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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 12103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12103 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 25 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 17077 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
n. a Roma il 14/06/1968, elettivamente domiciliato Parte_1
in Roma, alla via Valdinievole, n. 11, presso lo studio dell'avv. Ester
AR RA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in cal- ce al ricorso
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – stato di disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 9 maggio 2025, ha Parte_1
esposto che in data 13/03/2024 ha presentato domanda per l'accertamento di una percentuale d'invalidità pari al 100% ai fini dell'esonero dal contributo al- la spesa sanitaria e almeno pari all'80% per fruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, ed inoltre per l'accertamento della condi-
1 zione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992; che respinta l'istanza “per la presenza di contenzioso”, laddove, invece, il pre- cedente contenzioso era terminato nel 2021, ha proposto istanza di accerta- mento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. iscritto con il n. r.g.
32623/2024 per la verifica della sussistenza delle condizioni sanitarie suddet- te;
che il CTU nominato in quella sede l'ha giudicato totalmente invalido ma non anche in stato di handicap grave;
e che egli ha quindi depositato, in data
10 aprile 2025, dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445-bis, 4° comma,
c.p.c.
Il ricorrente, reputando non corrette le conclusioni cui è giunto il CTU limitatamente alla esclusione delle condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di disabilità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, ha chiesto che sia accertata la sussistenza di un grado di invalidità pari al 100% al fine della con- cessione dell'esenzione totale pagamento tickets sanitari, ex D.M. 20/12/88,
D.M. 239/99, D.M. 296/01 e D.M. 279/01, nonché pari almeno all'80%, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, ed inoltre per l'accertamento della condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992 con decorrenza dalla data della domanda del 13/03/2024.
L' , benché ritualmente citato come da atti depositati il 21 maggio CP_1
2025, è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il giudice della prima fase, con decreto del 27 maggio 2025, ha omologato le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quella sede nominato, dott. , ovvero: “dal 13/03/2024 (epoca Persona_1 dell'istanza amministrativa) sia da considerare invalido: - 100% PER
ESENZIONE TICKET - 80% PER DLGS 503/92” ed ha condannato l' al CP_1 pagamento dei due terzi delle spese di lite liquidati in €1.040,00 in favore del procuratore antistatario.
2 Con ordinanza dell'8 luglio 2025 è stata nominata CTU la dott.ssa
[...] venendole affidato il compito di valutare soltanto la sussistenza Persona_2
delle condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento dello stato di disabi- lità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
Il Ctu medico-legale nominato in questa fase, a seguito di visita e di compiuta disamina degli atti, con argomentazioni sufficientemente ampie, ana- litiche e prive di contraddizioni, ha escluso che il ricorrente presenti le condi- zioni previste dalla legge per il riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibi- li, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese legali di lite di questa fase es- sendo il convenuto rimasto contumace.
Quelle di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell , stante il tenore della dichiarazione allegata al ricorso da cui risulta CP_1
che il ricorrente non ha goduto nell'anno 2024 di redditi familiari superiori al limite di legge di cui all'art. 76 d.P.R. n. 115/02, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., come sostituito dall'art. 42, comma 11, del d.l. n. 269/03, conv. in l. n.
326/03.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 9 maggio 2025, respinta Parte_1 ogni altra richiesta, così provvede:
1. - rigetta la domanda;
2. - nulla per le spese legali di lite;
3 3. - pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecni- CP_1
ca d'ufficio, liquidate con separato decreto;
4. - manda alla Cancelleria di dare comunicazione al procuratore costituito.
Roma, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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