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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3575 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25 maggio 2025, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. RUSCONI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. NICOLETTI PATRIZIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
1. Le parti dichiarano di voler conciliare la causa in base alla proposta del ricorrente, qui accettata dalla resistente, di cui al verbale di udienza del 13/11/2024 da intendersi qui richiamato, avente ad oggetto il versamento a favore della ex coniuge della somma netta una tantum ex art. 5 comma 8 Legge Divorzio di euro
50.000,00 (cinquantamila).
2. La parti precisano che tale somma è stata calcolata comprendendo la quota, forfetariamente concordata, di trattamento di fine rapporto dovuta all'ex coniuge, maturata ma ad oggi non ancora percepita da parte del ricorrente, e che conseguentemente nulla sarà più dovuto a tale titolo da a Parte_1 Controparte_1
3. La corresponsione, nella misura di euro 50.000,00, della liquidazione una tantum ex art. 5 c. 8 L.D. avverrà, da parte del Dott. , ove ritenuta equa dal Tribunale di Monza, mediante bonifico bancario immediato a Pt_1 favore della Sig.ra entro il termine di 8 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione Controparte_1 dell'emananda Sentenza. 4. Per il resto, le parti dichiarano di rinunciare alle domande tutte di cui agli atti di causa e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, con la sola eccezione del puntuale ed integrale adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
5. Le parti dichiarano inoltre di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza, sottoscrivendo a tal fine le presenti Note congiunte.
6. Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei procuratori.
Motivi della decisione
Con ricorso in data 25 maggio 2024 agiva nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 ottenere una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Sentenza n. 1265/2010 del Tribunale di
Milano in data 20 gennaio 2010.
Con note depositate in data 18.12.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
La somma corrisposta da a ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 n. 898 Parte_1 Controparte_1 appare congrua, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti
Le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] osì provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 30 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Gaggiotti Presidente Rel.
Dott. Carmen Arcellaschi Giudice
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 25 maggio 2025, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo Studio dell'Avv. RUSCONI ROBERTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. NICOLETTI PATRIZIA che la rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte
1. Le parti dichiarano di voler conciliare la causa in base alla proposta del ricorrente, qui accettata dalla resistente, di cui al verbale di udienza del 13/11/2024 da intendersi qui richiamato, avente ad oggetto il versamento a favore della ex coniuge della somma netta una tantum ex art. 5 comma 8 Legge Divorzio di euro
50.000,00 (cinquantamila).
2. La parti precisano che tale somma è stata calcolata comprendendo la quota, forfetariamente concordata, di trattamento di fine rapporto dovuta all'ex coniuge, maturata ma ad oggi non ancora percepita da parte del ricorrente, e che conseguentemente nulla sarà più dovuto a tale titolo da a Parte_1 Controparte_1
3. La corresponsione, nella misura di euro 50.000,00, della liquidazione una tantum ex art. 5 c. 8 L.D. avverrà, da parte del Dott. , ove ritenuta equa dal Tribunale di Monza, mediante bonifico bancario immediato a Pt_1 favore della Sig.ra entro il termine di 8 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione Controparte_1 dell'emananda Sentenza. 4. Per il resto, le parti dichiarano di rinunciare alle domande tutte di cui agli atti di causa e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente, per qualsivoglia titolo, ragione o causa, con la sola eccezione del puntuale ed integrale adempimento degli obblighi di cui al presente accordo.
5. Le parti dichiarano inoltre di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda Sentenza, sottoscrivendo a tal fine le presenti Note congiunte.
6. Spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei procuratori.
Motivi della decisione
Con ricorso in data 25 maggio 2024 agiva nei confronti di per Parte_1 Controparte_1 ottenere una modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella Sentenza n. 1265/2010 del Tribunale di
Milano in data 20 gennaio 2010.
Con note depositate in data 18.12.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
La somma corrisposta da a ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge 1/12/1970 n. 898 Parte_1 Controparte_1 appare congrua, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche delle parti
Le spese, considerata la natura del procedimento, devono essere integralmente compensate;
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] osì provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
2. Spese compensate.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 30 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Laura Gaggiotti