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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. D'angelo Laura, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 AIRASCA il 08/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.09.2005 e il 27.02.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Il secondogenito, , è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
pertanto, nulla può disporsi Per_2 in ordine al suo affido, alla sua collocazione abitativa e al regime di visita con il genitore non collocatario.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il figlio , Per_2 sebbene residente in [...], di fatto ha domicilio stabile presso i nonni materni.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Scalenghe (TO), alla Via Monterosa n. 8, di proprietà di entrambi, sarà messa in vendita ed i ratei del residuo mutuo saranno corrisposti esclusivamente dal sig. il quale si farà carico di tutte le spese ordinarie afferenti CP_2 all'immobile (TARI, spese manutenzione ordinaria, utenze domestiche etc); Eventuali spese straordinarie, se indispensabili per la vendita, saranno ripartite tra i coniugi in misura pari al 50%.
DÀ ATTO che, al fine di addivenire alla vendita della casa, i coniugi si impegnano, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, a conferire mandato ad una agenzia immobiliare scelta congiuntamente o, in difetto di accordo, a quelle presenti sul territorio ove la casa coniugale è ubicata;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. verserà per intero le rate di mutuo CP_2 mancanti, nonché dell'assicurazione obbligatoria a decorrere dal mese di settembre 2024 e sino all'estinzione; dette quote saranno debitamente rivalutate secondo indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra all'atto del ricavato restituirà al Sig. CP_1 l 60% del totale del mutuo anticipato e della relativa assicurazione;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il ricavato, al netto delle spese (a titolo esemplificativo, tasse, agenzia immobiliare, estinzione debiti famigliari), sarà ripartito in egual misura tra i venditori comproprietari.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rimarrà a carico della sig.ra il 50% delle eventuali ed CP_1 indispensabili spese straordinarie e di quelle per la regolarizzazione dell'immobile, ove sostenute, necessarie per la vendita, così come quantificate da un professionista all'uopo incaricato dai coniugi;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che, allorché l'immobile sarà venduto, i coniugi prenderanno in locazione distinte abitazioni e gli arredi dell'attuale casa coniugale andranno divisi tra essi, secondo accordo già raggiunto tra le parti;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di adottare il mantenimento diretto dei figli, provvedendo la sig.ra direttamente a soddisfare le esigenze di (anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non CP_1 Per_2 dovesse più avere stabile domicilio presso i nonni materni) e il sig. di , maggiorenne CP_2 Per_1 ma economicamente non autosufficiente;
DISPONE che le spese extra e quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, siano ripartite al 50% tra i coniugi così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli attualmente erogato a favore della madre verrà destinato interamente per far fronte alle spese correnti dei figli.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato su cui transitano le rate del mutuo, verrà chiuso entro e non oltre tre mesi dalla vendita della casa;
DÀ ATTO che le parti concordano che le anzidette condizioni, di cui il mantenimento della prole già in uso tra i coniugi, entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
DÀ ATTO che le parti, debitamente edotte sulla possibilità di avvalersi della procedura di separazione e contestuale divorzio, si impegnano a mantenere invariate le presenti condizioni anche in sede di divorzio, al netto di quelle relative alla vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti, le quali provvederanno a saldare ciascuno il proprio difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI TA BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE AM Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. NI TA Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Spinnato Salvatore, in virtù di procura speciale in Controparte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. D'angelo Laura, in virtù di procura Controparte_2 speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Controparte_1 Controparte_2 AIRASCA il 08/09/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 12 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 5.09.2005 e il 27.02.2007. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 05/02/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Il secondogenito, , è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
pertanto, nulla può disporsi Per_2 in ordine al suo affido, alla sua collocazione abitativa e al regime di visita con il genitore non collocatario.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Spese di lite come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Controparte_1 [...]
CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto ed il figlio , Per_2 sebbene residente in [...], di fatto ha domicilio stabile presso i nonni materni.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale, sita in Scalenghe (TO), alla Via Monterosa n. 8, di proprietà di entrambi, sarà messa in vendita ed i ratei del residuo mutuo saranno corrisposti esclusivamente dal sig. il quale si farà carico di tutte le spese ordinarie afferenti CP_2 all'immobile (TARI, spese manutenzione ordinaria, utenze domestiche etc); Eventuali spese straordinarie, se indispensabili per la vendita, saranno ripartite tra i coniugi in misura pari al 50%.
DÀ ATTO che, al fine di addivenire alla vendita della casa, i coniugi si impegnano, entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente ricorso, a conferire mandato ad una agenzia immobiliare scelta congiuntamente o, in difetto di accordo, a quelle presenti sul territorio ove la casa coniugale è ubicata;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il Sig. verserà per intero le rate di mutuo CP_2 mancanti, nonché dell'assicurazione obbligatoria a decorrere dal mese di settembre 2024 e sino all'estinzione; dette quote saranno debitamente rivalutate secondo indici ISTAT;
DÀ ATTO che le parti concordano che la Sig.ra all'atto del ricavato restituirà al Sig. CP_1 l 60% del totale del mutuo anticipato e della relativa assicurazione;
CP_2
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il ricavato, al netto delle spese (a titolo esemplificativo, tasse, agenzia immobiliare, estinzione debiti famigliari), sarà ripartito in egual misura tra i venditori comproprietari.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che rimarrà a carico della sig.ra il 50% delle eventuali ed CP_1 indispensabili spese straordinarie e di quelle per la regolarizzazione dell'immobile, ove sostenute, necessarie per la vendita, così come quantificate da un professionista all'uopo incaricato dai coniugi;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che, allorché l'immobile sarà venduto, i coniugi prenderanno in locazione distinte abitazioni e gli arredi dell'attuale casa coniugale andranno divisi tra essi, secondo accordo già raggiunto tra le parti;
DÀ ATTO che i coniugi concordano di adottare il mantenimento diretto dei figli, provvedendo la sig.ra direttamente a soddisfare le esigenze di (anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non CP_1 Per_2 dovesse più avere stabile domicilio presso i nonni materni) e il sig. di , maggiorenne CP_2 Per_1 ma economicamente non autosufficiente;
DISPONE che le spese extra e quelle mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate e/o necessitate e successivamente documentate, siano ripartite al 50% tra i coniugi così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa del 15/03/2016 tra il Tribunale Ordinario di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che l'assegno unico per i figli attualmente erogato a favore della madre verrà destinato interamente per far fronte alle spese correnti dei figli.
DÀ ATTO che le parti concordano che il conto corrente cointestato su cui transitano le rate del mutuo, verrà chiuso entro e non oltre tre mesi dalla vendita della casa;
DÀ ATTO che le parti concordano che le anzidette condizioni, di cui il mantenimento della prole già in uso tra i coniugi, entreranno in vigore dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto;
DÀ ATTO che le parti, debitamente edotte sulla possibilità di avvalersi della procedura di separazione e contestuale divorzio, si impegnano a mantenere invariate le presenti condizioni anche in sede di divorzio, al netto di quelle relative alla vendita dell'immobile.
DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti, le quali provvederanno a saldare ciascuno il proprio difensore.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
NI TA BE AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3