Sentenza 18 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/09/2003, n. 13842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13842 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2003 |
Testo completo
1 3 842 /03 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G. n. 16802/00 Dott. Alberto SPANÒ Consigliere Cron. 27872 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. GUIDO VIDIRI Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Udienza 16 aprile 2003 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello पृ Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro € t 2335 CO EL, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio D'Amato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Calabria n. 56, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro n. 3157/00 del 24 maggio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 48200/96), notificata in data 22 giugno 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per "l'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso ed il rigetto degli altri motivi”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di S. Angelo dei AR OD BI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento e la relativa corresponsione della pensione di invalidità ex art. 12 della legge n. 118/1971. Il convenuto Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio. + L'adito Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso e fatto espletare consulenza tecnica medico-legale - accoglieva il ricorso e - su 2 impugnativa del Ministero dell'Interno e costituitosi nel giudizio di appello l'originario ricorrente il Tribunale di Napoli (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) preliminarmente, ai fini della declaratoria del diritto dell'invalido alla percezione della pensione prevista dall'art. 12 della legge n. 118/1971, l'indagine sull'elemento sanitario non è separabile da quella sull'elemento socio-economico, atteso che entrambe tali indagini sono devolute al giudice ordinario, la cui sentenza non configura una condanna ad un facere non consentita dall'art. 4 all. E legge n. 2248/1865, in considerazione della natura बै dell'attività incombente alla pubblicameramente esecutiva टरी amministrazione per la concreta attuazione del diritto suindicato, [sicché] il mancato accertamento di detto requisito è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità, sotto il profilo di omesso esame di punto decisivo della controversia>>; *) nel caso di specie la BI non percepiva alcun reddito al di fuori di una "pensione INPS" di L.
8.500.000 annue, importo questo inferiore alla soglia reddituale massima normativamente prevista, al di sopra della quale è inibito all'assistito di potere beneficiare del trattamento pensionistico ... [per cui] il presupposto legale per il riconoscimento della 3 prestazione è venuto ad esistenza già da tale epoca, con la conseguenza che la stessa poteva essere riconosciuta in favore della richiedente, nel concorso del requisito sanitario e di quello reddituale>>. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato a cinque motivi. L'intimata OD BI resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo ordine di censure il Ministero ricorrente denunziando "violazione dell'art. 12 della legge n. 118/1971" (primo motivo) e “vizi di motivazione" (secondo motivo) - rileva come alcun valore probatorio avrebbe potuto essere attribuito alla “attestazione della parte" di impossidenza di redditi in misura superiore ai limiti di legge in quanto si sarebbe trattato di dichiarazione resa dalla stessa parte interessata perchè attrice in giudizio>> e censura la decisione del Tribunale di Napoli per aver ritenuto raggiunta la prova del requisito reddituale (art. 2967 cod. civ.) mediante “dichiarazione di responsabilità” della parte interessata senza tener conto che la stessa (attrice in giudizio) si poneva in palese violazione del principio del contraddittorio (art. 101 cod. proc. civ.) oltre che del principio di difesa (art. 24 Cost.)>>. 4 Con il secondo ordine di censure il ricorrente - denunziando "violazione degli artt. 12 e 19 della legge n. 118/1971 e 101 cod. proc. civ." (terzo motivo) e "vizi di motivazione" (quarto motivo) - rimarca che ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità, il superamento del 65° anno di età determina una situazione di incompatibilità, poiché, dopo tale momento, la pensione di invalidità si converte e/o viene equiparata alla pensione sociale che, tuttavia, è beneficio distinto, in quanto, tra l'altro, facente carico ad altro Ente, l'I.N.P.S., non al Ministero dell'Interno [per cui il Ministero *** dell'Interno è carente di legittimazione passiva nei confronti di coloro che siano riconosciuti invalidi oltre il compimento del 65° anno di età e nella fattispecie risulta che il beneficio della pensione di invalidità sia stato riconosciuto con decorrenza 10 settembre 1996 laddove la ricorrente risulta essere nata il [...] (ben oltre, quindi, la data di compimento del 65° anno di età, del 4 gennaio 1994)>>. Con il quinto motivo il Ministero denunziando "omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo ex art. 360 n. 4 c.p.c. e omessa motivazione circa un punto decisivo ex art. 360 c.p.c." - rimarca l'inammissibilità della statuizione di condanna al pagamento della pensione di invalidità sul solo presupposto dell'accertamento di percentuale utile ai fini sanitari, e, quindi, nel mancato esame circa la sussistenza degli ulteriori requisiti 5 legislativamente previsti (artt. 12 19 della legge n. 118 cit.), tra i quali, il mancato superamento del 65° anno di età>>. II- Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi debbono essere - valutati prioritariamente rispetto ai primi due motivi per il loro carattere pregiudiziale: motivi che, all'esito di tale valutazione, si appalesano fondati. Al riguardo è, infatti, da confermarsi il principio (già precisato da questa Corte) a mente del quale la pensione e l'assegno d'invalidità civile di cui agli artt. 12 e 13 della legge 30 marzo 1971 n. 118 non possono essere riconosciuti a favore dei soggetti il cui stato d'invalidità a norma di legge si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che comunque ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che per gli ultrasessantacinquenni prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, e come è stato confermato dall'art. 8 del d. Igs. 23 novembre 1988 n. 509>> (Cass. n. 2011/1996, Cass. n. 7104/1994). In tale specifica ipotesi (cioè per la categoria dei “beneficiari ultrasessantacinquenni") la "pensione sociale" è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed 6 ! è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'I.N.P.S., al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione prescritta per legge>> (art. 26, nono comma, della 1. n. 153/1969). Nella specie, alla data del 10 settembre 1996 di decorrenza del beneficio (così riconosciuto dal Pretore di S. Angelo dei AR e, in tali termini, confermato dal Tribunale di Napoli), la BI nata (secondo quanto si evince dalle cennate sentenze e dal controricorso) il 4 gennaio 1929 - aveva un'età di oltre sessantasette anni e, quindi, rientrava nella summenzionata categoria: sicché avrebbe dovuto proporre la domanda giudiziale non nei confronti del Ministero dell'Interno carente, nella specie, di legittimazione passiva -, bensì nei confronti dell'I.N.P.S.. III . In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, i cennati motivi di ricorso debbono essere accolti e l'impugnata sentenza va R ? cassata con pronuncia "nel merito" (ex art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.) - non essendo necessarie ulteriori indagini - di rigetto della domanda di BI OD proposta nei confronti del Ministero dell'Interno. L'accoglimento di detti motivi non può che determinare l'assorbimento dei primi due motivi di ricorso. 7 , Quanto alle spese concernenti l'intero processo, nulla deve disporsi dalla Corte poiché la soccombente ne resta esentata ai sensi dell'art. 152 "disp. att." cod. proc. civ..
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da BI OD contro il Ministero dell'Interno; nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il giorno 16 aprile 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore бы плити дро Motion IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 8 SET 2003 oggi, IL CANCELLIERE 8