Decreto cautelare 2 maggio 2024
Ordinanza cautelare 30 maggio 2024
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 931 del 2024, proposto da
OM LV & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Falvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crosio della Valle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 31, del D.P.R. n. 380/2001 emessa dal Responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crosio della Valle in data 05.03.2024, notificata alla ricorrente in data 6.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crosio della Valle;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 la dott.ssa Valentina Caccamo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, la società OM LV & C. S.r.l. impugna l’ordinanza emessa dal Comune di Crosio della Valle ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 con cui è stato intimato alla stessa di provvedere alla demolizione di un “ un manufatto con struttura metallica di rilevanti dimensioni, realizzato in aderenza all’edificio retrostante e adibito a sala ristorante ”, in quanto realizzato in assenza di alcun titolo edilizio e in difformità dalle N.T.A. del locale Piano di Governo del Territorio (P.G.T.).
2. A sostegno del gravame articola un unico motivo di ricorso, rubricato “ violazione dell’art. 6 comma 1 lettera e-quinques ed art. 10 del D.P.R. 380/01 (TUE) per aver ordinato la demolizione di una pergotenda (in suolo privato) che non richiede autorizzazioni costituendo un manufatto di edilizia libera. Illegittimità degli atti impugnati ”, con il quale lamenta, in sintesi, che il manufatto oggetto dell’ordinanza sarebbe una “pergotenda” facilmente amovibile e di natura pertinenziale, meramente accessoria rispetto allo stabile cui afferisce in quanto volta a garantire un riparo temporaneo dagli agenti atmosferici e, dunque, una migliore fruizione dell’edificio principale. Le caratteristiche costruttive e funzionali del manufatto, unitamente all’utilizzazione per periodi di tempo limitati, renderebbero la sua installazione qualificabile come attività edilizia libera ex art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 e, dunque, non soggetta alla previa acquisizione di apposito titolo edilizio.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Crosio della Valle per resistere al ricorso, contestando la prospettazione del ricorrente ed evidenziando che la struttura in questione non potrebbe essere assimilata alla categoria delle pergotende, trattandosi piuttosto di una nuova costruzione di consistenza e dimensioni rilevanti, destinata a un uso non precario, che avrebbe alterato lo stato dei luoghi e incrementato il carico urbanistico in assenza di permesso di costruire.
4. Con ordinanza di questo Tribunale n. 531/2024, resa all’esito della fase cautelare, il provvedimento impugnato è stato sospeso onde mantenere la res adhuc integra alla luce dell’esigenza di approfondire, con la compiuta cognizione della fase di merito, le questioni sollevate in ricorso in ordine alla natura della “pergotenda” e alla sua riconducibilità alla categoria delle opere realizzabili in edilizia libera, tenuto altresì conto del pregiudizio correlato alla rimozione del manufatto.
5. Le parti hanno scambiato ulteriori scritti difensivi e, all’udienza del 19.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Ritiene il Collegio che le censure sollevate da parte ricorrente vadano esaminate alla luce delle indicazioni interpretative provenienti dall’elaborazione giurisprudenziale, che ha ormai perimetrato i presupposti, fattuali e funzionali, in presenza dei quali un manufatto leggero diretto a soddisfare esigenze temporanee può essere considerato alla stregua di una pergotenda e, dunque, risultare assoggettato al regime dell’edilizia libera.
8. In particolare, perché possa parlarsi di pergotenda è necessario che l'opera, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non soltanto non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili, ma si presenti anche come una struttura leggera e non stabilmente infissa al suolo, “ sostanzialmente idonea a supportare una "tenda", anche in materiale plastico, ma a condizione che: - l'opera principale sia costituita, appunto, dalla "tenda" quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno; - la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa; - gli elementi di copertura e di chiusura (la "tenda") siano non soltanto facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili, in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di elementi di fissità, stabilità e permanenza tali da creare uno spazio chiuso, stabilmente configurato che possa alterare la sagoma ed il prospetto dell'edificio “principale”” (CDS, II, s. 9808/2023) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 15.03.2024, n.2503). Difatti, “ è in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme formato da tenda e struttura di sostegno non è qualificabile come organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie (in questi termini, di recente, Cons. St., sez. VI, n. 3321 del 27.4.2022; T.A.R. Piemonte, sez. II, n. 318 del 4.4.2022) ” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14.12.2023, n. 18969).
9. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, ritiene il Collegio che l’opera contestata dall’amministrazione e oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione non possa essere considerata una pergotenda, in considerazione delle caratteristiche strutturali e della conseguente destinazione funzionale della stessa.
10. Invero, come risulta dal sopralluogo condotto dall'autorità municipale e dalla documentazione fotografica versata in atti, il manufatto in questione presenta rilevanti dimensioni (cm. 360*900 e altezza media cm. 330) ed è costituito da una struttura fissa composta da elementi metallici portanti di notevole consistenza e impatto visivo, stabilmente ancorati al suolo e alla parete retrostante. L’intelaiatura portante non può dunque essere qualificata come struttura leggera meramente di supporto alla tenda, ma presenta caratteri di fissità e stabilità tali da alterare in maniera permanente la sagoma e il prospetto del fabbricato preesistente, avendo un rilevante impatto visivo e consistente ingombro anche quando le aperture laterali non vengono chiuse.
11. Peraltro, la natura non precaria del manufatto non può essere esclusa dalla amovibilità degli elementi che lo costituiscono e dalla circostanza che le tamponature laterali siano in plastica, poiché ciò che rileva è la funzione di chiusura dalle stesse espletate potenzialmente stabile e permanente (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 6.06.2023, n.5567). Difatti, anche componenti apribili possono concorrere a delimitare stabilmente una superficie e un volume cui attribuire specifica destinazione, inglobando alla struttura principale anche uno spazio che, senza la “pergotenda”, non potrebbe prestarsi all’utilizzo cui è adibito.
12. Sul piano funzionale, poi, risulta inequivocabilmente dal materiale fotografico in atti che la struttura in questione è interamente tamponata sui lati con materiale in plastica antipioggia nei mesi invernali ed è finanche dotata di una porta con maniglione antipanico, andando a delimitare uno spazio completamente chiuso, riscaldato con apposite stufe e allestito con arredi volti a consentirne la fruizione dei clienti quale superficie dedicata all'attività di somministrazione in continuazione di quella dell'edificio principale. Anche l'apposizione degli impianti termici denota la diversa modalità di fruizione del locale, destinato a un uso continuativo anche a fronte di condizioni climatiche non compatibili con la permanenza all'esterno (cfr. TAR Piemonte, Sez .II, 4.04.2022, n. 318).
12.1 In detti termini, la superficie delimitata dalla pergotenda assume “ un’oggettiva attitudine alla perdurante estensione e proiezione funzionale dello spazio commerciale sul cortile esterno (come desumibile dalle riproduzioni fotografiche ritraenti elementi di arredo, quali tavoli e sedie, adibiti alla consumazione) ” (cfr. TAR Campania, Salerno, Sez. II, 16.05.2024, n.1080), per cui la struttura portante manifesta la piena idoneità a garantire la stabilità della copertura, che, pur essendo retraibile, consente un uso continuato per ogni stagione dello spazio sottostante, a prescindere dal dato pratico, a questi fini privo di rilievo, che la ditta possa decidere di allestire detto spazio solo per una parte dei mesi invernali o per taluni giorni della settimana.
12.2 Deve dunque concordarsi con la difesa dell’amministrazione, laddove afferma che nella fattispecie si è in presenza di una struttura fissa il cui elemento portante, costituito da segmenti metallici di notevole consistenza e diametro, non serve quale mero sostegno della tenda retrattile, ma è “ funzionale a costituire la dorsale (la nervatura) di una struttura fissa, con tamponamenti laterali idonei a sigillare in maniera completa e a rendere stabilmente fruibile lo spazio sormontato dalla tenda ”, realizzando di fatto un ampliamento della superficie destinata ad uso commerciale e, dunque, una stabile trasformazione dell'organismo edilizio preesistente.
13. Alla luce di quanto precede, ritiene conclusivamente il Collegio che il manufatto di cui è stata disposta la demolizione con l’ordinanza impugnata non possa qualificarsi come opera di edilizia libera, sub specie di “pergotenda”.
14. Tali conclusioni non mutano alla luce dei contenuti del D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, che ha introdotto all’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 la lettera b-ter), a mente del quale sono eseguiti senza necessità di previa acquisizione del titolo edilizio “ le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche ”.
14.1 A prescindere dalla valutazione di ammissibilità della censura – considerando che la stessa, per come articolata in relazione al nuovo parametro normativo introdotto dal sopravvenuto D.L. n. 69/2024, è stata formulata con mera memoria non notificata alle parti – rileva il Collegio che la disposizione in parola è stata introdotta nell’ordinamento solo successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, per cui non può essere invocata ex post per sindacare la legittimità dell’esercizio del potere amministrativo che da tale previsione non era ratione temporis conformato.
14.2 Fermo restando quanto sopra, è possibile comunque evidenziare per completezza della presente trattazione che, anche nel merito, l’art. 6, comma 1, lettera b-ter) del D.P.R. n. 380/2001 non trova concreta applicazione al caso di specie, in mancanza delle condizioni fattuali e normative che ne delimitano il perimetro operativo. Difatti, affinché un’opera ricada nel regime dell’edilizia libera la disposizione prescrive – in conformità, del resto, alle consolidate acquisizioni giurisprudenziali – la verifica della sussistenza di alcuni requisiti distintivi sia sotto il profilo funzionale, sia sul piano tecnico-costruttivo. Quanto al primo aspetto, deve innanzitutto trattarsi di opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici nelle quali la struttura principale è costituita da “tende”, in ossequio al principio per cui la natura accessoria di tali manufatti impone che la struttura esterna di sostegno abbia carattere meramente accessorio rispetto agli elementi di copertura. Quanto al secondo profilo, l’ultima parte della norma invocata introduce apposite limitazioni di ordine tecnico, stabilendo che non possono “ in ogni caso ” considerarsi soggetti al regime dell’edilizia libera quei manufatti che determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente modifica del volume e della superficie del preesistente organismo edilizio, essendo inoltre richieste caratteristiche costruttive e profilo estetico di minimo impatto visivo e ridotto ingombro.
14.3 Come chiarito ai paragrafi che precedono, nel caso in esame la struttura in questione non è funzionale soltanto o principalmente a una migliore vivibilità degli spazi esterni dell’unità immobiliare preesistente attraverso la protezione dagli agenti atmosferici, ma è finalizzata allo stabile utilizzo di una nuova superficie con destinazione commerciale, per le esigenze dell’attività di somministrazione condotta all’interno dell’immobile cui la “pergotenda” è addossata. Peraltro, quest’ultima non può essere considerata alla stregua di una struttura leggera in cui assume rilievo preminente la “tenda” quale elemento di riparo e protezione dagli agenti atmosferici, essendo la stessa, al contrario, significativa per dimensione, configurazione e impatto visivo rispetto all’edificio preesistente.
15. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e va dunque respinto.
16. La particolarità della vicenda consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentina Caccamo | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO