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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/11/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.8.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.7.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Maio ed elettivamente domiciliato in San Filippo del Mela, Corso Aldo Moro n. 39, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a Gravina in [...] il Parte_2 C.F._2
2.7.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donzelli ed elettivamente domiciliata in
Cormano, Via XXIV Maggio n. 8, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Signor e la Parte_1
Sig.ra in Cusano Milanino in data 30/05/1976 (anno 1976, atto numero 34, Parte_2 parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici e disporre, per l'effetto, che sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
b) I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
c) Spese legali compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 1.3.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (30.1.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 7.8.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cusano Milanino in data 30.5.1976 (atto n. 34, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, Anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
ND NO
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa ND NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 7.8.2025 e vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14.7.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Di Maio ed elettivamente domiciliato in San Filippo del Mela, Corso Aldo Moro n. 39, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a Gravina in [...] il Parte_2 C.F._2
2.7.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Donzelli ed elettivamente domiciliata in
Cormano, Via XXIV Maggio n. 8, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA
REPUBBLICA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a) dichiarare ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il Signor e la Parte_1
Sig.ra in Cusano Milanino in data 30/05/1976 (anno 1976, atto numero 34, Parte_2 parte II, Serie A), ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici e disporre, per l'effetto, che sia trasmessa in copia autentica al suddetto Ufficiale di stato civile a cura della cancelleria;
b) I coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsivoglia forma di mantenimento reciproco.
c) Spese legali compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza in data 1.3.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione (30.1.2018) non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso depositato in data 7.8.2025, così provvede:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Cusano Milanino in data 30.5.1976 (atto n. 34, Parte II,
[...] Parte_2
Serie A, Anno 1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Cusano Milanino), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cusano Milanino, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi Il Giudice est.
ND NO