TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3171 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3388/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.01 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Stefano Pirozzi per delega dell'avv. CERVINI ROSSELLA;
per parte convenuta l'avv. DE MARTINO MASSIMO;
alle ore 10.14 è comparso l'avv. Ossorio per T.L.T. Trasporti s.r.l..
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3388/2015 promossa da:
c.f.: con sede in Roma (RM) in via Parte_1 P.IVA_1
Alberto Bergamini n.50, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta alla Piazza Garibaldi
n. 39 Napoli (NA) presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mansi, e rappresentata e difesa dall'avv.
Cervini Rossella, (c.f.: ), in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._1
citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2
in via Marocchesa n. 14, MO EN (TV), quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta alla via S. Giacomo n. 32 Napoli (NA), presso lo studio dell'avv. De Martino Massimo c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
T.L.T. TRASPORTI S.R.L., P.iva n. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
con sede in Napoli (NA) alla via Terracina n. 381, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'abogado Massimiliano Ossorio (c.f: ) unitamente all'avv. C.F._3
Giovanna Imparato ( ) in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
intervento pagina 2 di 11 - CHIAMATA IN CAUSA
NONCHÈ
c.f. , residente in [...] C.F._5
Scaglione n.41
-CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del trattore stradale Iveco Controparte_3
Magirus targato CD665EM con agganciato semirimorchio Brenta targato AA21261, privo di copertura assicurativa, e quale impresa designata per la Controparte_1 Pt_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo, previo
[...]
accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati nella misura di
26.474,73 euro, in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi, in data 22 ottobre 2012, alle ore 22.10 circa, nel territorio del Comune di Mirabella Eclano (AV), al km 78 est dell'autostrada A/16 Napoli/Bari, allorquando conducente del predetto Controparte_2
veicolo e dipendente della società convenuta, non avvedendosi dell'avvenuto innalzamento del ribaltabile del semirimorchio, colpiva, con il cassone del semirimorchio, il cavalcavia n. 56 agro del Comune di Mirabella Eclano, abbattendo n. 5 pannelli della rete di recinzione, ed il guardrail posto a protezione dei veicoli transitanti sullo stesso tratto autostradale, nonché dopo aver perso il controllo del mezzo, colpiva la barriera spartitraffico centrale causandole danni unitamente al manto stradale.
Tempestivamente costituitasi la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, ha eccepito, in via preliminare, di non essere la titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria pretesa dall'attrice stante la carenza di prova in ordine alla scopertura assicurativa del veicolo nonché l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso causale tra il fatto ed i danni lamentati per cui, contestata, altresì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso pagina 3 di 11 chiedendo rigettarsi la domanda ed, in via subordinata, condannare a titolo di rivalsa la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di quanto sarà Controparte_3 condannata a corrispondere in favore dell'attrice.
Tempestivamente costituitasi la T.L.T. Trasporti S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, non ha contestato né il verificarsi del sinistro né la dinamica dedotta nell'atto di citazione ma ha eccepito di non essere responsabile del sinistro occorso dato che l'autoveicolo
Trattore Stradale Iveco Magirus con aggancio Brenta doveva rimanere fermo presso il “Garage
AutoPark Ilardi sas.”, sito in Casoria (Na) alla Circumvallazione esterne Casoria, e solo in data
23.10.2012, condotto dipendente della TLT Trasporti s.r.l., doveva ripartire Controparte_2
con direzione Bari, infatti, a conforto di ciò era stata attivata una copertura assicurativa di 5 giorni con decorrenza dalle ore 00.00 del 23.10.12, mentre quest'ultimo autonomamente decideva di partire prima delle ore 00.00 del 23.10.12, al fine di finire prima il suo turno di lavoro, contravvenendo così a quanto era stato ordinato, prestabilito e concordato, per cui, contestata, altesì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea ed, in subordine, condannare di cui ha chiesto ed ottenuto la Controparte_2
chiamata in causa, a tenerlo indenne di quanto sarebbe stata chiamata a risarcire in favore della parte attrice.
pur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento e la quantificazione dei lavori funzionali all'eliminazione dei danni lamentati dalla Parte_1
.
[...]
Venendo al merito giova premettere che parte attrice ha esperto l'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 283 lett. b) d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti della
[...]
come impresa designata per la alla gestione e liquidazione CP_1 Parte_2
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nella quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, ai sensi dell'art. 287, comma 3, del d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo risultato privo di assicurazione.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di pagina 4 di 11 garanzia vittime della strada (già istituito con laL. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Nel caso di specie, il verificarsi del sinistro nelle predette circostanze di tempo e di luogo, oltre a non essere mai stato contestato, è provato dai rilievi svolti dalla Polizia Stradale di pagina 5 di 11 Grottaminarda intervenuta nell'imminenza del fatto, il cui verbale risulta depositato in atti.
Inoltre, risulta documentalmente provato che la A 16 Napoli – Canosa di Km 172,3, sulla quale
è avvenuto sinistro, rientra tra le autostrade di cui la è Parte_1
concessionaria, giusta convenzione con l'ANAS in atti, e, quindi, è titolare della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio.
Parimenti, non risulta contestata la presumibile dinamica del sinistro come ricostruita dalla predetta autorità nel richiamato verbale, in cui si legge che conducente del Controparte_2
veicolo stradale Iveco Magirus targato CD665EM con agganciato il rimorchio Brenta targato
AA21261, procedeva sulla carreggiata est dell'autostrada A/16 Napoli/Bari, in direzione Bari, allorquando, giunto nei pressi del cavalcavia n. 56 agro del Comune di Mirabella Eclano, non si avvedeva dell'innalzamento del ribaltabile del rimorchio e, non avendo spazio a sufficienza per passare con il cassone alzato, impattava abbattendo n. 5 pannelli della rete di recinzione ed il guardrail posti a protezione dei veicoli transitanti sullo stesso tratto autostradale;
in seguito all'urto (avvenuto alla velocità di 80 km\h, come rilevato dal cronotachigrafo inserito), il cassone si distaccava dal pianale del semirimorchio ribaltandosi;
successivamente, anche il semirimorchio si distaccava dal trattore ed il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, impattava violentemente, all'altezza del km 77+982, contro la barriera spartitraffico centrale, colpendo 8 new jersey in cemento, impatto per effetto del quale il trattore subiva il distacco della cabina;
inoltre, si legge che, in seguito ai violenti impatti, tutta l'area del sinistro era invasa da vetro, detriti, olio e carburante del complesso veicolare, unitamente a pezzi dello stesso, per rimuovere i quali, intervenne personale della società attrice.
Considerato il quadro probatorio emerso in giudizio può affermarsi che sia stata fornita sufficiente prova della responsabilità di conducente del veicolo complesso Controparte_2
nella causazione del sinistro.
Occorre, ancora, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo complesso, fondata Controparte_3
sull'assunto della circolazione sia avvenuta contro la sua volontà del proprietario.
Orbene, l'art. 2054 comma 3 c.c. prevede che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Secondo l'interpretazione dominante della norma, il proprietario del veicolo non si libera da pagina 6 di 11 responsabilità dimostrando che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (Cass. civ. n. 10027/2000 e n. 8461/1994). In particolare, è stato affermato che < responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c. c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc.)" (Cass. civ., 1820/2016; cfr. anche Cass. civ., ord.
20373/2015).
Nella specie, la proprietaria del veicolo complesso, ha chiesto escutersi Controparte_3
i testi per accertare la veridicità della circostanza per cui era stato comunicato ad CP_2
che la copertura assicurativa del predetto veicolo sarebbe decorsa solo dalle ore 00.00
[...] del 23.10.2012, impartendogli l'ordine di partire con il mezzo solo dopo il predetto orario, tuttavia, la conferma di tale circostanza non avrebbe consentito di provare che Controparte_2
mise in circolazione in veicolo contro la volontà del proprietario nei termini illustrati, non essendo sufficiente a provare l'adozione da parte della società convenuta di tutte le misure idonee ad evitare l'uso del veicolo da parte di terzi, anzi, ciò è sconfessato proprio dalla circostanza che fosse in possesso delle chiavi prima del tempo convenuto per Controparte_2
la partenza e che aveva accesso al garage dove era fermo il mezzo.
Pertanto, mancando la prova che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, prohibente domino, sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità anche della in qualità di proprietaria del veicolo ex art. 2054 comma 3 c.c. . Controparte_3
In ragione di quanto esposto conducente del veicolo, e la Controparte_2 Controparte_3
in qualità di proprietaria dello stesso, sono tenuti, in solido, al risarcimento dei danni ai
[...]
sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c.; inoltre, la circostanza che al momento del sinistro il complesso veicolare fosse privo di copertura assicurativa, confermata dalla stessa proprietaria del veicolo e provata dall'accertamento svolto dalla Polizia Stradale di Grottaminarda, comporta che sia tenuta al risarcimento del danno anche la quale impresa Controparte_1
pagina 7 di 11 designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_2
Strada, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 209 del 2005, in solido con i responsabili, atteso che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato.
Accertati l'evento lesivo e la responsabilità nella causazione del sinistro nonché i soggetti tenuti al risarcimento del danno, si deve procedere all'individuazione delle conseguenze dannose derivate all'attrice.
Dai rilievi svolti dalla Polizia di Grottaminarda risultano, altresì, provati i danni dedotti dalla parte attrice consistenti nel danneggiamento della struttura del cavalcavia, nell'abbattimento di
5 pannelli della rete di recinzione e del tratto di gard rail dove ha impattato il cassone, nel danneggiamento di 8 new jersey in cemento e nel danneggiamento del manto stradale convolto nel sinistro coperto da olio, vetro, detriti e carburante.
Quanto alla liquidazione dei danni, il consulente tecnico d'ufficio nominato, con corrette e complete osservazioni di carattere tecnico, in questa sede pienamente recepite, anche nella parte in cui sono stati motivatamente disattesi i rilievi critici dei tecnici di parte, ha rappresentato che al momento del sopralluogo effettuato per l'espletamento della consulenza, parte attrice aveva eseguito tutte le opere funzionali alla eliminazione dei danni conseguenti al sinistro, sia con proprio personale che con l'intervento di ditte esterne, ed ha ritenuto che i costi documentati nelle fatture depositate da parte attrice, afferenti alle predette lavorazioni, nella misura di 26.474,73 euro sono congrui.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto devalutato al momento del fatto illecito e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione e tanto in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, <
pagina 8 di 11 monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
In ragione di quanto esposto, devalutando la somma riconosciuta pari a 26.474,73 euro al momento del fatto 22 ottobre 2012 ed applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla presente liquidazione all'attrice spetta l'importo complessivo di 30.092,10 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Venendo all'azione di rivalsa esperita dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, giova premettere che, ai sensi Controparte_3
dell'art. 292, comma primo, del d. lgs. n. 209 del 2005, l'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada la quale, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nel caso, tra gli altri, di veicolo non coperto da assicurazione, di cui alla lett. b) dell'art. 283, ha azione di rivalsa nei confronti del responsabile per il recupero dell'indennizzo pagato, degli interessi e delle spese.
L'azione di rivalsa, che spetta all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, ha fondamento nel pagamento eseguito in favore del danneggiato, avvenuto il quale l'impresa designata può, appunto, legittimamente vantare nei confronti del responsabile del sinistro un proprio credito certo, liquido ed esigibile.
Nella specie, l'azione è inammissibile atteso che è stata proposta nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni e, quindi, prima ancora dell'avvenuto pagina 9 di 11 l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a favore del danneggiato.
All'inammissibilità dell'azione di rivalsa esperita dalla nei confronti della Controparte_1 consegue l'assorbimento della domanda di garanzia impropria proposta Controparte_3
da quest'ultima nei confronti di in qualità di conducente del mezzo Controparte_2
complesso in questione.
In virtù del criterio della soccombenza condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_2
Strada, in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t., ed Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi
[...]
previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini compreso tra i 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, alla fase istruttoria e decisionale (il cui importo è decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 24.06.2020, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di Controparte_1 [...]
ed in solido tra loro, con il conseguente diritto di Controparte_3 Controparte_2 [...]
di ripetere dalla le somme già versate, ivi compreso Parte_1 Controparte_1
l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., nonché di in persona del Controparte_3
l.r.p.t., nonché di e sulla domanda proposta da in Controparte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t. e di in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_3
1.accoglie la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro di cui è causa, di conducente del trattore stradale Iveco Magirus targato CD665EM con Controparte_2
pagina 10 di 11 agganciato semirimorchio Brenta targato AA21261, di proprietà della Controparte_3
in persona del l.r.p.t., privo di copertura assicurativa;
2. condanna la quale impresa designata per la alla Controparte_1 Parte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, ed Controparte_3
in qualità di conducente, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t., dell'importo di 30.092,10 euro a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni ed alla corresponsione degli interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della sentenza fino all'effettiva soddisfazione;
3.condanna la quale impresa designata per la alla Controparte_1 Parte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, ed Controparte_3
in qualità di conducente, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore da in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 250,00 euro per Parte_1
spese e 4.227,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4.pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
24.06.2020 a carico esclusivo della quale Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Parte_2
Chiuso alle ore 14.20
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 28 marzo 2025 alle ore 10.01 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Stefano Pirozzi per delega dell'avv. CERVINI ROSSELLA;
per parte convenuta l'avv. DE MARTINO MASSIMO;
alle ore 10.14 è comparso l'avv. Ossorio per T.L.T. Trasporti s.r.l..
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai propri atti introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio. all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3388/2015 promossa da:
c.f.: con sede in Roma (RM) in via Parte_1 P.IVA_1
Alberto Bergamini n.50, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta alla Piazza Garibaldi
n. 39 Napoli (NA) presso lo studio dell'avv. Giancarlo Mansi, e rappresentata e difesa dall'avv.
Cervini Rossella, (c.f.: ), in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._1
citazione
- ATTRICE
E
c.f.: in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2
in via Marocchesa n. 14, MO EN (TV), quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., elett.te dom.ta alla via S. Giacomo n. 32 Napoli (NA), presso lo studio dell'avv. De Martino Massimo c.f.: dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
E
T.L.T. TRASPORTI S.R.L., P.iva n. in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
con sede in Napoli (NA) alla via Terracina n. 381, ivi elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa dall'abogado Massimiliano Ossorio (c.f: ) unitamente all'avv. C.F._3
Giovanna Imparato ( ) in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._4
intervento pagina 2 di 11 - CHIAMATA IN CAUSA
NONCHÈ
c.f. , residente in [...] C.F._5
Scaglione n.41
-CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1
rapp.te pro tempore, ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del trattore stradale Iveco Controparte_3
Magirus targato CD665EM con agganciato semirimorchio Brenta targato AA21261, privo di copertura assicurativa, e quale impresa designata per la Controparte_1 Pt_2
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendo, previo
[...]
accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e quantificati nella misura di
26.474,73 euro, in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi, in data 22 ottobre 2012, alle ore 22.10 circa, nel territorio del Comune di Mirabella Eclano (AV), al km 78 est dell'autostrada A/16 Napoli/Bari, allorquando conducente del predetto Controparte_2
veicolo e dipendente della società convenuta, non avvedendosi dell'avvenuto innalzamento del ribaltabile del semirimorchio, colpiva, con il cassone del semirimorchio, il cavalcavia n. 56 agro del Comune di Mirabella Eclano, abbattendo n. 5 pannelli della rete di recinzione, ed il guardrail posto a protezione dei veicoli transitanti sullo stesso tratto autostradale, nonché dopo aver perso il controllo del mezzo, colpiva la barriera spartitraffico centrale causandole danni unitamente al manto stradale.
Tempestivamente costituitasi la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1
tempore, ha eccepito, in via preliminare, di non essere la titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria pretesa dall'attrice stante la carenza di prova in ordine alla scopertura assicurativa del veicolo nonché l'infondatezza della domanda per mancanza del nesso causale tra il fatto ed i danni lamentati per cui, contestata, altresì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso pagina 3 di 11 chiedendo rigettarsi la domanda ed, in via subordinata, condannare a titolo di rivalsa la
[...]
in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di quanto sarà Controparte_3 condannata a corrispondere in favore dell'attrice.
Tempestivamente costituitasi la T.L.T. Trasporti S.R.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, non ha contestato né il verificarsi del sinistro né la dinamica dedotta nell'atto di citazione ma ha eccepito di non essere responsabile del sinistro occorso dato che l'autoveicolo
Trattore Stradale Iveco Magirus con aggancio Brenta doveva rimanere fermo presso il “Garage
AutoPark Ilardi sas.”, sito in Casoria (Na) alla Circumvallazione esterne Casoria, e solo in data
23.10.2012, condotto dipendente della TLT Trasporti s.r.l., doveva ripartire Controparte_2
con direzione Bari, infatti, a conforto di ciò era stata attivata una copertura assicurativa di 5 giorni con decorrenza dalle ore 00.00 del 23.10.12, mentre quest'ultimo autonomamente decideva di partire prima delle ore 00.00 del 23.10.12, al fine di finire prima il suo turno di lavoro, contravvenendo così a quanto era stato ordinato, prestabilito e concordato, per cui, contestata, altesì, la misura della pretesa risarcitoria, ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea ed, in subordine, condannare di cui ha chiesto ed ottenuto la Controparte_2
chiamata in causa, a tenerlo indenne di quanto sarebbe stata chiamata a risarcire in favore della parte attrice.
pur regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_2
Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle parti e con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio per l'accertamento e la quantificazione dei lavori funzionali all'eliminazione dei danni lamentati dalla Parte_1
.
[...]
Venendo al merito giova premettere che parte attrice ha esperto l'azione di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 283 lett. b) d. lgs. n. 209 del 2005, nei confronti della
[...]
come impresa designata per la alla gestione e liquidazione CP_1 Parte_2
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, nella quale è litisconsorte necessario il responsabile civile, ai sensi dell'art. 287, comma 3, del d. lgs. n. 209 del 2005, in quanto ha dedotto di aver subito danni in seguito ad un sinistro provocato da un veicolo risultato privo di assicurazione.
Infatti, l'art. 283 comma 1, d. lgs. n. 209 del 2005, ha riproposto l'operatività del Fondo di pagina 4 di 11 garanzia vittime della strada (già istituito con laL. n. 990 del 1969), con lo scopo di manlevare i danneggiati dalla circolazione stradale di autoveicoli e natanti a fronte di possibili danni cagionati anche da veicoli non assicurati o non identificati o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta.
L' intervento del Fondo di Garanzia, tuttavia, non incide sugli oneri probatori gravanti sull'asserito danneggiato.
Infatti, con riguardo al contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che
<
1969, art. 19 al fine di consentire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, veicolo non coperto da assicurazione o veicolo assicurato presso compagnia in stato di liquidazione coatta, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno>> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 19/04/2023, n. 10540 che cita
Cass. civ., Sez. III, Sent., 24/03/2016, n. 5892), quindi, il verificarsi del sinistro, la dinamica e, quindi, la responsabilità del conducente dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo, nonché, seconda dei casi la circostanza che quest'ultimo sia rimasto non identificato o fosse privo di scopertura assicurativa;
inoltre, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducete dell'altro veicolo, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica.
La prova del fatto storico deve essere fornita in modo rigoroso atteso che l'impresa designata diventa contraddittore senza avere la possibilità di dimostrare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso eventualmente l'allegazione e la valutazione di rilievi svolti al momento dell'incidente dalle autorità preposte.
Nel caso di specie, il verificarsi del sinistro nelle predette circostanze di tempo e di luogo, oltre a non essere mai stato contestato, è provato dai rilievi svolti dalla Polizia Stradale di pagina 5 di 11 Grottaminarda intervenuta nell'imminenza del fatto, il cui verbale risulta depositato in atti.
Inoltre, risulta documentalmente provato che la A 16 Napoli – Canosa di Km 172,3, sulla quale
è avvenuto sinistro, rientra tra le autostrade di cui la è Parte_1
concessionaria, giusta convenzione con l'ANAS in atti, e, quindi, è titolare della pretesa risarcitoria fatta valere nel presente giudizio.
Parimenti, non risulta contestata la presumibile dinamica del sinistro come ricostruita dalla predetta autorità nel richiamato verbale, in cui si legge che conducente del Controparte_2
veicolo stradale Iveco Magirus targato CD665EM con agganciato il rimorchio Brenta targato
AA21261, procedeva sulla carreggiata est dell'autostrada A/16 Napoli/Bari, in direzione Bari, allorquando, giunto nei pressi del cavalcavia n. 56 agro del Comune di Mirabella Eclano, non si avvedeva dell'innalzamento del ribaltabile del rimorchio e, non avendo spazio a sufficienza per passare con il cassone alzato, impattava abbattendo n. 5 pannelli della rete di recinzione ed il guardrail posti a protezione dei veicoli transitanti sullo stesso tratto autostradale;
in seguito all'urto (avvenuto alla velocità di 80 km\h, come rilevato dal cronotachigrafo inserito), il cassone si distaccava dal pianale del semirimorchio ribaltandosi;
successivamente, anche il semirimorchio si distaccava dal trattore ed il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, impattava violentemente, all'altezza del km 77+982, contro la barriera spartitraffico centrale, colpendo 8 new jersey in cemento, impatto per effetto del quale il trattore subiva il distacco della cabina;
inoltre, si legge che, in seguito ai violenti impatti, tutta l'area del sinistro era invasa da vetro, detriti, olio e carburante del complesso veicolare, unitamente a pezzi dello stesso, per rimuovere i quali, intervenne personale della società attrice.
Considerato il quadro probatorio emerso in giudizio può affermarsi che sia stata fornita sufficiente prova della responsabilità di conducente del veicolo complesso Controparte_2
nella causazione del sinistro.
Occorre, ancora, esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo complesso, fondata Controparte_3
sull'assunto della circolazione sia avvenuta contro la sua volontà del proprietario.
Orbene, l'art. 2054 comma 3 c.c. prevede che il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.
Secondo l'interpretazione dominante della norma, il proprietario del veicolo non si libera da pagina 6 di 11 responsabilità dimostrando che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso (invito domino), ma è necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (prohibente domino), la quale deve estrinsecarsi in un concreto comportamento, specificamente idoneo a vietare ed impedire la circolazione del veicolo (Cass. civ. n. 10027/2000 e n. 8461/1994). In particolare, è stato affermato che < responsabilità del proprietario per i danni causati dall'autoveicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma 3, c. c., sussiste quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissenso a concedere l'uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le misure ragionevolmente esigibile dall'uomo medio per impedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, attenta custodia delle chiavi, inserimento dell'antifurto, ecc.)" (Cass. civ., 1820/2016; cfr. anche Cass. civ., ord.
20373/2015).
Nella specie, la proprietaria del veicolo complesso, ha chiesto escutersi Controparte_3
i testi per accertare la veridicità della circostanza per cui era stato comunicato ad CP_2
che la copertura assicurativa del predetto veicolo sarebbe decorsa solo dalle ore 00.00
[...] del 23.10.2012, impartendogli l'ordine di partire con il mezzo solo dopo il predetto orario, tuttavia, la conferma di tale circostanza non avrebbe consentito di provare che Controparte_2
mise in circolazione in veicolo contro la volontà del proprietario nei termini illustrati, non essendo sufficiente a provare l'adozione da parte della società convenuta di tutte le misure idonee ad evitare l'uso del veicolo da parte di terzi, anzi, ciò è sconfessato proprio dalla circostanza che fosse in possesso delle chiavi prima del tempo convenuto per Controparte_2
la partenza e che aveva accesso al garage dove era fermo il mezzo.
Pertanto, mancando la prova che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, prohibente domino, sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità anche della in qualità di proprietaria del veicolo ex art. 2054 comma 3 c.c. . Controparte_3
In ragione di quanto esposto conducente del veicolo, e la Controparte_2 Controparte_3
in qualità di proprietaria dello stesso, sono tenuti, in solido, al risarcimento dei danni ai
[...]
sensi dell'art. 2054, comma 3, c.c.; inoltre, la circostanza che al momento del sinistro il complesso veicolare fosse privo di copertura assicurativa, confermata dalla stessa proprietaria del veicolo e provata dall'accertamento svolto dalla Polizia Stradale di Grottaminarda, comporta che sia tenuta al risarcimento del danno anche la quale impresa Controparte_1
pagina 7 di 11 designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_2
Strada, ai sensi dell'art. 283, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 209 del 2005, in solido con i responsabili, atteso che assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. "solidarietà atipica", non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all'obbligazione ex delicto per il responsabile ed all'obbligazione nascente ex lege dell'azione diretta contro di essa al danneggiato.
Accertati l'evento lesivo e la responsabilità nella causazione del sinistro nonché i soggetti tenuti al risarcimento del danno, si deve procedere all'individuazione delle conseguenze dannose derivate all'attrice.
Dai rilievi svolti dalla Polizia di Grottaminarda risultano, altresì, provati i danni dedotti dalla parte attrice consistenti nel danneggiamento della struttura del cavalcavia, nell'abbattimento di
5 pannelli della rete di recinzione e del tratto di gard rail dove ha impattato il cassone, nel danneggiamento di 8 new jersey in cemento e nel danneggiamento del manto stradale convolto nel sinistro coperto da olio, vetro, detriti e carburante.
Quanto alla liquidazione dei danni, il consulente tecnico d'ufficio nominato, con corrette e complete osservazioni di carattere tecnico, in questa sede pienamente recepite, anche nella parte in cui sono stati motivatamente disattesi i rilievi critici dei tecnici di parte, ha rappresentato che al momento del sopralluogo effettuato per l'espletamento della consulenza, parte attrice aveva eseguito tutte le opere funzionali alla eliminazione dei danni conseguenti al sinistro, sia con proprio personale che con l'intervento di ditte esterne, ed ha ritenuto che i costi documentati nelle fatture depositate da parte attrice, afferenti alle predette lavorazioni, nella misura di 26.474,73 euro sono congrui.
All'attrice, inoltre, è dovuto il danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale sull'importo riconosciuto devalutato al momento del fatto illecito e via via rivalutato di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, fino alla presente liquidazione e tanto in conformità al principio di equità sancito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella storica sentenza n. 1712 del 1995 secondo cui il risarcimento del danno da fatto illecito, quando non avviene in forma specifica, ma è liquidato per equivalente, cioè nel caso in cui una somma di denaro sostituisce il bene perduto o danneggiato, <
pagina 8 di 11 monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento… del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione. …il lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma, se fosse stata pagata subito) si può liquidare sotto la forma di interessi, ad un tasso che non è necessariamente quello legale calcolando gli interessi (per esempio, anno per anno) sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo>>.
In ragione di quanto esposto, devalutando la somma riconosciuta pari a 26.474,73 euro al momento del fatto 22 ottobre 2012 ed applicando gli interessi al tasso legale sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla presente liquidazione all'attrice spetta l'importo complessivo di 30.092,10 euro.
Dal momento della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto.
Venendo all'azione di rivalsa esperita dalla nei confronti della Controparte_1 [...]
in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, giova premettere che, ai sensi Controparte_3
dell'art. 292, comma primo, del d. lgs. n. 209 del 2005, l'impresa designata dal Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada la quale, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nel caso, tra gli altri, di veicolo non coperto da assicurazione, di cui alla lett. b) dell'art. 283, ha azione di rivalsa nei confronti del responsabile per il recupero dell'indennizzo pagato, degli interessi e delle spese.
L'azione di rivalsa, che spetta all'impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, ha fondamento nel pagamento eseguito in favore del danneggiato, avvenuto il quale l'impresa designata può, appunto, legittimamente vantare nei confronti del responsabile del sinistro un proprio credito certo, liquido ed esigibile.
Nella specie, l'azione è inammissibile atteso che è stata proposta nel presente giudizio avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni e, quindi, prima ancora dell'avvenuto pagina 9 di 11 l'avvenuto pagamento dell'indennizzo a favore del danneggiato.
All'inammissibilità dell'azione di rivalsa esperita dalla nei confronti della Controparte_1 consegue l'assorbimento della domanda di garanzia impropria proposta Controparte_3
da quest'ultima nei confronti di in qualità di conducente del mezzo Controparte_2
complesso in questione.
In virtù del criterio della soccombenza condanna quale Impresa Controparte_1
designata per la alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Parte_2
Strada, in persona del l.r.p.t., in persona del l.r.p.t., ed Controparte_3 CP_2
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] Parte_1
in persona del l.r.p.t., che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi
[...]
previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini compreso tra i 26.001,00 e 52.000,00 euro, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio, alla fase istruttoria e decisionale (il cui importo è decurtato della metà non essendo stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del consulente d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del 24.06.2020, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di Controparte_1 [...]
ed in solido tra loro, con il conseguente diritto di Controparte_3 Controparte_2 [...]
di ripetere dalla le somme già versate, ivi compreso Parte_1 Controparte_1
l'acconto, o che saranno versate al consulente tecnico d'ufficio in forza del predetto decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t., Parte_1
nei confronti di quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a Controparte_1
carico del F.G.V.S., in persona del l.r.p.t., nonché di in persona del Controparte_3
l.r.p.t., nonché di e sulla domanda proposta da in Controparte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t. e di in persona del l.r.p.t., così provvede: Controparte_3
1.accoglie la domanda proposta da in persona del l.r.p.t., e, per Parte_1
l'effetto, dichiara l'esclusiva responsabilità, nella verificazione del sinistro di cui è causa, di conducente del trattore stradale Iveco Magirus targato CD665EM con Controparte_2
pagina 10 di 11 agganciato semirimorchio Brenta targato AA21261, di proprietà della Controparte_3
in persona del l.r.p.t., privo di copertura assicurativa;
2. condanna la quale impresa designata per la alla Controparte_1 Parte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, ed Controparte_3
in qualità di conducente, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_2
in persona del l.r.p.t., dell'importo di 30.092,10 euro a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni ed alla corresponsione degli interessi al tasso legale dal momento della pubblicazione della sentenza fino all'effettiva soddisfazione;
3.condanna la quale impresa designata per la alla Controparte_1 Parte_2
gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., la
[...]
in persona del l.r.p.t., in qualità di proprietaria del veicolo responsabile, ed Controparte_3
in qualità di conducente, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in Controparte_2 favore da in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 250,00 euro per Parte_1
spese e 4.227,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4.pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in base al decreto di liquidazione del
24.06.2020 a carico esclusivo della quale Impresa designata per la Controparte_1
alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Parte_2
Chiuso alle ore 14.20
Napoli, 28/03/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 11 di 11