Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00392/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della nota della Prefettura di-OMISSIS- del 19 aprile 2022, notificata via pec, che ha rigettato la richiesta della nomina a guardia giurata del sig. -OMISSIS- da parte del soggetto proponente-OMISSIS- nonché per l'accertamento dell'obbligo della chiusura del procedimento delle istanze depositate in data 20 e 23 gennaio 2022 per la nomina di nuove guardie giurate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo-OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 17 giugno 2022, l’-OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della nota della Prefettura di-OMISSIS- del 19 aprile 2022, che ha rigettato la richiesta della nomina a guardia giurata del sig. -OMISSIS-, da parte del soggetto proponente-OMISSIS-, nonché per l'accertamento dell'obbligo della chiusura del procedimento delle istanze depositate in data 20 e 23 gennaio 2022 per la nomina di nuove guardie giurate.
2. La ricorrente associazione afferma di essere stata costituita il 3 novembre 2020 col nome di -OMISSIS-, iscritta alla sezione ambiente, natura ed animali del registro delle organizzazioni di volontariato, e di avere, attualmente, un centinaio di soci in tutta Italia.
Ha sezione periferiche in quasi tutte le regioni d’Italia, ed è attiva in molte province italiane per svolgere, prevalentemente, attività di volontariato.
Le Guardie Particolari Giurate Zoofile trovano la loro disciplina nella legge statale, in particolare, nella l. 20/07/2004, n. 189, rubricata “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, al cui art. 6 è precisato che “ la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ”.
A differenza delle Guardie Zoofile Volontarie Regionali, nominate dalla Regione per svolgere attività di polizia amministrativa, le Guardie Particolari Giurate Zoofile sono quindi nominate dal Prefetto, ai sensi degli artt. 55 e 57 c.p.p., con contestuale attribuzione di funzioni di polizia giudiziaria, tra i soggetti, indicati dalle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, in possesso dei requisiti minimi generali previsti dall’art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
L’Associazione, dunque, ha come scopo primario di tutelare gli animali, attraverso corsi riservati ai soci ai fini della nomina degli associati quali Guardie Zoofile, la cui nomina è, come detto, riservata alla Prefettura, al pari dell'approvazione delle divise.
Il 16 giugno 2021, il sig.-OMISSIS-, assumendo di essere presidente vicario della Associazione, inviava alla attenzione della Prefettura di-OMISSIS- la richiesta di nomina del sig. -OMISSIS- quale guardia giurata.
In data 1° agosto 2021 veniva poi inviata la richiesta di approvazione delle divise.
In data 19 novembre 2021, la Prefettura di-OMISSIS- autorizzava la dotazione delle divise da parte dell’Associazione.
In data 20 gennaio 2022 veniva inviata una ulteriore lista di associati per la nomina a guardia giurata, seguita il 23 gennaio da un'altra richiesta per ulteriore nominativo.
Sicché, in data 19 aprile 2022, la Prefettura di-OMISSIS-, sulla base del diniego del 14 febbraio 2022 posto dalla Questura all'approvazione del regolamento di servizio proposta dall’associazione, ha rigettato l’istanza di nomina del sig. -OMISSIS-, sull’assunto che l'istanza sia stata presentata da soggetto che non avrebbe prodotto alcuna idonea documentazione attestante l'effettiva titolarità della carica di rappresentante legale dell’Associazione.
Il sig. -OMISSIS-provvedeva ad inviare istanza di revoca in autotutela, senza esito.
3. Avverso il gravato provvedimento, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 7 L. 241/1990.
Parte ricorrente deduce che non sarebbe stata garantita all’associazione la partecipazione al procedimento che le avrebbe consentito di chiarire la legittimazione del Presidente vicario.
II. Violazione degli artt. 2 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento e ingiustizia manifesta.
L’amministrazione avrebbe errato nella decisione in quanto il sig.-OMISSIS-, a fine del marzo 2021 è stato nominato Vice Presidente Vicario, e in tale qualità si è sempre rapportato con l'Amministrazione, per divenire poi Presidente della stessa a fine settembre 2021.
III. Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, in quanto la prefettura in data 19 novembre 2021 ha disposto l’approvazione delle divise su istanza presentata dal medesimo soggetto ritenuto, poi, privo di legittimazione.
IV. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. la nomina da parte della Prefettura delle guardie giurate
Secondo parte ricorrente, la nomina delle guardie giurate avrebbe valore non solo autonomo, costituendo anche presupposto all'approvazione del regolamento.
V. Violazione principio di proporzionalità.
VI. Infine, parte ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti, sotto il profilo del danno all’immagine recato all’associazione dal diniego alla nomina delle guardie giurate da parte della Prefettura.
4. Con memoria del 18 luglio 2022, la ricorrente associazione ha proposto reclamo avverso il decreto -OMISSIS- con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio.
5. All’esito della camera di consiglio del 20 luglio 2022, con ordinanza cautelare -OMISSIS-, è stata respinta la domanda cautelare proposta.
6. Si è quindi costituita in giudizio la Prefettura di-OMISSIS- contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa.
7. Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è l’impugnativa del provvedimento del 19 aprile 2022 con il quale la Prefettura di-OMISSIS- ha negato l’approvazione del decreto di nomina a guardia giurata zoofila volontaria del sig. -OMISSIS-.
La motivazione del diniego si fonda sulla nota del 14 febbraio 2022 con la quale la Questura di-OMISSIS- ha comunicato l’esito negativo dell’approvazione del regolamento di servizio dell’Associazione.
Più in particolare, in tale nota, depositata in atti dalla difesa erariale, la Questura di-OMISSIS- afferma che:
“ Il richiedente, nonostante i ripetuti inviti non ha prodotto alcuna idonea documentazione che attesti l'effettiva titolarità della carica di rappresentante legale della -OMISSIS- se non un verbale del marzo 2021 in cui viene indicato quale rappresentante protempore dal -OMISSIS-, Presidente Nazionale dell'associazione, in cui sono riportati peraltro numerosi omissis.
Dagli accertamenti esperiti è emerso che l'associazione in argomento non esprime un'organizzazione territoriale in grado di assicurare i servizi ed osservare gli obblighi delle guardie zoofile volontarie (che nella bozza di regolamento di servizio presentata in data 07.05.2021 al punto I viene specificato che i servizi verranno svolti da almeno 2 guardie particolari giurate volontarie zoofile ma non risultano nominate, sul territorio della provincia, guardie zoofile appartenenti all'associazione -OMISSIS-).
La sede legale indicata nella provincia, dal -OMISSIS--, risulta essere l'abitazione del figlio -OMISSIS- per cui è stata solo presentata l'unica istanza per la nomina a GPGV.
Il-OMISSIS- risulta essere stato espulso dall'Associazione Guardie Ambientali d'Italia in data 26.09.2020 per "mancanza dei doveri civici e morali" ed a suo carico risulta una notizia di reato art.646 c.p. per appropriazione indebita di beni della predetta associazione ”.
Al momento della presentazione dell’istanza di nomina a guardia giurata zoofila volontaria del sig. -OMISSIS-, in data 16 giugno 2021 e delle altre istanze del 20 e 23 gennaio 2022, da parte del sig.-OMISSIS-, dunque, risulta in atti che quest’ultimo non fosse soggetto legittimato alla presentazione della medesima istanza, in nome e per conto dell’Associazione, della quale risultava presidente il sig. -OMISSIS-.
Come già riscontrato dalla Questura di-OMISSIS-, infatti, la documentazione prodotta in atti dall’Associazione (il verbale di nomina a vice presidente vicario del 26 marzo 2021, coperto da omissis e il verbale di nomina a Presidente del 25 settembre 2021) non è stata ritenuta idonea a provare la nomina del sig. -OMISSIS-a legale rappresentante dell’Associazione al momento della presentazione delle istanze per cui è causa.
Con nota del 25 maggio 2022, la Questura di-OMISSIS-, in risposta alla comunicazione del 19 aprile 2022 prodotta dal sig.-OMISSIS-, ha quindi ribadito che:
“- L'istruttoria amministrativa avanzata dal Sig. -OMISSIS- per la richiesta di approvazione del regolamento di servizio delle guardie giurate zoofile volontarie impiegate dall'Associazione "GEA ODV", come già comunicato e motivato con atto del 29.12.2021 (che si intende integralmente richiamato) è da considerare irricevibile;
- Considerato che l’stanza risulta irricevibile e senza alcun fondamento giuridico, agli atti di questo ufficio è presente solamente la parziale documentazione presentata dal nominato in oggetto, al quale NON è seguita alcuna istruttoria, attesa la citata caratteristica di irricevibilità dell'istanza che non permette il rilascio di quanto richiesto ”.
Le conclusioni cui è giunta la Questura appaiono, d’altra parte, confermate anche dalla tabella prodotta in giudizio dalla ricorrente associazione dalla quale emerge l’iscrizione nel registro del terzo settore dell’associazione ricorrente, con legale rappresentante il sig.-OMISSIS-, solo a far data dal 7 novembre 2022, ragion per cui deve desumersi che le istanze di nomina a guardia giurata, successivamente presentate, siano state poi accolte, come documentato in atti.
Per quanto attiene all’oggetto del presente giudizio, invece, deve ritenersi che il diniego alla nomina opposto dalla Prefettura di-OMISSIS- sull’istanza di nomina del sig. -OMISSIS- del 19 aprile 2022 sia atto avente contenuto vincolato in quanto motivato sulla base della mancata approvazione del regolamento di servizio delle guardie giurate zoofile da parte della competente Questura, che ne rappresenta un logico antecedente.
Allo stesso modo non può censurarsi nemmeno l’illegittimità sul silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze del 20 e 23 gennaio 2022, non sussistendo, per le medesime ragioni, alcun obbligo a provvedere sulle medesime.
Da ciò consegue la legittimità del gravato diniego, anche sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 7, l. n. 241/90, in quanto il provvedimento, al momento in cui è stato emanato, non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello che in concreto ha avuto.
2. Dalla legittimità dell’attività e del comportamento serbato dalla resistente Prefettura discende l’infondatezza della domanda risarcitoria proposta per difetto dei presupposti dell’illecito civile.
3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
4. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
5. L’associazione propone altresì reclamo avverso il decreto -OMISSIS- con cui la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il reclamo deve essere respinto per le ragioni di seguito evidenziate.
L’associazione non ha chiaramente indicato l'ammontare delle risorse ricavate dalle quote associative e dai contributi degli aderenti, che costituiscono l'ordinaria fonte di finanziamento per l'attività dell'associazione alla quale attingere anche per far fronte alle spese di giudizio; al riguardo va evidenziato che l'associazione agisce per il perseguimento delle proprie finalità statutarie (tra le altre, tutela dell'ambiente della flora e della fauna attraverso propri volontarie e guardie decretate per la vigilanza venatoria) e per fare ciò deve avvalersi delle risorse economiche costituite dal proprio patrimonio, il quale, se diventa insufficiente, deve essere rifuso dai propri soci; in difetto, in caso di permanente insufficienza del patrimonio, l'Associazione può rimanere inerte o chiedere lo scioglimento, ma non può ricorrere al patrocinio a carico dello Stato come ordinaria fonte di finanziamento delle proprie finalità istituzionali; l'articolo 119 del T.U. sulle spese di giustizia, d.p.r. n. 115 del 2002, non reca infatti una generalizzata ed indiscriminata ammissione al patrocinio gratuito per gli enti che non svolgono attività economica, ma si limita a stabilire per essi parità di trattamento con le persone fisiche, le quali ultime, peraltro, oltre al proprio reddito, devono dar prova, ai fini dell'ammissione al beneficio, del reddito percepito dai componenti il nucleo familiare; ciò significa che l'ammissione al patrocinio è pur sempre subordinata all'indagine sulle capacità di spesa, che, non potendo focalizzarsi sul reddito, proprio per garantire la parità di trattamento con le persone fisiche (cfr. Corte di giustizia, 22 dicembre 2010), dovrà necessariamente essere condotta con diversi criteri, che spetta all'interprete individuare (es. patrimonio, quote associative, contributi straordinari) ed al richiedente documentare, non potendo il medesimo limitarsi a dimostrare una mancanza di reddito che è attributo soggettivo indefettibile e naturale comune a tutta la categoria degli enti che non svolgano attività economica e la cui valorizzazione condurrebbe, piuttosto, alla generalizzata ammissione che contrasterebbe, questa sì, in violazione del principio di parità di trattamento, con le regole impartite dal giudice europeo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.