CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
US ON Presidente
SE MI Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2994/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in VIA MANZONI 46 20900 MONZA presso lo Parte_2 studio dell'avv. MONTI FULVIO LORENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SIRONI STEFANIA ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 20123 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. ARIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per appresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o accertamento del caso:
- per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza pronunciata in data 28 marzo 2023 ex art. 281sexies c.p.c. n. 2549/2023, resa inter partes dal Tribunale di MILANO, Sezione Civile VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura
Massari – R.G. n 20568/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
CONCLUSIONI DEL PRIMO GRADO
a.- in via preliminare.
- per tutti i motivi indicati in narrativa, stante la totale inammissibilità delle pretese avversarie, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 4568/2021, R.G. 37066/2020, emesso dal Tribunale di Milano il 16/02/2021 nei confronti . (C.F. E P. IVA CP_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
b.- nel merito.
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che Banco di Desio ha notificato ex art. 1264 c.c. le fatture e la cessione;
accertata e dichiarata la legittimazione attiva in capo a che Pt_1
a sua volta ha comunicato la cessione dei crediti oggetto di factorizzazione e derivanti dal rapporto tra
Banco di Desio e accertato e dichiarato che il GD ha ammesso al passivo CP_2 Pt_1 fallimentare di riconoscendo la validità del contratto di factoring originariamente CP_2 intercorso con Banco di Desio, per l'effetto dichiarare la nullità delle domande contenute nell'atto di citazione avversario e conseguentemente rigettare integralmente la pretesa avversaria con ogni conseguenza di legge;
c.- nel merito.
pagina 2 di 13 - per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il credito oggetto di ingiunzione e il decreto ingiuntivo n. 4568/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 16/02/2021;
d.- in ogni caso.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
e.- in via istruttoria.
- ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e di cantiere relativa ai lavori svolti presso lo “STABILIMENTO AL DI PR (SR) E C/O
L ” da parte della attrice opponente nonché del direttore Controparte_3 dei lavori, del responsabile del cantiere e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei nominativi di cui sopra;
- si chiede prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale rappresentante CP_1 di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dei cantieri di “ CP_2 [...]
”) sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che, in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra Controparte_4 con riferimento ai lavori eseguiti nei cantieri di “ ” sono stati CP_1 Parte_4 eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL riportati nelle fatture?
2) vero che, in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e Controparte_4 CP_1 con riferimento ai cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici lavori, anche Controparte_3 se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “ponteggi e coibentazioni”?
3) vero che nei contratti di appalto intercorsi tra e la accadeva che venissero CP_2 CP_1 concordate oralmente delle modifiche, e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora CP_1 fallita la proposta contrattuale?
4) vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in CP_2 relazione alle fatture emesse e non contabilizzate che ai relativi documenti giustificativi?
5) vero che tutte le fatture emesse da a in relazione ai cantieri di CP_2 CP_1
“ ” recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL? Controparte_3
- Si chiede che la documentazione contabile e tecnica relativa al cantiere venga valutata pagina 3 di 13 mediante apposita CTU al fine di verificare quali opere eseguite siano state effettivamente pagate e quali invece non risultino ricomprese nell'originario contratto di appalto.
Per Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dalla società avverso Parte_1 la sentenza 2549/23 del Tribunale di Milano, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con conferma della condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio disposta a carico della odierna appellante e con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, per i motivi già dedotti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado rappresentata dalla procuratrice speciale ha chiesto e Parte_1 Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di euro 169.586,76 oltre interessi e spese nei confronti di qualificandosi cessionaria di crediti già ceduti Controparte_1 dall'originaria creditrice a Controparte_5
A sostegno della richiesta, aveva dedotto, in sintesi: Parte_1
-che era creditrice di “per effetto di un Controparte_5 Controparte_4 rapporto di factoring intrattenuto dalla Società con la in forza del quale l'Istituto di credito CP_6 aveva effettuato anticipazioni e cessioni del credito” ed in particolare, per quanto qui rileva, a
(c.f. ) …- data cessione: 3/03/2017 valore della cessione € Controparte_1 P.IVA_2
169.586,76”;
-che il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di con sentenza n. 50 Controparte_4 del 14.3.2018;
-che essa ricorrente, in qualità di cessionaria del credito di , era stata Controparte_5 ammessa al passivo del fallimento;
pagina 4 di 13 -che il Giudice Delegato le aveva riconosciuto il diritto di agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti da in bonis per effetto delle singole cessioni dotate di data certa, ed aveva CP_2 autorizzato il recupero del predetto credito;
-che era debitrice della somma oggetto del ricorso “come da fattura n. 160579 emessa Controparte_1 in data 17 novembre 2016 con scadenza al 31 marzo 2017 per € 76.341,83. = e fattura n. 160625 emessa in data 19 dicembre 2016 per € 93.244,43. = con scadenza 30 aprile 2017, da
[...]
(c.f. ) regolarmente anticipate da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
per effetto di cessione dei titoli, in forza della notifica al debitore ceduto - (c.f.
[...] Controparte_1
), con sede in piazza Boldrini 1, 20097, San Donato AN (MI) avvenuta in data P.IVA_2
9/03/2017”.
Il decreto è stato opposto dall'ingiunta (da qui anche solo davanti al Tribunale Controparte_1 CP_1 di Milano per ragioni di rito e di merito.
Nel contraddittorio con (da qui anche solo , costituitasi per resistere Parte_1 Pt_1 all'opposizione, il Tribunale, dopo aver respinto le istanze istruttorie, ha definito il giudizio con la sentenza n. 2549/23, con la quale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto.
1.1. La motivazione della sentenza di primo grado
Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di opposizione attinente all'intervenuto pagamento dei crediti azionati in data antecedente alla comunicazione di cessione del credito, osservando puntualmente che:
“…con il decreto ingiuntivo è intimato il pagamento:
1-della fattura n.160579 del 17.11.2016 per € 76.341,83 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; – SAL ottobre 2016 ponteggi SAL ottobre
[...]
2016 coibentazioni”;
2-della fattura n.160625 del 19.12.2016 per € 93.244,43 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; SAL novembre 2016 ponteggi SAL
[...] novembre 2016 coibentazioni”;
pagina 5 di 13 e parte attrice ha documentato di aver provveduto, prima della notifica della cessione a Banco di
Desio, al pagamento in favore della precedente cessionaria -secondo le indicazioni Controparte_7 riportate nelle stesse fatture- di due fatture relative alle medesime prestazioni (doc.1 attrice), e in particolare:
1A-fattura n.160541 del 4.11.2016 per € 367.648,85 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l'etilenodotto ; CP_1 Controparte_3
Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; – SAL ottobre 2016 – ponteggi SAL ottobre 2016 coibentazioni”;
2A-della fattura n.160602 del 6.12.2016 per € 298.333,41 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; SAL novembre 2016 – ponteggi SAL
[...] novembre 2016 coibentazioni”; considerato che non è contestato né il pagamento delle due fatture da ultimo richiamate (peraltro documentato sub doc.2 attrice) in favore della precedente cessionaria, né la sua anteriorità alla cessione alla banca;
ribadito che le descrizioni riportate nelle fatture sopra indicate come 1 e 2 sono del tutto identiche a quelle riportate, rispettivamente, nelle fatture sopra indicate come 1A e 2A, così come identici sono i riferimenti del fornitore e del contratto…”.
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di tre motivi, come più Pt_1 avanti rubricati.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. dal consigliere istruttore designato e, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati, all'udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.1. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato.
pagina 6 di 13 2.1.1. Motivo d'appello n. 1: si contesta per vizio motivazionale il fatto che il giudice abbia ritenuto fondata l'opposizione sotto il profilo del già avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria (Sentenza pag. 5).
L'appellante, in sintesi, ritiene erronea la sentenza nella parte in cui considera già soddisfatto il credito azionato monitoriamente, senza rilevare la differenza tra le fatture già pagate da e quelle poste CP_1
a fondamento del ricorso e senza considerare che i contratti di appalto intercorsi tra e CP_2 prevedevano che potessero essere eseguiti lavori ulteriori sulla base di modifiche concordate CP_1 del programma.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche nel non attribuire rilievo alla differenza di importi fatturati, apparentemente per le medesime causali.
Ritiene la Corte che la censura non sia condivisibile.
Proprio in base alla giurisprudenza citata dall'appellante, si deve osservare, infatti, che, a fronte della prova di aver effettuato un pagamento liberatorio (prova nella fattispecie offerta dal debitore e puntualmente esaminata nella sentenza appellata), ricade sul creditore l'onere di dimostrare che fra le parti sono intercorsi rapporti dai quali sono sorte diverse obbligazioni e che, pertanto, il pagamento effettuato deve essere imputato ad un debito diverso da quello azionato (v. Cass. 26275/17 “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”; conf. Cass. 27247/23).
L'odierna appellante non ha fornito questa prova, non potendosi desumere l'esistenza di altri debiti dell'odierna appellata dalla mera previsione contrattuale della possibilità di eseguire lavorazioni extra.
Come ha osservato l'appellata, infatti, “il fatto che un lavoro possa considerarsi extra rispetto al capitolato non significa certo che non debba essere comunque liquidato tramite SAL approvati dalla committenza, come contrattualmente previsto” (v. comparsa di risposta in appello), e nel presente giudizio nessuna prova di lavori extra pattuiti e liquidati mediante SAL approvati è stata offerta dall'odierna appellante.
2.1.2 Motivo d'appello n. 2: si contestano una serie di errori attinenti al rapporto processuale che si
è concluso con la emanazione della sentenza. La causa non è stata istruita e il giudice ha deciso pagina 7 di 13 sulla scorta di circostanze incerte. In particolare, si contesta il capo della sentenza in cui il giudice richiama e ribadisce “le ragioni di rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta” (Sentenza pag.
6) ritenendo raggiunta la prova del fatto estintivo e statuendo che: “il pagamento richiesto con le fatture azionate in via monitoria costituisca una duplicazione di una pretesa già soddisfatta da prima della cessione in favore del precedente cessionario” (Sentenza pag. 6). CP_1
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per essere stata assunta senza “lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta e senza l'acquisizione di documentazione indispensabile per la verifica della fondatezza o meno delle difese avversarie”.
Con particolare riferimento alle istanze di prova orale, l'appellante contesta la motivazione dell'ordinanza istruttoria, richiamata nella sentenza, nella parte in cui non ha ammesso la prova sui capitoli 2 e 5 poiché “in contrasto con la dicitura riportata sulle fatture” senza considerare che potevano “essere eseguite opere extra e lavori non ricompresi nel prezziario”.
Ritiene la Corte che neppure tale doglianza sia condivisibile.
Per meglio comprendere le ragioni del diniego delle istanze istruttorie, può essere utile osservare che le prove richieste da in primo grado e reiterate in appello sono state così testualmente formulate: Pt_1
“ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e di cantiere relativa ai lavori svolti presso lo “STABILIMENTO AL DI PR (SR) E C/O
L ” da parte della attrice opponente nonché del direttore Controparte_3 dei lavori, del responsabile del cantiere e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei nominativi di cui sopra;
. - si chiede prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale rappresentante CP_1 di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dei cantieri di “ CP_2 [...]
”) sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che, in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_4 CP_1 riferimento ai lavori eseguiti nei cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici Controparte_3 lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL riportati nelle fatture?
2) vero che, in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e Controparte_4 CP_1 con riferimento ai cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici lavori, anche Controparte_3 se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “ponteggi e coibentazioni”?
pagina 8 di 13 3) vero che nei contratti di appalto intercorsi tra e la accadeva che venissero CP_2 CP_1 concordate oralmente delle modifiche, e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora CP_1 fallita la proposta contrattuale?
4) vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in CP_2 relazione alle fatture emesse e non contabilizzate che ai relativi documenti giustificativi?
5) vero che tutte le fatture emesse da a in relazione ai cantieri di “ CP_2 CP_1 [...]
” recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL? Parte_5
. - Si chiede che la documentazione contabile e tecnica relativa al cantiere venga valutata mediante apposita CTU al fine di verificare quali opere eseguite siano state effettivamente pagate e quali invece non risultino ricomprese nell'originario contratto di appalto.
Il giudice istruttore ha respinto tali istanze con ordinanza a verbale in data 28.4.2022, così motivata:
“Rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta, rilevando che i testi non sono stati indicati nominativamente e ritenuta comunque la inammissibilità dei capitoli di prova dedotti, per genericità e contenuto in parte valutativo, nonché per i capitoli 2 e 5 in contrasto con la dicitura riportata sulle fatture;
la consulenza tecnica richiesta nella terza memoria è inammissibile per tardività oltre che per natura esplorativa”.
A fronte della suddetta articolazione delle istanze, ritiene la Corte che, pur tralasciando la mancata indicazione nominativa dei testi, alla quale l'odierna appellante anche in appello cerca di ovviare mediante una (inammissibile) richiesta di acquisizione dei nominativi disposta dal giudice, in ogni caso il rigetto dei capitoli risulti condivisibile poiché:
-il capitolo 1 è generico (sono stati eseguiti molteplici lavori) e valutativo (ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL…)
-il capitolo 2 è generico (sono stati eseguiti molteplici lavori) e valutativo (anche se …)
-il capitolo 3 è generico (accadeva che venissero concordate oralmente delle modifiche) e valutativo (il progetto esecutivo finale era diverso)
-il capitolo 4 è valutativo (la contabilità di è frammentaria) e generico (sussistono CP_2 notevoli problemi)
pagina 9 di 13 -il capitolo 5 è irrilevante (non essendo idoneo a provare che siano stati eseguiti lavori extra, approvati).
L'ordine di esibizione di “tutta la documentazione contrattuale e di cantiere” risulta inammissibile per il carattere generico ed esplorativo, non avendo innanzitutto l'appellante dedotto e provato di aver cercato vanamente di procurarsi i documenti idonei a fornire la prova che vorrebbe offrire, e non avendo comunque dedotto, ancor prima che provato, che esistano documenti, specificamente indicati, idonei a provare l'esecuzione dei lavori ai quali si riferirebbero le fatture azionate.
Per le suindicate ragioni risulterebbe esplorativa anche la ctu richiesta.
In conclusione, va ribadito:
-che, una volta provato un pagamento da parte del debitore (pagamento che quale fatto storico non è contestato dalla creditrice, oltre che documentato v. docc. 2 e 6 fascicolo primo grado appellata), è onere del creditore provare che sussiste altro debito non soddisfatto,
-che nel caso di specie l'appellante, che ne era onerata, non ha provato l'esistenza di crediti diversi derivanti dall'esecuzione di lavori diversi da quelli già pagati e, ancor prima, non ha specificamente allegato quali fossero questi lavori extra, limitandosi a sostenere (con argomento contra se, che conferma il carattere esplorativo delle istanze) che “l'odierna esponente - seconda cessionaria del credito – non era parte del contratto originario intercorso tra e e dunque nulla CP_2 CP_1 poteva conoscere in merito allo svolgimento delle opere e alle eventuali pattuite integrazioni e/o commesse in corso d'opera” (v. memoria di replica alla conclusionale).
2.1.3. Motivo d'appello n. 3: si contesta la qualificazione giuridica attribuita dal giudice alla fattispecie in esame, qualificazione evincibile dalle argomentazioni di cui alla pag. 5 della sentenza e dalla quale deriva l'affermazione del magistrato che “per sostenere la sussistenza del credito non sia rilevante la sua immediata contestazione dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione”
(Sentenza pag. 6). Se il magistrato avesse inquadrato nel factoring la fattispecie, ovviamente sul debitore ricadeva l'onere di contestare la fattura al momento della notificazione della cessione.
L'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato nel non attribuire rilievo alla circostanza della mancata immediata contestazione dopo la comunicazione della cessione, ritenendo che tale preteso pagina 10 di 13 errore sia dipeso da un'errata qualificazione della fattispecie in termini di contratto anticipi e non invece di factoring.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di fondamento.
Il Tribunale non ha deciso, infatti, sulla base di un errato inquadramento della fattispecie, bensì sulla base delle regole di diritto sull'efficacia liberatoria dei pagamenti nel caso di cessione dei crediti:
l'opposizione è stata accolta poiché il debitore ha provato di aver pagato al cedente (o più esattamente ad un diverso cessionario che era stato specificamente indicato nelle fatture ricevute) prima di aver ricevuto la comunicazione della cessione all'odierna appellante.
Tali regole trovano applicazione anche nel factoring, mentre non vi sono norme che escludano l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati prima della notizia della cessione sol perché il debitore non rivolge contestazioni al cessionario che gli comunica la cessione dopo il pagamento al cedente.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto che “per sostenere la sussistenza del credito non sia rilevante la sua immediata contestazione dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione”.
La difesa dell'appellante cita in comparsa conclusionale e in memoria di replica precedenti di legittimità che, a suo dire, imporrebbero al debitore ceduto di contestare immediatamente, dopo aver avuto notizia della cessione, “per iscritto l'esistenza o l'ammontare del credito, altrimenti il credito si presume esistente e liquido”.
Dall'esame dei precedenti citati emerge, tuttavia, che gli stessi si riferiscono a vicende del tutto diverse
(Cass. 138/16 riguarda una lite fra comproprietari, Cass. 3386/21 riguarda contributi omessi e CP_8
Cass. 13879/20 affronta questioni procedurali sulle preclusioni nel rito sommario e ordinario), e, naturalmente, non enunciano il principio invocato dall'appellante.
La S.C. sul punto ha enunciato, invece, un principio opposto a quello invocato dall'appellante (v. ad es.
Cass. 3319/20 “In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di pagina 11 di 13 informazione che ne aggravi la posizione;
il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione”; conf. Cass. 19435/25).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
2.2. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, altresì, la Corte che ricorrano i presupposti per la condanna d'ufficio al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Come ha osservato la S.C., infatti, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. 34693/22; v. anche Cass. 34429/24).
Nel presente giudizio d'appello la decisione del primo giudice, puntualmente motivata mediante il richiamo ai documenti prodotti, è stata censurata riproponendo doglianze già motivatamente respinte e richiamando principi di diritto asseritamente enunciati da precedenti di legittimità che, riguardando fattispecie del tutto diverse, non hanno enunciato alcun principio favorevole alla difesa dell'appellante.
Tale condotta integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c., realizzando un abuso del processo che giustifica la condanna al pagamento di una somma, che può essere equitativamente determinata in un importo pari alla metà delle spese legali liquidate (v. Cass.
26435/20).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2549/23;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di euro 4.995,50 ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c.;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE MI US ON
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei magistrati:
US ON Presidente
SE MI Consigliere rel.
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2994/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata dalla procuratrice Parte_1 P.IVA_1 [...] elettivamente domiciliata in VIA MANZONI 46 20900 MONZA presso lo Parte_2 studio dell'avv. MONTI FULVIO LORENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SIRONI STEFANIA ) C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in CORSO GENOVA, 14 20123 Controparte_1 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. ARIA ALESSANDRO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
pagina 1 di 13 Conclusioni
Per appresentata dalla procuratrice Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni pronuncia o accertamento del caso:
- per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza pronunciata in data 28 marzo 2023 ex art. 281sexies c.p.c. n. 2549/2023, resa inter partes dal Tribunale di MILANO, Sezione Civile VI, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Laura
Massari – R.G. n 20568/2021, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui di seguito si riportano e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- in via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
CONCLUSIONI DEL PRIMO GRADO
a.- in via preliminare.
- per tutti i motivi indicati in narrativa, stante la totale inammissibilità delle pretese avversarie, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 4568/2021, R.G. 37066/2020, emesso dal Tribunale di Milano il 16/02/2021 nei confronti . (C.F. E P. IVA CP_1
) in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_2
b.- nel merito.
- per tutti i motivi indicati in narrativa, accertato e dichiarato che Banco di Desio ha notificato ex art. 1264 c.c. le fatture e la cessione;
accertata e dichiarata la legittimazione attiva in capo a che Pt_1
a sua volta ha comunicato la cessione dei crediti oggetto di factorizzazione e derivanti dal rapporto tra
Banco di Desio e accertato e dichiarato che il GD ha ammesso al passivo CP_2 Pt_1 fallimentare di riconoscendo la validità del contratto di factoring originariamente CP_2 intercorso con Banco di Desio, per l'effetto dichiarare la nullità delle domande contenute nell'atto di citazione avversario e conseguentemente rigettare integralmente la pretesa avversaria con ogni conseguenza di legge;
c.- nel merito.
pagina 2 di 13 - per tutti i motivi indicati in narrativa, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il credito oggetto di ingiunzione e il decreto ingiuntivo n. 4568/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 16/02/2021;
d.- in ogni caso.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
e.- in via istruttoria.
- ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e di cantiere relativa ai lavori svolti presso lo “STABILIMENTO AL DI PR (SR) E C/O
L ” da parte della attrice opponente nonché del direttore Controparte_3 dei lavori, del responsabile del cantiere e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei nominativi di cui sopra;
- si chiede prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale rappresentante CP_1 di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dei cantieri di “ CP_2 [...]
”) sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che, in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra Controparte_4 con riferimento ai lavori eseguiti nei cantieri di “ ” sono stati CP_1 Parte_4 eseguiti molteplici lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL riportati nelle fatture?
2) vero che, in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e Controparte_4 CP_1 con riferimento ai cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici lavori, anche Controparte_3 se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “ponteggi e coibentazioni”?
3) vero che nei contratti di appalto intercorsi tra e la accadeva che venissero CP_2 CP_1 concordate oralmente delle modifiche, e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora CP_1 fallita la proposta contrattuale?
4) vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in CP_2 relazione alle fatture emesse e non contabilizzate che ai relativi documenti giustificativi?
5) vero che tutte le fatture emesse da a in relazione ai cantieri di CP_2 CP_1
“ ” recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL? Controparte_3
- Si chiede che la documentazione contabile e tecnica relativa al cantiere venga valutata pagina 3 di 13 mediante apposita CTU al fine di verificare quali opere eseguite siano state effettivamente pagate e quali invece non risultino ricomprese nell'originario contratto di appalto.
Per Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello proposto dalla società avverso Parte_1 la sentenza 2549/23 del Tribunale di Milano, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Con conferma della condanna al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio disposta a carico della odierna appellante e con vittoria di spese e compensi del presente grado di appello.
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone all'ammissione di tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante, per i motivi già dedotti.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado rappresentata dalla procuratrice speciale ha chiesto e Parte_1 Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo di pagamento per l'importo di euro 169.586,76 oltre interessi e spese nei confronti di qualificandosi cessionaria di crediti già ceduti Controparte_1 dall'originaria creditrice a Controparte_5
A sostegno della richiesta, aveva dedotto, in sintesi: Parte_1
-che era creditrice di “per effetto di un Controparte_5 Controparte_4 rapporto di factoring intrattenuto dalla Società con la in forza del quale l'Istituto di credito CP_6 aveva effettuato anticipazioni e cessioni del credito” ed in particolare, per quanto qui rileva, a
(c.f. ) …- data cessione: 3/03/2017 valore della cessione € Controparte_1 P.IVA_2
169.586,76”;
-che il Tribunale di Monza aveva dichiarato il fallimento di con sentenza n. 50 Controparte_4 del 14.3.2018;
-che essa ricorrente, in qualità di cessionaria del credito di , era stata Controparte_5 ammessa al passivo del fallimento;
pagina 4 di 13 -che il Giudice Delegato le aveva riconosciuto il diritto di agire in giudizio nei confronti dei debitori ceduti da in bonis per effetto delle singole cessioni dotate di data certa, ed aveva CP_2 autorizzato il recupero del predetto credito;
-che era debitrice della somma oggetto del ricorso “come da fattura n. 160579 emessa Controparte_1 in data 17 novembre 2016 con scadenza al 31 marzo 2017 per € 76.341,83. = e fattura n. 160625 emessa in data 19 dicembre 2016 per € 93.244,43. = con scadenza 30 aprile 2017, da
[...]
(c.f. ) regolarmente anticipate da Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
per effetto di cessione dei titoli, in forza della notifica al debitore ceduto - (c.f.
[...] Controparte_1
), con sede in piazza Boldrini 1, 20097, San Donato AN (MI) avvenuta in data P.IVA_2
9/03/2017”.
Il decreto è stato opposto dall'ingiunta (da qui anche solo davanti al Tribunale Controparte_1 CP_1 di Milano per ragioni di rito e di merito.
Nel contraddittorio con (da qui anche solo , costituitasi per resistere Parte_1 Pt_1 all'opposizione, il Tribunale, dopo aver respinto le istanze istruttorie, ha definito il giudizio con la sentenza n. 2549/23, con la quale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto.
1.1. La motivazione della sentenza di primo grado
Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto fondato il motivo di opposizione attinente all'intervenuto pagamento dei crediti azionati in data antecedente alla comunicazione di cessione del credito, osservando puntualmente che:
“…con il decreto ingiuntivo è intimato il pagamento:
1-della fattura n.160579 del 17.11.2016 per € 76.341,83 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; – SAL ottobre 2016 ponteggi SAL ottobre
[...]
2016 coibentazioni”;
2-della fattura n.160625 del 19.12.2016 per € 93.244,43 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; SAL novembre 2016 ponteggi SAL
[...] novembre 2016 coibentazioni”;
pagina 5 di 13 e parte attrice ha documentato di aver provveduto, prima della notifica della cessione a Banco di
Desio, al pagamento in favore della precedente cessionaria -secondo le indicazioni Controparte_7 riportate nelle stesse fatture- di due fatture relative alle medesime prestazioni (doc.1 attrice), e in particolare:
1A-fattura n.160541 del 4.11.2016 per € 367.648,85 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l'etilenodotto ; CP_1 Controparte_3
Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; – SAL ottobre 2016 – ponteggi SAL ottobre 2016 coibentazioni”;
2A-della fattura n.160602 del 6.12.2016 per € 298.333,41 per “interventi multispecialistici di manutenzione e montaggi c/o lo stabilimento di RI (SR) e c/o l' CP_1 Parte_5
; Fornitore: 500267; Contratto: 2500010728; SAL novembre 2016 – ponteggi SAL
[...] novembre 2016 coibentazioni”; considerato che non è contestato né il pagamento delle due fatture da ultimo richiamate (peraltro documentato sub doc.2 attrice) in favore della precedente cessionaria, né la sua anteriorità alla cessione alla banca;
ribadito che le descrizioni riportate nelle fatture sopra indicate come 1 e 2 sono del tutto identiche a quelle riportate, rispettivamente, nelle fatture sopra indicate come 1A e 2A, così come identici sono i riferimenti del fornitore e del contratto…”.
2.Il giudizio di appello
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di tre motivi, come più Pt_1 avanti rubricati.
La società appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c. dal consigliere istruttore designato e, dopo il deposito degli scritti conclusivi nei termini assegnati, all'udienza dell'8.10.2025 è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2.1. Motivi della decisione
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio seguita alla rimessione al Collegio da parte del consigliere istruttore, che l'appello sia infondato.
pagina 6 di 13 2.1.1. Motivo d'appello n. 1: si contesta per vizio motivazionale il fatto che il giudice abbia ritenuto fondata l'opposizione sotto il profilo del già avvenuto pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate in via monitoria (Sentenza pag. 5).
L'appellante, in sintesi, ritiene erronea la sentenza nella parte in cui considera già soddisfatto il credito azionato monitoriamente, senza rilevare la differenza tra le fatture già pagate da e quelle poste CP_1
a fondamento del ricorso e senza considerare che i contratti di appalto intercorsi tra e CP_2 prevedevano che potessero essere eseguiti lavori ulteriori sulla base di modifiche concordate CP_1 del programma.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato anche nel non attribuire rilievo alla differenza di importi fatturati, apparentemente per le medesime causali.
Ritiene la Corte che la censura non sia condivisibile.
Proprio in base alla giurisprudenza citata dall'appellante, si deve osservare, infatti, che, a fronte della prova di aver effettuato un pagamento liberatorio (prova nella fattispecie offerta dal debitore e puntualmente esaminata nella sentenza appellata), ricade sul creditore l'onere di dimostrare che fra le parti sono intercorsi rapporti dai quali sono sorte diverse obbligazioni e che, pertanto, il pagamento effettuato deve essere imputato ad un debito diverso da quello azionato (v. Cass. 26275/17 “In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso”; conf. Cass. 27247/23).
L'odierna appellante non ha fornito questa prova, non potendosi desumere l'esistenza di altri debiti dell'odierna appellata dalla mera previsione contrattuale della possibilità di eseguire lavorazioni extra.
Come ha osservato l'appellata, infatti, “il fatto che un lavoro possa considerarsi extra rispetto al capitolato non significa certo che non debba essere comunque liquidato tramite SAL approvati dalla committenza, come contrattualmente previsto” (v. comparsa di risposta in appello), e nel presente giudizio nessuna prova di lavori extra pattuiti e liquidati mediante SAL approvati è stata offerta dall'odierna appellante.
2.1.2 Motivo d'appello n. 2: si contestano una serie di errori attinenti al rapporto processuale che si
è concluso con la emanazione della sentenza. La causa non è stata istruita e il giudice ha deciso pagina 7 di 13 sulla scorta di circostanze incerte. In particolare, si contesta il capo della sentenza in cui il giudice richiama e ribadisce “le ragioni di rigetto delle istanze istruttorie di parte convenuta” (Sentenza pag.
6) ritenendo raggiunta la prova del fatto estintivo e statuendo che: “il pagamento richiesto con le fatture azionate in via monitoria costituisca una duplicazione di una pretesa già soddisfatta da prima della cessione in favore del precedente cessionario” (Sentenza pag. 6). CP_1
L'appellante contesta la decisione del Tribunale per essere stata assunta senza “lo svolgimento dell'attività istruttoria richiesta e senza l'acquisizione di documentazione indispensabile per la verifica della fondatezza o meno delle difese avversarie”.
Con particolare riferimento alle istanze di prova orale, l'appellante contesta la motivazione dell'ordinanza istruttoria, richiamata nella sentenza, nella parte in cui non ha ammesso la prova sui capitoli 2 e 5 poiché “in contrasto con la dicitura riportata sulle fatture” senza considerare che potevano “essere eseguite opere extra e lavori non ricompresi nel prezziario”.
Ritiene la Corte che neppure tale doglianza sia condivisibile.
Per meglio comprendere le ragioni del diniego delle istanze istruttorie, può essere utile osservare che le prove richieste da in primo grado e reiterate in appello sono state così testualmente formulate: Pt_1
“ordinare immediatamente ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutta la documentazione contrattuale e di cantiere relativa ai lavori svolti presso lo “STABILIMENTO AL DI PR (SR) E C/O
L ” da parte della attrice opponente nonché del direttore Controparte_3 dei lavori, del responsabile del cantiere e del Fallimento MS Isolamenti, nei confronti del quale ultimo dovrà anche disporre l'acquisizione dei nominativi di cui sopra;
. - si chiede prova per interpello del legale rappresentante di e per testi (legale rappresentante CP_1 di in bonis;
curatore del Fallimento MS Isolamenti;
direttore dei cantieri di “ CP_2 [...]
”) sui seguenti capitoli di prova: Parte_3
1) vero che, in relazione ai contratti di appalto intercorsi tra e con Controparte_4 CP_1 riferimento ai lavori eseguiti nei cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici Controparte_3 lavori, taluni dei quali ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL riportati nelle fatture?
2) vero che, in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi fra e Controparte_4 CP_1 con riferimento ai cantieri di “ ” sono stati eseguiti molteplici lavori, anche Controparte_3 se nelle fatture ad essi relative è sempre indicata la sola attività di “ponteggi e coibentazioni”?
pagina 8 di 13 3) vero che nei contratti di appalto intercorsi tra e la accadeva che venissero CP_2 CP_1 concordate oralmente delle modifiche, e che pertanto il progetto esecutivo finale era diverso dal progetto iniziale predisposto da ed in relazione al quale era stata formulata dalla società ora CP_1 fallita la proposta contrattuale?
4) vero che la contabilità di è frammentaria e sussistono notevoli problemi sia in CP_2 relazione alle fatture emesse e non contabilizzate che ai relativi documenti giustificativi?
5) vero che tutte le fatture emesse da a in relazione ai cantieri di “ CP_2 CP_1 [...]
” recano la stessa dicitura in relazioni a diversi SAL? Parte_5
. - Si chiede che la documentazione contabile e tecnica relativa al cantiere venga valutata mediante apposita CTU al fine di verificare quali opere eseguite siano state effettivamente pagate e quali invece non risultino ricomprese nell'originario contratto di appalto.
Il giudice istruttore ha respinto tali istanze con ordinanza a verbale in data 28.4.2022, così motivata:
“Rigetta le istanze istruttorie di parte convenuta, rilevando che i testi non sono stati indicati nominativamente e ritenuta comunque la inammissibilità dei capitoli di prova dedotti, per genericità e contenuto in parte valutativo, nonché per i capitoli 2 e 5 in contrasto con la dicitura riportata sulle fatture;
la consulenza tecnica richiesta nella terza memoria è inammissibile per tardività oltre che per natura esplorativa”.
A fronte della suddetta articolazione delle istanze, ritiene la Corte che, pur tralasciando la mancata indicazione nominativa dei testi, alla quale l'odierna appellante anche in appello cerca di ovviare mediante una (inammissibile) richiesta di acquisizione dei nominativi disposta dal giudice, in ogni caso il rigetto dei capitoli risulti condivisibile poiché:
-il capitolo 1 è generico (sono stati eseguiti molteplici lavori) e valutativo (ulteriori rispetto a quelli indicati nei SAL…)
-il capitolo 2 è generico (sono stati eseguiti molteplici lavori) e valutativo (anche se …)
-il capitolo 3 è generico (accadeva che venissero concordate oralmente delle modifiche) e valutativo (il progetto esecutivo finale era diverso)
-il capitolo 4 è valutativo (la contabilità di è frammentaria) e generico (sussistono CP_2 notevoli problemi)
pagina 9 di 13 -il capitolo 5 è irrilevante (non essendo idoneo a provare che siano stati eseguiti lavori extra, approvati).
L'ordine di esibizione di “tutta la documentazione contrattuale e di cantiere” risulta inammissibile per il carattere generico ed esplorativo, non avendo innanzitutto l'appellante dedotto e provato di aver cercato vanamente di procurarsi i documenti idonei a fornire la prova che vorrebbe offrire, e non avendo comunque dedotto, ancor prima che provato, che esistano documenti, specificamente indicati, idonei a provare l'esecuzione dei lavori ai quali si riferirebbero le fatture azionate.
Per le suindicate ragioni risulterebbe esplorativa anche la ctu richiesta.
In conclusione, va ribadito:
-che, una volta provato un pagamento da parte del debitore (pagamento che quale fatto storico non è contestato dalla creditrice, oltre che documentato v. docc. 2 e 6 fascicolo primo grado appellata), è onere del creditore provare che sussiste altro debito non soddisfatto,
-che nel caso di specie l'appellante, che ne era onerata, non ha provato l'esistenza di crediti diversi derivanti dall'esecuzione di lavori diversi da quelli già pagati e, ancor prima, non ha specificamente allegato quali fossero questi lavori extra, limitandosi a sostenere (con argomento contra se, che conferma il carattere esplorativo delle istanze) che “l'odierna esponente - seconda cessionaria del credito – non era parte del contratto originario intercorso tra e e dunque nulla CP_2 CP_1 poteva conoscere in merito allo svolgimento delle opere e alle eventuali pattuite integrazioni e/o commesse in corso d'opera” (v. memoria di replica alla conclusionale).
2.1.3. Motivo d'appello n. 3: si contesta la qualificazione giuridica attribuita dal giudice alla fattispecie in esame, qualificazione evincibile dalle argomentazioni di cui alla pag. 5 della sentenza e dalla quale deriva l'affermazione del magistrato che “per sostenere la sussistenza del credito non sia rilevante la sua immediata contestazione dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione”
(Sentenza pag. 6). Se il magistrato avesse inquadrato nel factoring la fattispecie, ovviamente sul debitore ricadeva l'onere di contestare la fattura al momento della notificazione della cessione.
L'appellante ritiene che il primo giudice abbia errato nel non attribuire rilievo alla circostanza della mancata immediata contestazione dopo la comunicazione della cessione, ritenendo che tale preteso pagina 10 di 13 errore sia dipeso da un'errata qualificazione della fattispecie in termini di contratto anticipi e non invece di factoring.
Ritiene la Corte che il motivo sia privo di fondamento.
Il Tribunale non ha deciso, infatti, sulla base di un errato inquadramento della fattispecie, bensì sulla base delle regole di diritto sull'efficacia liberatoria dei pagamenti nel caso di cessione dei crediti:
l'opposizione è stata accolta poiché il debitore ha provato di aver pagato al cedente (o più esattamente ad un diverso cessionario che era stato specificamente indicato nelle fatture ricevute) prima di aver ricevuto la comunicazione della cessione all'odierna appellante.
Tali regole trovano applicazione anche nel factoring, mentre non vi sono norme che escludano l'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati prima della notizia della cessione sol perché il debitore non rivolge contestazioni al cessionario che gli comunica la cessione dopo il pagamento al cedente.
Risulta, quindi, corretta la decisione del Tribunale che ha ritenuto che “per sostenere la sussistenza del credito non sia rilevante la sua immediata contestazione dopo aver ricevuto la comunicazione della cessione”.
La difesa dell'appellante cita in comparsa conclusionale e in memoria di replica precedenti di legittimità che, a suo dire, imporrebbero al debitore ceduto di contestare immediatamente, dopo aver avuto notizia della cessione, “per iscritto l'esistenza o l'ammontare del credito, altrimenti il credito si presume esistente e liquido”.
Dall'esame dei precedenti citati emerge, tuttavia, che gli stessi si riferiscono a vicende del tutto diverse
(Cass. 138/16 riguarda una lite fra comproprietari, Cass. 3386/21 riguarda contributi omessi e CP_8
Cass. 13879/20 affronta questioni procedurali sulle preclusioni nel rito sommario e ordinario), e, naturalmente, non enunciano il principio invocato dall'appellante.
La S.C. sul punto ha enunciato, invece, un principio opposto a quello invocato dall'appellante (v. ad es.
Cass. 3319/20 “In tema di "factoring", il debitore ceduto che, reso edotto della cessione, non abbia avvertito il "factor" dell'inesistenza di crediti per i quali il cedente abbia ricevuto anticipazioni, non è tenuto al risarcimento dei danni subiti dal cessionario poiché, a fronte della mera comunicazione dell'avvenuta cessione, il suo comportamento inerte non viola il principio di correttezza e buona fede, non sussistendo a suo carico - neanche nel caso in cui abbia accettato la cessione - un obbligo di pagina 11 di 13 informazione che ne aggravi la posizione;
il medesimo cessionario può, invece, pretendere di essere risarcito dal detto debitore ove questi, dopo avere garantito allo stesso "factor" l'esistenza e la validità di tali crediti, ne abbia leso l'affidamento, omettendo di avvisarlo "sua sponte" di circostanze sopravvenute ostative alla loro realizzazione”; conf. Cass. 19435/25).
L'appello, quindi, deve essere respinto.
2.2. Le spese di lite
Le spese di lite del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
Ritiene, altresì, la Corte che ricorrano i presupposti per la condanna d'ufficio al pagamento di una somma ex art. 96 co. 3 c.p.c.
Come ha osservato la S.C., infatti, “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. 34693/22; v. anche Cass. 34429/24).
Nel presente giudizio d'appello la decisione del primo giudice, puntualmente motivata mediante il richiamo ai documenti prodotti, è stata censurata riproponendo doglianze già motivatamente respinte e richiamando principi di diritto asseritamente enunciati da precedenti di legittimità che, riguardando fattispecie del tutto diverse, non hanno enunciato alcun principio favorevole alla difesa dell'appellante.
Tale condotta integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c., realizzando un abuso del processo che giustifica la condanna al pagamento di una somma, che può essere equitativamente determinata in un importo pari alla metà delle spese legali liquidate (v. Cass.
26435/20).
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2549/23;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi (di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva ed euro 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
-condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata di euro 4.995,50 ai sensi dell'art. 96 co. 3
c.p.c.;
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il giorno 8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE MI US ON
pagina 13 di 13