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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 30/05/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2002/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 mici entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Deluca del Foro di Milano.
Dall'unione è nato l'unico figlio in data 22.11.1997, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alla seguente condizione:
Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra a titolo di assegno divorzile entro il giorno Parte_3 Parte_2 10 di mma di € 400,00 mensile (quat rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con note scritte depositate l'08.05.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 24.06.2000 e con sentenza n. 234/2024 del Tribunale di Lodi del 09.10.2024, pubblicata il 16.10.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 25.06.2000 Parte_1 Parte_2 in Paullo (MI) trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Paullo al n. 9, Parte I, Anno 2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2002/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] l'[...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2 mici entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Stefano Deluca del Foro di Milano.
Dall'unione è nato l'unico figlio in data 22.11.1997, maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.07.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alla seguente condizione:
Il sig. corrisponderà alla moglie sig.ra a titolo di assegno divorzile entro il giorno Parte_3 Parte_2 10 di mma di € 400,00 mensile (quat rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con note scritte depositate l'08.05.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Paullo (MI) in data 24.06.2000 e con sentenza n. 234/2024 del Tribunale di Lodi del 09.10.2024, pubblicata il 16.10.2024, passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi. Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e il 25.06.2000 Parte_1 Parte_2 in Paullo (MI) trascritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Paullo al n. 9, Parte I, Anno 2000;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Paullo (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26 maggio 2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello