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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2165.
(Durata).
La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche' il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo' avere una durata inferiore a due anni.
(Durata).
La colonia parziaria e' contratta per il tempo necessario affinche' il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo.
Se non si fa luogo a rotazione di colture, la colonia non puo' avere una durata inferiore a due anni.
Commentario • 1
- 1. Del lavoro nell'impresaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 maggio 2007 · 0.71570814
Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/1988, n. 524Provvedimento: Il contratto di Colonia stipulato senza indicazione di durata non è soggetto, a norma dell'art. 1350 n. 9 cod. civ., alla Forma scritta ad substantiam atteso che in Mancanza di quella espressa pattuizione per il detto contratto trova applicazione il termine legale ex art. 2165 cod. civ. ( V 4002/86, mass n 446826; ( V 3996/86, mass n 446816; ( V 3555/85, mass n 441170; ( V 6321/81, mass n 417110; ( V 1898/76, mass n 380690).*Leggi di più...
- colonia·
- durata·
- necessità·
- parziaria·
- forma scritta ad substantiam del contratto·
- mancata indicazione·
- contratti agrari