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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/06/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIEPPA GIOVANNI ALFREDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 18 85028 RIONERO IN
VULTUREpresso il difensore avv. CHIEPPA GIOVANNI ALFREDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI GIORGIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DAMINI PAOLO ( ) VIA VERDI 9 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA G. VERDI 9 PARMApresso il difensore avv. CONTI GIORGIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 435 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 6 aprile
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. La ricostruzione della vicenda processuale di primo grado viene fatta con riferimento a quanto riportato nella sentenza appellata.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2020 del 3.01.2020 concesso Parte_1
a favore di per l'importo di € 998.932,82, oltre interessi di mora dalla scadenza delle CP_1 singole fatture e fino all'effettivo soddisfo nonché spese legali della procedura.
3. L'ingiunzione di pagamento era stata da richiesta ed ottenuta, a fronte delle fatture dalla CP_1 medesima emesse per l'attività di supporto all'esecuzione di screening oncologico regionale, attività
pagina 1 di 11 espletata nell'ambito del rapporto contrattuale all'epoca intercorrente tra l' e Parte_1 [...]
CP_1
4. L'opponente deduceva, in linea preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, individuando nel
Tribunale di Potenza il forum destinatae solutionis, e ciò per un duplice ordine di ragioni:
- la prima connessa alla clausola contrattuale con cui era stato stabilito, quale foro esclusivo per le controversie inerenti all'appalto, il Tribunale di Melfi, in seguito soppresso per effetto della riforma della geografia giudiziaria del 2014;
- la seconda riferita alla natura pubblica dell'IRCCS-CROB, per effetto della quale competente sarebbe il foro nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici di tesoreria cui è demandato il pagamento secondo le norme di contabilità pubblica.
5. Nel merito, l'opponente contestava a di avere emesso fatture per il secondo trimestre del 2019 CP_1 senza la preventiva trasmissione all'IRCCS delle relazioni aventi ad oggetto il dettaglio delle attività svolte, in violazione dell'art. 13 del medesimo contratto;
contestava, altresì, l'utilizzazione da parte di
, a decorrere dal 1.07.2019, di strumentazioni non connesse al sistema RIS-PACS regionale, in CP_1 violazione degli artt. 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto.
6. Parte opponente chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore del Tribunale di Potenza;
in via principale, chiedeva revocarsi il D.I opposto, essendo il credito azionato incerto e/o comunque non provato nella fase monitoria;
chiedeva, altresì, condannarsi CP_1 al pagamento della penale contrattuale, determinata nell'importo di € 54.000,00, fatti salvi ulteriori controlli di merito.
7. Si costituiva in giudizio deducendo la manifesta infondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
8. La società opposta deduceva di trovarsi a rivestire la posizione di parte del contratto concluso il 12 settembre 2012 tra l' e la Alliance Medical srl, per effetto della cessione del ramo Parte_1
d'azienda da parte di Alliance Medical Srl alla cui aveva fatto seguito la fusione Controparte_2 per incorporazione di quest'ultima in CP_1
9. Detto contratto aveva ad oggetto attività di supporto all'esecuzione di screening oncologici regionali.
10. contestava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza CP_1 territoriale del Giudice adito ex adverso formulata.
Secondo le prospettazioni di , la clausola di cui all'art. 18 del contratto d'appalto, per la sua CP_1 formulazione, non consentiva di attribuire la competenza esclusiva al foro designato dalle parti.
Neanche poi era ipotizzabile, per il caso di specie, la competenza del foro erariale, atteso che:
- IRCCS-CROB non aveva al suo interno alcun ufficio di tesoreria nell'accezione individuata dalla normativa sulla contabilità pubblica;
- la competenza del foro erariale non si estende alle controversie promosse contro enti pubblici, quale l'IRCCS, che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato;
pagina 2 di 11 - l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di contabilità pubblica si ricavava anche dal D.Lgs. n.
91/2011, il quale aveva disposto la revisione delle disposizioni di cui al D.P.R. 97/2003, con esclusione, tra l'altro, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
11. Nel merito, la convenuta segnalava l'infondatezza dell'opposizione proposta, con riferimento alla violazione sia dell'art. 13 del contratto sia degli artt. 5 e 6 del Capitolato generale d'appalto.
12. La opposta deduceva che: - a decorrere dal 2015 aveva regolarmente emesso fatture per le prestazioni svolte, previa rendicontazione secondo le modalità sino a quel momento utilizzate e mai contestate dall'attore; - a far luogo dall'anno 2018 e fino al novembre del 2019 aveva dovuto riscontrare il parziale, ed ingiustificato, pagamento delle prestazioni svolte e regolarmente fatturate, residuando in capo all'IRCCS un debito pari ad € 998.932,82; - inutile si era rivelato il sollecito di pagamento in data 8.10.2018.
13. Quanto, poi, alla violazione degli artt. 5 e 6 del capitolato d'appalto, la convenuta, dopo avere segnalato l'assenza della connessione richiesta sin dall'anno 2015, deduceva: - di avere preventivamente comunicato all'IRCCS la sostituzione, causa malfunzionamento, di uno dei tre mezzi mobili utilizzati per lo screening, con altro munito di mammografo digitale diretto avente equipollenti caratteristiche e performance rispetto a quelli già utilizzati per le medesime attività; - di avere comunque tempestivamente trasmesso all'attore un supporto di memoria esterna contenente le immagini relative agli esami effettuati, al fine di consentire la refertazione degli stessi;
- di avere provveduto, a fronte del sorprendente quanto ingiustificato rifiuto dell'indicato supporto da parte dell'IRCCS, alla refertazione degli esami effettuati, ed alla conseguente relativa trasmissione;
- di avere comunque tempestivamente provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta dall'IRCCS.
14. eccepiva, altresì, l'illegittimità delle penali richieste dall'attore, posto che il contratto, nonché CP_1 il capitolato speciale di gara, rispettivamente agli artt. 15 e 19, disciplinavano in ogni caso ipotesi d'inadempimento differenti da quelle contestate alla convenuta.
15. chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
l'integrale rigetto dell'opposizione proposta;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'IRCCS al pagamento della somma di € 998.923,82, o di quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio.
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Parte_1
al pagamento nei confronti di della somma di € 29.000,00 a titolo di CP_1 Parte_2 penale (ridotta) per il ritardo di cui in parte motiva;
pagina 3 di 11 - compensa tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio nella misura del 20% e, per la restante parte, condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 19.149,60, oltre Parte_2 CP_1
IVA, CPA e 15 % per spese generali.
17. Secondo il tribunale, doveva essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
La clausola contrattuale concordata dalle parti all'art. 18 del contratto, prevedendo che “per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Melfi”, non era idonea ad identificare un foro esclusivo, la mera designazione convenzionale di un foro territoriale, infatti, non attribuendo a detto foro carattere di esclusività, laddove, come nel caso di specie, mancasse un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso (Ex pluribus Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 1838/2018)
Con riferimento, poi, al c.d. foro erariale, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile”, con la conseguenza che “la P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (Cass. civ., Sez. I, sent n. 2758/2007, Cass. civ.,
Sez. VI – 2, Ord. 11781/2020).
Nel caso in esame, era evidente l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per come formulata, non essendo stata tempestivamente e specificatamente proposta con riferimento a tutti i fori concorrenti;
restava, pertanto, assorbita ogni valutazione in ordine alla natura pubblica dell'IRCCS ed alla conseguente applicazione delle norme di contabilità pubblica.
18. Nel merito, risultava che avesse contabilizzato prestazioni effettivamente svolte;
tanto alla luce CP_1 sia della rendicontazione depositata dalla società opposta, sia della nota prodotta da parte opponente, secondo cui per le fatture aventi ad oggetto il terzo trimestre del 2019 “la relazione prodotta a supporto delle attività è stata prodotta in data 24/10/2019”.
19. Secondo il tribunale, l'opposizione svolta dalla opponente si concretizzava, sostanzialmente, nella richiesta di condanna della opposta al pagamento della penale per complessivi € 591.000,00, così come ridefinita in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., stante il ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determinatosi a seguito dell'utilizzo, da parte della convenuta, di apparecchiatura mammografica priva di connessione telematica al sistema regionale RIS PACS, relativamente al periodo 1° luglio 2019 - 15 luglio 2019.
20. La domanda era parzialmente accoglibile, secondo il Tribunale.
pagina 4 di 11 21. Dagli atti di causa emergeva che il malfunzionamento di uno dei mezzi mobili utilizzati per lo screening avesse costretto la società opposta ad utilizzare altro veicolo dotato di mammografo privo di connessione alla rete regionale RIS-PAC, impedendo, in relazione agli esami effettuati dal 1° al 15 di luglio del 2019 nei Comuni di Tursi e di Grassano, la trasmissione tramite connessione telematica all'anzidetto sistema regionale di dati anagrafici delle persone esaminate, schede anamnestico sociale e immagini correlate.
Emergeva altresì che la problematica relativa alla connessione avesse trovato definitiva soluzione verso la fine del mese di agosto 2019, quando gli esami effettuati nel luglio 2019 erano stati trasferiti sul sistema RIS-PACS (Cfr. relazione di parte opponente a firma ing. ). Persona_1
Ciò si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art.5 del contratto, nonché dagli artt. 5 e 6 del capitolato speciale di gara, laddove veniva tra l'altro fatto obbligo alla società contraente di dotarsi di quanto necessario per integrarsi on-line con il sistema RIS-PACS mammografico, in modo da consentire la corretta identificazione delle assistite e delle immagini a loro collegate, nonché l'invio al server regionale delle stesse, garantendo il costante aggiornamento dei dati.
22. Secondo il Tribunale, l'assenza di connessione dell'apparecchiatura utilizzata, determinando un ritardo nella trasmissione delle immagini diagnostiche, aveva provocato, seppur indirettamente, un ritardo nella trasmissione dei dati delle letture degli esami, ipotesi contemplata dall'art. 19 del contratto al fine della applicazione della penale.
23. La valutazione del ritardato adempimento, tuttavia, secondo il tribunale, non poteva prescindere dall'analisi della condotta tenuta dall'IRCCS alla luce dei canoni di buona fede e correttezza, che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
Posto che il contratto, e l'allegato capitolato, consentivano all'opponente il diritto di esigere dall'opposta la trasmissione telematica dei dati - ed in particolare delle immagini - tramite connessione dell'apparato diagnostico al sistema regionale, tale diritto non poteva ritenersi svincolato dall'osservanza del dovere di solidarietà, che, applicato ai contratti, deve orientarne l'esecuzione, e nel rispetto del principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio;
interesse che, nel caso di specie, doveva essere individuato precipuamente nella tempestiva lettura degli esami, finalizzata ad evitare proprio quel “grave pregiudizio delle attività di screening” evocato a più riprese dall'opponente.
24. Secondo il Tribunale, la dedotta irricevibilità, da parte dell'IRCCS, del supporto durevole (hard disk) contenente le immagini degli esami effettuati - così come del resto il successivo rifiuto della CP_ refertazione degli esami effettuata da - risultava dettata non da ragioni tecniche ma squisitamente procedurali e di formale osservanza delle prescrizioni contrattuali, ponendosi in contrasto con la salvaguardia non solo dell'interesse della controparte, ma finanche dell'interesse dell'ente medesimo al tempestivo adempimento (rectius, alla salvaguardia della salute delle pazienti esaminate).
pagina 5 di 11 CP_ 25. Da ciò discendeva che l'adempimento di non poteva comunque considerarsi tardivo successivamente alla data del 29 luglio 2019.
26. Secondo il tribunale, era doverosa, inoltre, una riduzione della penale ad equità, risultando il suo ammontare manifestamente eccessivo.
La valutazione di adeguatezza della penale doveva essere effettuata, avendo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, tenendo in considerazione non solo tale interesse al momento della stipula, ma anche il suo atteggiarsi al momento in cui la prestazione era stata tardivamente eseguita o rimasta definitivamente ineseguita, e cioè alla fase di svolgimento del rapporto, atteso che anche nella fase attuativa trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. civ. sez. III,
19/06/2020, n.11908 e Cass. n. 21994 del 2012).
27. Nel caso di specie, doveva ritenersi che la penale pattuita fosse manifestamente eccessiva, idonea a creare un palese squilibrio delle prestazioni e ad incidere in modo totalizzante sulla concreta situazione CP_ contrattuale, atteso che: - nessun effettivo danno emergeva dagli atti di causa;
- che aveva operato nel rispetto della periodicità degli esami screening già calendarizzati, a seguito della problematica evidenziatasi aveva proceduto alla trasmissione, seppur con diversa modalità, delle immagini diagnostiche, nonché dei referti ad esse relativi;
- l'interesse dell'IRCCS al tempestivo adempimento, ossia alla tempestiva trasmissione di dati anagrafici e delle immagini correlate, era palesemente contraddetto dalla condotta dal medesimo tenuta, concretatasi nel rifiuto del supporto di memoria durevole trasmesso da in data 29 luglio CP_1
2019 e contenente le immagini degli esami effettuati;
tale comportamento, oltre ad integrare una palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali, aveva inevitabilmente concorso quantomeno ad aumentare il ritardo, tra l'altro generando, di fatto, una possibile illegittima locupletazione in danno della società opposta;
- la pattuizione di una penale generica, tra l'altro collegata alla differente ipotesi di ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determinava un palese squilibrio contrattuale, consentendo di rimettere alla mera discrezionalità dell'altro contraente i parametri di calcolo della stessa, riferiti ora al numero di giorni di ritardo complessivamente ricompresi tra una data iniziale ed una finale (54 giorni dal 1° luglio al 23 agosto
2019 – cfr. atto di citazione); ora al numero di giorni di ritardo maturato nell'aggiornamento dei dati anagrafici di ogni paziente esaminata (cfr. nota IRCCS del 23.08.2019); ora, ancora, al numero di giorni di ritardo maturato tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2019 a decorrere da ogni singola giornata di esame (11 in totale) e fino alla risoluzione della problematica (591 giorni – cfr. relazione IRCCS a firma ing. ). Per_1
28. Alla luce dei criteri e delle circostanze indicate, la penale pattuita in contratto doveva esser ricondotta ad equità e ridotta nella misura complessiva di € 29.000,00 (pari ad € 1.000,00 pro die a decorrere dal
1° luglio e fino al 29 luglio 2019).
pagina 6 di 11 29. Non erano sussistenti i requisiti per una condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
30. Il decreto ingiuntivo doveva essere confermato e doveva essere condannata al pagamento CP_1 in favore di IRCCS della penale per il ritardo di cui infra.
31. Proponeva appello . Parte_2
32. Col primo motivo di gravame parte appellante ribadiva l'eccezione di incompetenza territoriale e le argomentazioni già poste in primo grado a fondamento della medesima.
33. Col secondo motivo di gravame, incentrato sul merito della controversia, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ridotto la penale a 29 mila euro.
Secondo l'appellante, era immotivata ed errata la limitazione del ritardo nell'adempimento al periodo primo luglio – 29 luglio 2019, dovendo essere ricompreso l'intero periodo fino al 23 agosto 2019.
Inoltre, non vi erano i presupposti per la riduzione della penale.
Era irrilevante la mancanza di un danno e non era configurabile una posizione dominante della parte appellante tale da rendere vessatoria la penale pattuita.
Doveva quindi essere liquidata la penale nella misura richiesta.
34. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello CP_1 incidentale.
Secondo parte appellante incidentale, la domanda di liquidazione della penale doveva esser interamente rigettata, in quanto la fattispecie di inadempimento accertata dal tribunale non era riconducibile alle categorie di inadempimento contemplate dalla clausola penale.
35. L'appello principale è infondato.
36. Il primo motivo è infondato.
37. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Il tribunale ha ritenuto la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, in quanto non sollevata con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti.
Parte appellante non ha specificamente allegato argomenti a confutazione di tale pronuncia del
Tribunale.
38. Deve ribadirsi la natura non esclusiva del foro convenzionale pattuito in sede contrattuale e dunque la mera natura di foro concorrente del foro convenzionale.
Così recita la clausola sul foro convenzionale: Art. 18 foro competente: “per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il foro di
Melfi, con esclusione espressa della competenza arbitrale”.
Non si coglie “una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro”, come insegna la massima di legittimità, di seguito riportata.
pagina 7 di 11 Quanto alle conseguenze della pattuizione di un foro non esclusivo, si veda sez. 3, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024, secondo cui “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in
carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”.
39. Parimenti, il c.d. foro erariale non individua una competenza inderogabile.
In tal senso si veda sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020, secondo cui “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
"forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”.
40. Parte appellante non ha sollevato l'eccezione con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti né ha specificamente censurato con adeguate argomentazioni la pronuncia di inammissibilità della eccezione adottata dal Tribunale, fondata sulla omessa contestazione di tutti i fori concorrenti.
41. Ne consegue che, in mancanza della contestazione specifica di tutti i possibili fori concorrenti, deve rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale.
42. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
43. Esso è sostanzialmente incentrato sulla omessa liquidazione della penale nei termini quantitativi richiesti.
44. Parte appellante ha, in primo luogo, contestato la fondatezza della limitazione del ritardo nell'adempimento e dunque del calcolo della penale contrattuale, al solo periodo dal primo al 29 luglio
2019, senza estensione fino alla data del 23 agosto 2019.
In realtà, il Tribunale ha accertato che, dopo la data del 29 luglio 2019, la società appellata ha comunque adottato modalità alternative per la trasmissione delle immagini diagnostiche al fine della refertazione da parte dell'ente appellante.
Il tribunale ha ritenuto la contrarietà a buona fede del rifiuto da parte dell'ente appellante di ricevere tali immagini diagnostiche su di un supporto informatico durevole (hard disk) e di effettuare le refertazioni sulle immagini ivi contenute:
pagina 8 di 11 “la dedotta irricevibilità, da parte dell'IRCCS, del supporto durevole (hard disk) contenente le immagini degli esami effettuati - così come del resto il successivo rifiuto della refertazione degli esami CP_ effettuata dalla - risulta dettata non da ragioni tecniche ma squisitamente procedurali e di formale osservanza delle prescrizioni contrattuali, ponendosi in contrasto con la salvaguardia non solo dell'interesse della controparte, ma finanche dell'interesse dell'ente medesimo al tempestivo adempimento (rectius, alla salvaguardia della salute delle pazienti esaminate). Da tanto discende che CP_ l'adempimento della non può comunque considerarsi tardivo successivamente alla data del 29 luglio 2019”.
Tale ragionamento è pienamente condivisibile.
Il superiore interesse delle parti (e dell'ente in particolare) alla immediata realizzazione della salvaguardia della salute delle pazienti esaminate, imponeva all'ente medesimo, in attuazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede contrattuale, di accettare tale modalità alternativa di adempimento, in attesa della soluzione delle problematiche tecniche che avevano pregiudicato la trasmissione secondo le modalità contrattualmente stabilite e dunque in attesa del pieno ripristino dell'adozione di tali modalità.
45. In secondo luogo, parte appellante ha censurato la riduzione della penale.
Deve, invece, ribadirsi la piena correttezza e condivisibilità delle considerazioni poste dal tribunale a fondamento della riconduzione ad equità della penale contrattuale:
“- nessun effettivo danno emerge dagli atti di causa;
CP_
- la , che ha operato nel rispetto della periodicità degli esami screening già calendarizzati, a seguito della problematica evidenziatasi ha proceduto alla trasmissione, seppur con diversa modalità, delle immagini diagnostiche, nonché dei referti ad esse relativi;
- l'interesse dell'IRCCS al tempestivo adempimento, ossia alla tempestiva trasmissione di dati anagrafici e delle immagini correlate, è palesemente contraddetto dalla condotta dal medesimo tenuta, concretatasi nel rifiuto del supporto di memoria durevole trasmesso dalla in data 29 luglio 2019 CP_1
e contenente le immagini degli esami effettuati;
tale comportamento, oltre ad integrare una palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali, ha inevitabilmente concorso quantomeno ad aumentare il ritardo, tra l'altro generando, di fatto, una possibile illegittima locupletazione in danno della società opposta;
- la pattuizione di una penale generica, tra l'altro collegata alla differente ipotesi di ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determina un palese squilibrio contrattuale, consentendo di rimettere alla mera discrezionalità dell'altro contraente i parametri di calcolo della stessa, riferiti ora al numero di giorni di ritardo complessivamente ricompresi tra una data iniziale ed una finale (54 giorni dal 1° luglio al 23 agosto 2019 – cfr. atto di citazione); ora al numero di giorni di ritardo maturato nell'aggiornamento dei dati anagrafici di ogni paziente esaminata (cfr. nota IRCCS del 23.08.2019); ora, ancora, al numero di giorni di ritardo maturato tra il 1° luglio ed il 31 agosto
pagina 9 di 11 2019 a decorrere da ogni singola giornata di esame (11 in totale) e fino alla risoluzione della problematica (591 giorni – cfr. relazione IRCCS a firma ing. ). Per_1
Meritano particolare condivisione gli argomenti incentrati (a) sulla equipollenza delle modalità alternative di trasmissione delle immagini diagnostiche adottate nelle more della soluzione dei problemi tecnici preclusivi dell'adozione delle modalità contrattualmente pattuite e sulla contrarietà a buona fede del rifiuto di accettare tali provvisorie modalità alternative nonché (b) sulla genericità della penale tale da indurre la parte adempiente a differenti interpretazioni sull'ammontare della penale stessa e sui criteri di liquidazione a tal fine adottati.
Parte appellante ha invocato l'assenza di una condizione di posizione “dominante” dell'ente pubblico e dunque l'assenza di un fattore tale da determinare una sorta di vessatorietà della clausola penale.
Peraltro, tali elementi logico-giuridici (posizione dominante dell'ente, vessatorietà della clausola penale) sono del tutto assenti nella motivazione adottata dal tribunale, che, invece, ha fondato la pronuncia sullo squilibrio contrattuale, determinato dalla genericità della penale e non certo da una posizione dominante dell'ente, cui il tribunale non accenna mai.
Deve inoltre evidenziarsi come la concreta liquidazione di euro mille per ogni giorno di ritardo nell'adempimento sia quella più coerente con il dato letterale della clausola penale, che prevede genericamente tale ammontare in relazione alla condotta di inadempimento ivi specificata.
Deve quindi c6nfermarsi la liquidazione della penale operata dal tribunale.
46. È infondato l'appello incidentale.
Parte appellante incidentale deduce la non riconducibilità del ritardo nell'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle immagini diagnostiche alle fattispecie prese in considerazione dalla clausola penale.
In realtà, deve pienamente condividersi quanto considerato dal tribunale al fine dell'accertamento e della quantificazione della penale, così come liquidata.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l'assenza di connessione dell'apparecchiatura utilizzata, determinando un ritardo nella trasmissione delle immagini diagnostiche, abbia provocato, seppur indirettamente, un ritardo nella trasmissione dei dati delle letture degli esami, ipotesi contemplata dall'art. 19 del contratto al fine della applicazione della penale.
In sostanza, il ritardo nell'adempimento della consegna delle immagini diagnostiche ha determinato, seppur indirettamente, il ritardo nella trasmissione della lettura degli esami di tali immagini diagnostiche.
In base a tali considerazioni deve ritenersi corretta la riconduzione della condotta di ritardo nell'adempimento, così come accertato in giudizio, alle fattispecie di inadempimento o ritardo nell'adempimento contemplate dalla clausola penale.
47. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma pagina 10 di 11 dello stesso art. 13, comma 1 – bis, per la parte appellante principale e per quella appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
II – dichiara l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, per la parte appellante principale e per quella appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 964/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHIEPPA GIOVANNI ALFREDO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE N. 18 85028 RIONERO IN
VULTUREpresso il difensore avv. CHIEPPA GIOVANNI ALFREDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI GIORGIO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
DAMINI PAOLO ( ) VIA VERDI 9 43121 PARMA;
, elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA G. VERDI 9 PARMApresso il difensore avv. CONTI GIORGIO
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 435 del 2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 6 aprile
2022.
Conclusioni come da note di udienza.
Motivi della decisione
1. La ricostruzione della vicenda processuale di primo grado viene fatta con riferimento a quanto riportato nella sentenza appellata.
2. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2020 del 3.01.2020 concesso Parte_1
a favore di per l'importo di € 998.932,82, oltre interessi di mora dalla scadenza delle CP_1 singole fatture e fino all'effettivo soddisfo nonché spese legali della procedura.
3. L'ingiunzione di pagamento era stata da richiesta ed ottenuta, a fronte delle fatture dalla CP_1 medesima emesse per l'attività di supporto all'esecuzione di screening oncologico regionale, attività
pagina 1 di 11 espletata nell'ambito del rapporto contrattuale all'epoca intercorrente tra l' e Parte_1 [...]
CP_1
4. L'opponente deduceva, in linea preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito, individuando nel
Tribunale di Potenza il forum destinatae solutionis, e ciò per un duplice ordine di ragioni:
- la prima connessa alla clausola contrattuale con cui era stato stabilito, quale foro esclusivo per le controversie inerenti all'appalto, il Tribunale di Melfi, in seguito soppresso per effetto della riforma della geografia giudiziaria del 2014;
- la seconda riferita alla natura pubblica dell'IRCCS-CROB, per effetto della quale competente sarebbe il foro nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici di tesoreria cui è demandato il pagamento secondo le norme di contabilità pubblica.
5. Nel merito, l'opponente contestava a di avere emesso fatture per il secondo trimestre del 2019 CP_1 senza la preventiva trasmissione all'IRCCS delle relazioni aventi ad oggetto il dettaglio delle attività svolte, in violazione dell'art. 13 del medesimo contratto;
contestava, altresì, l'utilizzazione da parte di
, a decorrere dal 1.07.2019, di strumentazioni non connesse al sistema RIS-PACS regionale, in CP_1 violazione degli artt. 5 e 6 del capitolato speciale d'appalto.
6. Parte opponente chiedeva, preliminarmente, dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Parma a favore del Tribunale di Potenza;
in via principale, chiedeva revocarsi il D.I opposto, essendo il credito azionato incerto e/o comunque non provato nella fase monitoria;
chiedeva, altresì, condannarsi CP_1 al pagamento della penale contrattuale, determinata nell'importo di € 54.000,00, fatti salvi ulteriori controlli di merito.
7. Si costituiva in giudizio deducendo la manifesta infondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
8. La società opposta deduceva di trovarsi a rivestire la posizione di parte del contratto concluso il 12 settembre 2012 tra l' e la Alliance Medical srl, per effetto della cessione del ramo Parte_1
d'azienda da parte di Alliance Medical Srl alla cui aveva fatto seguito la fusione Controparte_2 per incorporazione di quest'ultima in CP_1
9. Detto contratto aveva ad oggetto attività di supporto all'esecuzione di screening oncologici regionali.
10. contestava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza CP_1 territoriale del Giudice adito ex adverso formulata.
Secondo le prospettazioni di , la clausola di cui all'art. 18 del contratto d'appalto, per la sua CP_1 formulazione, non consentiva di attribuire la competenza esclusiva al foro designato dalle parti.
Neanche poi era ipotizzabile, per il caso di specie, la competenza del foro erariale, atteso che:
- IRCCS-CROB non aveva al suo interno alcun ufficio di tesoreria nell'accezione individuata dalla normativa sulla contabilità pubblica;
- la competenza del foro erariale non si estende alle controversie promosse contro enti pubblici, quale l'IRCCS, che abbiano una soggettività giuridica formalmente distinta da quella dello Stato;
pagina 2 di 11 - l'inapplicabilità delle disposizioni in tema di contabilità pubblica si ricavava anche dal D.Lgs. n.
91/2011, il quale aveva disposto la revisione delle disposizioni di cui al D.P.R. 97/2003, con esclusione, tra l'altro, degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
11. Nel merito, la convenuta segnalava l'infondatezza dell'opposizione proposta, con riferimento alla violazione sia dell'art. 13 del contratto sia degli artt. 5 e 6 del Capitolato generale d'appalto.
12. La opposta deduceva che: - a decorrere dal 2015 aveva regolarmente emesso fatture per le prestazioni svolte, previa rendicontazione secondo le modalità sino a quel momento utilizzate e mai contestate dall'attore; - a far luogo dall'anno 2018 e fino al novembre del 2019 aveva dovuto riscontrare il parziale, ed ingiustificato, pagamento delle prestazioni svolte e regolarmente fatturate, residuando in capo all'IRCCS un debito pari ad € 998.932,82; - inutile si era rivelato il sollecito di pagamento in data 8.10.2018.
13. Quanto, poi, alla violazione degli artt. 5 e 6 del capitolato d'appalto, la convenuta, dopo avere segnalato l'assenza della connessione richiesta sin dall'anno 2015, deduceva: - di avere preventivamente comunicato all'IRCCS la sostituzione, causa malfunzionamento, di uno dei tre mezzi mobili utilizzati per lo screening, con altro munito di mammografo digitale diretto avente equipollenti caratteristiche e performance rispetto a quelli già utilizzati per le medesime attività; - di avere comunque tempestivamente trasmesso all'attore un supporto di memoria esterna contenente le immagini relative agli esami effettuati, al fine di consentire la refertazione degli stessi;
- di avere provveduto, a fronte del sorprendente quanto ingiustificato rifiuto dell'indicato supporto da parte dell'IRCCS, alla refertazione degli esami effettuati, ed alla conseguente relativa trasmissione;
- di avere comunque tempestivamente provveduto a trasmettere tutta la documentazione richiesta dall'IRCCS.
14. eccepiva, altresì, l'illegittimità delle penali richieste dall'attore, posto che il contratto, nonché CP_1 il capitolato speciale di gara, rispettivamente agli artt. 15 e 19, disciplinavano in ogni caso ipotesi d'inadempimento differenti da quelle contestate alla convenuta.
15. chiedeva, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, CP_1
l'integrale rigetto dell'opposizione proposta;
in via subordinata, chiedeva la condanna dell'IRCCS al pagamento della somma di € 998.923,82, o di quella maggiore o minore risultante all'esito del giudizio.
16. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna Parte_1
al pagamento nei confronti di della somma di € 29.000,00 a titolo di CP_1 Parte_2 penale (ridotta) per il ritardo di cui in parte motiva;
pagina 3 di 11 - compensa tra le parti le spese di lite dell'odierno giudizio nella misura del 20% e, per la restante parte, condanna a rimborsare a le spese di lite pari ad € 19.149,60, oltre Parte_2 CP_1
IVA, CPA e 15 % per spese generali.
17. Secondo il tribunale, doveva essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente.
La clausola contrattuale concordata dalle parti all'art. 18 del contratto, prevedendo che “per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Melfi”, non era idonea ad identificare un foro esclusivo, la mera designazione convenzionale di un foro territoriale, infatti, non attribuendo a detto foro carattere di esclusività, laddove, come nel caso di specie, mancasse un'esplicita, non equivoca e concorde pattuizione delle parti in tal senso (Ex pluribus Cass. Civ., sez. VI-3, ord. 1838/2018)
Con riferimento, poi, al c.d. foro erariale, in linea con il consolidato orientamento della Suprema Corte,
“le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile”, con la conseguenza che “la P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza” (Cass. civ., Sez. I, sent n. 2758/2007, Cass. civ.,
Sez. VI – 2, Ord. 11781/2020).
Nel caso in esame, era evidente l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza territoriale per come formulata, non essendo stata tempestivamente e specificatamente proposta con riferimento a tutti i fori concorrenti;
restava, pertanto, assorbita ogni valutazione in ordine alla natura pubblica dell'IRCCS ed alla conseguente applicazione delle norme di contabilità pubblica.
18. Nel merito, risultava che avesse contabilizzato prestazioni effettivamente svolte;
tanto alla luce CP_1 sia della rendicontazione depositata dalla società opposta, sia della nota prodotta da parte opponente, secondo cui per le fatture aventi ad oggetto il terzo trimestre del 2019 “la relazione prodotta a supporto delle attività è stata prodotta in data 24/10/2019”.
19. Secondo il tribunale, l'opposizione svolta dalla opponente si concretizzava, sostanzialmente, nella richiesta di condanna della opposta al pagamento della penale per complessivi € 591.000,00, così come ridefinita in sede di memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c., stante il ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determinatosi a seguito dell'utilizzo, da parte della convenuta, di apparecchiatura mammografica priva di connessione telematica al sistema regionale RIS PACS, relativamente al periodo 1° luglio 2019 - 15 luglio 2019.
20. La domanda era parzialmente accoglibile, secondo il Tribunale.
pagina 4 di 11 21. Dagli atti di causa emergeva che il malfunzionamento di uno dei mezzi mobili utilizzati per lo screening avesse costretto la società opposta ad utilizzare altro veicolo dotato di mammografo privo di connessione alla rete regionale RIS-PAC, impedendo, in relazione agli esami effettuati dal 1° al 15 di luglio del 2019 nei Comuni di Tursi e di Grassano, la trasmissione tramite connessione telematica all'anzidetto sistema regionale di dati anagrafici delle persone esaminate, schede anamnestico sociale e immagini correlate.
Emergeva altresì che la problematica relativa alla connessione avesse trovato definitiva soluzione verso la fine del mese di agosto 2019, quando gli esami effettuati nel luglio 2019 erano stati trasferiti sul sistema RIS-PACS (Cfr. relazione di parte opponente a firma ing. ). Persona_1
Ciò si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art.5 del contratto, nonché dagli artt. 5 e 6 del capitolato speciale di gara, laddove veniva tra l'altro fatto obbligo alla società contraente di dotarsi di quanto necessario per integrarsi on-line con il sistema RIS-PACS mammografico, in modo da consentire la corretta identificazione delle assistite e delle immagini a loro collegate, nonché l'invio al server regionale delle stesse, garantendo il costante aggiornamento dei dati.
22. Secondo il Tribunale, l'assenza di connessione dell'apparecchiatura utilizzata, determinando un ritardo nella trasmissione delle immagini diagnostiche, aveva provocato, seppur indirettamente, un ritardo nella trasmissione dei dati delle letture degli esami, ipotesi contemplata dall'art. 19 del contratto al fine della applicazione della penale.
23. La valutazione del ritardato adempimento, tuttavia, secondo il tribunale, non poteva prescindere dall'analisi della condotta tenuta dall'IRCCS alla luce dei canoni di buona fede e correttezza, che impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta in tutte le fasi del rapporto contrattuale, a partire dal procedimento di formazione del contratto sino alla sua esecuzione.
Posto che il contratto, e l'allegato capitolato, consentivano all'opponente il diritto di esigere dall'opposta la trasmissione telematica dei dati - ed in particolare delle immagini - tramite connessione dell'apparato diagnostico al sistema regionale, tale diritto non poteva ritenersi svincolato dall'osservanza del dovere di solidarietà, che, applicato ai contratti, deve orientarne l'esecuzione, e nel rispetto del principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio;
interesse che, nel caso di specie, doveva essere individuato precipuamente nella tempestiva lettura degli esami, finalizzata ad evitare proprio quel “grave pregiudizio delle attività di screening” evocato a più riprese dall'opponente.
24. Secondo il Tribunale, la dedotta irricevibilità, da parte dell'IRCCS, del supporto durevole (hard disk) contenente le immagini degli esami effettuati - così come del resto il successivo rifiuto della CP_ refertazione degli esami effettuata da - risultava dettata non da ragioni tecniche ma squisitamente procedurali e di formale osservanza delle prescrizioni contrattuali, ponendosi in contrasto con la salvaguardia non solo dell'interesse della controparte, ma finanche dell'interesse dell'ente medesimo al tempestivo adempimento (rectius, alla salvaguardia della salute delle pazienti esaminate).
pagina 5 di 11 CP_ 25. Da ciò discendeva che l'adempimento di non poteva comunque considerarsi tardivo successivamente alla data del 29 luglio 2019.
26. Secondo il tribunale, era doverosa, inoltre, una riduzione della penale ad equità, risultando il suo ammontare manifestamente eccessivo.
La valutazione di adeguatezza della penale doveva essere effettuata, avendo riguardo all'interesse del creditore all'adempimento, tenendo in considerazione non solo tale interesse al momento della stipula, ma anche il suo atteggiarsi al momento in cui la prestazione era stata tardivamente eseguita o rimasta definitivamente ineseguita, e cioè alla fase di svolgimento del rapporto, atteso che anche nella fase attuativa trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui all'art. 2 Cost., artt. 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa (Cass. civ. sez. III,
19/06/2020, n.11908 e Cass. n. 21994 del 2012).
27. Nel caso di specie, doveva ritenersi che la penale pattuita fosse manifestamente eccessiva, idonea a creare un palese squilibrio delle prestazioni e ad incidere in modo totalizzante sulla concreta situazione CP_ contrattuale, atteso che: - nessun effettivo danno emergeva dagli atti di causa;
- che aveva operato nel rispetto della periodicità degli esami screening già calendarizzati, a seguito della problematica evidenziatasi aveva proceduto alla trasmissione, seppur con diversa modalità, delle immagini diagnostiche, nonché dei referti ad esse relativi;
- l'interesse dell'IRCCS al tempestivo adempimento, ossia alla tempestiva trasmissione di dati anagrafici e delle immagini correlate, era palesemente contraddetto dalla condotta dal medesimo tenuta, concretatasi nel rifiuto del supporto di memoria durevole trasmesso da in data 29 luglio CP_1
2019 e contenente le immagini degli esami effettuati;
tale comportamento, oltre ad integrare una palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali, aveva inevitabilmente concorso quantomeno ad aumentare il ritardo, tra l'altro generando, di fatto, una possibile illegittima locupletazione in danno della società opposta;
- la pattuizione di una penale generica, tra l'altro collegata alla differente ipotesi di ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determinava un palese squilibrio contrattuale, consentendo di rimettere alla mera discrezionalità dell'altro contraente i parametri di calcolo della stessa, riferiti ora al numero di giorni di ritardo complessivamente ricompresi tra una data iniziale ed una finale (54 giorni dal 1° luglio al 23 agosto
2019 – cfr. atto di citazione); ora al numero di giorni di ritardo maturato nell'aggiornamento dei dati anagrafici di ogni paziente esaminata (cfr. nota IRCCS del 23.08.2019); ora, ancora, al numero di giorni di ritardo maturato tra il 1° luglio ed il 31 agosto 2019 a decorrere da ogni singola giornata di esame (11 in totale) e fino alla risoluzione della problematica (591 giorni – cfr. relazione IRCCS a firma ing. ). Per_1
28. Alla luce dei criteri e delle circostanze indicate, la penale pattuita in contratto doveva esser ricondotta ad equità e ridotta nella misura complessiva di € 29.000,00 (pari ad € 1.000,00 pro die a decorrere dal
1° luglio e fino al 29 luglio 2019).
pagina 6 di 11 29. Non erano sussistenti i requisiti per una condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c..
30. Il decreto ingiuntivo doveva essere confermato e doveva essere condannata al pagamento CP_1 in favore di IRCCS della penale per il ritardo di cui infra.
31. Proponeva appello . Parte_2
32. Col primo motivo di gravame parte appellante ribadiva l'eccezione di incompetenza territoriale e le argomentazioni già poste in primo grado a fondamento della medesima.
33. Col secondo motivo di gravame, incentrato sul merito della controversia, censurava la sentenza nella parte in cui aveva ridotto la penale a 29 mila euro.
Secondo l'appellante, era immotivata ed errata la limitazione del ritardo nell'adempimento al periodo primo luglio – 29 luglio 2019, dovendo essere ricompreso l'intero periodo fino al 23 agosto 2019.
Inoltre, non vi erano i presupposti per la riduzione della penale.
Era irrilevante la mancanza di un danno e non era configurabile una posizione dominante della parte appellante tale da rendere vessatoria la penale pattuita.
Doveva quindi essere liquidata la penale nella misura richiesta.
34. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo appello CP_1 incidentale.
Secondo parte appellante incidentale, la domanda di liquidazione della penale doveva esser interamente rigettata, in quanto la fattispecie di inadempimento accertata dal tribunale non era riconducibile alle categorie di inadempimento contemplate dalla clausola penale.
35. L'appello principale è infondato.
36. Il primo motivo è infondato.
37. L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Il tribunale ha ritenuto la infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale, in quanto non sollevata con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti.
Parte appellante non ha specificamente allegato argomenti a confutazione di tale pronuncia del
Tribunale.
38. Deve ribadirsi la natura non esclusiva del foro convenzionale pattuito in sede contrattuale e dunque la mera natura di foro concorrente del foro convenzionale.
Così recita la clausola sul foro convenzionale: Art. 18 foro competente: “per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il foro di
Melfi, con esclusione espressa della competenza arbitrale”.
Non si coglie “una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo
"esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro”, come insegna la massima di legittimità, di seguito riportata.
pagina 7 di 11 Quanto alle conseguenze della pattuizione di un foro non esclusivo, si veda sez. 3, Ordinanza n. 33203 del 18/12/2024, secondo cui “La designazione convenzionale di un foro territoriale come esclusivo richiede una manifestazione di volontà inequivoca, desumibile dall'utilizzo dell'aggettivo "esclusivo" oppure di altre espressioni che, senza il ricorso ad attività interpretativa, dimostrano la comune volontà di attribuire il carattere dell'esclusività a quel foro, in
carenza di tale univoco contenuto della pattuizione, il foro designato va qualificato come facoltativo, con conseguente necessità, in caso di formulazione dell'eccezione d'incompetenza, di contestare - a pena dell'ammissibilità - tutti i fori concorrenti”.
39. Parimenti, il c.d. foro erariale non individua una competenza inderogabile.
In tal senso si veda sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020, secondo cui “Ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
"forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenza”.
40. Parte appellante non ha sollevato l'eccezione con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti né ha specificamente censurato con adeguate argomentazioni la pronuncia di inammissibilità della eccezione adottata dal Tribunale, fondata sulla omessa contestazione di tutti i fori concorrenti.
41. Ne consegue che, in mancanza della contestazione specifica di tutti i possibili fori concorrenti, deve rigettarsi la eccezione di incompetenza territoriale.
42. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
43. Esso è sostanzialmente incentrato sulla omessa liquidazione della penale nei termini quantitativi richiesti.
44. Parte appellante ha, in primo luogo, contestato la fondatezza della limitazione del ritardo nell'adempimento e dunque del calcolo della penale contrattuale, al solo periodo dal primo al 29 luglio
2019, senza estensione fino alla data del 23 agosto 2019.
In realtà, il Tribunale ha accertato che, dopo la data del 29 luglio 2019, la società appellata ha comunque adottato modalità alternative per la trasmissione delle immagini diagnostiche al fine della refertazione da parte dell'ente appellante.
Il tribunale ha ritenuto la contrarietà a buona fede del rifiuto da parte dell'ente appellante di ricevere tali immagini diagnostiche su di un supporto informatico durevole (hard disk) e di effettuare le refertazioni sulle immagini ivi contenute:
pagina 8 di 11 “la dedotta irricevibilità, da parte dell'IRCCS, del supporto durevole (hard disk) contenente le immagini degli esami effettuati - così come del resto il successivo rifiuto della refertazione degli esami CP_ effettuata dalla - risulta dettata non da ragioni tecniche ma squisitamente procedurali e di formale osservanza delle prescrizioni contrattuali, ponendosi in contrasto con la salvaguardia non solo dell'interesse della controparte, ma finanche dell'interesse dell'ente medesimo al tempestivo adempimento (rectius, alla salvaguardia della salute delle pazienti esaminate). Da tanto discende che CP_ l'adempimento della non può comunque considerarsi tardivo successivamente alla data del 29 luglio 2019”.
Tale ragionamento è pienamente condivisibile.
Il superiore interesse delle parti (e dell'ente in particolare) alla immediata realizzazione della salvaguardia della salute delle pazienti esaminate, imponeva all'ente medesimo, in attuazione dei principi di solidarietà, correttezza e buona fede contrattuale, di accettare tale modalità alternativa di adempimento, in attesa della soluzione delle problematiche tecniche che avevano pregiudicato la trasmissione secondo le modalità contrattualmente stabilite e dunque in attesa del pieno ripristino dell'adozione di tali modalità.
45. In secondo luogo, parte appellante ha censurato la riduzione della penale.
Deve, invece, ribadirsi la piena correttezza e condivisibilità delle considerazioni poste dal tribunale a fondamento della riconduzione ad equità della penale contrattuale:
“- nessun effettivo danno emerge dagli atti di causa;
CP_
- la , che ha operato nel rispetto della periodicità degli esami screening già calendarizzati, a seguito della problematica evidenziatasi ha proceduto alla trasmissione, seppur con diversa modalità, delle immagini diagnostiche, nonché dei referti ad esse relativi;
- l'interesse dell'IRCCS al tempestivo adempimento, ossia alla tempestiva trasmissione di dati anagrafici e delle immagini correlate, è palesemente contraddetto dalla condotta dal medesimo tenuta, concretatasi nel rifiuto del supporto di memoria durevole trasmesso dalla in data 29 luglio 2019 CP_1
e contenente le immagini degli esami effettuati;
tale comportamento, oltre ad integrare una palese violazione dei canoni di buona fede e correttezza contrattuali, ha inevitabilmente concorso quantomeno ad aumentare il ritardo, tra l'altro generando, di fatto, una possibile illegittima locupletazione in danno della società opposta;
- la pattuizione di una penale generica, tra l'altro collegata alla differente ipotesi di ritardo nella trasmissione delle letture degli esami mammografici, determina un palese squilibrio contrattuale, consentendo di rimettere alla mera discrezionalità dell'altro contraente i parametri di calcolo della stessa, riferiti ora al numero di giorni di ritardo complessivamente ricompresi tra una data iniziale ed una finale (54 giorni dal 1° luglio al 23 agosto 2019 – cfr. atto di citazione); ora al numero di giorni di ritardo maturato nell'aggiornamento dei dati anagrafici di ogni paziente esaminata (cfr. nota IRCCS del 23.08.2019); ora, ancora, al numero di giorni di ritardo maturato tra il 1° luglio ed il 31 agosto
pagina 9 di 11 2019 a decorrere da ogni singola giornata di esame (11 in totale) e fino alla risoluzione della problematica (591 giorni – cfr. relazione IRCCS a firma ing. ). Per_1
Meritano particolare condivisione gli argomenti incentrati (a) sulla equipollenza delle modalità alternative di trasmissione delle immagini diagnostiche adottate nelle more della soluzione dei problemi tecnici preclusivi dell'adozione delle modalità contrattualmente pattuite e sulla contrarietà a buona fede del rifiuto di accettare tali provvisorie modalità alternative nonché (b) sulla genericità della penale tale da indurre la parte adempiente a differenti interpretazioni sull'ammontare della penale stessa e sui criteri di liquidazione a tal fine adottati.
Parte appellante ha invocato l'assenza di una condizione di posizione “dominante” dell'ente pubblico e dunque l'assenza di un fattore tale da determinare una sorta di vessatorietà della clausola penale.
Peraltro, tali elementi logico-giuridici (posizione dominante dell'ente, vessatorietà della clausola penale) sono del tutto assenti nella motivazione adottata dal tribunale, che, invece, ha fondato la pronuncia sullo squilibrio contrattuale, determinato dalla genericità della penale e non certo da una posizione dominante dell'ente, cui il tribunale non accenna mai.
Deve inoltre evidenziarsi come la concreta liquidazione di euro mille per ogni giorno di ritardo nell'adempimento sia quella più coerente con il dato letterale della clausola penale, che prevede genericamente tale ammontare in relazione alla condotta di inadempimento ivi specificata.
Deve quindi c6nfermarsi la liquidazione della penale operata dal tribunale.
46. È infondato l'appello incidentale.
Parte appellante incidentale deduce la non riconducibilità del ritardo nell'adempimento dell'obbligo di trasmissione delle immagini diagnostiche alle fattispecie prese in considerazione dalla clausola penale.
In realtà, deve pienamente condividersi quanto considerato dal tribunale al fine dell'accertamento e della quantificazione della penale, così come liquidata.
Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che l'assenza di connessione dell'apparecchiatura utilizzata, determinando un ritardo nella trasmissione delle immagini diagnostiche, abbia provocato, seppur indirettamente, un ritardo nella trasmissione dei dati delle letture degli esami, ipotesi contemplata dall'art. 19 del contratto al fine della applicazione della penale.
In sostanza, il ritardo nell'adempimento della consegna delle immagini diagnostiche ha determinato, seppur indirettamente, il ritardo nella trasmissione della lettura degli esami di tali immagini diagnostiche.
In base a tali considerazioni deve ritenersi corretta la riconduzione della condotta di ritardo nell'adempimento, così come accertato in giudizio, alle fattispecie di inadempimento o ritardo nell'adempimento contemplate dalla clausola penale.
47. La reciproca soccombenza giustifica la integrale compensazione delle spese del grado tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma pagina 10 di 11 dello stesso art. 13, comma 1 – bis, per la parte appellante principale e per quella appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale nonché l'appello incidentale e conferma la sentenza appellata;
II – dichiara l'integrale compensazione delle spese del grado tra le parti;
III - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, per la parte appellante principale e per quella appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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