Art. 10.
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.
Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , dell' articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , dell' articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 , e dell' articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 , vengono corrisposte per l'anno 1982 dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1981 maggiorate del 16 per cento.