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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2221 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, C.F./P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 - in persona del legale rapp.te pro tempore e per esso, il Dott. , in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
ente pubblico economico, che, subentra a titolo universale nei Persona_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 elettivamente domiciliata in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca ,che La rappresenta e difende per procura in atti;
CodiceFiscale_1
(ATTRICE OPPOSTA)
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a Campobello Controparte_3 di Licata in via G. Ciotta n. 26, Cod. Fisc.: , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall' Avv. Giuseppe Giardina (Cod. Fisc: ), con studio CodiceFiscale_3 sito a Canicattì in Corso Umberto I n. 100, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Canicattì in Corso Umberto I n.100, per procura in atti,
(OPPONENTE)
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 E 617 C.P.C.; FASE . Parte_2
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, depositato in Cancelleria in data 14 luglio 2023, il proponeva Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.291202390016668000, notificata in data 23 giugno 2023 per l'importo complessivo di €.14.930,02 e avverso le seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n.29120160031075037000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120160035241033000relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120170005333529000relativa al mancato pagamento della Tassa Smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale;
- cartella di pagamento n.29120170014507672000 relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica;
- cartella di pagamento n.29129120180001998953000 relativa al mancato pagamento della Tassa
Automobilistica e della Tassa Rifiuti;
- cartella di pagamento n.
29120180011937017000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120180015881126000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120190008827964000 relativa al mancato pagamento di somme per sanzione amministrativa;
- cartella di pagamento n.29120190009502521000 relativa al mancato pagamento di somme per imposta municipale unica;
- cartella di pagamento n.29120190010651269000 relativa al mancato pagamento di somme per Tassa Rifiuti;
- cartella di pagamento n.29120200011907459000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada, per imposta municipale unica, per
Tassa Servizi Indivisibili – TASI.
Articolava il predetto ricorso eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento, dell'avviso di accertamento e degli altri atti sottesi e degli altri atti sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche sotto altro profilo;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degliartt.7, 16 e 17 Legge 212/2000, dell'art.8 del D.lgs n.32/2001 nonché dell'art.24 Cost. (diritto di difesa) ed art.3 Legge
241/90 relativamente alla sanzione di cui alla presente impugnazione;
la nullità dell'intimazione di pagamento degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza della pretesa ovvero per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata.
Il giudizio veniva iscritto al n.596/2023 R.G.E. ed assegnato al Giudice Dott. Gerlando
Lo Presti Seminerio, che, con ordinanza del giorno 18 luglio 2023 sospendeva inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, assegnando termine perentorio di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
Il in data 21 luglio 2023, notificava all'agente della Riscossione Controparte_3 il ricorso in opposizione unitamente all'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. in data 18 luglio 2023.
Pag. 2 di 6 L' , intendendo proseguire nel merito l'opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.291202390016668000, notificata in data 23 giugno 2023 per l'importo complessivo di €.14.930,02, iniziata dal Sig.
[...]
, ha evocato in giudizio quest'ultimo al fine di contestare il ricorso in CP_3 opposizione in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ne chiede l'integrale rigetto articolando i motivi di diritto, primo fra tutti il Difetto di Giurisdizione del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.2024, l'opponente nel reiterare i motivi di opposizione, eccepisce la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento annullate da di Agrigento e il difetto di CP_4 giurisdizione del Tribunale adito nella fase di merito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Agrigento limitatamente alle cartelle di pagamento afferente tributi.
Chiede in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, essendo competente esclusivamente per tutte le controversie aventi natura tributaria;
Sempre in via preliminare e in relazione alle cartelle di pagamento oggetto del Giudizio
n.2177/2023 definito dinnanzi al Giudice di Pace si chiede che questo Tribunale dichiari inammissibile l'atto di citazione e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
-Rigettare le richieste avversarie;
- Sempre in Via preliminare e nel merito ancora ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati e nel merito l'inesistenza della pretesa, per i motivi tutti specificati in narrativa;
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Istruito il processo solo in via documentale, la causa è stata incamerata per la decisione all'udienza del 17.03.2023.
Preliminarmente occorre valutare la competenza del Giudice adito. Gli atti impugnati sostanzialmente fanno capo a sanzioni ammnistrative per violazione del codice della strada e a tributi.
Nel primo caso la competenza funzionale è ex art. 7 DLgs 150/2011, radicata in capo al Giudice di Pace, qualora l'esecuzione vera e propria non sia stata – come nel caso in esame – ancora iniziata (CassSU 22080/2017), ; ed infatti, il deduce in CP_3 comparsa di costituzione e risposta l'inammissibilità dell'azione introdotto dall'
[...]
per sopraggiunto annullamento delle cartelle presupposte Parte_1 all'intimazione di pagamento opposta e la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento annullate da . Allega sentenza del Giudice Controparte_5 di Pace di Agrigento datata 20.10.2023 con cui l'intimazione impugnata N. 291 2023 90016668 82/000 è stata annullata limitatamente alle cartelle di competenza funzionale del GdP.
Pertanto, questo Tribunale prende atto del previo annullamento della intimazione in parte qua con pronuncia passata in giudicato e dichiara cessata la materia del contendere
Pag. 3 di 6 con riferimento alla opposizione relativa alla intimazione n. 291 2023 90016668 82/000 con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29120160031075037000, n.
29120160035241033000, n. 29120180011937017000, n. 29120180015881126000, n.
29120190008827964000, n. 29120200011907459000.
Per quanto concerne invece le altre cartelle (Cartella di Pagamento N.
29120170005333529000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.401,94 per TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2012-2013; Cartella di Pagamento N. 29120170014507672000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 537,18 per tributi TASSA, l'anno 2013; Cartella di Pagamento N. 29120180001998953000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.288,41 per TASSE AUTOMOBILISTICHE, TARI TASSA RIFIUTI, per l'anno 2014, per l'anno 2018; Cartella di Pagamento n. 29120190009502521000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 60,90 per tributi IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, per l'anno 2014; Cartella di Pagamento n. 29120190010651269000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.656,98 per tributi TARI, per l'anno 2015-2016), preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla difesa dell' nel proprio atto introduttivo, supportata dal fatto che CP_6
l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata anche per carichi tributari di competenza della Corte di Giustizia Tributaria;
va sul punto rilevato che all'eccepito difetto di giurisdizione ha sostanzialmente aderito la difesa del resistente-opponente nella propria comparsa di risposta.
Questione ampiamente discussa in giurisprudenza è quella che riguarda il riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria. Non vi è dubbio sul fatto, volendo semplificare, che la Corte di legittimità, tornata più volte sull'argomento, da ultimo ha confermato il principio per cui la cognizione si appartiene al Giudice
Tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (in tal senso Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822).
Ebbene, riassunto come sopra il principio giuridico elaborato dalla Corte di Cassazione in materia, nel caso che occupa le doglianze formulate dall'opponente concernono la legittimità e validità delle cartelle di pagamento (di cui il ricorrente contesta la mancata notifica, la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti), contenute nella
Pag. 4 di 6 intimazione di pagamento impugnata, vizi tutti riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art.2, comma
1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio
2021 n. 20693 e Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642.
Questo Tribunale condivide e, pertanto, recepisce l'insegnamento delle Sezioni Unite, succintamente riassunto supra, e dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento per cui è causa anche tributi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria e doglianze relative ad eventi antecedenti la fase della esecuzione (in tal senso cfr anche Civile Ord. Sez. U Num. 1394 Anno
2022), con conseguente pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, adito.
L'accoglimento del motivo preliminare relativo al difetto di giurisdizione, determina l'assorbimento di ogni altra doglianza, cui si fa conseguire la compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, accerta e dichiara, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio, il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa relativamente alla opposizione proposta avverso le cartelle esattoriali in parte motiva descritte riguardanti tasse automobilistiche e altri tributi;
fissa per l'effetto il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice competente.
Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle già annullate con sentenza del Giudice di pace di Agrigento emessa in data
20.10.2023.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Agrigento, 17.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Pag. 5 di 6 Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2221 DEL RUOLO GENERALE DEGLI
AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2023
TRA
, C.F./P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n.14 - in persona del legale rapp.te pro tempore e per esso, il Dott. , in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Controparte_1
Giudizio Sicilia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio
ente pubblico economico, che, subentra a titolo universale nei Persona_1 rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_2 elettivamente domiciliata in Tusa alla Via Antoci n.32 presso lo studio dell'Avv. Angelo Tudisca ,che La rappresenta e difende per procura in atti;
CodiceFiscale_1
(ATTRICE OPPOSTA)
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente a Campobello Controparte_3 di Licata in via G. Ciotta n. 26, Cod. Fisc.: , rappresentato e CodiceFiscale_2 difeso dall' Avv. Giuseppe Giardina (Cod. Fisc: ), con studio CodiceFiscale_3 sito a Canicattì in Corso Umberto I n. 100, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio legale sito in Canicattì in Corso Umberto I n.100, per procura in atti,
(OPPONENTE)
OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 615 E 617 C.P.C.; FASE . Parte_2
CONCLUSIONI: COME DA ATTI E VERBALI DI CAUSA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione con contestuale istanza di sospensione, depositato in Cancelleria in data 14 luglio 2023, il proponeva Controparte_3 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.291202390016668000, notificata in data 23 giugno 2023 per l'importo complessivo di €.14.930,02 e avverso le seguenti cartelle di pagamento: - cartella di pagamento n.29120160031075037000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120160035241033000relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120170005333529000relativa al mancato pagamento della Tassa Smaltimento rifiuti e Tributo Provinciale;
- cartella di pagamento n.29120170014507672000 relativa al mancato pagamento della Tassa Automobilistica;
- cartella di pagamento n.29129120180001998953000 relativa al mancato pagamento della Tassa
Automobilistica e della Tassa Rifiuti;
- cartella di pagamento n.
29120180011937017000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120180015881126000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada;
- cartella di pagamento n.29120190008827964000 relativa al mancato pagamento di somme per sanzione amministrativa;
- cartella di pagamento n.29120190009502521000 relativa al mancato pagamento di somme per imposta municipale unica;
- cartella di pagamento n.29120190010651269000 relativa al mancato pagamento di somme per Tassa Rifiuti;
- cartella di pagamento n.29120200011907459000 relativa al mancato pagamento di somme per contravvenzione codice della strada, per imposta municipale unica, per
Tassa Servizi Indivisibili – TASI.
Articolava il predetto ricorso eccependo la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento, degli avvisi di accertamento e dei relativi ruoli sottesi impugnati per violazione dell'art. 25 DPR 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica delle cartelle di pagamento presupposte contestate;
la nullità dell'intimazione di pagamento, delle cartelle di pagamento, dell'avviso di accertamento e degli altri atti sottesi e degli altri atti sottesi per inesistenza e/o nullità delle relative notifiche sotto altro profilo;
la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degliartt.7, 16 e 17 Legge 212/2000, dell'art.8 del D.lgs n.32/2001 nonché dell'art.24 Cost. (diritto di difesa) ed art.3 Legge
241/90 relativamente alla sanzione di cui alla presente impugnazione;
la nullità dell'intimazione di pagamento degli atti presupposti e delle cartelle di pagamento impugnate per inesistenza della pretesa ovvero per intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa vantata.
Il giudizio veniva iscritto al n.596/2023 R.G.E. ed assegnato al Giudice Dott. Gerlando
Lo Presti Seminerio, che, con ordinanza del giorno 18 luglio 2023 sospendeva inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, assegnando termine perentorio di giorni 45 per l'inizio del giudizio di merito.
Il in data 21 luglio 2023, notificava all'agente della Riscossione Controparte_3 il ricorso in opposizione unitamente all'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. in data 18 luglio 2023.
Pag. 2 di 6 L' , intendendo proseguire nel merito l'opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.291202390016668000, notificata in data 23 giugno 2023 per l'importo complessivo di €.14.930,02, iniziata dal Sig.
[...]
, ha evocato in giudizio quest'ultimo al fine di contestare il ricorso in CP_3 opposizione in quanto destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ne chiede l'integrale rigetto articolando i motivi di diritto, primo fra tutti il Difetto di Giurisdizione del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.02.2024, l'opponente nel reiterare i motivi di opposizione, eccepisce la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento annullate da di Agrigento e il difetto di CP_4 giurisdizione del Tribunale adito nella fase di merito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Agrigento limitatamente alle cartelle di pagamento afferente tributi.
Chiede in via preliminare ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, essendo competente esclusivamente per tutte le controversie aventi natura tributaria;
Sempre in via preliminare e in relazione alle cartelle di pagamento oggetto del Giudizio
n.2177/2023 definito dinnanzi al Giudice di Pace si chiede che questo Tribunale dichiari inammissibile l'atto di citazione e dichiarare la cessazione della materia del contendere;
-Rigettare le richieste avversarie;
- Sempre in Via preliminare e nel merito ancora ritenere e dichiarare la nullità degli atti impugnati e nel merito l'inesistenza della pretesa, per i motivi tutti specificati in narrativa;
Con condanna alle spese del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore.
Istruito il processo solo in via documentale, la causa è stata incamerata per la decisione all'udienza del 17.03.2023.
Preliminarmente occorre valutare la competenza del Giudice adito. Gli atti impugnati sostanzialmente fanno capo a sanzioni ammnistrative per violazione del codice della strada e a tributi.
Nel primo caso la competenza funzionale è ex art. 7 DLgs 150/2011, radicata in capo al Giudice di Pace, qualora l'esecuzione vera e propria non sia stata – come nel caso in esame – ancora iniziata (CassSU 22080/2017), ; ed infatti, il deduce in CP_3 comparsa di costituzione e risposta l'inammissibilità dell'azione introdotto dall'
[...]
per sopraggiunto annullamento delle cartelle presupposte Parte_1 all'intimazione di pagamento opposta e la cessata materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento annullate da . Allega sentenza del Giudice Controparte_5 di Pace di Agrigento datata 20.10.2023 con cui l'intimazione impugnata N. 291 2023 90016668 82/000 è stata annullata limitatamente alle cartelle di competenza funzionale del GdP.
Pertanto, questo Tribunale prende atto del previo annullamento della intimazione in parte qua con pronuncia passata in giudicato e dichiara cessata la materia del contendere
Pag. 3 di 6 con riferimento alla opposizione relativa alla intimazione n. 291 2023 90016668 82/000 con riguardo alle seguenti cartelle di pagamento: n. 29120160031075037000, n.
29120160035241033000, n. 29120180011937017000, n. 29120180015881126000, n.
29120190008827964000, n. 29120200011907459000.
Per quanto concerne invece le altre cartelle (Cartella di Pagamento N.
29120170005333529000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.401,94 per TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI E TRIBUTO PROVINCIALE per l'anno 2012-2013; Cartella di Pagamento N. 29120170014507672000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 537,18 per tributi TASSA, l'anno 2013; Cartella di Pagamento N. 29120180001998953000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.288,41 per TASSE AUTOMOBILISTICHE, TARI TASSA RIFIUTI, per l'anno 2014, per l'anno 2018; Cartella di Pagamento n. 29120190009502521000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 60,90 per tributi IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, per l'anno 2014; Cartella di Pagamento n. 29120190010651269000, con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contesta all'istante il mancato pagamento della somma di € 1.656,98 per tributi TARI, per l'anno 2015-2016), preliminarmente, occorre valutare l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del G.O. in favore del Giudice Tributario, sollevata dalla difesa dell' nel proprio atto introduttivo, supportata dal fatto che CP_6
l'intimazione di pagamento per cui è causa è stata notificata anche per carichi tributari di competenza della Corte di Giustizia Tributaria;
va sul punto rilevato che all'eccepito difetto di giurisdizione ha sostanzialmente aderito la difesa del resistente-opponente nella propria comparsa di risposta.
Questione ampiamente discussa in giurisprudenza è quella che riguarda il riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria. Non vi è dubbio sul fatto, volendo semplificare, che la Corte di legittimità, tornata più volte sull'argomento, da ultimo ha confermato il principio per cui la cognizione si appartiene al Giudice
Tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al Giudice Ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (in tal senso Cass. S.U., 14 aprile 2020, n.7822).
Ebbene, riassunto come sopra il principio giuridico elaborato dalla Corte di Cassazione in materia, nel caso che occupa le doglianze formulate dall'opponente concernono la legittimità e validità delle cartelle di pagamento (di cui il ricorrente contesta la mancata notifica, la carenza di motivazione e l'avvenuta prescrizione dei crediti), contenute nella
Pag. 4 di 6 intimazione di pagamento impugnata, vizi tutti riconducibili all'esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario in forza dell'art.2, comma
1, d.lgs. n. 546/1992 -cfr. Cass. S.U., 16 dicembre 2020 n. 28709, Cass. S.U., 20 luglio
2021 n. 20693 e Cass. S.U., 28 luglio 2021 n. 21642.
Questo Tribunale condivide e, pertanto, recepisce l'insegnamento delle Sezioni Unite, succintamente riassunto supra, e dichiara la giurisdizione del Giudice Tributario, avendo ad oggetto l'intimazione di pagamento per cui è causa anche tributi di competenza della Corte di Giustizia Tributaria e doglianze relative ad eventi antecedenti la fase della esecuzione (in tal senso cfr anche Civile Ord. Sez. U Num. 1394 Anno
2022), con conseguente pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, adito.
L'accoglimento del motivo preliminare relativo al difetto di giurisdizione, determina l'assorbimento di ogni altra doglianza, cui si fa conseguire la compensazione delle spese legali.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, per le motivazioni di cui nelle premesse, reietta ogni ulteriore istanza, accerta e dichiara, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria competente per territorio, il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa relativamente alla opposizione proposta avverso le cartelle esattoriali in parte motiva descritte riguardanti tasse automobilistiche e altri tributi;
fissa per l'effetto il termine di tre mesi per la riassunzione dinnanzi al giudice competente.
Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle cartelle già annullate con sentenza del Giudice di pace di Agrigento emessa in data
20.10.2023.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Agrigento, 17.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Sonia Spallitta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal GOP dott.ssa Sonia Spallitta, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010, n. 24 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
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