Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 1090/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1090/2024 tra
(avv. SARACCO GIANNI MARIA)Parte_1
APPELLANTE e
(avv. MAMI MATTEO) Controparte_1
APPELLATA
* Oggi 06/02/2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Francesco Valentino in sostituzione degli Avv.ti Saracco e Colasurdo per il e l'Avv. Parte_1
Balloni Alberto in sostituzione dell'Avv. Mami Matteo per i quali precisano le loro CP_1 conclusioni richiamando rispettivamente quelle del ricorso in appello e della comparsa costitutiva. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 1090/2024 Ruolo Generale promossa
da
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo come da mandato in atti;
APPELLANTE
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Matteo Mami come da mandato in atti;
APPELLATA
OGGETTO: “Appello sentenza n. 900/2023 del Giudice di Pace di Parma del 11.10.2023”
Visti gli agli atti e le conclusioni precisate dalle parti, rispettivamente, come da ricorso in appello e da comparsa di costituzione e risposta, Udita la discussione;
Visti gli artt. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e 439 c.p.c. procede all'udienza odierna del 6 febbraio 2024 alla discussione orale della causa e alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso in appello depositato il 9 aprile 2024 il ha chiesto la riforma Parte_1 integrale della sentenza n. 900/2023 del Giudice di Pace di Parma, con la quale è stata accolta l'opposizione ex art. 22 L. 689/81 di e sono stati annullati i verbali di Controparte_1 contestazione n. X29487, n. X29538, n. X30285, n. X32080 e n. X32129, tutti emessi dalla Polizia locale di per violazioni dei limiti di velocità (art. 142, commi sette e otto, CdS) Pt_1 compiute da nell'agosto 2022. CP_1
2 La decisione del Giudice di prime cure risulta fondata sul rilievo che gli Agenti verbalizzanti non avrebbero indicato tutte le circostanze idonee ad evidenziare i presupposti sui quali è stata fondata la complessiva attività di accertamento, in particolare quello relativo alla tipologia del segnale di preavviso del controllo di velocità, alla indispensabilità dello stesso, al carattere permanente o temporaneo della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, così di fatto impedendo al contravventore di valutare la legittimità o meno dei rilievi eseguiti. Secondo la prospettazione dell'Amministrazione comunale, la sentenza gravata sarebbe ingiusta, errata e affetta da vizio di ultra-petizione, avuto riguardo al motivo di accoglimento dell'opposizione; per il resto, l'appellante ha reiterato le eccezioni già proposte in primo grado, così come costituendosi nel gravame, ha ribadito gli originari motivi di Controparte_1 opposizione alle sanzioni amministrative subite. In assenza di istruttoria la causa è pervenuta all'udienza odierna per la discussione e pronuncia contestuale della sentenza.
*** L'appello proposto dal è fondato e da accogliere nei limiti e per le ragioni Parte_1 seguenti. In primo luogo, non ricorre il vizio di ultra-petizione della sentenza appellata, indicato come motivo di gravame dall' . Parte_2
Si ricorda al riguardo e in linea generale, che l'opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli art. 204 bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 L. 689/81, configura l'atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva dell'Amministrazione, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione stessa, sicché la parte non può introdurre in corso di causa nuove eccezioni inerenti la nullità del verbale, né il giudice non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo. Tuttavia, la modifica delle domande, eccezioni e conclusioni già formulate negli atti introduttivi può avvenire previa autorizzazione del giudice qualora ricorrano gravi motivi (cfr. Cass. civ. n. 29596 del 24.12.2020). Nella fattispecie, a seguito dell'instaurarsi del contraddittorio tra le parti e in conseguenza delle eccezioni e deduzioni introdotte dal opposto, il Giudice di prime cure ha autorizzato Pt_1
a far valere il profilo aggiuntivo afferente alla completezza informativa della Controparte_1 segnaletica stradale, ritenendo rituale il deposito della nota datata 02.05.2023 e rigettando la richiesta di espunzione della stessa dal fascicolo avanzata dal all'udienza del Parte_1
03.05.2023. Nell'esaminare tale profilo di doglianza, pertanto, il Giudice di pace ha operato in conformità all'art. 112 c.p.c., emettendo una pronuncia rispettosa dei limiti assertivi della controversia. L'appello risulta comunque fondato nel merito. Deve intanto evidenziarsi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, ove l'opponente si dolga dell'inadeguatezza della segnaletica di preavvertimento della rilevazione dell'eccesso di velocità a mezzo di dispositivi elettronici, onerato di provare tale inadeguatezza è lo stesso opponente, e non l'ente sanzionatore (Cass. civ. ord. n.23566/2017). Secondo la Corte: “In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in
3 concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al D.M. 15 agosto 2007”. Nella specie, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, , pur gravata della Controparte_1 allegazione e della prova dell'inadeguatezza della segnaletica, non ha fornito validi e seri riscontri probatori del suo assunto capaci di controbilanciare le risultanze documentali fotografiche offerte dal attestanti la presenza, prima del tratto sottoposto a controllo, Pt_1 di una cartellonistica verticale, posizionata ad altezza tale da poter essere letta con sufficiente anticipo dall'utente della strada prima di accedere al tratto controllato, ben visibile, su fondo bianco con scritta a caratteri neri e di grandi dimensioni, contenente il chiaro avvertimento del
“controllo elettronico della velocità” sulla via Mons. O. in Fidenza, avvertimento CP_2 rispetto al quale la specificazione della tipologia e caratteristiche dell'impianto utilizzato per i rilievi nulla avrebbe obiettivamente aggiunto rispetto al chiaro avviso dato all'automobilista in transito;
né avrebbe avuto riflessi concreti, condizionanti il comportamento dello stesso, sapere che l'autovelox in funzione era rimuovibile o fisso. Sul punto, è intervenuta la recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 2857 pubblicata nella giornata di ieri, 5 febbraio 2025, che ha specificato come la funzione dell'avviso all'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada sia adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (in questi termini, già Cass. civ. 30207 del 2019 richiamata dalla sentenza del 05.02.2025 citata). Peraltro, tali informazioni di dettaglio sulle apparecchiature sono tutte contenute nei verbali di contestazione notificati a in cui si dà atto che lo strumento di rilevazione era del CP_1 tipo Velocar Srl Aguia T5-5-R, di tale strumento viene indicata la matricola, l'omologazione ministeriale, la sottoposizione a controllo certificato di taratura SIT, che funziona in modalità automatica, ed è stato debitamente omologato e tarato. Va aggiunto per questi ultimi aspetti che, il costituendosi nel giudizio di Parte_1 primo grado ha messo a disposizione la dichiarazione di conformità del campione omologato, il certificato di taratura emesso il 28.01.2022 da laboratorio accreditato ai sensi di legge, nonché decreto di approvazione ministeriale del dispositivo denominato AGUIA-T5- 5-R e verbale di attivazione dell'impianto, a dimostrare la regolarità degli accertamenti compiuti e la piena rispondenza dei rilievi alla condotta tenuta dall'automobilista. Orbene, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.9645/2016 conforme Cass. ord. n.533/2018), ha affermato che “l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti ("autovelox"), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Peraltro, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.” (Cass. civ. sentenza n.18354/2018). Era poi onere dell'opponente dedurre e provare circostanze specifiche da cui desumere l'inidoneità in concreto dell'apparecchiatura: rispetto a tali oneri assertivi e probatori la condotta processuale dell'opponente deve ritenersi inidonea al fine, non avendo l'odierna appellata, in primo grado, dedotto circostanze specifiche in forza delle quali dubitare dell'efficacia della taratura documentata dell'apparecchio autovelox.
4 L'appello va dunque accolto, in ragione del fatto che non ha offerto la prova CP_1 contraria rispetto a quanto dimostrato dall'Amministrazione sulle caratteristiche dello strumento di rilevazione velocità e suo corretto funzionamento, né ha mai posto in contestazione i propri transiti, provati dai verbali e dalle immagini e riproduzioni fotografiche che li raffigurano. Ne consegue l'accoglimento del gravame, la conferma di tutti i verbali di contestazione opposti da e delle relative sanzioni, rispetto alle quali ultime non può trovare applicazione CP_1 il regime attenuato del cumulo giuridico di cui all'art. 198 CdS che recita: “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo”; l'applicazione di tale regime presuppone che la violazione sia commessa con unica azione o omissione o ricorra concorso formale delle violazioni, situazioni da escludere in concreto nella fattispecie, essendo i transiti avvenuti in giornate differenti, il 20, 23 e 31 agosto 2022, e quelli in pari data a notevole distanza oraria l'uno dall'altro, ciò che conferma si sia trattato di distinte condotte di guida dell'automobilista (per il giorno 20 agosto trattasi di due transiti, il primo alle 15,45 il secondo alle 19,33, per il giorno 31 agosto il primo transito è delle 9,26 il secondo delle 13,04). Ricorrono validi motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in ragione del variegato panorama interpretativo esistente sulle questioni qui esaminate e decise.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di gravame, così decide:
- in accoglimento dell'appello proposto dal riforma la sentenza n. Parte_1
900/2023 del Giudice di Pace di Parma del 11.10.2023, e per l'effetto conferma tutti i verbali di contestazione e relative sanzioni, oggetto dell'originaria opposizione di . Controparte_1
- compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Parma, il 6 febbraio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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