Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.sa Daniela Galazzi Presidente dr. Andrea Compagno Giudice dr.sa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15992 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Musso con elezione Parte_1 di domicilio a Palermo, via Leonardo Da Vinci 276 attore
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Maniscalco, con elezione di Controparte_1 domicilio a Palermo, piazza Alberico Gentili n. 12 convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 12.12.2024, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fallimento della , società avente ad oggetto l'attività di progettazione e realizzazione Parte_1 di arredamenti civili e fabbricazione di mobili, agisce nei confronti di , CP_1 presidente del cda della società dalla data della sua costituzione fino al 2009, successivamente amministratore unico fino al novembre del 2015 ed infine liquidatore fino al fallimento dichiarato dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 40 del 10.03.2016.
Il fallimento addebita all'amministratore: a) di avere ceduto in data 22 dicembre 2008 il ramo d'azienda avente ad oggetto la vendita di mobili etnici a marchio in favore della Pt_2 [...]
senza considerare il valore dell'avviamento ed il cui corrispettivo complessivo pari CP_2
b) di non avere adottato le misure previste dall'art. 2447 c.c e di avere proseguito l'attività d'impresa nonostante la perdita integrale del capitale sociale già al 2009, così aggravando la situazione debitoria della società con pregiudizio dei creditori e dei terzi;
c) di avere effettuato prelievi dalla cassa sociale non giustificati e nello specifico: euro 133.546, in assenza di delibera assembleare;
euro 29.702 a titolo di consulenza in assenza di contratto;
euro 16.788,51 per noleggio auto in assenza di giustificazione. Indi chiede il risarcimento del danno nella misura di euro 847.430,0 pari alla differenza dei netti patrimoniali fra la data in cui l'amministratore avrebbe dovuto porre senza indugio la società in liquidazione e la data di fallimento ed in subordine nella misura di euro 814.403,57 pari al danno derivante dalle singole condotte addebitate.
Costituitosi il ha contestato tutti gli addebiti della curatela, ed in particolare ha negato di CP_3 avere compiuto atti di mala gestio, evidenziando che l'attività dell'impresa, seppure proseguita mediante una gestione altalenante, era stata in grado di produrre utili anche durante il periodo della sua amministrazione.
Così brevemente ricostruita la vicenda, ritiene il Tribunale che la domanda proposta dal fallimento sia soltanto parzialmente fondata e vada accolta nei limiti di seguito indicati.
Il fallimento che agisce ai sensi dell'art. 146 l.f., per il risarcimento del danno deve allegare e provare l'esistenza di un danno attuale e concreto, cioè il depauperamento del patrimonio sociale, di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente.
Incombe viceversa sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti (cfr. Cass. 22911/10).
Ciò premesso, osserva il Collegio che la violazione dei su richiamati obblighi gravanti sugli amministratori – e quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte di costoro agli obblighi imposti dalla legge e/o dall'atto costitutivo - costituisce presupposto necessario, ma non sufficiente per affermare la responsabilità risarcitoria da parte degli amministratori inadempienti;
infatti, anche in questo caso sono necessarie tanto la prova del danno, ossia del deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, quanto la diretta riconducibilità causale di detto danno alla condotta omissiva o commissiva degli amministratori stessi (cfr. Cass. Cass. 5960/05; Cass. 5876/11; Cass. 7606/11). A quest'ultimo riguardo è ormai pacificamente accolto in giurisprudenza (cfr. Cass. SU
26972/08) il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo infatti privilegiata l'opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza.
Il riferimento al nesso causale, oltre a servire come parametro per l'accertamento della responsabilità risarcitoria degli amministratori, è quindi rilevante anche da un punto di vista oggettivo, in quanto consente - come regola generale - di limitare l'entità del risarcimento all'effettiva e diretta efficienza causale dell'inadempimento e quindi a porre a carico degli amministratori inadempienti solo il danno direttamente riconnesso alla loro condotta omissiva o commissiva.
Ora, nella specie, è stato accertato che già al 31.12.2009 il patrimonio netto della società aveva assunto un valore negativo pari ad euro 201.756; di contro l'amministratore non ha dimostrato di avere sollecitato la ricapitalizzazione della società e, seppure risulta che in data 15 settembre
2010 il socio unico, nella persona di , odierno convenuto, abbia conferito CP_1 mandato all'amministratore (ossia a sé stesso), di deliberare lo scioglimento e messa in liquidazione della società, tuttavia, è stato accertato che l' non ha provveduto alla messa CP_1 in liquidazione della società e anche successivamente nella veste di liquidatore ha proseguito l'attività d'impresa, secondo criteri di continuità e non già di liquidazione, fino all'esercizio
2016, momento in cui la società è stata dichiarata fallita.
Né vale eccepire che con delibera del 6 dicembre 2010, l'odierno convenuto, n.q. di socio unico, abbia deciso di riformare la decisione in precedenza assunta di sciogliere la società, deliberando di proseguire l'attività aziendale, atteso che in considerazione dell'entità del patrimonio netto le perdite registrate erano di tale rilevanza che non potevano essere neppure in parte abbattute ma dovevano essere interamente coperte per ricostituire il capitale sociale e consentire la prosecuzione dell'attività (come accertato dal ctu).
In forza delle considerazioni e dei rilievi svolti, va quindi affermata la responsabilità del convenuto, il quale nonostante l'erosione del capitale sociale fosse evidente già al 31.12.2009, anziché adottare i provvedimenti di cui agli artt.2482 bis e se. cc, ponendo la società in liquidazione, ha proseguito l'attività d'impresa per oltre quattro esercizi, aggravando lo stato di dissesto e determinando ulteriori ingenti perdite.
Il depauperamento del patrimonio imputabile all'amministratore convenuto nel periodo in cui la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione e quindi dal 31.12.2009 al 31.12.2015, (non essendo disponibile una ricostruzione contabile alla data del fallimento), eliminati i costi conservativi, ossia quei costi compatibili con lo stato di liquidazione, ammonta ad euro -
156.160,79.
Il ctu ha inoltre accertato che non risultano contabilizzati nei bilanci i debiti nei confronti dell'Erario per imposte e tasse, che invece sono risultati ammessi al passivo in sede fallimentare.
Nello specifico è stato individuato in complessivi euro 234.772,00 il maggiore indebitamento nei confronti dell'Erario scaturente dall'indebita prosecuzione dell'attività sociale a decorrere dal 31.12.2009 e che non si sarebbe prodotto ove l'amministratore avesse tempestivamente posto la società in liquidazione.
Tale voce di danno va sommata alla differenza dei netti patrimoniali come sopra quantificati, in quanto il calcolo della perdita incrementale effettuato dal ctu non ha ricompreso anche tale voce di danno.
Non possono invece essere considerate fonte di autonomo danno per la società le condotte di appropriazione indebita poste in essere dall'amministratore nel periodo 2010-2013, seppure in parte accertate, in quanto già ricomprese ai fini della quantificazione del danno in quello da prosecuzione illecita dell'attività di impresa (v. ctu pag.19 e 20).
Né è possibile ritenere che la mancata riscossione del credito derivante dall'operazione di cessione del ramo d'azienda effettuata in favore della abbia prodotto un danno a CP_2 causa della indebita prosecuzione dell'attività d'impresa (come sostenuto dal fallimento), trattandosi di un'operazione posta in essere in epoca antecedente (22.12.2008) al verificarsi della causa di scioglimento e prima che il convenuto assumesse la carica di amministratore unico.
Va comunque rilevato che l'inconsistenza patrimoniale della non contestata (anzi CP_2 riconosciuta) dal fallimento costituisce di fatto una valida esimente nei confronti del convenuto giacché il credito sarebbe stato in ogni caso irrecuperabile. Peraltro, va detto che alla data di dichiarazione del fallimento il detto credito era ancora astrattamente esigibile non essendo interamente decorso il termine di prescrizione, ma nessuna azione è stata neppure tentata dal fallimento, stante l'incapienza patrimoniale della società cessionaria.
Consegue che, in assenza di altri elementi, il fallimento ha diritto al risarcimento del danno pari a complessivi euro 390.933,00 (di cui euro 156.161,00 derivanti dalla differenza tra i netti patrimoniali ed euro 234.772,00 quale pregiudizio riconducibile al mancato pagamento delle imposte), già epurato dei costi ineliminabili di gestione che la società avrebbe dovuto sostenere anche nella fase liquidatoria. Poiché il debito risarcitorio ex art. 2393 c.c. ha natura di debito di valore – come tale sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione – ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare del danno, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo (cfr. cass. sez. I civ. n. 11018/05 e 68/79), al fallimento spetta anche (art.1223 c.c.) il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate, da calcolare, applicando sulla somma predetta, rivalutata annualmente (fino alla data della presente pronuncia), gli interessi al tasso legale. Il tutto a decorrere da una data intermedia tra la data del
31.12.2009, momento in cui, a causa dell'erosione del capitale, l'amministratore avrebbe dovuto adottare i correttivi di cui all'art.2447 cc, e la data del fallimento (10.03.2016), dunque nel caso di specie dal 31.01.2013.
Il danno così complessivamente quantificato è pari ad euro 538.647,21 (di cui euro 390.933,00 per capitale, euro 63.272,68 per interessi ed euro 84.441,53 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 cpc e si liquidano in favore del fallimento in complessivi euro 29.193,00 oltre le spese vive prenotate a debito da quantificarsi e oltre iva, cpa e spese generali come per legge e vanno versate in favore dell'Erario (attesa l'ammissione al patrocinio gratuito del fallimento).
Vanno poste, inoltre, a carico del convenuto soccombente le spese della ctu (già liquidate con separato decreto del 06.06.2023).
Infine, essendo i fatti contestati quanto meno astrattamente riconducibili a un'ipotesi di reato
(cfr. Cass. sez. 5^ civ. n. 5952/07), ricorrono i presupposti di cui all'art.59 co. 1^ lett. d), d.p.r.
131/86 per la registrazione a debito e il successivo recupero dell'imposta di registro.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
Condanna al pagamento, in favore del fallimento della “ CP_1 Parte_1 della somma di euro 538.647,21, oltre interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo, a titolo di risarcimento del danno indicato nella parte motiva. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario che si liquidano in complessivi euro 29.193,00 oltre le spese vive prenotate a debito e oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della espletata c.t.u., già liquidate con decreto del 06.06.2023.
Indica nel convenuto soccombente il soggetto nei cui confronti recuperare l'imposta di registro prenotata a debito.
Così deciso a Palermo il 21.03.2025
Il Giudice Il Presidente
Emanuela Rosaria Maria Piazza Daniela Galazzi