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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/11/2024 al n. 2800 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RUSSO TERESA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. PAOLELLA DOMENICO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 25/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 01/07/2005 dalla cui unione nascevano due figli, (a Per_1
Maddaloni il 27/12/2005), maggiorenne, e (ad Acerra il 01/10/2007), evidenziavano che il Per_2
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.698/2020 pubblicata il 07/05/2020 nel procedimento R.G. n. 5670/2017.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 12/02/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, il Giudice, rilevata la mancanza del ricorso sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12/03/2025.
Lette le note depositate dalle parti, rispettivamente il 28/02/2025 e 10/03/2025, il Giudice rilevava la previsione di condizioni di affido anche per il figlio maggiorenne, pertanto, assegnava nuovo termine fino al 23/04/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rispettivamente il 22/04/2025 e il 23/04/2025, rilevata la mancata sottoscrizione del sig. , assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. Pt_2 fino all'11/06/2025.
Indi, lette le note depositate rispettivamente il 10/06/2025 e il 06/06/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente. 5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 12/03/2025, del 23/04/2025 e dell'11/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente così come modificate con gli accordi depositati in data 22/04/2025 e il 10/06/2025.
“ a. disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto alle medesime pattuizioni stabilite in fase di separazione dei coniugi, ossia alle seguenti condizioni:
b. che la figlia resterà affidata in maniera paritetica, condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento paritario e domicilio presso la madre in Acerra (NA) alla Via Milano, 52;
c. che la figlia potrà incontrare l'altro genitore ogni volta che lo desideri;
d. a carico del padre l'obbligo di mantenimento del figlio nonché a carico della madre l'obbligo di Per_1 mantenimento della figlia e contribuzione di entrambi i genitori al 50% per le spese straordinarie nell'interesse Per_2 di entrambi i figli;
e. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento a qualsiasi titolo;
3) La sig.ra veniva ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera n 728/2023 del Pt_1
27.09.2023.
4) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile che regolano la materia”.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2 nato a [...] il [...], il giorno 01/07/2005 in Acerra (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 116, Serie A, Parte II, Anno
2005);
b) affida la figlia minore in maniera paritetica, condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento paritario e domicilio presso la madre in Acerra (NA) alla Via Milano, 52;
c) dispone che il padre possa vedere la figlia ogni volta che lo desideri;
d) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio con cui convive e contribuisca al 50% per le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli;
e) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 26/11/2024 al n. 2800 /2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo studio dell'Avv. RUSSO TERESA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_2 presso lo studio dell'Avv. PAOLELLA DOMENICO, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrenti - con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato il 25/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Acerra (NA) il 01/07/2005 dalla cui unione nascevano due figli, (a Per_1
Maddaloni il 27/12/2005), maggiorenne, e (ad Acerra il 01/10/2007), evidenziavano che il Per_2
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con sentenza n.698/2020 pubblicata il 07/05/2020 nel procedimento R.G. n. 5670/2017.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
2. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
3. Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine fino al 12/02/2025 per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, il Giudice, rilevata la mancanza del ricorso sottoscritto dalle parti, assegnava nuovo termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. fino al 12/03/2025.
Lette le note depositate dalle parti, rispettivamente il 28/02/2025 e 10/03/2025, il Giudice rilevava la previsione di condizioni di affido anche per il figlio maggiorenne, pertanto, assegnava nuovo termine fino al 23/04/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice, lette le note depositate dalle parti, rispettivamente il 22/04/2025 e il 23/04/2025, rilevata la mancata sottoscrizione del sig. , assegnava nuovo termine ex art. 127 ter c.p.c. Pt_2 fino all'11/06/2025.
Indi, lette le note depositate rispettivamente il 10/06/2025 e il 06/06/2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
4. La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L. 6/03/1987 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente. 5. Appare conforme agli interessi della figlia minore rispettoso delle norme di cui agli artt. Per_2
29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 12/03/2025, del 23/04/2025 e dell'11/06/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente così come modificate con gli accordi depositati in data 22/04/2025 e il 10/06/2025.
“ a. disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto alle medesime pattuizioni stabilite in fase di separazione dei coniugi, ossia alle seguenti condizioni:
b. che la figlia resterà affidata in maniera paritetica, condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento paritario e domicilio presso la madre in Acerra (NA) alla Via Milano, 52;
c. che la figlia potrà incontrare l'altro genitore ogni volta che lo desideri;
d. a carico del padre l'obbligo di mantenimento del figlio nonché a carico della madre l'obbligo di Per_1 mantenimento della figlia e contribuzione di entrambi i genitori al 50% per le spese straordinarie nell'interesse Per_2 di entrambi i figli;
e. i coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento a qualsiasi titolo;
3) La sig.ra veniva ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera n 728/2023 del Pt_1
27.09.2023.
4) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme del Codice Civile che regolano la materia”.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il
Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione. Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
6. Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nata a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2 nato a [...] il [...], il giorno 01/07/2005 in Acerra (NA),
[...] trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 116, Serie A, Parte II, Anno
2005);
b) affida la figlia minore in maniera paritetica, condivisa e congiunta ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento paritario e domicilio presso la madre in Acerra (NA) alla Via Milano, 52;
c) dispone che il padre possa vedere la figlia ogni volta che lo desideri;
d) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento del figlio con cui convive e contribuisca al 50% per le spese straordinarie nell'interesse di entrambi i figli;
e) prende atto di ogni altra pattuizione vincolante per le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
g) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 12/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca