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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/10/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 623/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Prima Civile
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di R.G. sopra indicato, promosso in grado di appello da:
, nata ad [...] il [...], residente ad Acqui Parte_1
Terme, Via Alessandria n. 12 (c.f.: ), in proprio e quale legale CodiceFiscale_1 rappresentante della Soc. Parte_2
con sede ad Acqui Terme, Corso Dante n. 22 ( P. I.V.A.: ), ai fini del
[...] P.IVA_1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante n. 28, presso l'Avv. Paolo Ponzio (c.f.: - PEC: C.F._2
, rappresentata e difesa, anche Email_1 disgiuntamente, dal predetto Avvocato e dall'Avv. Cesare Dagnino (c.f.:
PEC: , C.F._3 Email_2 con studio in Acqui Terme, Corso Dante n. 16, in virtù di procura speciale agli atti,
parte appellante
contro
:
(C.F. ) – Parte_3 P.IVA_2 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, Parte_4 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; PEC fax: 06/96514020), domiciliataria P.IVA_3 Email_3 in Via Arsenale 21,
parte appellata
avverso:
1 la sentenza n. 5922/2024 del Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, emessa e pubblicata in data 22.11.2024 nel procedimento inter partes n. 11200/2024 R.G. Trib., che ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – prot. generale n. 21339 del 23.5.2024, rif. 76/AL/19, cron. 177/24/ER – emessa dall'Agenzia anzidetta contro e Parte_1 Parte_2
per violazione dell'art. 110, comma 9, lettere d) ed f-quater) del .
[...] CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“in totale riforma della sentenza appellata, previa, ove occorra: a ) nomina di C.T.U. che accerti le caratteristiche dell'apparecchio in oggetto …; b ) ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze: 1 ) “ Vero che il contratto di cui con la in data 8.5.2023 ( doc.008) ha ad Parte_5 oggetto la fornitura dei pasti per il personale e gli utenti dell' sede di Acqui Terme, Pt_6
Via Alessandria n. 1”. Indica a testi: il Dott. Direttore del Distretto Testimone_1 dell' Pt_7
I ) Preliminarmente: sia confermata, o comunque disposta, a sensi dell'art. 5 e 6 del D.Lgs 150/2011, anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e della sentenza oggetto del presente atto. II ) Nel merito:
1 ) In via principale, sia dichiarata la nullità o sia disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
2 ) In via subordinata: sia modificato il provvedimento, applicandosi le sanzioni nella misura minima a sensi dell'art. 11 della l. 689/2011 e dall'art. 6, comma 12, del D.lgs. 150/2011. 3 ) Sia condannata l' , Parte_8 Parte_4 [...]
alla rifusione delle spese legali, di C.T.U. e di Parte_4
C.T. di parte, del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata. Vinte le spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 luglio 2019, funzionari dell'
[...]
, Parte_9 coadiuvati da militari della Stazione dei Carabinieri di Acqui Terme, eseguivano un controllo presso l'esercizio commerciale , sito in Acqui Terme (AL). Parte_2
L'esercizio era gestito dalla signora legale Parte_1 rappresentante della società " Parte_2
[...]
2 Nel corso di tale verifica, veniva rinvenuto un apparecchio di intrattenimento denominato "Gold Vinci Ludopatia", installato e in funzione. L'apparecchio, pur proponendo un gioco a rulli virtuali simile alle slot machine, operava esclusivamente con gettoni forniti dall'esercente, non accettando moneta avente corso legale. Si accertava che il dispositivo presentava componentistiche tipiche degli apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ma l'apparecchio non aveva una scheda di gioco omologata dall Controparte_2 non era collegato alla rete telematica e risultava sprovvisto di codici identificativi e dei necessari titoli autorizzatori. La perizia tecnica di partner tecnologico dell effettuata su Per_1 Parte_8 un esemplare analogo, concludeva per un funzionamento assimilabile a quello di un apparecchio ex art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., con trattenimento di gettoni e visualizzazione di voci quali "INCASSO", "VINCITE EROGATE" e "UTILE".
L'apparecchio, secondo la difesa dell'esercente, era di uso gratuito e si presentava come uno "strumento di utilità sociale per la riduzione dei danni da ludopatia/gioco d'azzardo patologico". Al momento dell'accensione, visualizzava messaggi che sensibilizzavano gli utenti sui rischi del gioco d'azzardo ("IL GIOCATORE … PERDERA' SEMPRE!!"). La società appellante asseriva di aver noleggiato l'apparecchio nell'aprile 2019 sulla base di rassicurazioni circa la sua liceità e finalità sociale. L'apparecchio era rimasto in uso presso l'esercizio per un periodo di 75 giorni, dal 20 aprile 2019 al 4 luglio 2019.
A seguito dell'accertamento, l'apparecchio veniva sottoposto a sequestro amministrativo. L notificava, in data 19 settembre 2019, un atto di contestazione di Parte_4 violazione amministrativa (prot. n. 38974) alla signora Parte_1 quale obbligata principale, e alla società " , quale obbligata in solido. Parte_2
Veniva contestato, in particolare, di aver consentito l'uso di un apparecchio sprovvisto dei titoli autorizzativi e non conforme alle caratteristiche e prescrizioni per il gioco lecito, in violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) e lett. d) CP_1
In conseguenza dell'accertamento della violazione, veniva comminata una sanzione pecuniaria complessiva di €11.000,00, oltre a spese amministrative.
Pa In data 22 ottobre 2019, la società " presentava una memoria Parte_2 difensiva, cui seguiva un'audizione il 7 novembre 2019. Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta, l' in data 23 maggio 2024, emetteva Parte_4
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 21339, notificata il 28 maggio 2024, oggetto di causa, confermando le sanzioni irrogate.
Avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, la società e la signora Parte_2 [...]
proponevano ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Torino. Le parti opponenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione;
nel merito, la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'ordinanza stessa;
in via subordinata, la riduzione delle sanzioni alla misura minima edittale di €5.500,00. Veniva altresì reiterata la richiesta di ammissione di CTU sulle caratteristiche dell'apparecchio e di prova testimoniale.
3 Si costituiva in giudizio l' Parte_9
, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso. L
[...] Pt_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie. Il Giudice designato, con decreto del 3 luglio 2024, disponeva la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e fissava l'udienza di discussione al 22 novembre 2024. La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti. All'udienza del 22 novembre 2024, dopo la discussione orale dei procuratori, il Giudice si riservava la pronuncia.
Con la sentenza n. 5922/2024 del 22 novembre 2024, qui appellata, il Tribunale Ordinario di Torino, Terza Sezione Civile, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata. Nulla statuiva in ordine alle spese di lite, essendo l'Amministrazione comparsa per mezzo di propri funzionari e non avendo presentato una nota spese pertinente.
Il Tribunale motivava la propria decisione ritenendo infondati tutti i motivi di opposizione. In relazione al primo motivo di opposizione, attinente alla tardività dell'azione amministrativa, il Giudice di primo grado richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Legge n. 689/1981 non stabilisce un termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, essendo soltanto applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della stessa legge. Quanto al secondo motivo di opposizione, attinente al difetto di legittimazione passiva della società , il Tribunale evidenziava che l'utilizzo del pronome "chiunque" e Parte_2 la descrizione delle condotte sanzionabili nell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) T.U.L.P.S. ("produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione") includono chiaramente l'esercente che installa o consente l'installazione dell'apparecchio non conforme, a prescindere dal titolo giuridico vantato sullo stesso. Quanto al terzo motivo di opposizione, attinente all'insussistenza dell'illecito, il Tribunale qualificava l'apparecchio "Gold Vinci Ludopatia" come macchina da gioco ex art. 110 T.U.L.P.S., non conforme alle prescrizioni dei commi 6 e 7 del medesimo articolo. Evidenziava che il dispositivo era attivabile a gettoni, non risultava collegato alla rete telematica e simulava il funzionamento di una slot machine. Lo stesso era privo di codice identificativo e di autorizzazione. Il meccanismo di funzionamento e di gioco del macchinario modello “Gold Vinci Ludopatia” era compiutamente descritto nella perizia versata in atti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la quale, pur non riguardando specificamente l'apparecchio sequestrato all'opponente, ne aveva esaminato un esemplare del tutto identico, come anche confermato dalla coincidente denominazione nonché dal comune soggetto produttore e concessionario. La qualificazione data dagli opponenti di "strumento di utilità sociale" o "anti-ludopatia" non era ritenuta sufficiente a legalizzarne l'installazione in un pubblico esercizio, come peraltro stabilito da numerosi precedenti giurisprudenziali conformi del Tribunale stesso e della Corte d'Appello di Torino. Infine, sul quarto motivo di opposizione, concernente l'entità della sanzione, il Tribunale considerava la sanzione amministrativa pecuniaria di €10.000,00 ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto, in quanto prossima al minimo della forbice edittale
4 (da €5.000,00 a €50.000,00). Il periodo di utilizzo di settantacinque giorni non era ritenuto minimo tale da giustificare una riduzione ulteriore, anche in considerazione del fatto che la cessazione dell'uso era intervenuta per effetto dell'accertamento e non per volontà dell'opponente. La sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per trenta giorni era già al minimo legale.
Avverso la predetta sentenza n. 5922/2024, la società e Parte_2 [...]
hanno proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi che Parte_1 ripercorrono, in sostanza, tutti i motivi di opposizione vagliati dal Giudice di prime cure.
L si è costituita in appello contestando le Parte_8 argomentazioni avversarie e ribadendo quelle espresse dal Tribunale.
Dopo la discussione orale dei Difensori delle parti all'odierna udienza, la causa giunge a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che la sentenza di primo grado, di cui la parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà, non contiene capi suscettibili di esecuzione, neanche in punto spese. La richiesta di sospensione è quindi manifestamente infondata. Non si ritiene di applicare a carico della parte appellante la sanzione prevista dall'art. 283, 3° co., c.p.c. (pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore a euro 10.000,00) soltanto in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale.
L'appello è ai limiti dell'inammissibilità, le argomentazioni dell'appellante essendo volte più a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio che a incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale. Comunque, tutti i motivi di appello sono infondati per le ragioni qui di seguito evidenziate in relazione a ciascun motivo.
I) Primo motivo - Tardività dell'azione amministrativa – L'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver correttamente valutato la tardività dell'azione sanzionatoria. Sostiene che, nonostante il monito della Corte costituzionale (sent. n. 151/2021) rivolto al legislatore per la fissazione di un termine, il Tribunale avrebbe ignorato la pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 1081/2022). Quest'ultima avrebbe stabilito l'obbligo dell'Amministrazione di agire tempestivamente e, in caso di ritardo ingiustificato nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, di fornire una puntuale motivazione, pena la decadenza del potere sanzionatorio o il suo illegittimo esercizio, a tutela dei principii costituzionali di economicità, efficacia, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza. L'appellante ribadisce che l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione Pt_3 quasi cinque anni dopo l'accertamento del fatto e in prossimità del termine di prescrizione, senza alcuna giustificazione per il prolungato ritardo, nonostante avesse avuto tutti gli elementi per la valutazione già a novembre 2019.
5 Il motivo è infondato. L'ordinanza ingiunzione è soggetta al solo termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della Legge 689/1981. L'appellante vorrebbe, in sostanza, introdurre per via interpretativa un termine di decadenza per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Epperò un termine di decadenza, per sua natura, deve essere normativamente espresso, preciso e predeterminabile. Di conseguenza, esso non può surrettiziamente essere introdotto da un'interpretazione giurisprudenziale. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 151/2021 evocata dall'appellante, ha rilevato che, sebbene i principii di certezza giuridica della posizione dell'incolpato e di effettività del suo diritto di difesa richiederebbero una certa contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione, l'omissione del Legislatore nel prevedere un meccanismo che assicuri detta contiguità temporale non può essere sanata da un intervento giurisprudenziale. Allo stato, nessuna norma prevede un termine di decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'amministrazione che ha accertato un illecito amministrativo. Va quindi richiamata la giurisprudenza costante, anche recentissima, della Corte di cassazione, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 24/10/2024, dep. 30/01/2025, n. 2257).
II) Secondo motivo - Difetto di legittimazione in capo alla – Controparte_3
La Difesa dell'appellante contesta la statuizione del Tribunale in merito alla legittimazione passiva della società , sostenendo che detta società avrebbe Parte_2 operato come mero "gestore" in forza di un contratto di noleggio e non come produttore, distributore, installatore o soggetto che "mette a disposizione" nel senso proprio della norma contestata: categorie, queste, che si riferirebbero invece al proprietario o concessionario dell'apparecchio. Pertanto, il titolo giuridico sull'apparecchio sarebbe determinante per individuare i soggetti responsabili delle violazioni.
Il motivo è manifestamente infondato. La responsabilità deriva, nella specie, da una condotta materiale e non dal titolo giuridico sulla base del quale detta condotta è stata posta in essere. Le odierne appellanti hanno pacificamente installato (id est fatto installare) e comunque materialmente messo a disposizione degli avventori del locale da loro gestito l'apparecchio di cui trattasi, consentendone l'uso. Tale condotta è sussumibile nella previsione letterale della norma contestata – art. 110, comma 9, lettere d) ed f-quater) del T.U.L.P.S. (secondo cui “d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
6 siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; … f- quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 - n.d.r. disciplinanti le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”).
III) Terzo motivo - Insussistenza dell'illecito contestato – L'appellante critica la valutazione del Tribunale sulla natura dell'apparecchio. Afferma che la "fede privilegiata" dei verbali si estende unicamente ai fatti constatati, non alle valutazioni conclusive sulla Contr natura del dispositivo. Sostiene che la perizia invocata da e dal Tribunale, Per_1 sia un atto interno, non notificato con l'atto di contestazione e condotto su un esemplare analogo ma non identico all'apparecchio sequestrato, mancandone così la validità probatoria. Ribadisce la natura di "strumento di utilità sociale" dell'apparecchio, finalizzato al contrasto della ludopatia, non al gioco d'azzardo, non accettando denaro né erogando vincite. La mancanza di collegamento telematico, autorizzazione e codice identificativo sarebbero conseguenze della natura del dispositivo, non assimilabile a un apparecchio da gioco, non elementi che ne comprovano l'illiceità in quanto apparecchio da gioco.
Il motivo è infondato. Dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte appellante (che rendono superfluo l'esperimento di una CTU) si evince come l'unico elemento che differenzia l'apparecchio di cui trattasi dagli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 T.U.L.P.S. sia il fatto che questi ultimi si attivano con gettoni ed erogano gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete. Tale unico elemento di differenziazione - che secondo l'appellante comporterebbe un utilizzo gratuito dei suddetti dispositivi senza alcuna vincita in denaro o in altre utilità - non è però sufficiente ad escludere gli apparecchi in questione dalla disciplina dettata dall'art. 110 T.U.L.P.S. e ciò per una serie di ragioni già puntualmente e chiaramente individuate da questa Corte nelle pronunce n. 571/2022 e n. 1137/2022, che qui si trascrivono per quanto di rilevanza:
“-la prospettata gratuità dei gettoni necessari per l'utilizzo degli apparecchi per un'attività che, da qualsiasi ottica la si consideri, è di gioco poiché essi “simulano” il funzionamento delle slot-machine, è e rimane una mera affermazione degli interessati in alcun modo supportata … la consegna dei gettoni al richiedente da parte del gestore ben avrebbe potuto essere accompagnata dalla richiesta di una dazione, anche contenuta, di denaro al di fuori di qualsiasi possibile controllo, pure di carattere fiscale;
in tal modo il gettone, sia per l'utilizzo sia per l'eventuale vincita “simulata”, avrebbe la stessa funzionalità della moneta senza i controlli relativi (data l'assenza di messa in rete degli apparecchi) ponendo in radice gli apparecchi e la loro operatività non tanto al di fuori del ma contro il disposto dell'art.110 TULPS;
-la pretesa di messa a disposizione di apparecchi sostanzialmente funzionanti come slot- machine ma completamente privi di qualsivoglia autorizzazione e delle garanzie di controllo
7 per le slot-machine ottenute attraverso il rispetto delle indicazioni di cui all'art.110 TULPS si presta ad evidenti forme di abuso che avrebbero come vittime prima di tutto proprio quei soggetti destinatari del preteso “gioco terapeutico” e che potrebbero determinare movimentazioni di denari al di fuori di qualsiasi controllo, fiscale e di ordine pubblico: l'opacizzazione delle garanzie di tutela degli interessi della collettività, comprensivi della salute pubblica, appare evidente;
-oltre che per tutte le considerazioni che precedono, l'utilizzo degli apparecchi in discussione comunque per giocare non li può porre al di fuori della rigorosa regolamentazione normativa del settore del gioco, dettata per finalità di ordine pubblico e di interesse generale, con la conseguenza che per potersi avere gioco lecito, anche se gratuito e a prescindere dalle finalità perseguite attraverso la sua realizzazione, occorre che esso avvenga con strumenti legittimi ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.110 TULPS;
-non vi sono infatti disposizioni normative che prevedano e regolino apparecchi per il gioco terapeutico come manufatti a sé, rendendone possibile l'utilizzo al di fuori della normativa di settore richiamata, che pertanto rimane insuperabile ed è assorbente rispetto alle finalità in concreto perseguite;
-del resto appare abbastanza singolare la pretesa di destinazione degli apparecchi in contestazione, che non sarebbero da gioco ma permetterebbero il gioco, per ipoteticamente superane la dipendenza (ma in realtà con il rischio concreto di un effetto di aggravamento,
…), ai ludopatici, non essendo nemmeno ben chiaro come si possa stabilire se un cliente che chieda di fruirne soffra effettivamente della patologia indicata e/o stia comunque cercando di non diventare o di cessare di essere dipendente dal gioco”.
In definitiva, il motivo di appello è totalmente infondato, la finalità di contrasto alla ludopatia dell'apparecchio di cui trattasi essendo smentita dall'incontestata riproduzione, nel suo funzionamento, dei meccanismi di un gioco d'azzardo ad alto rischio e l'asserita gratuità dei gettoni configurandosi come mero espediente volto ad occultare la destinazione dell'apparecchio al gioco e ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo.
IV) Quarto motivo - Entità della sanzione – L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione della sanzione pecuniaria. Sostiene che, pur rientrando la sanzione irrogata nella forbice edittale, il periodo di effettivo utilizzo dell'apparecchio (75 giorni) rappresenterebbe circa il 20% del periodo massimo presuntivo (365 giorni) inizialmente considerato dall' . Tale circostanza, a giudizio Pt_3 dell'appellante, dovrebbe giustificare l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Il motivo è infondato. L'assenza di collegamento alla rete telematica e di titoli autorizzatori comporta l'applicabilità sia della sanzione ex art. 110, comma 9, lett. f) quater (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro) sia di quella ex lett. d) CP_1
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro), trattandosi di condotte diverse e compatibili, legittimamente contestate in concorso materiale. La sanzione di complessivi euro 11.000,00 appare proporzionata sia alla non trascurabile durata dei fatti (un mese e mezzo) sia alla rilevante gravità complessiva della condotta, realizzata in un locale liberamente accessibile ad un pubblico di tutte le età, connotata da modalità tali da rendere evidente l'intento dei trasgressori di sfuggire a qualunque controllo e cessata soltanto per effetto dell'intervento coercitivo degli operanti. La proposta
8 dell'appellante di ridurre la sanzione in concreto irrogata parametrandola a quella che avrebbe potuto essere irrogata in relazione ad una durata ipotetica della condotta è scarsamente comprensibile. L'applicazione del criterio proposto condurrebbe paradossalmente a raggiungere (e a superare ampiamente) il massimo edittale (sanzione complessiva minima di euro 5.500,00 per una ipotetica condotta della durata di un solo giorno, moltiplicata per i 75 giorni di effettiva durata della condotta).
In definitiva, la sanzione in concreto irrogata appare prossima al cumulo dei minimi edittali e comunque equamente determinata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 3.011,00 (tremilaundici/00) per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione, e quindi con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, consistita sostanzialmente nel richiamo, in udienza, delle difese scritte già depositate. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, che non si è svolta.
Oltre alle spese, deve essere corrisposto alla parte appellata vittoriosa il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi. Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
9 Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 5922/2024 del Parte_2
Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, emessa e pubblicata in data 22.11.2024 nel procedimento inter partes n. 11200/2024 R.G. Trib., che ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – prot. generale n. 21339 del 23.5.2024, rif. 76/AL/19, cron. 177/24/ER – emessa dall' Parte_9
per violazione dell'art. 110, comma 9, lettere d)
[...] ed f-quater) del , confermando integralmente, per l'effetto, detta sentenza. CP_1
2) CONDANNA in solido le appellanti e Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a rimborsare a favore della parte appellata
[...]
Parte_9
, in persona del Direttore pro tempore, le spese del presente grado di giudizio,
[...] che liquida in complessivi euro 3.011,00 (tremilaundici/00), oltre rimborso forfettario 15%.
3) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché l'appellante soccombente sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Dispositivo letto all'udienza del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Prima Civile
nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti Presidente dott.ssa Silvia Orlando Consigliere dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di R.G. sopra indicato, promosso in grado di appello da:
, nata ad [...] il [...], residente ad Acqui Parte_1
Terme, Via Alessandria n. 12 (c.f.: ), in proprio e quale legale CodiceFiscale_1 rappresentante della Soc. Parte_2
con sede ad Acqui Terme, Corso Dante n. 22 ( P. I.V.A.: ), ai fini del
[...] P.IVA_1 presente procedimento elettivamente domiciliata in Acqui Terme, Corso Dante n. 28, presso l'Avv. Paolo Ponzio (c.f.: - PEC: C.F._2
, rappresentata e difesa, anche Email_1 disgiuntamente, dal predetto Avvocato e dall'Avv. Cesare Dagnino (c.f.:
PEC: , C.F._3 Email_2 con studio in Acqui Terme, Corso Dante n. 16, in virtù di procura speciale agli atti,
parte appellante
contro
:
(C.F. ) – Parte_3 P.IVA_2 [...]
, in persona del Direttore pro tempore, Parte_4 rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino (C.F. ; PEC fax: 06/96514020), domiciliataria P.IVA_3 Email_3 in Via Arsenale 21,
parte appellata
avverso:
1 la sentenza n. 5922/2024 del Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, emessa e pubblicata in data 22.11.2024 nel procedimento inter partes n. 11200/2024 R.G. Trib., che ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – prot. generale n. 21339 del 23.5.2024, rif. 76/AL/19, cron. 177/24/ER – emessa dall'Agenzia anzidetta contro e Parte_1 Parte_2
per violazione dell'art. 110, comma 9, lettere d) ed f-quater) del .
[...] CP_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“in totale riforma della sentenza appellata, previa, ove occorra: a ) nomina di C.T.U. che accerti le caratteristiche dell'apparecchio in oggetto …; b ) ammissione di prova per interrogatorio e testi sulle seguenti circostanze: 1 ) “ Vero che il contratto di cui con la in data 8.5.2023 ( doc.008) ha ad Parte_5 oggetto la fornitura dei pasti per il personale e gli utenti dell' sede di Acqui Terme, Pt_6
Via Alessandria n. 1”. Indica a testi: il Dott. Direttore del Distretto Testimone_1 dell' Pt_7
I ) Preliminarmente: sia confermata, o comunque disposta, a sensi dell'art. 5 e 6 del D.Lgs 150/2011, anche con provvedimento emesso inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata e della sentenza oggetto del presente atto. II ) Nel merito:
1 ) In via principale, sia dichiarata la nullità o sia disposto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
2 ) In via subordinata: sia modificato il provvedimento, applicandosi le sanzioni nella misura minima a sensi dell'art. 11 della l. 689/2011 e dall'art. 6, comma 12, del D.lgs. 150/2011. 3 ) Sia condannata l' , Parte_8 Parte_4 [...]
alla rifusione delle spese legali, di C.T.U. e di Parte_4
C.T. di parte, del doppio grado di giudizio”.
PER PARTE APPELLATA:
“rigettarsi l'impugnazione ex adverso proposta perché infondata. Vinte le spese”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 luglio 2019, funzionari dell'
[...]
, Parte_9 coadiuvati da militari della Stazione dei Carabinieri di Acqui Terme, eseguivano un controllo presso l'esercizio commerciale , sito in Acqui Terme (AL). Parte_2
L'esercizio era gestito dalla signora legale Parte_1 rappresentante della società " Parte_2
[...]
2 Nel corso di tale verifica, veniva rinvenuto un apparecchio di intrattenimento denominato "Gold Vinci Ludopatia", installato e in funzione. L'apparecchio, pur proponendo un gioco a rulli virtuali simile alle slot machine, operava esclusivamente con gettoni forniti dall'esercente, non accettando moneta avente corso legale. Si accertava che il dispositivo presentava componentistiche tipiche degli apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, lett. a) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), ma l'apparecchio non aveva una scheda di gioco omologata dall Controparte_2 non era collegato alla rete telematica e risultava sprovvisto di codici identificativi e dei necessari titoli autorizzatori. La perizia tecnica di partner tecnologico dell effettuata su Per_1 Parte_8 un esemplare analogo, concludeva per un funzionamento assimilabile a quello di un apparecchio ex art. 110, comma 6, lett. a) T.U.L.P.S., con trattenimento di gettoni e visualizzazione di voci quali "INCASSO", "VINCITE EROGATE" e "UTILE".
L'apparecchio, secondo la difesa dell'esercente, era di uso gratuito e si presentava come uno "strumento di utilità sociale per la riduzione dei danni da ludopatia/gioco d'azzardo patologico". Al momento dell'accensione, visualizzava messaggi che sensibilizzavano gli utenti sui rischi del gioco d'azzardo ("IL GIOCATORE … PERDERA' SEMPRE!!"). La società appellante asseriva di aver noleggiato l'apparecchio nell'aprile 2019 sulla base di rassicurazioni circa la sua liceità e finalità sociale. L'apparecchio era rimasto in uso presso l'esercizio per un periodo di 75 giorni, dal 20 aprile 2019 al 4 luglio 2019.
A seguito dell'accertamento, l'apparecchio veniva sottoposto a sequestro amministrativo. L notificava, in data 19 settembre 2019, un atto di contestazione di Parte_4 violazione amministrativa (prot. n. 38974) alla signora Parte_1 quale obbligata principale, e alla società " , quale obbligata in solido. Parte_2
Veniva contestato, in particolare, di aver consentito l'uso di un apparecchio sprovvisto dei titoli autorizzativi e non conforme alle caratteristiche e prescrizioni per il gioco lecito, in violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) e lett. d) CP_1
In conseguenza dell'accertamento della violazione, veniva comminata una sanzione pecuniaria complessiva di €11.000,00, oltre a spese amministrative.
Pa In data 22 ottobre 2019, la società " presentava una memoria Parte_2 difensiva, cui seguiva un'audizione il 7 novembre 2019. Non essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta, l' in data 23 maggio 2024, emetteva Parte_4
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 21339, notificata il 28 maggio 2024, oggetto di causa, confermando le sanzioni irrogate.
Avverso la suddetta ordinanza ingiunzione, la società e la signora Parte_2 [...]
proponevano ricorso in opposizione dinanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Torino. Le parti opponenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione;
nel merito, la dichiarazione di nullità o l'annullamento dell'ordinanza stessa;
in via subordinata, la riduzione delle sanzioni alla misura minima edittale di €5.500,00. Veniva altresì reiterata la richiesta di ammissione di CTU sulle caratteristiche dell'apparecchio e di prova testimoniale.
3 Si costituiva in giudizio l' Parte_9
, eccependo l'infondatezza dei motivi di ricorso. L
[...] Pt_3 chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma integrale dell'ordinanza ingiunzione, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, opponendosi alle richieste istruttorie avversarie. Il Giudice designato, con decreto del 3 luglio 2024, disponeva la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione e fissava l'udienza di discussione al 22 novembre 2024. La causa veniva istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti. All'udienza del 22 novembre 2024, dopo la discussione orale dei procuratori, il Giudice si riservava la pronuncia.
Con la sentenza n. 5922/2024 del 22 novembre 2024, qui appellata, il Tribunale Ordinario di Torino, Terza Sezione Civile, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente l'ordinanza ingiunzione impugnata. Nulla statuiva in ordine alle spese di lite, essendo l'Amministrazione comparsa per mezzo di propri funzionari e non avendo presentato una nota spese pertinente.
Il Tribunale motivava la propria decisione ritenendo infondati tutti i motivi di opposizione. In relazione al primo motivo di opposizione, attinente alla tardività dell'azione amministrativa, il Giudice di primo grado richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la Legge n. 689/1981 non stabilisce un termine perentorio per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, essendo soltanto applicabile il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della stessa legge. Quanto al secondo motivo di opposizione, attinente al difetto di legittimazione passiva della società , il Tribunale evidenziava che l'utilizzo del pronome "chiunque" e Parte_2 la descrizione delle condotte sanzionabili nell'art. 110, comma 9, lett. f-quater) T.U.L.P.S. ("produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione") includono chiaramente l'esercente che installa o consente l'installazione dell'apparecchio non conforme, a prescindere dal titolo giuridico vantato sullo stesso. Quanto al terzo motivo di opposizione, attinente all'insussistenza dell'illecito, il Tribunale qualificava l'apparecchio "Gold Vinci Ludopatia" come macchina da gioco ex art. 110 T.U.L.P.S., non conforme alle prescrizioni dei commi 6 e 7 del medesimo articolo. Evidenziava che il dispositivo era attivabile a gettoni, non risultava collegato alla rete telematica e simulava il funzionamento di una slot machine. Lo stesso era privo di codice identificativo e di autorizzazione. Il meccanismo di funzionamento e di gioco del macchinario modello “Gold Vinci Ludopatia” era compiutamente descritto nella perizia versata in atti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la quale, pur non riguardando specificamente l'apparecchio sequestrato all'opponente, ne aveva esaminato un esemplare del tutto identico, come anche confermato dalla coincidente denominazione nonché dal comune soggetto produttore e concessionario. La qualificazione data dagli opponenti di "strumento di utilità sociale" o "anti-ludopatia" non era ritenuta sufficiente a legalizzarne l'installazione in un pubblico esercizio, come peraltro stabilito da numerosi precedenti giurisprudenziali conformi del Tribunale stesso e della Corte d'Appello di Torino. Infine, sul quarto motivo di opposizione, concernente l'entità della sanzione, il Tribunale considerava la sanzione amministrativa pecuniaria di €10.000,00 ragionevole e proporzionata alla gravità del fatto, in quanto prossima al minimo della forbice edittale
4 (da €5.000,00 a €50.000,00). Il periodo di utilizzo di settantacinque giorni non era ritenuto minimo tale da giustificare una riduzione ulteriore, anche in considerazione del fatto che la cessazione dell'uso era intervenuta per effetto dell'accertamento e non per volontà dell'opponente. La sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per trenta giorni era già al minimo legale.
Avverso la predetta sentenza n. 5922/2024, la società e Parte_2 [...]
hanno proposto appello, affidando il gravame a quattro motivi che Parte_1 ripercorrono, in sostanza, tutti i motivi di opposizione vagliati dal Giudice di prime cure.
L si è costituita in appello contestando le Parte_8 argomentazioni avversarie e ribadendo quelle espresse dal Tribunale.
Dopo la discussione orale dei Difensori delle parti all'odierna udienza, la causa giunge a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che la sentenza di primo grado, di cui la parte appellante ha chiesto la sospensione dell'esecutorietà, non contiene capi suscettibili di esecuzione, neanche in punto spese. La richiesta di sospensione è quindi manifestamente infondata. Non si ritiene di applicare a carico della parte appellante la sanzione prevista dall'art. 283, 3° co., c.p.c. (pena pecuniaria non inferiore ad euro 250,00 e non superiore a euro 10.000,00) soltanto in quanto il Collegio ha ritenuto di scrutinare tale istanza unitamente al merito senza apprezzabile aggravio dell'attività processuale.
L'appello è ai limiti dell'inammissibilità, le argomentazioni dell'appellante essendo volte più a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio che a incrinare il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale. Comunque, tutti i motivi di appello sono infondati per le ragioni qui di seguito evidenziate in relazione a ciascun motivo.
I) Primo motivo - Tardività dell'azione amministrativa – L'appellante censura la decisione del Tribunale per non aver correttamente valutato la tardività dell'azione sanzionatoria. Sostiene che, nonostante il monito della Corte costituzionale (sent. n. 151/2021) rivolto al legislatore per la fissazione di un termine, il Tribunale avrebbe ignorato la pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 1081/2022). Quest'ultima avrebbe stabilito l'obbligo dell'Amministrazione di agire tempestivamente e, in caso di ritardo ingiustificato nell'emissione dell'ordinanza ingiunzione, di fornire una puntuale motivazione, pena la decadenza del potere sanzionatorio o il suo illegittimo esercizio, a tutela dei principii costituzionali di economicità, efficacia, buon andamento, imparzialità e ragionevolezza. L'appellante ribadisce che l' ha emesso l'ordinanza ingiunzione Pt_3 quasi cinque anni dopo l'accertamento del fatto e in prossimità del termine di prescrizione, senza alcuna giustificazione per il prolungato ritardo, nonostante avesse avuto tutti gli elementi per la valutazione già a novembre 2019.
5 Il motivo è infondato. L'ordinanza ingiunzione è soggetta al solo termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della Legge 689/1981. L'appellante vorrebbe, in sostanza, introdurre per via interpretativa un termine di decadenza per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione. Epperò un termine di decadenza, per sua natura, deve essere normativamente espresso, preciso e predeterminabile. Di conseguenza, esso non può surrettiziamente essere introdotto da un'interpretazione giurisprudenziale. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 151/2021 evocata dall'appellante, ha rilevato che, sebbene i principii di certezza giuridica della posizione dell'incolpato e di effettività del suo diritto di difesa richiederebbero una certa contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione, l'omissione del Legislatore nel prevedere un meccanismo che assicuri detta contiguità temporale non può essere sanata da un intervento giurisprudenziale. Allo stato, nessuna norma prevede un termine di decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'amministrazione che ha accertato un illecito amministrativo. Va quindi richiamata la giurisprudenza costante, anche recentissima, della Corte di cassazione, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella legge n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal D.L. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005), in quanto la legge n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. Ne consegue che è applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni” (ex multis, Cass. civ., Sez. II, Ord., c.c. 24/10/2024, dep. 30/01/2025, n. 2257).
II) Secondo motivo - Difetto di legittimazione in capo alla – Controparte_3
La Difesa dell'appellante contesta la statuizione del Tribunale in merito alla legittimazione passiva della società , sostenendo che detta società avrebbe Parte_2 operato come mero "gestore" in forza di un contratto di noleggio e non come produttore, distributore, installatore o soggetto che "mette a disposizione" nel senso proprio della norma contestata: categorie, queste, che si riferirebbero invece al proprietario o concessionario dell'apparecchio. Pertanto, il titolo giuridico sull'apparecchio sarebbe determinante per individuare i soggetti responsabili delle violazioni.
Il motivo è manifestamente infondato. La responsabilità deriva, nella specie, da una condotta materiale e non dal titolo giuridico sulla base del quale detta condotta è stata posta in essere. Le odierne appellanti hanno pacificamente installato (id est fatto installare) e comunque materialmente messo a disposizione degli avventori del locale da loro gestito l'apparecchio di cui trattasi, consentendone l'uso. Tale condotta è sussumibile nella previsione letterale della norma contestata – art. 110, comma 9, lettere d) ed f-quater) del T.U.L.P.S. (secondo cui “d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico
o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
6 siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; … f- quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7 - n.d.r. disciplinanti le caratteristiche degli apparecchi idonei per il gioco lecito - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni”).
III) Terzo motivo - Insussistenza dell'illecito contestato – L'appellante critica la valutazione del Tribunale sulla natura dell'apparecchio. Afferma che la "fede privilegiata" dei verbali si estende unicamente ai fatti constatati, non alle valutazioni conclusive sulla Contr natura del dispositivo. Sostiene che la perizia invocata da e dal Tribunale, Per_1 sia un atto interno, non notificato con l'atto di contestazione e condotto su un esemplare analogo ma non identico all'apparecchio sequestrato, mancandone così la validità probatoria. Ribadisce la natura di "strumento di utilità sociale" dell'apparecchio, finalizzato al contrasto della ludopatia, non al gioco d'azzardo, non accettando denaro né erogando vincite. La mancanza di collegamento telematico, autorizzazione e codice identificativo sarebbero conseguenze della natura del dispositivo, non assimilabile a un apparecchio da gioco, non elementi che ne comprovano l'illiceità in quanto apparecchio da gioco.
Il motivo è infondato. Dalle stesse dichiarazioni rese dalla parte appellante (che rendono superfluo l'esperimento di una CTU) si evince come l'unico elemento che differenzia l'apparecchio di cui trattasi dagli apparecchi di cui al comma 6 lett. a) dell'art. 110 T.U.L.P.S. sia il fatto che questi ultimi si attivano con gettoni ed erogano gettoni, anziché attivarsi con monete ed erogare monete. Tale unico elemento di differenziazione - che secondo l'appellante comporterebbe un utilizzo gratuito dei suddetti dispositivi senza alcuna vincita in denaro o in altre utilità - non è però sufficiente ad escludere gli apparecchi in questione dalla disciplina dettata dall'art. 110 T.U.L.P.S. e ciò per una serie di ragioni già puntualmente e chiaramente individuate da questa Corte nelle pronunce n. 571/2022 e n. 1137/2022, che qui si trascrivono per quanto di rilevanza:
“-la prospettata gratuità dei gettoni necessari per l'utilizzo degli apparecchi per un'attività che, da qualsiasi ottica la si consideri, è di gioco poiché essi “simulano” il funzionamento delle slot-machine, è e rimane una mera affermazione degli interessati in alcun modo supportata … la consegna dei gettoni al richiedente da parte del gestore ben avrebbe potuto essere accompagnata dalla richiesta di una dazione, anche contenuta, di denaro al di fuori di qualsiasi possibile controllo, pure di carattere fiscale;
in tal modo il gettone, sia per l'utilizzo sia per l'eventuale vincita “simulata”, avrebbe la stessa funzionalità della moneta senza i controlli relativi (data l'assenza di messa in rete degli apparecchi) ponendo in radice gli apparecchi e la loro operatività non tanto al di fuori del ma contro il disposto dell'art.110 TULPS;
-la pretesa di messa a disposizione di apparecchi sostanzialmente funzionanti come slot- machine ma completamente privi di qualsivoglia autorizzazione e delle garanzie di controllo
7 per le slot-machine ottenute attraverso il rispetto delle indicazioni di cui all'art.110 TULPS si presta ad evidenti forme di abuso che avrebbero come vittime prima di tutto proprio quei soggetti destinatari del preteso “gioco terapeutico” e che potrebbero determinare movimentazioni di denari al di fuori di qualsiasi controllo, fiscale e di ordine pubblico: l'opacizzazione delle garanzie di tutela degli interessi della collettività, comprensivi della salute pubblica, appare evidente;
-oltre che per tutte le considerazioni che precedono, l'utilizzo degli apparecchi in discussione comunque per giocare non li può porre al di fuori della rigorosa regolamentazione normativa del settore del gioco, dettata per finalità di ordine pubblico e di interesse generale, con la conseguenza che per potersi avere gioco lecito, anche se gratuito e a prescindere dalle finalità perseguite attraverso la sua realizzazione, occorre che esso avvenga con strumenti legittimi ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art.110 TULPS;
-non vi sono infatti disposizioni normative che prevedano e regolino apparecchi per il gioco terapeutico come manufatti a sé, rendendone possibile l'utilizzo al di fuori della normativa di settore richiamata, che pertanto rimane insuperabile ed è assorbente rispetto alle finalità in concreto perseguite;
-del resto appare abbastanza singolare la pretesa di destinazione degli apparecchi in contestazione, che non sarebbero da gioco ma permetterebbero il gioco, per ipoteticamente superane la dipendenza (ma in realtà con il rischio concreto di un effetto di aggravamento,
…), ai ludopatici, non essendo nemmeno ben chiaro come si possa stabilire se un cliente che chieda di fruirne soffra effettivamente della patologia indicata e/o stia comunque cercando di non diventare o di cessare di essere dipendente dal gioco”.
In definitiva, il motivo di appello è totalmente infondato, la finalità di contrasto alla ludopatia dell'apparecchio di cui trattasi essendo smentita dall'incontestata riproduzione, nel suo funzionamento, dei meccanismi di un gioco d'azzardo ad alto rischio e l'asserita gratuità dei gettoni configurandosi come mero espediente volto ad occultare la destinazione dell'apparecchio al gioco e ad eludere completamente qualsiasi forma di controllo.
IV) Quarto motivo - Entità della sanzione – L'appellante chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione della sanzione pecuniaria. Sostiene che, pur rientrando la sanzione irrogata nella forbice edittale, il periodo di effettivo utilizzo dell'apparecchio (75 giorni) rappresenterebbe circa il 20% del periodo massimo presuntivo (365 giorni) inizialmente considerato dall' . Tale circostanza, a giudizio Pt_3 dell'appellante, dovrebbe giustificare l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
Il motivo è infondato. L'assenza di collegamento alla rete telematica e di titoli autorizzatori comporta l'applicabilità sia della sanzione ex art. 110, comma 9, lett. f) quater (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro) sia di quella ex lett. d) CP_1
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro), trattandosi di condotte diverse e compatibili, legittimamente contestate in concorso materiale. La sanzione di complessivi euro 11.000,00 appare proporzionata sia alla non trascurabile durata dei fatti (un mese e mezzo) sia alla rilevante gravità complessiva della condotta, realizzata in un locale liberamente accessibile ad un pubblico di tutte le età, connotata da modalità tali da rendere evidente l'intento dei trasgressori di sfuggire a qualunque controllo e cessata soltanto per effetto dell'intervento coercitivo degli operanti. La proposta
8 dell'appellante di ridurre la sanzione in concreto irrogata parametrandola a quella che avrebbe potuto essere irrogata in relazione ad una durata ipotetica della condotta è scarsamente comprensibile. L'applicazione del criterio proposto condurrebbe paradossalmente a raggiungere (e a superare ampiamente) il massimo edittale (sanzione complessiva minima di euro 5.500,00 per una ipotetica condotta della durata di un solo giorno, moltiplicata per i 75 giorni di effettiva durata della condotta).
In definitiva, la sanzione in concreto irrogata appare prossima al cumulo dei minimi edittali e comunque equamente determinata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in complessivi euro 3.011,00 (tremilaundici/00) per compensi – di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per quella introduttiva ed euro 956,00 per quella decisionale. La liquidazione è effettuata sulla base del valore della causa, con riferimento all'importo del credito portato dall'ordinanza-ingiunzione, e quindi con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, applicando i compensi medi per le prime due fasi ed il compenso minimo per la fase decisionale, consistita sostanzialmente nel richiamo, in udienza, delle difese scritte già depositate. Nulla si liquida per la fase istruttoria e di trattazione, che non si è svolta.
Oltre alle spese, deve essere corrisposto alla parte appellata vittoriosa il rimborso forfettario (nella misura del 15%) ma non gli oneri riflessi. Si richiama sul punto, la sentenza n. 422/18 CA Torino, sezione lavoro: 208, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) dispone che “Le somme fínalizzate alla corresponsione dei compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”. Secondo la recente interpretazione della Suprema Corte (Cass. 16579/2017, in espressa adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 33/2009), la norma risulta inserita nell'ambito di un complesso di disposizioni volte al contenimento della spesa per il pubblico impiego ed è diretta ad incidere sull'assetto del riparto interno degli oneri contributivi inerenti la prestazione del personale dell'avvocatura delle pubbliche amministrazioni. In particolare, con la disposizione in esame il legislatore ha inteso introdurre una deroga al principio del concorso paritario previsto dall'art. 2115 c.c., stabilendo che la componente accessoria della retribuzione, costituita dalle somme erogate al pubblico dipendente per compensi professionali ( cd. propine), sia da ritenersi al lordo, ossia comprensiva anche della quota degli oneri contributivi gravante sull'Amministrazione datore di lavoro. L'art. 1, comma 208, l. 207/2005 non assume, pertanto, alcun rilievo diretto ai fini della liquidazione giudiziale delle spese di lite, come del resto indirettamente confermato dal fatto che l'incidenza di tali oneri non è direttamente correlata all'ammontare dei compensi professionali liquidati dal giudice a favore dell'amministrazione, quanto alle somme “finalizzate” alla corresponsione di tali compensi, ossia alle quote corrisposte dall'Amministrazione al dipendente a titolo di compensi professionali, nell'importo determinato secondo i criteri definiti dal CCNL e dalla disciplina regolamentare>.
9 Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte appellante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 5922/2024 del Parte_2
Tribunale di Torino, Terza Sezione Civile, emessa e pubblicata in data 22.11.2024 nel procedimento inter partes n. 11200/2024 R.G. Trib., che ha respinto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione – prot. generale n. 21339 del 23.5.2024, rif. 76/AL/19, cron. 177/24/ER – emessa dall' Parte_9
per violazione dell'art. 110, comma 9, lettere d)
[...] ed f-quater) del , confermando integralmente, per l'effetto, detta sentenza. CP_1
2) CONDANNA in solido le appellanti e Parte_1 [...]
in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore, a rimborsare a favore della parte appellata
[...]
Parte_9
, in persona del Direttore pro tempore, le spese del presente grado di giudizio,
[...] che liquida in complessivi euro 3.011,00 (tremilaundici/00), oltre rimborso forfettario 15%.
3) DICHIARA sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché l'appellante soccombente sia tenuto al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
Dispositivo letto all'udienza del 14 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere Il Presidente Dottoressa Gabriella Ratti
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