Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati dall'avv. Salvatore Abate, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20/12/2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 13/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Supersano (LE) il 26/06/1993;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , il 24/10/1997 e , il Per_1 Per_2
29/08/1994, entrambi economicamente autosufficienti;
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che sia omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed espresse nei seguenti termini:
1
e con atto pubblico per NO , del
[...] Controparte_2 Persona_4
26.04.2010, n. repertorio 178293 e n. raccolta 37062. Tale immobile si compone di: - Piano terra n.c. 28, iscritto nel NCEU di Supersano, al Foglio
39, ptc. 130, sub 1, ctg. A/3, cl. 3, vani 7, mq 165, euro 292,83; - Piano terra:
35 metri quadri, iscritto nel NCEU di Supersano, al Foglio 39, ptc. 130, sub
2, ctg. C/6, cl. 3, mq 29, euro 43,43 (Alleg. 4 – visura catastale per immobile); il trasferimento dovrà avvenire entro e non oltre 60 gg. dalla omologazione del presente accordo di separazione innanzi a Notaio Per_5
con studio in Ruffano;
[...]
2) il ichiara che a tutt'oggi non sono state eseguite altre opere tali da Pt_1 richiedere ulteriori concessioni ad edificare o concessioni in sanatoria ai sensi delle norme vigenti. I beni innanzi descritti verranno trasferiti a corpo con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive se e come esistenti, il tutto come precisato nel titolo di provenienza ben cognito alle parti;
3) la IG.ra , da parte sua, anche a fronte della innanzi convenuta Parte_2 attribuzione patrimoniale, rinuncia ad ogni richiesta nei confronti del marito a titolo di assegno di mantenimento per sé, nel mentre nulla sarà dovuto per il mantenimento dei figli, neppure per quello ancora convivente con i genitori, in quanto entrambi maggiorenni, autonomi ed autosufficienti;
4) coniugi danno atto che si è proceduto con scrittura privata al prelievo dei beni mobili di rispettiva proprietà esclusiva e quindi di non avere null'altro a pretendere l'uno verso l'altra, impegnandosi al contempo il a Pt_1 trovare altra soluzione abitativa entro 30 gg. dall'omologa della separazione;
2 5) I coniugi si prestano infine reciproco consenso a concedere il nulla osta per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Supersano (LE), il 26/06/1993
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 1993), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 10/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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