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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/05/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2204/2019 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIANESE MARIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO oggetto: azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in relazione al c/c
1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti bancari di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, 1815 c.c. e dell'art. 117 TUB, e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinvio alle condizioni d'uso di cui ai contratti di apertura di c/c del 01.02.1978 e del 07.10.1988;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999;
3) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c da parte della banca dei tassi d'interesse passivi in misura superiore al tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 del T.U.B. per CP_2 l'intero periodo,
5) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento per l'effetto e di addebito di spese in quanto non giustificate da alcuna valida pattuizione;
6) accertare e dichiarare la nullità per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, 1815 c.c. e dell'art. 117 bis, comma 3, TUB delle pattuizioni relative alle commissioni sui crediti di firma, con conseguente ripetizione di tutte le somme indebitamente pagate a tale titolo, o, in subordine, ripetizione delle somme pagate per la quota eccedente il 65% dell'importo garantito;
pagina 1 di 10 7) accertare e dichiarare l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari, superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e incorrendo nell'usura oggettiva, come precisato nella presente memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. e come indicato nella perizia sul conto corrente, in riferimento ai seguenti trimestri: III trimestre 2010, dal I trimestre 2011 al III trimestre 2011, dal I trimestre 2012 al I trimestre 2014, dal III trimestre 2017 al I trimestre 2018;
8) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e di affidamento, delle commissioni di affidamento sui crediti di firma, della valuta, delle condizioni e delle spese e come in narrativa;
9) per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro CP_1
1.734.005,45, o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, indebitamente pagata dalla società attrice alla banca convenuta, oltre gli interessi di legge ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda al saldo;
10) con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: chiede che il C.T.U. sia chiamato ad ulteriore chiarimento dell'elaborato integrativo depositato in data 29.07.2024 ordine alla omessa valutazione della natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse ante 06.06.2008, e proceda alla rielaborazione del rapporto di conto corrente, considerando la prescrizione delle sole rimesse solutorie ante decennio, rispettando le modalità di seguito indicate:
- eliminazione per l'intera durata del rapporto (e non solo a decorrere dal 06/06/2008) di commissioni e spese di gestione del conto non pattuiti;
- periodo di ricostruzione del rapporto di conto corrente dalla prima data documentata negli estratti conto agli atti, ossia 23/12/2003 (e non 06/06/2008);
- eliminazione di ogni capitalizzazione infrannuale, sia per le poste passive che per quelle attive per l'intera durata del rapporto (e non solo dal 06/06/2008);
- il tutto secondo il criterio del saldo rettificato.”.
Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- ACCERTARE E DICHIARARE la propria incompetenza territoriale nel giudicare in merito alle doglianze avversarie in tema di Convenzione interbancaria relativa al c.d. “credito di firma”, quindi
- DICHIARARE la competenza esclusiva nel decidere su detta questione del Tribunale di Roma;
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierna Attrice siccome inammissibili, improcedibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
IN VIA ISTRUTTORIA
- RIGETTARE le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti;
IN OGNI CASO
– CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2019 la conveniva in Parte_1 giudizio la allegando che: essa attrice aveva aperto, presso la convenuta, il conto CP_3 CP_1 corrente di corrispondenza n. 023/7241 che, alla data del 31.12.2003, presentava un saldo iniziale di € pagina 2 di 10 Parte 285.169,44 a credito della ed era stato estinto in data 13.8.2019; su successiva ingiunzione la aveva consegnato due lettere di apertura di conto corrente di corrispondenza, una datata CP_1
1.2.1978 e l'altra datata 7.10.1988; su detto conto la aveva applicato la capitalizzazione CP_1 composta degli interessi debitori con diversa forbice temporale rispetto a quelli creditori, in difetto di pattuizione, nonché tassi d'interesse ultralegali e altre condizioni non pattuite (perché il contratto rinviava all'uso piazza), peraltro unilateralmente variate nel tempo dalla senza che vi fosse CP_1 specifica pattuizione in contratto;
neppure risultavano concordate le commissioni di massimo scoperto e le spese di gestione del conto applicate;
in 22 trimestri (meglio indicati a pag. 11 della citazione) il tasso applicato aveva superato le soglie di usura;
in data 28.10.2009 le banche UBAE S.P.A,
[...]
e avevano sottoscritto una “Convenzione Interbancaria” CP_3 Controparte_4 Parte per il rilascio alla di garanzie in favore di terzi beneficiari (operazione denominata “credito di Parte firma”), la quale prevedeva l'applicazione di una commissione del 2,5%, accettata dalla;
nel Contr Parte corso del rapporto la aveva però applicato sul c/c della una commissione aggiuntiva (“c. af.”, ossia commissione sull'affidamento) dello 0,50% non legittima in virtù della citata Convenzione
Interbancaria e che, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ex art. 117 bis, c. 3, TUB, o, in subordine, ricalcolata sull'ammontare del 65% del massimale indicato (in coerenza con i criteri di calcolo della commissione stabiliti nella Convenzione Interbancaria). Chiedeva, quindi, previa declaratoria della nullità delle condizioni illegittimamente applicate, il ricalcolo del saldo di conto alla data della chiusura e la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione di tutti gli addebiti CP_3 precedenti al 13.8.2009 (decennio anteriore alla chiusura del conto) o in subordine anteriormente al Contr 6.6.2008 (decennio anteriore alla notifica alla dell'invito alla mediazione), considerato che tutte le rimesse anteriori erano solutorie in quanto il rapporto non era assistito da apertura di credito. Allegava di avere ottemperato a quanto previsto sulla parificazione della periodicità di addebito degli interessi mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e di avviso nelle filiali. Indicava che le c.m.s. erano previste con indicazione del tasso e dei criteri di calcolo e che lo jus variandi era previsto all'art. 16 delle condizioni contrattuali. Eccepiva l'infondatezza delle contestazioni in tema di usura, rilevando che la c.m.s. non avrebbe dovuto essere considerata nel relativo calcolo prima del 31.12.2009, e che comunque non vi era usura pattizia. Eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale quanto alla domanda relativa alle commissioni su credito di firma, poiché il relativo contratto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'incompetenza in parte qua e il rigetto nel merito delle ulteriori domande.
Il giudice onorario originario assegnatario del procedimento assegnava i termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza a verbale del 2.12.2020 veniva disposta c.t.u. contabile (quesito formulato con successiva ordinanza fuori udienza del 8.7.2021 con integrale rinvio a ai quesiti formulati da parte attrice). Dopo alcune proroghe veniva depositata la relazione di consulenza tecnica e, nonostante questa non avesse risposto alle osservazioni delle parti, il g.o.p. riteneva la causa matura per la decisione e, fatte precisare le conclusioni, in data 15.5.2023 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 29.9.2023 il giudice rimetteva la causa sul ruolo chiamando il c.t.u. a chiarimenti sulla base delle contestazioni di parte convenuta (in sintesi il c.t.u. aveva completamente omesso, tra le altre cose, di verificare la prescrizione come eccepita). Concesse due proroghe, in data 5.7.2024 il procedimento veniva assegnato pagina 3 di 10 a magistrato che lo riassegnava a un diverso g.o.p. Depositata l'integrazione alla c.t.u., il g.o.p. tratteneva la causa in decisione in data 9.12.2024. Con ordinanza del 17.2.2025, rilevato che il valore della causa superava i limiti di assegnazione ai giudici onorari, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la trasmissione degli atti al presidente del tribunale. In data 20.2.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 8.5.2025 in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte per l'attore l'avv. Pianese e per il convenuto l'avv. Coaccioli. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
E', preliminarmente, opportuno verificare la competenza dell'adito tribunale in relazione alla domanda di cui al punto 6) delle conclusioni sopra rassegnate da parte attrice, ossia la domanda relativa alla nullità delle pattuizioni relative alle commissioni sui crediti di firma, con conseguente ripetizione di tutte le somme indebitamente pagate a tale titolo (o, in subordine, ripetizione delle somme pagate per la quota eccedente il 65% dell'importo garantito). Ebbene, la domanda ha la propria base nella
Convenzione Interbancaria stipulata tra Banca UBAE s.p.a., e Controparte_5 [...] per la concessione alla di due garanzie (un performance bond e un advanced CP_3 Parte_1 payment bond), la quale prevede, al punto o), la competenza esclusiva del foro di Roma per tutte le controversie derivanti da detta convenzione (doc. 13 allegato alla citazione, pag. 7). E' certamente vero che tale convenzione è stata stipulata tra le tre banche indicate senza l'intervento della
[...]
. E' anche vero, tuttavia, che la ha specificamente sottoscritto, in data Parte_1 Parte_1
2.10.2009, la richiesta di rilascio delle conseguenti garanzie con la Banca UBAE, che nei relativi Contr contratti interviene nella dichiarata qualità di “banca capofila” del pool costituito con e CP_4
(doc. 13 citato, pag. 9 e 14); ed anche tali specifici contratti prevedono, all'art. 7 (pag. 12 e 17 del doc. citato) la competenza esclusiva del foro di Roma per ogni vertenza che possa sorgere per il rilascio della garanzia. E', dunque, indubitabile che sulla domanda in questione sussista la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Tuttavia, altrettanto indubitabile è che la domanda sia oggettivamente connessa con le altre formulate in questa sede, poiché gli addebiti derivanti dalla convenzione in Contr questione sono stati pur sempre regolati nel conto corrente acceso dalla società presso la e da questa applicati. Ebbene, in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva, come si trae dagli artt. 33 e 40 c.p.c. e come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 18967/2012, ordinanza n.
17610/2013, ordinanza n. 26910/2020: il principio, pur emesso in caso di cause proposte nei confronti di più soggetti vale, all'evidenza, a maggior ragione quando il convenuto sia il medesimo in entrambe le domande connesse). Rimane, dunque, validamente cristallizzata la competenza di questo tribunale anche sulla domanda in questione. Ciò anche considerato che il convenuto non ha (come sarebbe stato suo onere fare, in virtù del principio espresso nelle ordinanze citate) eccepito l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c.
Circa la legittimità nel merito dell'addebito di € 0,50 quale commissione sui crediti di firma, tale commissione appare validamente pattuita per iscritto, con accettazione del correntista, nel documento denominato “Dichiarazione di variazione contrattuale concordata” datato 30.10.2009 (doc. 1 allegato alla citazione) e, dunque, i relativi addebiti risultano legittimamente operati dalla banca (anche ove l'addebito non fosse previsto dalla originaria Convenzione, tale patto sarebbe aggiunto o contrario successivo alla medesima ma valido poiché stipulato con la medesima forma scritta). Del pari valida pagina 4 di 10 appare la variazione in data 18.10.2010 (doc. 2 allegato alla citazione), poiché sottoscritta dal correntista. Non firmata dal correntista è, invece, la variazione datata 22.1.2014 (doc. 3 allegato alla citazione), che, dunque, alcun valore potrà avere nei confronti del correntista se più sfavorevole rispetto alle condizioni in precedenza applicate.
L'attore in ripetizione dell'indebito ha l'onere, ex art. 2697, c. 1, c.c., di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr. anche Cass. ordinanza n. 24948/2017).
Nel caso di specie, com'è pacifico tra le parti, il rapporto di conto corrente oggetto di causa risulta chiuso in data 13.8.2019, e, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito è pienamente ammissibile.
A sostegno delle formulate domande risultano forniti dall'attore le lettere di apertura del conto corrente, gli estratti di tale conto, alcuni accordi di modifica delle condizioni (documenti tutti allegati alla citazione), e i decreti ministeriali contenenti le rilevazioni del “tasso soglia” (allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.). La suprema Corte (Cass. n. 11543/2019; vedi anche Cass. n. 35979/2022 e
Cass. n. 30882/2018 in parte motiva nell'ultimo capoverso) ha più volte affermato che, ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi, la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo del primo estratto conto disponibile.
Deduce, poi, la convenuta che, non avendo l'attore depositato il contratto scritto disciplinante l'apertura di credito in conto corrente, tale apertura sarebbe rimasta indimostrata, con la conseguenza che il conto corrente avrebbe dovuto ritenersi non affidato (con quanto ne discende in termini di prescrizione), non potendosi l'esistenza di un fido di fatto desumere in via indiziaria. In realtà deve osservarsi, in diritto, che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cassazione, sez.
1, ordinanza n. 2338 del 24/01/2024). La pronuncia si pone in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale generalmente orientato ad interpretare l'art. 117 TUB e il relativo vincolo di forma in chiave sempre più funzionale (c.d. nullità di protezione) (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22385 del
06/09/2019), superando dunque ogni interpretazione volta ad individuarvi un vincolo assoluto di forma scritta ad substantiam, e relativizzando lo stesso vincolo ad probationem, ammettendo il correntista, quale parte debole del rapporto, alla prova della sussistenza del rapporto anche attraverso mezzi diversi rispetto alla produzione del documento contrattuale;
viceversa, un vero e proprio onere di provare per pagina 5 di 10 iscritto il citato contratto grava sul contraente forte, ovvero l'istituto di credito. Non si rinvengono, dunque, motivi idonei a giustificare un discostamento dal principio esposto.
Dovrà, pertanto, essere dato mandato al c.t.u. di verificare, in base all'analisi della documentazione in atti (ivi compresi gli estratti conto), se nel caso di specie possa evincersi l'esistenza di uno o più rapporti di apertura di credito tra le parti regolati su detto conto corrente. Sebbene, infatti, il consulente tecnico originariamente officiato dal g.o.p. sembri, nella propria relazione, dare per scontata la presenza di aperture di credito, tuttavia non spiega quale ne fosse l'ammontare né da quali elementi lo abbia tratto e se si trattasse di operazioni diverse da quelle di “credito di firma” di cui si è detto sopra. Non ne trae, poi, le dovute conseguenze in tema di prescrizione.
Passando all'esame delle ulteriori censure svolte all'operato della banca convenuta, l'attore lamenta l'applicazione di indebito anatocismo per tutta la durata del rapporto in questione, l'applicazione di c.m.s. e spese mai pattuite validamente e di tassi d'interesse ultralegali, anch'essi non pattuiti.
Ebbene, dall'analisi delle lettere di apertura del conto corrente (doc. 10 e 11 allegati alla citazione) emerge effettivamente come il tasso d'interesse non sia disciplinato se non con rinvio alle condizioni
“d'uso”. La clausola relativa alla pattuizione degli interessi c.d. “uso piazza” è invalida. L'art. 1284, c.
3, c.c. prevede come necessaria, per la valida pattuizione di interessi ultralegali, la forma scritta;
la giurisprudenza, dal canto suo, non ritiene a tal fine sufficiente il mero rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza (Cass. n. 21101 del 29.10.2005, Cass. n. 14684 del 2.10.2003,
Cass. n. 10657 del 29/11/1996), quale quella presente nel caso di specie. Alla nullità delle clausole c.d.
“uso piazza” consegue l'applicazione, al rapporto, del tasso d'interesse legale fino 9.7.1992.
Successivamente a tale data trova applicazione (in virtù del principio fissato da Cass. n. 4490 del
28.3.2002) l'art. 5 della L. 154/1992, e poi l'art. 117, c. 7, lett. a) del d.lgs. n. 385/1993, che prevede che si applichi “il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”. Tale criterio deve applicarsi per tutta la durata successiva del rapporto fino a quando non si rinvenga in atti una valida modifica del tasso d'interesse sottoscritta dal correntista.
Ugualmente non si rinviene alcuna specifica pattuizione, nelle citate lettere di apertura, della commissione di massimo scoperto, se non nel generico rinvio agli usi. Data per assodata, per giurisprudenza ormai costante, la piena legittimità della commissione in questione dal punto di vista causale e purché ne siano compiutamente disciplinate percentuale, periodicità di applicazione e base di calcolo, detto onere dovrà essere espunto dal ricalcolo del saldo di conto che sarà affidato al c.t.u. fino al momento in cui se ne rinvenga la pattuizione scritta e sottoscritta dal correntista.
Quanto all'anatocismo, l'art. 7 delle condizioni generali riportate nelle lettere di apertura di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori. Tale clausola è nulla. Infatti, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche al contratto di conto corrente bancario l'art. 1283 c.c. (Cass. n. 6187/2005) e che considera nulla, per contrasto con quest'ultima disposizione, che costituisce norma imperativa, la clausola anatocistica trimestrale precedente alla scadenza degli interessi, anche se stipulata prima del
1999 (Cass. S.U. n. 21095 del 4/11/2004, C. Cost. n. 425 del 2000, Cass. n. 3096 del 30/03/1999).
Né può ritenersi valido il successivo adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 se non pagina 6 di 10 accompagnato dalla pattuizione dell'interesse anatocistico scritta e sottoscritta dal cliente.
Al riguardo, appare sufficiente ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (in particolare Cass. n. 2374/1999 che ha chiarito: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”, nonché Cass. n. 309/1999) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa e pari scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.
Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. ("il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno"), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del CICR.
Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.
Tale impostazione ha, peraltro, trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24418/2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
In altri termini, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n.
24418/2010, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del pagina 7 di 10 CICR), non sussiste alcuna possibilità di integrazione del contratto bancario, ovvero di sostituzione legale, o di inserzione automatica di clausole che prevedano la capitalizzazione con diversa periodicità, dovendosi escludere anche quella annuale. Da ciò deriva che nessuna capitalizzazione è possibile per gli interessi maturati sino all'aprile del 2000.
Per quanto attiene, invece, agli interessi successivi, mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della delibera
CICR prevede espressamente che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono espressamente approvate per iscritto, per i contratti in corso la norma transitoria di cui all'art. 7 della citata deliberazione CICR, prevede che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e informativa alla clientela nella prima occasione utile.
Nel caso in cui, invece, le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Quindi, per i contratti come quello in esame (già in corso alla data della delibera), ad un'assenza di capitalizzazione conseguente alla nullità della clausola anatocistica si è sostituita una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni.
In altri termini, le nuove condizioni di anatocismo, adeguate al disposto della delibera sostituiscono infatti all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) in virtù del contratto di conto corrente in atti, un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, sicché si tratta, con evidenza, di condizioni comportanti un peggioramento di quelle precedentemente applicate
(passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità) e, pertanto, di condizioni esigenti l'approvazione del cliente (cfr. in tal senso Tribunale di
Venezia 22 gennaio 2007; Tribunale di Novara 1.10.2012; cfr. altresì Tribunale di Monza 17.09.2012, nonché l'orientamento costante del Tribunale di Ascoli Piceno). In tal senso è il costante orientamento della Cassazione (Cass. 7105/2020, Cass. 3861/2020, Cass. 23852/2020, Cass. 23489/2021, Cass.
19396/2023, Cass. 35210/2023), ripensato solo da due recenti ordinanze (nn. 5054 e 5064 del 2024), prontamente contraddette, tuttavia, dalla successiva sentenza n. 28215/2024.
Dalla declaratoria di nullità della clausola consegue che nessuna capitalizzazione potrà essere applicata fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta e sottoscritta dal correntista di valido anatocismo.
Neppure risultano pattuite, nelle lettere di apertura conto, eventuali spese di tenuta conto o altre.
Equivalente alla mancata pattuizione è il generico rinvio, operato in contratto, all'uso.
Circa lo ius variandi, risulta pattuita (art. 15) la clausola che attribuisce alla Banca la facoltà di variare le condizioni economiche (mediante lettera semplice o avviso esposto presso i locali dell'azienda), per cui dagli estratti conto dovrà verificarsi se risultino comunicate le modifiche dei tassi d'interesse secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 223/06 convertito in l. 248/06.
Passando, infine, alla verifica circa l'usurarietà dei tassi d'interesse concretamente applicati al rapporto contrattuale, dovrà necessariamente darsi nuovo mandato al c.t.u. di verificarne l'esistenza. Non utilizzabile, al riguardo, è infatti l'elaborato del consulente già versato in atti, poiché non dà conto dei criteri seguiti nell'elaborazione e soprattutto della rispondenza dell'elaborazione stessa alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia.
pagina 8 di 10 Deve, dunque, procedersi con sentenza parziale alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali sopra indicate e darsi mandato al c.t.u. di procedere al ricalcolo del saldo dare-avere tra le parti tenendo conto dei criteri sopra espressi e di quelli che saranno indicati con separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Al riguardo deve, altresì, tenersi presente che la banca ha eccepito la prescrizione di tutti gli addebiti precedenti al 13.8.2009 (decennio anteriore alla chiusura del conto) o in subordine anteriormente al Contr 6.6.2008 (decennio anteriore alla notifica alla del primo invito alla mediazione, atto tuttavia parziale perché limitato ai soli addebiti della commissione su credito di firma). Sul punto deve premettersi che, al fine di validamente eccepire la prescrizione, secondo la recente giurisprudenza di legittimità la non ha più l'obbligo di allegare le singole rimesse solutorie. In particolare, si CP_1 ritiene che l'eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (cfr. da ultimo Cass.
n. 18581/2017, Cass. n. 4372/2018, Cass. S.U. sentenza n. 15895/2019, Cass. n. 6198/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, hanno indicato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non
è configurabile alcun diritto di ripetizione;
in particolare: “Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”.
Ciò considerato, nel quesito si indicherà al c.t.u. di tenere presente che il termine decennale – da computarsi (dies ad quem) avendo riguardo al primo atto interruttivo utile (da individuarsi nel
3.10.2018, data di notifica del secondo invito alla mediazione poiché completo di tutti i profili d'illegittimità poi azionati in giudizio e indicativo del quantum preteso, cfr. doc. 18 allegato alla memoria n. 2 attore) – decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) nell'ipotesi in cui la stessa abbia natura solutoria, il ché si verifica nel caso in cui la rimessa sia imputabile al c.d. “sconfinamento in assenza di fido” ovvero al c.d. “utilizzo extrafido”; mentre il termine decennale decorre (dies a quo) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria della provvista, e cioè in presenza di affidamento e nei limiti dello stesso;
al proposito, deve ritenersi l'esistenza di un affidamento nel caso in cui agli atti del giudizio risulti idonea documentazione giustificativa ovvero nell'ipotesi in cui sia prospettabile un “affidamento di fatto”.
Le spese di giudizio verranno disciplinate nella sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal convenuto;
dichiara la nullità delle clausole del contratto di apertura del conto corrente formulate con rinvio all'uso
(tasso d'interesse, c.m.s. e spese);
dichiara la nullità della clausola del contratto di apertura del conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori;
dichiara non dovute tutte le somme versate dalla società attrice alla banca convenuta in virtù delle clausole dichiarate nulle;
dichiara estinto per decorso del tempo il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato sino alla data del 3.10.2008;
dispone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza per il ricalcolo del saldo del rapporto tra le parti;
spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2204/2019 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIANESE MARIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
COACCIOLI ANTONIO
CONVENUTO oggetto: azione di ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Per l'attore: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in relazione al c/c
1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dei contratti bancari di cui alla narrativa dell'atto di citazione, per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, 1815 c.c. e dell'art. 117 TUB, e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle clausole di rinvio alle condizioni d'uso di cui ai contratti di apertura di c/c del 01.02.1978 e del 07.10.1988;
2) accertare e dichiarare la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui in narrativa e per l'effetto l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca per violazione dell'art. 25 del d.lgs n. 342/1999;
3) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'addebito in c/c da parte della banca dei tassi d'interesse passivi in misura superiore al tasso di interesse sostitutivo ex art. 117 del T.U.B. per CP_2 l'intero periodo,
5) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, di affidamento per l'effetto e di addebito di spese in quanto non giustificate da alcuna valida pattuizione;
6) accertare e dichiarare la nullità per violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346, 2697, 1815 c.c. e dell'art. 117 bis, comma 3, TUB delle pattuizioni relative alle commissioni sui crediti di firma, con conseguente ripetizione di tutte le somme indebitamente pagate a tale titolo, o, in subordine, ripetizione delle somme pagate per la quota eccedente il 65% dell'importo garantito;
pagina 1 di 10 7) accertare e dichiarare l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usurari, superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 e incorrendo nell'usura oggettiva, come precisato nella presente memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c. e come indicato nella perizia sul conto corrente, in riferimento ai seguenti trimestri: III trimestre 2010, dal I trimestre 2011 al III trimestre 2011, dal I trimestre 2012 al I trimestre 2014, dal III trimestre 2017 al I trimestre 2018;
8) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti del rapporto dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sugli interi rapporti secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto e di affidamento, delle commissioni di affidamento sui crediti di firma, della valuta, delle condizioni e delle spese e come in narrativa;
9) per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della complessiva somma di euro CP_1
1.734.005,45, o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, indebitamente pagata dalla società attrice alla banca convenuta, oltre gli interessi di legge ex art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda al saldo;
10) con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria: chiede che il C.T.U. sia chiamato ad ulteriore chiarimento dell'elaborato integrativo depositato in data 29.07.2024 ordine alla omessa valutazione della natura solutoria e ripristinatoria delle rimesse ante 06.06.2008, e proceda alla rielaborazione del rapporto di conto corrente, considerando la prescrizione delle sole rimesse solutorie ante decennio, rispettando le modalità di seguito indicate:
- eliminazione per l'intera durata del rapporto (e non solo a decorrere dal 06/06/2008) di commissioni e spese di gestione del conto non pattuiti;
- periodo di ricostruzione del rapporto di conto corrente dalla prima data documentata negli estratti conto agli atti, ossia 23/12/2003 (e non 06/06/2008);
- eliminazione di ogni capitalizzazione infrannuale, sia per le poste passive che per quelle attive per l'intera durata del rapporto (e non solo dal 06/06/2008);
- il tutto secondo il criterio del saldo rettificato.”.
Per il convenuto: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE DI RITO
- ACCERTARE E DICHIARARE la propria incompetenza territoriale nel giudicare in merito alle doglianze avversarie in tema di Convenzione interbancaria relativa al c.d. “credito di firma”, quindi
- DICHIARARE la competenza esclusiva nel decidere su detta questione del Tribunale di Roma;
NEL MERITO
– RIGETTARE le domande tutte proposte dall'odierna Attrice siccome inammissibili, improcedibili, prescritte ed infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate per tutte le ragioni esposte in parte motiva;
IN VIA ISTRUTTORIA
- RIGETTARE le istanze istruttorie avversarie in quanto inammissibili e, comunque, irrilevanti;
IN OGNI CASO
– CONDANNARE la in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento di spese e compensi professionali del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2019 la conveniva in Parte_1 giudizio la allegando che: essa attrice aveva aperto, presso la convenuta, il conto CP_3 CP_1 corrente di corrispondenza n. 023/7241 che, alla data del 31.12.2003, presentava un saldo iniziale di € pagina 2 di 10 Parte 285.169,44 a credito della ed era stato estinto in data 13.8.2019; su successiva ingiunzione la aveva consegnato due lettere di apertura di conto corrente di corrispondenza, una datata CP_1
1.2.1978 e l'altra datata 7.10.1988; su detto conto la aveva applicato la capitalizzazione CP_1 composta degli interessi debitori con diversa forbice temporale rispetto a quelli creditori, in difetto di pattuizione, nonché tassi d'interesse ultralegali e altre condizioni non pattuite (perché il contratto rinviava all'uso piazza), peraltro unilateralmente variate nel tempo dalla senza che vi fosse CP_1 specifica pattuizione in contratto;
neppure risultavano concordate le commissioni di massimo scoperto e le spese di gestione del conto applicate;
in 22 trimestri (meglio indicati a pag. 11 della citazione) il tasso applicato aveva superato le soglie di usura;
in data 28.10.2009 le banche UBAE S.P.A,
[...]
e avevano sottoscritto una “Convenzione Interbancaria” CP_3 Controparte_4 Parte per il rilascio alla di garanzie in favore di terzi beneficiari (operazione denominata “credito di Parte firma”), la quale prevedeva l'applicazione di una commissione del 2,5%, accettata dalla;
nel Contr Parte corso del rapporto la aveva però applicato sul c/c della una commissione aggiuntiva (“c. af.”, ossia commissione sull'affidamento) dello 0,50% non legittima in virtù della citata Convenzione
Interbancaria e che, quindi, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ex art. 117 bis, c. 3, TUB, o, in subordine, ricalcolata sull'ammontare del 65% del massimale indicato (in coerenza con i criteri di calcolo della commissione stabiliti nella Convenzione Interbancaria). Chiedeva, quindi, previa declaratoria della nullità delle condizioni illegittimamente applicate, il ricalcolo del saldo di conto alla data della chiusura e la condanna della banca convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva la convenuta eccependo, in via preliminare, la prescrizione di tutti gli addebiti CP_3 precedenti al 13.8.2009 (decennio anteriore alla chiusura del conto) o in subordine anteriormente al Contr 6.6.2008 (decennio anteriore alla notifica alla dell'invito alla mediazione), considerato che tutte le rimesse anteriori erano solutorie in quanto il rapporto non era assistito da apertura di credito. Allegava di avere ottemperato a quanto previsto sulla parificazione della periodicità di addebito degli interessi mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e di avviso nelle filiali. Indicava che le c.m.s. erano previste con indicazione del tasso e dei criteri di calcolo e che lo jus variandi era previsto all'art. 16 delle condizioni contrattuali. Eccepiva l'infondatezza delle contestazioni in tema di usura, rilevando che la c.m.s. non avrebbe dovuto essere considerata nel relativo calcolo prima del 31.12.2009, e che comunque non vi era usura pattizia. Eccepiva l'incompetenza per territorio dell'adito tribunale quanto alla domanda relativa alle commissioni su credito di firma, poiché il relativo contratto prevedeva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'incompetenza in parte qua e il rigetto nel merito delle ulteriori domande.
Il giudice onorario originario assegnatario del procedimento assegnava i termini di cui all'art. 183, c. 6,
c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza a verbale del 2.12.2020 veniva disposta c.t.u. contabile (quesito formulato con successiva ordinanza fuori udienza del 8.7.2021 con integrale rinvio a ai quesiti formulati da parte attrice). Dopo alcune proroghe veniva depositata la relazione di consulenza tecnica e, nonostante questa non avesse risposto alle osservazioni delle parti, il g.o.p. riteneva la causa matura per la decisione e, fatte precisare le conclusioni, in data 15.5.2023 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 29.9.2023 il giudice rimetteva la causa sul ruolo chiamando il c.t.u. a chiarimenti sulla base delle contestazioni di parte convenuta (in sintesi il c.t.u. aveva completamente omesso, tra le altre cose, di verificare la prescrizione come eccepita). Concesse due proroghe, in data 5.7.2024 il procedimento veniva assegnato pagina 3 di 10 a magistrato che lo riassegnava a un diverso g.o.p. Depositata l'integrazione alla c.t.u., il g.o.p. tratteneva la causa in decisione in data 9.12.2024. Con ordinanza del 17.2.2025, rilevato che il valore della causa superava i limiti di assegnazione ai giudici onorari, rimetteva la causa sul ruolo e disponeva la trasmissione degli atti al presidente del tribunale. In data 20.2.2025 il procedimento veniva assegnato all'attuale giudice, il quale fissava per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 8.5.2025 in trattazione scritta. Entro il termine perentorio assegnato depositavano le rispettive note scritte per l'attore l'avv. Pianese e per il convenuto l'avv. Coaccioli. Si procede, dunque, al deposito della presente sentenza.
E', preliminarmente, opportuno verificare la competenza dell'adito tribunale in relazione alla domanda di cui al punto 6) delle conclusioni sopra rassegnate da parte attrice, ossia la domanda relativa alla nullità delle pattuizioni relative alle commissioni sui crediti di firma, con conseguente ripetizione di tutte le somme indebitamente pagate a tale titolo (o, in subordine, ripetizione delle somme pagate per la quota eccedente il 65% dell'importo garantito). Ebbene, la domanda ha la propria base nella
Convenzione Interbancaria stipulata tra Banca UBAE s.p.a., e Controparte_5 [...] per la concessione alla di due garanzie (un performance bond e un advanced CP_3 Parte_1 payment bond), la quale prevede, al punto o), la competenza esclusiva del foro di Roma per tutte le controversie derivanti da detta convenzione (doc. 13 allegato alla citazione, pag. 7). E' certamente vero che tale convenzione è stata stipulata tra le tre banche indicate senza l'intervento della
[...]
. E' anche vero, tuttavia, che la ha specificamente sottoscritto, in data Parte_1 Parte_1
2.10.2009, la richiesta di rilascio delle conseguenti garanzie con la Banca UBAE, che nei relativi Contr contratti interviene nella dichiarata qualità di “banca capofila” del pool costituito con e CP_4
(doc. 13 citato, pag. 9 e 14); ed anche tali specifici contratti prevedono, all'art. 7 (pag. 12 e 17 del doc. citato) la competenza esclusiva del foro di Roma per ogni vertenza che possa sorgere per il rilascio della garanzia. E', dunque, indubitabile che sulla domanda in questione sussista la competenza esclusiva del Tribunale di Roma. Tuttavia, altrettanto indubitabile è che la domanda sia oggettivamente connessa con le altre formulate in questa sede, poiché gli addebiti derivanti dalla convenzione in Contr questione sono stati pur sempre regolati nel conto corrente acceso dalla società presso la e da questa applicati. Ebbene, in tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva, come si trae dagli artt. 33 e 40 c.p.c. e come è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 18967/2012, ordinanza n.
17610/2013, ordinanza n. 26910/2020: il principio, pur emesso in caso di cause proposte nei confronti di più soggetti vale, all'evidenza, a maggior ragione quando il convenuto sia il medesimo in entrambe le domande connesse). Rimane, dunque, validamente cristallizzata la competenza di questo tribunale anche sulla domanda in questione. Ciò anche considerato che il convenuto non ha (come sarebbe stato suo onere fare, in virtù del principio espresso nelle ordinanze citate) eccepito l'incompetenza pure in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c.
Circa la legittimità nel merito dell'addebito di € 0,50 quale commissione sui crediti di firma, tale commissione appare validamente pattuita per iscritto, con accettazione del correntista, nel documento denominato “Dichiarazione di variazione contrattuale concordata” datato 30.10.2009 (doc. 1 allegato alla citazione) e, dunque, i relativi addebiti risultano legittimamente operati dalla banca (anche ove l'addebito non fosse previsto dalla originaria Convenzione, tale patto sarebbe aggiunto o contrario successivo alla medesima ma valido poiché stipulato con la medesima forma scritta). Del pari valida pagina 4 di 10 appare la variazione in data 18.10.2010 (doc. 2 allegato alla citazione), poiché sottoscritta dal correntista. Non firmata dal correntista è, invece, la variazione datata 22.1.2014 (doc. 3 allegato alla citazione), che, dunque, alcun valore potrà avere nei confronti del correntista se più sfavorevole rispetto alle condizioni in precedenza applicate.
L'attore in ripetizione dell'indebito ha l'onere, ex art. 2697, c. 1, c.c., di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, e cioè sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (cfr. anche Cass. ordinanza n. 24948/2017).
Nel caso di specie, com'è pacifico tra le parti, il rapporto di conto corrente oggetto di causa risulta chiuso in data 13.8.2019, e, dunque, l'azione di ripetizione dell'indebito è pienamente ammissibile.
A sostegno delle formulate domande risultano forniti dall'attore le lettere di apertura del conto corrente, gli estratti di tale conto, alcuni accordi di modifica delle condizioni (documenti tutti allegati alla citazione), e i decreti ministeriali contenenti le rilevazioni del “tasso soglia” (allegati alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c.). La suprema Corte (Cass. n. 11543/2019; vedi anche Cass. n. 35979/2022 e
Cass. n. 30882/2018 in parte motiva nell'ultimo capoverso) ha più volte affermato che, ove gli estratti conto bancari prodotti dal correntista siano comunque idonei ad attestare senza soluzione di continuità tutte le rimesse suscettibili di ripetizione verificatisi da un certo periodo in poi, la domanda di ripetizione dell'indebito è accoglibile, previo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio che prenda come punto di partenza, nell'elaborazione dei conteggi, il saldo del primo estratto conto disponibile.
Deduce, poi, la convenuta che, non avendo l'attore depositato il contratto scritto disciplinante l'apertura di credito in conto corrente, tale apertura sarebbe rimasta indimostrata, con la conseguenza che il conto corrente avrebbe dovuto ritenersi non affidato (con quanto ne discende in termini di prescrizione), non potendosi l'esistenza di un fido di fatto desumere in via indiziaria. In realtà deve osservarsi, in diritto, che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale sviluppatosi sul punto, in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cassazione, sez.
1, ordinanza n. 2338 del 24/01/2024). La pronuncia si pone in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale generalmente orientato ad interpretare l'art. 117 TUB e il relativo vincolo di forma in chiave sempre più funzionale (c.d. nullità di protezione) (Cassazione, sez. 1, ordinanza n. 22385 del
06/09/2019), superando dunque ogni interpretazione volta ad individuarvi un vincolo assoluto di forma scritta ad substantiam, e relativizzando lo stesso vincolo ad probationem, ammettendo il correntista, quale parte debole del rapporto, alla prova della sussistenza del rapporto anche attraverso mezzi diversi rispetto alla produzione del documento contrattuale;
viceversa, un vero e proprio onere di provare per pagina 5 di 10 iscritto il citato contratto grava sul contraente forte, ovvero l'istituto di credito. Non si rinvengono, dunque, motivi idonei a giustificare un discostamento dal principio esposto.
Dovrà, pertanto, essere dato mandato al c.t.u. di verificare, in base all'analisi della documentazione in atti (ivi compresi gli estratti conto), se nel caso di specie possa evincersi l'esistenza di uno o più rapporti di apertura di credito tra le parti regolati su detto conto corrente. Sebbene, infatti, il consulente tecnico originariamente officiato dal g.o.p. sembri, nella propria relazione, dare per scontata la presenza di aperture di credito, tuttavia non spiega quale ne fosse l'ammontare né da quali elementi lo abbia tratto e se si trattasse di operazioni diverse da quelle di “credito di firma” di cui si è detto sopra. Non ne trae, poi, le dovute conseguenze in tema di prescrizione.
Passando all'esame delle ulteriori censure svolte all'operato della banca convenuta, l'attore lamenta l'applicazione di indebito anatocismo per tutta la durata del rapporto in questione, l'applicazione di c.m.s. e spese mai pattuite validamente e di tassi d'interesse ultralegali, anch'essi non pattuiti.
Ebbene, dall'analisi delle lettere di apertura del conto corrente (doc. 10 e 11 allegati alla citazione) emerge effettivamente come il tasso d'interesse non sia disciplinato se non con rinvio alle condizioni
“d'uso”. La clausola relativa alla pattuizione degli interessi c.d. “uso piazza” è invalida. L'art. 1284, c.
3, c.c. prevede come necessaria, per la valida pattuizione di interessi ultralegali, la forma scritta;
la giurisprudenza, dal canto suo, non ritiene a tal fine sufficiente il mero rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle banche sulla piazza (Cass. n. 21101 del 29.10.2005, Cass. n. 14684 del 2.10.2003,
Cass. n. 10657 del 29/11/1996), quale quella presente nel caso di specie. Alla nullità delle clausole c.d.
“uso piazza” consegue l'applicazione, al rapporto, del tasso d'interesse legale fino 9.7.1992.
Successivamente a tale data trova applicazione (in virtù del principio fissato da Cass. n. 4490 del
28.3.2002) l'art. 5 della L. 154/1992, e poi l'art. 117, c. 7, lett. a) del d.lgs. n. 385/1993, che prevede che si applichi “il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive”. Tale criterio deve applicarsi per tutta la durata successiva del rapporto fino a quando non si rinvenga in atti una valida modifica del tasso d'interesse sottoscritta dal correntista.
Ugualmente non si rinviene alcuna specifica pattuizione, nelle citate lettere di apertura, della commissione di massimo scoperto, se non nel generico rinvio agli usi. Data per assodata, per giurisprudenza ormai costante, la piena legittimità della commissione in questione dal punto di vista causale e purché ne siano compiutamente disciplinate percentuale, periodicità di applicazione e base di calcolo, detto onere dovrà essere espunto dal ricalcolo del saldo di conto che sarà affidato al c.t.u. fino al momento in cui se ne rinvenga la pattuizione scritta e sottoscritta dal correntista.
Quanto all'anatocismo, l'art. 7 delle condizioni generali riportate nelle lettere di apertura di conto corrente prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori. Tale clausola è nulla. Infatti, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabile anche al contratto di conto corrente bancario l'art. 1283 c.c. (Cass. n. 6187/2005) e che considera nulla, per contrasto con quest'ultima disposizione, che costituisce norma imperativa, la clausola anatocistica trimestrale precedente alla scadenza degli interessi, anche se stipulata prima del
1999 (Cass. S.U. n. 21095 del 4/11/2004, C. Cost. n. 425 del 2000, Cass. n. 3096 del 30/03/1999).
Né può ritenersi valido il successivo adeguamento alla delibera CICR del 9.2.2000 se non pagina 6 di 10 accompagnato dalla pattuizione dell'interesse anatocistico scritta e sottoscritta dal cliente.
Al riguardo, appare sufficiente ripercorrere brevemente le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, prendendo le mosse dall'intervento della Suprema Corte con le note sentenze del 1999 (in particolare Cass. n. 2374/1999 che ha chiarito: “Tanto più nel caso di contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 (trasfusa poi nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi, si rivela nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi”, nonché Cass. n. 309/1999) con le quali è stata riconosciuta la natura negoziale e non normativa degli usi bancari in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente e, quindi, la nullità delle relative clausole apposte nei contratti di conto corrente.
L'arresto della giurisprudenza di legittimità ha reso necessario l'intervento del legislatore che con l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 ha introdotto il secondo ed il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. conferendo al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
A seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 deve essere considerata valida la pattuizione di capitalizzazione di interessi purché l'addebito e l'accredito avvengano a tassi e con periodicità contrattualmente stabiliti e sempre che, nell'ambito dello stesso conto corrente, sia prevista la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Con riferimento agli effetti della declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa e pari scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.
Secondo una prima opinione giurisprudenziale sarebbe applicabile la cadenza annuale di capitalizzazione, in conformità alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. ("il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno"), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del CICR.
Secondo l'impostazione preferibile, di contro, in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità.
Tale impostazione ha, peraltro, trovato riscontro nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 24418/2010, per la quale, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
In altri termini, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n.
24418/2010, a seguito della dichiarazione di nullità della clausola anatocistica contenuta nei contratti di conto corrente stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del pagina 7 di 10 CICR), non sussiste alcuna possibilità di integrazione del contratto bancario, ovvero di sostituzione legale, o di inserzione automatica di clausole che prevedano la capitalizzazione con diversa periodicità, dovendosi escludere anche quella annuale. Da ciò deriva che nessuna capitalizzazione è possibile per gli interessi maturati sino all'aprile del 2000.
Per quanto attiene, invece, agli interessi successivi, mentre per i nuovi contratti l'art. 6 della delibera
CICR prevede espressamente che le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono espressamente approvate per iscritto, per i contratti in corso la norma transitoria di cui all'art. 7 della citata deliberazione CICR, prevede che, qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e informativa alla clientela nella prima occasione utile.
Nel caso in cui, invece, le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Quindi, per i contratti come quello in esame (già in corso alla data della delibera), ad un'assenza di capitalizzazione conseguente alla nullità della clausola anatocistica si è sostituita una capitalizzazione trimestrale, con un peggioramento delle condizioni.
In altri termini, le nuove condizioni di anatocismo, adeguate al disposto della delibera sostituiscono infatti all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo ex art. 1283 c.c.) in virtù del contratto di conto corrente in atti, un anatocismo valido e di pari periodicità ex art. 120 TUB, sicché si tratta, con evidenza, di condizioni comportanti un peggioramento di quelle precedentemente applicate
(passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo ad un anatocismo valido ancorché di pari periodicità) e, pertanto, di condizioni esigenti l'approvazione del cliente (cfr. in tal senso Tribunale di
Venezia 22 gennaio 2007; Tribunale di Novara 1.10.2012; cfr. altresì Tribunale di Monza 17.09.2012, nonché l'orientamento costante del Tribunale di Ascoli Piceno). In tal senso è il costante orientamento della Cassazione (Cass. 7105/2020, Cass. 3861/2020, Cass. 23852/2020, Cass. 23489/2021, Cass.
19396/2023, Cass. 35210/2023), ripensato solo da due recenti ordinanze (nn. 5054 e 5064 del 2024), prontamente contraddette, tuttavia, dalla successiva sentenza n. 28215/2024.
Dalla declaratoria di nullità della clausola consegue che nessuna capitalizzazione potrà essere applicata fino al momento in cui si rinvenga una pattuizione scritta e sottoscritta dal correntista di valido anatocismo.
Neppure risultano pattuite, nelle lettere di apertura conto, eventuali spese di tenuta conto o altre.
Equivalente alla mancata pattuizione è il generico rinvio, operato in contratto, all'uso.
Circa lo ius variandi, risulta pattuita (art. 15) la clausola che attribuisce alla Banca la facoltà di variare le condizioni economiche (mediante lettera semplice o avviso esposto presso i locali dell'azienda), per cui dagli estratti conto dovrà verificarsi se risultino comunicate le modifiche dei tassi d'interesse secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 223/06 convertito in l. 248/06.
Passando, infine, alla verifica circa l'usurarietà dei tassi d'interesse concretamente applicati al rapporto contrattuale, dovrà necessariamente darsi nuovo mandato al c.t.u. di verificarne l'esistenza. Non utilizzabile, al riguardo, è infatti l'elaborato del consulente già versato in atti, poiché non dà conto dei criteri seguiti nell'elaborazione e soprattutto della rispondenza dell'elaborazione stessa alle istruzioni fornite dalla Banca d'Italia.
pagina 8 di 10 Deve, dunque, procedersi con sentenza parziale alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali sopra indicate e darsi mandato al c.t.u. di procedere al ricalcolo del saldo dare-avere tra le parti tenendo conto dei criteri sopra espressi e di quelli che saranno indicati con separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Al riguardo deve, altresì, tenersi presente che la banca ha eccepito la prescrizione di tutti gli addebiti precedenti al 13.8.2009 (decennio anteriore alla chiusura del conto) o in subordine anteriormente al Contr 6.6.2008 (decennio anteriore alla notifica alla del primo invito alla mediazione, atto tuttavia parziale perché limitato ai soli addebiti della commissione su credito di firma). Sul punto deve premettersi che, al fine di validamente eccepire la prescrizione, secondo la recente giurisprudenza di legittimità la non ha più l'obbligo di allegare le singole rimesse solutorie. In particolare, si CP_1 ritiene che l'eccezione di prescrizione sia validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene (cfr. da ultimo Cass.
n. 18581/2017, Cass. n. 4372/2018, Cass. S.U. sentenza n. 15895/2019, Cass. n. 6198/2020).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24418 del 2010, hanno indicato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi, in ipotesi di apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro. Non può, pertanto, ipotizzarsi, anteriormente, il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione a meno che non sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quello non
è configurabile alcun diritto di ripetizione;
in particolare: “Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere”.
Ciò considerato, nel quesito si indicherà al c.t.u. di tenere presente che il termine decennale – da computarsi (dies ad quem) avendo riguardo al primo atto interruttivo utile (da individuarsi nel
3.10.2018, data di notifica del secondo invito alla mediazione poiché completo di tutti i profili d'illegittimità poi azionati in giudizio e indicativo del quantum preteso, cfr. doc. 18 allegato alla memoria n. 2 attore) – decorre (dies a quo) dall'annotazione della rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) nell'ipotesi in cui la stessa abbia natura solutoria, il ché si verifica nel caso in cui la rimessa sia imputabile al c.d. “sconfinamento in assenza di fido” ovvero al c.d. “utilizzo extrafido”; mentre il termine decennale decorre (dies a quo) dalla chiusura del conto nel caso in cui la rimessa (a copertura delle competenze maturate nel trimestre precedente) abbia natura ripristinatoria della provvista, e cioè in presenza di affidamento e nei limiti dello stesso;
al proposito, deve ritenersi l'esistenza di un affidamento nel caso in cui agli atti del giudizio risulti idonea documentazione giustificativa ovvero nell'ipotesi in cui sia prospettabile un “affidamento di fatto”.
Le spese di giudizio verranno disciplinate nella sentenza definitiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dal convenuto;
dichiara la nullità delle clausole del contratto di apertura del conto corrente formulate con rinvio all'uso
(tasso d'interesse, c.m.s. e spese);
dichiara la nullità della clausola del contratto di apertura del conto corrente che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e annuale degli interessi creditori;
dichiara non dovute tutte le somme versate dalla società attrice alla banca convenuta in virtù delle clausole dichiarate nulle;
dichiara estinto per decorso del tempo il diritto della società attrice ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato sino alla data del 3.10.2008;
dispone la rimessione in istruttoria come da separata ordinanza per il ricalcolo del saldo del rapporto tra le parti;
spese al definitivo.
Ascoli Piceno, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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