Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero 166-1/2025 R.G. P.U. promossa da con l'Avv. Francesco Biadene Parte_1
RICORRENTE
***
Il Tribunale, letti i ricorsi proposti da ai sensi dell'art. 268 CCII, Parte_1
ritenuta, in via preliminare, la propria competenza territoriale, essendo il ricorrente residente a [...]di Treviso, rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII, ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2.1, lett.
c, CCII perché:
- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza,
- ha debiti per 281.000,00 circa,
- percepisce il reddito da pensione ed è proprietario pro quota di un immobile,
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 166-1/2025 R.G. P.U.
p.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Parte_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale giudice delegato e il dott. quale Persona_1
liquidatore, ordina ai ricorrenti il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) CCII, dispone la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari, dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.
Treviso, 10 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio Dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 166-1/2025 R.G. P.U.