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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1396/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2021
PROMOSSA DA
IL (C.F. ), domiciliato in VIA DALMAZIA 5 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASCIANA MARCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CARONDA 172 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI FILIPPO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente e depositato presso la segreteria del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania
l'associazione di volontariato “ adiva il Giudice amministrativo per sentir ritenere e Parte_2
dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall' e, conseguentemente, ordinare alla CP_2
amministrazione resistente di provvedere espressamente e, comunque, in senso favorevole all'istanza di ripristino del rapporto convenzionale anche tramite nomina di commissario ad acta.
La ricorrente formulava, altresì, richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in dipendenza del dedotto inadempimento, per un totale di € 196.397,98, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo e spese legali.
All'esito del giudizio iscritto al n.1780/14 R.G., il TAR adito, con sentenza n. 3319/14 del 18/12/2014,
dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendola sussistente in capo al
Giudice ordinario, presso il quale il giudizio doveva essere riassunto nel perentorio termine di tre mesi.
Con atto di citazione del 10/9/2015, in riassunzione del precedente giudizio, notificato alla convenuta il 14/9/2015, l' adiva il Tribunale di Catania per ivi CP_3 Parte_3
sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione della complessiva somma di pagina 2 di 14 €.409.247,05 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in dipendenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, il tutto con interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, oltre alla condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio.
L'eccepito inadempimento, si sostanziava, in particolare, nel mancato ripristino della convenzione sottoscritta il 27/6/2012, e avente ad oggetto il servizio di trasporto degli emodializzati nella provincia di Catania, sospeso con deliberazione n.3815 del 20/12/2013 dall' in violazione dell'art. CP_2
13 della convenzione medesima.
La convenuta amministrazione, regolarmente costituita, contestava il fondamento delle domande di parte attrice, chiedendone il rigetto.
Successivamente al deposito delle memorie difensive ex art. 183, VI comma, cpc il G.I. rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e con la sentenza n.796/2021 rigettava le domande formulate dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'associazione affidandolo a tre Parte_2
motivi.
Si è costituita l' per contestare la fondatezza del proposto Controparte_1
gravame del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, all'udienza del
22.1.2025 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita, quindi, di essere respinto.
L'esame dei singoli motivi di appello impone una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al giudizio che occupa.
pagina 3 di 14 Con convenzione stipulata il 27/6/2012 l' affidava alla Controparte_1
per la durata di tre anni, il servizio di trasporto degli Parte_4
emodializzati nella provincia di Catania, complementare e non sostitutivo del proprio analogo servizio.
Nel corso del regolare svolgimento del servizio, l' , con deliberazione n.3815 del Controparte_1
20/12/2013, premesso di aver appreso, in pari data, dal quotidiano “La Sicilia”, dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico dell'allora presidente e legale rappresentante della provvedeva, sulla base degli artt.11, 12 e 14 della Parte_2 Persona_1
Convenzione, alla sospensione, in via cautelare, del rapporto convenzionale sottoscritto il 27/6/2012.
Successivamente, con provvedimento del 13/1/2014 il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il suddetto sicché, ritenendo venuto meno il presupposto che Per_1
Cont aveva sorretto il provvedimento sospensivo dell la chiedeva il ripristino del Parte_2
rapporto convenzionale, non ricevendo, tuttavia, riscontro alcuno da parte dell'azienda e decidendo,
Cont pertanto, di procedere, con lettera del 22/4/2014, a diffidare l' e metterla in mora in ordine al ripristino della convenzione, nonché a chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittimo protrarsi della sospensione del rapporto, non ottenendo, ancora una volta, alcuna risposta.
Inoltre, con lettera raccomandata a.r. del 9/6/2014, la comunicava la variazione dell'atto Pt_2
costitutivo, con la conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del suo presidente, tale
, e, dunque, nuovo legale rappresentante dell'associazione, reiterando l'invito e la Persona_2
diffida al ripristino del rapporto convenzionale con richiesta di riassegnazione dei pazienti già in carico.
Cont Il perdurante silenzio dell' determinava la ad adire dapprima il Giudice amministrativo e, Pt_2
preso atto della declaratoria di difetto di giurisdizione da questi resa, a riassumere dinanzi al Giudice
civile il giudizio, concluso con la sentenza oggetto del gravame che occupa.
pagina 4 di 14 Per meglio chiarire ulteriormente i termini della vicenda appare opportuno riprodurre il testo degli artt.11, 12, 13 e 14 della convenzione sottoscritta il 27.6.2012, che verranno richiamati nel prosieguo.
“Art.11. Illeciti e sanzioni – Ritiro convenzione
L'Azienda sanitaria provinciale provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
1) Per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei
pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante
dell'ente senza finalità di lucro in contrasto con le previsioni di cui agli artt.2 e 3 della presente
convenzioni;
2) Mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
3) Gravi inadempienze contrattuali.
L'Azienda sanitaria provinciale può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale
rappresentante dell'ente senza finalità di lucro ovvero un componente del consiglio direttivo sia
sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la
pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei
pagamenti da parte dell' . Controparte_1
Art.12 – Sospensione convenzione
Qualora l'ente senza finalità di lucro incorra nelle fattispecie indicate nella presente convenzione o
abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della convenzione. La
durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla
eventuale recidiva. L'inottemperanza da parte dell'ente senza finalità di lucro al provvedimento di
sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non
rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.
pagina 5 di 14 Art.13 – Ripristino della validità della convenzione
L'Azienda sanitaria provinciale ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni
che hanno consentito la revoca o sospensione.
Art.14 – Procedura ed effetti del ritiro e della sospensione della convenzione
I provvedimenti di ritiro o di sospensione della presente convenzione devono essere attivati con una
diffida notificata al legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni
dedotte dall , al fine di consentire un contraddittorio prima Parte_5
dell'adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e
denunciati all'Autorità giudiziaria. La convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di
legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento”.
Tanto premesso, con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catania nella parte in cui non ha dichiarato l'illegittimità della delibera n.3815 del
20/12/2013 e l'inadempimento per violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede ex artt.
1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 della convenzione del
27/06/2012 e degli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati approvato con d.a. n. 1993 del 13/10/2011 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7
legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. per errata e/o omessa valutazione delle prove. In particolare, l'appellante ha sostenuto la violazione dell'art.7 L.241/90, che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo “…ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.
Il motivo è infondato e va respinto.
pagina 6 di 14 Cont Se è pacifico che nel caso in esame la Delibera n. 3815 del 20/12/2013, con la quale l' ha disposto la sospensione della convenzione, è stata adottata senza previa comunicazione alla e se è, del Pt_2
pari, documentato che tale adempimento è prescritto dal soprascritto art.14 della convenzione, va,
comunque, osservato che per pacifica giurisprudenza “La garanzia partecipativa prevista dagli artt. 7 e
10, l. n. 241/1990 è volta ad assicurare un effettivo e reale apporto collaborativo del privato al
procedimento e la sua violazione assume rilievo ogni qual volta la mancata partecipazione abbia
impedito al medesimo di apportare utili elementi da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione
interessata. Deve, per contro, essere escluso ogni rigido ed inutile formalismo in quanto, nel
denunciare la violazione di siffatta garanzia partecipativa, l'interessato ha l'onere di indicare quali
siano gli utili elementi di valutazione che, qualora tempestivamente avvisato, avrebbe potuto
introdurre nel procedimento (TAR Campania sez. VIII 10/6/2021 n. 3924). Nessuna indicazione nei termini esposti dalla citata pronuncia risulta, per vero, esplicitata da parte della che non ha in Pt_2
alcun modo precisato “gli utili elementi di valutazione che, qualora tempestivamente avvisato, avrebbe
potuto introdurre nel procedimento”.
A ciò va, inoltre, aggiunto che “L'esonero dall'applicazione degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241,
nella parte in cui si impone all'amministrazione competente la previa comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti interessati, trova applicazione nel caso in cui l'urgenza è in re ipsa, in
particolare, la pubblica amministrazione, ove ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano
la mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento
finale, dell'urgenza, atteso che le ragioni della rapidità devono essere poste a raffronto con le esigenze
di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro
pagina 7 di 14 o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto
positivo” (Consiglio di Stato sez. III 19/11/2018 n. 6542).
Ragioni di urgenza che certamente ricorrevano nel caso in esame e che sono state adeguatamente esposte nella delibera del 20.12.2013.
Infine, va richiamato anche il disposto dello stesso art.14 della convenzione che stabilisce che “i
provvedimenti di ritiro o di sospensione della presente convenzione devono essere attivati con una
diffida notificata al legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni
dedotte dall del servizio sanitario nazionale, al fine di consentire un contraddittorio prima CP_1
dell'adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e
denunciati all'Autorità giudiziaria. La convenzione, ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di
legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento”. Per come emerge dal tenore letterale del citato articolo la preventiva comunicazione non era dovuta nei casi,
quale quello in esame, denunciati all'Autorità giudiziaria.
Sempre con il primo motivo di appello la ha criticato, sotto il profilo sostanziale, il Parte_2
richiamo operato dal Tribunale alla violazione dell'art. 11 della Convenzione, che sancisce la decadenza dalla stessa allorché “…il legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro ovvero un
componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà
personale a seguito di reati contro la pubblica Amministrazione”, evidenziando, al riguardo, che, per come risulta dall'ordinanza del Tribunale del Riesame, la misura cautelare a carico di Persona_1
non riguardava reati contro la Pubblica Amministrazione;
ha, inoltre, censurato la delibera n. 3815 del
20/12/2013 nella misura in cui ha sospeso l'efficacia della convenzione relativa al servizio di trasporto degli emodializzati senza prefissare alcun termine, in violazione dell'art. 12 della Convenzione,
pagina 8 di 14 secondo cui: “…La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione
commessa ed alla eventuale recidiva…”, ponendosi così in netta antitesi con il principio di cautela e con il fine di certezza sottesi alla natura del provvedimento di sospensione, e risultando, dunque,
illegittimo.
La censura merita di essere respinta.
Se è certamente vero che i fatti di reato per i quali il legale rappresentante della è stato attinto Pt_2
dalla misura della custodia cautelare in carcere non rientravano tra i reati contro la p.a., va, comunque,
evidenziato che, per come non contestato tra le parti, gli stessi avevano ad oggetto due ipotesi di estorsione e una di tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa (segnatamente dell'articolazione dell'associazione operante in CP_4
Acireale), commesse, quale Presidente della e in collegamento funzionale con le Parte_2
attività della cooperativa di volontariato, per assicurarsi l'espletamento del servizio di trasporto di salme presso l'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Condividendo pienamente quanto esposto dal primo Giudice, non vi è dubbio che trattasi di condotte che possono annoverarsi tra i “fatti gravi” che a mente del sopra trascritto art.11 della convenzione hanno giustificato il provvedimento di
Cont sospensione cautelare adottato dall'
Né, del resto, la sospensione poteva ritenersi cessata solo per effetto dell'annullamento, in sede di riesame, dell' ordinanza di custodia cautelare a carico del atteso che, per come evidenziato dal Per_1
primo Giudice, “l'ordinanza è stata annullata dal Tribunale del riesame con provvedimento – versato
in atti e il cui contenuto deve ritenersi qui trascritto (ordinanza del 9/01/2014: doc. 5 del fascicolo del
TAR) - con motivazioni afferenti alla sola ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. Il provvedimento
emesso in esito al giudizio di riesame evidenzia anzi, nei suoi passaggi argomentativi, la sussistenza di
pagina 9 di 14 un grave e univoco quadro indiziario a carico del predetto e la riconducibilità di fatto della Per_1
ad un esponente dell'organizzazione mafiosa, come emersa dalle indagini. Esso, pertanto, Parte_6
non faceva venir meno le ragioni della sospensione, collegate, come si evince dall'atto di sospensione,
alla “conoscenza dei suddetti fatti” e non alla sola adozione del provvedimento coercitivo”.
Con il secondo motivo la sentenza gravata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto che: “Non è
pertanto qualificabile come inadempimento contrattuale da parte della il rifiuto di CP_3
ripristinare l'efficacia del rapporto, nonostante i solleciti del con lettera raccomandata a.r. Pt_2
del 26/03/2014 - Doc. 4 fascicolo TAR – e lettera del 22/04/2014 prot. ASP n. 0047746 - Doc. 6
fascicolo TAR – la seconda peraltro a firma del - e motivate con il solo annullamento Per_1
dell'ordinanza restrittiva a carico di quest'ultimo”.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel fondare la decisione ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 13 della Convenzione “…sulla sola base dell'annullamento, in sede di riesame,
dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del . Per_1
Sul punto il Giudice a quo ha così motivato: “Invero l'ordinanza è stata annullata dal Tribunale del
riesame con provvedimento – versato in atti e il cui contenuto deve ritenersi qui trascritto (ordinanza
del 9/01/2014: doc. 5 del fascicolo del TAR) - con motivazioni afferenti alla sola ritenuta insussistenza
di esigenze cautelari. Il provvedimento emesso in esito al giudizio di riesame evidenzia anzi, nei suoi
passaggi argomentativi, la sussistenza di un grave e univoco quadro indiziario a carico del predetto
e la riconducibilità di fatto della ad un esponente dell'organizzazione mafiosa, Per_1 Parte_6
come emersa dalle indagini. Esso, pertanto, non faceva venir meno le ragioni della sospensione,
collegate, come si evince dall'atto di sospensione, alla “conoscenza dei suddetti fatti” e non alla sola
adozione del provvedimento coercitivo. E' ovvio infatti che la gravità dei fatti , che, sebbene non
pagina 10 di 14 riferiti all'attualità, denotavano il collegamento della ad una pericolosa organizzazione Pt_2
armata di tipo mafioso (la nozione di fatti gravi va interpretata secondo l'art. 16 del D.A. 13 ottobre
2011, che prevede che i provvedimenti di ritiro e sospensione siano attivati previa instaurazione del
contraddittorio, tranne “per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all'Autorità giudiziaria”, e
dell'art. 3 del D.A. cit., che prevede, fra gli impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione
“quant'altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni” )
era tale da far venir meno i presupposti per la prosecuzione del rapporto. Parte attrice non ha del
resto mai dedotto l'estraneità dei suoi organi alle condotte poste a fondamento dell'O.C.C., né
l'assenza di collegamento di esse con le proprie funzioni e attività, limitandosi a prendere in esame il
dato formale dell'annullamento, che, se può precludere la decadenza, giustifica il perdurare della
sospensione cautelare in relazione alla risoluzione del rapporto”.
L'appellante, invocando il tenore letterale dell'art. 13 della convenzione secondo cui “L'
[...]
ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno Controparte_1
consentito la revoca o sospensione”, ha sostenuto che, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del e della successiva nomina di un nuovo consiglio direttivo e di un Per_1
Cont nuovo legale rappresentante, della quale era stata data comunicazione all' erano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la sospensione che, pertanto, avrebbe dovuto essere revocata da parte dell'amministrazione, con riattivazione del rapporto convenzionale.
E', invero, opinione di questa Corte che nella specie non si sia in presenza di una sospensione “sine die”, bensì di una sospensione cautelativamente destinata a protrarsi sino alla definizione del procedimento penale avviato nei confronti del e ciò in ragione dell'indubbio allarme provocato Per_1
dai gravi fatti ascritti al predetto (il procedimento risulta definito in primo grado, con la sentenza pagina 11 di 14 n.750/21 del Tribunale di Catania, con la quale è stato condannato per il reato Persona_1
ascrittogli al capo i) della rubrica;
la sentenza è stata riformata in appello con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione dello stesso in quello di cui all'art.610 cp;
v. sentenza penale di primo grado e dispositivo della sentenza di appello, allegati in atti).
Né, del resto, l'annullamento della misura cautelare assume rilievo alcuno per le motivazioni in precedenza esposte, così come la sostituzione degli organi sociali, la quale avrebbe, al più, consentito la stipula di una nuova convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativamente prescritti, tra cui, in primis, l'iscrizione nell'albo regionale dei soggetti autorizzati al trasporto degli
Cont emodializzati, siccome indicato dall' nella nota del 13.3.2015.
Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato, non ravvisandosi alcun ingiustificato
Cont inadempimento da parte dell' agli obblighi convenzionalmente assunti nei confronti della Parte_2
.
[...]
Nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi alla sentenza n.3319/14 con la quale il TAR, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ha aggiunto che “Nel caso di specie, pur essendo regolato
l'esercizio di un potere (di decadenza) discrezionale… il ripristino della efficacia della convenzione è
sottratta, sempre convenzionalmente, a qualsiasi discrezionalità amministrativa, posto che l'art. 13
della medesima convenzione impone all'amministrazione di ripristinare l'originaria regolarità del
rapporto. E infatti, la predetta norma stabilisce che “l'Azienda sanitaria provinciale ripristina la
validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno consentito la revoca o la
sospensione”, ed ha precisato, altresì, che “Ora posto che la motivazione della sospensione è stata
riferita a un evento (lo stato di restrizione della libertà del rappresentante legale della ricorrente) e
che detta circostanza, come non contestato, non è più attuale, l'Amministrazione non ha margini…di
pagina 12 di 14 esercizio del proprio potere, di guisa che deve ripristinare, adeguandosi al conseguente diritto della
ricorrente, la convenzione”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza del giudice amministrativo
dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione, benché non impugnata, non spiega efficacia vincolante
nel procedimento successivamente instaurato davanti al giudice ordinario, perché, investendo soltanto
un presupposto processuale, non acquista autorità di giudicato sostanziale e non spiega effetti al di
fuori del processo davanti agli organi della giurisdizione amministrativa” (v. Cassazione civile sez.
un. 04 dicembre 1991 n. 13074; Cassazione civile sez. un. 19 novembre 1999 n. 802, richiamate anche dall'appellato).
Con il terzo motivo la sentenza è stata oggetto di censura nella parte relativa alla regolamentazione
Cont delle spese, che, a giudizio dell'appellante, avrebbero dovuto essere poste a carico dell' in ragione della fondatezza della domanda.
Il motivo va rigettato avendo il primo Giudice fatto buona applicazione delle regole fissate dagli artt.91
e segg. cpc e posto le spese del giudizio a carico della parte soccombente.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo (escludendo la fase trattazione/istruzione),
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.796/21 del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.7.120,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 13 di 14 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1396/2021
PROMOSSA DA
IL (C.F. ), domiciliato in VIA DALMAZIA 5 CATANIA;
Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. CASCIANA MARCO giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (C.F. ), domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
CARONDA 172 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. MAUGERI FILIPPO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.1.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente e depositato presso la segreteria del TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania
l'associazione di volontariato “ adiva il Giudice amministrativo per sentir ritenere e Parte_2
dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall' e, conseguentemente, ordinare alla CP_2
amministrazione resistente di provvedere espressamente e, comunque, in senso favorevole all'istanza di ripristino del rapporto convenzionale anche tramite nomina di commissario ad acta.
La ricorrente formulava, altresì, richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in dipendenza del dedotto inadempimento, per un totale di € 196.397,98, oltre rivalutazione ed interessi fino all'effettivo soddisfo e spese legali.
All'esito del giudizio iscritto al n.1780/14 R.G., il TAR adito, con sentenza n. 3319/14 del 18/12/2014,
dichiarava l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ritenendola sussistente in capo al
Giudice ordinario, presso il quale il giudizio doveva essere riassunto nel perentorio termine di tre mesi.
Con atto di citazione del 10/9/2015, in riassunzione del precedente giudizio, notificato alla convenuta il 14/9/2015, l' adiva il Tribunale di Catania per ivi CP_3 Parte_3
sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione della complessiva somma di pagina 2 di 14 €.409.247,05 a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in dipendenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, il tutto con interessi e CP_1
rivalutazione monetaria, oltre alla condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio.
L'eccepito inadempimento, si sostanziava, in particolare, nel mancato ripristino della convenzione sottoscritta il 27/6/2012, e avente ad oggetto il servizio di trasporto degli emodializzati nella provincia di Catania, sospeso con deliberazione n.3815 del 20/12/2013 dall' in violazione dell'art. CP_2
13 della convenzione medesima.
La convenuta amministrazione, regolarmente costituita, contestava il fondamento delle domande di parte attrice, chiedendone il rigetto.
Successivamente al deposito delle memorie difensive ex art. 183, VI comma, cpc il G.I. rinviava la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e con la sentenza n.796/2021 rigettava le domande formulate dall'attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello l'associazione affidandolo a tre Parte_2
motivi.
Si è costituita l' per contestare la fondatezza del proposto Controparte_1
gravame del quale ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, all'udienza del
22.1.2025 la causa è stata posta in decisione previo decorso dei termini concessi alle parti per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita, quindi, di essere respinto.
L'esame dei singoli motivi di appello impone una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine al giudizio che occupa.
pagina 3 di 14 Con convenzione stipulata il 27/6/2012 l' affidava alla Controparte_1
per la durata di tre anni, il servizio di trasporto degli Parte_4
emodializzati nella provincia di Catania, complementare e non sostitutivo del proprio analogo servizio.
Nel corso del regolare svolgimento del servizio, l' , con deliberazione n.3815 del Controparte_1
20/12/2013, premesso di aver appreso, in pari data, dal quotidiano “La Sicilia”, dell'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico dell'allora presidente e legale rappresentante della provvedeva, sulla base degli artt.11, 12 e 14 della Parte_2 Persona_1
Convenzione, alla sospensione, in via cautelare, del rapporto convenzionale sottoscritto il 27/6/2012.
Successivamente, con provvedimento del 13/1/2014 il Tribunale del riesame annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il suddetto sicché, ritenendo venuto meno il presupposto che Per_1
Cont aveva sorretto il provvedimento sospensivo dell la chiedeva il ripristino del Parte_2
rapporto convenzionale, non ricevendo, tuttavia, riscontro alcuno da parte dell'azienda e decidendo,
Cont pertanto, di procedere, con lettera del 22/4/2014, a diffidare l' e metterla in mora in ordine al ripristino della convenzione, nonché a chiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti all'illegittimo protrarsi della sospensione del rapporto, non ottenendo, ancora una volta, alcuna risposta.
Inoltre, con lettera raccomandata a.r. del 9/6/2014, la comunicava la variazione dell'atto Pt_2
costitutivo, con la conseguente nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del suo presidente, tale
, e, dunque, nuovo legale rappresentante dell'associazione, reiterando l'invito e la Persona_2
diffida al ripristino del rapporto convenzionale con richiesta di riassegnazione dei pazienti già in carico.
Cont Il perdurante silenzio dell' determinava la ad adire dapprima il Giudice amministrativo e, Pt_2
preso atto della declaratoria di difetto di giurisdizione da questi resa, a riassumere dinanzi al Giudice
civile il giudizio, concluso con la sentenza oggetto del gravame che occupa.
pagina 4 di 14 Per meglio chiarire ulteriormente i termini della vicenda appare opportuno riprodurre il testo degli artt.11, 12, 13 e 14 della convenzione sottoscritta il 27.6.2012, che verranno richiamati nel prosieguo.
“Art.11. Illeciti e sanzioni – Ritiro convenzione
L'Azienda sanitaria provinciale provvede alla risoluzione della convenzione nei seguenti casi:
1) Per documentati motivi, per perdita dei requisiti, per fatti gravi o reiterate comunicazioni dei
pazienti che segnalano inadempienze, disguidi o disservizi tali da porre il legale rappresentante
dell'ente senza finalità di lucro in contrasto con le previsioni di cui agli artt.2 e 3 della presente
convenzioni;
2) Mancato inizio o riattivazione del servizio nei termini prescritti;
3) Gravi inadempienze contrattuali.
L'Azienda sanitaria provinciale può disporre la decadenza della convenzione, qualora il legale
rappresentante dell'ente senza finalità di lucro ovvero un componente del consiglio direttivo sia
sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale a seguito di reati contro la
pubblica Amministrazione. Il ritiro cautelativo della convenzione comporta la sospensione dei
pagamenti da parte dell' . Controparte_1
Art.12 – Sospensione convenzione
Qualora l'ente senza finalità di lucro incorra nelle fattispecie indicate nella presente convenzione o
abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi, subentra la sospensione della convenzione. La
durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa ed alla
eventuale recidiva. L'inottemperanza da parte dell'ente senza finalità di lucro al provvedimento di
sospensione entro il termine di efficacia del provvedimento stesso comporta comunque la non
rimborsabilità delle prestazioni rese e delle conseguenti fatturazioni.
pagina 5 di 14 Art.13 – Ripristino della validità della convenzione
L'Azienda sanitaria provinciale ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni
che hanno consentito la revoca o sospensione.
Art.14 – Procedura ed effetti del ritiro e della sospensione della convenzione
I provvedimenti di ritiro o di sospensione della presente convenzione devono essere attivati con una
diffida notificata al legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni
dedotte dall , al fine di consentire un contraddittorio prima Parte_5
dell'adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e
denunciati all'Autorità giudiziaria. La convenzione ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di
legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento”.
Tanto premesso, con il primo motivo di appello la ha censurato la sentenza del Parte_2
Tribunale di Catania nella parte in cui non ha dichiarato l'illegittimità della delibera n.3815 del
20/12/2013 e l'inadempimento per violazione dei generali canoni di correttezza e buona fede ex artt.
1175, 1337 e 1375 c.c. - violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 della convenzione del
27/06/2012 e degli artt. 13, 14, 15 e 16 del regolamento regionale per il trasporto dei pazienti emodializzati approvato con d.a. n. 1993 del 13/10/2011 - violazione e falsa applicazione dell'art. 7
legge n. 241/90 per omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo - violazione degli artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c. per errata e/o omessa valutazione delle prove. In particolare, l'appellante ha sostenuto la violazione dell'art.7 L.241/90, che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo “…ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti”.
Il motivo è infondato e va respinto.
pagina 6 di 14 Cont Se è pacifico che nel caso in esame la Delibera n. 3815 del 20/12/2013, con la quale l' ha disposto la sospensione della convenzione, è stata adottata senza previa comunicazione alla e se è, del Pt_2
pari, documentato che tale adempimento è prescritto dal soprascritto art.14 della convenzione, va,
comunque, osservato che per pacifica giurisprudenza “La garanzia partecipativa prevista dagli artt. 7 e
10, l. n. 241/1990 è volta ad assicurare un effettivo e reale apporto collaborativo del privato al
procedimento e la sua violazione assume rilievo ogni qual volta la mancata partecipazione abbia
impedito al medesimo di apportare utili elementi da sottoporre alla valutazione dell'Amministrazione
interessata. Deve, per contro, essere escluso ogni rigido ed inutile formalismo in quanto, nel
denunciare la violazione di siffatta garanzia partecipativa, l'interessato ha l'onere di indicare quali
siano gli utili elementi di valutazione che, qualora tempestivamente avvisato, avrebbe potuto
introdurre nel procedimento (TAR Campania sez. VIII 10/6/2021 n. 3924). Nessuna indicazione nei termini esposti dalla citata pronuncia risulta, per vero, esplicitata da parte della che non ha in Pt_2
alcun modo precisato “gli utili elementi di valutazione che, qualora tempestivamente avvisato, avrebbe
potuto introdurre nel procedimento”.
A ciò va, inoltre, aggiunto che “L'esonero dall'applicazione degli artt. 7 e ss., l. 7 agosto 1990 n. 241,
nella parte in cui si impone all'amministrazione competente la previa comunicazione di avvio del
procedimento ai soggetti interessati, trova applicazione nel caso in cui l'urgenza è in re ipsa, in
particolare, la pubblica amministrazione, ove ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano
la mancanza della comunicazione dell'avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento
finale, dell'urgenza, atteso che le ragioni della rapidità devono essere poste a raffronto con le esigenze
di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro
pagina 7 di 14 o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto
positivo” (Consiglio di Stato sez. III 19/11/2018 n. 6542).
Ragioni di urgenza che certamente ricorrevano nel caso in esame e che sono state adeguatamente esposte nella delibera del 20.12.2013.
Infine, va richiamato anche il disposto dello stesso art.14 della convenzione che stabilisce che “i
provvedimenti di ritiro o di sospensione della presente convenzione devono essere attivati con una
diffida notificata al legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro contenente le contestazioni
dedotte dall del servizio sanitario nazionale, al fine di consentire un contraddittorio prima CP_1
dell'adozione del provvedimento definitivo, eccezion fatta per i gravi casi previsti dalla legge e
denunciati all'Autorità giudiziaria. La convenzione, ritirata o sospesa è inefficace a tutti gli effetti di
legge dalla data di notifica del relativo provvedimento, fatte salve le azioni di risarcimento”. Per come emerge dal tenore letterale del citato articolo la preventiva comunicazione non era dovuta nei casi,
quale quello in esame, denunciati all'Autorità giudiziaria.
Sempre con il primo motivo di appello la ha criticato, sotto il profilo sostanziale, il Parte_2
richiamo operato dal Tribunale alla violazione dell'art. 11 della Convenzione, che sancisce la decadenza dalla stessa allorché “…il legale rappresentante dell'ente senza finalità di lucro ovvero un
componente del consiglio direttivo sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà
personale a seguito di reati contro la pubblica Amministrazione”, evidenziando, al riguardo, che, per come risulta dall'ordinanza del Tribunale del Riesame, la misura cautelare a carico di Persona_1
non riguardava reati contro la Pubblica Amministrazione;
ha, inoltre, censurato la delibera n. 3815 del
20/12/2013 nella misura in cui ha sospeso l'efficacia della convenzione relativa al servizio di trasporto degli emodializzati senza prefissare alcun termine, in violazione dell'art. 12 della Convenzione,
pagina 8 di 14 secondo cui: “…La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità dell'infrazione
commessa ed alla eventuale recidiva…”, ponendosi così in netta antitesi con il principio di cautela e con il fine di certezza sottesi alla natura del provvedimento di sospensione, e risultando, dunque,
illegittimo.
La censura merita di essere respinta.
Se è certamente vero che i fatti di reato per i quali il legale rappresentante della è stato attinto Pt_2
dalla misura della custodia cautelare in carcere non rientravano tra i reati contro la p.a., va, comunque,
evidenziato che, per come non contestato tra le parti, gli stessi avevano ad oggetto due ipotesi di estorsione e una di tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa (segnatamente dell'articolazione dell'associazione operante in CP_4
Acireale), commesse, quale Presidente della e in collegamento funzionale con le Parte_2
attività della cooperativa di volontariato, per assicurarsi l'espletamento del servizio di trasporto di salme presso l'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Condividendo pienamente quanto esposto dal primo Giudice, non vi è dubbio che trattasi di condotte che possono annoverarsi tra i “fatti gravi” che a mente del sopra trascritto art.11 della convenzione hanno giustificato il provvedimento di
Cont sospensione cautelare adottato dall'
Né, del resto, la sospensione poteva ritenersi cessata solo per effetto dell'annullamento, in sede di riesame, dell' ordinanza di custodia cautelare a carico del atteso che, per come evidenziato dal Per_1
primo Giudice, “l'ordinanza è stata annullata dal Tribunale del riesame con provvedimento – versato
in atti e il cui contenuto deve ritenersi qui trascritto (ordinanza del 9/01/2014: doc. 5 del fascicolo del
TAR) - con motivazioni afferenti alla sola ritenuta insussistenza di esigenze cautelari. Il provvedimento
emesso in esito al giudizio di riesame evidenzia anzi, nei suoi passaggi argomentativi, la sussistenza di
pagina 9 di 14 un grave e univoco quadro indiziario a carico del predetto e la riconducibilità di fatto della Per_1
ad un esponente dell'organizzazione mafiosa, come emersa dalle indagini. Esso, pertanto, Parte_6
non faceva venir meno le ragioni della sospensione, collegate, come si evince dall'atto di sospensione,
alla “conoscenza dei suddetti fatti” e non alla sola adozione del provvedimento coercitivo”.
Con il secondo motivo la sentenza gravata è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto che: “Non è
pertanto qualificabile come inadempimento contrattuale da parte della il rifiuto di CP_3
ripristinare l'efficacia del rapporto, nonostante i solleciti del con lettera raccomandata a.r. Pt_2
del 26/03/2014 - Doc. 4 fascicolo TAR – e lettera del 22/04/2014 prot. ASP n. 0047746 - Doc. 6
fascicolo TAR – la seconda peraltro a firma del - e motivate con il solo annullamento Per_1
dell'ordinanza restrittiva a carico di quest'ultimo”.
Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel fondare la decisione ritenendo non applicabile al caso di specie l'art. 13 della Convenzione “…sulla sola base dell'annullamento, in sede di riesame,
dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del . Per_1
Sul punto il Giudice a quo ha così motivato: “Invero l'ordinanza è stata annullata dal Tribunale del
riesame con provvedimento – versato in atti e il cui contenuto deve ritenersi qui trascritto (ordinanza
del 9/01/2014: doc. 5 del fascicolo del TAR) - con motivazioni afferenti alla sola ritenuta insussistenza
di esigenze cautelari. Il provvedimento emesso in esito al giudizio di riesame evidenzia anzi, nei suoi
passaggi argomentativi, la sussistenza di un grave e univoco quadro indiziario a carico del predetto
e la riconducibilità di fatto della ad un esponente dell'organizzazione mafiosa, Per_1 Parte_6
come emersa dalle indagini. Esso, pertanto, non faceva venir meno le ragioni della sospensione,
collegate, come si evince dall'atto di sospensione, alla “conoscenza dei suddetti fatti” e non alla sola
adozione del provvedimento coercitivo. E' ovvio infatti che la gravità dei fatti , che, sebbene non
pagina 10 di 14 riferiti all'attualità, denotavano il collegamento della ad una pericolosa organizzazione Pt_2
armata di tipo mafioso (la nozione di fatti gravi va interpretata secondo l'art. 16 del D.A. 13 ottobre
2011, che prevede che i provvedimenti di ritiro e sospensione siano attivati previa instaurazione del
contraddittorio, tranne “per i gravi casi previsti dalla legge e denunciati all'Autorità giudiziaria”, e
dell'art. 3 del D.A. cit., che prevede, fra gli impedimenti soggettivi alla stipula della convenzione
“quant'altro, in base alla normativa vigente, inibisca il rapporto con le pubbliche amministrazioni” )
era tale da far venir meno i presupposti per la prosecuzione del rapporto. Parte attrice non ha del
resto mai dedotto l'estraneità dei suoi organi alle condotte poste a fondamento dell'O.C.C., né
l'assenza di collegamento di esse con le proprie funzioni e attività, limitandosi a prendere in esame il
dato formale dell'annullamento, che, se può precludere la decadenza, giustifica il perdurare della
sospensione cautelare in relazione alla risoluzione del rapporto”.
L'appellante, invocando il tenore letterale dell'art. 13 della convenzione secondo cui “L'
[...]
ripristina la validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno Controparte_1
consentito la revoca o sospensione”, ha sostenuto che, preso atto dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare a carico del e della successiva nomina di un nuovo consiglio direttivo e di un Per_1
Cont nuovo legale rappresentante, della quale era stata data comunicazione all' erano venuti meno i presupposti che avevano giustificato la sospensione che, pertanto, avrebbe dovuto essere revocata da parte dell'amministrazione, con riattivazione del rapporto convenzionale.
E', invero, opinione di questa Corte che nella specie non si sia in presenza di una sospensione “sine die”, bensì di una sospensione cautelativamente destinata a protrarsi sino alla definizione del procedimento penale avviato nei confronti del e ciò in ragione dell'indubbio allarme provocato Per_1
dai gravi fatti ascritti al predetto (il procedimento risulta definito in primo grado, con la sentenza pagina 11 di 14 n.750/21 del Tribunale di Catania, con la quale è stato condannato per il reato Persona_1
ascrittogli al capo i) della rubrica;
la sentenza è stata riformata in appello con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione dello stesso in quello di cui all'art.610 cp;
v. sentenza penale di primo grado e dispositivo della sentenza di appello, allegati in atti).
Né, del resto, l'annullamento della misura cautelare assume rilievo alcuno per le motivazioni in precedenza esposte, così come la sostituzione degli organi sociali, la quale avrebbe, al più, consentito la stipula di una nuova convenzione, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativamente prescritti, tra cui, in primis, l'iscrizione nell'albo regionale dei soggetti autorizzati al trasporto degli
Cont emodializzati, siccome indicato dall' nella nota del 13.3.2015.
Pertanto, anche questo motivo di appello va rigettato, non ravvisandosi alcun ingiustificato
Cont inadempimento da parte dell' agli obblighi convenzionalmente assunti nei confronti della Parte_2
.
[...]
Nessun rilievo in senso contrario può attribuirsi alla sentenza n.3319/14 con la quale il TAR, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, ha aggiunto che “Nel caso di specie, pur essendo regolato
l'esercizio di un potere (di decadenza) discrezionale… il ripristino della efficacia della convenzione è
sottratta, sempre convenzionalmente, a qualsiasi discrezionalità amministrativa, posto che l'art. 13
della medesima convenzione impone all'amministrazione di ripristinare l'originaria regolarità del
rapporto. E infatti, la predetta norma stabilisce che “l'Azienda sanitaria provinciale ripristina la
validità della convenzione quando cessano le motivazioni che hanno consentito la revoca o la
sospensione”, ed ha precisato, altresì, che “Ora posto che la motivazione della sospensione è stata
riferita a un evento (lo stato di restrizione della libertà del rappresentante legale della ricorrente) e
che detta circostanza, come non contestato, non è più attuale, l'Amministrazione non ha margini…di
pagina 12 di 14 esercizio del proprio potere, di guisa che deve ripristinare, adeguandosi al conseguente diritto della
ricorrente, la convenzione”.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la sentenza del giudice amministrativo
dichiarativa del proprio difetto di giurisdizione, benché non impugnata, non spiega efficacia vincolante
nel procedimento successivamente instaurato davanti al giudice ordinario, perché, investendo soltanto
un presupposto processuale, non acquista autorità di giudicato sostanziale e non spiega effetti al di
fuori del processo davanti agli organi della giurisdizione amministrativa” (v. Cassazione civile sez.
un. 04 dicembre 1991 n. 13074; Cassazione civile sez. un. 19 novembre 1999 n. 802, richiamate anche dall'appellato).
Con il terzo motivo la sentenza è stata oggetto di censura nella parte relativa alla regolamentazione
Cont delle spese, che, a giudizio dell'appellante, avrebbero dovuto essere poste a carico dell' in ragione della fondatezza della domanda.
Il motivo va rigettato avendo il primo Giudice fatto buona applicazione delle regole fissate dagli artt.91
e segg. cpc e posto le spese del giudizio a carico della parte soccombente.
Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo (escludendo la fase trattazione/istruzione),
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.796/21 del Tribunale di Catania.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellata liquidate in
€.7.120,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, c.1 quater, DPR 115/02.
pagina 13 di 14 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
16.4.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14