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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 687 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Mario Liviello, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taviano al Viale Vittime di Via Fani n. 6 appellante
e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.ti Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, giusta C.F._2 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lecce alla via Luigi Scarambone 56 appellati
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE Con sentenza definitiva n. 975/2023, emessa in data 14.03.2023, pubblicata il 31.03.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce in composizione collegiale accoglieva la domanda formulata da e CP_1
, quali eredi di e, per l'effetto, condannava il al CP_2 Persona_1 Parte_1 pagamento in loro favore della somma di € 24.954,39, oltre interessi al tasso legale dal 27.04.1989 al soddisfo, condannando altresì il convenuto al pagamento del 5% annuo sull'importo di € 24.954,39, dal
1999 al 2013, oltre rivalutazione monetaria dal 2013 al soddisfo.
Ed invero.
con atto di citazione dell'11.08.1997, agiva in giudizio deducendo di essere erede CP_3 universale del notaio , deceduto in data 16.02.1951, in virtù di un testamento olografo Persona_2 pervenutogli molto tempo dopo il decesso del de cuius, pubblicato in data 02.06.1989, con cui era stata designata quale erede universale madre di , padre Controparte_4 Persona_3 dell'attore, al quale era quindi succeduto in forza di successione legittima. Deduceva che i fratelli del suo dante causa, ossia l'Avv. ed i suoi germani, rivendicando il diritto di proprietà, avevano Persona_1 effettuato un atto di divisione bonaria per usucapione dei beni con atto per notar del 28.03.1981, Per_4
a seguito del quale alcuni lotti di terreno erano stati alienati a terzi. Aggiungeva che in data 11.05.1985 il
Comune di aveva decretato l'occupazione di urgenza di parte del fondo censito al fg. 1, particella 28 Pt_1
(cd. Fondo “Vigna”), notificando il provvedimento agli intestatari catastali delle particelle occupate, così come rivelati dal frazionamento n. 8/1981 e non anche a asserito legittimo proprietario CP_3 delle stesse.
Considerato che
il non aveva completato la procedura espropriativa, in Parte_1 quanto era scaduto il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità senza che fosse stato emanato il decreto di espropriazione, l'attore conveniva in giudizio il chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della indennità di legittima occupazione, nonché il risarcimento dei danni per la occupazione illegittima nella misura da determinarsi a mezzo di C.T.U.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avverse. Asseriva che con Parte_1 deliberazione della G.C. n. 10 del 17 aprile 1984 l'ente aveva approvato, in variante al Programma di
Fabbricazione Comunale, il progetto esecutivo per la sistemazione della Villa Comunale (denominata
“ ”) e la realizzazione della viabilità circostante, deliberazione che, ai sensi dell'art. 1, c. Parte_2
5, l. n. 1/1978, aveva valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera da realizzare. Con successiva deliberazione della G.C. n. 75 del 4 aprile 1985, notificata ai proprietari, il convenuto aveva disposto l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree occorrenti, contraddistinte nel catasto terreni al foglio 1, part. 946-956-955-944-943-958-959-962-99-945-941, cui era seguita la presa di possesso e di accertamento dello stato di consistenza. Aggiungeva che con deliberazione n. 35 del 27 giugno 1994, mai impugnata né dall'attore né da , veniva reiterata la dichiarazione di Persona_1 pubblica utilità, fissando in ulteriori 5 anni il termine per l'ultimazione dei lavori e per l'emanazione dei decreti di esproprio, per cui l'occupazione era da ritenersi legittima, con l'effetto che il Parte_1 poteva ancora emanare il decreto di esproprio. Il convenuto rilevava la mancanza di prova da parte dell'attore di essere l'effettivo proprietario dei beni in questione ed eccepiva la prescrizione, ex art. 2947
c.c., del diritto al pagamento del suolo illegittimamente occupato. Chiedeva quindi il rigetto delle avverse pretese.
Con separato giudizio, iscritto al n. 1656/1998 R.G., l'Avv. assumeva di essere il reale Persona_1 proprietario del fondo “ , pervenutogli in virtù di atto di divisione del marzo 1981 dal comune Per_5 dante causa dei condividenti, da quest'ultimo posseduto ininterrottamente e CP_1 pacificamente e, dopo la sua morte, dai suoi eredi, da ultimo . Chiedeva dunque il Persona_1 rilascio del fondo detenuto sine titulo dal ovvero, in subordine, nel caso di irreversibile Parte_1 trasformazione in opera pubblica, il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile.
Il Tribunale, all'udienza del 04.04.2001, provvedeva a riunire i due giudizi per connessione oggettiva.
Nel corso del giudizio, chiedeva l'estromissione dal processo di per Persona_1 CP_3 difetto di legittimazione attiva, come confermato successivamente da due sentenze del Tribunale di
Lecce-sez dist. di Tricase n. 61/2005 e n. 42/2005, entrambe passate in giudicato. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere nei suoi confronti.
Di contro, il chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, quale naturale Parte_1 conseguenza della adozione, da parte dell'ente, della deliberazione n. 22 del 30 settembre 2010, con la quale il Consiglio Comunale di aveva disposto, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione Pt_1 del terreno oggetto di causa al proprio patrimonio indisponibile degli immobili illegittimamente ablati, riconoscendo contestualmente agli eredi del defunto , e Persona_1 CP_2 CP_1 un risarcimento del danno pari ad € 7.739,42, di cui € 3.366,99 per sorte capitale ed € 4.372,43 per gli interessi moratori. L'amministrazione riteneva che l'adozione di tale provvedimento, intervenuto prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del citato decreto, spiegasse comunque i suoi effetti, per cui chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere ovvero l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Secondo il il quantum debeatur, a titolo di risarcimento del Pt_1 danno, in virtù del provvedimento emanato in data 30/09/2010 dal Consiglio Comunale, doveva essere quantificato dal TAR, ed era pertanto necessaria la sospensione del giudizio in sede civile ex art. 295 c.p.c.
Gli eredi contestavano la sussistenza dei presupposti per accedersi alla pronuncia di Per_1 improcedibilità perché l'acquisizione del bene di proprietà degli attori in realtà non era mai avvenuta.
Sottolineavano infatti la natura programmatoria della deliberazione adottata dal Controparte_5 rilevando, ai fini della effettiva esecutività di quella deliberazione, l'adozione del definitivo provvedimento di acquisizione, ossia il decreto dirigenziale n. 497 del 29.10.10, intervenuto però all'indomani della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43, con l'effetto che anche l'acquisizione era stata travolta dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale. Successivamente il emetteva il decreto n. 1 del 26.03.2013, a sensi dell' art. 42 bis D.lgs. Parte_1
327/2001, ed il relativo decreto di rettifica n. 2 del 07.06.2013, con cui le aree de quibus erano state acquisite al patrimonio indisponibile del Pt_1
Concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o comunque di improcedibilità del giudizio.
Il provvedimento di acquisizione sanante adottato dal veniva ritualmente impugnato da Pt_1 CP_1
e innanzi al TAR Puglia sez. dist. di Lecce.
[...] CP_2
Quindi all'esito dell'istruttoria, espletata mediante CTU ( affidata all' ing. , il Tribunale, con Persona_6 sentenza parziale n. 1918/2016, pubblicata il 15.04.2016, rigettava la domanda proposta con atto di citazione dell'11.08.1997 da nei confronti del ed accertava, quindi, la CP_3 Parte_1 titolarità delle aree occupare in capo agli eredi legittimi di;
con separata ordinanza Persona_1 disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. sino alla pronuncia del TAR Puglia sul ricorso proposto da e eredi di avverso il decreto di acquisizione CP_2 CP_1 Persona_1 sanante n. 1 del 26.03.2013, emesso dal convenuto ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 327/2001, Pt_1 ritenendo l'esito del giudizio amministrativo sulla legittimità di tale atto pregiudiziale rispetto alle domande oggetto di giudizio – rilascio del fondo illegittimamente occupato dal e Parte_1 pagamento del relativo indennizzo-.
Definito il giudizio amministrativo con sentenza TAR n. 518/2021, il giudizio de quo veniva riassunto in data 05.11.2021 da e eredi di , i quali davano atto che il CP_2 CP_1 Persona_1
Tar aveva rigettato il ricorso, dichiarando legittimo il provvedimento di acquisizione sanante impugnato, senza però pronunciarsi sul risarcimento del danno, ma riconoscendo, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario. Concludevano quindi chiedendo, a modifica della originaria domanda, il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile.
Nel giudizio riassunto si costituiva anche il , il quale eccepiva ancora l'incompetenza Parte_1 funzionale del Tribunale per essere competente la Corte di appello in unico grado, sul presupposto che,
a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante e del deposito dell'indennizzo presso la Cassa Depositi e Prestiti, i termini della vicenda fossero cambiati;
chiedeva anche per i medesimi motivi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ovvero la declaratoria di improcedibilità del giudizio;
in subordine, quanto al merito insisteva per il rinnovo della C.T.U. al fine di determinare la congruità dell'indennizzo rispetto al valore del terreno, come determinato e liquidato dall'Amministrazione di sulla base della relazione di stima dell'Arch. , richiamata nel decreto Pt_1 CP_6
n. 1/2013, rettificato con decreto n. 2/2013.
Il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza definitiva n. 975/2023 del 31.03.2023, rigettava, in via preliminare, l'eccezione, sollevata dal , di improcedibilità della domanda attorea, Parte_1 richiamando, a tal fine, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1438 del 15.03.2012, secondo cui si può discutere di improcedibilità solo nel caso in cui pendano contemporaneamente in sede ordinaria ed amministrativa sia giudizi per la restituzione del bene oggetto di occupazione (illegittima, usurpativa o sine titulo) che giudizi contro il decreto di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R 327/2001. Secondo il Consiglio di
Stato, le conseguenze del mutamento del titolo della pretesa- per effetto dell'emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis- impediscono esclusivamente le azioni in sede amministrativa, imponendo a quest'ultimo giudice di declinare la propria giurisdizione in favore di quella ordinaria, e non comportano l'improcedibilità della domanda in sede civile ordinaria, con il solo limite del giudicato. Conseguentemente l'unica domanda improcedibile era quella afferente alla restituzione del bene, richiesta già emendata dagli eredi i quali pretendevano solo il risarcimento del danno per Per_1
l'occupazione illegittima. Il Tribunale precisava poi che il TAR Lecce, con sentenza n. 518/2021, ormai coperta dal giudicato, aveva rinviato al giudice ordinario la decisione in merito alla determinazione dell'indennizzo/risarcimento dovuto, con l'effetto che tale ultimo giudizio poteva proseguire innanzi al giudice adito ai sensi dell'art. 133, c. 1 c.p.a.
Il Collegio disattendeva altresì l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, a nulla rilevando, sotto il profilo della competenza del giudice originariamente adito, l'emanazione del decreto di acquisizione sanante n. 1/2013, atteso che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il momento determinante al fine di verificare la competenza rimaneva quello della proposizione della domanda (perpetuatio jurisdictionis). Ad ogni buon conto, la questione relativa alla competenza era ormai superata dal momento che eventuali doglianze in punto di competenza dovevano essere fatte valere con appello principale o incidentale avverso la sentenza parziale del 2016 -ormai passata in giudicato- con la quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la propria competenza.
Quanto al merito della controversia, il primo giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda attorea, aderendo, in relazione alla quantificazione dell'importo dovuto, alle conclusioni rassegnate dal
CTU Ing. Invero, il perito, appurata la vocazione edificatoria, sebbene limitata, delle p.lle Per_6
944,973, 974, 975 976, indicava in € 15,49 il valore di mercato a metro quadro dell'area in questione alla data del 27.04.1989 (data di irreversibile trasformazione dei beni), importo calcolato con il metodo sintetico- comparativo, che tiene conto dell'analisi di molteplici fattori, quali l'indice di edificabilità del terreno al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la localizzazione delle opere all'interno dell'abitato di , quale zona edificata ed urbanizzata, nonché il valore di mercato di terreni vicini a Pt_1 quello oggetto di causa. Conseguentemente, il Tribunale condannava il al pagamento, in Parte_1 favore degli eredi della somma di € 24.954,39, somma stimata in relazione alla data del Per_1
27.04.1989, riconoscendo altresì la debenza degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del provvedimento ablativo (27.04.1989); condannava poi il convenuto al pagamento del 5% annuo sull'importo di € 24.954,39, dal 1999 al 2013, oltre rivalutazione monetaria dal 2013 al soddisfo. Le spese di lite e quelle di CTU seguivano la soccombenza.
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Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, invocandone una riforma a sé favorevole, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1. Error in procedendo per avere la sentenza disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria nonostante il mutamento del titolo in base al quale erano stati chiesti dagli attori la restituzione del bene ovvero in subordine il ristoro economico del pregiudizio sofferto in conseguenza della occupazione sine titulo, con conseguente violazione dell'art. 100 c.p.c.: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, attribuendo al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis il solo effetto di paralizzare la domanda di restituzione del bene e non anche quella di risarcimento del danno per equivalente. Tale statuizione, frutto di una errata interpretazione degli arresti di legittimità richiamati nella sentenza impugnata, trascurerebbe l'univoco orientamento della Suprema Corte in forza del quale l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante – nella specie il decreto n. 1 del 23 marzo 2013- comporta l'improcedibilità sia della domanda di restituzione del bene sia di quella di risarcimento del danno, con il solo limite del giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul diritto del privato alla restituzione del bene. Il deducente rileva l'assenza, nel caso di specie, del giudicato, giacchè l'unico giudicato esterno è costituito dalla sentenza del TAR Puglia n. 518 del 9 aprile
2021 che ha accertato la legittimità dell'impugnato decreto di acquisizione sanante. A tal proposito, sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima riconosce il carattere pregiudiziale della decisione del GA in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di acquisizione sanante rispetto all'azione risarcitoria promossa innanzi al giudice ordinario, salvo poi ignorarne gli esiti nella parte in cui esclude che tale provvedimento sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere ovvero la improcedibilità della domanda risarcitoria.
2. Violazione degli artt. 54 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, per avere la sentenza affermato che alcun rilievo può essere attribuito al decreto di acquisizione sanante sotto il profilo della competenza del giudice originariamente adito atteso che il momento determinante al fine di verificare la competenza rimane quello della proposizione della domanda (perpetuatio jurisdictionis): il deducente si duole che il primo giudice non abbia dichiarato la propria incompetenza funzionale, omettendo di considerare che l'emanazione del decreto di acquisizione sanante comporta il mutamento del titolo in base al quale è stata avanzata la domanda, da risarcitoria a indennitaria, considerata la natura indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene.
Conseguentemente l'attore non potrebbe pretendere il risarcimento del danno sofferto, secondo i parametri dell'art. 2043 cod. civ., avendo solo la facoltà di proporre opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001 innanzi alla Corte d'Appello, in unico grado. A nulla rivelerebbe, ai fini della individuazione del giudice funzionalmente competente, il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. in virtù delle differenze tra l'opposizione alla stima dell'indennità, basata su un comportamento legittimo dell'amministrazione, e la domanda risarcitoria, che invece presuppone il compimento di un illecito. Pertanto, in conseguenza della adozione in corso di causa del provvedimento di acquisizione sanante, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della improcedibilità dell'azione di risarcimento danni per sopravvenuto difetto di interesse o quanto meno disporre la translatio judicii sul presupposto che il sopraggiunto decreto ex art. 42 bis D.P.R.
327/01 avesse determinato la conversione automatica dell'azione ordinaria in un giudizio di opposizione alla stima.
3. Errata presupposizione della sussistenza del giudicato interno e travisamento delle risultanze processuali: la difesa del censura la sentenza nella parte in cui rigetta Pt_1
l'eccezione di incompetenza per materia, avendo il Tribunale, con sentenza parziale n. 1918 del
15 aprile 2016, già ritenuto sussistente la propria competenza funzionale, provvedimento mai impugnato e pertanto passato in giudicato. Puntualizza il deducente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la questione della competenza non è stata affrontata né esplicitamente né implicitamente nella sentenza parziale, sicchè non vi sarebbe alcun effetto preclusivo del giudicato. Aggiunge altresì che l'interesse all'impugnazione è sorto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa n. 518 del 9 aprile 2021, per cui un eventuale appello immediato della sentenza parziale non sarebbe stato neppure ammissibile stante la pregiudizialità dell'accertamento della legittimità del provvedimento di acquisizione sanante.
4. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.):
l'istante lamenta che il primo giudice sia incorso nella violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. nella parte in cui condanna il al risarcimento del danno da occupazione Parte_1 illegittima, pronunciando in ordine alla domanda di “ risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione sino al giorno della trasformazione irreversibile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi”, così come avanzata dagli attori nell'atto di riassunzione, senza considerare che nelle conclusioni finali gli eredi riportandosi alla richiesta n. 4 formulata nell'atto di Per_1 citazione, iscritto al n. r.g. 1656/98, hanno chiesto di “condannare il al risarcimento del danno Pt_1 totale costituito sia dai corrispettivi per la sottrazione del godimento e della utilizzazione del fondo dal dì dell'occupazione e sino al dì della trasformazione irreversibile, sia dell'equivalente del valore del fondo dal dì della trasformazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, subito dall'attore per la illecita sottrazione del bene”, con la conseguenza che il primo giudice ha riconosciuto agli attori un risarcimento differente rispetto a quello domandato.
5. Violazione ed errata applicazione dei criteri legali per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 in base alle qualità intrinseche ed estrinseche del terreno acquisito coattivamente al patrimonio indisponibile del e alla sua destinazione urbanistica – omesso esame delle Pt_1 critiche che erano state rivolte dal alla consulenza tecnica d'ufficio ed Parte_1 errata valutazione delle prove – violazione dell'art. 2697 c.c.: l' Parte_3 impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo acriticamente alle conclusioni della
CTU, considera congruo il valore di mercato indicato dal perito in € 15,49 al metro quadro, ritenendo sussistenti, all'epoca della irreversibile trasformazione in opera pubblica dell'area de qua, le caratteristiche di una zona “a vocazione edificatoria”, pur in difetto di prova delle stesse. Tale conclusione non sarebbe condivisibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il primo giudice avrebbe ignorato che, ai fini della determinazione del valore venale del terreno, è necessario fare riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in forza di quanto previsto dal c. 3 dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 e non già, come erroneamente sostenuto dal CTU, a quello incerto della irreversibile trasformazione in opera pubblica. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe desunto la natura edificabile dalla qualificazione come “bianca” dell'area occupata, laddove invece la valutazione dell'edificabilità di fatto non è legata alla possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, come affermato dal primo giudice, richiedendo invece una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita all'edificazione, ispirata a criteri funzionali tesi ad esaminare l'impatto urbanistico ed edilizio prodotto dall'opera in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa. Sottolinea il deducente che, a tal fine, un rilievo preminente sarebbe rivestito dall'esistenza di prescrizioni e di vincoli urbanistici interni alla zona nella quale ricade il terreno degli eredi nonché dalla Per_1 presenza o meno di altre circostanze ostative di fatto a realizzazioni edilizie, quali, in particolare, la edificabilità di sole opere pubbliche e attrezzature di interesse generale, tutti aspetti di cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto. La sentenza, in punto di quantificazione dell'indennizzo, sarebbe viziata da un macroscopico errore di valutazione e di calcolo per avere il
CTU rapportato il valore di mercato ad un indice di fabbricabilità fondiario maggiore di quello previsto dalle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione di Patù per gli interventi edificatori consentiti nella Zona E/1. L'i.f.f. di 4,00 mc/mq non potrebbe essere applicato ad un'area che esprime una potenzialità edificatoria di appena 0,01 mc/mq, con la conseguenza che, a parere del tecnico incaricato dall'appellante per la determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis, Arch. , il valore di mercato del terreno de quo, se rapportato CP_7 all'i.f.f. 0,10, non può essere superiore ad un quarantesimo del prezzo dei suoli edificatori. Specifica altresì il che, decorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima Pt_1
– quale unico rimedio esperibile avverso la quantificazione dell'indennità-, l'importo corrisponderebbe a quello fissato nella somma indicata dalla perizia.
6. Errata applicazione dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001 sotto altro profilo, con conseguente violazione anche degli artt. 1282 e 1499 c.c.: il deducente contesta la condanna dell'Amministrazione agli interessi compensativi sull'intero importo dell'indennizzo liquidato in sentenza, peraltro con decorrenza dalla data del provvedimento ablativo, ossia il 27.04.1989. Tale statuizione trascurerebbe l'avvenuto deposito, da parte del , della complessiva Parte_1 somma di € 15.707,24, in favore degli eredi presso la Cassa Depositi e Prestiti, per cui il Per_1 calcolo degli interessi compensativi dovrebbe essere eseguito solo sulla differenza tra l'indennizzo determinato in via amministrativa e quello liquidato dall'Autorità Giudiziaria a seguito del giudizio di opposizione alla stima e non già sull'intera somma. Quanto alla decorrenza, lamenta che il dies
a quo non coincide con la data (peraltro incerta) della irreversibile trasformazione del fondo occupato, ma con quella nella quale è stato adottato il provvedimento di acquisizione sanante
(26.03.2013).
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
in via istruttoria domanda il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare se all'epoca della emanazione del provvedimento di acquisizione sanante il terreno di proprietà degli eredi di era edificabile e in caso Persona_1 affermativo quali fossero in concreto le sue potenzialità edificatorie.
Ritualmente costituitisi in giudizio, e contestano le avverse censure, CP_2 CP_1 reiterando le difese avanzate nel precedente grado di giudizio e chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 19.11.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento alla luce della recentissima pronuncia delle Sez. un.,
09/04/2024 n.9448, di cui dà contezza anche il Comune appellante nelle sue note conclusive.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “l'adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n.
327 del 2001, in quanto volta a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata, determina
l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte (anche dinanzi al giudice ordinario) in relazione alle medesime aree, a meno che non si sia già formato il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno” (cfr. Cass., Sez. VI, 5/06/ 2018, n. 14311; Cass., Sez. I, 7/03/2017, n. 5686;
31/05/2016, n. 11258).
Precisano quindi le SSUU che la sopravvenienza in corso di causa di un decreto emesso ai sensi dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, in quanto volto a ripristinare con effetto ex nunc la legalità amministrativa violata, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno, proposte in relazione alle medesime aree. Tale orientamento, in relazione all'ipotesi generale di acquisizione sanante di aree oggetto di occupazione illegittima, è consolidato in giurisprudenza (Cfr. Cass., 7 marzo 2017 n.
5686, Cass. 31 maggio 2016 n. 11258, e Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020 n. 1087). In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 42 bis che prevedono come, in caso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione, precludendo l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, nonché il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che si converte in quella all'indennizzo .
Ed invero, giova chiarire che, in quanto intervenuto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, tale provvedimento non poteva considerarsi idoneo a giustificare la sottrazione della controversia alla cognizione del Giudice ordinario, trovando applicazione, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., in virtù del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e rispetto ad essa non hanno rilevanza i mutamenti successivamente intervenuti. Nessun rilievo poteva assumere, in contrario, il giudicato esterno formatosi in ordine alla legittimità del decreto in questione, a seguito del rigetto della nuova impugnazione proposta dagli attori dinanzi al Giudice amministrativo, risultando tale pronuncia idonea ad escludere soltanto l'ammissibilità di un sindacato incidentale da parte del Giudice ordinario, finalizzato alla disapplicazione del provvedimento ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi ad esso, e non anche ad alterare il riparto di giurisdizione in ordine alla medesima controversia, cristallizzatosi sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente alla data di proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n.
29467; Cass., Sez. III, 22/06/ 2005, n. 13400; Cass., Sez. II, 4/02/2005, n. 2213).
L'intervenuta regolarizzazione della situazione di fatto, in conseguenza dell'emanazione del decreto di acquisizione sanante, viene invece in considerazione unicamente ai fini dell'esclusione della prosecuzione del giudizio in ordine alle domande di riduzione in pristino e risarcimento del danno. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la Corte di legittimità ha infatti affermato ripetutamente che l'adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto volta a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, a meno che non si sia già formato il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (cfr. Cass., Sez. VI, 5/06/ 2018, n. 14311; Cass., Sez. I, 7/03/2017, n. 5686;
31/05/2016, n. 11258). È stato in tal modo recepito l'orientamento già sviluppatosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'emissione del predetto decreto determina al tempo stesso l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dall'art. 42 - bis cit., la cui liquidazione è suscettibile di contestazione dinanzi alla Corte d'appello, nelle forme previste dallo art. 29 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2018,
n. 3848; Cons. Stato, Sez. V, 22/05/2012, n. 2975; 13/10/2010, n. 7472).
Anche il GA, già con la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1087 del 20.2.2020 ( successiva a quella del 2012 indicata in sentenza), conformandosi ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4/2020, ha ribadito che il provvedimento di acquisizione sanante adottato ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. n. 327/01, rappresenta “l'unico rimedio formale per far cessare lo stato di illiceità preesistente, alternativo alla restituzione del bene previa rimessione in pristino” e, nel contempo, costituisce l'unico strumento per attuare il trasferimento della proprietà in capo ad essa del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità.
Il provvedimento di acquisizione sanante, adottato dal Comune di ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 Pt_1 in data 26.3.2013 – che va impugnato innanzi alla Corte di Appello, non essendo tale impugnazione soggetta ai termini perentori di decadenza imposti per l'opposizione alla stima dall'art. 54 del t.u. espropri e dall'art. 29 d.lgs. n. 150/2011- determina quindi la improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile, così come era stata ridimensionata la originaria pretesa, non essendo intervenuto il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ( esclusa invece dalla sentenza TAR 581/2021 di rigetto passata in giudicato ) ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.
Il primo motivo di gravame va dunque accolto, e, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata la improcedibilità della domanda proposta con la citazione originaria, come poi modificata con il ricorso in riassunzione.
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La riforma della sentenza comporta anche una necessaria ridefinizione delle spese di lite relative al doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, atteso che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez.
III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Ritiene in proposito il Collegio che le spese del doppio grado possano essere integralmente compensate fra le parti -nonostante l'esito della lite - perché in corso di causa è intervenuto, non solo un mutamento legislativo con la adozione del d.p.r. n. 327/2001 ma anche, a seguito della ricordata pronuncia delle
SSUU n. 9448/2024, un effettivo mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti e rilevanti ai fini del decidere. In applicazione dunque dell'art. 92 cpc va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado fra le parti, ivi incluse le spese della c.t.u. svolta in primo grado che, quindi, nella misura già liquidata dal tribunale, dovranno essere sostenute al 50% da ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 21.08.2023 nei confronti di CP_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 975/2023 del 31.03.2023, così
[...] CP_2 provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile la domanda proposta da con atto di citazione del 3.7.1998, così come modificata Persona_1 ed integrata in corso di causa degli eredi e con atto di riassunzione CP_2 CP_1 del 5.11.2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3) Pone definitivamente a carico delle parti in solido ed in ragione del 50% ciascuno le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio Francesco Esposito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 687 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Mario Liviello, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taviano al Viale Vittime di Via Fani n. 6 appellante
e
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'Avv.ti Lucio Caprioli e Vincenzo Caprioli, giusta C.F._2 mandato in atti, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Lecce alla via Luigi Scarambone 56 appellati
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositare in sostituzione dell'udienza collegiale del 19.11.2024 ex art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVAZIONE Con sentenza definitiva n. 975/2023, emessa in data 14.03.2023, pubblicata il 31.03.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce in composizione collegiale accoglieva la domanda formulata da e CP_1
, quali eredi di e, per l'effetto, condannava il al CP_2 Persona_1 Parte_1 pagamento in loro favore della somma di € 24.954,39, oltre interessi al tasso legale dal 27.04.1989 al soddisfo, condannando altresì il convenuto al pagamento del 5% annuo sull'importo di € 24.954,39, dal
1999 al 2013, oltre rivalutazione monetaria dal 2013 al soddisfo.
Ed invero.
con atto di citazione dell'11.08.1997, agiva in giudizio deducendo di essere erede CP_3 universale del notaio , deceduto in data 16.02.1951, in virtù di un testamento olografo Persona_2 pervenutogli molto tempo dopo il decesso del de cuius, pubblicato in data 02.06.1989, con cui era stata designata quale erede universale madre di , padre Controparte_4 Persona_3 dell'attore, al quale era quindi succeduto in forza di successione legittima. Deduceva che i fratelli del suo dante causa, ossia l'Avv. ed i suoi germani, rivendicando il diritto di proprietà, avevano Persona_1 effettuato un atto di divisione bonaria per usucapione dei beni con atto per notar del 28.03.1981, Per_4
a seguito del quale alcuni lotti di terreno erano stati alienati a terzi. Aggiungeva che in data 11.05.1985 il
Comune di aveva decretato l'occupazione di urgenza di parte del fondo censito al fg. 1, particella 28 Pt_1
(cd. Fondo “Vigna”), notificando il provvedimento agli intestatari catastali delle particelle occupate, così come rivelati dal frazionamento n. 8/1981 e non anche a asserito legittimo proprietario CP_3 delle stesse.
Considerato che
il non aveva completato la procedura espropriativa, in Parte_1 quanto era scaduto il termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità senza che fosse stato emanato il decreto di espropriazione, l'attore conveniva in giudizio il chiedendone la Parte_1 condanna al pagamento della indennità di legittima occupazione, nonché il risarcimento dei danni per la occupazione illegittima nella misura da determinarsi a mezzo di C.T.U.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzioni avverse. Asseriva che con Parte_1 deliberazione della G.C. n. 10 del 17 aprile 1984 l'ente aveva approvato, in variante al Programma di
Fabbricazione Comunale, il progetto esecutivo per la sistemazione della Villa Comunale (denominata
“ ”) e la realizzazione della viabilità circostante, deliberazione che, ai sensi dell'art. 1, c. Parte_2
5, l. n. 1/1978, aveva valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera da realizzare. Con successiva deliberazione della G.C. n. 75 del 4 aprile 1985, notificata ai proprietari, il convenuto aveva disposto l'occupazione temporanea d'urgenza delle aree occorrenti, contraddistinte nel catasto terreni al foglio 1, part. 946-956-955-944-943-958-959-962-99-945-941, cui era seguita la presa di possesso e di accertamento dello stato di consistenza. Aggiungeva che con deliberazione n. 35 del 27 giugno 1994, mai impugnata né dall'attore né da , veniva reiterata la dichiarazione di Persona_1 pubblica utilità, fissando in ulteriori 5 anni il termine per l'ultimazione dei lavori e per l'emanazione dei decreti di esproprio, per cui l'occupazione era da ritenersi legittima, con l'effetto che il Parte_1 poteva ancora emanare il decreto di esproprio. Il convenuto rilevava la mancanza di prova da parte dell'attore di essere l'effettivo proprietario dei beni in questione ed eccepiva la prescrizione, ex art. 2947
c.c., del diritto al pagamento del suolo illegittimamente occupato. Chiedeva quindi il rigetto delle avverse pretese.
Con separato giudizio, iscritto al n. 1656/1998 R.G., l'Avv. assumeva di essere il reale Persona_1 proprietario del fondo “ , pervenutogli in virtù di atto di divisione del marzo 1981 dal comune Per_5 dante causa dei condividenti, da quest'ultimo posseduto ininterrottamente e CP_1 pacificamente e, dopo la sua morte, dai suoi eredi, da ultimo . Chiedeva dunque il Persona_1 rilascio del fondo detenuto sine titulo dal ovvero, in subordine, nel caso di irreversibile Parte_1 trasformazione in opera pubblica, il risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile.
Il Tribunale, all'udienza del 04.04.2001, provvedeva a riunire i due giudizi per connessione oggettiva.
Nel corso del giudizio, chiedeva l'estromissione dal processo di per Persona_1 CP_3 difetto di legittimazione attiva, come confermato successivamente da due sentenze del Tribunale di
Lecce-sez dist. di Tricase n. 61/2005 e n. 42/2005, entrambe passate in giudicato. Chiedeva quindi dichiararsi cessata la materia del contendere nei suoi confronti.
Di contro, il chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio, quale naturale Parte_1 conseguenza della adozione, da parte dell'ente, della deliberazione n. 22 del 30 settembre 2010, con la quale il Consiglio Comunale di aveva disposto, ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 327/2001, l'acquisizione Pt_1 del terreno oggetto di causa al proprio patrimonio indisponibile degli immobili illegittimamente ablati, riconoscendo contestualmente agli eredi del defunto , e Persona_1 CP_2 CP_1 un risarcimento del danno pari ad € 7.739,42, di cui € 3.366,99 per sorte capitale ed € 4.372,43 per gli interessi moratori. L'amministrazione riteneva che l'adozione di tale provvedimento, intervenuto prima della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43 del citato decreto, spiegasse comunque i suoi effetti, per cui chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere ovvero l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Secondo il il quantum debeatur, a titolo di risarcimento del Pt_1 danno, in virtù del provvedimento emanato in data 30/09/2010 dal Consiglio Comunale, doveva essere quantificato dal TAR, ed era pertanto necessaria la sospensione del giudizio in sede civile ex art. 295 c.p.c.
Gli eredi contestavano la sussistenza dei presupposti per accedersi alla pronuncia di Per_1 improcedibilità perché l'acquisizione del bene di proprietà degli attori in realtà non era mai avvenuta.
Sottolineavano infatti la natura programmatoria della deliberazione adottata dal Controparte_5 rilevando, ai fini della effettiva esecutività di quella deliberazione, l'adozione del definitivo provvedimento di acquisizione, ossia il decreto dirigenziale n. 497 del 29.10.10, intervenuto però all'indomani della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 43, con l'effetto che anche l'acquisizione era stata travolta dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale. Successivamente il emetteva il decreto n. 1 del 26.03.2013, a sensi dell' art. 42 bis D.lgs. Parte_1
327/2001, ed il relativo decreto di rettifica n. 2 del 07.06.2013, con cui le aree de quibus erano state acquisite al patrimonio indisponibile del Pt_1
Concludeva per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o comunque di improcedibilità del giudizio.
Il provvedimento di acquisizione sanante adottato dal veniva ritualmente impugnato da Pt_1 CP_1
e innanzi al TAR Puglia sez. dist. di Lecce.
[...] CP_2
Quindi all'esito dell'istruttoria, espletata mediante CTU ( affidata all' ing. , il Tribunale, con Persona_6 sentenza parziale n. 1918/2016, pubblicata il 15.04.2016, rigettava la domanda proposta con atto di citazione dell'11.08.1997 da nei confronti del ed accertava, quindi, la CP_3 Parte_1 titolarità delle aree occupare in capo agli eredi legittimi di;
con separata ordinanza Persona_1 disponeva la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. sino alla pronuncia del TAR Puglia sul ricorso proposto da e eredi di avverso il decreto di acquisizione CP_2 CP_1 Persona_1 sanante n. 1 del 26.03.2013, emesso dal convenuto ai sensi dell'art. 42 bis d.lgs. 327/2001, Pt_1 ritenendo l'esito del giudizio amministrativo sulla legittimità di tale atto pregiudiziale rispetto alle domande oggetto di giudizio – rilascio del fondo illegittimamente occupato dal e Parte_1 pagamento del relativo indennizzo-.
Definito il giudizio amministrativo con sentenza TAR n. 518/2021, il giudizio de quo veniva riassunto in data 05.11.2021 da e eredi di , i quali davano atto che il CP_2 CP_1 Persona_1
Tar aveva rigettato il ricorso, dichiarando legittimo il provvedimento di acquisizione sanante impugnato, senza però pronunciarsi sul risarcimento del danno, ma riconoscendo, sul punto, la giurisdizione del giudice ordinario. Concludevano quindi chiedendo, a modifica della originaria domanda, il risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile.
Nel giudizio riassunto si costituiva anche il , il quale eccepiva ancora l'incompetenza Parte_1 funzionale del Tribunale per essere competente la Corte di appello in unico grado, sul presupposto che,
a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante e del deposito dell'indennizzo presso la Cassa Depositi e Prestiti, i termini della vicenda fossero cambiati;
chiedeva anche per i medesimi motivi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ovvero la declaratoria di improcedibilità del giudizio;
in subordine, quanto al merito insisteva per il rinnovo della C.T.U. al fine di determinare la congruità dell'indennizzo rispetto al valore del terreno, come determinato e liquidato dall'Amministrazione di sulla base della relazione di stima dell'Arch. , richiamata nel decreto Pt_1 CP_6
n. 1/2013, rettificato con decreto n. 2/2013.
Il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza definitiva n. 975/2023 del 31.03.2023, rigettava, in via preliminare, l'eccezione, sollevata dal , di improcedibilità della domanda attorea, Parte_1 richiamando, a tal fine, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1438 del 15.03.2012, secondo cui si può discutere di improcedibilità solo nel caso in cui pendano contemporaneamente in sede ordinaria ed amministrativa sia giudizi per la restituzione del bene oggetto di occupazione (illegittima, usurpativa o sine titulo) che giudizi contro il decreto di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R 327/2001. Secondo il Consiglio di
Stato, le conseguenze del mutamento del titolo della pretesa- per effetto dell'emanazione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis- impediscono esclusivamente le azioni in sede amministrativa, imponendo a quest'ultimo giudice di declinare la propria giurisdizione in favore di quella ordinaria, e non comportano l'improcedibilità della domanda in sede civile ordinaria, con il solo limite del giudicato. Conseguentemente l'unica domanda improcedibile era quella afferente alla restituzione del bene, richiesta già emendata dagli eredi i quali pretendevano solo il risarcimento del danno per Per_1
l'occupazione illegittima. Il Tribunale precisava poi che il TAR Lecce, con sentenza n. 518/2021, ormai coperta dal giudicato, aveva rinviato al giudice ordinario la decisione in merito alla determinazione dell'indennizzo/risarcimento dovuto, con l'effetto che tale ultimo giudizio poteva proseguire innanzi al giudice adito ai sensi dell'art. 133, c. 1 c.p.a.
Il Collegio disattendeva altresì l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito, a nulla rilevando, sotto il profilo della competenza del giudice originariamente adito, l'emanazione del decreto di acquisizione sanante n. 1/2013, atteso che, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il momento determinante al fine di verificare la competenza rimaneva quello della proposizione della domanda (perpetuatio jurisdictionis). Ad ogni buon conto, la questione relativa alla competenza era ormai superata dal momento che eventuali doglianze in punto di competenza dovevano essere fatte valere con appello principale o incidentale avverso la sentenza parziale del 2016 -ormai passata in giudicato- con la quale il Tribunale aveva ritenuto sussistente la propria competenza.
Quanto al merito della controversia, il primo giudice riteneva meritevole di accoglimento la domanda attorea, aderendo, in relazione alla quantificazione dell'importo dovuto, alle conclusioni rassegnate dal
CTU Ing. Invero, il perito, appurata la vocazione edificatoria, sebbene limitata, delle p.lle Per_6
944,973, 974, 975 976, indicava in € 15,49 il valore di mercato a metro quadro dell'area in questione alla data del 27.04.1989 (data di irreversibile trasformazione dei beni), importo calcolato con il metodo sintetico- comparativo, che tiene conto dell'analisi di molteplici fattori, quali l'indice di edificabilità del terreno al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la localizzazione delle opere all'interno dell'abitato di , quale zona edificata ed urbanizzata, nonché il valore di mercato di terreni vicini a Pt_1 quello oggetto di causa. Conseguentemente, il Tribunale condannava il al pagamento, in Parte_1 favore degli eredi della somma di € 24.954,39, somma stimata in relazione alla data del Per_1
27.04.1989, riconoscendo altresì la debenza degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data del provvedimento ablativo (27.04.1989); condannava poi il convenuto al pagamento del 5% annuo sull'importo di € 24.954,39, dal 1999 al 2013, oltre rivalutazione monetaria dal 2013 al soddisfo. Le spese di lite e quelle di CTU seguivano la soccombenza.
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Con atto di citazione notificato in data 21.08.2023, il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, invocandone una riforma a sé favorevole, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
1. Error in procedendo per avere la sentenza disatteso l'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria nonostante il mutamento del titolo in base al quale erano stati chiesti dagli attori la restituzione del bene ovvero in subordine il ristoro economico del pregiudizio sofferto in conseguenza della occupazione sine titulo, con conseguente violazione dell'art. 100 c.p.c.: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, attribuendo al provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis il solo effetto di paralizzare la domanda di restituzione del bene e non anche quella di risarcimento del danno per equivalente. Tale statuizione, frutto di una errata interpretazione degli arresti di legittimità richiamati nella sentenza impugnata, trascurerebbe l'univoco orientamento della Suprema Corte in forza del quale l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante – nella specie il decreto n. 1 del 23 marzo 2013- comporta l'improcedibilità sia della domanda di restituzione del bene sia di quella di risarcimento del danno, con il solo limite del giudicato sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul diritto del privato alla restituzione del bene. Il deducente rileva l'assenza, nel caso di specie, del giudicato, giacchè l'unico giudicato esterno è costituito dalla sentenza del TAR Puglia n. 518 del 9 aprile
2021 che ha accertato la legittimità dell'impugnato decreto di acquisizione sanante. A tal proposito, sottolinea la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui dapprima riconosce il carattere pregiudiziale della decisione del GA in ordine alla legittimità o meno del provvedimento di acquisizione sanante rispetto all'azione risarcitoria promossa innanzi al giudice ordinario, salvo poi ignorarne gli esiti nella parte in cui esclude che tale provvedimento sia idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere ovvero la improcedibilità della domanda risarcitoria.
2. Violazione degli artt. 54 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, per avere la sentenza affermato che alcun rilievo può essere attribuito al decreto di acquisizione sanante sotto il profilo della competenza del giudice originariamente adito atteso che il momento determinante al fine di verificare la competenza rimane quello della proposizione della domanda (perpetuatio jurisdictionis): il deducente si duole che il primo giudice non abbia dichiarato la propria incompetenza funzionale, omettendo di considerare che l'emanazione del decreto di acquisizione sanante comporta il mutamento del titolo in base al quale è stata avanzata la domanda, da risarcitoria a indennitaria, considerata la natura indennitaria del credito vantato dal proprietario del bene.
Conseguentemente l'attore non potrebbe pretendere il risarcimento del danno sofferto, secondo i parametri dell'art. 2043 cod. civ., avendo solo la facoltà di proporre opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. n. 327 del 2001 innanzi alla Corte d'Appello, in unico grado. A nulla rivelerebbe, ai fini della individuazione del giudice funzionalmente competente, il principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all'art. 5 c.p.c. in virtù delle differenze tra l'opposizione alla stima dell'indennità, basata su un comportamento legittimo dell'amministrazione, e la domanda risarcitoria, che invece presuppone il compimento di un illecito. Pertanto, in conseguenza della adozione in corso di causa del provvedimento di acquisizione sanante, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della improcedibilità dell'azione di risarcimento danni per sopravvenuto difetto di interesse o quanto meno disporre la translatio judicii sul presupposto che il sopraggiunto decreto ex art. 42 bis D.P.R.
327/01 avesse determinato la conversione automatica dell'azione ordinaria in un giudizio di opposizione alla stima.
3. Errata presupposizione della sussistenza del giudicato interno e travisamento delle risultanze processuali: la difesa del censura la sentenza nella parte in cui rigetta Pt_1
l'eccezione di incompetenza per materia, avendo il Tribunale, con sentenza parziale n. 1918 del
15 aprile 2016, già ritenuto sussistente la propria competenza funzionale, provvedimento mai impugnato e pertanto passato in giudicato. Puntualizza il deducente che, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, la questione della competenza non è stata affrontata né esplicitamente né implicitamente nella sentenza parziale, sicchè non vi sarebbe alcun effetto preclusivo del giudicato. Aggiunge altresì che l'interesse all'impugnazione è sorto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza amministrativa n. 518 del 9 aprile 2021, per cui un eventuale appello immediato della sentenza parziale non sarebbe stato neppure ammissibile stante la pregiudizialità dell'accertamento della legittimità del provvedimento di acquisizione sanante.
4. Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.):
l'istante lamenta che il primo giudice sia incorso nella violazione del principio di cui all'art. 112
c.p.c. nella parte in cui condanna il al risarcimento del danno da occupazione Parte_1 illegittima, pronunciando in ordine alla domanda di “ risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione sino al giorno della trasformazione irreversibile, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi”, così come avanzata dagli attori nell'atto di riassunzione, senza considerare che nelle conclusioni finali gli eredi riportandosi alla richiesta n. 4 formulata nell'atto di Per_1 citazione, iscritto al n. r.g. 1656/98, hanno chiesto di “condannare il al risarcimento del danno Pt_1 totale costituito sia dai corrispettivi per la sottrazione del godimento e della utilizzazione del fondo dal dì dell'occupazione e sino al dì della trasformazione irreversibile, sia dell'equivalente del valore del fondo dal dì della trasformazione, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, subito dall'attore per la illecita sottrazione del bene”, con la conseguenza che il primo giudice ha riconosciuto agli attori un risarcimento differente rispetto a quello domandato.
5. Violazione ed errata applicazione dei criteri legali per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento di cui all'art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001 in base alle qualità intrinseche ed estrinseche del terreno acquisito coattivamente al patrimonio indisponibile del e alla sua destinazione urbanistica – omesso esame delle Pt_1 critiche che erano state rivolte dal alla consulenza tecnica d'ufficio ed Parte_1 errata valutazione delle prove – violazione dell'art. 2697 c.c.: l' Parte_3 impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo acriticamente alle conclusioni della
CTU, considera congruo il valore di mercato indicato dal perito in € 15,49 al metro quadro, ritenendo sussistenti, all'epoca della irreversibile trasformazione in opera pubblica dell'area de qua, le caratteristiche di una zona “a vocazione edificatoria”, pur in difetto di prova delle stesse. Tale conclusione non sarebbe condivisibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il primo giudice avrebbe ignorato che, ai fini della determinazione del valore venale del terreno, è necessario fare riferimento alle possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, in forza di quanto previsto dal c. 3 dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 e non già, come erroneamente sostenuto dal CTU, a quello incerto della irreversibile trasformazione in opera pubblica. In secondo luogo, il Tribunale avrebbe desunto la natura edificabile dalla qualificazione come “bianca” dell'area occupata, laddove invece la valutazione dell'edificabilità di fatto non è legata alla possibilità di allaccio con le strutture di urbanizzazione primaria, come affermato dal primo giudice, richiedendo invece una verifica della funzione di naturale completamento di una zona adibita all'edificazione, ispirata a criteri funzionali tesi ad esaminare l'impatto urbanistico ed edilizio prodotto dall'opera in un contesto più ampio di quello circoscritto alla singola zona in cui è compresa. Sottolinea il deducente che, a tal fine, un rilievo preminente sarebbe rivestito dall'esistenza di prescrizioni e di vincoli urbanistici interni alla zona nella quale ricade il terreno degli eredi nonché dalla Per_1 presenza o meno di altre circostanze ostative di fatto a realizzazioni edilizie, quali, in particolare, la edificabilità di sole opere pubbliche e attrezzature di interesse generale, tutti aspetti di cui il primo giudice non avrebbe tenuto conto. La sentenza, in punto di quantificazione dell'indennizzo, sarebbe viziata da un macroscopico errore di valutazione e di calcolo per avere il
CTU rapportato il valore di mercato ad un indice di fabbricabilità fondiario maggiore di quello previsto dalle norme tecniche di attuazione del Programma di Fabbricazione di Patù per gli interventi edificatori consentiti nella Zona E/1. L'i.f.f. di 4,00 mc/mq non potrebbe essere applicato ad un'area che esprime una potenzialità edificatoria di appena 0,01 mc/mq, con la conseguenza che, a parere del tecnico incaricato dall'appellante per la determinazione dell'indennizzo ex art. 42 bis, Arch. , il valore di mercato del terreno de quo, se rapportato CP_7 all'i.f.f. 0,10, non può essere superiore ad un quarantesimo del prezzo dei suoli edificatori. Specifica altresì il che, decorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima Pt_1
– quale unico rimedio esperibile avverso la quantificazione dell'indennità-, l'importo corrisponderebbe a quello fissato nella somma indicata dalla perizia.
6. Errata applicazione dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001 sotto altro profilo, con conseguente violazione anche degli artt. 1282 e 1499 c.c.: il deducente contesta la condanna dell'Amministrazione agli interessi compensativi sull'intero importo dell'indennizzo liquidato in sentenza, peraltro con decorrenza dalla data del provvedimento ablativo, ossia il 27.04.1989. Tale statuizione trascurerebbe l'avvenuto deposito, da parte del , della complessiva Parte_1 somma di € 15.707,24, in favore degli eredi presso la Cassa Depositi e Prestiti, per cui il Per_1 calcolo degli interessi compensativi dovrebbe essere eseguito solo sulla differenza tra l'indennizzo determinato in via amministrativa e quello liquidato dall'Autorità Giudiziaria a seguito del giudizio di opposizione alla stima e non già sull'intera somma. Quanto alla decorrenza, lamenta che il dies
a quo non coincide con la data (peraltro incerta) della irreversibile trasformazione del fondo occupato, ma con quella nella quale è stato adottato il provvedimento di acquisizione sanante
(26.03.2013).
Conclude chiedendo la riforma della sentenza impugnata;
in via istruttoria domanda il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare se all'epoca della emanazione del provvedimento di acquisizione sanante il terreno di proprietà degli eredi di era edificabile e in caso Persona_1 affermativo quali fossero in concreto le sue potenzialità edificatorie.
Ritualmente costituitisi in giudizio, e contestano le avverse censure, CP_2 CP_1 reiterando le difese avanzate nel precedente grado di giudizio e chiedendo il rigetto della proposta impugnazione.
Alla udienza del 15.02.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 19.11.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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L'appello è fondato e meritevole di accoglimento alla luce della recentissima pronuncia delle Sez. un.,
09/04/2024 n.9448, di cui dà contezza anche il Comune appellante nelle sue note conclusive.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “l'adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n.
327 del 2001, in quanto volta a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata, determina
l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte (anche dinanzi al giudice ordinario) in relazione alle medesime aree, a meno che non si sia già formato il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno” (cfr. Cass., Sez. VI, 5/06/ 2018, n. 14311; Cass., Sez. I, 7/03/2017, n. 5686;
31/05/2016, n. 11258).
Precisano quindi le SSUU che la sopravvenienza in corso di causa di un decreto emesso ai sensi dell'art. 42-bis, d.P.R. n. 327/2001, in quanto volto a ripristinare con effetto ex nunc la legalità amministrativa violata, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno, proposte in relazione alle medesime aree. Tale orientamento, in relazione all'ipotesi generale di acquisizione sanante di aree oggetto di occupazione illegittima, è consolidato in giurisprudenza (Cfr. Cass., 7 marzo 2017 n.
5686, Cass. 31 maggio 2016 n. 11258, e Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020 n. 1087). In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 42 bis che prevedono come, in caso di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, si determini l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione, precludendo l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, nonché il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che si converte in quella all'indennizzo .
Ed invero, giova chiarire che, in quanto intervenuto in epoca successiva all'instaurazione del giudizio, tale provvedimento non poteva considerarsi idoneo a giustificare la sottrazione della controversia alla cognizione del Giudice ordinario, trovando applicazione, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, il principio della perpetuatio jurisdictionis, sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., in virtù del quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e rispetto ad essa non hanno rilevanza i mutamenti successivamente intervenuti. Nessun rilievo poteva assumere, in contrario, il giudicato esterno formatosi in ordine alla legittimità del decreto in questione, a seguito del rigetto della nuova impugnazione proposta dagli attori dinanzi al Giudice amministrativo, risultando tale pronuncia idonea ad escludere soltanto l'ammissibilità di un sindacato incidentale da parte del Giudice ordinario, finalizzato alla disapplicazione del provvedimento ai fini della decisione della controversia pendente dinanzi ad esso, e non anche ad alterare il riparto di giurisdizione in ordine alla medesima controversia, cristallizzatosi sulla base dello stato di fatto e di diritto esistente alla data di proposizione della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n.
29467; Cass., Sez. III, 22/06/ 2005, n. 13400; Cass., Sez. II, 4/02/2005, n. 2213).
L'intervenuta regolarizzazione della situazione di fatto, in conseguenza dell'emanazione del decreto di acquisizione sanante, viene invece in considerazione unicamente ai fini dell'esclusione della prosecuzione del giudizio in ordine alle domande di riduzione in pristino e risarcimento del danno. In tema di espropriazione per pubblica utilità, la Corte di legittimità ha infatti affermato ripetutamente che l'adozione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di acquisizione sanante delle aree oggetto di occupazione illegittima, ai sensi dell'art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001, in quanto volta a ripristinare (con effetto ex nunc) la legalità amministrativa violata, determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione alle medesime aree, a meno che non si sia già formato il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno (cfr. Cass., Sez. VI, 5/06/ 2018, n. 14311; Cass., Sez. I, 7/03/2017, n. 5686;
31/05/2016, n. 11258). È stato in tal modo recepito l'orientamento già sviluppatosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l'emissione del predetto decreto determina al tempo stesso l'acquisizione del diritto di proprietà da parte dell'Amministrazione, precludendo pertanto l'esercizio dell'azione di restituzione del bene da parte del privato, ed il mutamento del titolo della pretesa risarcitoria dallo stesso azionata, che, per effetto di tale provvedimento, si converte in quella all'indennizzo previsto dall'art. 42 - bis cit., la cui liquidazione è suscettibile di contestazione dinanzi alla Corte d'appello, nelle forme previste dallo art. 29 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/09/2018,
n. 3848; Cons. Stato, Sez. V, 22/05/2012, n. 2975; 13/10/2010, n. 7472).
Anche il GA, già con la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 1087 del 20.2.2020 ( successiva a quella del 2012 indicata in sentenza), conformandosi ai principi enunciati dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4/2020, ha ribadito che il provvedimento di acquisizione sanante adottato ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. n. 327/01, rappresenta “l'unico rimedio formale per far cessare lo stato di illiceità preesistente, alternativo alla restituzione del bene previa rimessione in pristino” e, nel contempo, costituisce l'unico strumento per attuare il trasferimento della proprietà in capo ad essa del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità.
Il provvedimento di acquisizione sanante, adottato dal Comune di ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 Pt_1 in data 26.3.2013 – che va impugnato innanzi alla Corte di Appello, non essendo tale impugnazione soggetta ai termini perentori di decadenza imposti per l'opposizione alla stima dall'art. 54 del t.u. espropri e dall'art. 29 d.lgs. n. 150/2011- determina quindi la improcedibilità della domanda di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione del fondo dal giorno dell'occupazione al giorno della trasformazione irreversibile, così come era stata ridimensionata la originaria pretesa, non essendo intervenuto il giudicato in ordine non solo al diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche all'illiceità del comportamento dell'Amministrazione ( esclusa invece dalla sentenza TAR 581/2021 di rigetto passata in giudicato ) ed al conseguente diritto del privato al risarcimento del danno.
Il primo motivo di gravame va dunque accolto, e, con conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, in riforma della sentenza appellata, va dichiarata la improcedibilità della domanda proposta con la citazione originaria, come poi modificata con il ricorso in riassunzione.
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La riforma della sentenza comporta anche una necessaria ridefinizione delle spese di lite relative al doppio grado, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, atteso che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia. (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass. Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez.
III, 13/04/2010, n. 8727, fra le altre).
Ritiene in proposito il Collegio che le spese del doppio grado possano essere integralmente compensate fra le parti -nonostante l'esito della lite - perché in corso di causa è intervenuto, non solo un mutamento legislativo con la adozione del d.p.r. n. 327/2001 ma anche, a seguito della ricordata pronuncia delle
SSUU n. 9448/2024, un effettivo mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti e rilevanti ai fini del decidere. In applicazione dunque dell'art. 92 cpc va disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado fra le parti, ivi incluse le spese della c.t.u. svolta in primo grado che, quindi, nella misura già liquidata dal tribunale, dovranno essere sostenute al 50% da ciascuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , Parte_1 in persona del Sindaco pro tempore, con atto di citazione notificato il 21.08.2023 nei confronti di CP_1
e , avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 975/2023 del 31.03.2023, così
[...] CP_2 provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile la domanda proposta da con atto di citazione del 3.7.1998, così come modificata Persona_1 ed integrata in corso di causa degli eredi e con atto di riassunzione CP_2 CP_1 del 5.11.2021;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio;
3) Pone definitivamente a carico delle parti in solido ed in ragione del 50% ciascuno le spese della c.t.u. nella misura già liquidata in primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 26 novembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio Francesco Esposito