. 10 e ss. atto di citazione del 15 aprile 2014);
• ammettere e disporre l'assunzione della prova per testi in primo grado richiesta, ma non ammessa, per i precedenti motivi reiterata in questa sede audendo i testimoni come già ritualmente formulati e indicati negli atti di causa del giudizio di primo grado: capitolo 16) “Vero che nell'anno 1997 Lei ha stipulato con CO
un contratto preliminare di compravendita di bene immobile”;
[...]
capitolo 17) “Vero che detto contratto preliminare di compravendita di bene immobile è rimasto inadempiuto per volontà sua e di;
CO
capitolo 18) “Vero che in conseguenza della mancata stipula di contratto definitivo di compravendita immobiliare Le sono state restituite, per quanto di sua competenza, le caparre da Lei versate a;
CO
6 capitolo 19) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla tabella che Le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 158 di parte convenuta)”; capitolo 20) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla pagina 10 dell'atto di citazione di che Le si rammostra (si rammostri al teste l'atto di Controparte_1
citazione di pagina 10)”; Controparte_1
capitolo 57) “Vero che nell'anno 1997 Lei ha stipulato con CO
un contratto preliminare di compravendita di bene immobile”;
[...]
capitolo 58) “Vero che detto contratto preliminare di compravendita di bene immobile è rimasto inadempiuto per volontà sua e di;
CO
capitolo 59) “Vero che in conseguenza della mancata stipula di contratto definitivo di compravendita immobiliare Le sono state restituite, per quanto di sua competenza, le caparre da Lei versate a;
CO
capitolo 60) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla tabella che Le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 158 di parte convenuta)”; capitolo 61) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla pagina 10 dell'atto di citazione di che Le si rammostra (si rammostri al teste l'atto di Controparte_1
citazione di pagina 10)”; Controparte_1
capitolo 64) “Vero che per la compravendita dell'immobile da Lei acquistato da
[...]
ha trattato con il rag. : CO Parte_1
7 capitolo 65) “Vero che il rag. ha predisposto la contrattualistica ed i documenti Parte_1
per la compravendita dell'immobile da Lei acquistato da;
CO
- sui capitoli da 16) a 20) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: il sig. di ER, legale rappresentante di Pt_5 Parte_6
di ER;
il sig. di ER, legale rappresentante di
[...] Controparte_9
di SA Giovanni OT (VR); la sig.ra di Padova, legale CP_10 CP_11
rappresentante di Servizi Parti Auto S.r.l. di Padova;
il sig. di ER;
il CP_12
legale rappresentante di di ER;
CP_13
- sui capitoli da 57) a 61) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: il sig. di ER, legale rappresentante di Controparte_9
di SA Giovanni OT (VR); CP_10
- sui capitoli da 64) a 66) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: i sigg.ri e di ER, soci di Parte_7 Parte_8
Tabarrini Ribaltabili S.n.c. di ER;
il sig. legale rappresentante di I.C.A.- CP_14
Investimenti e Consulenza Aziendale S.r.l. di ER;
il sig. , legale CP_15
rappresentante di Sunrise S.r.l. di Milano;
il sig. legale rappresentante di CP_16
di ER;
l'avvocato LUIGI BELLAZZI di ER;
il sig. Controparte_17 CP_18
legale rappresentante di di ER;
la sig.ra Controparte_19 CP_20
di ON (VR); il sig. legale rappresentante di di Controparte_21 Controparte_22
SA Martino Buon Albergo (VR).
- per l'appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Nel merito:
8 in via principale, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto e accogliere i motivi di appello incidentale esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per come precisate all'udienza del 2 febbraio 2022 che di seguito si riportano: « conclude Controparte_1
come da atto di citazione (<<in via principale: accertare e dichiarare che gli atti compiuti i comportamenti tenuti (gli uni altri descritti nei motivi da 2 a 6 del presente atto) dal rag. in qualità di amministratore unico, 17 novembre 2000 al 30 2010, parte_1
dell' hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 c.c. e hanno CO
provocato un danno a pari a 1.112.366,34 € (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag.
a versare a una somma pari ad almeno Parte_1 CO
1.112.366,34 € (o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre agli interessi legali calcolati dal giorno in cui è stato compiuto ogni singolo atto o è stato tenuto ogni singolo comportamento a quello del saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare che gli atti compiuti e i comportamenti tenuti (gli uni e gli altri descritti ne motivi da 2 a 6 del presente atto) dal Rag. in qualità di Parte_1
amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, dell' CO
hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno provocato un danno a
[...]
pari a euro 1.112.366,34 (o alla somma maggiore o minore che CO
sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag. a versare Parte_1
ad una somma che, nella denegata ipotesi in cui codesto CO
Ill.mo Giudice ritenesse di non poter determinare nel suo preciso ammontare, vorrà essere da lui liquidata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. In ogni caso: con vittoria
9 di compensi per le prestazioni dell'avvocato e spese>>) e memorie ex art. 183, co VI. c.p.c. n. 1
(<<fiduciaria insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione>>),
n. 2 e 3, rettificando l'importo di tutte le domande in euro 1.112.393,36, così correggendo l'errore materiale contenuto in citazione, come già precisato in occasione dell'udienza del 25 maggio 2016»
· in via subordinata, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese.”.
- per l'appellata e appellante incidentale CO
:
[...]
“ratificando e riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte”. Si riportano pertanto le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale del
16.3.2023: “nel merito: · in via principale, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del
Rag. in quanto infondati in fatto e in diritto e accogliere i motivi di appello incidentale Parte_1
esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per come precisate all'udienza del 2 febbraio 2022 che di seguito si riportano: «
[...]
conclude come da comparsa di costituzione e risposta (<principale: accertare e dichiarare che gli atti compiuti e i comportamenti tenuti (gli uni e gli altri descritti nei motivi da 2 a 6 del presente atto) dal Rag. in qualità di Parte_1
amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, dell' CO
hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno provocato un danno a
[...]
immobiliare residenza al parco pari a 1.112.366,34 euro (o alla somma maggiore o minore che
10 sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag. a versare Parte_1
ad una somma pari 1.112.366,34 uro (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi legali calcolati dal giorno in cui è stato compiuto ogni singolo atto o è stato tenuto ogni singolo comportamento a quello del saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare che gli atti compiuti e i comportamenti tenuti (gli uni e gli altri descritti ne motivi da 2 a 6 del presente atto) dal Rag. in qualità di amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, Parte_1
dell' hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno CO
provocato un danno a pari a 1.112.366,34 uro (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag.
a versare ad una somma che, nella Parte_1 CO
denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice ritenesse di non poter determinare nel suo preciso ammontare, vorrà essere da lui liquidata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. In ogni caso: con vittoria di spesa e competenze professionali. In via istruttoria;
Riservato ogni mezzo, con memoria istruttorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.>>), rettificando l'importo della domanda in euro 1.112.393,36.» · in via subordinata, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza di Parte_1
prime cure;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti anche Controparte_1
”) conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia CP_1
d'impresa, (d'ora in avanti anche “ ) e CO CP_3 Pt_1
11 chiedendo l'accertamento della violazione dei doveri di cui all'art. 2476 c.c. nel Parte_1
compimento degli atti compiuti e dei comportamenti tenuti dal in qualità di Parte_1 amministratore unico di dal 17.11.2000 al 30.11.2010, imputandogli un danno CP_3
complessivo per € 1.112.366,34, e per l'effetto la condanna dello stesso a versare a favore della convenuta la somma di importo pari al nocumento provocato, oltre interessi legali calcolati dal compimento di ogni atto contestato ovvero di ogni singolo comportamento tenuto, sino al saldo, ovvero una somma da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Premesso di agire in qualità di socia al 95% della di cui lo stesso era stato CP_3 Parte_1 amministratore unico dal 17.11.2000 al 30.11.2010, deduceva che, tramite disamina della documentazione contabile originale ottenuta in restituzione solo all'esito di un procedimento cautelare, aveva ravvisato una gestione gravemente lesiva degli interessi societari da parte del essendo emersa l'anomalia dei mastrini dell'anno 2000, la presenza di pagine del libro Parte_1 giornale compilate manualmente, l'esistenza di divergenze tra i dati riportati nei mastrini e le risultanze del libro giornale, l'utilizzo smodato della cassa, la restituzione di innumerevoli caparre, lo storno di Lire 532.728.770 dal mastrino “acconti clienti” a quello “caparre confirmatorie” priva di spiegazioni per la precedente imputazione, l'approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2000 al 2008 senza previa regolare convocazione dell'assemblea. Censurava altresì l'avvenuto pagamento di prestazioni inesistenti da parte dell'amministratore unico a se stesso in qualità di libero professionista, i pagamenti di inesistenti prestazioni professionali rese da terzi a favore dell' e di presunti acquisti di beni parimenti inesistenti, i pagamenti CP_3 di caparre a fronte di presunti affari inesistenti e/o comunque sconosciuti all' la CP_3 restituzione di caparre confirmatorie per affari privi di tracciabilità nella contabilità aziendale, il trasferimento di somme senza titolo dal patrimonio della società al patrimonio personale dell'amministratore, tutti operati dal Parte_1
Costituitosi, contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, precisando che il Parte_1
12 legale rappresentante della stessa, aveva conferito mandato fiduciario a Parte_9
per l'intestazione del 95% del capitale sociale di pur Controparte_1 CP_3 rimanendo il suo reale dominus e amministratore di fatto, e che i rapporti con il convenuto si erano incrinati a causa della situazione finanziaria in cui versavano e Controparte_6
anch'esse riconducibili al e necessitanti del sostegno finanziario Controparte_5 Pt_9 dell'attrice. Negava di aver rifiutato la consegna della documentazione richiestagli, respingeva l'accusa di irregolare tenuta dei mastrini contabili e del libro giornale, nonché l'esistenza di discrepanze tra mastrini e libro giornale, e contestava che i bilanci fossero stati approvati dal
2000 al 2008 senza la partecipazione dei soci, non essendo stata in detto periodo la CP_1 neanche socia. Affermava la legittimità della corresponsione dei compensi dovutigli per l'attività di consulenza professionale, poiché esulante dal mandato di amministratore, evidenziando che dal 2004 le spettanze richieste erano iscritte a bilancio e che, una volta subentrata nella carica, la nuova amministratrice non aveva provveduto ad espungere tali compensi. Con riguardo al pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere di Via delle Trincee in ER, sosteneva che i pagamenti erano stati fatti sotto il controllo dello stesso essendo costui incaricato di Pt_9 seguire i lavori in cantiere e i rapporti con i fornitori di beni e servizi. In ogni caso, evidenziava che le fatture pagate ai terzi, sia per prestazioni professionali sia per l'acquisto del trattorino taglia-erba erano state tutte regolarmente registrate. In merito alla “transazione Lodegario”, evidenziava che nella situazione patrimoniale di al 31.10.2000 era stata inserita la CP_3 voce fatture da ricevere per un importo di Lire 150.000.000 riferita a detta vicenda, mentre, con riguardo al preliminare stipulato con Cif S.r.l. e ai trasferimenti di somme nel suo patrimonio personale, affermava trattarsi in realtà di finanziamenti eseguiti a favore di Controparte_6 in considerazione delle difficoltà finanziarie di questa mentre era impegnata
[...] nell'edificazione di un'immobile in area sita in Cavaion Veronese, finanziamenti comunque compensati coi crediti da essa vantati in relazione a contratto di appalto per lavori effettuati dalla
13 stessa nel cantiere di via Fermi a ER, per la sede dell'Agenzia delle Entrate. In merito, CP_6
invece, alla restituzione delle caparre versate, deduceva che, per acquisire finanziamenti dagli allora soci, aveva stipulato dei contratti preliminari con costoro, prevedendo la CP_3
restituzione degli importi in occasione della vendita degli immobili a terzi. Concludeva per il rigetto delle domande e la condanna di al pagamento dei danni per lite temeraria. CP_1
Costituitasi, esprimeva posizioni omogenee a quelle CO
espresse dall'attrice, e per l'effetto domandava l'accertamento della violazione dei doveri di cui all'art. 2476 c.c. da parte del nel compimento degli atti eseguiti in qualità di Parte_1 amministratore unico nel periodo 17.11.2000-30.11.2010, nonché l'accertamento del danno a provocato e la conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una somma pari ad almeno € 1.112.366,34, ovvero di una somma da determinare secondo giustizia, oltre interessi dal compimento di ogni singolo atto o comportamento.
Nelle more del giudizio l'attrice proponeva ricorso per sequestro conservativo, accolto fino a concorrenza dell'importo di € 900.000,00 con ordinanza confermata in sede di reclamo.
Esperita l'istruttoria mediante l'assunzione di testi ed esperimento di c.t.u. contabile, con sentenza n. 1500/2022 del 20.7.2022, pubblicata in data 11.8.2022, il Tribunale di Venezia, accogliendo parzialmente le domande attoree, condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 947.272,31, oltre rivalutazione CO ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno, ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava altresì lo stesso sia al Parte_1 pagamento in solido con delle spese di lite in favore dell'attrice, fermo restando CP_3
l'obbligo a carico del convenuto di rimborsare la coobbligata del quantum corrisposto a titolo di regresso, sia al pagamento delle spese di lite in favore di , inclusa la fase cautelare, e CP_1 di c.t.u.
Premessa la natura contrattuale della responsabilità ex artt. 1218 e 2476 c.c., e dunque l'onere
14 dell'amministratore di dimostrare il corretto assolvimento del suo incarico, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse fornito i titoli giustificativi delle operazioni contestategli Parte_1 presenti nelle scritture contabili, incentrando la sua difesa unicamente sui rapporti personali ed i comportamenti del indicato dal convenuto quale reale amministratore di . Pt_9 CP_3
Considerando invece che, anche in caso di carica ricoperta solo formalmente, non si sarebbe potuto esonerare da responsabilità, avrebbe dovuto produrre i documenti che sarebbero Parte_1
stati sottesi alle scritture contabili, risultando peraltro non meritevoli di accoglimento le istanze di rimessione in termini e le ulteriori istanze istruttorie non ammesse nel corso del procedimento.
Ritenuti superabili i rilievi sulle irregolarità formali della contabilità secondo il contributo del c.t.u., con riguardo ai compensi professionali maturati per l'attività svolta il Tribunale ha rilevato che, stanti l'assenza di pattuizioni tra e e di documentazione dell'asserita CP_3 Parte_1 consulenza contrattuale nonché l'irrilevanza dei capitoli di prova orale, il convenuto dovesse restituire la somma complessiva di € 76.800,00 quale differenza tra gli importi percepiti ed il riconoscimento di un equo compenso in applicazione dei parametri di cui al DPR 6 marzo 1997
n. 100. In merito alla restituzione delle caparre operata dal considerata l'inidoneità Parte_1 della produzione documentale e dei capitoli di prova indicati a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni difensive, nonché alla luce delle conclusioni del c.t.u., che aveva rilevato l'impossibilità di verificare l'identità nominativa e di importo tra caparre versate e restituite, il primo giudice, oltre a confermare il rigetto dell'istanza di rimessione nei termini esperita sotto più profili, ha qualificato dette operazioni quali “pagamenti relativi ad operazioni senza titolo”,
e pertanto ha ritenuto doverosa la restituzione di € 544.209,39 a favore dell'attrice. In modo analogo, con riguardo al contratto preliminare stipulato tra e tale CP_3 CP_12 rilevato il difetto di prova circa lo scioglimento del contratto e circa le cause che lo avrebbero determinato, anche la restituzione delle caparre in favore del convenuto per € Parte_1
159.064,89 è stata considerata tra i “pagamenti relativi ad operazioni senza titolo”. Con
15 riferimento ai pagamenti per prestazioni a favore di terzi nel periodo in cui il convenuto aveva ricoperto la carica di amministratore di valutate la documentazione presente in atti CP_3
e le dichiarazioni dei testi escussi, oltreché le conclusioni del c.t.u. nominato, il Tribunale ha ritenuto non giustificato l'esborso complessivo di € 38.336,00.
Ritenuto che
non sia stata acquisita prova della sussistenza di giustificazioni delle fuoriuscite di denaro, il Tribunale ha inoltre condannato a risarcire per il versamento delle caparre a CIF S.r.l. per CP_3
l'importo di € 25.822,85, a trasferimenti a per € 4.333,32 e a quelli transitati per il Controparte_5
patrimonio personale del e destinati a per l'importo di € 124.528,71. Parte_1 Controparte_6
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello, articolando diciannove Parte_1 motivi di gravame, che saranno di seguito esaminati. L'appellante ha altresì avanzato istanza di produzione di documenti ex art. 345 c.p.c., non dimessi in primo grado per causa a lui non imputabile, riservandosi inoltre di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni alla sua immagine. In via istruttoria, ha riproposto le istanze ex artt. 210 e 153, comma 2, c.p.c. già rigettate in primo grado, ed ha domandato la rinnovazione/integrazione della c.t.u. all'esito dell'acquisizione documentale, ribadendo e riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. i rilievi riferiti alle istanze istruttorie avversarie contenuti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
c. 6, n. 2 c.p.c., e rinnovando l'istanza di ammissione dei capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria dal n. 16 al 20, dal n. 57 al 61 e dal 64 al 66.
Si è costituita che, oltre a resistere al gravame e contestare la Controparte_1 fondatezza dei motivi dell'appello principale, ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza mediante motivi di appello incidentale che pure saranno di seguito esaminati. Ha domandato, altresì, in assenza di impugnazione sul punto, la dichiarazione del passaggio in giudicato della parte della sentenza in cui è stata statuita l'assenza di documentazione utile a giustificare il pagamento effettuato per l'acquisto di un trattorino taglia- erba, mai entrato a far parte del patrimonio sociale di ed eccepito l'inammissibilità CP_3
16 della produzione documentale effettuata dall'appellante soltanto in secondo grado, nonché
l'inutilizzabilità di quella effettuata in sede cautelare. In via subordinata, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Tempestivamente costituitasi mediante altro difensore, oltre a resistere al gravame Immobiliare,
ha reso le medesime conclusioni di , CO CP_1 dispiegando le stesse argomentazioni difensive ed i medesimi motivi di appello incidentale.
Nelle more del procedimento di secondo grado, si è costituito un nuovo difensore per riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto negli CP_3 scritti del precedente difensore.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, così che la causa è passata in decisione, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Mediante la comparsa conclusionale depositata il 21.3.2025, l'appellante ha eccepito la nullità della procura alle liti dei difensori delle appellate per assunzione del mandato in potenziale conflitto di interessi, poiché i legali, difensori di due parti processuali distinte, appartengono al medesimo studio legale associato, e ciò determinerebbe difetto dello ius postulandi e violazione del principio del contraddittorio da parte delle stesse, non sanabile neanche mediante l'avvenuta costituzione del nuovo difensore di Ha chiesto altresì la cancellazione delle CP_3 affermazioni offensive contenute nelle comparse di costituzione delle appellate e la conseguente condanna delle stesse ex art. 89 c.p.c.
In sede di replica, le appellate hanno contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante, affermando l'inesistenza dei presupposti necessari a ritenere sussistente un conflitto d'interesse in capo ai difensori costituiti, chiedendo, in caso di accoglimento della doglianza, l'assegnazione del termine ex art. 182, co. 2, c.p.c. al fine di sanare l'eventuale vizio.
***
17 Risulta infondata l'eccezione svolta in comparsa conclusionale dall'appellante circa un preteso conflitto d'interessi tra il procuratore di e l'iniziale procuratore di in CP_1 CP_3 questo grado di giudizio.
Si deve infatti rilevare che la prima è titolare di una quota del 95% del capitale sociale della seconda e che le due società hanno, già nel giudizio di primo grado, espresso posizioni omogenee, avendo peraltro la prima agito quale socia ed a tutela del patrimonio sociale della seconda, che ha espresso adesione all'azione di responsabilità esperita: non sussiste pertanto il conflitto d'interessi eccepito, in quanto lo stesso, per assumere rilievo processuale, dev'essere effettivo e non solo potenziale (v. Cass., n. 8463/22, n. 14619/02, n. 645/93), mentre nel caso di specie è stato indicato in termini generici ed ipotetici senza indicazione di elementi che inducano a ritenerlo in concreto esistente.
L'appello principale è parzialmente fondato.
I motivi di gravame, previamente riportati in termini sintetici, vengono di seguito partitamente esaminati.
a) Errata ripartizione dell'onere della prova ed errata applicazione degli artt. 1218, 2476
e 2697 c.c., non avendo il Tribunale tenuto conto del mancato assolvimento, sia da parte di che di al proprio onus probandi relativo alla violazione degli obblighi CP_1 CP_3 di legge e di statuto da parte del l'illiceità delle condotte contestate, l'effettiva Parte_1 sussistenza dei lamentati danni al patrimonio sociale, e il nesso di causa tra le condotte medesime e i danni cagionati. In egual modo, il Tribunale avrebbe omesso l'analisi delle allegazioni avversarie e la verifica della loro consistenza e fondatezza in termini di prova dei fatti storici dedotti, quali pretese condotte illecite del reclamante, violando le norme citate e l'orientamento giurisprudenziale in materia di ripartizione dell'onere della prova in tema di azione di responsabilità sociale. A fronte di censure generiche circa la commissione di illeciti da parte del oltreché circa i conseguenti danni, il Tribunale ha accolto domande Parte_1
18 destituite di fondamento e comunque non provate, laddove le operazioni indicate come
“inesistenti” erano invece reali, e tutte le movimentazioni di denaro trovavano ragione in una legittima e precisa giustificazione giuridica.
b) Errata ripartizione dell'onere della prova. Errata applicazione degli art. 2697 e 2709 del c.c. e omessa pronuncia dell'eccezione introdotta in giudizio, con richiamo alla valenza ed alla presunzione di legge iuris tantum di cui all'art. 2709 c.c., con l'effetto di ritenere provate circostanze non dimostrate né da che da . In particolare, attesa la CP_3 CP_1
regolarità della tenuta delle scritture contabili, per come accertato anche dal c.t.u., l'art. 2709
c.c. prevede che le scritture medesime fanno prova in ogni caso contro l'imprenditore, senza subordinarne l'efficacia alla loro regolare tenuta, dando luogo ad una presunzione legale iuris tantum che lo stesso imprenditore può contrastare con qualsiasi mezzo di prova. Il primo giudice, invece, non ha tenuto conto che alcuna delle attrici ha provato il contrario di quanto le scritture della società riportano, incorrendo altresì nell' errore di considerare gli assunti accusatori provati, anche se in contrasto con quanto emergeva dalle scritture contabili di CP_3 ritenute a torto insufficienti invece a fondare le difese del convenuto peraltro Parte_1 contradditoriamente evocando dette scritture al fine di allegare i trasferimenti di denaro contestati. Attesa, dunque, l'errata ripartizione dell'onere probatorio, il Tribunale non si è pronunciato con riguardo all'eccezione di cui all'art. 2709 c.c., sollevata in primo grado e riproposta in sede di gravame, non potendo, le scritture contabili di essere CP_3 considerate attendibili laddove favorevoli alle appellate, ed insufficienti e prive di efficacia probatoria laddove conformi alle difese dell'appellante.
Si tratta di motivi posti in termini generali che, solo parzialmente fondati in astratto, andranno poi riferiti ai singoli addebiti imputati al convenuto appellante ed alle relative risultanze istruttorie.
La sentenza di primo grado ha, in termini generali, osservato (pag. 23) “che la responsabilità
19 degli amministratori nei confronti della società è, ai sensi degli artt. 1218 e 2476 c.c., una responsabilità contrattuale.
Sull'attore incombe quindi solo l'onere di allegare la violazione degli obblighi di legge o di statuto compiuta dall'amministratore e il nesso di causalità fra tale violazione e l'evento dannoso;
è invece l'amministratore convenuto a dover provare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico e che quindi il danno non è a lui imputabile.
Fra le violazioni che danno luogo alla responsabilità dell'amministratore rientrano gli atti volti a depauperare il patrimonio sociale.
In particolare, come già osservato dal Collegio in sede di reclamo “Dedotta la condotta distrattiva, spetta all'amministratore dare la prova che i trasferimenti di valori e denari dalle società operati dall'organo gestorio costituiscano corretto adempimento degli obblighi amministrativi, ossia che detti trasferimenti rispondano ad interessi sociali, ove il trasferimento non giustificato costituisce necessariamente un pregiudizio patrimoniale per la società, derivante causalmente dalla condotta dell'amministratore”.
La difesa del Rag. ha valorizzato la circostanza che le scritture contabili darebbero Parte_1 conto di ogni operazione contestata, ma non ha fornito i titoli giustificativi.
Peraltro, il ctu ha ritenuto non sempre coerenti le tesi difensive del rag. con le Parte_1 risultanze contabili.
Per liberarsi dalle proprie responsabilità il Rag. avrebbe dovuto produrre i documenti Parte_1 che sarebbero stati sottesi alle scritture contabili, cioè che avrebbero giustificato quanto risulta in contabilità.
Tali documenti non sono però mai stati prodotti e le plurime istanze di remissioni in termini formulate dal convenuto non sono meritevoli di accoglimento”.
Tali assunti sono corretti con le precisazioni e nei limiti che seguono.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo indicato che la natura contrattuale della
20 responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass., n.
2975/2020, n. 22911/2010, n. 17441/2016, n. 25584/2018, n. 25584).
Di conseguenza, in tema di azione di responsabilità del curatore fallimentare contro ex amministratori e sindaci della società fallita, è stato ritenuto che compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio (Cass., n.
7606/2011).
Ancora, si è osservato che in tema di azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, sull'attore incombe la prova dell'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi.
Allorquando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza (Cass., n. 1045/2007).
21 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15972/16, ha richiamato la costante giurisprudenza della Cassazione penale in forza della quale, provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari (Cass. pen., n. 9948/1980) e ciò in quanto, in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Cass. pen, n. 22894/2013).
In un caso che presenta elementi di affinità a quello per cui è causa, la Suprema Corte, con sentenza n. 13907/2014 ha ritenuto non violato l'art. 2697 c.c. in relazione all'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui - a fronte dell'allegazione e della dimostrazione, da parte della curatela, di pagamenti a società terza per servizi di consulenza e di prelievi dal conto corrente societario, non suffragati da idonea documentazione che ne palesasse l'utilizzo per il perseguimento degli interessi sociali - la responsabilità dell'amministratore dovesse essere affermata, non avendo egli provato né le controprestazioni né la destinazione dei prelievi, posto che la corte territoriale aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva delle condotte distrattive di mala gestio sulla base di elementi, dai quali ha tratto la prova piena della condotta gestoria dannosa, senza inversione del relativo onere gravante sulla parte attrice.
Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano (sentenza n. 711/2021), con riferimento alla responsabilità dell'organo gestorio per operazioni distrattive, ha ravvisato la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro nella contabilità e documentazione sociale della loro causa, anche per presunzioni, ove l'amministratore convenuto non provi la riferibilità all'attività sociale delle spese o la
22 destinazione dei pagamenti all'estinzione di debiti sociali, valorizzando la mancanza della documentazione contabile che l'amministratore convenuto non abbia tenuto o, comunque, non consegnato al curatore, mancanza che ha consentito di presumere l'avvenuta distrazione delle somme dal patrimonio sociale non avendo in quel caso i convenuti, rimasti tutti contumaci, assolto all'onere di dimostrare che i prelievi fossero destinati ad estinguere debiti sociali fondati su comprovati titoli contrattuali.
Orbene, nella specie va in primo luogo evidenziato che lo stesso Tribunale di Venezia ha osservato:
“I rilievi sulle “irregolarità formali” della contabilità sono tutti superati, come accertato dal ctu:
-sono stati prodotti in atti mastri contabili relativi al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000;
-quanto alla presenza di pagine del libro giornale compilate interamente a mano, le scritture di chiusura dell'esercizio al 31.12.2000 risultano, nella versione a scritturazione manuale ed in quella meccanografica, identiche e coerenti con quelle di apertura dell'esercizio alla data dell'
1.1.2001;
-il mastro “completo”, prodotto dal convenuto (dall'1.1.2000 al 31.12.2000), risulta coerente sia con le registrazioni del libro giornale sia - per quelle relative al periodo dal 17.11.2000 al
31.12.2000 - con il mastro prodotto dall'attrice;
- in ordine all'approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2000 al 2008, l'odierna attrice lamenta di non essere stata presente alle assemblee, ma essa è divenuta socia di CO solo dal 16.3.2011.
Non vi è prova, sulla base dei soli verbali, che il avesse partecipato alle assemblee nel Pt_9 periodo in esame.
Tuttavia, anche se fosse accertato l'illecito, esso non ridonderebbe in un danno per RP e pertanto risulta superfluo procedere all'assunzione delle prove”.
23 Nella specie si è dunque in presenza di una contabilità regolarmente tenuta: ciò non significa, come vorrebbe l'appellante, che quanto ne risulta faccia piena prova a danno della società e dunque in favore dell'amministratore quanto alla (in)fondatezza degli addebiti, poiché le scritture contabili, compresi i c.d. “mastrini” che raccolgono le annotazioni dei singoli conti corrispondenti ai diversi rapporti intrattenuti dalla società, sono state redatte proprio dall'amministratore, che in questo giudizio è controparte della società per cui ha tenuto le scritture contabili.
Non è tuttavia condivisibile, nella sua assolutezza, la regola del giudizio espressa dal Tribunale secondo cui, risultando dalle annotazioni contabili un movimento in uscita (con una indicazione della causale) ciò sarebbe sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova della (allegata) distrazione del denaro quando l'amministratore non provi, con completa documentazione extracontabile, la lecita destinazione della fuoriuscita. Si devono invece valutare, in relazione a ciascun addebito, gli elementi, per lo più indiziari, offerti dalle parti al fine di valutare se possa dirsi acquisita la prova dell'atto illecito imputato all'ex amministratore convenuto (cfr. ancora
Cass., sent. n. 13907/2014).
c) Erroneo rigetto di alcune istanze istruttorie, in particolare mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., omessa pronuncia sulle istanze istruttorie introdotte in giudizio, mancata ammissione/acquisizione dei documenti richiesti in esibizione da utilizzarsi ai fini dell'esame peritale disposto. In primo luogo, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'ordine di esibizione delle scritture contabili non potesse ritenersi comprensivo dell'ordine di esibizione del libro delle assemblee dei soci, essendo questo compreso tra le scritture contabili obbligatorie: avuto riguardo all'oggetto del contendere e alle difese delle parti, il mezzo istruttorio richiesto era indispensabile per procedere alla verifica della verità fattuale in ordine alle contestate restituzioni delle caparre. In secondo luogo, sarebbe errata la decisione di non disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili - mai contestate - della
24 società (oggi fallita), che si trovano nella disponibilità del curatore della procedura CP_6
concorsuale cui la medesima è sottoposta. Sarebbe errata altresì, per come rilevato anche CP_6
negli scritti conclusionali di primo grado, l'omessa richiesta istruttoria per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili (libro giornale, tutti i mastrini etc.) di Parte_10
svolte nelle memorie ex art. 18, c. 6 nn. 2) e 3) c.p.c. del 16.2.2015, che, oltre a non
[...] essere state mai contestate, avrebbero consentito di andare a verificare come tutte le partite che sono in contabilità di sono correttamente inserite nelle contabilità delle compagini CP_3
con cui l'appellata aveva avuto rapporti professionali, costituendo un elemento utile per il raffronto con le contestazioni mosse;
d) Erroneo rigetto di alcune istanze istruttorie, con riferimento alla mancata ammissione della prova per testi richiesta in relazione ai capitoli da 16) a 20), da 57) a 61) e da 64) a 65) di cui alle memorie ex art. 183, c. 6 n. 2) c.p.c. del 16 febbraio 2015 ed ex art. 183, c. 6 n. 3) c.p.c. del 5 marzo 2015;
e) Omessa acquisizione/ammissione di documentazione necessaria ai fini della risposta al quesito posto al c.t.u. in relazione al dettato dell'art. 198 c.p.c. e mancata rinnovazione della c.t.u. tecnico-contabile alla luce dei documenti non acquisiti. Valutato lo svolgimento dell'esame peritale condotto in parziale assenza di documentazione utile a corroborare le difese del stante l'opposizione all'acquisizione della stessa da parte attruce, sarebbe errata la Parte_1 decisione del Tribunale di non disporre l'acquisizione al fascicolo del procedimento dei documenti mancanti e, all'esito, la rinnovazione e/o l'integrazione dell'esame peritale;
f) Erroneo rigetto dell'istanza di rimessione ex art. 153 c.p.c. del 12 settembre 2017 nel termine per la produzione di documenti, e conseguente omessa acquisizione degli stessi. Ferme restando le censure già mosse negli scritti conclusivi di primo grado, il Tribunale avrebbe errato nel considerare tardiva la richiesta, in primis sia perché lo stesso appellante non ha potuto averne disponibilità dall'appellata prima dello spirare del termine per il deposito CP_3
25 delle memorie istruttorie, sia perché, essendogli i documenti stati consegnati brevi manu, non è stato possibile dimostrarne con certezza la data di trasmissione. In secondo luogo, considerato che le dichiarazioni rese dall'Avv. Antonucci e dal dott. rispettivamente precedente legale Per_1
ed ex amministratore/presidente del c.d.a. di avevano consentito di far luce su CP_3
determinati aspetti riguardanti le operazioni contestate, i mezzi istruttori richiesti erano necessari, nell'esercizio del diritto di difesa del per una corretta rappresentazione dei Parte_1
fatti oggetto di causa. Atteso, inoltre, che il c.t.u. nominato sarebbe stato legittimato ad acquisire i contratti di cui s'è chiesta l'ammissione, in ragione dell'art. 198 c.p.c., è altresì errata la decisione di non ammettere la comunicazione dell'allora legale rappresentante di CP_3
datata 1.4.2022, , poiché ritenuta irrilevante, quando la medesima lettera, avente CP_4
contenuto confessorio, confermava l'esistenza di documentazione rilevante, con particolare riferimento al tema della restituzione delle caparre;
g) Errato rigetto dell'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019: atteso l'avvio di detto procedimento nel 2019, ossia dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, il primo giudice avrebbe dovuto disporre l'acquisizione di detto fascicolo, condizionando poi l'eventuale ammissione di quanto in esso contenuto ad un vaglio critico nel contraddittorio delle parti;
I motivi d'appello sopra compendiati sono relativi ad istanze di prova disattese dal Tribunale.
Essi sono infondati, avendo in relazione a ciascuna delle predette istanze il giudice di prime cure espresso in termini puntuali e condivisibili le ragioni di rigetto.
Le istanze di esibizione sono state proposte in termini generici (addirittura quella relativa al libro delle assemblee avrebbe, secondo l'attore, dovuto ritenersi espressa nell'omnicomprensivo riferimento ai libri contabili, riferimento nel quale erano state espresse indicazioni esemplificative senza citare espressamente il libro dei verbali delle assemblee) e risultano irrilevanti e/o superflue in quanto tutte riferite a risultanze di contabilità, comunque contestate in
26 quanto opera dello stesso e ciò anche con riguardo a quelle delle altre società citate Parte_1
( e in quanto anche la contabilità di queste era - Controparte_6 Controparte_5 pacificamente - tenuta dal convenuto odierno appellante, così che il fatto che un'annotazione di trovi conferma nella corrispondente annotazione di CO [...]
o di non poteva e non può essere significativo dal punto di vista Controparte_6 Controparte_5 probatorio.
Le istanze di prova orale sono state vagliate dal Tribunale capitolo per capitolo: sono state ammesse ed assunte le prove proposte in termini ammissibili e relative a circostanze rilevanti;
sono state espressi puntuali ragioni di rigetto dei capitoli non ammessi, che la Corte condivide
(sentenza di primo grado, pagg. 26, 27, 29, 30).
Quanto alla pretesa che documenti prodotti dal convenuto direttamente in corso di c.t.u., a termini istruttori decorsi, dovessero essere da questo utilizzati al fine delle proprie valutazioni e dal
Tribunale ritenute ammissibili, è la chiara previsione dell'art. 198 c.p.c. ad escluderne la fondatezza: “Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio”. (Cass., n. 1763/2024).
Priva di fondamento è poi la pretesa del di introdurre documenti non prodotti nei Parte_1 termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per effetto di istanza di data 12.9.2017 – condivisibilmente rigettata dal Tribunale - di rimessione ex art. 153 c.p.c. nel termine per la produzione di documenti: si tratta di documenti che non compaiono tra quelli che il convenuto risulta aver restituito alla società e che, quanto alla copia eventualmente nella detenzione di terzi, né ha svolto tempestiva istanza di esibizione né ha provato di non averne potuto curare
27 l'acquisizione e la produzione nei termini né ha provato di esserne in concreto venuto in possesso dopo il relativo decorso. È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass., S.U., n.
4135/2019): precisamente, si richiede un impedimento che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., S.U., n. 4135/2019), situazione che come osservato non si è verificata nel caso di specie.
Quanto alla decisione del Tribunale di non ammettere la comunicazione (sopravvenuta) dell'allora legale rappresentante di datata 1.4.2022 di , poiché CP_3 CP_4
ritenuta irrilevante, essa non risulta in effetti contenere, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, affermazioni di rilievo circa la presenza presso la società di documentazione ulteriore utile alla risoluzione delle questioni oggetto di causa.
Quanto, infine, al procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019, il Tribunale ha correttamente acquisito le dichiarazioni di due soggetti sentiti a sommarie informazioni;
per il resto il convenuto non ha indicato elementi che avrebbero dovuto rendere necessaria l'acquisizione dell'intero fascicolo, aperto su querela del e definito con Parte_1 archiviazione.
h) Errata interpretazione e valutazione degli esiti della c.t.u. Errata e/o mancata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nell'elaborato peritale non è emersa né la conferma né l'accertamento di alcun “affare inesistente” ad opera dell'appellante, né il consulente nominato ha confermato o accertato il compimento di operazioni non giustificate. Ha invece dichiarato che le operazioni ritenute dalle controparti quali atti di mala gestio depauperativi del patrimonio sociale di trovano riscontro nel libro giornale della CP_3
28 società e nei mastrini della stessa (ossia nella contabilità sociale), aggiungendo che in taluni casi dette operazioni, correttamente rilevate nelle scritture e risalenti nel tempo, non risultano corredate dai relativi contratti e/o documenti di riferimento: in tal caso egli le ha qualificate
“senza titolo”, per il solo fatto che non è stato rinvenuto un titolo a supporto della registrazione nelle scritture contabili, ma si tratta di carteggi risalenti nel tempo e nella disponibilità della sola Immobiliare. Gli esiti della c.t.u., non confermando le tesi attoree, non potevano sollevare e dall'onere della prova riguardante l'effettiva sussistenza delle CP_1 CP_3
condotte contestate, del loro carattere illecito e dannoso, oltreché del danno provocato e del nesso di causale con le stesse;
Il motivo è inammissibile per genericità ed in quanto non si confronta con le ragioni della decisione.
Il Tribunale non ha infatti in nessun passaggio compiuto l'errore imputatogli dal convenuto di ritenere che l'indicazione del c.t.u. circa l'assenza di “titolo” per il pagamento significasse che il pagamento era intervenuto in relazione ad un affare inesistente;
il c.t.u. è stato chiaro nella relazione depositata nel descrivere i limiti della sua ricostruzione (a partire dai limiti inerenti alle fonti documentali di cui poteva disporre) ed il Tribunale ha ben inteso il senso complessivo delle indicazioni fornite dal c.t.u. effettuandone un esame critico addebito per addebito, giungendo a conclusioni talora difformi da quelle espresse dal c.t.u. sulla base delle ulteriori prove assunte e del modo nel quale ha ritenuto operante l'onere della prova.
i) Pronunciamento extra e/o ultra petita sulla domanda inerenti ai compensi professionali al Accoglimento di domanda tardivamente svolta. Violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 112 e 183 c.p.c.
Considerato che
al momento della cristallizzazione del thema decidendum, nessuna delle appellate aveva sollevato istanze riguardanti i compensi maturati dall'odierno appellante, insistendo entrambe - ed esclusivamente - per la richiesta di danno in ragione della contestata inesistenza delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, la
29 questione è stata introdotta solo dopo che la difesa di ha fatto riferimento al possibile CP_1
ricalcolo delle competenze del allorquando si è avveduta che per effetto dei documenti Parte_1
provenienti da era incontestabile l'effettivo svolgimento di attività, e dunque CP_3
tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie. Ciò malgrado, il Tribunale ha erroneamente accolto, anche se solo in parte, la domanda, disponendo, in modo illegittimo, il ricalcolo delle spettanze dovute all'appellante;
j) Errata valutazione ed applicazione della tariffa di cui al D.P.R. 6 marzo 1997 n. 100.
Fermo restando l'errato accoglimento della domanda di ricalcolo delle spettanze maturate dall'appellante, il Tribunale ha applicato in modo errato la tabella di cui al citato D.P.R., riconoscendo il minor credito di € 15.000,00 in luogo del corretto importo di € 94.362,51;
k) Errata valutazione delle prove riferite alla domanda di restituzione dei compensi corrisposti per competenze professionali nel triennio 2001-2003, in cui sono state ritenute non provate le attività di consulenza “contrattuale”. Atteso il ruolo di commercialista/fiscalista esercitato dall'appellante nei confronti di il Tribunale, secondo l'appellante, ha CP_3 errato nel ritenere che i riferimenti documentali acquisiti non fossero idonei a comprovare l'attività professionale esercitata dal nei confronti dell'appellata Parte_1 CP_3
peraltro in assenza di altri consulenti che potessero assistere detta società negli incombenti;
La medesima statuizione è oggetto di appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
a) i compensi accertati a favore del il quale, al contrario di quanto accertato dal Parte_1
Tribunale, negli anni 2001-2002-2003 non ha svolto alcuna attività di consulenza contabile e fiscale a favore di talché le somme che egli ha erogato a sé stesso in qualità di CP_3 libero professionista rappresentano distrazioni causa di depauperamento del patrimonio societario. Inoltre, ha errato il Tribunale nel ritenere che l'appellante abbia reso attività di consulenza, dal momento che egli non ha fornito prova delle prestazioni svolte ma in ogni caso non potrebbero essere qualificate quali “attività di consulenza fiscale e contabile” la tenuta
30 della contabilità, la redazione del bilancio o la spedizione della dichiarazione. Per tal motivo, attesa l'inesistenza di attività professionale da parte del nei confronti di Parte_1 CP_3
il primo giudice avrebbe dovuto accertare che l'appellante aveva indebitamente liquidato a sé stesso l'intera somma di € 91.800,00;
b) in via subordinata al primo motivo, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che nell'attività di
“consulenza” possano rientrare anche le attività di tenuta della contabilità, redazione del bilancio e invio delle dichiarazioni fiscali, in assenza di un accordo sui compensi professionali, il avrebbe dovuto applicare la tariffa prevista per i ragioneri applicabile ratione Parte_1 temporis (DPR 6 marzo 1997, n. 100) e, in base ad essa, avrebbe potuto pretendere meno di €
4.000,00 e non già € 5.000,00 per anno come ritenuto dal Tribunale, per un totale di € 12.000,00, da detrarre con quanto autoliquidatosi dallo stesso (€ 91.800,00 – 12.000,00), generandosi un credito residuo dell'appellata pari a € 79.800,00;
Con riguardo ai compensi che la società, per il tramite del suo amministratore, ha pagato a questi per attività professionale di “consulenza” per l'importo di € 91.800,00 per il triennio 2001-2003, le valutazioni espresse dal Tribunale sono corrette e si sottraggono alle censure svolte, nella presente sede, da entrambe le parti.
Come osservato dal giudice di prime cure, infatti, è risultato provato sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa che il ha tenuto la contabilità e ha espletato gli incombenti Parte_1 fiscali per gli anni 2001-2003 (docc. 74-84, 160 fasc. conv., 63, 64 e 65 fasc. attore primo grado).
“Neppure parte attrice contesta lo svolgimento da parte del convenuto della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, quanto piuttosto che una siffatta attività possa essere qualificata come consulenza”
(sentenza, pag. 25). Al tempo stesso, è pacifico che non ha concordato con il rag. CP_3 il compenso per lo svolgimento dell'attività libero-professionale di commercialista in Parte_1 favore della società e che non risulta in proposito nel bilancio e nella relativa nota integrativa la
31 relativa appostazione (solo nei bilanci relativi agli esercizi 2004 e seguenti il compenso in favore del ragioniere per le attività libero professionali è stato registrato ma in concreto non risulta essere stato corrisposto). In un tale quadro, correttamente il Tribunale ha ritenuto lecito il pagamento nella minor misura risultante dall'applicazione delle tariffe professionali.
Da un lato, infatti, non risulta fondata l'obiezione dell'attrice secondo cui gli adempimenti di cui sopra non rientrerebbero nell'attività di “consulenza”, termine generico, invece, certamente idoneo a comprendere l'attività nella specie provata;
dall'altro lato, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentato dall'appellante principale, in quanto il riconoscimento in suo favore del giusto compenso consegue all'accoglimento parziale della relativa attività risarcitoria, risultata priva di fondamento per la sola parte di compenso legittimamente prelevato;
la relativa prospettazione svolta dalla controparte non richiedeva una domanda subordinata, trattandosi di mera difesa alla luce delle deduzioni espresse dal convenuto.
Parimenti immune da censure si presenta la parte della decisione di primo grado riferita alla liquidazione del compenso determinato con applicazione della tariffa dei ragionieri all'epoca vigente (DPR 6 marzo 1997 n. 100), con riconoscimento in favore del rag. per la tenuta Parte_1 della contabilità e l'invio delle pratiche fiscali, dell'importo annuo di € 5.000,00, per un complessivo importo di € 15.000,00 riferito al triennio 2001-2003.
Il convenuto appellante in via principale giunge a diversa e ben maggiore somma inserendo voci relative a prestazioni mai prima indicate e comunque non provate, laddove, quanto all'appellante incidentale, si deve confermare che le voci considerate dal Tribunale consentono, in applicazione della richiamata tariffa, di valutare come congruo il compenso annuo pari a € 5.000,00.
Correttamente, infine, il Tribunale ha escluso ulteriori compensi per asserita “consulenza contrattuale” in quanto non è stata acquisita nessuna prova di attività del genere espressa dal in favore della società, non potendosi considerare in tal senso la produzione di contratti Parte_1 che egli ha concluso nella qualità di amministratore o le prove testimoniali offerte, ritenute
32 generiche o irrilevanti, riferite alla conduzione di trattative o alla stipula di contratti da parte del quale amministratore. Risultano ineccepibili quanto all'ulteriore documentazione le Parte_1 osservazioni del Tribunale: “Il doc. 159 di parte convenuta riporta l'elenco dei documenti che il rag. ha restituito all' ed in arancione il convenuto ha evidenziato la Parte_1 CP_3
documentazione che comproverebbe lo svolgimento di attività di consulenza contrattuale.
I documenti citati nell'elenco di cui al docc. 159 fasc. conv. sub 12,13,14,19, da 21 a 24, la convenzione con i signori , la lettera di proroga della fideiussione, la raccomandata del Per_2
2005 a la scrittura privata e la promessa di vendita del 2005 con , le CP_23 Pt_11 dichiarazioni Iva 2005 e 2006 non sono stati formati nel triennio 2001-2003, i restanti documenti di pag. 7 del suddetto doc. 159 costituiscono adempimenti camerali e i documenti sub. 28 e 35
(contratti preliminari stipulati con Tamo S.r.l. e con , 29 30, 33, promessa di Controparte_6 vendita stipulata nel 2003 con e le compravendite di cui alla pag. 12 del Pt_11 CP_23 doc 159 non provano l'attività di consulenza contrattuale per i motivi sopra già illustrati.
Il doc. 161 di parte convenuta è composto da diffide di clienti che lamentano inadempimenti da parte dell' e accordi transattivi stipulati per rimediare a tali inadempimenti. Non vi CP_3
è alcuna prova che il convenuto abbia redatto le transazioni”.
Si conferma pertanto non dovuto un compenso per consulenza contrattuale in favore dell'appellante principale, correttamente dichiarato tenuto a restituire alla società la complessiva somma di € 76.800,00 (€ 91.800,00 – 15.000,00).
l) Errata valutazione delle prove riferite alle domande di restituzione di caparre a terzi a fronte di presunti affari in realtà inesistenti e comunque sconosciuti a nonché del CP_3 preliminare con tale Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_12
Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, nell'anno 1997, attese le difficoltà finanziarie della CP_3 alcuni dei soci della stessa avevano deciso di finanziare la società, anziché con versamenti pro
33 quota, sottoscrivendo con la medesima compagine dei contratti preliminari di vendita degli immobili di sua proprietà, anche in più riprese, versando i relativi importi a titolo di caparre con l'accordo che, allorquando i beni fossero poi stati ceduti a terzi, la società avrebbe provveduto a restituirle ai soci. In caso di mancata restituzione degli anticipi ricevuti,
l'appellante sarebbe stato esposto ad un grave inadempimento nei confronti delle controparti contrattuali. Con particolare riferimento, poi, alla restituzione della caparra restituita al a seguito della risoluzione del preliminare da questi sottoscritto, il primo giudice ha CP_12
errato nel non considerare l'omessa dimostrazione da parte delle appellate circa la fuoriuscita di un immobile di proprietà delle stesse mediante la stipula di un contratto definitivo, evidenziando sia l'assenza di danno in capo ad sia la correttezza della condotta del CP_3
Con riguardo, invece, alla mancata produzione di determinati documenti, l'appellante Parte_1 ha precisato che l'onere incombeva sull'originaria attrice, che i documenti non erano nella sua disponibilità in quanto afferenti a vicende risalenti nel tempo ed insistito – come già in primo grado – per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili (integrali) di di e di , con successiva rinnovazione/integrazione della c.t.u.; CP_3 CP_5 CP_6
Sulla base della ricostruzione dell'onere della prova riportata sopra, il Tribunale ha accolto la tesi di parte attrice secondo cui il rag. avrebbe restituito caparre a fronte di presunti affari Parte_1 in realtà inesistenti e comunque sconosciuti all'Immobiliare, cagionando danno pari agli importi restituiti:
· in data 6 dicembre 2000, 50.000.000 Lire (25.823 €) a (doc. 31bis); Parte_12
· in data 28 dicembre 2000, 255.713.000 Lire (132.065 €) + 207.000.000 Lire (106.907 €) alla Parte società (doc. 32);
· in data 29 dicembre 2000, 299.000.000 Lire (154.421 €) a tale Sig. (doc. 33); Pt_3
· in data 4 gennaio 2001, 70.000.000 Lire (pari a 36.152 €) a (doc. 34); CP_8
· in data 20 settembre 2002, 7.746,85 € a tale Sig. (doc. 37); Pt_3
34 · in data 20 settembre 2002, 5.164,57 € alla ID ER (doc. 38); in data 10 novembre 2002, 30.837,00 € a tale Sig. (doc. 39); Pt_3
· in data 31 gennaio 2003, 7.747,00 € a tale Sig. (doc. 40); Pt_3
· in data 14 marzo 2003, 7.747,00 € a tale Sig. (doc. 41); Pt_3
· in data 11 luglio 2003, 7.747 € a tale Sig.ra (doc. 42). Persona_3
Il convenuto ha allegato nella comparsa di costituzione e risposta che nell'anno 1997, Parte_1
quando egli non era ancora l'amministratore unico della società, in ragione delle difficoltà finanziarie in cui questa versava, i soci decisero di finanziarla, sottoscrivendo contratti preliminari di vendita degli immobili di cui essa era proprietaria e versando i relativi importi come caparre, con l'accordo che, man mano che gli immobili fossero stati venduti a terzi, la società avrebbe provveduto a restituire ai soci (dal 2000, ex soci) gli importi ricevuti a titolo di finanziamento.
Va osservato che le uscite, di notevole importo complessivo, risultano pacifiche (vi è solo qualche discrasia nella ricostruzione offerta dalle parti circa il nominativo dei destinatari) e trovano riscontro in contabilità, ma la loro giustificazione è del tutto mancata, come osservato dal giudice di prime cure, non potendo attribuirsi significativo rilievo alla generica risultanza contabile al
31.10.2000 che vedeva esposto un debito verso i precedenti soci per caparre fino ad allora versate per un complessivo importo di Lire 2.218.246.000 né nell'altrettanto generica dichiarazione resa dal dott. precedente amministratore, nel procedimento penale (avviato su denuncia Per_1 dell'odierno appellante e poi archiviato), in cui questi ha rammentato la prassi interna alla società consistente nel ricorso alla stipula da parte dei soci di preliminari con il pagamento di caparre al fine di finanziare la società.
Il Tribunale ha osservato nella sentenza di primo grado che il “non ha invece prodotto Parte_1 in giudizio: le delibere assembleari che avrebbero autorizzato l'erogazione di tali finanziamenti sotto la
35 veste formale di caparre riferite a contratti preliminari di vendita, non potendo di certo l'ordine di esibizione delle scritture contabile ritenersi comprensivo dell'ordine di esibizione del libro delle assemblee;
idonea documentazione bancaria, atta a comprovare l'effettiva esecuzione di tali versamenti, imputati a caparre;
i contratti preliminari stipulati con gli ex soci, che non figurano nell'elenco della documentazione restituita di cui al doc. 60 fasc. attore e dei quali il convenuto non ha chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né nei confronti della società CO
, né nei confronti dei singoli promissari acquirenti;
[...]
gli accordi di risoluzione dei suddetti contratti preliminari e/o i contratti di vendita a terzi degli immobili già promessi in vendita ai soci”.
In effetti anche il c.t.u. aveva riferito: “Dalle scritture contabili agli atti, relative agli esercizi dal
2000 al 2004, si evincono solamente (ferme talune discrasie) i beneficiari delle restituzioni delle caparre ma non anche i soggetti che - nel 1997, come precisa il convenuto - versarono caparre in favore di CO
Ne consegue, pertanto, che risulta impossibile verificare l'identicità (nominativa e di importo) tra caparre versate e caparre restituite.
In atti, poi, non sono presenti (fatta eccezione per quanto si dirà per la posizione del Rag.
né i contratti preliminari in ragione dei quali vennero versate le caparre né le Parte_1 risoluzioni degli stessi sulla base delle quali vennero operate le restituzioni.
Considerato, quindi, che tanto i contratti preliminari, quanto le loro risoluzioni necessitavano, ad substantiam, della forma scritta ex art. 1351 c.c., la loro assenza rende le restituzioni delle caparre (effettuate a soggetti diversi dal Rag. di complessivi € 544.209,3918 Parte_1
“pagamenti relativi ad operazioni senza titolo” (relazione, pag. 62).
Si deve in tal senso confermare che, per quanto emerso, non è provato che i pagamenti siano stati
36 eseguiti al fine di restituire ad ex soci caparre versate in relazione a contratti preliminari risolti, la stessa difesa del convenuto portando a ritenere che, allorché disponeva i versamenti, egli non avesse a disposizione la documentazione che li poteva eventualmente giustificare, non essendo essa compresa in quella restituita alla società alla cessazione del mandato di amministratore.
A conclusioni analoghe seppur in presenza di documentazione il Tribunale è correttamente giunto – in tal senso rivelandosi infondato il motivo d'appello proposto – con riguardo alle restituzioni riferibili al contratto preliminare con tale Si dispone in tal caso (doc. 129 CP_12
att.) del contratto preliminare di vendita sottoscritto il 3.12.97 tra CO
(quale promittente venditrice) e (quale promissario acquirente) e della scrittura CP_12 privata del 25.11.99 di cessione del preliminare dal al rag. In assenza della CP_12 Parte_1
prova dell'effettivo versamento delle caparre indicate in tali documenti, dal contratto di cessione risulterebbero tuttavia caparre versate da per € 33.053,24 e da per € CP_12 Parte_1
99.159,72. A fronte di ciò, sono certe disposizioni da Immobiliare al Vesentini per € 159.064,98, importo già superiore a quello delle caparre asseritamente ricevute dalla società. Soprattutto, né
è provato trattarsi, in realtà, di finanziamenti da restituire, né è provata la risoluzione del preliminare o altro evento che abbia reso necessario o conveniente per la società le restituzioni in questione che, risultando indebite, hanno giustificato la pari condanna risarcitoria disposta dal
Tribunale.
m) Errata valutazione delle prove in merito al pagamento della fattura relativa alla perizia di stima dell'arch. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 Persona_4
c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Il Tribunale non ha considerato le conclusioni rese dal c.t.u. in merito alla coerenza di detta operazione con quanto riportato nelle scritture contabili, l'imprecisione della contestazione e l'omissione probatoria da parte dell'originaria attrice, la dimostrazione dell'operato reso dall'arh. confermandosi la Per_4 correttezza del pagamento effettuato dal Parte_1
37 Ha sul punto osservato il Tribunale: “Parte attrice ha contestato l'effettività della prestazione dell'arch. che in tesi di parte convenuta avrebbe redatto una perizia di stima a fini Per_4
fiscali in vista della cessione del terreno di via delle Trincee in ER da a Controparte_6
RP.
Il convenuto ha dato atto di non disporre di copia della suddetta perizia, che non figura tra la documentazione riconsegnata dal rag. alla società (doc. 60 fasc. attore). Parte_1
Con ordinanza di data 13.11.2019 erano stati ammessi i capitoli di prova nn. 42 e 43 contenuti a pag. 48 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del convenuto ma il teste è Parte_1 medio tempore deceduto come da certificato di morte dimesso dalla stessa difesa di parte convenuta in data 14.9.2020.
Il convenuto ha allegato di aver anticipato personalmente il pagamento in due tranche pari all'importo di lire 18.000.000 e 10.612.000, in quanto la società non disponeva in quel momento di liquidità e di essersi poi fatto rimborsare dalla società la somma anticipata.
In difetto di prova dell'effettiva redazione della perizia da parte dell'arch. l'importo di Per_4
€ 17.663,00 costituisce un esborso senza titolo” (sentenza di primo grado, pag. 38).
Il motivo d'appello è fondato in quanto sono stati acquisiti elementi sufficienti a confutare la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento di una prestazione inesistente.
La contestazione attorea si riferisce al pagamento della parcella n. 1 del 19.12.2000 avente ad oggetto “Acconto percepito per perizia di valutazione Terreno sito in ER Via delle Trincee
Foglio 372 mapp. 32.-33-438-626” (doc.15 att. primo grado).
Il c.t.u. ha rappresentato che le annotazioni contabili riportano l'estinzione del debito nei confronti dell'arch. ed il contestuale sorgere di un debito, di pari importo, nei confronti Per_4 dell'amministratore per spese anticipate, in quanto appunto l'amministratore risulta, come da lui sostenuto, aver anticipato il pagamento, conseguendo poi il rimborso tramite prelievo di cassa effettuato il 17.7.2001. Se è vero che la perizia redatta dall'arch. non è stata reperita e Per_4
38 dunque prodotta ed il professionista, indicato come teste, è deceduto prima di rendere testimonianza, è anche vero che il pagamento è coerente con la fattura da questi emessa e la prestazione è riferita ad un cantiere sicuramente esistente su un terreno di Immobiliare: gli elementi rammentati sono sufficienti a ritenere che il pagamento abbia avuto la destinazione risultante dalle scritture contabili e non vi è motivo di affermare l'inesistenza della prestazione.
n) Errata valutazione delle prove riferite al pagamento della fattura in favore dell'impresa
Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di Parte_13
ripartizione dell'onere della prova. Rilevata l'omessa valutazione, anche in questo caso, delle conclusioni rese dal c.t.u. circa la coerenza del pagamento a favore del con le risultanze Pt_13
delle scritture contabili, il Tribunale secondo l'appellante non ha tenuto in considerazione la deposizione effettuata dai teste e Antonucci, tale da confermare la congruità e Tes_1 pertinenza dell'attività di cui alla fattura pagata, riferita ad un cantiere condotto dall'appellata il documento prodotto da per documentare l'inesistenza dell'attività CP_3 CP_1
contestata, ossia il piano sicurezza prodotto, è dal indicato come irrilevante e Parte_1 inattendibile, posto che la maggior parte delle pagine non è compilata, i nomi delle committenti sono stati cancellati a mano e poi sostituiti con la ragione sociale di , il nome del CP_6
responsabile della sicurezza è riconducibile al legale rappresentante di;
il convenuto CP_1 ha prodotto una scansione del medesimo piano sicurezza ottenuto proprio dal che Tes_1 confermerebbe a suo dire l'alterazione del documento;
Come per il precedente motivo, l'appello è fondato.
L'attrice ha contestato il pagamento di € 4.800,00 a titolare d'impresa Parte_13 individuale, affermando che non sarebbero mai stati svolti i lavori di intonacatura di cui alla fattura in atti, neppure presso il cantiere di Via delle Trincee in ER.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito ritenendo che “la fattura, il libro giornale e la traccia del pagamento non costituiscono elementi sufficienti per ritenere titolato l'esborso di € 4.800,00
39 in favore del sig. . Pt_13
In presenza di contabilità regolarmente tenuta e di coerenza tra la stessa e la fattura che risulta pagata, emessa da un terzo prestatore d'opera con indicazione di un cantiere effettivamente sussistente ed in relazione ad una prestazione verosimile per tipologia ed entità del compenso, parte attrice non ha offerto elementi sufficienti a superare gli indizi offerti dal convenuto, non potendosi ritenere semplicemente, come dedotto, che sia stata pagata una prestazione mai eseguita per il solo fatto che il indicato come teste, è risultato in un primo momento Pt_13
irreperibile con successiva dichiarazione di decadenza del convenuto per non aver tempestivamente curato idonee ricerche e per non essere il nome del prestatore contemplato nel piano di sicurezza prodotto dall'attrice, risultato obiettivamente incompleto.
o) Errata valutazione delle prove relative al pagamento della fattura della 2G s.a.s. di
. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di Persona_5 ripartizione dell'onere della prova. Rilevata, anche in questo motivo, l'omessa valutazione delle conclusioni rese dal c.t.u. circa la coerenza del pagamento a favore della 2G s.a.s. di Per_5
con le risultanze delle scritture contabili, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale
[...] non ha tenuto in considerazione la deposizione effettuata dai testi dello stesso legale Tes_1
rappresentante di 2G, , che ha invece riconosciuto l'intestazione della fattura Persona_5 esibitagli. Per il resto sono svolte doglianza analoghe a quelle di cui al precedente motivo;
Anche il motivo in esame è fondato.
La contestazione, si riferisce al pagamento della fattura n. 18 del 28.2.2002 della 2G Sas di relativa all'effettuazione di lavori di intonacatura presso il cantiere di ER, Controparte_24
Via delle Trincee (doc. 20 att.).
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito per non avere il convenuto provato lo svolgimento delle prestazioni della 2G S.a.s. di cui alla fattura pagata per l'importo di € 12.000,00.
Come osservato in relazione ai motivi che precedono, parte attrice non ha offerto nessun
40 elemento per ritenere inesistente la prestazione, ritenendo sufficiente la mera allegazione circa l'assenza di titolo per il pagamento.
Ritiene la Corte che in presenza di contabilità regolarmente tenuta e di coerenza tra la stessa e la fattura che risulta pagata, emessa da un terzo prestatore d'opera con indicazione di un cantiere effettivamente sussistente ed in relazione ad una prestazione verosimile per tipologia ed entità del compenso, parte attrice non abbia offerto elementi sufficienti a superare gli indizi offerti anche in tal caso dal convenuto;
peraltro il teste direttore dei lavori, ha riferito “che Tes_1
c'era chi faceva gli intonaci, non sono in grado di indicare le ditte” (cfr. verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020) e lo stesso , pur dichiarando di non ricordare il Per_5 cantiere e la fattura (evento fisiologico in relazione al tempo trascorso ed alla dimensione non piccola dell'impresa, essendovi altro socio e numerosi dipendenti), ha riconosciuto l'intestazione della fattura come riferibile alla sua impresa;
non dirimente in senso contrario appare, per quanto osservato, la mancata indicazione del nominativo del beneficiario del pagamento nella copia prodotta dall'attrice del piano di sicurezza relativo al cantiere in cui avrebbe operato, risultato obiettivamente incompleto.
p) Errata valutazione delle prove riferite al versamento di “caparra” a CIF S.r.l. Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt. 1218,
2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, il
Tribunale ha, secondo l'appellante, errato nel fondare la propria decisione sull'assenza di supporto idoneo a giustificare il pagamento nelle scritture contabili di rilevata dal CP_3
c.t.u.: la documentazione utile in tal senso (ossia il versamento di una caparra da CP_3
a CIF;
il preliminare Immobiliare-CIF del 28.6.2001; la cessione del preliminare Immobiliare-
CIF da a 3G del 3.12.2001; la cessione del credito del verso per il CP_3 Parte_1 CP_6
Co preliminare del 19.10.2000 a 3G; la cessione del credito di verso a il CP_6 CP_3 preliminare di vendita di bene futuro tra Immobiliare e EL del 25.9.2002), risulta invece
41 suffragata dalle produzioni in giudizio sia di (doc. 25) sia dell'appellante (doc. 131), CP_1
e si sarebbe potuta ottenere ulteriore conferma mediante l'esame delle scritture contabili della società , per le quali è stata formulata apposita istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei CP_6
confronti del Fallimento EL S.r.l., già rigettata dal Tribunale.
q) Errata valutazione delle prove del versamento di caparre per affari asseritamente inesistenti e comunque sconosciuti a e del trasferimento, senza titolo, di somme da CP_3
al patrimonio personale del Mancata ammissione degli ordini di CP_3 Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Attesa l'errata valutazione delle prove acquisite, nonché l'omessa acquisizione delle scritture contabili di , il primo giudice ha errato CP_6
secondo l'appellante nel ritenere che le difese del si ponessero in contraddizione con Parte_1
i contenuti dei documenti fiscali di (utilizzabili iuris tantum contro la società e non CP_3
a suo favore), ha errato nel valutare assente l'interesse di alla conclusione dei CP_3
lavori di , omettendo di considerare che la stessa società , unitamente alla società CP_6 CP_6
, costituivano un gruppo di fatto, facente capo ai coniugi e Parte_10 Pt_9
. Tale ipotesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che lo stato di insolvenza CP_4
della società avrebbe provocato ripercussioni negative anche in capo al patrimonio di CP_6
Immobiliare: solo la scelta dell'appellante di finanziare doveva essere ritenuta CP_6 ragionevole, tenuto peraltro conto del fatto che non si è verificata alcuna diminuzione patrimoniale, dal momento che il credito così sorto da , è stato Parte_14 successivamente compensato col debito maturato dall'appellata verso la medesima , per i CP_6 lavori da questa eseguiti nel cantiere di in via Enrico Fermi a ER aventi ad CP_3 oggetto l'edificazione della sede dell'Agenzia delle Entrate ER 1 (immobile ora in proprietà della partecipata al 100% da . Al fine di ulteriormente documentare CP_5 CP_3 quanto sopra l'appellante insiste nell'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c. che avrebbe
42 necessariamente poi reso necessaria una rinnovazione dell'esame peritale.
Con riguardo alle vicende ed alle fuoriuscite di denaro cui si riferiscono i motivi di gravame sopra riportati, il Tribunale ha così statuito: Con
“Il convenuto ha fornito la seguente giustificazione in merito al versamento da parte di lire
50.000.000 in favore di CIF s.r.l. (di seguito “CIF”).
Il 19 ottobre 2000 in persona del sig. aveva acquistato un Controparte_6 Pt_9
appartamento in Eraclea Mare e lo aveva promesso in vendita al Ragioniere al prezzo, già versato, di lire 80.000.000 (euro 41.316,55).
Il 28 giugno 2001 veniva sottoscritto tra RP e CIF un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile sito in Via Meucci n. 2 e veniva versata da RP a CIF una caparra per lire 50.000.000
(euro 25.823,45). Con Co Il preliminare veniva quindi ceduto da alla società 3G s.r.l. (di seguito “ ”), di cui era amministratrice la sig.ra (sorella del sig. compagna del Ragioniere) Parte_15 Pt_9
Con Co e diveniva creditrice di per l'importo della caparra versata, lire 50.000.000 / euro
25.823,45.
In data 5 settembre 2003 l'immobile in Eraclea Mare promesso in vendita al Ragioniere veniva venduto da ad un terzo. CP_6
Co Successivamente, il Ragioniere cedeva a il proprio credito verso per lire 80.000.000 / CP_6 euro 41.316,55 derivante dal versamento della caparra del preliminare non adempiuto da CP_6
Co Con e a propria volta cedeva a detto credito verso : pertanto, alla data del 31 dicembre CP_6
Co 2003 il credito di RP verso per euro 25.823,45 veniva a compensarsi (e così ad estinguersi) Co Con con quello vantato da verso per euro 41.316,55.
Il ctu ha accertato che la ricostruzione proposta dal convenuto non trova corrispondenza nelle scritture contabili di , nelle quali è rappresentato (solamente) il CO versamento Lire 50.000.000 (€ 25.000) in favore di CIF Srl.
43 L'operazione non risulta, inoltre, documentata in relazione al:
-versamento della caparra;
-preliminare sottoscritto tra e la sua cessione in favore di 3G Controparte_26
Srl;
-cessioni di credito tra cui l'ultima effettuata da 3G Srl in favore di CO
(cessione del valore nominale di € 41.136 di cui non vi è traccia contabile); Con
-contratto preliminare stipulato tra e in data 25 settembre 2002. Controparte_6
Il danno viene computato nel paragrafo successivo.
6) VERSAMENTI CAPARRE PER AFFARI INESISTENTI E TRASFERIMENTI AL
PATRIMONIO PERSONALE DEL VESENTINI COLLEGATI AL PRELIMINARE DI DATA
25.9.2002 CON Controparte_6
Parte attrice ha contestato al rag. come visto nel precedente paragrafo, il versamento Parte_1 di una caparra a CIF per affari inesistenti per l'importo di € 25.822,85 e tale addebito risulta fondato per i motivi esposti. Con
ha, inoltre, versato a le seguenti somme a titolo di caparra: Controparte_6
02.07.02 Caparre attive 8.000,00 Controparte_6
08.07.02 Caparre attive EL Costruzioni 7.493,00
06.09.02 Caparre attive Magazzino (Cordioli) 8.000,00
25.09.02 Caparre attive 2.321,27 Controparte_6
01.10.02 Caparre attive EL Costruzioni 8.676,48
Secondo parte attrice, il rag. avrebbe, inoltre, trasferito a se stesso senza alcun titolo Parte_1 le seguenti somme: in data 10 febbraio 2003, 5.807,23 € (doc. 45);
· in data 16 aprile 2003, 2.689,14 € (doc. 46);
· in data 31 agosto 2003, 1.442,00 € (doc. 47);
44 · in data 25 agosto 2003, 3.389,27 € (doc. 48);
· in data 14 ottobre 2003, 8.000,00 € (doc. 49);
· in data 17 ottobre 2003, 3.729,95 € (doc. 50);
· in data 31 ottobre 2003, 3.776,74 € (doc. 52);
· in data 14 novembre 2003, 5.977,67 € (doc. 53);
· in data 28 novembre 2003, 4.345,11 € (doc. 54);
· in data 17 dicembre 2003, 4.333,32 € (doc. 55);
· in data 17 dicembre 2003, 10.250 € + 10.250,00 € (doc. 56);
Il convenuto ha ricondotto ad un contratto preliminare stipulato in data 25.9.2002 tra Parte_1
(quale promittente alienante) e (quale promissaria acquirente) CP_6 Controparte_6 CP_27
relativo ad un immobile in corso di costruzione sito in Cavaion Veronese e poi rimasto inadempiuto da parte di sia le caparre versate per affari che parte attrice Controparte_6 ritiene inesistenti, sia i trasferimenti dall'Immobiliare al proprio patrimonio personale, ad eccezione di quelli sub docc. 51, 57,58 e 59 e pertanto il tema dei pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto preliminare viene trattato unitariamente.
Ha sostenuto il convenuto che, dal luglio 2002 e fino a fine 2003, si trovava Controparte_6
in situazione di tensione finanziaria e per farvi fronte, di intesa con il vennero utilizzate Pt_16
Con le disponibilità liquide di imputate a caparra del contratto preliminare relativo all'acquisto di un immobile futuro oggetto del contratto preliminare tra le parti. I finanziamenti a EL
Costruzione dovevano essere effettuati per cassa.
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
1)in data 23.9.2002 Tamo S.r.l. e stipulavano un contratto CO preliminare (doc. 165) con cui Tamo S.r.l. si impegnava a vendere a CO
, che si impegnava a comperare, il terreno catastalmente censito al Comune di Cavaion
[...]
Veronese (VR), Foglio 3, mappale n. 841, di mq. 4340 circa;
45 2) il 25.9.2002 e stipulavano un CO Controparte_6
contratto preliminare con cui si impegnava a cedere a CO [...]
, che si impegnava a comperare, il medesimo terreno sito nel Comune di Controparte_6
Cavaion Veronese al prezzo convenuto di euro 1.950.000,00 oltre IVA;
3) in pari data, Immobiliare Residenza al Parco e stipulavano un Controparte_6 contratto per la vendita di bene futuro, con cui si impegnava a Controparte_6
trasferire in capo a un fabbricato di mq 1200 da edificare sul CO
terreno sito nel Comune di Cavaion Veronese al prezzo di euro 1.950.000,00 oltre IVA;
4) nel contratto per la vendita di bene futuro, si impegnava a CO
corrispondere a , a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € Controparte_6
600.000, da corrispondersi anche in più riprese, che quest'ultima avrebbe destinato all'avanzamento lavori di edificazione del fabbricato oggetto della vendita di bene futuro in corso di realizzazione.
Il consulente ha ritenuto che le ricostruzioni proposte dal convenuto a giustificazione dei pagamenti in favore di se stesso non siano coerenti con le annotazioni contenute nelle scritture contabili. Con Esse si articolano secondo il seguente schema: prelievo dal c/c della società da parte Con dell'amministratore convenuto di una certa somma, contestuale versamento in cassa a e uscita di pari importo per il versamento di caparra a Controparte_6
La descrizione contabile di prelievi e pagamenti porta ad escludere che il si sia Parte_1
Con appropriato per fini personali di denari di;
nondimeno, egli risponde per aver ingiustificatamente sopperito alle necessità finanziarie di mediante liquidità Controparte_6
Con di , causando un indebito depauperamento di quest'ultima.
Il convenuto non ha, infatti, fornito alcuna prova né della stipula dei due contratti preliminari Con tra e in data 25.9.2002, né del contratto di appalto intercorso tra le due Controparte_6
46 società e di cui si dirà infra. Con Ad abundantiam, preme osservare che, anche a voler ritenere esistenti i contratti, si è fatta carico sia dei costi relativi all'acquisto del terreno ove stava costruendo il Controparte_6
fabbricato, sia ha finanziato l'avanzamento dei lavori, fornendo a la liquidità Controparte_6
di cui necessitava;
quest'ultima, invece, non ha sostenuto alcun esborso, essendo stati stipulati per pari prezzo i due contratti coevi descritti sub 2 e 3, ancorché l'uno avesse ad oggetto un terreno e l'altro il terreno con il fabbricato. Con Il convenuto non ha rappresentato quale vantaggio avrebbe ritratto da questa Parte_1 operazione, che ha natura dissipativa per la società.
In ogni caso, i primi due versamenti dell'8 luglio 2002 e del 6 settembre 2002 sono stati effettuati prima ancora dell'asserita stipula del contratto preliminare di cosa futura.
Né potrebbe sopperire al deficit probatorio l'ordine di esibizione richiesto dal convenuto di tutta la documentazione contabile di EL Costruzione, posto che, incaricato della tenuta della contabilità di entrambe le società, era lo stesso ragionier Vesentini.
Il ctu ha accertato che, al netto dei versamenti del 31.8.2003 per € 1.442 e del 17.12.2003 per €
4333,32, l'importo complessivo versato a favore di a titolo di caparra Controparte_6
ammonta ad € 124.528,71.
A seguito dell'inadempimento del contratto preliminare del 25.9.203 da parte di
[...]
in data 31.12.2003 tale credito di RP nei confronti di sarebbe CP_6 Controparte_6 stato compensato con il debito di RP verso la stessa derivante Controparte_6 dall'esecuzione da parte di quest'ultima in qualità di appaltatrice dei lavori da essa condotti nel cantiere di Via Fermi a ER per l'edificazione dell'attuale sede dell'Agenzia delle Entrate. Con Secondo il convenuto, proprio in ragione di tale compensazione, il patrimonio di non avrebbe subito alcun pregiudizio.
Tale assunto non è condivisibile nella misura in cui difettano i contratti o altra documentazione
47 di cantiere comprovante l'esecuzione dell'appalto da parte di EL Costruzione, con la conseguenza che il versamento del complessivo importo di € 124.528,71 è privo di titolo”.
I motivi d'appello sono infondati in quanto non idonei ad inficiare le ragioni esposte dal
Tribunale al fine di motivare la condanna risarcitoria.
Quanto alle istanze istruttorie rinnovate nei motivi in esame, vale quanto più sopra esposto in ordine alla genericità ed irrilevanza delle stesse.
Nel merito, ed anche al fine di evidenziare come in tale caso il Tribunale abbia condotto la disamina delle emergenze istruttorie nel rispetto della disciplina relativa all'onere della prova, si deve osservare come la ricostruzione offerta dal convenuto non abbia trovato conferma e giustificazione né nelle annotazioni contabili né nella documentazione extracontabile, risultando eseguiti pagamenti senza titolo o senza la necessaria prudenza in assenza di coerente supporto documentale.
Quanto al primo episodio, vi è infatti traccia contabile del versamento in favore di C.I.F. di Lire
50.000.000 (€ 25.823) del 28.6.2001. Già il c.t.u. (pagg. 27 e seguenti della relazione) ha evidenziato tramite puntuale analisi come la complessa ricostruzione proposta dal convenuto non risulti neppure confermata da congruenti risultanze contabili, oltre a non essere supportata da documentazione contrattuale, non essendo agli atti né il preliminare di data 28.6.2001
(asseritamente tra e Cif S.r.l.) né il preliminare del CO
25.9.2002 (asseritamente tra e né CP_6 Controparte_6 CO le cessioni di credito che avrebbero infine giustificato il pagamento.
Quanto alla seconda serie di prelievi e/o versamenti, che il ha compiuto in favore di sé Parte_1 stesso (ed in parte direttamente in favore di , analogamente le Controparte_6 giustificazioni date non trovano supporto. Il c.t.u. ha rappresentato che le annotazioni riportano unicamente prelievi di cassa e versamenti di caparra in favore di senza che gli Controparte_6 uni e gli altri si confermino come dovuti da parte della società. Non è stato prodotto neppure
48 l'asserito contratto di appalto con ma, in ogni caso, neppure trattandosi Controparte_6
di società partecipata, non vi era il presupposto per l'asserito finanziamento da parte di quand'anche questa fosse stata nell'impossibilità di edificare l'edificio come da CP_3
incarico, questo ben avrebbe potuto essere affidato a terza società; né infine è stato provato che, in effetti, vi sia stata compensazione tra il credito per la restituzione del finanziamento ed un credito di per l'esecuzione di un ulteriore opera in appalto. Controparte_6
r) Errata valutazione delle prove inerenti al ristorno di € 4.333,32 per caparra a CP_5
Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt.
1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, attesa la carenza documentale relativa al pagamento effettuato dall'appellante a favore di che ha precluso anche al consulente nominato di analizzare il rapporto credito-debito CP_5 tra e detta compagine, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza avente ad CP_3 oggetto l'acquisizione delle scritture contabili della stessa ex art. 210 c.p.c., e non già CP_5
disattenderla, disponendo, all'esito dell'avvenuta acquisizione, integrazione dell'indagine peritale.
In proposito il convenuto ha esposto di aver personalmente anticipato il pagamento di alcuni fornitori di per complessivi € 5.401,61 conseguendo poi, limitatamente a € Controparte_5
4.333,32 come da doglianza attorea, il ristoro in data 17.12.03 mediante assegno, intestato a “me medesimo”, tratto dal c/c di , con contropartita contabile iscritta ad CO incremento del credito per caparre attive versate a Controparte_6
Già il c.t.u. aveva rilevato che la ricostruzione non è coerente con le risultanze delle scritture contabili che indicano, il 17.12.03, un prelievo dal c/c (assegno a “me medesimo”) con contestuale versamento in cassa e dell'immediata uscita, dalla stessa, per pagamento della
“caparra” a Controparte_5
49 Il Tribunale ha aggiunto che “non avendo parte attrice dimostrato la sussistenza di un debito di
RP nei confronti di si tratta di pagamento ingiustificato” (sentenza, pag. 46). CP_5
La mera coerenza tra le scritture contabili delle tre società, la cui contabilità era tenuta dalla stessa persona, il rag. eventualmente riscontrata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di Parte_1
esibizione della contabilità di e di , non avrebbe in ogni caso recato elementi dotati CP_5 CP_6 di valore probatorio sufficiente a superare quelli sopra rilevati al fine di escludere la giustificazione del pagamento.
s) Sulla condanna alle spese di lite in primo grado, poiché, attesa la necessità di riformare la sentenza impugnata, anche i capi di condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado, incluse quelle del procedimento cautelare, devono essere rivedute.
Il parziale accoglimento dell'appello principale impone in ogni caso una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale
I motivi coi quali le appellate ed appellanti in via incidentale hanno censurato le statuizioni della sentenza di primo grado relative ai compensi prelevati dal rag. per “attività di Parte_1 consulenza fiscale e contabile” sono già stati esaminati.
c) Con ulteriore motivo di gravame è stata impugnata la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore dell'Arch./Avv. Capanna, affermando l'appellante Parte_1 incidentale che nessun professionista con tale nome ha mai svolto prestazioni a favore dell'appellata non avendo peraltro il convenuto prodotto la perizia che - secondo la tesi del
- sarebbe stata redatta dal professionista, neppure mai riconsegnata all' Parte_1 CP_3 il 16.3.2011 o in precedenza.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ragione della decisione, non trattandosi in questo caso di giustificare un pagamento per una prestazione che l'attrice asserisce inesistente.
50 In proposito il Tribunale ha osservato: “a) pagamento all'arch/avv. Capanna. Il ctu ha chiarito che il debito verso l'arch./avv. è stato registrato tra le fatture da ricevere e che tale Pt_17
debito non risulta contabilmente essere stato pagato”. In effetti il c.t.u. aveva rappresentato quanto al “pagamento” di Lire 30.000.000 del 31.12.2000 in favore dell'avv./arch. Capanna che in tale data il libro giornale di riportava la registrazione, tra le fatture da ricevere, CP_3 del debito verso tale professionista (doc.14 att.) che non risultava poi essere stato pagato.
L'addebito dell'attrice in proposito risultava di conseguenza infondato come osservato dal
Tribunale con ragione circa la quale il gravame incidentale non esprime idonea censura.
d) Si contesta poi la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore Parte_1
di poiché nulla proverebbe il documento depositato dall'appellante quale Parte_18
atto di transazione, in quanto privo della firma di un rappresentante della stessa CP_3 documento non compreso tra quelli restituiti dal reclamante il 16.3.2011; in ogni caso, osservano gli appellanti incidentali, lo stesso aveva in altra sede sostenuto che per far Parte_1
fronte alla pretesa transazione con si sarebbero dovute usare le somme che lui Pt_18 deteneva in deposito fiduciario e non le risorse sociali di così che in ogni caso CP_3
l'avvenuto pagamento con le risorse di quest'ultima ne integrerebbe distrazione.
Il motivo è infondato.
La contestazione si riferisce all'intervenuto pagamento della fattura n. 11 del 31.5.2002 di relativa all'indennità di € 37.064,40 a seguito di transazione intervenuta il Parte_18
31.5.2002 con (doc. 128 e 129 att). La transazione è anticipata da diffida CO di (doc. 127 att.) e ne viene data contezza anche nella sentenza n. 562/2012 emessa Pt_18
(all'esito di diverso procedimento) dal Tribunale di ER (doc. 95 att.). La transazione è dunque, contrariamente a quanto sostenuto in appello incidentale, ampiamente provata, non assumendo rilievo contrario il fatto che la copia della transazione prodotta dal convenuto non contenga la firma del legale rappresentante (allora lo stesso di Quanto Parte_1 CP_3
51 all'ulteriore rilievo secondo cui il pagamento a non avrebbe dovuto essere Parte_18
effettuato con somme di ma con quelle del deposito fiduciario consegnato CO al Rag. dagli ex soci al fine di manlevare la società dalle ulteriori sopravvenienze Parte_1
passive rispetto a quelle indicate nella situazione patrimoniale di al CO
31.10.2000, è stato parimenti documentato che il Tribunale di ER aveva poi condannato il rag. alla restituzione agli ex soci di del deposito fiduciario, così Parte_1 CO
che il - successivo - pagamento della transazione con non poteva che avvenire con Pt_18
fondi della società.
Risulta pertanto corretta la decisione del Tribunale che ha valorizzato in senso favorevole al convenuto la coerenza degli elementi documentali acquisiti a conferma della giustificazione del pagamento.
e) Contestano gli appellanti in via incidentale la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore del geom. affermando l'appellante incidentale che Parte_1 CP_28
questi non aveva svolto nessuna opera a favore dell'appellata nel cantiere di via delle Trincee a
ER indicato nella fattura.
Il motivo è infondato e correttamente il Tribunale ha ritenuto giustificato il pagamento: “L'attrice ha contestato il complessivo pagamento di euro 57.600 al geom. di cui ai docc. 22 e 24 CP_28
Part di parte , affermando che costui non avrebbe mai svolto presso il cantiere di via delle Part Trincee in ER i lavori di cui alle fatture prodotte sub docc. 22 e 24 di parte .
L'arch. direttore dei lavori nel cantiere di via delle Trincee, ha risposto di ricordare Tes_1 il nominativo del e le lavorazioni indicate nel capitolo (cfr. verbale di deposizione CP_28 dell'udienza dell'8 settembre 2020).
Il geom. interrogato sul medesimo capitolo, ha invece risposto di non ricordare “di CP_28 aver eseguito questi lavori”, ma ha subito aggiunto di poter confermare “che il doc. 22 che mi viene era mostrato è una mia fattura, sicuramente ho fatto i lavori alla luce della fattura, ma non
52 mi ricordo, ho fatto tanti lavori …” (cfr. verbale di deposizione dell'udienza del 21 dicembre
2021) ed è compatibile con il lasso di tempo trascorso, quasi venti anni, che il teste non abbia un ricordo nitido del cantiere”.
Vi è coerenza tra i pagamenti, le relative annotazioni contabili e le fatture cui si riferiscono;
è stata acquisita anche conferma testimoniale che ha smentito la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento riferito a prestazione mai avvenuta.
f) E' ulteriormente contestata la giustificazione riconosciuta dal Tribunale per i pagamenti effettuati dal a favore della impresa : questa non avrebbe mai realizzato Parte_1 CP_29 alcun lavoro in cartongesso nel cantiere di via delle Trincee per conto dell'appellata, né è stato acquisito alcun elemento probatorio utile a dimostrare il presupposto necessario ad eseguire l'operazione di pagamento contestata;
Part Ha in proposito osservato il Tribunale: “L'attrice ha contestato il pagamento di euro 38.400 alla ditta , affermando che costui non avrebbe mai svolto presso il cantiere di via CP_29
Part delle Trincee in ER i lavori di cui alle fatture prodotte sub doc. 23 di parte . CP_2 Il sig. , sentito come teste sul cap. 56 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del convenuto ha riconosciuto come sua la fattura e, pur non ricordando esattamente i Parte_1
dettagli delle lavorazioni, ha confermato di essere a conoscenza che nella zona di via delle
Trincee sono stati realizzati dei capannoni. Ha aggiunto che, non essendo insorti contenziosi, presumeva che la fattura fosse stata pagata (cfr. verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020). CP_2 Il teste sentito anch'egli sul cap. 56), pur non conoscendo personalmente il , ha Tes_1 dichiarato che il nome gli era noto e che costui aveva probabilmente eseguito i cartongessi e tinteggiature (cfr. il verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020). CP_2 Valgono anche con riferimento al le considerazioni spese nel precedente paragrafo: le dichiarazioni dei due testi, tenuto conto dell'imprecisione del ricordo a così grande distanza di
53 tempo, suffragano la ricostruzione del convenuto”.
Vi è coerenza tra i pagamenti, le relative annotazioni contabili e le fatture cui si riferiscono;
è stata acquisita anche conferma testimoniale che, per quanto necessario, ha smentito la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento riferito a prestazione mai avvenuta.
g) Le appellanti in via incidentale censurano la giustificazione riconosciuta dal Tribunale per il rimborso spese per la somma di € 1.442,00 effettuato dal in suo favore in data Parte_1
21.8.2003, dal momento che le spese liquidate non sono mai state sostenute.
Il motivo è infondato avendo il Tribunale correttamente osservato: “In relazione al versamento del 31.8.2003, il convenuto ha sostenuto di aver eseguito il pagamento di imposte per conto di per € 1.442,00 e di aver ricevuto ristoro di tale anticipazione il 31.8.03 CO
mediante bonifico, in suo favore, disposto dal c/c di . CO
Il ctu ha confermato che le due deleghe di pagamento mod. F24 prodotte da parte convenuta risultano, in effetti, intestate a e la stampigliatura in calce apposta dalla CO
banca pagatrice, riporta l'indicazione del c/c di cui è intestatario il . CP_30 Parte_1
In effetti vi è coerenza tra il rimborso effettuato all'amministratore (bonifico 21.8.2003), le deleghe di pagamento mod. F24 prodotte dal convenuto, intestate a e CO
recati stampigliatura in calce apposta dalla banca pagatrice, riportante l'indicazione CP_30 del c/c di addebito n. 4916183, c/c che, come indicato, nell'ordinativo di bonifico a ristoro dell'anticipazione, è intestato del rag. Parte_1
h) Le appellanti in via incidentale lamentano infine l'ammissione dei documenti nn. 173 e 174 da parte del prodotti tardivamente. Parte_1
Si tratta delle dichiarazioni, prodotte appunto sub docc. 173 e 174, rese avanti alla P.G. dall'avv.
Antonucci e dal dott. ex art. 391 bis c.p.p. avanti al difensore della persona offesa rag. Per_1
che aveva presentato una querela nei confronti di e , Parte_1 Parte_9 CP_4 procedimento poi archiviato nonostante l'opposizione del querelante.
54 Come ritenuto dal Tribunale, la produzione dei docc. 173 e 174 era ammissibile, trattandosi di documentazione sopravvenuta in quanto di formazione posteriore al decorso dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
***
Dato atto che non vi è motivo d'appello specifico con riguardo alla spesa sostenuta dal Parte_1 con fondi sociali per l'acquisto di un trattorino tagliaerba per impiego personale e che i motivi di gravame di portata generale non comportano in ogni caso una diversa decisione con riguardo alla predetta voce risarcitoria dell'importo di € 3.873,00, ne consegue l'accoglimento dell'appello principale limitatamente all'importo di € 34.463,00 e dunque la condanna dell'originario convenuto al pagamento in favore della società per la CO
somma in linea capitale di € 912.809,31 anziché in quella di € 947.272,31 di cui alla sentenza di primo grado.
L'appello proposto in via incidentale è, invece, integralmente rigettato.
L'accoglimento in larga misura della domanda attorea, l'accoglimento parziale dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per un quarto, con condanna del convenuto appellante principale alla rifusione dell'ulteriore quota e liquidazione in dispositivo, per entrambi i gradi, facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/14 e succ. modd., tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale, istruttoria solo per il giudizio di primo grado), con valori prossimi ai medi in favore di e - come già Controparte_1 nella liquidazione svolta dal Tribunale - prossimi ai minimi in favore di CO
essendosi la seconda sostanzialmente limitata a riprodurre istanze, deduzioni ed
[...] eccezioni proposte dalla prima.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
55 pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico delle appellanti in via incidentale e Controparte_1 [...]
CO
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dunque in parziale Parte_1
riforma dell'appellata sentenza n. 1500/2022 emessa all'esito del procedimento R.G. n.
4376/2014 dal Tribunale di Venezia, che conferma limitatamente all'importo di € 912.809,31 in luogo di quello di € 947.272,31 ivi previsto, condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 912.809,31 - anziché di € 947.272,31 CO
- oltre rivalutazione ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno e, sulla somma così ottenuta, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiarate compensate le spese di lite per un quarto, condanna il convenuto e la società Parte_1
in solido tra loro, al pagamento dei tre quarti delle spese CO di lite in favore di che liquida: per il primo grado di giudizio in € Controparte_1
28.500,00 per compenso professionale (già comprensivo della fase cautelare), € 3.483,75 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 13.855,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna, a titolo di regresso, il convenuto a rimborsare, in favore della società Parte_1 quanto pagato in favore di in CO Controparte_1 forza del capo che precede;
- dichiarate compensate le spese di lite per un quarto, condanna il convenuto al Parte_1 pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore di che CO liquida: per il primo grado di giudizio in € 15.000,00 per compenso professionale (già
56 comprensivo della fase cautelare), oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico delle appellanti in via incidentale e Controparte_1 CO
[...]
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido SAtoro
57
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
R.G. 141/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido SAtoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo il 25.1.2023, promossa con atto di citazione da nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Federico Cena del foro di ER;
appellante principale e appellato incidentale nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore assistita dall'avv. Damiano Zardini del foro di Controparte_2
Venezia;
1 e
(c.f. CO
), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata P.IVA_2 CP_4
e difesa dall'Avv. Luca Stramare del foro di Pordenone, già dall'avv. Marta Anselmi del foro di
Treviso;
appellate principali e appellanti incidentali
Oggetto: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impesa in materia societaria”; appello avverso la sentenza n. 1500/2022 del Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, emessa in data 20.7.2022 e pubblicata in data 11.8.2022.
CONCLUSIONI
- per l'appellante e appellato incidentale Parte_1
“Nel merito e in via principale
- riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito del procedimento R.G.
n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres. Dott.ssa Liliana Gusso,
Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 7551/2019 di Ruolo
Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni in primo grado rassegnate:
• respingere le domande tutte, principali e subordinate, svolte dall'attrice Controparte_1
e dalla convenuta nei confronti del
[...] CO
2 rag. siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa Parte_1
degli atti tutti dimessi e prodotti;
in ogni caso:
- riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito del procedimento R.G.
n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres. Dott.ssa Liliana Guzzo,
Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n. 7551/2019 di Ruolo
Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto di citazione e, conseguentemente, accogliere le seguenti conclusioni:
• con vittoria di spese e competenze di causa per entrambi i gradi di giudizio, oltre che dei due gradi del procedimento cautelare in corso di causa;
• con condanna delle parti e Controparte_1 CO
ex art. 96 co. 1 e 3 c.p.c. per il risarcimento del danno lite temeraria per le ragioni
[...]
di cui alla narrativa da liquidarsi di giustizia anche con ricorso all'equità del Giudice ove ritenuto;
• con espressa riserva del convenuto rag. di agire in separata sede, anche civile, Parte_1
al fine tutelare la sua immagine e correttezza personale e professionale in danno di
[...]
e ; Controparte_1 CO
in via istruttoria:
- ai sensi dell'art. 345 co. 3 e 356 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa e in accoglimento dei relativi motivi d'appello riformare la sentenza n. 1500/2022, rep. n. 4069/2022, emessa all'esito
3 del procedimento R.G. n. 4376/2014 dal Tribunale di Venezia in composizione collegiale – Pres.
Dott.ssa Liliana Guzzo, Giud. Dott.ssa Lina Tosi, Giud. Rel. Est. Dott.ssa Chiara Campagner – in data 20 luglio 2022, pubblicata e comunicata dalla Cancelleria del Tribunale via p.e.c. al procuratore costituito in primo grado in data 11 agosto 2022 all'esito del giudizio iscritto al n.
7551/2019 di Ruolo Generale, pronunciata il 10 giugno 2022, pubblicata il 21 giugno 2022, non notificata, disponendo con ordinanza di:
• respingersi tutti i capitoli di prova per testi indicati dalla parte attrice per i motivi di cui alla narrativa della presente memoria ovvero, nella denegata ipotesi in cui essi fossero ammessi, essere autorizzati alla prova contraria con i testi sopra indicati;
• ammettere l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 e ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
(4) a con sede legale in ER, Viale del CO
Lavoro n. 33, copia del bilancio al 31/12 per gli esercizi sociali relativi agli anni 2009, 2010,
2011, 2012 e 2013, nonché delle scritture contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
(5) a con sede legale in ER, Viale del Lavoro n. 33, copia delle scritture Controparte_5
contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
(6) al fallimento di con sede legale in ER, Controparte_6
Viale del Lavoro n. 33, copia delle scritture contabili: libro giornale, tutti i mastrini, etc.;
• si rinnova l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 per la autorizzazione alla produzione dell'originale in cartaceo del doc. 162 di parte Parte_1
“piano sicurezza cantiere Via delle Trincee”;
• si rinnova l'istanza di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 16 febbraio 2015 per ammissione/rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio volta alla verifica della regolarità
4 delle scritture contabili di RP alla luce di quelle di e della fallita Controparte_5 CP_6
previa loro acquisizione;
Controparte_6
• ammettere l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. – anche in considerazione di quanto contenuto nei documenti prodotti sub docc. nn. 173 e 174 di parte convenuta, depositati con nota del 23 novembre 2020 – e disporre la rimessione in termini per la produzione dei seguenti documenti che si fu impossibilitati a produrre nei termini di legge per causa non imputabile come in narrativa:
Con A. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 11 Parte_2
ottobre 1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 14 scala C1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
Con B. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 11 Parte_2
ottobre 1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 15 scala C1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
Con C. accordo di restituzione delle caparre ricevute tra e del 10 Parte_2
novembre 2000 a seguito della risoluzione dei contratti preliminari sopra descritti;
Con D. preliminare di compravendita sottoscritto tra la e in data 15 ottobre Parte_3
1999 relativo ad un appartamento contraddistinto con il n. 13 scala B1, una cantina e un garage siti in Via Monte Ortigara in S. Giovanni OT (VR);
E. risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e;
Parte_3
F. risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e;
CP_8
G. richiesta della signora a RP di rimborso delle caparre versate a seguito della Parte_4
vendita dei garage del 2 luglio 2003;
5 H. risoluzione consensuale del contratto preliminare sottoscritto tra RP e la signora Parte_4
del 9 luglio 2003;
I. Risoluzione consensuale del contratto preliminare tra RP e Servizi Parti Auto S.r.l.;
• ammettere altresì l'istanza ex art. 153 co. 2 c.p.c. – in considerazione anche di quanto contenuto nei documenti prodotti sub docc. nn. 173 e 174 di parte convenuta, depositati con nota del 23 novembre 2020 – e disporre la acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019, ivi compresa la documentazione sociale della stessa in esso acquisita (i.e.: fax dott. CO CO
17.01.2000, fax dott. 09.03.2000, fax dott. 02.11.2000, verbale assemblea Per_1 Per_1 Per_1
soci 03.12.1998, verbale assemblea soci 21.10.1999, verbale assemblea soci 22.11.1999) che attesta e dimostra la totale infondatezza delle pretese accampate in danno del convenuto odierno appellante in merito al tema delle c.d. “caparre per presunti affari in realtà inesistenti” (cfr. pag. 10 e ss. atto di citazione del 15 aprile 2014);
• ammettere e disporre l'assunzione della prova per testi in primo grado richiesta, ma non ammessa, per i precedenti motivi reiterata in questa sede audendo i testimoni come già ritualmente formulati e indicati negli atti di causa del giudizio di primo grado: capitolo 16) “Vero che nell'anno 1997 Lei ha stipulato con CO
un contratto preliminare di compravendita di bene immobile”;
[...]
capitolo 17) “Vero che detto contratto preliminare di compravendita di bene immobile è rimasto inadempiuto per volontà sua e di;
CO
capitolo 18) “Vero che in conseguenza della mancata stipula di contratto definitivo di compravendita immobiliare Le sono state restituite, per quanto di sua competenza, le caparre da Lei versate a;
CO
6 capitolo 19) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla tabella che Le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 158 di parte convenuta)”; capitolo 20) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla pagina 10 dell'atto di citazione di che Le si rammostra (si rammostri al teste l'atto di Controparte_1
citazione di pagina 10)”; Controparte_1
capitolo 57) “Vero che nell'anno 1997 Lei ha stipulato con CO
un contratto preliminare di compravendita di bene immobile”;
[...]
capitolo 58) “Vero che detto contratto preliminare di compravendita di bene immobile è rimasto inadempiuto per volontà sua e di;
CO
capitolo 59) “Vero che in conseguenza della mancata stipula di contratto definitivo di compravendita immobiliare Le sono state restituite, per quanto di sua competenza, le caparre da Lei versate a;
CO
capitolo 60) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla tabella che Le si rammostra (si rammostri al teste il doc. 158 di parte convenuta)”; capitolo 61) “Vero che le caparre da Lei versate a che Le CO
sono state restituite sono quelle indicate nelle date e per gli importi di cui alla pagina 10 dell'atto di citazione di che Le si rammostra (si rammostri al teste l'atto di Controparte_1
citazione di pagina 10)”; Controparte_1
capitolo 64) “Vero che per la compravendita dell'immobile da Lei acquistato da
[...]
ha trattato con il rag. : CO Parte_1
7 capitolo 65) “Vero che il rag. ha predisposto la contrattualistica ed i documenti Parte_1
per la compravendita dell'immobile da Lei acquistato da;
CO
- sui capitoli da 16) a 20) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: il sig. di ER, legale rappresentante di Pt_5 Parte_6
di ER;
il sig. di ER, legale rappresentante di
[...] Controparte_9
di SA Giovanni OT (VR); la sig.ra di Padova, legale CP_10 CP_11
rappresentante di Servizi Parti Auto S.r.l. di Padova;
il sig. di ER;
il CP_12
legale rappresentante di di ER;
CP_13
- sui capitoli da 57) a 61) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: il sig. di ER, legale rappresentante di Controparte_9
di SA Giovanni OT (VR); CP_10
- sui capitoli da 64) a 66) di parte di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. Parte_1
del 16 febbraio 2015: i sigg.ri e di ER, soci di Parte_7 Parte_8
Tabarrini Ribaltabili S.n.c. di ER;
il sig. legale rappresentante di I.C.A.- CP_14
Investimenti e Consulenza Aziendale S.r.l. di ER;
il sig. , legale CP_15
rappresentante di Sunrise S.r.l. di Milano;
il sig. legale rappresentante di CP_16
di ER;
l'avvocato LUIGI BELLAZZI di ER;
il sig. Controparte_17 CP_18
legale rappresentante di di ER;
la sig.ra Controparte_19 CP_20
di ON (VR); il sig. legale rappresentante di di Controparte_21 Controparte_22
SA Martino Buon Albergo (VR).
- per l'appellata e appellante incidentale Controparte_1
“Nel merito:
8 in via principale, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto e accogliere i motivi di appello incidentale esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per come precisate all'udienza del 2 febbraio 2022 che di seguito si riportano: « conclude Controparte_1
come da atto di citazione (<<in via principale: accertare e dichiarare che gli atti compiuti i comportamenti tenuti (gli uni altri descritti nei motivi da 2 a 6 del presente atto) dal rag. in qualità di amministratore unico, 17 novembre 2000 al 30 2010, parte_1
dell' hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 c.c. e hanno CO
provocato un danno a pari a 1.112.366,34 € (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag.
a versare a una somma pari ad almeno Parte_1 CO
1.112.366,34 € (o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre agli interessi legali calcolati dal giorno in cui è stato compiuto ogni singolo atto o è stato tenuto ogni singolo comportamento a quello del saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare che gli atti compiuti e i comportamenti tenuti (gli uni e gli altri descritti ne motivi da 2 a 6 del presente atto) dal Rag. in qualità di Parte_1
amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, dell' CO
hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno provocato un danno a
[...]
pari a euro 1.112.366,34 (o alla somma maggiore o minore che CO
sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag. a versare Parte_1
ad una somma che, nella denegata ipotesi in cui codesto CO
Ill.mo Giudice ritenesse di non poter determinare nel suo preciso ammontare, vorrà essere da lui liquidata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. In ogni caso: con vittoria
9 di compensi per le prestazioni dell'avvocato e spese>>) e memorie ex art. 183, co VI. c.p.c. n. 1
(<<fiduciaria insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione>>),
n. 2 e 3, rettificando l'importo di tutte le domande in euro 1.112.393,36, così correggendo l'errore materiale contenuto in citazione, come già precisato in occasione dell'udienza del 25 maggio 2016»
· in via subordinata, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese.”.
- per l'appellata e appellante incidentale CO
:
[...]
“ratificando e riportandosi integralmente alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, da intendersi in questa sede integralmente riportate e ritrascritte”. Si riportano pertanto le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione con appello incidentale del
16.3.2023: “nel merito: · in via principale, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del
Rag. in quanto infondati in fatto e in diritto e accogliere i motivi di appello incidentale Parte_1
esposti nel presente atto e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, per come precisate all'udienza del 2 febbraio 2022 che di seguito si riportano: «
[...]
conclude come da comparsa di costituzione e risposta (<
amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, dell' CO
hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno provocato un danno a
[...]
immobiliare residenza al parco pari a 1.112.366,34 euro (o alla somma maggiore o minore che
10 sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag. a versare Parte_1
ad una somma pari 1.112.366,34 uro (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) oltre interessi legali calcolati dal giorno in cui è stato compiuto ogni singolo atto o è stato tenuto ogni singolo comportamento a quello del saldo;
in via subordinata: accertare e dichiarare che gli atti compiuti e i comportamenti tenuti (gli uni e gli altri descritti ne motivi da 2 a 6 del presente atto) dal Rag. in qualità di amministratore unico, dal 17 novembre 2000 al 30 novembre 2010, Parte_1
dell' hanno violato i doveri di cui all'art. 2476 cod. civ. e hanno CO
provocato un danno a pari a 1.112.366,34 uro (o alla somma CO
maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa) e, per l'effetto, condannare il Rag.
a versare ad una somma che, nella Parte_1 CO
denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice ritenesse di non poter determinare nel suo preciso ammontare, vorrà essere da lui liquidata con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. In ogni caso: con vittoria di spesa e competenze professionali. In via istruttoria;
Riservato ogni mezzo, con memoria istruttorie ex art. 183, co. 6, cod. proc. civ.>>), rettificando l'importo della domanda in euro 1.112.393,36.» · in via subordinata, rigettare, in tutto o in parte, i motivi di appello del Rag. in quanto infondati in fatto e in diritto e confermare la sentenza di Parte_1
prime cure;
in ogni caso, con vittoria di compensi professionali e spese”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (d'ora in avanti anche Controparte_1
”) conveniva dinanzi al Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia CP_1
d'impresa, (d'ora in avanti anche “ ) e CO CP_3 Pt_1
11 chiedendo l'accertamento della violazione dei doveri di cui all'art. 2476 c.c. nel Parte_1
compimento degli atti compiuti e dei comportamenti tenuti dal in qualità di Parte_1 amministratore unico di dal 17.11.2000 al 30.11.2010, imputandogli un danno CP_3
complessivo per € 1.112.366,34, e per l'effetto la condanna dello stesso a versare a favore della convenuta la somma di importo pari al nocumento provocato, oltre interessi legali calcolati dal compimento di ogni atto contestato ovvero di ogni singolo comportamento tenuto, sino al saldo, ovvero una somma da determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Premesso di agire in qualità di socia al 95% della di cui lo stesso era stato CP_3 Parte_1 amministratore unico dal 17.11.2000 al 30.11.2010, deduceva che, tramite disamina della documentazione contabile originale ottenuta in restituzione solo all'esito di un procedimento cautelare, aveva ravvisato una gestione gravemente lesiva degli interessi societari da parte del essendo emersa l'anomalia dei mastrini dell'anno 2000, la presenza di pagine del libro Parte_1 giornale compilate manualmente, l'esistenza di divergenze tra i dati riportati nei mastrini e le risultanze del libro giornale, l'utilizzo smodato della cassa, la restituzione di innumerevoli caparre, lo storno di Lire 532.728.770 dal mastrino “acconti clienti” a quello “caparre confirmatorie” priva di spiegazioni per la precedente imputazione, l'approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2000 al 2008 senza previa regolare convocazione dell'assemblea. Censurava altresì l'avvenuto pagamento di prestazioni inesistenti da parte dell'amministratore unico a se stesso in qualità di libero professionista, i pagamenti di inesistenti prestazioni professionali rese da terzi a favore dell' e di presunti acquisti di beni parimenti inesistenti, i pagamenti CP_3 di caparre a fronte di presunti affari inesistenti e/o comunque sconosciuti all' la CP_3 restituzione di caparre confirmatorie per affari privi di tracciabilità nella contabilità aziendale, il trasferimento di somme senza titolo dal patrimonio della società al patrimonio personale dell'amministratore, tutti operati dal Parte_1
Costituitosi, contestava la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice, precisando che il Parte_1
12 legale rappresentante della stessa, aveva conferito mandato fiduciario a Parte_9
per l'intestazione del 95% del capitale sociale di pur Controparte_1 CP_3 rimanendo il suo reale dominus e amministratore di fatto, e che i rapporti con il convenuto si erano incrinati a causa della situazione finanziaria in cui versavano e Controparte_6
anch'esse riconducibili al e necessitanti del sostegno finanziario Controparte_5 Pt_9 dell'attrice. Negava di aver rifiutato la consegna della documentazione richiestagli, respingeva l'accusa di irregolare tenuta dei mastrini contabili e del libro giornale, nonché l'esistenza di discrepanze tra mastrini e libro giornale, e contestava che i bilanci fossero stati approvati dal
2000 al 2008 senza la partecipazione dei soci, non essendo stata in detto periodo la CP_1 neanche socia. Affermava la legittimità della corresponsione dei compensi dovutigli per l'attività di consulenza professionale, poiché esulante dal mandato di amministratore, evidenziando che dal 2004 le spettanze richieste erano iscritte a bilancio e che, una volta subentrata nella carica, la nuova amministratrice non aveva provveduto ad espungere tali compensi. Con riguardo al pagamento dei lavori eseguiti presso il cantiere di Via delle Trincee in ER, sosteneva che i pagamenti erano stati fatti sotto il controllo dello stesso essendo costui incaricato di Pt_9 seguire i lavori in cantiere e i rapporti con i fornitori di beni e servizi. In ogni caso, evidenziava che le fatture pagate ai terzi, sia per prestazioni professionali sia per l'acquisto del trattorino taglia-erba erano state tutte regolarmente registrate. In merito alla “transazione Lodegario”, evidenziava che nella situazione patrimoniale di al 31.10.2000 era stata inserita la CP_3 voce fatture da ricevere per un importo di Lire 150.000.000 riferita a detta vicenda, mentre, con riguardo al preliminare stipulato con Cif S.r.l. e ai trasferimenti di somme nel suo patrimonio personale, affermava trattarsi in realtà di finanziamenti eseguiti a favore di Controparte_6 in considerazione delle difficoltà finanziarie di questa mentre era impegnata
[...] nell'edificazione di un'immobile in area sita in Cavaion Veronese, finanziamenti comunque compensati coi crediti da essa vantati in relazione a contratto di appalto per lavori effettuati dalla
13 stessa nel cantiere di via Fermi a ER, per la sede dell'Agenzia delle Entrate. In merito, CP_6
invece, alla restituzione delle caparre versate, deduceva che, per acquisire finanziamenti dagli allora soci, aveva stipulato dei contratti preliminari con costoro, prevedendo la CP_3
restituzione degli importi in occasione della vendita degli immobili a terzi. Concludeva per il rigetto delle domande e la condanna di al pagamento dei danni per lite temeraria. CP_1
Costituitasi, esprimeva posizioni omogenee a quelle CO
espresse dall'attrice, e per l'effetto domandava l'accertamento della violazione dei doveri di cui all'art. 2476 c.c. da parte del nel compimento degli atti eseguiti in qualità di Parte_1 amministratore unico nel periodo 17.11.2000-30.11.2010, nonché l'accertamento del danno a provocato e la conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una somma pari ad almeno € 1.112.366,34, ovvero di una somma da determinare secondo giustizia, oltre interessi dal compimento di ogni singolo atto o comportamento.
Nelle more del giudizio l'attrice proponeva ricorso per sequestro conservativo, accolto fino a concorrenza dell'importo di € 900.000,00 con ordinanza confermata in sede di reclamo.
Esperita l'istruttoria mediante l'assunzione di testi ed esperimento di c.t.u. contabile, con sentenza n. 1500/2022 del 20.7.2022, pubblicata in data 11.8.2022, il Tribunale di Venezia, accogliendo parzialmente le domande attoree, condannava al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 947.272,31, oltre rivalutazione CO ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno, ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Condannava altresì lo stesso sia al Parte_1 pagamento in solido con delle spese di lite in favore dell'attrice, fermo restando CP_3
l'obbligo a carico del convenuto di rimborsare la coobbligata del quantum corrisposto a titolo di regresso, sia al pagamento delle spese di lite in favore di , inclusa la fase cautelare, e CP_1 di c.t.u.
Premessa la natura contrattuale della responsabilità ex artt. 1218 e 2476 c.c., e dunque l'onere
14 dell'amministratore di dimostrare il corretto assolvimento del suo incarico, il Tribunale ha ritenuto che il non avesse fornito i titoli giustificativi delle operazioni contestategli Parte_1 presenti nelle scritture contabili, incentrando la sua difesa unicamente sui rapporti personali ed i comportamenti del indicato dal convenuto quale reale amministratore di . Pt_9 CP_3
Considerando invece che, anche in caso di carica ricoperta solo formalmente, non si sarebbe potuto esonerare da responsabilità, avrebbe dovuto produrre i documenti che sarebbero Parte_1
stati sottesi alle scritture contabili, risultando peraltro non meritevoli di accoglimento le istanze di rimessione in termini e le ulteriori istanze istruttorie non ammesse nel corso del procedimento.
Ritenuti superabili i rilievi sulle irregolarità formali della contabilità secondo il contributo del c.t.u., con riguardo ai compensi professionali maturati per l'attività svolta il Tribunale ha rilevato che, stanti l'assenza di pattuizioni tra e e di documentazione dell'asserita CP_3 Parte_1 consulenza contrattuale nonché l'irrilevanza dei capitoli di prova orale, il convenuto dovesse restituire la somma complessiva di € 76.800,00 quale differenza tra gli importi percepiti ed il riconoscimento di un equo compenso in applicazione dei parametri di cui al DPR 6 marzo 1997
n. 100. In merito alla restituzione delle caparre operata dal considerata l'inidoneità Parte_1 della produzione documentale e dei capitoli di prova indicati a dimostrare la fondatezza delle argomentazioni difensive, nonché alla luce delle conclusioni del c.t.u., che aveva rilevato l'impossibilità di verificare l'identità nominativa e di importo tra caparre versate e restituite, il primo giudice, oltre a confermare il rigetto dell'istanza di rimessione nei termini esperita sotto più profili, ha qualificato dette operazioni quali “pagamenti relativi ad operazioni senza titolo”,
e pertanto ha ritenuto doverosa la restituzione di € 544.209,39 a favore dell'attrice. In modo analogo, con riguardo al contratto preliminare stipulato tra e tale CP_3 CP_12 rilevato il difetto di prova circa lo scioglimento del contratto e circa le cause che lo avrebbero determinato, anche la restituzione delle caparre in favore del convenuto per € Parte_1
159.064,89 è stata considerata tra i “pagamenti relativi ad operazioni senza titolo”. Con
15 riferimento ai pagamenti per prestazioni a favore di terzi nel periodo in cui il convenuto aveva ricoperto la carica di amministratore di valutate la documentazione presente in atti CP_3
e le dichiarazioni dei testi escussi, oltreché le conclusioni del c.t.u. nominato, il Tribunale ha ritenuto non giustificato l'esborso complessivo di € 38.336,00.
Ritenuto che
non sia stata acquisita prova della sussistenza di giustificazioni delle fuoriuscite di denaro, il Tribunale ha inoltre condannato a risarcire per il versamento delle caparre a CIF S.r.l. per CP_3
l'importo di € 25.822,85, a trasferimenti a per € 4.333,32 e a quelli transitati per il Controparte_5
patrimonio personale del e destinati a per l'importo di € 124.528,71. Parte_1 Controparte_6
Avverso la sentenza ha proposto tempestivo appello, articolando diciannove Parte_1 motivi di gravame, che saranno di seguito esaminati. L'appellante ha altresì avanzato istanza di produzione di documenti ex art. 345 c.p.c., non dimessi in primo grado per causa a lui non imputabile, riservandosi inoltre di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni alla sua immagine. In via istruttoria, ha riproposto le istanze ex artt. 210 e 153, comma 2, c.p.c. già rigettate in primo grado, ed ha domandato la rinnovazione/integrazione della c.t.u. all'esito dell'acquisizione documentale, ribadendo e riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c. i rilievi riferiti alle istanze istruttorie avversarie contenuti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183,
c. 6, n. 2 c.p.c., e rinnovando l'istanza di ammissione dei capitoli di prova orale di cui alla seconda memoria istruttoria dal n. 16 al 20, dal n. 57 al 61 e dal 64 al 66.
Si è costituita che, oltre a resistere al gravame e contestare la Controparte_1 fondatezza dei motivi dell'appello principale, ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza mediante motivi di appello incidentale che pure saranno di seguito esaminati. Ha domandato, altresì, in assenza di impugnazione sul punto, la dichiarazione del passaggio in giudicato della parte della sentenza in cui è stata statuita l'assenza di documentazione utile a giustificare il pagamento effettuato per l'acquisto di un trattorino taglia- erba, mai entrato a far parte del patrimonio sociale di ed eccepito l'inammissibilità CP_3
16 della produzione documentale effettuata dall'appellante soltanto in secondo grado, nonché
l'inutilizzabilità di quella effettuata in sede cautelare. In via subordinata, ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Tempestivamente costituitasi mediante altro difensore, oltre a resistere al gravame Immobiliare,
ha reso le medesime conclusioni di , CO CP_1 dispiegando le stesse argomentazioni difensive ed i medesimi motivi di appello incidentale.
Nelle more del procedimento di secondo grado, si è costituito un nuovo difensore per riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto negli CP_3 scritti del precedente difensore.
All'udienza del 23.1.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come sopra trascritte, così che la causa è passata in decisione, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Mediante la comparsa conclusionale depositata il 21.3.2025, l'appellante ha eccepito la nullità della procura alle liti dei difensori delle appellate per assunzione del mandato in potenziale conflitto di interessi, poiché i legali, difensori di due parti processuali distinte, appartengono al medesimo studio legale associato, e ciò determinerebbe difetto dello ius postulandi e violazione del principio del contraddittorio da parte delle stesse, non sanabile neanche mediante l'avvenuta costituzione del nuovo difensore di Ha chiesto altresì la cancellazione delle CP_3 affermazioni offensive contenute nelle comparse di costituzione delle appellate e la conseguente condanna delle stesse ex art. 89 c.p.c.
In sede di replica, le appellate hanno contestato la fondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellante, affermando l'inesistenza dei presupposti necessari a ritenere sussistente un conflitto d'interesse in capo ai difensori costituiti, chiedendo, in caso di accoglimento della doglianza, l'assegnazione del termine ex art. 182, co. 2, c.p.c. al fine di sanare l'eventuale vizio.
***
17 Risulta infondata l'eccezione svolta in comparsa conclusionale dall'appellante circa un preteso conflitto d'interessi tra il procuratore di e l'iniziale procuratore di in CP_1 CP_3 questo grado di giudizio.
Si deve infatti rilevare che la prima è titolare di una quota del 95% del capitale sociale della seconda e che le due società hanno, già nel giudizio di primo grado, espresso posizioni omogenee, avendo peraltro la prima agito quale socia ed a tutela del patrimonio sociale della seconda, che ha espresso adesione all'azione di responsabilità esperita: non sussiste pertanto il conflitto d'interessi eccepito, in quanto lo stesso, per assumere rilievo processuale, dev'essere effettivo e non solo potenziale (v. Cass., n. 8463/22, n. 14619/02, n. 645/93), mentre nel caso di specie è stato indicato in termini generici ed ipotetici senza indicazione di elementi che inducano a ritenerlo in concreto esistente.
L'appello principale è parzialmente fondato.
I motivi di gravame, previamente riportati in termini sintetici, vengono di seguito partitamente esaminati.
a) Errata ripartizione dell'onere della prova ed errata applicazione degli artt. 1218, 2476
e 2697 c.c., non avendo il Tribunale tenuto conto del mancato assolvimento, sia da parte di che di al proprio onus probandi relativo alla violazione degli obblighi CP_1 CP_3 di legge e di statuto da parte del l'illiceità delle condotte contestate, l'effettiva Parte_1 sussistenza dei lamentati danni al patrimonio sociale, e il nesso di causa tra le condotte medesime e i danni cagionati. In egual modo, il Tribunale avrebbe omesso l'analisi delle allegazioni avversarie e la verifica della loro consistenza e fondatezza in termini di prova dei fatti storici dedotti, quali pretese condotte illecite del reclamante, violando le norme citate e l'orientamento giurisprudenziale in materia di ripartizione dell'onere della prova in tema di azione di responsabilità sociale. A fronte di censure generiche circa la commissione di illeciti da parte del oltreché circa i conseguenti danni, il Tribunale ha accolto domande Parte_1
18 destituite di fondamento e comunque non provate, laddove le operazioni indicate come
“inesistenti” erano invece reali, e tutte le movimentazioni di denaro trovavano ragione in una legittima e precisa giustificazione giuridica.
b) Errata ripartizione dell'onere della prova. Errata applicazione degli art. 2697 e 2709 del c.c. e omessa pronuncia dell'eccezione introdotta in giudizio, con richiamo alla valenza ed alla presunzione di legge iuris tantum di cui all'art. 2709 c.c., con l'effetto di ritenere provate circostanze non dimostrate né da che da . In particolare, attesa la CP_3 CP_1
regolarità della tenuta delle scritture contabili, per come accertato anche dal c.t.u., l'art. 2709
c.c. prevede che le scritture medesime fanno prova in ogni caso contro l'imprenditore, senza subordinarne l'efficacia alla loro regolare tenuta, dando luogo ad una presunzione legale iuris tantum che lo stesso imprenditore può contrastare con qualsiasi mezzo di prova. Il primo giudice, invece, non ha tenuto conto che alcuna delle attrici ha provato il contrario di quanto le scritture della società riportano, incorrendo altresì nell' errore di considerare gli assunti accusatori provati, anche se in contrasto con quanto emergeva dalle scritture contabili di CP_3 ritenute a torto insufficienti invece a fondare le difese del convenuto peraltro Parte_1 contradditoriamente evocando dette scritture al fine di allegare i trasferimenti di denaro contestati. Attesa, dunque, l'errata ripartizione dell'onere probatorio, il Tribunale non si è pronunciato con riguardo all'eccezione di cui all'art. 2709 c.c., sollevata in primo grado e riproposta in sede di gravame, non potendo, le scritture contabili di essere CP_3 considerate attendibili laddove favorevoli alle appellate, ed insufficienti e prive di efficacia probatoria laddove conformi alle difese dell'appellante.
Si tratta di motivi posti in termini generali che, solo parzialmente fondati in astratto, andranno poi riferiti ai singoli addebiti imputati al convenuto appellante ed alle relative risultanze istruttorie.
La sentenza di primo grado ha, in termini generali, osservato (pag. 23) “che la responsabilità
19 degli amministratori nei confronti della società è, ai sensi degli artt. 1218 e 2476 c.c., una responsabilità contrattuale.
Sull'attore incombe quindi solo l'onere di allegare la violazione degli obblighi di legge o di statuto compiuta dall'amministratore e il nesso di causalità fra tale violazione e l'evento dannoso;
è invece l'amministratore convenuto a dover provare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico e che quindi il danno non è a lui imputabile.
Fra le violazioni che danno luogo alla responsabilità dell'amministratore rientrano gli atti volti a depauperare il patrimonio sociale.
In particolare, come già osservato dal Collegio in sede di reclamo “Dedotta la condotta distrattiva, spetta all'amministratore dare la prova che i trasferimenti di valori e denari dalle società operati dall'organo gestorio costituiscano corretto adempimento degli obblighi amministrativi, ossia che detti trasferimenti rispondano ad interessi sociali, ove il trasferimento non giustificato costituisce necessariamente un pregiudizio patrimoniale per la società, derivante causalmente dalla condotta dell'amministratore”.
La difesa del Rag. ha valorizzato la circostanza che le scritture contabili darebbero Parte_1 conto di ogni operazione contestata, ma non ha fornito i titoli giustificativi.
Peraltro, il ctu ha ritenuto non sempre coerenti le tesi difensive del rag. con le Parte_1 risultanze contabili.
Per liberarsi dalle proprie responsabilità il Rag. avrebbe dovuto produrre i documenti Parte_1 che sarebbero stati sottesi alle scritture contabili, cioè che avrebbero giustificato quanto risulta in contabilità.
Tali documenti non sono però mai stati prodotti e le plurime istanze di remissioni in termini formulate dal convenuto non sono meritevoli di accoglimento”.
Tali assunti sono corretti con le precisazioni e nei limiti che seguono.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha da tempo indicato che la natura contrattuale della
20 responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti (Cass., n.
2975/2020, n. 22911/2010, n. 17441/2016, n. 25584/2018, n. 25584).
Di conseguenza, in tema di azione di responsabilità del curatore fallimentare contro ex amministratori e sindaci della società fallita, è stato ritenuto che compete a chi agisce dare la prova dell'esistenza del danno, del suo ammontare e del fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto, potendosi configurare un'inversione dell'onere della prova solo quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendano impossibile al curatore fornire la prova del predetto nesso di causalità; in questo caso, infatti, la citata condotta, integrando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio (Cass., n.
7606/2011).
Ancora, si è osservato che in tema di azione di responsabilità verso gli amministratori sociali, sull'attore incombe la prova dell'illiceità dei comportamenti degli amministratori medesimi.
Allorquando tali comportamenti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto e l'obbligo di astenersi dal porli in essere discenda dal dovere di lealtà, coincidente col precetto di non agire in conflitto di interessi con la società amministrata, o dal dovere di diligenza, consistente nell'adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati, l'illecito è integrato dal compimento dell'atto in violazione di uno dei menzionati doveri. In tal caso l'onere della prova dell'attore non si esaurisce nella prova dell'atto compiuto dall'amministratore ma investe anche quegli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di diligenza (Cass., n. 1045/2007).
21 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15972/16, ha richiamato la costante giurisprudenza della Cassazione penale in forza della quale, provata la disponibilità di determinate merci da parte dell'imprenditore in epoca anteriore e prossima al fallimento ed accertata la loro ingiustificata mancanza, deve presumersi che il fallito le abbia dolosamente distratte, specie se, non tenendo una regolare registrazione contabile, abbia reso impossibile la ricostruzione del movimento dei suoi affari (Cass. pen., n. 9948/1980) e ciò in quanto, in materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Cass. pen, n. 22894/2013).
In un caso che presenta elementi di affinità a quello per cui è causa, la Suprema Corte, con sentenza n. 13907/2014 ha ritenuto non violato l'art. 2697 c.c. in relazione all'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui - a fronte dell'allegazione e della dimostrazione, da parte della curatela, di pagamenti a società terza per servizi di consulenza e di prelievi dal conto corrente societario, non suffragati da idonea documentazione che ne palesasse l'utilizzo per il perseguimento degli interessi sociali - la responsabilità dell'amministratore dovesse essere affermata, non avendo egli provato né le controprestazioni né la destinazione dei prelievi, posto che la corte territoriale aveva ritenuto raggiunta la prova presuntiva delle condotte distrattive di mala gestio sulla base di elementi, dai quali ha tratto la prova piena della condotta gestoria dannosa, senza inversione del relativo onere gravante sulla parte attrice.
Nella giurisprudenza di merito, il Tribunale di Milano (sentenza n. 711/2021), con riferimento alla responsabilità dell'organo gestorio per operazioni distrattive, ha ravvisato la violazione degli obblighi inerenti la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale compromessa da prelievi di cassa o pagamenti a favore di terzi ingiustificati per la mancanza di idoneo riscontro nella contabilità e documentazione sociale della loro causa, anche per presunzioni, ove l'amministratore convenuto non provi la riferibilità all'attività sociale delle spese o la
22 destinazione dei pagamenti all'estinzione di debiti sociali, valorizzando la mancanza della documentazione contabile che l'amministratore convenuto non abbia tenuto o, comunque, non consegnato al curatore, mancanza che ha consentito di presumere l'avvenuta distrazione delle somme dal patrimonio sociale non avendo in quel caso i convenuti, rimasti tutti contumaci, assolto all'onere di dimostrare che i prelievi fossero destinati ad estinguere debiti sociali fondati su comprovati titoli contrattuali.
Orbene, nella specie va in primo luogo evidenziato che lo stesso Tribunale di Venezia ha osservato:
“I rilievi sulle “irregolarità formali” della contabilità sono tutti superati, come accertato dal ctu:
-sono stati prodotti in atti mastri contabili relativi al periodo 1.1.2000 - 31.12.2000;
-quanto alla presenza di pagine del libro giornale compilate interamente a mano, le scritture di chiusura dell'esercizio al 31.12.2000 risultano, nella versione a scritturazione manuale ed in quella meccanografica, identiche e coerenti con quelle di apertura dell'esercizio alla data dell'
1.1.2001;
-il mastro “completo”, prodotto dal convenuto (dall'1.1.2000 al 31.12.2000), risulta coerente sia con le registrazioni del libro giornale sia - per quelle relative al periodo dal 17.11.2000 al
31.12.2000 - con il mastro prodotto dall'attrice;
- in ordine all'approvazione dei bilanci degli esercizi dal 2000 al 2008, l'odierna attrice lamenta di non essere stata presente alle assemblee, ma essa è divenuta socia di CO solo dal 16.3.2011.
Non vi è prova, sulla base dei soli verbali, che il avesse partecipato alle assemblee nel Pt_9 periodo in esame.
Tuttavia, anche se fosse accertato l'illecito, esso non ridonderebbe in un danno per RP e pertanto risulta superfluo procedere all'assunzione delle prove”.
23 Nella specie si è dunque in presenza di una contabilità regolarmente tenuta: ciò non significa, come vorrebbe l'appellante, che quanto ne risulta faccia piena prova a danno della società e dunque in favore dell'amministratore quanto alla (in)fondatezza degli addebiti, poiché le scritture contabili, compresi i c.d. “mastrini” che raccolgono le annotazioni dei singoli conti corrispondenti ai diversi rapporti intrattenuti dalla società, sono state redatte proprio dall'amministratore, che in questo giudizio è controparte della società per cui ha tenuto le scritture contabili.
Non è tuttavia condivisibile, nella sua assolutezza, la regola del giudizio espressa dal Tribunale secondo cui, risultando dalle annotazioni contabili un movimento in uscita (con una indicazione della causale) ciò sarebbe sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova della (allegata) distrazione del denaro quando l'amministratore non provi, con completa documentazione extracontabile, la lecita destinazione della fuoriuscita. Si devono invece valutare, in relazione a ciascun addebito, gli elementi, per lo più indiziari, offerti dalle parti al fine di valutare se possa dirsi acquisita la prova dell'atto illecito imputato all'ex amministratore convenuto (cfr. ancora
Cass., sent. n. 13907/2014).
c) Erroneo rigetto di alcune istanze istruttorie, in particolare mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c., omessa pronuncia sulle istanze istruttorie introdotte in giudizio, mancata ammissione/acquisizione dei documenti richiesti in esibizione da utilizzarsi ai fini dell'esame peritale disposto. In primo luogo, il Tribunale ha errato nel ritenere che l'ordine di esibizione delle scritture contabili non potesse ritenersi comprensivo dell'ordine di esibizione del libro delle assemblee dei soci, essendo questo compreso tra le scritture contabili obbligatorie: avuto riguardo all'oggetto del contendere e alle difese delle parti, il mezzo istruttorio richiesto era indispensabile per procedere alla verifica della verità fattuale in ordine alle contestate restituzioni delle caparre. In secondo luogo, sarebbe errata la decisione di non disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili - mai contestate - della
24 società (oggi fallita), che si trovano nella disponibilità del curatore della procedura CP_6
concorsuale cui la medesima è sottoposta. Sarebbe errata altresì, per come rilevato anche CP_6
negli scritti conclusionali di primo grado, l'omessa richiesta istruttoria per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili (libro giornale, tutti i mastrini etc.) di Parte_10
svolte nelle memorie ex art. 18, c. 6 nn. 2) e 3) c.p.c. del 16.2.2015, che, oltre a non
[...] essere state mai contestate, avrebbero consentito di andare a verificare come tutte le partite che sono in contabilità di sono correttamente inserite nelle contabilità delle compagini CP_3
con cui l'appellata aveva avuto rapporti professionali, costituendo un elemento utile per il raffronto con le contestazioni mosse;
d) Erroneo rigetto di alcune istanze istruttorie, con riferimento alla mancata ammissione della prova per testi richiesta in relazione ai capitoli da 16) a 20), da 57) a 61) e da 64) a 65) di cui alle memorie ex art. 183, c. 6 n. 2) c.p.c. del 16 febbraio 2015 ed ex art. 183, c. 6 n. 3) c.p.c. del 5 marzo 2015;
e) Omessa acquisizione/ammissione di documentazione necessaria ai fini della risposta al quesito posto al c.t.u. in relazione al dettato dell'art. 198 c.p.c. e mancata rinnovazione della c.t.u. tecnico-contabile alla luce dei documenti non acquisiti. Valutato lo svolgimento dell'esame peritale condotto in parziale assenza di documentazione utile a corroborare le difese del stante l'opposizione all'acquisizione della stessa da parte attruce, sarebbe errata la Parte_1 decisione del Tribunale di non disporre l'acquisizione al fascicolo del procedimento dei documenti mancanti e, all'esito, la rinnovazione e/o l'integrazione dell'esame peritale;
f) Erroneo rigetto dell'istanza di rimessione ex art. 153 c.p.c. del 12 settembre 2017 nel termine per la produzione di documenti, e conseguente omessa acquisizione degli stessi. Ferme restando le censure già mosse negli scritti conclusivi di primo grado, il Tribunale avrebbe errato nel considerare tardiva la richiesta, in primis sia perché lo stesso appellante non ha potuto averne disponibilità dall'appellata prima dello spirare del termine per il deposito CP_3
25 delle memorie istruttorie, sia perché, essendogli i documenti stati consegnati brevi manu, non è stato possibile dimostrarne con certezza la data di trasmissione. In secondo luogo, considerato che le dichiarazioni rese dall'Avv. Antonucci e dal dott. rispettivamente precedente legale Per_1
ed ex amministratore/presidente del c.d.a. di avevano consentito di far luce su CP_3
determinati aspetti riguardanti le operazioni contestate, i mezzi istruttori richiesti erano necessari, nell'esercizio del diritto di difesa del per una corretta rappresentazione dei Parte_1
fatti oggetto di causa. Atteso, inoltre, che il c.t.u. nominato sarebbe stato legittimato ad acquisire i contratti di cui s'è chiesta l'ammissione, in ragione dell'art. 198 c.p.c., è altresì errata la decisione di non ammettere la comunicazione dell'allora legale rappresentante di CP_3
datata 1.4.2022, , poiché ritenuta irrilevante, quando la medesima lettera, avente CP_4
contenuto confessorio, confermava l'esistenza di documentazione rilevante, con particolare riferimento al tema della restituzione delle caparre;
g) Errato rigetto dell'istanza di acquisizione del fascicolo del procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019: atteso l'avvio di detto procedimento nel 2019, ossia dopo il maturare delle preclusioni istruttorie, il primo giudice avrebbe dovuto disporre l'acquisizione di detto fascicolo, condizionando poi l'eventuale ammissione di quanto in esso contenuto ad un vaglio critico nel contraddittorio delle parti;
I motivi d'appello sopra compendiati sono relativi ad istanze di prova disattese dal Tribunale.
Essi sono infondati, avendo in relazione a ciascuna delle predette istanze il giudice di prime cure espresso in termini puntuali e condivisibili le ragioni di rigetto.
Le istanze di esibizione sono state proposte in termini generici (addirittura quella relativa al libro delle assemblee avrebbe, secondo l'attore, dovuto ritenersi espressa nell'omnicomprensivo riferimento ai libri contabili, riferimento nel quale erano state espresse indicazioni esemplificative senza citare espressamente il libro dei verbali delle assemblee) e risultano irrilevanti e/o superflue in quanto tutte riferite a risultanze di contabilità, comunque contestate in
26 quanto opera dello stesso e ciò anche con riguardo a quelle delle altre società citate Parte_1
( e in quanto anche la contabilità di queste era - Controparte_6 Controparte_5 pacificamente - tenuta dal convenuto odierno appellante, così che il fatto che un'annotazione di trovi conferma nella corrispondente annotazione di CO [...]
o di non poteva e non può essere significativo dal punto di vista Controparte_6 Controparte_5 probatorio.
Le istanze di prova orale sono state vagliate dal Tribunale capitolo per capitolo: sono state ammesse ed assunte le prove proposte in termini ammissibili e relative a circostanze rilevanti;
sono state espressi puntuali ragioni di rigetto dei capitoli non ammessi, che la Corte condivide
(sentenza di primo grado, pagg. 26, 27, 29, 30).
Quanto alla pretesa che documenti prodotti dal convenuto direttamente in corso di c.t.u., a termini istruttori decorsi, dovessero essere da questo utilizzati al fine delle proprie valutazioni e dal
Tribunale ritenute ammissibili, è la chiara previsione dell'art. 198 c.p.c. ad escluderne la fondatezza: “Nella consulenza tecnica di natura contabile, l'attenuazione del sistema basato sulle preclusioni istruttorie, al fine di non violare il principio dispositivo e il principio del contraddittorio, può avvenire, ai sensi dell'art. 198, comma 2, c.p.c., unicamente con il consenso delle parti, che ha valore condizionante rispetto all'esame dei documenti non prodotti in precedenza, i quali possono, tuttavia, anche essere riferibili alla prova dei fatti principali del giudizio”. (Cass., n. 1763/2024).
Priva di fondamento è poi la pretesa del di introdurre documenti non prodotti nei Parte_1 termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. per effetto di istanza di data 12.9.2017 – condivisibilmente rigettata dal Tribunale - di rimessione ex art. 153 c.p.c. nel termine per la produzione di documenti: si tratta di documenti che non compaiono tra quelli che il convenuto risulta aver restituito alla società e che, quanto alla copia eventualmente nella detenzione di terzi, né ha svolto tempestiva istanza di esibizione né ha provato di non averne potuto curare
27 l'acquisizione e la produzione nei termini né ha provato di esserne in concreto venuto in possesso dopo il relativo decorso. È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza di legittimità “la rimessione in termini, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto” (Cass., S.U., n.
4135/2019): precisamente, si richiede un impedimento che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza (Cass., S.U., n. 4135/2019), situazione che come osservato non si è verificata nel caso di specie.
Quanto alla decisione del Tribunale di non ammettere la comunicazione (sopravvenuta) dell'allora legale rappresentante di datata 1.4.2022 di , poiché CP_3 CP_4
ritenuta irrilevante, essa non risulta in effetti contenere, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, affermazioni di rilievo circa la presenza presso la società di documentazione ulteriore utile alla risoluzione delle questioni oggetto di causa.
Quanto, infine, al procedimento penale avanti al Tribunale di ER R.G.N.R. n. 10508/2019, il Tribunale ha correttamente acquisito le dichiarazioni di due soggetti sentiti a sommarie informazioni;
per il resto il convenuto non ha indicato elementi che avrebbero dovuto rendere necessaria l'acquisizione dell'intero fascicolo, aperto su querela del e definito con Parte_1 archiviazione.
h) Errata interpretazione e valutazione degli esiti della c.t.u. Errata e/o mancata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, nell'elaborato peritale non è emersa né la conferma né l'accertamento di alcun “affare inesistente” ad opera dell'appellante, né il consulente nominato ha confermato o accertato il compimento di operazioni non giustificate. Ha invece dichiarato che le operazioni ritenute dalle controparti quali atti di mala gestio depauperativi del patrimonio sociale di trovano riscontro nel libro giornale della CP_3
28 società e nei mastrini della stessa (ossia nella contabilità sociale), aggiungendo che in taluni casi dette operazioni, correttamente rilevate nelle scritture e risalenti nel tempo, non risultano corredate dai relativi contratti e/o documenti di riferimento: in tal caso egli le ha qualificate
“senza titolo”, per il solo fatto che non è stato rinvenuto un titolo a supporto della registrazione nelle scritture contabili, ma si tratta di carteggi risalenti nel tempo e nella disponibilità della sola Immobiliare. Gli esiti della c.t.u., non confermando le tesi attoree, non potevano sollevare e dall'onere della prova riguardante l'effettiva sussistenza delle CP_1 CP_3
condotte contestate, del loro carattere illecito e dannoso, oltreché del danno provocato e del nesso di causale con le stesse;
Il motivo è inammissibile per genericità ed in quanto non si confronta con le ragioni della decisione.
Il Tribunale non ha infatti in nessun passaggio compiuto l'errore imputatogli dal convenuto di ritenere che l'indicazione del c.t.u. circa l'assenza di “titolo” per il pagamento significasse che il pagamento era intervenuto in relazione ad un affare inesistente;
il c.t.u. è stato chiaro nella relazione depositata nel descrivere i limiti della sua ricostruzione (a partire dai limiti inerenti alle fonti documentali di cui poteva disporre) ed il Tribunale ha ben inteso il senso complessivo delle indicazioni fornite dal c.t.u. effettuandone un esame critico addebito per addebito, giungendo a conclusioni talora difformi da quelle espresse dal c.t.u. sulla base delle ulteriori prove assunte e del modo nel quale ha ritenuto operante l'onere della prova.
i) Pronunciamento extra e/o ultra petita sulla domanda inerenti ai compensi professionali al Accoglimento di domanda tardivamente svolta. Violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 112 e 183 c.p.c.
Considerato che
al momento della cristallizzazione del thema decidendum, nessuna delle appellate aveva sollevato istanze riguardanti i compensi maturati dall'odierno appellante, insistendo entrambe - ed esclusivamente - per la richiesta di danno in ragione della contestata inesistenza delle prestazioni professionali svolte dallo stesso, la
29 questione è stata introdotta solo dopo che la difesa di ha fatto riferimento al possibile CP_1
ricalcolo delle competenze del allorquando si è avveduta che per effetto dei documenti Parte_1
provenienti da era incontestabile l'effettivo svolgimento di attività, e dunque CP_3
tardivamente rispetto alle preclusioni istruttorie. Ciò malgrado, il Tribunale ha erroneamente accolto, anche se solo in parte, la domanda, disponendo, in modo illegittimo, il ricalcolo delle spettanze dovute all'appellante;
j) Errata valutazione ed applicazione della tariffa di cui al D.P.R. 6 marzo 1997 n. 100.
Fermo restando l'errato accoglimento della domanda di ricalcolo delle spettanze maturate dall'appellante, il Tribunale ha applicato in modo errato la tabella di cui al citato D.P.R., riconoscendo il minor credito di € 15.000,00 in luogo del corretto importo di € 94.362,51;
k) Errata valutazione delle prove riferite alla domanda di restituzione dei compensi corrisposti per competenze professionali nel triennio 2001-2003, in cui sono state ritenute non provate le attività di consulenza “contrattuale”. Atteso il ruolo di commercialista/fiscalista esercitato dall'appellante nei confronti di il Tribunale, secondo l'appellante, ha CP_3 errato nel ritenere che i riferimenti documentali acquisiti non fossero idonei a comprovare l'attività professionale esercitata dal nei confronti dell'appellata Parte_1 CP_3
peraltro in assenza di altri consulenti che potessero assistere detta società negli incombenti;
La medesima statuizione è oggetto di appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:
a) i compensi accertati a favore del il quale, al contrario di quanto accertato dal Parte_1
Tribunale, negli anni 2001-2002-2003 non ha svolto alcuna attività di consulenza contabile e fiscale a favore di talché le somme che egli ha erogato a sé stesso in qualità di CP_3 libero professionista rappresentano distrazioni causa di depauperamento del patrimonio societario. Inoltre, ha errato il Tribunale nel ritenere che l'appellante abbia reso attività di consulenza, dal momento che egli non ha fornito prova delle prestazioni svolte ma in ogni caso non potrebbero essere qualificate quali “attività di consulenza fiscale e contabile” la tenuta
30 della contabilità, la redazione del bilancio o la spedizione della dichiarazione. Per tal motivo, attesa l'inesistenza di attività professionale da parte del nei confronti di Parte_1 CP_3
il primo giudice avrebbe dovuto accertare che l'appellante aveva indebitamente liquidato a sé stesso l'intera somma di € 91.800,00;
b) in via subordinata al primo motivo, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che nell'attività di
“consulenza” possano rientrare anche le attività di tenuta della contabilità, redazione del bilancio e invio delle dichiarazioni fiscali, in assenza di un accordo sui compensi professionali, il avrebbe dovuto applicare la tariffa prevista per i ragioneri applicabile ratione Parte_1 temporis (DPR 6 marzo 1997, n. 100) e, in base ad essa, avrebbe potuto pretendere meno di €
4.000,00 e non già € 5.000,00 per anno come ritenuto dal Tribunale, per un totale di € 12.000,00, da detrarre con quanto autoliquidatosi dallo stesso (€ 91.800,00 – 12.000,00), generandosi un credito residuo dell'appellata pari a € 79.800,00;
Con riguardo ai compensi che la società, per il tramite del suo amministratore, ha pagato a questi per attività professionale di “consulenza” per l'importo di € 91.800,00 per il triennio 2001-2003, le valutazioni espresse dal Tribunale sono corrette e si sottraggono alle censure svolte, nella presente sede, da entrambe le parti.
Come osservato dal giudice di prime cure, infatti, è risultato provato sulla base dei documenti acquisiti in corso di causa che il ha tenuto la contabilità e ha espletato gli incombenti Parte_1 fiscali per gli anni 2001-2003 (docc. 74-84, 160 fasc. conv., 63, 64 e 65 fasc. attore primo grado).
“Neppure parte attrice contesta lo svolgimento da parte del convenuto della tenuta della contabilità, della redazione dei bilanci e della predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, quanto piuttosto che una siffatta attività possa essere qualificata come consulenza”
(sentenza, pag. 25). Al tempo stesso, è pacifico che non ha concordato con il rag. CP_3 il compenso per lo svolgimento dell'attività libero-professionale di commercialista in Parte_1 favore della società e che non risulta in proposito nel bilancio e nella relativa nota integrativa la
31 relativa appostazione (solo nei bilanci relativi agli esercizi 2004 e seguenti il compenso in favore del ragioniere per le attività libero professionali è stato registrato ma in concreto non risulta essere stato corrisposto). In un tale quadro, correttamente il Tribunale ha ritenuto lecito il pagamento nella minor misura risultante dall'applicazione delle tariffe professionali.
Da un lato, infatti, non risulta fondata l'obiezione dell'attrice secondo cui gli adempimenti di cui sopra non rientrerebbero nell'attività di “consulenza”, termine generico, invece, certamente idoneo a comprendere l'attività nella specie provata;
dall'altro lato, non sussiste la violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentato dall'appellante principale, in quanto il riconoscimento in suo favore del giusto compenso consegue all'accoglimento parziale della relativa attività risarcitoria, risultata priva di fondamento per la sola parte di compenso legittimamente prelevato;
la relativa prospettazione svolta dalla controparte non richiedeva una domanda subordinata, trattandosi di mera difesa alla luce delle deduzioni espresse dal convenuto.
Parimenti immune da censure si presenta la parte della decisione di primo grado riferita alla liquidazione del compenso determinato con applicazione della tariffa dei ragionieri all'epoca vigente (DPR 6 marzo 1997 n. 100), con riconoscimento in favore del rag. per la tenuta Parte_1 della contabilità e l'invio delle pratiche fiscali, dell'importo annuo di € 5.000,00, per un complessivo importo di € 15.000,00 riferito al triennio 2001-2003.
Il convenuto appellante in via principale giunge a diversa e ben maggiore somma inserendo voci relative a prestazioni mai prima indicate e comunque non provate, laddove, quanto all'appellante incidentale, si deve confermare che le voci considerate dal Tribunale consentono, in applicazione della richiamata tariffa, di valutare come congruo il compenso annuo pari a € 5.000,00.
Correttamente, infine, il Tribunale ha escluso ulteriori compensi per asserita “consulenza contrattuale” in quanto non è stata acquisita nessuna prova di attività del genere espressa dal in favore della società, non potendosi considerare in tal senso la produzione di contratti Parte_1 che egli ha concluso nella qualità di amministratore o le prove testimoniali offerte, ritenute
32 generiche o irrilevanti, riferite alla conduzione di trattative o alla stipula di contratti da parte del quale amministratore. Risultano ineccepibili quanto all'ulteriore documentazione le Parte_1 osservazioni del Tribunale: “Il doc. 159 di parte convenuta riporta l'elenco dei documenti che il rag. ha restituito all' ed in arancione il convenuto ha evidenziato la Parte_1 CP_3
documentazione che comproverebbe lo svolgimento di attività di consulenza contrattuale.
I documenti citati nell'elenco di cui al docc. 159 fasc. conv. sub 12,13,14,19, da 21 a 24, la convenzione con i signori , la lettera di proroga della fideiussione, la raccomandata del Per_2
2005 a la scrittura privata e la promessa di vendita del 2005 con , le CP_23 Pt_11 dichiarazioni Iva 2005 e 2006 non sono stati formati nel triennio 2001-2003, i restanti documenti di pag. 7 del suddetto doc. 159 costituiscono adempimenti camerali e i documenti sub. 28 e 35
(contratti preliminari stipulati con Tamo S.r.l. e con , 29 30, 33, promessa di Controparte_6 vendita stipulata nel 2003 con e le compravendite di cui alla pag. 12 del Pt_11 CP_23 doc 159 non provano l'attività di consulenza contrattuale per i motivi sopra già illustrati.
Il doc. 161 di parte convenuta è composto da diffide di clienti che lamentano inadempimenti da parte dell' e accordi transattivi stipulati per rimediare a tali inadempimenti. Non vi CP_3
è alcuna prova che il convenuto abbia redatto le transazioni”.
Si conferma pertanto non dovuto un compenso per consulenza contrattuale in favore dell'appellante principale, correttamente dichiarato tenuto a restituire alla società la complessiva somma di € 76.800,00 (€ 91.800,00 – 15.000,00).
l) Errata valutazione delle prove riferite alle domande di restituzione di caparre a terzi a fronte di presunti affari in realtà inesistenti e comunque sconosciuti a nonché del CP_3 preliminare con tale Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. CP_12
Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, nell'anno 1997, attese le difficoltà finanziarie della CP_3 alcuni dei soci della stessa avevano deciso di finanziare la società, anziché con versamenti pro
33 quota, sottoscrivendo con la medesima compagine dei contratti preliminari di vendita degli immobili di sua proprietà, anche in più riprese, versando i relativi importi a titolo di caparre con l'accordo che, allorquando i beni fossero poi stati ceduti a terzi, la società avrebbe provveduto a restituirle ai soci. In caso di mancata restituzione degli anticipi ricevuti,
l'appellante sarebbe stato esposto ad un grave inadempimento nei confronti delle controparti contrattuali. Con particolare riferimento, poi, alla restituzione della caparra restituita al a seguito della risoluzione del preliminare da questi sottoscritto, il primo giudice ha CP_12
errato nel non considerare l'omessa dimostrazione da parte delle appellate circa la fuoriuscita di un immobile di proprietà delle stesse mediante la stipula di un contratto definitivo, evidenziando sia l'assenza di danno in capo ad sia la correttezza della condotta del CP_3
Con riguardo, invece, alla mancata produzione di determinati documenti, l'appellante Parte_1 ha precisato che l'onere incombeva sull'originaria attrice, che i documenti non erano nella sua disponibilità in quanto afferenti a vicende risalenti nel tempo ed insistito – come già in primo grado – per l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili (integrali) di di e di , con successiva rinnovazione/integrazione della c.t.u.; CP_3 CP_5 CP_6
Sulla base della ricostruzione dell'onere della prova riportata sopra, il Tribunale ha accolto la tesi di parte attrice secondo cui il rag. avrebbe restituito caparre a fronte di presunti affari Parte_1 in realtà inesistenti e comunque sconosciuti all'Immobiliare, cagionando danno pari agli importi restituiti:
· in data 6 dicembre 2000, 50.000.000 Lire (25.823 €) a (doc. 31bis); Parte_12
· in data 28 dicembre 2000, 255.713.000 Lire (132.065 €) + 207.000.000 Lire (106.907 €) alla Parte società (doc. 32);
· in data 29 dicembre 2000, 299.000.000 Lire (154.421 €) a tale Sig. (doc. 33); Pt_3
· in data 4 gennaio 2001, 70.000.000 Lire (pari a 36.152 €) a (doc. 34); CP_8
· in data 20 settembre 2002, 7.746,85 € a tale Sig. (doc. 37); Pt_3
34 · in data 20 settembre 2002, 5.164,57 € alla ID ER (doc. 38); in data 10 novembre 2002, 30.837,00 € a tale Sig. (doc. 39); Pt_3
· in data 31 gennaio 2003, 7.747,00 € a tale Sig. (doc. 40); Pt_3
· in data 14 marzo 2003, 7.747,00 € a tale Sig. (doc. 41); Pt_3
· in data 11 luglio 2003, 7.747 € a tale Sig.ra (doc. 42). Persona_3
Il convenuto ha allegato nella comparsa di costituzione e risposta che nell'anno 1997, Parte_1
quando egli non era ancora l'amministratore unico della società, in ragione delle difficoltà finanziarie in cui questa versava, i soci decisero di finanziarla, sottoscrivendo contratti preliminari di vendita degli immobili di cui essa era proprietaria e versando i relativi importi come caparre, con l'accordo che, man mano che gli immobili fossero stati venduti a terzi, la società avrebbe provveduto a restituire ai soci (dal 2000, ex soci) gli importi ricevuti a titolo di finanziamento.
Va osservato che le uscite, di notevole importo complessivo, risultano pacifiche (vi è solo qualche discrasia nella ricostruzione offerta dalle parti circa il nominativo dei destinatari) e trovano riscontro in contabilità, ma la loro giustificazione è del tutto mancata, come osservato dal giudice di prime cure, non potendo attribuirsi significativo rilievo alla generica risultanza contabile al
31.10.2000 che vedeva esposto un debito verso i precedenti soci per caparre fino ad allora versate per un complessivo importo di Lire 2.218.246.000 né nell'altrettanto generica dichiarazione resa dal dott. precedente amministratore, nel procedimento penale (avviato su denuncia Per_1 dell'odierno appellante e poi archiviato), in cui questi ha rammentato la prassi interna alla società consistente nel ricorso alla stipula da parte dei soci di preliminari con il pagamento di caparre al fine di finanziare la società.
Il Tribunale ha osservato nella sentenza di primo grado che il “non ha invece prodotto Parte_1 in giudizio: le delibere assembleari che avrebbero autorizzato l'erogazione di tali finanziamenti sotto la
35 veste formale di caparre riferite a contratti preliminari di vendita, non potendo di certo l'ordine di esibizione delle scritture contabile ritenersi comprensivo dell'ordine di esibizione del libro delle assemblee;
idonea documentazione bancaria, atta a comprovare l'effettiva esecuzione di tali versamenti, imputati a caparre;
i contratti preliminari stipulati con gli ex soci, che non figurano nell'elenco della documentazione restituita di cui al doc. 60 fasc. attore e dei quali il convenuto non ha chiesto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. né nei confronti della società CO
, né nei confronti dei singoli promissari acquirenti;
[...]
gli accordi di risoluzione dei suddetti contratti preliminari e/o i contratti di vendita a terzi degli immobili già promessi in vendita ai soci”.
In effetti anche il c.t.u. aveva riferito: “Dalle scritture contabili agli atti, relative agli esercizi dal
2000 al 2004, si evincono solamente (ferme talune discrasie) i beneficiari delle restituzioni delle caparre ma non anche i soggetti che - nel 1997, come precisa il convenuto - versarono caparre in favore di CO
Ne consegue, pertanto, che risulta impossibile verificare l'identicità (nominativa e di importo) tra caparre versate e caparre restituite.
In atti, poi, non sono presenti (fatta eccezione per quanto si dirà per la posizione del Rag.
né i contratti preliminari in ragione dei quali vennero versate le caparre né le Parte_1 risoluzioni degli stessi sulla base delle quali vennero operate le restituzioni.
Considerato, quindi, che tanto i contratti preliminari, quanto le loro risoluzioni necessitavano, ad substantiam, della forma scritta ex art. 1351 c.c., la loro assenza rende le restituzioni delle caparre (effettuate a soggetti diversi dal Rag. di complessivi € 544.209,3918 Parte_1
“pagamenti relativi ad operazioni senza titolo” (relazione, pag. 62).
Si deve in tal senso confermare che, per quanto emerso, non è provato che i pagamenti siano stati
36 eseguiti al fine di restituire ad ex soci caparre versate in relazione a contratti preliminari risolti, la stessa difesa del convenuto portando a ritenere che, allorché disponeva i versamenti, egli non avesse a disposizione la documentazione che li poteva eventualmente giustificare, non essendo essa compresa in quella restituita alla società alla cessazione del mandato di amministratore.
A conclusioni analoghe seppur in presenza di documentazione il Tribunale è correttamente giunto – in tal senso rivelandosi infondato il motivo d'appello proposto – con riguardo alle restituzioni riferibili al contratto preliminare con tale Si dispone in tal caso (doc. 129 CP_12
att.) del contratto preliminare di vendita sottoscritto il 3.12.97 tra CO
(quale promittente venditrice) e (quale promissario acquirente) e della scrittura CP_12 privata del 25.11.99 di cessione del preliminare dal al rag. In assenza della CP_12 Parte_1
prova dell'effettivo versamento delle caparre indicate in tali documenti, dal contratto di cessione risulterebbero tuttavia caparre versate da per € 33.053,24 e da per € CP_12 Parte_1
99.159,72. A fronte di ciò, sono certe disposizioni da Immobiliare al Vesentini per € 159.064,98, importo già superiore a quello delle caparre asseritamente ricevute dalla società. Soprattutto, né
è provato trattarsi, in realtà, di finanziamenti da restituire, né è provata la risoluzione del preliminare o altro evento che abbia reso necessario o conveniente per la società le restituzioni in questione che, risultando indebite, hanno giustificato la pari condanna risarcitoria disposta dal
Tribunale.
m) Errata valutazione delle prove in merito al pagamento della fattura relativa alla perizia di stima dell'arch. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 Persona_4
c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Il Tribunale non ha considerato le conclusioni rese dal c.t.u. in merito alla coerenza di detta operazione con quanto riportato nelle scritture contabili, l'imprecisione della contestazione e l'omissione probatoria da parte dell'originaria attrice, la dimostrazione dell'operato reso dall'arh. confermandosi la Per_4 correttezza del pagamento effettuato dal Parte_1
37 Ha sul punto osservato il Tribunale: “Parte attrice ha contestato l'effettività della prestazione dell'arch. che in tesi di parte convenuta avrebbe redatto una perizia di stima a fini Per_4
fiscali in vista della cessione del terreno di via delle Trincee in ER da a Controparte_6
RP.
Il convenuto ha dato atto di non disporre di copia della suddetta perizia, che non figura tra la documentazione riconsegnata dal rag. alla società (doc. 60 fasc. attore). Parte_1
Con ordinanza di data 13.11.2019 erano stati ammessi i capitoli di prova nn. 42 e 43 contenuti a pag. 48 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del convenuto ma il teste è Parte_1 medio tempore deceduto come da certificato di morte dimesso dalla stessa difesa di parte convenuta in data 14.9.2020.
Il convenuto ha allegato di aver anticipato personalmente il pagamento in due tranche pari all'importo di lire 18.000.000 e 10.612.000, in quanto la società non disponeva in quel momento di liquidità e di essersi poi fatto rimborsare dalla società la somma anticipata.
In difetto di prova dell'effettiva redazione della perizia da parte dell'arch. l'importo di Per_4
€ 17.663,00 costituisce un esborso senza titolo” (sentenza di primo grado, pag. 38).
Il motivo d'appello è fondato in quanto sono stati acquisiti elementi sufficienti a confutare la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento di una prestazione inesistente.
La contestazione attorea si riferisce al pagamento della parcella n. 1 del 19.12.2000 avente ad oggetto “Acconto percepito per perizia di valutazione Terreno sito in ER Via delle Trincee
Foglio 372 mapp. 32.-33-438-626” (doc.15 att. primo grado).
Il c.t.u. ha rappresentato che le annotazioni contabili riportano l'estinzione del debito nei confronti dell'arch. ed il contestuale sorgere di un debito, di pari importo, nei confronti Per_4 dell'amministratore per spese anticipate, in quanto appunto l'amministratore risulta, come da lui sostenuto, aver anticipato il pagamento, conseguendo poi il rimborso tramite prelievo di cassa effettuato il 17.7.2001. Se è vero che la perizia redatta dall'arch. non è stata reperita e Per_4
38 dunque prodotta ed il professionista, indicato come teste, è deceduto prima di rendere testimonianza, è anche vero che il pagamento è coerente con la fattura da questi emessa e la prestazione è riferita ad un cantiere sicuramente esistente su un terreno di Immobiliare: gli elementi rammentati sono sufficienti a ritenere che il pagamento abbia avuto la destinazione risultante dalle scritture contabili e non vi è motivo di affermare l'inesistenza della prestazione.
n) Errata valutazione delle prove riferite al pagamento della fattura in favore dell'impresa
Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di Parte_13
ripartizione dell'onere della prova. Rilevata l'omessa valutazione, anche in questo caso, delle conclusioni rese dal c.t.u. circa la coerenza del pagamento a favore del con le risultanze Pt_13
delle scritture contabili, il Tribunale secondo l'appellante non ha tenuto in considerazione la deposizione effettuata dai teste e Antonucci, tale da confermare la congruità e Tes_1 pertinenza dell'attività di cui alla fattura pagata, riferita ad un cantiere condotto dall'appellata il documento prodotto da per documentare l'inesistenza dell'attività CP_3 CP_1
contestata, ossia il piano sicurezza prodotto, è dal indicato come irrilevante e Parte_1 inattendibile, posto che la maggior parte delle pagine non è compilata, i nomi delle committenti sono stati cancellati a mano e poi sostituiti con la ragione sociale di , il nome del CP_6
responsabile della sicurezza è riconducibile al legale rappresentante di;
il convenuto CP_1 ha prodotto una scansione del medesimo piano sicurezza ottenuto proprio dal che Tes_1 confermerebbe a suo dire l'alterazione del documento;
Come per il precedente motivo, l'appello è fondato.
L'attrice ha contestato il pagamento di € 4.800,00 a titolare d'impresa Parte_13 individuale, affermando che non sarebbero mai stati svolti i lavori di intonacatura di cui alla fattura in atti, neppure presso il cantiere di Via delle Trincee in ER.
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito ritenendo che “la fattura, il libro giornale e la traccia del pagamento non costituiscono elementi sufficienti per ritenere titolato l'esborso di € 4.800,00
39 in favore del sig. . Pt_13
In presenza di contabilità regolarmente tenuta e di coerenza tra la stessa e la fattura che risulta pagata, emessa da un terzo prestatore d'opera con indicazione di un cantiere effettivamente sussistente ed in relazione ad una prestazione verosimile per tipologia ed entità del compenso, parte attrice non ha offerto elementi sufficienti a superare gli indizi offerti dal convenuto, non potendosi ritenere semplicemente, come dedotto, che sia stata pagata una prestazione mai eseguita per il solo fatto che il indicato come teste, è risultato in un primo momento Pt_13
irreperibile con successiva dichiarazione di decadenza del convenuto per non aver tempestivamente curato idonee ricerche e per non essere il nome del prestatore contemplato nel piano di sicurezza prodotto dall'attrice, risultato obiettivamente incompleto.
o) Errata valutazione delle prove relative al pagamento della fattura della 2G s.a.s. di
. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di Persona_5 ripartizione dell'onere della prova. Rilevata, anche in questo motivo, l'omessa valutazione delle conclusioni rese dal c.t.u. circa la coerenza del pagamento a favore della 2G s.a.s. di Per_5
con le risultanze delle scritture contabili, secondo la tesi dell'appellante, il Tribunale
[...] non ha tenuto in considerazione la deposizione effettuata dai testi dello stesso legale Tes_1
rappresentante di 2G, , che ha invece riconosciuto l'intestazione della fattura Persona_5 esibitagli. Per il resto sono svolte doglianza analoghe a quelle di cui al precedente motivo;
Anche il motivo in esame è fondato.
La contestazione, si riferisce al pagamento della fattura n. 18 del 28.2.2002 della 2G Sas di relativa all'effettuazione di lavori di intonacatura presso il cantiere di ER, Controparte_24
Via delle Trincee (doc. 20 att.).
Il Tribunale ha ritenuto fondato l'addebito per non avere il convenuto provato lo svolgimento delle prestazioni della 2G S.a.s. di cui alla fattura pagata per l'importo di € 12.000,00.
Come osservato in relazione ai motivi che precedono, parte attrice non ha offerto nessun
40 elemento per ritenere inesistente la prestazione, ritenendo sufficiente la mera allegazione circa l'assenza di titolo per il pagamento.
Ritiene la Corte che in presenza di contabilità regolarmente tenuta e di coerenza tra la stessa e la fattura che risulta pagata, emessa da un terzo prestatore d'opera con indicazione di un cantiere effettivamente sussistente ed in relazione ad una prestazione verosimile per tipologia ed entità del compenso, parte attrice non abbia offerto elementi sufficienti a superare gli indizi offerti anche in tal caso dal convenuto;
peraltro il teste direttore dei lavori, ha riferito “che Tes_1
c'era chi faceva gli intonaci, non sono in grado di indicare le ditte” (cfr. verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020) e lo stesso , pur dichiarando di non ricordare il Per_5 cantiere e la fattura (evento fisiologico in relazione al tempo trascorso ed alla dimensione non piccola dell'impresa, essendovi altro socio e numerosi dipendenti), ha riconosciuto l'intestazione della fattura come riferibile alla sua impresa;
non dirimente in senso contrario appare, per quanto osservato, la mancata indicazione del nominativo del beneficiario del pagamento nella copia prodotta dall'attrice del piano di sicurezza relativo al cantiere in cui avrebbe operato, risultato obiettivamente incompleto.
p) Errata valutazione delle prove riferite al versamento di “caparra” a CIF S.r.l. Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt. 1218,
2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, il
Tribunale ha, secondo l'appellante, errato nel fondare la propria decisione sull'assenza di supporto idoneo a giustificare il pagamento nelle scritture contabili di rilevata dal CP_3
c.t.u.: la documentazione utile in tal senso (ossia il versamento di una caparra da CP_3
a CIF;
il preliminare Immobiliare-CIF del 28.6.2001; la cessione del preliminare Immobiliare-
CIF da a 3G del 3.12.2001; la cessione del credito del verso per il CP_3 Parte_1 CP_6
Co preliminare del 19.10.2000 a 3G; la cessione del credito di verso a il CP_6 CP_3 preliminare di vendita di bene futuro tra Immobiliare e EL del 25.9.2002), risulta invece
41 suffragata dalle produzioni in giudizio sia di (doc. 25) sia dell'appellante (doc. 131), CP_1
e si sarebbe potuta ottenere ulteriore conferma mediante l'esame delle scritture contabili della società , per le quali è stata formulata apposita istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei CP_6
confronti del Fallimento EL S.r.l., già rigettata dal Tribunale.
q) Errata valutazione delle prove del versamento di caparre per affari asseritamente inesistenti e comunque sconosciuti a e del trasferimento, senza titolo, di somme da CP_3
al patrimonio personale del Mancata ammissione degli ordini di CP_3 Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt. 1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. Attesa l'errata valutazione delle prove acquisite, nonché l'omessa acquisizione delle scritture contabili di , il primo giudice ha errato CP_6
secondo l'appellante nel ritenere che le difese del si ponessero in contraddizione con Parte_1
i contenuti dei documenti fiscali di (utilizzabili iuris tantum contro la società e non CP_3
a suo favore), ha errato nel valutare assente l'interesse di alla conclusione dei CP_3
lavori di , omettendo di considerare che la stessa società , unitamente alla società CP_6 CP_6
, costituivano un gruppo di fatto, facente capo ai coniugi e Parte_10 Pt_9
. Tale ipotesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a considerare che lo stato di insolvenza CP_4
della società avrebbe provocato ripercussioni negative anche in capo al patrimonio di CP_6
Immobiliare: solo la scelta dell'appellante di finanziare doveva essere ritenuta CP_6 ragionevole, tenuto peraltro conto del fatto che non si è verificata alcuna diminuzione patrimoniale, dal momento che il credito così sorto da , è stato Parte_14 successivamente compensato col debito maturato dall'appellata verso la medesima , per i CP_6 lavori da questa eseguiti nel cantiere di in via Enrico Fermi a ER aventi ad CP_3 oggetto l'edificazione della sede dell'Agenzia delle Entrate ER 1 (immobile ora in proprietà della partecipata al 100% da . Al fine di ulteriormente documentare CP_5 CP_3 quanto sopra l'appellante insiste nell'istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c. che avrebbe
42 necessariamente poi reso necessaria una rinnovazione dell'esame peritale.
Con riguardo alle vicende ed alle fuoriuscite di denaro cui si riferiscono i motivi di gravame sopra riportati, il Tribunale ha così statuito: Con
“Il convenuto ha fornito la seguente giustificazione in merito al versamento da parte di lire
50.000.000 in favore di CIF s.r.l. (di seguito “CIF”).
Il 19 ottobre 2000 in persona del sig. aveva acquistato un Controparte_6 Pt_9
appartamento in Eraclea Mare e lo aveva promesso in vendita al Ragioniere al prezzo, già versato, di lire 80.000.000 (euro 41.316,55).
Il 28 giugno 2001 veniva sottoscritto tra RP e CIF un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile sito in Via Meucci n. 2 e veniva versata da RP a CIF una caparra per lire 50.000.000
(euro 25.823,45). Con Co Il preliminare veniva quindi ceduto da alla società 3G s.r.l. (di seguito “ ”), di cui era amministratrice la sig.ra (sorella del sig. compagna del Ragioniere) Parte_15 Pt_9
Con Co e diveniva creditrice di per l'importo della caparra versata, lire 50.000.000 / euro
25.823,45.
In data 5 settembre 2003 l'immobile in Eraclea Mare promesso in vendita al Ragioniere veniva venduto da ad un terzo. CP_6
Co Successivamente, il Ragioniere cedeva a il proprio credito verso per lire 80.000.000 / CP_6 euro 41.316,55 derivante dal versamento della caparra del preliminare non adempiuto da CP_6
Co Con e a propria volta cedeva a detto credito verso : pertanto, alla data del 31 dicembre CP_6
Co 2003 il credito di RP verso per euro 25.823,45 veniva a compensarsi (e così ad estinguersi) Co Con con quello vantato da verso per euro 41.316,55.
Il ctu ha accertato che la ricostruzione proposta dal convenuto non trova corrispondenza nelle scritture contabili di , nelle quali è rappresentato (solamente) il CO versamento Lire 50.000.000 (€ 25.000) in favore di CIF Srl.
43 L'operazione non risulta, inoltre, documentata in relazione al:
-versamento della caparra;
-preliminare sottoscritto tra e la sua cessione in favore di 3G Controparte_26
Srl;
-cessioni di credito tra cui l'ultima effettuata da 3G Srl in favore di CO
(cessione del valore nominale di € 41.136 di cui non vi è traccia contabile); Con
-contratto preliminare stipulato tra e in data 25 settembre 2002. Controparte_6
Il danno viene computato nel paragrafo successivo.
6) VERSAMENTI CAPARRE PER AFFARI INESISTENTI E TRASFERIMENTI AL
PATRIMONIO PERSONALE DEL VESENTINI COLLEGATI AL PRELIMINARE DI DATA
25.9.2002 CON Controparte_6
Parte attrice ha contestato al rag. come visto nel precedente paragrafo, il versamento Parte_1 di una caparra a CIF per affari inesistenti per l'importo di € 25.822,85 e tale addebito risulta fondato per i motivi esposti. Con
ha, inoltre, versato a le seguenti somme a titolo di caparra: Controparte_6
02.07.02 Caparre attive 8.000,00 Controparte_6
08.07.02 Caparre attive EL Costruzioni 7.493,00
06.09.02 Caparre attive Magazzino (Cordioli) 8.000,00
25.09.02 Caparre attive 2.321,27 Controparte_6
01.10.02 Caparre attive EL Costruzioni 8.676,48
Secondo parte attrice, il rag. avrebbe, inoltre, trasferito a se stesso senza alcun titolo Parte_1 le seguenti somme: in data 10 febbraio 2003, 5.807,23 € (doc. 45);
· in data 16 aprile 2003, 2.689,14 € (doc. 46);
· in data 31 agosto 2003, 1.442,00 € (doc. 47);
44 · in data 25 agosto 2003, 3.389,27 € (doc. 48);
· in data 14 ottobre 2003, 8.000,00 € (doc. 49);
· in data 17 ottobre 2003, 3.729,95 € (doc. 50);
· in data 31 ottobre 2003, 3.776,74 € (doc. 52);
· in data 14 novembre 2003, 5.977,67 € (doc. 53);
· in data 28 novembre 2003, 4.345,11 € (doc. 54);
· in data 17 dicembre 2003, 4.333,32 € (doc. 55);
· in data 17 dicembre 2003, 10.250 € + 10.250,00 € (doc. 56);
Il convenuto ha ricondotto ad un contratto preliminare stipulato in data 25.9.2002 tra Parte_1
(quale promittente alienante) e (quale promissaria acquirente) CP_6 Controparte_6 CP_27
relativo ad un immobile in corso di costruzione sito in Cavaion Veronese e poi rimasto inadempiuto da parte di sia le caparre versate per affari che parte attrice Controparte_6 ritiene inesistenti, sia i trasferimenti dall'Immobiliare al proprio patrimonio personale, ad eccezione di quelli sub docc. 51, 57,58 e 59 e pertanto il tema dei pagamenti effettuati in esecuzione di tale contratto preliminare viene trattato unitariamente.
Ha sostenuto il convenuto che, dal luglio 2002 e fino a fine 2003, si trovava Controparte_6
in situazione di tensione finanziaria e per farvi fronte, di intesa con il vennero utilizzate Pt_16
Con le disponibilità liquide di imputate a caparra del contratto preliminare relativo all'acquisto di un immobile futuro oggetto del contratto preliminare tra le parti. I finanziamenti a EL
Costruzione dovevano essere effettuati per cassa.
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
1)in data 23.9.2002 Tamo S.r.l. e stipulavano un contratto CO preliminare (doc. 165) con cui Tamo S.r.l. si impegnava a vendere a CO
, che si impegnava a comperare, il terreno catastalmente censito al Comune di Cavaion
[...]
Veronese (VR), Foglio 3, mappale n. 841, di mq. 4340 circa;
45 2) il 25.9.2002 e stipulavano un CO Controparte_6
contratto preliminare con cui si impegnava a cedere a CO [...]
, che si impegnava a comperare, il medesimo terreno sito nel Comune di Controparte_6
Cavaion Veronese al prezzo convenuto di euro 1.950.000,00 oltre IVA;
3) in pari data, Immobiliare Residenza al Parco e stipulavano un Controparte_6 contratto per la vendita di bene futuro, con cui si impegnava a Controparte_6
trasferire in capo a un fabbricato di mq 1200 da edificare sul CO
terreno sito nel Comune di Cavaion Veronese al prezzo di euro 1.950.000,00 oltre IVA;
4) nel contratto per la vendita di bene futuro, si impegnava a CO
corrispondere a , a titolo di caparra confirmatoria, la somma di € Controparte_6
600.000, da corrispondersi anche in più riprese, che quest'ultima avrebbe destinato all'avanzamento lavori di edificazione del fabbricato oggetto della vendita di bene futuro in corso di realizzazione.
Il consulente ha ritenuto che le ricostruzioni proposte dal convenuto a giustificazione dei pagamenti in favore di se stesso non siano coerenti con le annotazioni contenute nelle scritture contabili. Con Esse si articolano secondo il seguente schema: prelievo dal c/c della società da parte Con dell'amministratore convenuto di una certa somma, contestuale versamento in cassa a e uscita di pari importo per il versamento di caparra a Controparte_6
La descrizione contabile di prelievi e pagamenti porta ad escludere che il si sia Parte_1
Con appropriato per fini personali di denari di;
nondimeno, egli risponde per aver ingiustificatamente sopperito alle necessità finanziarie di mediante liquidità Controparte_6
Con di , causando un indebito depauperamento di quest'ultima.
Il convenuto non ha, infatti, fornito alcuna prova né della stipula dei due contratti preliminari Con tra e in data 25.9.2002, né del contratto di appalto intercorso tra le due Controparte_6
46 società e di cui si dirà infra. Con Ad abundantiam, preme osservare che, anche a voler ritenere esistenti i contratti, si è fatta carico sia dei costi relativi all'acquisto del terreno ove stava costruendo il Controparte_6
fabbricato, sia ha finanziato l'avanzamento dei lavori, fornendo a la liquidità Controparte_6
di cui necessitava;
quest'ultima, invece, non ha sostenuto alcun esborso, essendo stati stipulati per pari prezzo i due contratti coevi descritti sub 2 e 3, ancorché l'uno avesse ad oggetto un terreno e l'altro il terreno con il fabbricato. Con Il convenuto non ha rappresentato quale vantaggio avrebbe ritratto da questa Parte_1 operazione, che ha natura dissipativa per la società.
In ogni caso, i primi due versamenti dell'8 luglio 2002 e del 6 settembre 2002 sono stati effettuati prima ancora dell'asserita stipula del contratto preliminare di cosa futura.
Né potrebbe sopperire al deficit probatorio l'ordine di esibizione richiesto dal convenuto di tutta la documentazione contabile di EL Costruzione, posto che, incaricato della tenuta della contabilità di entrambe le società, era lo stesso ragionier Vesentini.
Il ctu ha accertato che, al netto dei versamenti del 31.8.2003 per € 1.442 e del 17.12.2003 per €
4333,32, l'importo complessivo versato a favore di a titolo di caparra Controparte_6
ammonta ad € 124.528,71.
A seguito dell'inadempimento del contratto preliminare del 25.9.203 da parte di
[...]
in data 31.12.2003 tale credito di RP nei confronti di sarebbe CP_6 Controparte_6 stato compensato con il debito di RP verso la stessa derivante Controparte_6 dall'esecuzione da parte di quest'ultima in qualità di appaltatrice dei lavori da essa condotti nel cantiere di Via Fermi a ER per l'edificazione dell'attuale sede dell'Agenzia delle Entrate. Con Secondo il convenuto, proprio in ragione di tale compensazione, il patrimonio di non avrebbe subito alcun pregiudizio.
Tale assunto non è condivisibile nella misura in cui difettano i contratti o altra documentazione
47 di cantiere comprovante l'esecuzione dell'appalto da parte di EL Costruzione, con la conseguenza che il versamento del complessivo importo di € 124.528,71 è privo di titolo”.
I motivi d'appello sono infondati in quanto non idonei ad inficiare le ragioni esposte dal
Tribunale al fine di motivare la condanna risarcitoria.
Quanto alle istanze istruttorie rinnovate nei motivi in esame, vale quanto più sopra esposto in ordine alla genericità ed irrilevanza delle stesse.
Nel merito, ed anche al fine di evidenziare come in tale caso il Tribunale abbia condotto la disamina delle emergenze istruttorie nel rispetto della disciplina relativa all'onere della prova, si deve osservare come la ricostruzione offerta dal convenuto non abbia trovato conferma e giustificazione né nelle annotazioni contabili né nella documentazione extracontabile, risultando eseguiti pagamenti senza titolo o senza la necessaria prudenza in assenza di coerente supporto documentale.
Quanto al primo episodio, vi è infatti traccia contabile del versamento in favore di C.I.F. di Lire
50.000.000 (€ 25.823) del 28.6.2001. Già il c.t.u. (pagg. 27 e seguenti della relazione) ha evidenziato tramite puntuale analisi come la complessa ricostruzione proposta dal convenuto non risulti neppure confermata da congruenti risultanze contabili, oltre a non essere supportata da documentazione contrattuale, non essendo agli atti né il preliminare di data 28.6.2001
(asseritamente tra e Cif S.r.l.) né il preliminare del CO
25.9.2002 (asseritamente tra e né CP_6 Controparte_6 CO le cessioni di credito che avrebbero infine giustificato il pagamento.
Quanto alla seconda serie di prelievi e/o versamenti, che il ha compiuto in favore di sé Parte_1 stesso (ed in parte direttamente in favore di , analogamente le Controparte_6 giustificazioni date non trovano supporto. Il c.t.u. ha rappresentato che le annotazioni riportano unicamente prelievi di cassa e versamenti di caparra in favore di senza che gli Controparte_6 uni e gli altri si confermino come dovuti da parte della società. Non è stato prodotto neppure
48 l'asserito contratto di appalto con ma, in ogni caso, neppure trattandosi Controparte_6
di società partecipata, non vi era il presupposto per l'asserito finanziamento da parte di quand'anche questa fosse stata nell'impossibilità di edificare l'edificio come da CP_3
incarico, questo ben avrebbe potuto essere affidato a terza società; né infine è stato provato che, in effetti, vi sia stata compensazione tra il credito per la restituzione del finanziamento ed un credito di per l'esecuzione di un ulteriore opera in appalto. Controparte_6
r) Errata valutazione delle prove inerenti al ristorno di € 4.333,32 per caparra a CP_5
Mancata ammissione degli ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c. Errata applicazione degli artt.
1218, 2476, 2697 e 2709 c.c. in materia di ripartizione dell'onere della prova. In particolare, attesa la carenza documentale relativa al pagamento effettuato dall'appellante a favore di che ha precluso anche al consulente nominato di analizzare il rapporto credito-debito CP_5 tra e detta compagine, il Tribunale avrebbe dovuto accogliere l'istanza avente ad CP_3 oggetto l'acquisizione delle scritture contabili della stessa ex art. 210 c.p.c., e non già CP_5
disattenderla, disponendo, all'esito dell'avvenuta acquisizione, integrazione dell'indagine peritale.
In proposito il convenuto ha esposto di aver personalmente anticipato il pagamento di alcuni fornitori di per complessivi € 5.401,61 conseguendo poi, limitatamente a € Controparte_5
4.333,32 come da doglianza attorea, il ristoro in data 17.12.03 mediante assegno, intestato a “me medesimo”, tratto dal c/c di , con contropartita contabile iscritta ad CO incremento del credito per caparre attive versate a Controparte_6
Già il c.t.u. aveva rilevato che la ricostruzione non è coerente con le risultanze delle scritture contabili che indicano, il 17.12.03, un prelievo dal c/c (assegno a “me medesimo”) con contestuale versamento in cassa e dell'immediata uscita, dalla stessa, per pagamento della
“caparra” a Controparte_5
49 Il Tribunale ha aggiunto che “non avendo parte attrice dimostrato la sussistenza di un debito di
RP nei confronti di si tratta di pagamento ingiustificato” (sentenza, pag. 46). CP_5
La mera coerenza tra le scritture contabili delle tre società, la cui contabilità era tenuta dalla stessa persona, il rag. eventualmente riscontrata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di Parte_1
esibizione della contabilità di e di , non avrebbe in ogni caso recato elementi dotati CP_5 CP_6 di valore probatorio sufficiente a superare quelli sopra rilevati al fine di escludere la giustificazione del pagamento.
s) Sulla condanna alle spese di lite in primo grado, poiché, attesa la necessità di riformare la sentenza impugnata, anche i capi di condanna alla refusione delle spese di lite di primo grado, incluse quelle del procedimento cautelare, devono essere rivedute.
Il parziale accoglimento dell'appello principale impone in ogni caso una nuova regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello incidentale
I motivi coi quali le appellate ed appellanti in via incidentale hanno censurato le statuizioni della sentenza di primo grado relative ai compensi prelevati dal rag. per “attività di Parte_1 consulenza fiscale e contabile” sono già stati esaminati.
c) Con ulteriore motivo di gravame è stata impugnata la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore dell'Arch./Avv. Capanna, affermando l'appellante Parte_1 incidentale che nessun professionista con tale nome ha mai svolto prestazioni a favore dell'appellata non avendo peraltro il convenuto prodotto la perizia che - secondo la tesi del
- sarebbe stata redatta dal professionista, neppure mai riconsegnata all' Parte_1 CP_3 il 16.3.2011 o in precedenza.
Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ragione della decisione, non trattandosi in questo caso di giustificare un pagamento per una prestazione che l'attrice asserisce inesistente.
50 In proposito il Tribunale ha osservato: “a) pagamento all'arch/avv. Capanna. Il ctu ha chiarito che il debito verso l'arch./avv. è stato registrato tra le fatture da ricevere e che tale Pt_17
debito non risulta contabilmente essere stato pagato”. In effetti il c.t.u. aveva rappresentato quanto al “pagamento” di Lire 30.000.000 del 31.12.2000 in favore dell'avv./arch. Capanna che in tale data il libro giornale di riportava la registrazione, tra le fatture da ricevere, CP_3 del debito verso tale professionista (doc.14 att.) che non risultava poi essere stato pagato.
L'addebito dell'attrice in proposito risultava di conseguenza infondato come osservato dal
Tribunale con ragione circa la quale il gravame incidentale non esprime idonea censura.
d) Si contesta poi la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore Parte_1
di poiché nulla proverebbe il documento depositato dall'appellante quale Parte_18
atto di transazione, in quanto privo della firma di un rappresentante della stessa CP_3 documento non compreso tra quelli restituiti dal reclamante il 16.3.2011; in ogni caso, osservano gli appellanti incidentali, lo stesso aveva in altra sede sostenuto che per far Parte_1
fronte alla pretesa transazione con si sarebbero dovute usare le somme che lui Pt_18 deteneva in deposito fiduciario e non le risorse sociali di così che in ogni caso CP_3
l'avvenuto pagamento con le risorse di quest'ultima ne integrerebbe distrazione.
Il motivo è infondato.
La contestazione si riferisce all'intervenuto pagamento della fattura n. 11 del 31.5.2002 di relativa all'indennità di € 37.064,40 a seguito di transazione intervenuta il Parte_18
31.5.2002 con (doc. 128 e 129 att). La transazione è anticipata da diffida CO di (doc. 127 att.) e ne viene data contezza anche nella sentenza n. 562/2012 emessa Pt_18
(all'esito di diverso procedimento) dal Tribunale di ER (doc. 95 att.). La transazione è dunque, contrariamente a quanto sostenuto in appello incidentale, ampiamente provata, non assumendo rilievo contrario il fatto che la copia della transazione prodotta dal convenuto non contenga la firma del legale rappresentante (allora lo stesso di Quanto Parte_1 CP_3
51 all'ulteriore rilievo secondo cui il pagamento a non avrebbe dovuto essere Parte_18
effettuato con somme di ma con quelle del deposito fiduciario consegnato CO al Rag. dagli ex soci al fine di manlevare la società dalle ulteriori sopravvenienze Parte_1
passive rispetto a quelle indicate nella situazione patrimoniale di al CO
31.10.2000, è stato parimenti documentato che il Tribunale di ER aveva poi condannato il rag. alla restituzione agli ex soci di del deposito fiduciario, così Parte_1 CO
che il - successivo - pagamento della transazione con non poteva che avvenire con Pt_18
fondi della società.
Risulta pertanto corretta la decisione del Tribunale che ha valorizzato in senso favorevole al convenuto la coerenza degli elementi documentali acquisiti a conferma della giustificazione del pagamento.
e) Contestano gli appellanti in via incidentale la giustificazione riconosciuta per i pagamenti effettuati dal a favore del geom. affermando l'appellante incidentale che Parte_1 CP_28
questi non aveva svolto nessuna opera a favore dell'appellata nel cantiere di via delle Trincee a
ER indicato nella fattura.
Il motivo è infondato e correttamente il Tribunale ha ritenuto giustificato il pagamento: “L'attrice ha contestato il complessivo pagamento di euro 57.600 al geom. di cui ai docc. 22 e 24 CP_28
Part di parte , affermando che costui non avrebbe mai svolto presso il cantiere di via delle Part Trincee in ER i lavori di cui alle fatture prodotte sub docc. 22 e 24 di parte .
L'arch. direttore dei lavori nel cantiere di via delle Trincee, ha risposto di ricordare Tes_1 il nominativo del e le lavorazioni indicate nel capitolo (cfr. verbale di deposizione CP_28 dell'udienza dell'8 settembre 2020).
Il geom. interrogato sul medesimo capitolo, ha invece risposto di non ricordare “di CP_28 aver eseguito questi lavori”, ma ha subito aggiunto di poter confermare “che il doc. 22 che mi viene era mostrato è una mia fattura, sicuramente ho fatto i lavori alla luce della fattura, ma non
52 mi ricordo, ho fatto tanti lavori …” (cfr. verbale di deposizione dell'udienza del 21 dicembre
2021) ed è compatibile con il lasso di tempo trascorso, quasi venti anni, che il teste non abbia un ricordo nitido del cantiere”.
Vi è coerenza tra i pagamenti, le relative annotazioni contabili e le fatture cui si riferiscono;
è stata acquisita anche conferma testimoniale che ha smentito la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento riferito a prestazione mai avvenuta.
f) E' ulteriormente contestata la giustificazione riconosciuta dal Tribunale per i pagamenti effettuati dal a favore della impresa : questa non avrebbe mai realizzato Parte_1 CP_29 alcun lavoro in cartongesso nel cantiere di via delle Trincee per conto dell'appellata, né è stato acquisito alcun elemento probatorio utile a dimostrare il presupposto necessario ad eseguire l'operazione di pagamento contestata;
Part Ha in proposito osservato il Tribunale: “L'attrice ha contestato il pagamento di euro 38.400 alla ditta , affermando che costui non avrebbe mai svolto presso il cantiere di via CP_29
Part delle Trincee in ER i lavori di cui alle fatture prodotte sub doc. 23 di parte . CP_2 Il sig. , sentito come teste sul cap. 56 della memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. del convenuto ha riconosciuto come sua la fattura e, pur non ricordando esattamente i Parte_1
dettagli delle lavorazioni, ha confermato di essere a conoscenza che nella zona di via delle
Trincee sono stati realizzati dei capannoni. Ha aggiunto che, non essendo insorti contenziosi, presumeva che la fattura fosse stata pagata (cfr. verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020). CP_2 Il teste sentito anch'egli sul cap. 56), pur non conoscendo personalmente il , ha Tes_1 dichiarato che il nome gli era noto e che costui aveva probabilmente eseguito i cartongessi e tinteggiature (cfr. il verbale di deposizione dell'udienza dell'8 settembre 2020). CP_2 Valgono anche con riferimento al le considerazioni spese nel precedente paragrafo: le dichiarazioni dei due testi, tenuto conto dell'imprecisione del ricordo a così grande distanza di
53 tempo, suffragano la ricostruzione del convenuto”.
Vi è coerenza tra i pagamenti, le relative annotazioni contabili e le fatture cui si riferiscono;
è stata acquisita anche conferma testimoniale che, per quanto necessario, ha smentito la tesi attorea secondo cui si tratterebbe di pagamento riferito a prestazione mai avvenuta.
g) Le appellanti in via incidentale censurano la giustificazione riconosciuta dal Tribunale per il rimborso spese per la somma di € 1.442,00 effettuato dal in suo favore in data Parte_1
21.8.2003, dal momento che le spese liquidate non sono mai state sostenute.
Il motivo è infondato avendo il Tribunale correttamente osservato: “In relazione al versamento del 31.8.2003, il convenuto ha sostenuto di aver eseguito il pagamento di imposte per conto di per € 1.442,00 e di aver ricevuto ristoro di tale anticipazione il 31.8.03 CO
mediante bonifico, in suo favore, disposto dal c/c di . CO
Il ctu ha confermato che le due deleghe di pagamento mod. F24 prodotte da parte convenuta risultano, in effetti, intestate a e la stampigliatura in calce apposta dalla CO
banca pagatrice, riporta l'indicazione del c/c di cui è intestatario il . CP_30 Parte_1
In effetti vi è coerenza tra il rimborso effettuato all'amministratore (bonifico 21.8.2003), le deleghe di pagamento mod. F24 prodotte dal convenuto, intestate a e CO
recati stampigliatura in calce apposta dalla banca pagatrice, riportante l'indicazione CP_30 del c/c di addebito n. 4916183, c/c che, come indicato, nell'ordinativo di bonifico a ristoro dell'anticipazione, è intestato del rag. Parte_1
h) Le appellanti in via incidentale lamentano infine l'ammissione dei documenti nn. 173 e 174 da parte del prodotti tardivamente. Parte_1
Si tratta delle dichiarazioni, prodotte appunto sub docc. 173 e 174, rese avanti alla P.G. dall'avv.
Antonucci e dal dott. ex art. 391 bis c.p.p. avanti al difensore della persona offesa rag. Per_1
che aveva presentato una querela nei confronti di e , Parte_1 Parte_9 CP_4 procedimento poi archiviato nonostante l'opposizione del querelante.
54 Come ritenuto dal Tribunale, la produzione dei docc. 173 e 174 era ammissibile, trattandosi di documentazione sopravvenuta in quanto di formazione posteriore al decorso dei termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c.
***
Dato atto che non vi è motivo d'appello specifico con riguardo alla spesa sostenuta dal Parte_1 con fondi sociali per l'acquisto di un trattorino tagliaerba per impiego personale e che i motivi di gravame di portata generale non comportano in ogni caso una diversa decisione con riguardo alla predetta voce risarcitoria dell'importo di € 3.873,00, ne consegue l'accoglimento dell'appello principale limitatamente all'importo di € 34.463,00 e dunque la condanna dell'originario convenuto al pagamento in favore della società per la CO
somma in linea capitale di € 912.809,31 anziché in quella di € 947.272,31 di cui alla sentenza di primo grado.
L'appello proposto in via incidentale è, invece, integralmente rigettato.
L'accoglimento in larga misura della domanda attorea, l'accoglimento parziale dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite per un quarto, con condanna del convenuto appellante principale alla rifusione dell'ulteriore quota e liquidazione in dispositivo, per entrambi i gradi, facendo riferimento ai parametri di cui al DM 55/14 e succ. modd., tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale, istruttoria solo per il giudizio di primo grado), con valori prossimi ai medi in favore di e - come già Controparte_1 nella liquidazione svolta dal Tribunale - prossimi ai minimi in favore di CO
essendosi la seconda sostanzialmente limitata a riprodurre istanze, deduzioni ed
[...] eccezioni proposte dalla prima.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
55 pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 a carico delle appellanti in via incidentale e Controparte_1 [...]
CO
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da e dunque in parziale Parte_1
riforma dell'appellata sentenza n. 1500/2022 emessa all'esito del procedimento R.G. n.
4376/2014 dal Tribunale di Venezia, che conferma limitatamente all'importo di € 912.809,31 in luogo di quello di € 947.272,31 ivi previsto, condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 912.809,31 - anziché di € 947.272,31 CO
- oltre rivalutazione ed interessi compensativi sulla somma rivalutata anno per anno e, sulla somma così ottenuta, interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiarate compensate le spese di lite per un quarto, condanna il convenuto e la società Parte_1
in solido tra loro, al pagamento dei tre quarti delle spese CO di lite in favore di che liquida: per il primo grado di giudizio in € Controparte_1
28.500,00 per compenso professionale (già comprensivo della fase cautelare), € 3.483,75 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 13.855,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna, a titolo di regresso, il convenuto a rimborsare, in favore della società Parte_1 quanto pagato in favore di in CO Controparte_1 forza del capo che precede;
- dichiarate compensate le spese di lite per un quarto, condanna il convenuto al Parte_1 pagamento dei tre quarti delle spese di lite in favore di che CO liquida: per il primo grado di giudizio in € 15.000,00 per compenso professionale (già
56 comprensivo della fase cautelare), oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
per il presente grado di giudizio in € 8.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico delle appellanti in via incidentale e Controparte_1 CO
[...]
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido SAtoro
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