Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/03/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei IGg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 5129 del R.G. relativo all'anno 2022 riservato per la decisione con ordinanza del 31.05.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
LA , nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. ALESSANDRO FONTANA (CF: ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio legale dello stesso sito in TARANTO al CORSO ITALIA
n.170, giusta mandato conferito in calce al ricorso ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] (CF: , Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. GIANLUCA GASPARDONE (CF: ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso sito in FRAGAGNANO(TA) al
CORSO VITTORIO EMANUELE n. 62, giusta mandato conferito in calce alla memoria difensiva resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da note scritte in sostituzione di udienza del 29.05.2024 e per il
P.M. come da conclusioni depositate il 24.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che con sentenza parziale n. 1605/2023, depositata il 03.07.2023, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con separata ordinanza, ha rimesso la causa innanzi al Giudice Istruttore per la istruttoria in ordine alle domande accessorie di carattere economico.
1
Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., avendone le parti fatta richiesta.
***
L'unica domanda su cui il Collegio deve pronunciarsi, in seguito alla sentenza parziale sullo status,
è quella concernente il riconoscimento in favore della resistente di un assegno divorzile.
Ai fini della decisione , va innanzitutto evidenziato che in sede di separazione consensuale, omologata con decreto n. 10306 del 24/05/1991, veniva concordato l'affido dei figli alla madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in Taranto alla via Leopardi n.98 , l'obbligo del
[...]
di versare l'assegno di mantenimento di lire 1.000,00 mensili per la moglie, oltre adeguamenti Pt_2
secondo gli indici Istat , e lire 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei tre figli, attualmente tutti maggiorenni ed indipendenti, successivamente modificati con provvedimenti di questo Tribunale del 22.05.1993 e del 15.01.1999.
A seguito della presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte di all'udienza presidenziale del 23/12/2022, venivano confermati i provvedimenti Parte_3 della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento rideterminato in euro 250,00, in luogo della somma di euro 450,00 versata a tale titolo, in ragione della mutata situazione reddituale della beneficiaria rispetto all'epoca della separazione.
Tanto premesso , la domanda di ConIGlia di riconoscimento in suo favore di un assegno CP_1
divorzile può essere accolta.
Deve innanzitutto rilevarsi che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n.
12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti
2 di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Va inoltre premesso che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
In sostanza qualora vi sia uno squilibrio effettivo e di non modesta entità, tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due.
In conclusione deve ritenersi in aderenza all'indirizzo interpretativo della Suprema Corte che in linea di principio sciolto il vincolo coniugale ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento.
Tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi
3 di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale" (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Ciò premesso, quanto alla situazione reddituale delle parti deve evidenziarsi che il ricorrente , pensionato, allo stato percepisce dall'Inps un importo mensile di circa euro 1.400,00 mensili ed un reddito complessivo di circa 24.000,00 euro annui e risulta vivere in un immobile sito in Taranto al
Viale Virgilio n.70 condotto in locazione unitamente alla IG.ra , pagando un Parte_4
canone di euro 600,00 mensili ( cfr dichiarazione dei redditi in atti : mod. 730/2019 - reddito complessivo euro 23.756,00 ; mod. 730/2020- reddito complessivo euro 24.004,00 e mod. 730/2021- reddito complessivo euro 24.100,00 ; comunicazione mensile pensione del 14.09.2022; certificato di residenza e contratto di locazione ) . Parte_2
Quanto alla resistente, secondo quanto dalla stessa dichiarato in atti e documentato, risulta destinataria di un assegno sociale dal 2013, allorquando ha presentato domanda di pensione, percepito in relazione all'anno 2022 nella misura di circa 245,00 euro mensili , oltre ad aver beneficiato del reddito di cittadinanza per importi inferiori alle 300,00 euro mensili;
risultando al contempo gravata da un debito di restituzione nei confronti dell'Inps della somma di euro 14.953,68 euro in quanto a seguito di un ricalcolo degli importi erogati dal 1° gennaio 2019, l'INPS ha proceduto a richiedere alla IG.ra il versamento di tale somma. La stessa inoltre risulta vivere nell'ex casa coniugale sita in CP_1
Taranto alla Via Leopardi 98, ovvero nell'alloggio assegnato in godimento dall'Istituto Autonomo
Case Popolari (ora Arca Jonica) per il quale paga un canone mensile concordato, attualmente pari a
32,51 euro (cfr Attestazione domanda di pensione INPS del 30/12/2013; riepilogo INPS dei pagamenti eseguiti anni 2019-20-21-22; nota INPS del 4 ottobre 2022 per ricalcolo e conguaglio;
estratto conto pensione RDC sino ad ottobre 2022; dettaglio pensione RDC mesi di agosto-settembre- ottobre 2022; ricevute Arca Jonica canoni immobile;
certificazione delle dichiarazioni reddituali del
28/11/2022).
4 Alla luce di ciò, può ritenersi sussistente un divario tra la situazione patrimoniale e reddituale delle parti a favore di , atteso che nel corso della vita matrimoniale la resistente si è Controparte_1
occupata prevalentemente della cura della casa e della crescita dei figli , svolgendo seppur saltuariamente interventi di sartoria , sacrificando quindi ogni aspettativa professionale al fine di consentire al marito di svolgere la propria attività lavorativa , in quanto all'epoca era tecnico elettronico presso l'ex ILVA di Taranto, soggetto a turnazione notturna . In merito a tali circostanze il ricorrente ha sollevato contestazioni generiche , evidenziando nello specifico di essersi occupato anch'egli della crescita dei figli , precisamente in relazione al figlio SA, allo stesso affidato dal 1993 dal Tribunale di Taranto ( cfr documentazione in atti ,sentenza del 24/05/1993) , trattandosi comunque di evento successivo alla separazione. La resistente ha inoltre evidenziato che a seguito della separazione le condizioni economiche del migliorarono in maniera considerevole in Parte_2
quanto licenziatosi dall'ILVA si trasferì all'estero percependo per la propria attività lavorativa notevoli emolumenti a titolo di missioni e rimborsi spese, lasciando la stessa ad occuparsi dei figli , cercando comunque di ricavare limitati proventi , svolgendo piccoli interventi di sartoria ovvero assistenza agli anziani e come collaboratrice domestica occasionale. Successivamente il figlio
SA , una volta rientrato il padre a Taranto, decise di lasciare la casa popolare di via Leopardi per trasferirsi nella villa del genitore ,ma per breve periodo e una volta tornato a vivere dalla madre
, il non reintegrò più l'assegno al figlio e si rese inadempiente nel versamento del Parte_2
mantenimento alla moglie ed agli altri due figli minori, somme che la stessa cercò di recuperare come risulta documentalmente (cfr atto di precetto del 29.06.1995 ed estratto procedimento penale a carico del IG. per il reato di cui all'art. 570 cp ). Parte_2
Quindi considerata la durata del matrimonio (diciannove anni circa) ed il fatto che dallo stesso sono nati tre figli;
valutato altresì il verosimile apporto familiare fornito dalla per la crescita e la CP_1
cura degli stessi , nonché la circostanza che la resistente ( di anni settantasei) , non gode di una completa autosufficienza economica, in quanto, risulta percettrice di pensione sociale oltre ad essere destinataria di ulteriori misure di sostegno al reddito ( i.e. reddito di cittadinanza , allo stato reddito di inclusione), appare giustificato il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di euro 250,00 mensili, come già determinata e valutata all'udienza presidenziale del
23.12.2022, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei confronti Parte_3
di ConIGlia, così dispone: CP_1
5 - accoglie la domanda di ConIGlia di riconoscimento in suo favore di un assegno CP_1 divorzile e pone a carico di l'obbligo di corrisponderle a tale titolo la Parte_3 somma di € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, confermando quanto statuito con ordinanza presidenziale del 23.12.2022;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Taranto, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile del 20.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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