CA
Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/12/2025, n. 1902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1902 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AL, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
capogruppo dell costituita con con il CP_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. COMANDE' CARLO e con elezione di domicilio in via VIA
CALTANISSETTA, 2/D PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
1 (C.F. Controparte_5 P.IVA_4
), (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_7 P.IVA_6
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_8
(C.F. ), Controparte_10 P.IVA_9
(C.F. ), Controparte_11 P.IVA_10
(C.F. ), Controparte_12 P.IVA_11
CP_3 Parte_2
(C.F. ),),
[...] P.IVA_12 [...]
(C.F. ), Controparte_13 P.IVA_13 Controparte_14
[...] Controparte_15
(C.F. ),
[...] P.IVA_14 [...]
Controparte_16
(C.F. ),
[...] P.IVA_15 Controparte_17
(C.F. ),
[...] P.IVA_16 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_18 P.IVA_17
AD EN e con elezione di domicilio in via A. BORRELLI N. 50 presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_18
Controparte_20
(C.F. ),
[...] P.IVA_19 [...]
(C.F. Controparte_21
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_20
AL presso cui sono domiciliati in via V. Villareale n. 6
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di capofila del raggruppamento Parte_1
temporaneo di imprese costituito tra la stessa e la Controparte_2 citava l' , l' e altre diciotto Controparte_19 CP_22 [...]
, elencate in citazione, chiedendo che fosse accertato e Parte_3 dichiarato l'inadempimento, da parte dei convenuti, delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in data 23.6.2011, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto di tutte le Parte_3
interessate.
Parte attrice domandava, dunque, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi in conseguenza degli asseriti inadempimenti.
A chiarimento, la Società attrice deduceva: che l'Assessorato alla Salute della
Regione Sicilia, nel 2009, aveva disposto che le Aziende ospedaliere operanti nella regione adattassero un modello omogeno di gestione dei rischi, attraverso un unico sistema di copertura assicurativa;
che per tale motivo, l'Assessorato con D.A. n.
23377, aveva delegato gli a indire una gara Parte_4 per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per conto di tutte le Aziende;
che la gara veniva indetta con procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che all'art. 7 del disciplinare di gara veniva differenziato il corrispettivo: per l'attività di consulenza, un importo fisso pari al ribasso offerto sulla base di € 400.000 e, per quella di brokeraggio, la provvigione pari alla percentuale da applicare sui premi assicurativi;
che con delibera del 4.5.2011, la Stazione Appaltante (S.A.) aggiudicava la gara al costituendo CP_23
e la cui offerta risultava la più vantaggiosa: per Parte_1 CP_24
l'attività di consulenza, un ribasso del 90% e, per il brokeraggio, una percentuale del Contr 5% sui premi assicurativi;
che, in data 23.6.2011, la (mandataria del Parte_1
e l'allora Direttore Generale degli stipulavano Parte_4
il contratto di affidamento del servizio;
che nel 2012, veniva indetta da parte
3 dell di AL, una procedura selettiva rivolta alle compagnie CP_22
assicurative per la copertura dei rami RCT/O, All Risk, Kasko, Infortuni e RCA;
che la gara veniva suddivisa in cinque lotti, tanti quanti erano i rami assicurativi, e che, per il ramo RCT/O i contratti veniva stipulati con la per una durata CP_25
triennale, con diritto di recesso a partire dal termine del primo anno;
che tale contratto risultava, tuttavia, estremamente oneroso per la S.A. e pertanto la Giunta Regionale decideva di rivedere la politica in materia di gestione dei rischi ipotizzando la possibilità di autoassicurarsi;
che, pertanto, l'Assessorato diramava un atto di indirizzo a tutte le invitandole a recedere dal contratto alla scadenza del Pt_3
primo anno;
che a dicembre del 2013, la chiedeva alle Aziende di dare Parte_1
ottemperanza al contratto di appalto, procedendo entro quindici giorni ad avviare la procedura di selezione della compagnia chiamata a fornire la copertura assicurativa
RCT/O; che, tuttavia, il 25.2.2014, veniva formalizzato il recesso del contratto dalla detta polizza e che con nota del 30.4.2014, l'Assessorato confermava la scelta dell'autoassicurazione per il ramo RCT/O, autorizzando il mantenimento della copertura per i rischi diversi e diffidando le dall'assumere Parte_5
iniziative contrarie alle direttive loro impartite;
che con nota del 4.8.2014 la Pt_1
lamentava la disdetta della polizza e comunicava l'interruzione delle attività di
[...]
formazione, consulenza alle Aziende e gestione delle polizze in corso.
Pertanto, con la citazione inizialmente richiamata, la evocava in Parte_1 giudizio l e le altre parti coinvolte, deducendo il loro inadempimento per CP_19
non aver indetto una nuova gara successivamente al recesso della polizza, impedendo così alla società di ottenere il proprio corrispettivo.
Si costituiva l' , il quale deduceva la propria Controparte_19
estraneità rispetto al contratto concluso tra le parti;
si costituivano, altresì, le Pt_3
convenute, le quali, contestando le domande attoree, chiedevano il rigetto delle stesse e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato il
23.6.2011 per l'inadempimento del broker, che aveva arbitrariamente interrotto le attività di consulenza e la gestione dei sinistri relativi ai rischi diversi dalla RCT/O.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 5284/2019 del 31.1.2020, il
Tribunale di AL rigettava nel merito le domande attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure rilevava che l'interesse leso dalla condotta delle convenute, era rappresentato esclusivamente dalla possibilità di
4 maturare ulteriori provvigioni, in relazione ad una nuova polizza da stipulare in sostituzione di quella precedentemente contratta per la responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, tale pretesa veniva qualificata, dallo stesso Giudice, come una mera aspettativa di fatto, priva di una concreta consistenza patrimoniale tutelabile, neppure sotto il profilo di perdita di opportunità. Infatti, non vi era alcun obbligo per la di procedere all'indizione di una nuova gara per la stipula di altre polizze in Pt_3
sostituzione di quella disdetta. Di conseguenza, non si configurava alcun inadempimento a carico delle convenute.
Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dalle
Aziende convenute, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, poiché era incontestato che la società attrice avesse interrotto ogni prestazione sulla base del presupposto erroneo, relativo alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 1454 c.c.; rilevava, altresì, il difetto di legittimazione dell'Assessorato, in quanto non parte del contratto di appalto, non avendo lo stesso emesso alcun decreto di approvazione dell'impegno di spesa.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello – in proprio e Parte_1
quale capogruppo mandataria della al quale resistevano Controparte_24
l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, l e le altre diciassette CP_22
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in Parte_3
diritto. In via incidentale, gli appellati impugnavano la sentenza limitatamente alla parte relativa alle spese del giudizio.
In data 27.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto sussistente il grave inadempimento posto in essere dai convenuti e, di conseguenza, non ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con conseguente danno per gli stessi.
La doglianza è infondata.
Prima di procedere alla trattazione, tuttavia, si rende opportuno esaminare le principali disposizioni contrattuali emerse dalle risultanze documentali prodotte, in quanto fondamentali per un corretto inquadramento della fattispecie.
L'art. 3 del contratto di appalto stabiliva che le “prestazioni oggetto del servizio che si intende appaltare”, consistevano nel supporto in materia assicurativa che
5 doveva, poi, essere necessariamente integrato con le attività svolte dalla Regione
Siciliana in materia di gestione del rischio clinico (comma 1) ed il servizio veniva svolto “in favore delle ed in stretta collaborazione con Pt_3 Controparte_26
l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana” (comma 3).
Lo stesso articolo dettagliava ulteriormente l'oggetto delle prestazioni, che includevano: l'analisi tecnica e i suggerimenti per la gestione delle polizze in corso di vigenza contrattuale, la stima del patrimonio delle singole aziende al fine di determinarne la copertura assicurativa, l'elaborazione di un “Piano assicurativo” finalizzato all'ottimizzazione dei costi e all'allineamento della durata delle polizze in essere, la formazione e l'aggiornamento periodico dei responsabili aziendali, la consulenza e l'assistenza nelle fasi preliminari, contemporanee e successive all'affidamento in gara delle polizze, nonché la gestione dei sinistri.
Inoltre, l'art. 7 del contratto definiva il corrispettivo per tali prestazioni oggetto dell'incarico. In particolare: a) per l'attività consulenziale, veniva fissato un importo fisso per l'intero quinquennio, pari al minore importo offerto di € 37.000,00 oltre
I.V.A.; b) per l'attività di brokeraggio, il corrispettivo era determinato sulla base di una percentuale applicata ai premi assicurativi, con oneri gravanti interamente sulle
Compagnie assicurative.
Per quanto concerne il lotto relativo alla copertura RCT/O, che è l'unico rilevante nel caso di specie, esso veniva aggiudicato alla Compagnia CP_25
Pertanto, il compenso per l'attività di intermediazione assicurativa (punto b) era Controp espressamente posto a carico di mediante la cosiddetta “Clausola Broker”.
Tuttavia, risulta che successivamente l'Assessorato aveva rimesso in discussione la convenienza del contratto assicurativo stipulato con la anche in CP_25
relazione alle notizie diffuse dalla stampa in ordine alla solvibilità della Compagnia e dell'intero Gruppo al quale essa apparteneva. Ciò aveva indotto l'Assessorato alla
Salute a rivedere le politiche in materia di rischio sanitario e ad allinearsi alla tendenza, emersa in ambito nazionale, di puntare sul sistema della autoassicurazione della gestione dei sinistri, peraltro già ipotizzata nel Piano Assicurativo Ottimale proposto dalla Regione al Broker.
Pertanto, coerentemente alle direttive dell'Assessorato date alle aziende sanitarie, il 25 febbraio 2014, veniva formalizzato dall di AL (anche CP_22
per conto di tutte le altre Aziende) il recesso dalla detta polizza con CP_25
6 Ciò posto, la società appellante lamenta che a seguito del recesso dalla polizza per la copertura dei rischi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) stipulata con le aziende sanitarie appellate avrebbero dovuto procedere all'indizione di CP_25
una nuova gara per la copertura del rischio sanitario in sostituzione della polizza con la in quanto la scelta di procedere immediatamente alla autoassicurazione CP_25
per la gestione di tale classe di sinistri comportava la sottrazione alla gestione del broker delle polizze RCT/O nonché le relative provvigioni.
Tale pretesa, tuttavia, non ha alcun fondamento.
Sul punto occorre rammentare che la L. n. 792/1984 (norma istitutrice dell'Albo dei Broker), all'art. 1 dispone che "Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
Più di recente, il c.d. Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), trasponendo nel diritto italiano quanto rinvenibile nella direttiva 2002/92/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla "intermediazione assicurativa", pubblicata sulla G.U.C.E. L. n. 3 del 15 gennaio 2003, all'art. 106, rubricato "Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa", ha disposto che "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate
a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".
Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006, "si intendono per mediatori
o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione".
Le attività svolte dal broker assicurativo, poi, anche secondo l'AIBA -
Associazione Italiana Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni, consistono in: analisi dei rischi, definizione delle specifiche contrattuali, individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee, gestione dei contratti, assistenza nella liquidazione
7 dei danni, aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 12973 del 27.5.2010), poi, ha avuto modo di affermare che "In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e
g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze
e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (…)".
Il contenuto dell'attività di brokeraggio così come tipizzata dal legislatore e, quindi, interpretata dalla giurisprudenza, si articola, pertanto, in due distinte componenti che non debbono necessariamente coesistere: (i) attività di prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione di un piano di gestione dei rischi dell'assicurato e alla selezione dei prodotti assicurativi presenti nel mercato maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi dell'assicurato; (ii) attività di rappresentanza dell'assicurato sia nella stipulazione della polizza assicurativa, sia nella successiva gestione dell'esecuzione del contratto di assicurazione.
Pertanto, il ruolo del broker si configura come un'attività di intermediazione, legittimata dalle disposizioni sulla mediazione che consente al soggetto conferente di agire in piena discrezionalità in merito alla conclusione dell'affare proposto e soprattutto mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.
Infatti, le disposizioni normative che regolano l'attività di intermediazione assicurativa, rinviano alle norme delle mediazioni, le quali depongono nel senso della libertà del conferente di concludere o meno l'affare senza che, in caso negativo, al mediatore spetti alcun compenso o ancor meno il diritto al risarcimento del danno;
profilo che peraltro è evidenziato all'art. 9 del contratto del 23.6.2011, che, in ordine
8 agli “obblighi delle AA.SS.”, non contempla in alcun modo obblighi di contrarre con compagnie assicuratrici individuate dal broker o indire gare per individuare.
D'altronde il meccanismo di remunerazione mediante percentuale sul premio assicurativo è stato pattuito dall'appellante che se ne è assunto il relativo rischio.
Nulla, nell'articolo da ultimo citato e nel contratto in oggetto, e nella normativa di riferimento, giustifica la pretesa dell'appellante all'esistenza di obblighi delle
Aziende a stipulare un contratto, né a rinnovare le polizze assicurative alla scadenza dello stesso, per cui non sussiste alcun diritto automatico per l'appellante a riscuotere importi di provvigione sulle polizze, qualora le Aziende decidano di non rinnovarle al termine del triennio o di recedere dal contratto dopo il primo anno: sicché non emerge alcun obbligo per le aziende di procedere obbligatoriamente ad una nuova gara alla scadenza dei contratti o ad un recesso anticipato.
Se tale previsione fosse stata ritenuta necessaria, avrebbe dovuto essere espressamente inserita nel contratto, non solo per derogare alla naturale libertà del committente di decidere se recedere dal rapporto, ma anche per vincolare l'ente pubblico a dare corso ad una procedura di aggiudicazione, nonostante fosse venuta meno l'opportunità amministrativa di procedere con il rinnovo o la stipulazione del contratto.
D'altro canto, come osservato, ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto, al paragrafo “Obblighi delle ”, le stesse erano obbligate unicamente a Parte_3
non stipulare o modificare le polizze senza la consulenza del broker, rimanendo però libere, ai sensi dell'art. 2 del negozio ITOMM1201607 di comunicare la disdetta del contratto, da effettuarsi direttamente a cura delle stesse Pt_3
Il motivo va quindi disatteso. Il rigetto comporta l'assorbimento del motivo riguardante il risarcimento del danno da inadempimento, avanzato dalla . Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante attacca l'affermazione del Tribunale relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , osservando che la condotta CP_19
inadempiente delle è stata posta in essere in concorso Parte_5
dell'Assessorato.
E' appena il caso di notare che l'Assessorato da un lato non è parte del contratto del 23.6.2011, dall'altro ha compiuto interventi, nella gestione della vicenda in esame (realizzazione di programmi uniformi di assicurazione tra tutte le strutture sanitarie della Sicilia, attraverso il supporto di un soggetto professionale, cioè il
9 broker -consulente), segnalati dall'appellante, nell'esercizio di una potestà di natura politica-amministrativa che esula dalla regolamentazione contrattuale di rapporti privatistici (quelli tra il broker e le Aziende supportate).
Con il terzo motivo, attacca la decisione del primo Giudice laddove Parte_1
accerta e dichiara l'inadempimento della stessa, avendo la società consulente-broker interrotto il proprio servizio di consulenza sulla base dell'assunto errato che le non stessero adempiendo ai propri doveri contrattuali. Pt_3
In disparte la genericità della formulazione di questo motivo, sulla base di quanto precedentemente analizzato, le aziende non erano obbligate a stipulare una nuova polizza attraverso una gara pubblica. Di contro, la società appellante era tenuta a mantenere in essere il proprio servizio di consulenza, avendo peraltro già incassato il relativo corrispettivo e continuando a percepire le provvigioni derivanti dagli altri rami di assicurazione.
Infine, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili perché tardive, le domande riconvenzionali formulate dall
[...]
, dalle Controparte_28 Pt_3 Controparte_29 di e dall .
[...] CP_8 Controparte_10
Rileva, come peraltro segnalato in primo grado, che fronte di una citazione a comparire fissata per la data del 11 maggio 2015, l' Controparte_28
(costituitasi il 13 maggio 2015) e le
[...] [...]
(costituitesi in giudizio il 7 maggio 2015) - Controparte_30 cui, dopo la data dell'udienza, si è unita anche l Controparte_10
con comparsa del 25 maggio 2015 - si sono costituite tardivamente, quando
[...] era oramai decorso il termine di cui all'art. 166 c.p.c.. Tutte le convenute hanno formulato in via riconvenzionale eccezione di risoluzione del contratto di appalto del
23 giugno 2011 per, asserito, inadempimento dell'attrice (sulla quale infra). Ma, in ragione della tardività della loro costituzione, la medesima eccezione, formulata dalle da ultimo indicate, deve essere dichiarata inammissibile. Contestano la Pt_3
iniziale difesa delle stesse aziende, che sostengono l'ammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per asserita condotta inadempiente dell'attrice in quanto
“adesiva” rispetto a quella formulata dalle tempestivamente costituitesi. A Pt_3
suo dire, la condotta processuale descritta da controparte, ossia la formulazione di una domanda in termini adesivi rispetto alle ragioni di una delle parti del giudizio –
10 nel caso di specie le tempestivamente costituitesi – è unicamente Pt_3 riconducibile alla posizione di un terzo interveniente ai sensi dell'art. 105 comma 2
c.p.c. e non, invece, a quella di Enti che sono parti necessarie del giudizio, sia in termini processuali, in quanto espressamente convenute in giudizio dall'attrice, sia in termini sostanziali, in quanto parti del rapporto contrattuale oggetto della controversia.
Le eccezioni in esame non hanno pregio. Si può brevemente rilevare che le domande in esame sono meramente adesive rispetto a quella avanzata in via riconvenzionale delle costituitesi tempestivamente, in linea con l'art. 105 Pt_3
comma II c.p.c., e non hanno comunque introdotto domande, difese o elementi nuovi rispetto a quelli delle costituite tempestivamente ricorrendo peraltro il Pt_3
litisconsorzio necessario tra tutte le aziende parti del contratto, rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento (cfr. Cass. 31.1.2019 n. 2969).
L'appello va, quindi, interamente rigettato.
Con l'appello incidentale, le appellate impugnano la sentenza nella Pt_3
parte in cui il Tribunale ha liquidato il rimborso delle spese in favore delle Pt_3 per un importo di € 21.400,00, nonostante il valore della causa fosse pari ad €
8.000.000. Tale importo avrebbe dovuto giustificare una somma superiore.
La doglianza è fondata, nei termini di seguito chiariti.
Va puntualizzato, in primo luogo, che il valore della causa va rinvenuto nella domanda risarcitoria, avanzata per l'importo complessivo di € 6.846.187,00.
L'art. 6 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022), dispone:
“1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €
520.000,00 si applica ((...)) il seguente incremento percentuale: per le controversie da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a € 520.000,00; per le controversie da €
1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 1.000.000,00; per le controversie da €
2.000.000,01 ad € 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 2.000.000,00; per le controversie da €
4.000.000,01 ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici
11 previsti per le cause di valore sino ad € 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
La norma, quindi, assegna al Giudice il potere-dovere di incrementare il compenso, per valori superiori a € 520.000, in misura che va “fino al 30%”, che costituisce, quindi, la misura massima dell'aumento, su scaglioni progressivamente aumentati, come detta la norma.
Ritiene la Corte che, tenuto conto della causa, della sua difficoltà e di ogni altro elemento rilevante, partendo da un importo base, per cause di valore fino a €
520.000,00 intermedio tra i valori minimi e medi delle tabelle dei parametri, allegate al richiamato D.M. di € 17.000,00, di applicare per i primi tre scaglioni oltre €
520.000,00 l'aumento del 10% e del 20% per il quarto aumento.
Si perviene così all'importo di € 27.152,40.
A questo si applica l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2° del D.M cit., per una percentuale del 350% per 18 assistiti, pervenendo a un importo finale di €
122.185,8 dovuto alla difesa, da maggiorare di spese generali, IVA e CPA.
Va così riformato il capo della sentenza relativo alle spese riconosciute alle convenute e oggi appellate. Pt_3
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 90.000,00 per compensi in favore delle appellate, oltre Pt_3
oneri forfetari, CPA e IVA nonché € 28.000,00 in favore dell'Erario, per la difesa dell'Assessorato oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AL, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello incidentale avanzato da
[...]
, individuata quale Azienda capofila con Controparte_31
Decreto n. 2377 del 26 ottobre 2009 dell Controparte_19
l' , l Parte_6 Parte_7
, l , l'
[...] Controparte_28 [...]
[...]
[...] , l' , l' Controparte_32 Controparte_8 [...]
, l , l Controparte_9 Controparte_10 [...]
, l Controparte_11 Controparte_12
l' , Controparte_33
l' , l Controparte_20 [...]
, l , Controparte_21 Controparte_13
l' Controparte_34
, l'
[...] Controparte_35
, l'
[...] Controparte_36
l' , in riforma della sentenza n.
[...] Controparte_18
5284/2019, pronunziata dal Tribunale di AL in data 28.11.2019, condanna anche quale capofila e mandataria di Kensington R.M. S.p.A., al Pt_1 Parte_1
pagamento in favore delle predette e convenute, delle Parte_3 Parte_3
spese del primo grado del giudizio che liquida in complessivi€ 122.185,8 oltre accessori;
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio, che liquida in favore delle appellate, in complessivi € Pt_3
90.000,00 oltre accessori e in favore dell'Assessorato appellato in complessivi €
28.000,00 oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AL, III sez. civile
Sezione Specializzata in materia di Imprese
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11/2020, posta in decisione in data 27.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di Parte_1 P.IVA_1
capogruppo dell costituita con con il CP_1 Controparte_2
patrocinio dell'Avv. COMANDE' CARLO e con elezione di domicilio in via VIA
CALTANISSETTA, 2/D PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3
1 (C.F. Controparte_5 P.IVA_4
), (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_5
(C.F. ), Controparte_7 P.IVA_6
(C.F. ), Controparte_8 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_9 P.IVA_8
(C.F. ), Controparte_10 P.IVA_9
(C.F. ), Controparte_11 P.IVA_10
(C.F. ), Controparte_12 P.IVA_11
CP_3 Parte_2
(C.F. ),),
[...] P.IVA_12 [...]
(C.F. ), Controparte_13 P.IVA_13 Controparte_14
[...] Controparte_15
(C.F. ),
[...] P.IVA_14 [...]
Controparte_16
(C.F. ),
[...] P.IVA_15 Controparte_17
(C.F. ),
[...] P.IVA_16 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_18 P.IVA_17
AD EN e con elezione di domicilio in via A. BORRELLI N. 50 presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_19 P.IVA_18
Controparte_20
(C.F. ),
[...] P.IVA_19 [...]
(C.F. Controparte_21
), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di P.IVA_20
AL presso cui sono domiciliati in via V. Villareale n. 6
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
2 Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
in proprio e nella qualità di capofila del raggruppamento Parte_1
temporaneo di imprese costituito tra la stessa e la Controparte_2 citava l' , l' e altre diciotto Controparte_19 CP_22 [...]
, elencate in citazione, chiedendo che fosse accertato e Parte_3 dichiarato l'inadempimento, da parte dei convenuti, delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato in data 23.6.2011, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per conto di tutte le Parte_3
interessate.
Parte attrice domandava, dunque, che fosse accertata e dichiarata la risoluzione del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi in conseguenza degli asseriti inadempimenti.
A chiarimento, la Società attrice deduceva: che l'Assessorato alla Salute della
Regione Sicilia, nel 2009, aveva disposto che le Aziende ospedaliere operanti nella regione adattassero un modello omogeno di gestione dei rischi, attraverso un unico sistema di copertura assicurativa;
che per tale motivo, l'Assessorato con D.A. n.
23377, aveva delegato gli a indire una gara Parte_4 per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per conto di tutte le Aziende;
che la gara veniva indetta con procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
che all'art. 7 del disciplinare di gara veniva differenziato il corrispettivo: per l'attività di consulenza, un importo fisso pari al ribasso offerto sulla base di € 400.000 e, per quella di brokeraggio, la provvigione pari alla percentuale da applicare sui premi assicurativi;
che con delibera del 4.5.2011, la Stazione Appaltante (S.A.) aggiudicava la gara al costituendo CP_23
e la cui offerta risultava la più vantaggiosa: per Parte_1 CP_24
l'attività di consulenza, un ribasso del 90% e, per il brokeraggio, una percentuale del Contr 5% sui premi assicurativi;
che, in data 23.6.2011, la (mandataria del Parte_1
e l'allora Direttore Generale degli stipulavano Parte_4
il contratto di affidamento del servizio;
che nel 2012, veniva indetta da parte
3 dell di AL, una procedura selettiva rivolta alle compagnie CP_22
assicurative per la copertura dei rami RCT/O, All Risk, Kasko, Infortuni e RCA;
che la gara veniva suddivisa in cinque lotti, tanti quanti erano i rami assicurativi, e che, per il ramo RCT/O i contratti veniva stipulati con la per una durata CP_25
triennale, con diritto di recesso a partire dal termine del primo anno;
che tale contratto risultava, tuttavia, estremamente oneroso per la S.A. e pertanto la Giunta Regionale decideva di rivedere la politica in materia di gestione dei rischi ipotizzando la possibilità di autoassicurarsi;
che, pertanto, l'Assessorato diramava un atto di indirizzo a tutte le invitandole a recedere dal contratto alla scadenza del Pt_3
primo anno;
che a dicembre del 2013, la chiedeva alle Aziende di dare Parte_1
ottemperanza al contratto di appalto, procedendo entro quindici giorni ad avviare la procedura di selezione della compagnia chiamata a fornire la copertura assicurativa
RCT/O; che, tuttavia, il 25.2.2014, veniva formalizzato il recesso del contratto dalla detta polizza e che con nota del 30.4.2014, l'Assessorato confermava la scelta dell'autoassicurazione per il ramo RCT/O, autorizzando il mantenimento della copertura per i rischi diversi e diffidando le dall'assumere Parte_5
iniziative contrarie alle direttive loro impartite;
che con nota del 4.8.2014 la Pt_1
lamentava la disdetta della polizza e comunicava l'interruzione delle attività di
[...]
formazione, consulenza alle Aziende e gestione delle polizze in corso.
Pertanto, con la citazione inizialmente richiamata, la evocava in Parte_1 giudizio l e le altre parti coinvolte, deducendo il loro inadempimento per CP_19
non aver indetto una nuova gara successivamente al recesso della polizza, impedendo così alla società di ottenere il proprio corrispettivo.
Si costituiva l' , il quale deduceva la propria Controparte_19
estraneità rispetto al contratto concluso tra le parti;
si costituivano, altresì, le Pt_3
convenute, le quali, contestando le domande attoree, chiedevano il rigetto delle stesse e, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione del contratto stipulato il
23.6.2011 per l'inadempimento del broker, che aveva arbitrariamente interrotto le attività di consulenza e la gestione dei sinistri relativi ai rischi diversi dalla RCT/O.
Istruita la causa documentalmente, con sentenza n. 5284/2019 del 31.1.2020, il
Tribunale di AL rigettava nel merito le domande attoree.
In motivazione, il Giudice di prime cure rilevava che l'interesse leso dalla condotta delle convenute, era rappresentato esclusivamente dalla possibilità di
4 maturare ulteriori provvigioni, in relazione ad una nuova polizza da stipulare in sostituzione di quella precedentemente contratta per la responsabilità civile verso terzi. Tuttavia, tale pretesa veniva qualificata, dallo stesso Giudice, come una mera aspettativa di fatto, priva di una concreta consistenza patrimoniale tutelabile, neppure sotto il profilo di perdita di opportunità. Infatti, non vi era alcun obbligo per la di procedere all'indizione di una nuova gara per la stipula di altre polizze in Pt_3
sostituzione di quella disdetta. Di conseguenza, non si configurava alcun inadempimento a carico delle convenute.
Il Tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale proposta dalle
Aziende convenute, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, poiché era incontestato che la società attrice avesse interrotto ogni prestazione sulla base del presupposto erroneo, relativo alla maturazione dei requisiti di cui all'art. 1454 c.c.; rilevava, altresì, il difetto di legittimazione dell'Assessorato, in quanto non parte del contratto di appalto, non avendo lo stesso emesso alcun decreto di approvazione dell'impegno di spesa.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello – in proprio e Parte_1
quale capogruppo mandataria della al quale resistevano Controparte_24
l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, l e le altre diciassette CP_22
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in Parte_3
diritto. In via incidentale, gli appellati impugnavano la sentenza limitatamente alla parte relativa alle spese del giudizio.
In data 27.6.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale non ha ritenuto sussistente il grave inadempimento posto in essere dai convenuti e, di conseguenza, non ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c., con conseguente danno per gli stessi.
La doglianza è infondata.
Prima di procedere alla trattazione, tuttavia, si rende opportuno esaminare le principali disposizioni contrattuali emerse dalle risultanze documentali prodotte, in quanto fondamentali per un corretto inquadramento della fattispecie.
L'art. 3 del contratto di appalto stabiliva che le “prestazioni oggetto del servizio che si intende appaltare”, consistevano nel supporto in materia assicurativa che
5 doveva, poi, essere necessariamente integrato con le attività svolte dalla Regione
Siciliana in materia di gestione del rischio clinico (comma 1) ed il servizio veniva svolto “in favore delle ed in stretta collaborazione con Pt_3 Controparte_26
l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana” (comma 3).
Lo stesso articolo dettagliava ulteriormente l'oggetto delle prestazioni, che includevano: l'analisi tecnica e i suggerimenti per la gestione delle polizze in corso di vigenza contrattuale, la stima del patrimonio delle singole aziende al fine di determinarne la copertura assicurativa, l'elaborazione di un “Piano assicurativo” finalizzato all'ottimizzazione dei costi e all'allineamento della durata delle polizze in essere, la formazione e l'aggiornamento periodico dei responsabili aziendali, la consulenza e l'assistenza nelle fasi preliminari, contemporanee e successive all'affidamento in gara delle polizze, nonché la gestione dei sinistri.
Inoltre, l'art. 7 del contratto definiva il corrispettivo per tali prestazioni oggetto dell'incarico. In particolare: a) per l'attività consulenziale, veniva fissato un importo fisso per l'intero quinquennio, pari al minore importo offerto di € 37.000,00 oltre
I.V.A.; b) per l'attività di brokeraggio, il corrispettivo era determinato sulla base di una percentuale applicata ai premi assicurativi, con oneri gravanti interamente sulle
Compagnie assicurative.
Per quanto concerne il lotto relativo alla copertura RCT/O, che è l'unico rilevante nel caso di specie, esso veniva aggiudicato alla Compagnia CP_25
Pertanto, il compenso per l'attività di intermediazione assicurativa (punto b) era Controp espressamente posto a carico di mediante la cosiddetta “Clausola Broker”.
Tuttavia, risulta che successivamente l'Assessorato aveva rimesso in discussione la convenienza del contratto assicurativo stipulato con la anche in CP_25
relazione alle notizie diffuse dalla stampa in ordine alla solvibilità della Compagnia e dell'intero Gruppo al quale essa apparteneva. Ciò aveva indotto l'Assessorato alla
Salute a rivedere le politiche in materia di rischio sanitario e ad allinearsi alla tendenza, emersa in ambito nazionale, di puntare sul sistema della autoassicurazione della gestione dei sinistri, peraltro già ipotizzata nel Piano Assicurativo Ottimale proposto dalla Regione al Broker.
Pertanto, coerentemente alle direttive dell'Assessorato date alle aziende sanitarie, il 25 febbraio 2014, veniva formalizzato dall di AL (anche CP_22
per conto di tutte le altre Aziende) il recesso dalla detta polizza con CP_25
6 Ciò posto, la società appellante lamenta che a seguito del recesso dalla polizza per la copertura dei rischi da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) stipulata con le aziende sanitarie appellate avrebbero dovuto procedere all'indizione di CP_25
una nuova gara per la copertura del rischio sanitario in sostituzione della polizza con la in quanto la scelta di procedere immediatamente alla autoassicurazione CP_25
per la gestione di tale classe di sinistri comportava la sottrazione alla gestione del broker delle polizze RCT/O nonché le relative provvigioni.
Tale pretesa, tuttavia, non ha alcun fondamento.
Sul punto occorre rammentare che la L. n. 792/1984 (norma istitutrice dell'Albo dei Broker), all'art. 1 dispone che "Agli effetti della presente legge è mediatore di assicurazione e riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando eventualmente alla loro gestione ed esecuzione".
Più di recente, il c.d. Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), trasponendo nel diritto italiano quanto rinvenibile nella direttiva 2002/92/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 sulla "intermediazione assicurativa", pubblicata sulla G.U.C.E. L. n. 3 del 15 gennaio 2003, all'art. 106, rubricato "Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa", ha disposto che "L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate
a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati".
Inoltre, secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006, "si intendono per mediatori
o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione".
Le attività svolte dal broker assicurativo, poi, anche secondo l'AIBA -
Associazione Italiana Broker di Assicurazioni e Riassicurazioni, consistono in: analisi dei rischi, definizione delle specifiche contrattuali, individuazione delle compagnie d'assicurazione idonee, gestione dei contratti, assistenza nella liquidazione
7 dei danni, aggiornamento costante sulle dinamiche dei rischi e sull'andamento del mercato assicurativo.
La Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 12973 del 27.5.2010), poi, ha avuto modo di affermare che "In tema di mediatori di assicurazione, alla luce della complessiva disciplina di cui alla Legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e
g), 5 lett. e) ed f), 8), il "broker" assicurativo svolge - accanto all'attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione - un'attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell'assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze
e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui (…)".
Il contenuto dell'attività di brokeraggio così come tipizzata dal legislatore e, quindi, interpretata dalla giurisprudenza, si articola, pertanto, in due distinte componenti che non debbono necessariamente coesistere: (i) attività di prestazione professionale avente ad oggetto assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione di un piano di gestione dei rischi dell'assicurato e alla selezione dei prodotti assicurativi presenti nel mercato maggiormente idonei al soddisfacimento degli interessi dell'assicurato; (ii) attività di rappresentanza dell'assicurato sia nella stipulazione della polizza assicurativa, sia nella successiva gestione dell'esecuzione del contratto di assicurazione.
Pertanto, il ruolo del broker si configura come un'attività di intermediazione, legittimata dalle disposizioni sulla mediazione che consente al soggetto conferente di agire in piena discrezionalità in merito alla conclusione dell'affare proposto e soprattutto mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.
Infatti, le disposizioni normative che regolano l'attività di intermediazione assicurativa, rinviano alle norme delle mediazioni, le quali depongono nel senso della libertà del conferente di concludere o meno l'affare senza che, in caso negativo, al mediatore spetti alcun compenso o ancor meno il diritto al risarcimento del danno;
profilo che peraltro è evidenziato all'art. 9 del contratto del 23.6.2011, che, in ordine
8 agli “obblighi delle AA.SS.”, non contempla in alcun modo obblighi di contrarre con compagnie assicuratrici individuate dal broker o indire gare per individuare.
D'altronde il meccanismo di remunerazione mediante percentuale sul premio assicurativo è stato pattuito dall'appellante che se ne è assunto il relativo rischio.
Nulla, nell'articolo da ultimo citato e nel contratto in oggetto, e nella normativa di riferimento, giustifica la pretesa dell'appellante all'esistenza di obblighi delle
Aziende a stipulare un contratto, né a rinnovare le polizze assicurative alla scadenza dello stesso, per cui non sussiste alcun diritto automatico per l'appellante a riscuotere importi di provvigione sulle polizze, qualora le Aziende decidano di non rinnovarle al termine del triennio o di recedere dal contratto dopo il primo anno: sicché non emerge alcun obbligo per le aziende di procedere obbligatoriamente ad una nuova gara alla scadenza dei contratti o ad un recesso anticipato.
Se tale previsione fosse stata ritenuta necessaria, avrebbe dovuto essere espressamente inserita nel contratto, non solo per derogare alla naturale libertà del committente di decidere se recedere dal rapporto, ma anche per vincolare l'ente pubblico a dare corso ad una procedura di aggiudicazione, nonostante fosse venuta meno l'opportunità amministrativa di procedere con il rinnovo o la stipulazione del contratto.
D'altro canto, come osservato, ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto, al paragrafo “Obblighi delle ”, le stesse erano obbligate unicamente a Parte_3
non stipulare o modificare le polizze senza la consulenza del broker, rimanendo però libere, ai sensi dell'art. 2 del negozio ITOMM1201607 di comunicare la disdetta del contratto, da effettuarsi direttamente a cura delle stesse Pt_3
Il motivo va quindi disatteso. Il rigetto comporta l'assorbimento del motivo riguardante il risarcimento del danno da inadempimento, avanzato dalla . Parte_1
Con il secondo motivo, l'appellante attacca l'affermazione del Tribunale relativa al difetto di legittimazione passiva dell' , osservando che la condotta CP_19
inadempiente delle è stata posta in essere in concorso Parte_5
dell'Assessorato.
E' appena il caso di notare che l'Assessorato da un lato non è parte del contratto del 23.6.2011, dall'altro ha compiuto interventi, nella gestione della vicenda in esame (realizzazione di programmi uniformi di assicurazione tra tutte le strutture sanitarie della Sicilia, attraverso il supporto di un soggetto professionale, cioè il
9 broker -consulente), segnalati dall'appellante, nell'esercizio di una potestà di natura politica-amministrativa che esula dalla regolamentazione contrattuale di rapporti privatistici (quelli tra il broker e le Aziende supportate).
Con il terzo motivo, attacca la decisione del primo Giudice laddove Parte_1
accerta e dichiara l'inadempimento della stessa, avendo la società consulente-broker interrotto il proprio servizio di consulenza sulla base dell'assunto errato che le non stessero adempiendo ai propri doveri contrattuali. Pt_3
In disparte la genericità della formulazione di questo motivo, sulla base di quanto precedentemente analizzato, le aziende non erano obbligate a stipulare una nuova polizza attraverso una gara pubblica. Di contro, la società appellante era tenuta a mantenere in essere il proprio servizio di consulenza, avendo peraltro già incassato il relativo corrispettivo e continuando a percepire le provvigioni derivanti dagli altri rami di assicurazione.
Infine, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non dichiarare inammissibili perché tardive, le domande riconvenzionali formulate dall
[...]
, dalle Controparte_28 Pt_3 Controparte_29 di e dall .
[...] CP_8 Controparte_10
Rileva, come peraltro segnalato in primo grado, che fronte di una citazione a comparire fissata per la data del 11 maggio 2015, l' Controparte_28
(costituitasi il 13 maggio 2015) e le
[...] [...]
(costituitesi in giudizio il 7 maggio 2015) - Controparte_30 cui, dopo la data dell'udienza, si è unita anche l Controparte_10
con comparsa del 25 maggio 2015 - si sono costituite tardivamente, quando
[...] era oramai decorso il termine di cui all'art. 166 c.p.c.. Tutte le convenute hanno formulato in via riconvenzionale eccezione di risoluzione del contratto di appalto del
23 giugno 2011 per, asserito, inadempimento dell'attrice (sulla quale infra). Ma, in ragione della tardività della loro costituzione, la medesima eccezione, formulata dalle da ultimo indicate, deve essere dichiarata inammissibile. Contestano la Pt_3
iniziale difesa delle stesse aziende, che sostengono l'ammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per asserita condotta inadempiente dell'attrice in quanto
“adesiva” rispetto a quella formulata dalle tempestivamente costituitesi. A Pt_3
suo dire, la condotta processuale descritta da controparte, ossia la formulazione di una domanda in termini adesivi rispetto alle ragioni di una delle parti del giudizio –
10 nel caso di specie le tempestivamente costituitesi – è unicamente Pt_3 riconducibile alla posizione di un terzo interveniente ai sensi dell'art. 105 comma 2
c.p.c. e non, invece, a quella di Enti che sono parti necessarie del giudizio, sia in termini processuali, in quanto espressamente convenute in giudizio dall'attrice, sia in termini sostanziali, in quanto parti del rapporto contrattuale oggetto della controversia.
Le eccezioni in esame non hanno pregio. Si può brevemente rilevare che le domande in esame sono meramente adesive rispetto a quella avanzata in via riconvenzionale delle costituitesi tempestivamente, in linea con l'art. 105 Pt_3
comma II c.p.c., e non hanno comunque introdotto domande, difese o elementi nuovi rispetto a quelli delle costituite tempestivamente ricorrendo peraltro il Pt_3
litisconsorzio necessario tra tutte le aziende parti del contratto, rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento (cfr. Cass. 31.1.2019 n. 2969).
L'appello va, quindi, interamente rigettato.
Con l'appello incidentale, le appellate impugnano la sentenza nella Pt_3
parte in cui il Tribunale ha liquidato il rimborso delle spese in favore delle Pt_3 per un importo di € 21.400,00, nonostante il valore della causa fosse pari ad €
8.000.000. Tale importo avrebbe dovuto giustificare una somma superiore.
La doglianza è fondata, nei termini di seguito chiariti.
Va puntualizzato, in primo luogo, che il valore della causa va rinvenuto nella domanda risarcitoria, avanzata per l'importo complessivo di € 6.846.187,00.
L'art. 6 del D.M. 55/2014 (aggiornato dal D.M. 147/2022), dispone:
“1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a €
520.000,00 si applica ((...)) il seguente incremento percentuale: per le controversie da € 520.000,00 ad € 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a € 520.000,00; per le controversie da €
1.000.000,01 ad € 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 1.000.000,00; per le controversie da €
2.000.000,01 ad € 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 2.000.000,00; per le controversie da €
4.000.000,01 ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad € 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad € 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici
11 previsti per le cause di valore sino ad € 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia”.
La norma, quindi, assegna al Giudice il potere-dovere di incrementare il compenso, per valori superiori a € 520.000, in misura che va “fino al 30%”, che costituisce, quindi, la misura massima dell'aumento, su scaglioni progressivamente aumentati, come detta la norma.
Ritiene la Corte che, tenuto conto della causa, della sua difficoltà e di ogni altro elemento rilevante, partendo da un importo base, per cause di valore fino a €
520.000,00 intermedio tra i valori minimi e medi delle tabelle dei parametri, allegate al richiamato D.M. di € 17.000,00, di applicare per i primi tre scaglioni oltre €
520.000,00 l'aumento del 10% e del 20% per il quarto aumento.
Si perviene così all'importo di € 27.152,40.
A questo si applica l'aumento previsto dall'art. 4 comma 2° del D.M cit., per una percentuale del 350% per 18 assistiti, pervenendo a un importo finale di €
122.185,8 dovuto alla difesa, da maggiorare di spese generali, IVA e CPA.
Va così riformato il capo della sentenza relativo alle spese riconosciute alle convenute e oggi appellate. Pt_3
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 90.000,00 per compensi in favore delle appellate, oltre Pt_3
oneri forfetari, CPA e IVA nonché € 28.000,00 in favore dell'Erario, per la difesa dell'Assessorato oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di AL, Sezione III civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
1) in accoglimento dell'appello incidentale avanzato da
[...]
, individuata quale Azienda capofila con Controparte_31
Decreto n. 2377 del 26 ottobre 2009 dell Controparte_19
l' , l Parte_6 Parte_7
, l , l'
[...] Controparte_28 [...]
[...]
[...] , l' , l' Controparte_32 Controparte_8 [...]
, l , l Controparte_9 Controparte_10 [...]
, l Controparte_11 Controparte_12
l' , Controparte_33
l' , l Controparte_20 [...]
, l , Controparte_21 Controparte_13
l' Controparte_34
, l'
[...] Controparte_35
, l'
[...] Controparte_36
l' , in riforma della sentenza n.
[...] Controparte_18
5284/2019, pronunziata dal Tribunale di AL in data 28.11.2019, condanna anche quale capofila e mandataria di Kensington R.M. S.p.A., al Pt_1 Parte_1
pagamento in favore delle predette e convenute, delle Parte_3 Parte_3
spese del primo grado del giudizio che liquida in complessivi€ 122.185,8 oltre accessori;
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente giudizio, che liquida in favore delle appellate, in complessivi € Pt_3
90.000,00 oltre accessori e in favore dell'Assessorato appellato in complessivi €
28.000,00 oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di Imprese in data 18.12.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13