Art. 3.
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.
Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all' articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 , e quelle della relativa segreteria, gia' prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1 gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.
Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma e' presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73 .
All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per il 1982 e di lire 500 milioni in ciascuno degli anni dal 1983 al 1985, per consentire al Ministero degli affari esteri di provvedere agli studi di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100 , secondo le modalita' previste dallo stesso articolo.
Le funzioni del Comitato interministeriale di cui all' articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73 , e quelle della relativa segreteria, gia' prorogate fino al 30 dicembre 1981 con la legge 18 novembre 1980, n. 780 , sono ulteriormente prorogate fino al 30 dicembre 1985 a far data dal 1 gennaio 1982. Al relativo onere, valutato in lire 90 milioni annui, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma.
Il Comitato interministeriale indicato al precedente comma e' presieduto dal funzionario del Ministero degli affari esteri, con qualifica non inferiore a quella di ministro plenipotenziario di seconda classe, nominato coordinatore ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 7, terzo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73 .
All'ufficio di segreteria sono assegnati cinque addetti che possono anche essere scelti fra il personale in quiescenza a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri.