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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/03/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2343/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2343/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPALLINO LETIZIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNI EUGENIO ( C/O AVV. LETIZIA SPALLINO - VIA C.F._1 SANTO STEFANO 172 40100 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI BERGOMI Controparte_2 P.IVA_2 GABRIELE e dell'avv. VITTORI ANTISARI LUCA ( ), VIA GUERRAZZI C.F._2 15 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 1133/2019 emessa il 15.07.2019 dal Tribunale di Reggio
Emilia.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 23.04.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Reggio Emilia di Controparte_1 Controparte_2 accertarne l'inadempimento contrattuale per avere revocato il mandato alla società attrice senza concedere il termine semestrale di preavviso con conseguente condanna della stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 202.416,00. pagina 1 di 9 Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, Controparte_2 chiedeva l'inadempimento contrattuale dell'attrice e, quindi, la condanna della stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 50.000,00, oltre al danno all'immagine derivante dal lamentato inadempimento, da quantificarsi in via equitativa.
Chiedeva, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovesse essere riscontrata l'effettiva debenza di somme da parte della convenuta nei confronti dell'attrice, di compensare le somme eventualmente dovute da a con quanto riconosciuto a favore della convenuta per i danni di cui sopra. Pt_1 Controparte_1
La causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile.
Oggetto del contendere del giudizio di primo grado tra le parti era la valutazione dei reciproci comportamenti rispetto alle pattuizioni contenute nella scrittura privata tra loro intercorsa in data 6
Febbraio 2014.
Nella suddetta scrittura la società si assumeva il compito di ricercare sul mercato Controparte_1 prodotti da poter rivendere alla . , nello specifico prodotti ortofrutticoli, a prezzi Controparte_2 da sottoporre alla cooperativa che di volta in volta avrebbe dovuto decidere se e quanto prodotto acquistare.
In collegamento con questa attività definita contrattualmente "opportunità di acquisto" P_ onferiva alla un mandato ad acquistare specifici prodotti ortofrutticoli da produttore o
[...] CP_1 fornitore selezionato, dopo aver negoziato le condizioni, nel rispetto delle disposizioni della mandante.
Con lettera raccomandata del 21 febbraio 2015 la società comunicava la rinuncia al Controparte_1 mandato, specificando che la stessa avrebbe avuto efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione con regolare esecuzione del contratto durante il periodo di preavviso.
La eplicava con missiva del 27 febbraio 2015 dichiarando di revocare il mandato Controparte_2 senza preavviso, opponendo inadempimenti qualificabili in termini di giusta causa ai sensi dell'articolo
1725, 2° comma cc e, quindi, con cessazione immediata di attività.
L'accertamento svolto nel giudizio di prime cure, quindi, riguardava da un lato la contestazione da parte della di aver subito un danno, quantificato in termini di perdita di fatturato, dal recesso CP_1 immediato e dall'altro la valutazione dei comportamenti addebitati dalla alla Controparte_2
come gravi violazioni tali da legittimare il recesso per giusta causa. CP_1
Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza emessa in data 05.06.2018, rigettava motivatamente tutte le richieste di prova formulate da entrambe le parti e ammetteva una TU finalizzata alla quantificazione del danno patito dalla per il recesso senza preavviso. CP_1
La TU non determinava tale danno per l'asserita insufficienza dei documenti agli atti del processo e per la non concorde volontà delle parti di acquisirne ulteriori ai sensi dell'art.198 cpc. pagina 2 di 9 Con la sentenza n. 1133 del 15.07.2019 il Tribunale di Reggio Emilia così decideva:
“- rigetta le domande avanzate dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere in favore di . . le spese di lite in misura del 75%, che Controparte_2 liquida, nella già ridotta frazione, in euro 10.072,50 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge, dichiarandosi compensate per il resto;
- pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di Controparte_1 [...]
. . in misura del 25%.” P_
Il Tribunale quindi rigettava sia la domanda formulata in via principale dalla , sia la CP_1 domanda riconvenzionale formulata dalla condannando la parte attrice al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, compensate nella misura del 25%, suddivideva le spese di consulenza tecnica di ufficio ponendole definitivamente per il 75% a carico della società e per il 25 per CP_1 cento a carico della . Controparte_2
Con appello notificato ha impugnato la sentenza 1133/2019 affidando il gravame ai Controparte_1 seguenti motivi:
- contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza nonché erronea ed illogica motivazione con riferimento al rigetto della domanda principale di risarcimento;
- erronea valutazione delle osservazioni poste alla consulenza tecnica d'ufficio e la richiesta di sua rinnovazione;
- mancata acquisizione di documentazione definita accessoria dal parte del TU;
erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla quantificazione del pregiudizio subito;
erroneo ed immotivato rigetto delle richieste istruttori;
- erronea regolamentazione delle spese di lite per violazione del principio della soccombenza, nella parte in cui il Tribunale ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite, compensate nella misura del 25%, suddividendo le spese di consulenza tecnica di ufficio ponendole definitivamente per il 75% a carico della società e per il 25 per cento a carico della . CP_1 Controparte_2
Si costituiva in giudizio la cooperativa he chiedeva il rigetto dell'atto di appello Controparte_2 perché infondato. Proponeva altresì due motivi di appello incidentale con i quali censurava la sentenza impugnata, da un lato, per non aver accolto la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della giusta causa di risoluzione del rapporto con conseguente diniego del risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000; dall'altro, per il mancato accoglimento delle richieste istruttore formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Per una migliore comprensione dei fatti di causa si analizza la motivazione della sentenza impugnata che, in primo luogo analizza, respingendole, le argomentazioni in forza delle quali P_ ondava il recesso per giusta causa:
[...]
Co
- avrebbe contrattato con sé stessa in assenza di una specifica autorizzazione del CP_1 mandante divenendo in tal modo il primo fornitore di er volume di fatturato;
Controparte_2
- La avrebbe svolto in maniera insoddisfacente il controllo di qualità; CP_1
- La avrebbe acquistato prodotti ortofrutticoli a prezzi più alti di quelli di mercato;
CP_1
- le motivazioni poste a fondamento della rinuncia evidenziavano il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.
Il Collegio rileva come il primo giudice abbia analiticamente esaminato le argomentazioni formulate dalla concludendo che: "le circostanze poste a fondamento della revoca ad Controparte_2 nutum del mandato non sono state dimostrate, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale addebitato alla convenuta. Ne consegue sin d'ora il rigetto della domanda riconvenzionale e
l'assorbimento dell'eccezione di compensazione.”
In secondo luogo la motivazione della sentenza impugnata analizza la richiesta risarcitoria, formulata dalla in termini di differenza tra l'utile del 2014, pari ad euro 421. 337 e l'utile del 2015 pari ad CP_1 euro 16.505, rapportato al periodo di mancato preavviso, pari a sei mesi, con un calcolo complessivo di euro 202.416,00.
Ad avviso del primo giudice tale prospettazione, ammissibile con riferimento alla prima parte del rapporto contrattuale, relativa alle opportunità di acquisto, lo era meno con riferimento alla quantificazione del compenso connesso al rapporto di mandato, tanto da legittimare l'ammissione d'ufficio di una TU contabile al fine di quantificare il corrispettivo mensile del mandato, dalla stipula del contratto, alla comunicazione del recesso e poi l'importo medio dei corrispettivi percepiti nel ridetto intervallo temporale.
In sostanza l'intento del Tribunale era quello di verificare in concreto quali benefici avesse ricavato la società nel corso dell'esecuzione del contratto con . CP_1 Controparte_2
L'incarico peritale affidato alla Rag. portava alla redazione di una consulenza nella Persona_1 quale le conclusioni erano le seguenti.
Con riferimento al primo quesito "quantifichi il corrispettivo mensile di cui all'articolo 13 della scrittura privata del 6/2/2014 alla dalla stipula del contratto alla comunicazione del recesso CP_1 da parte di , il consulente affermava: “la scrivente consulente ritiene che stante il Controparte_2 mancato rilevamento delle fatture emesse dalla società attrice nei confronti del convenuto dal
06/02/2014 al 27/02/2015 ai sensi dell'articolo 13 della scrittura privata del 6/02/2014 ( Fattura, quale pagina 4 di 9 documento obbligatorio comprovante che un servizio è stato prestato) sia nella documentazione prodotta in giudizio dalle parti, sia per mancanza di consenso unanime delle stesse su richiesta della scrivente ai sensi dell'articolo 198 CPC, si ritiene “non possibile quantificare il corrispettivo mensile di cui all'articolo 13 della scrittura privata del 6/02/ 2014 corrisposto da a dalla Pt_1 CP_1 stipula del contratto alla comunicazione del recesso da parte di ”. Pt_1
Con riferimento al secondo quesito "calcoli l'importo medio dei corrispettivi percepiti nell'intervallo temporale predetto”, il consulente affermava;
" la scrivente consulente ritiene che non avendo potuto identificare il corrispettivo mensile di cui al capitolo 1 per mancato reperimento della documentazione contabile necessaria (fatture emesse) ritiene non possibile calcolare l'importo medio dei corrispettivi percepiti nell'intervallo temporale predetto."
In primo giudice, in motivazione, faceva proprie le argomentazioni e le conclusioni della TU.
In particolare, nella parte di motivazione dedicata all'approfondimento argomentativo il Tribunale di
Reggio Emilia si è fatto carico anche di confutare tutti gli argomenti formulati dalla difesa della
, atti a contestare le conclusioni della TU ed a ritenere provato aliunde il danno CP_1 lamentato dall'attrice.
La stessa sentenza ha specificato l'impossibilità ai sensi dell'articolo 198 cpc di acquisire i documenti, nella specie fatture, non confluite nel fascicolo processuale nei termini perentori previsti per la richiesta di prove ed in difetto del consenso di entrambe le parti.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto non raggiunta la prova del danno e, in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'importo delle rispettive domande, ha liquidato le spese di lite e disciplinato quelle di TU così disponendo: “condanna l'attrice a rifondere in favore di P_
. . le spese di lite in misura del 75%, che liquida, nella già ridotta frazione, in euro 10.072,50 per
[...] compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge, dichiarandosi compensate per il resto;
- pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di Controparte_1 [...]
. . in misura del 25%.” P_
*****
Esaminata la ricostruzione della motivazione del primo giudice e passando all'esame dei motivi di gravame il Collegio osserva che con il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la contesta la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo CP_1 della sentenza, atteso che da un lato il giudice a quo ha ritenuto l'insussistenza della giusta causa di revoca del mandato e dall'altro ha rigettato la domanda principale di risarcimento con erronea ed illogica motivazione. pagina 5 di 9 I motivi sono infondati.
Il Collegio rileva come il primo giudice si sia limitato a prendere atto della insussistenza di prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'attrice: il danno determinato dal recesso istantaneo.
In mancanza di prova dei fatti costitutivi di tale diritto logica conclusione è la reiezione della domanda.
La motivazione della sentenza fornisce sull'argomento un condivisibile percorso argomentativo che questa Corte d'Appello condivide e fa suo.
Ad avviso dell'appellante principale il Tribunale di Reggio Emilia avrebbe dovuto comunque disporre la condanna generica della er il recesso unilaterale ingiustificato. Controparte_2
Come sopra precisato oggetto dell'accertamento giudiziario era anche la determinazione e la quantificazione del danno che l'appellante principale aveva formulato con un espressa indicazione numerica.
La sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l'onere imposto ex articolo 2697 c.c. alla parte attrice di provare l'entità di tale danno sanzionando tale mancata prova con il rigetto della domanda.
*****
Con il terzo motivo la contesta la sentenza per non avere adeguatamente preso in CP_1 considerazione le osservazioni poste alla consulenza tecnica d'ufficio e la richiesta di sua rinnovazione.
Il motivo è infondato.
La consulenza tecnica di ufficio si è fatta carico di riscontrare puntualmente le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte della ed il primo giudice ha ritenuto di condividere tali CP_1 argomentazioni.
Del resto le fatture la cui mancata esibizione ha comportato l'esito della TU lamentato dall'appellante principale erano nella piena disponibilità della parte attrice, che ben avrebbe potuto e dovuto esibirle e depositarle unitamente agli altri documenti sottoposti alla valutazione del Tribunale nelle forme e nei termini preclusivi previsti.
La stessa sentenza ha ampiamente argomentato sul perché le deduzioni difensive svolte sul punto dalla fossero destituite di fondamento (cfr pag 14-16 della sentenza). CP_1
Il giudice a quo ha altresì motivato per quali ragioni ha ritenuto insufficienti e non esaustivi gli altri documenti prodotti dall'attrice.
Quanto alla mancata rinnovazione della TU questa Corte ritiene evidente che, avendo il giudice di prime cure motivatamente accolto le conclusioni cui era giunto il suo esperto, ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia ragione per reiterare tale attività istruttoria.
****
pagina 6 di 9 Con il quarto motivo viene contestata la mancata acquisizione di documentazione - definita accessoria dall'atto di appello - da parte del TU.
Secondo la difesa dell'appellante nel caso di specie l'acquisizione tardiva ex articolo 198 CPC poteva comunque essere effettuata non trattandosi di documenti riguardanti la prova di fatti costitutivi del diritto azionato ma tutt'al più di documentazione accessoria.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel caso di specie non si tratta di fatti accessori ma di fatti principali.
Anche su questo punto il primo giudice ha correttamente motivato ritenendo che " le fatture non prodotte non possono essere qualificate documenti accessori, attenendo agli elementi costitutivi della domanda attorea e, quindi, rientrando pienamente nel thema probandum (v.pagina 16, ordinanza del
8.11.2018)"
Con il quinto motivo di gravame, in prosecuzione a quanto argomentato nei motivi precedenti,
l'appellante contesta al Tribunale di Reggio Emilia l'erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla quantificazione del pregiudizio subito, ritenendo sufficiente alla prova del danno gli elementi forniti al ctu e presenti nel fascicolo processuale.
Sull'argomento vengono richiamate le osservazioni del CT della alle quali, però la CP_1 consulenza tecnica d'ufficio ha dato puntuale risposta.
A pagina 9 della TU si legge: “ Il valore identificato dal CT dott , è il mero Persona_2 risultato di un calcolo matematico i cui valori sono ricavati dal partitario contabile, senza riscontrarne la provenienza, pertanto si ritiene “non possibile convalidare” i “valori” risultanti dal prospetto elaborato dal CT TO . Persona_2
La fattura quindi, è quel documento che intrecciato all'obbligo scaturente dalla scrittura privata del
6/02/2014, si ritiene sia necessario ed indispensabile identificare in maniera puntuale e precisa, il corrispettivo di cui all'articolo 13 della stessa e l'eventuale corrispettivo medio del periodo in oggetto.”
Anche questo motivo pertanto è da ritenersi infondato e questa Corte condivide in pieno le argomentazioni tanto del primo giudice quanto del TU .
*****
Il sesto motivo di gravame contesta l'erroneo ed immotivato rigetto delle richieste istruttorie formulate.
Anche tale motivo è da ritenersi infondato in quanto con l'ordinanza del 5/6/2018 il primo giudice ha sufficientemente motivato in ordine all'inammissibilità ed irrilevanza delle prove richieste dalle parti ed ha definito il giudizio in ragione della mancanza, nel fascicolo processuale, di prova dei fatti pagina 7 di 9 costitutivi della pretesa vantata dalla , pure nella sua disponibilità ma non tempestivamente CP_1 depositati.
Nessuna delle prove orali articolate avrebbe potuto supplire a tale omissione.
****
Con il settimo motivo contesta il regolamento delle spese di lite. Controparte_1
A detta dell'appellante: “Detta decisione, oltre che priva di motivazione in ordine alla abnorme percentuale applicata, poichè non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento , è in ogni caso errata in quanto non correttamente rapportata all'esito del giudizio e alle statuizioni relative alle domande formulate da entrambe le parti (….) Le medesime considerazioni valgono per la condanna alle spese di TU. Risulta, difatti, del pari errata
l'applicazione del principio della soccombenza nella parte di sentenza in cui “pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di .p in misura del Controparte_1 Parte_2
25%” (cfr. pag. 17 sentenza di primo grado).
- Peraltro, la consulenza tecnica è stata disposta d'ufficio dal Giudice di prime cure, senza che alcuna delle parti ne avesse fatto espressa richiesta, mentre tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti sono state totalmente disattese”.
Il motivo è fondato.
A parere di questa Corte il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la quantificazione del danno richiesto in sede di domanda principale e di domanda riconvenzionale al fine di valutare la soccombenza reciproca.
Nella fattispecie, infatti, non avendo ritenuto sussistenti le ragioni addotte dalla Controparte_2 per il recesso ad nutum, quindi indirettamente provata l'illegittimità dello stesso, come sostenuto dalla soc. , il primo giudice avrebbe, più correttamente, dovuto ritenere la totale reciprocità della CP_1 soccombenza ed attribuire le spese di TU per il 50% a ciascuna delle parti.
Tanto anche in considerazione del mancato consenso della parte convenuta - attrice in riconvenzionale
- all'integrazione documentale richiesta dal TU che avrebbe consentito un accertamento più preciso dei fatti in contestazione, senza l'applicazione della regola processuale dell'onere della prova.
La sentenza va dunque riformata solo in punto a spese. L'accoglimento del settimo motivo comporta la ripetizione integrale delle somme versate dalla soc. in esecuzione della sentenza Controparte_1 impugnata a titolo di spese legali e la ripetizione nella misura del 25% delle spese di TU.
Oltre al rimborso saranno dovuti gli interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione.
****
pagina 8 di 9 Si esamina infine l'appello incidentale proposto da in cui, ancorché in una forma Controparte_2 al limite dell'inammissibilità , censura la sentenza impugnata da un lato per non aver accolto la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della giusta causa di risoluzione del rapporto con conseguente diniego del risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000, dall'altro per il mancato accoglimento delle richieste istruttore formulate.
I motivi sono entrambi infondati.
Quanto alla mancata ammissione delle prove, la sentenza impugnata e l'ordinanza resa dal Tribunale nel giugno del 2018 ben motivano in ordine all'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali richieste.
Quanto, invece, alla contestazione in ordine alla reiezione della domanda riconvenzionale la Corte ritiene esaustiva completa e del tutto condivisibile la motivazione della sentenza impugnata contenuta in ben - 6 delle 17 pagine della sentenza (cfr pagg da 6 a 12).
****
Conclusivamente il Collegio accoglie il settimo motivo di appello principale proposto dalla CP_1
e rigetta tutti gli altri motivi di appello proposti dalla .
[...] CP_1
Rigetta altresì i motivi di appello incidentale proposti dalla .. Controparte_2
Le spese del presente grado di lite vengono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1133/2019, così provvede:
I-In parziale riforma della sentenza, compensa per intero le spese di lite del primo grado di giudizio e pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria le spese sostenute per la TU;
II-Dispone la restituzione integrale per le spese di lite e, nella misura del 25%, per le spese di TU, da parte della alla delle somme dalla stessa versate in esecuzione Controparte_2 CP_1 della sentenza appellata, maggiorate di interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
III-Compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Rosanna Scarano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2343/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPALLINO LETIZIA e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FORNI EUGENIO ( C/O AVV. LETIZIA SPALLINO - VIA C.F._1 SANTO STEFANO 172 40100 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI BERGOMI Controparte_2 P.IVA_2 GABRIELE e dell'avv. VITTORI ANTISARI LUCA ( ), VIA GUERRAZZI C.F._2 15 BOLOGNA;
APPELLATO
IN PUNTO A: Appello avverso sentenza n. 1133/2019 emessa il 15.07.2019 dal Tribunale di Reggio
Emilia.
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 23.04.2024, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Reggio Emilia di Controparte_1 Controparte_2 accertarne l'inadempimento contrattuale per avere revocato il mandato alla società attrice senza concedere il termine semestrale di preavviso con conseguente condanna della stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali subiti, quantificati in euro 202.416,00. pagina 1 di 9 Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, Controparte_2 chiedeva l'inadempimento contrattuale dell'attrice e, quindi, la condanna della stessa a risarcire tutti i danni patrimoniali patiti, quantificati in euro 50.000,00, oltre al danno all'immagine derivante dal lamentato inadempimento, da quantificarsi in via equitativa.
Chiedeva, inoltre, che nell'ipotesi in cui dovesse essere riscontrata l'effettiva debenza di somme da parte della convenuta nei confronti dell'attrice, di compensare le somme eventualmente dovute da a con quanto riconosciuto a favore della convenuta per i danni di cui sopra. Pt_1 Controparte_1
La causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile.
Oggetto del contendere del giudizio di primo grado tra le parti era la valutazione dei reciproci comportamenti rispetto alle pattuizioni contenute nella scrittura privata tra loro intercorsa in data 6
Febbraio 2014.
Nella suddetta scrittura la società si assumeva il compito di ricercare sul mercato Controparte_1 prodotti da poter rivendere alla . , nello specifico prodotti ortofrutticoli, a prezzi Controparte_2 da sottoporre alla cooperativa che di volta in volta avrebbe dovuto decidere se e quanto prodotto acquistare.
In collegamento con questa attività definita contrattualmente "opportunità di acquisto" P_ onferiva alla un mandato ad acquistare specifici prodotti ortofrutticoli da produttore o
[...] CP_1 fornitore selezionato, dopo aver negoziato le condizioni, nel rispetto delle disposizioni della mandante.
Con lettera raccomandata del 21 febbraio 2015 la società comunicava la rinuncia al Controparte_1 mandato, specificando che la stessa avrebbe avuto efficacia decorsi sei mesi dalla ricezione con regolare esecuzione del contratto durante il periodo di preavviso.
La eplicava con missiva del 27 febbraio 2015 dichiarando di revocare il mandato Controparte_2 senza preavviso, opponendo inadempimenti qualificabili in termini di giusta causa ai sensi dell'articolo
1725, 2° comma cc e, quindi, con cessazione immediata di attività.
L'accertamento svolto nel giudizio di prime cure, quindi, riguardava da un lato la contestazione da parte della di aver subito un danno, quantificato in termini di perdita di fatturato, dal recesso CP_1 immediato e dall'altro la valutazione dei comportamenti addebitati dalla alla Controparte_2
come gravi violazioni tali da legittimare il recesso per giusta causa. CP_1
Il Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza emessa in data 05.06.2018, rigettava motivatamente tutte le richieste di prova formulate da entrambe le parti e ammetteva una TU finalizzata alla quantificazione del danno patito dalla per il recesso senza preavviso. CP_1
La TU non determinava tale danno per l'asserita insufficienza dei documenti agli atti del processo e per la non concorde volontà delle parti di acquisirne ulteriori ai sensi dell'art.198 cpc. pagina 2 di 9 Con la sentenza n. 1133 del 15.07.2019 il Tribunale di Reggio Emilia così decideva:
“- rigetta le domande avanzate dalle parti;
- condanna l'attrice a rifondere in favore di . . le spese di lite in misura del 75%, che Controparte_2 liquida, nella già ridotta frazione, in euro 10.072,50 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge, dichiarandosi compensate per il resto;
- pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di Controparte_1 [...]
. . in misura del 25%.” P_
Il Tribunale quindi rigettava sia la domanda formulata in via principale dalla , sia la CP_1 domanda riconvenzionale formulata dalla condannando la parte attrice al Controparte_2 pagamento delle spese di lite, compensate nella misura del 25%, suddivideva le spese di consulenza tecnica di ufficio ponendole definitivamente per il 75% a carico della società e per il 25 per CP_1 cento a carico della . Controparte_2
Con appello notificato ha impugnato la sentenza 1133/2019 affidando il gravame ai Controparte_1 seguenti motivi:
- contraddittorietà tra motivazione e dispositivo della sentenza nonché erronea ed illogica motivazione con riferimento al rigetto della domanda principale di risarcimento;
- erronea valutazione delle osservazioni poste alla consulenza tecnica d'ufficio e la richiesta di sua rinnovazione;
- mancata acquisizione di documentazione definita accessoria dal parte del TU;
erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla quantificazione del pregiudizio subito;
erroneo ed immotivato rigetto delle richieste istruttori;
- erronea regolamentazione delle spese di lite per violazione del principio della soccombenza, nella parte in cui il Tribunale ha condannato la parte attrice al pagamento delle spese di lite, compensate nella misura del 25%, suddividendo le spese di consulenza tecnica di ufficio ponendole definitivamente per il 75% a carico della società e per il 25 per cento a carico della . CP_1 Controparte_2
Si costituiva in giudizio la cooperativa he chiedeva il rigetto dell'atto di appello Controparte_2 perché infondato. Proponeva altresì due motivi di appello incidentale con i quali censurava la sentenza impugnata, da un lato, per non aver accolto la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della giusta causa di risoluzione del rapporto con conseguente diniego del risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000; dall'altro, per il mancato accoglimento delle richieste istruttore formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 Per una migliore comprensione dei fatti di causa si analizza la motivazione della sentenza impugnata che, in primo luogo analizza, respingendole, le argomentazioni in forza delle quali P_ ondava il recesso per giusta causa:
[...]
Co
- avrebbe contrattato con sé stessa in assenza di una specifica autorizzazione del CP_1 mandante divenendo in tal modo il primo fornitore di er volume di fatturato;
Controparte_2
- La avrebbe svolto in maniera insoddisfacente il controllo di qualità; CP_1
- La avrebbe acquistato prodotti ortofrutticoli a prezzi più alti di quelli di mercato;
CP_1
- le motivazioni poste a fondamento della rinuncia evidenziavano il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti.
Il Collegio rileva come il primo giudice abbia analiticamente esaminato le argomentazioni formulate dalla concludendo che: "le circostanze poste a fondamento della revoca ad Controparte_2 nutum del mandato non sono state dimostrate, deve ritenersi accertato l'inadempimento contrattuale addebitato alla convenuta. Ne consegue sin d'ora il rigetto della domanda riconvenzionale e
l'assorbimento dell'eccezione di compensazione.”
In secondo luogo la motivazione della sentenza impugnata analizza la richiesta risarcitoria, formulata dalla in termini di differenza tra l'utile del 2014, pari ad euro 421. 337 e l'utile del 2015 pari ad CP_1 euro 16.505, rapportato al periodo di mancato preavviso, pari a sei mesi, con un calcolo complessivo di euro 202.416,00.
Ad avviso del primo giudice tale prospettazione, ammissibile con riferimento alla prima parte del rapporto contrattuale, relativa alle opportunità di acquisto, lo era meno con riferimento alla quantificazione del compenso connesso al rapporto di mandato, tanto da legittimare l'ammissione d'ufficio di una TU contabile al fine di quantificare il corrispettivo mensile del mandato, dalla stipula del contratto, alla comunicazione del recesso e poi l'importo medio dei corrispettivi percepiti nel ridetto intervallo temporale.
In sostanza l'intento del Tribunale era quello di verificare in concreto quali benefici avesse ricavato la società nel corso dell'esecuzione del contratto con . CP_1 Controparte_2
L'incarico peritale affidato alla Rag. portava alla redazione di una consulenza nella Persona_1 quale le conclusioni erano le seguenti.
Con riferimento al primo quesito "quantifichi il corrispettivo mensile di cui all'articolo 13 della scrittura privata del 6/2/2014 alla dalla stipula del contratto alla comunicazione del recesso CP_1 da parte di , il consulente affermava: “la scrivente consulente ritiene che stante il Controparte_2 mancato rilevamento delle fatture emesse dalla società attrice nei confronti del convenuto dal
06/02/2014 al 27/02/2015 ai sensi dell'articolo 13 della scrittura privata del 6/02/2014 ( Fattura, quale pagina 4 di 9 documento obbligatorio comprovante che un servizio è stato prestato) sia nella documentazione prodotta in giudizio dalle parti, sia per mancanza di consenso unanime delle stesse su richiesta della scrivente ai sensi dell'articolo 198 CPC, si ritiene “non possibile quantificare il corrispettivo mensile di cui all'articolo 13 della scrittura privata del 6/02/ 2014 corrisposto da a dalla Pt_1 CP_1 stipula del contratto alla comunicazione del recesso da parte di ”. Pt_1
Con riferimento al secondo quesito "calcoli l'importo medio dei corrispettivi percepiti nell'intervallo temporale predetto”, il consulente affermava;
" la scrivente consulente ritiene che non avendo potuto identificare il corrispettivo mensile di cui al capitolo 1 per mancato reperimento della documentazione contabile necessaria (fatture emesse) ritiene non possibile calcolare l'importo medio dei corrispettivi percepiti nell'intervallo temporale predetto."
In primo giudice, in motivazione, faceva proprie le argomentazioni e le conclusioni della TU.
In particolare, nella parte di motivazione dedicata all'approfondimento argomentativo il Tribunale di
Reggio Emilia si è fatto carico anche di confutare tutti gli argomenti formulati dalla difesa della
, atti a contestare le conclusioni della TU ed a ritenere provato aliunde il danno CP_1 lamentato dall'attrice.
La stessa sentenza ha specificato l'impossibilità ai sensi dell'articolo 198 cpc di acquisire i documenti, nella specie fatture, non confluite nel fascicolo processuale nei termini perentori previsti per la richiesta di prove ed in difetto del consenso di entrambe le parti.
Il Tribunale ha, quindi, ritenuto non raggiunta la prova del danno e, in ragione della reciproca soccombenza, tenuto conto dell'importo delle rispettive domande, ha liquidato le spese di lite e disciplinato quelle di TU così disponendo: “condanna l'attrice a rifondere in favore di P_
. . le spese di lite in misura del 75%, che liquida, nella già ridotta frazione, in euro 10.072,50 per
[...] compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. come per legge, dichiarandosi compensate per il resto;
- pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di Controparte_1 [...]
. . in misura del 25%.” P_
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Esaminata la ricostruzione della motivazione del primo giudice e passando all'esame dei motivi di gravame il Collegio osserva che con il primo e secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, la contesta la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo CP_1 della sentenza, atteso che da un lato il giudice a quo ha ritenuto l'insussistenza della giusta causa di revoca del mandato e dall'altro ha rigettato la domanda principale di risarcimento con erronea ed illogica motivazione. pagina 5 di 9 I motivi sono infondati.
Il Collegio rileva come il primo giudice si sia limitato a prendere atto della insussistenza di prova dei fatti costitutivi del diritto vantato dall'attrice: il danno determinato dal recesso istantaneo.
In mancanza di prova dei fatti costitutivi di tale diritto logica conclusione è la reiezione della domanda.
La motivazione della sentenza fornisce sull'argomento un condivisibile percorso argomentativo che questa Corte d'Appello condivide e fa suo.
Ad avviso dell'appellante principale il Tribunale di Reggio Emilia avrebbe dovuto comunque disporre la condanna generica della er il recesso unilaterale ingiustificato. Controparte_2
Come sopra precisato oggetto dell'accertamento giudiziario era anche la determinazione e la quantificazione del danno che l'appellante principale aveva formulato con un espressa indicazione numerica.
La sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l'onere imposto ex articolo 2697 c.c. alla parte attrice di provare l'entità di tale danno sanzionando tale mancata prova con il rigetto della domanda.
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Con il terzo motivo la contesta la sentenza per non avere adeguatamente preso in CP_1 considerazione le osservazioni poste alla consulenza tecnica d'ufficio e la richiesta di sua rinnovazione.
Il motivo è infondato.
La consulenza tecnica di ufficio si è fatta carico di riscontrare puntualmente le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte della ed il primo giudice ha ritenuto di condividere tali CP_1 argomentazioni.
Del resto le fatture la cui mancata esibizione ha comportato l'esito della TU lamentato dall'appellante principale erano nella piena disponibilità della parte attrice, che ben avrebbe potuto e dovuto esibirle e depositarle unitamente agli altri documenti sottoposti alla valutazione del Tribunale nelle forme e nei termini preclusivi previsti.
La stessa sentenza ha ampiamente argomentato sul perché le deduzioni difensive svolte sul punto dalla fossero destituite di fondamento (cfr pag 14-16 della sentenza). CP_1
Il giudice a quo ha altresì motivato per quali ragioni ha ritenuto insufficienti e non esaustivi gli altri documenti prodotti dall'attrice.
Quanto alla mancata rinnovazione della TU questa Corte ritiene evidente che, avendo il giudice di prime cure motivatamente accolto le conclusioni cui era giunto il suo esperto, ha ritenuto l'insussistenza di qualsivoglia ragione per reiterare tale attività istruttoria.
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pagina 6 di 9 Con il quarto motivo viene contestata la mancata acquisizione di documentazione - definita accessoria dall'atto di appello - da parte del TU.
Secondo la difesa dell'appellante nel caso di specie l'acquisizione tardiva ex articolo 198 CPC poteva comunque essere effettuata non trattandosi di documenti riguardanti la prova di fatti costitutivi del diritto azionato ma tutt'al più di documentazione accessoria.
Il Collegio rileva che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, nel caso di specie non si tratta di fatti accessori ma di fatti principali.
Anche su questo punto il primo giudice ha correttamente motivato ritenendo che " le fatture non prodotte non possono essere qualificate documenti accessori, attenendo agli elementi costitutivi della domanda attorea e, quindi, rientrando pienamente nel thema probandum (v.pagina 16, ordinanza del
8.11.2018)"
Con il quinto motivo di gravame, in prosecuzione a quanto argomentato nei motivi precedenti,
l'appellante contesta al Tribunale di Reggio Emilia l'erronea valutazione degli elementi di prova relativi alla quantificazione del pregiudizio subito, ritenendo sufficiente alla prova del danno gli elementi forniti al ctu e presenti nel fascicolo processuale.
Sull'argomento vengono richiamate le osservazioni del CT della alle quali, però la CP_1 consulenza tecnica d'ufficio ha dato puntuale risposta.
A pagina 9 della TU si legge: “ Il valore identificato dal CT dott , è il mero Persona_2 risultato di un calcolo matematico i cui valori sono ricavati dal partitario contabile, senza riscontrarne la provenienza, pertanto si ritiene “non possibile convalidare” i “valori” risultanti dal prospetto elaborato dal CT TO . Persona_2
La fattura quindi, è quel documento che intrecciato all'obbligo scaturente dalla scrittura privata del
6/02/2014, si ritiene sia necessario ed indispensabile identificare in maniera puntuale e precisa, il corrispettivo di cui all'articolo 13 della stessa e l'eventuale corrispettivo medio del periodo in oggetto.”
Anche questo motivo pertanto è da ritenersi infondato e questa Corte condivide in pieno le argomentazioni tanto del primo giudice quanto del TU .
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Il sesto motivo di gravame contesta l'erroneo ed immotivato rigetto delle richieste istruttorie formulate.
Anche tale motivo è da ritenersi infondato in quanto con l'ordinanza del 5/6/2018 il primo giudice ha sufficientemente motivato in ordine all'inammissibilità ed irrilevanza delle prove richieste dalle parti ed ha definito il giudizio in ragione della mancanza, nel fascicolo processuale, di prova dei fatti pagina 7 di 9 costitutivi della pretesa vantata dalla , pure nella sua disponibilità ma non tempestivamente CP_1 depositati.
Nessuna delle prove orali articolate avrebbe potuto supplire a tale omissione.
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Con il settimo motivo contesta il regolamento delle spese di lite. Controparte_1
A detta dell'appellante: “Detta decisione, oltre che priva di motivazione in ordine alla abnorme percentuale applicata, poichè non consente di risalire al ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento , è in ogni caso errata in quanto non correttamente rapportata all'esito del giudizio e alle statuizioni relative alle domande formulate da entrambe le parti (….) Le medesime considerazioni valgono per la condanna alle spese di TU. Risulta, difatti, del pari errata
l'applicazione del principio della soccombenza nella parte di sentenza in cui “pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di in misura del 75% e di .p in misura del Controparte_1 Parte_2
25%” (cfr. pag. 17 sentenza di primo grado).
- Peraltro, la consulenza tecnica è stata disposta d'ufficio dal Giudice di prime cure, senza che alcuna delle parti ne avesse fatto espressa richiesta, mentre tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti sono state totalmente disattese”.
Il motivo è fondato.
A parere di questa Corte il primo giudice non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la quantificazione del danno richiesto in sede di domanda principale e di domanda riconvenzionale al fine di valutare la soccombenza reciproca.
Nella fattispecie, infatti, non avendo ritenuto sussistenti le ragioni addotte dalla Controparte_2 per il recesso ad nutum, quindi indirettamente provata l'illegittimità dello stesso, come sostenuto dalla soc. , il primo giudice avrebbe, più correttamente, dovuto ritenere la totale reciprocità della CP_1 soccombenza ed attribuire le spese di TU per il 50% a ciascuna delle parti.
Tanto anche in considerazione del mancato consenso della parte convenuta - attrice in riconvenzionale
- all'integrazione documentale richiesta dal TU che avrebbe consentito un accertamento più preciso dei fatti in contestazione, senza l'applicazione della regola processuale dell'onere della prova.
La sentenza va dunque riformata solo in punto a spese. L'accoglimento del settimo motivo comporta la ripetizione integrale delle somme versate dalla soc. in esecuzione della sentenza Controparte_1 impugnata a titolo di spese legali e la ripetizione nella misura del 25% delle spese di TU.
Oltre al rimborso saranno dovuti gli interessi legali dal pagamento sino all'effettiva restituzione.
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pagina 8 di 9 Si esamina infine l'appello incidentale proposto da in cui, ancorché in una forma Controparte_2 al limite dell'inammissibilità , censura la sentenza impugnata da un lato per non aver accolto la domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della giusta causa di risoluzione del rapporto con conseguente diniego del risarcimento dei danni nella misura di euro 50.000, dall'altro per il mancato accoglimento delle richieste istruttore formulate.
I motivi sono entrambi infondati.
Quanto alla mancata ammissione delle prove, la sentenza impugnata e l'ordinanza resa dal Tribunale nel giugno del 2018 ben motivano in ordine all'inammissibilità ed irrilevanza delle prove orali richieste.
Quanto, invece, alla contestazione in ordine alla reiezione della domanda riconvenzionale la Corte ritiene esaustiva completa e del tutto condivisibile la motivazione della sentenza impugnata contenuta in ben - 6 delle 17 pagine della sentenza (cfr pagg da 6 a 12).
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Conclusivamente il Collegio accoglie il settimo motivo di appello principale proposto dalla CP_1
e rigetta tutti gli altri motivi di appello proposti dalla .
[...] CP_1
Rigetta altresì i motivi di appello incidentale proposti dalla .. Controparte_2
Le spese del presente grado di lite vengono integralmente compensate in ragione della soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello avverso sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.1133/2019, così provvede:
I-In parziale riforma della sentenza, compensa per intero le spese di lite del primo grado di giudizio e pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria le spese sostenute per la TU;
II-Dispone la restituzione integrale per le spese di lite e, nella misura del 25%, per le spese di TU, da parte della alla delle somme dalla stessa versate in esecuzione Controparte_2 CP_1 della sentenza appellata, maggiorate di interessi legali dal pagamento alla effettiva restituzione;
III-Compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 28.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosanna Scarano dott. Giuseppe De Rosa
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