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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5224 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. DI Parte_1 C.F._1
ANDREA MARCO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SIMONA STATUTI, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dalle note di trattazione scritta, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Mentana, alla Via G. Spontini n. 46, di proprietà esclusiva del marito, è stata già affidata ad una agenzia immobiliare, incaricata di curarne la vendita, che si perfezionerà mediante atto pubblico entro il mese di gennaio 2025;
3. A fronte della pervenuta proposta di acquisto, contro un prezzo offerto in
Euro 135.000,00, il ricavato, al netto di tutte le spese occorrenti per il perfezionamento della compravendita, sarà ripartito nei seguenti termini:
Euro 10.000,00 a ciascuno dei figli ed Euro 52.000,00/ 53.000,00 a ciascuno 2 dei coniugi. Il pagamento del quantum debeatur, così come concordato in favore della IG.ra sarà onorato, nella immediatezza dell'atto Parte_1 pubblico di compravendita, con la consegna presso lo Studio dell'Avv. Marco
Di Andrea (sede di Monterotondo) di un assegno circolare a beneficio della
IG.ra con l'obbligo a carico del depositario (Avv. Marco Di Parte_1
Andrea) di consegnarlo a quest'ultima soltanto dopo la celebrazione della fissanda udienza di separazione. Resta inteso che, ove, nelle more, la IG.ra avesse a revocare, per qualsiasi motivo, il consenso in ordine alle Parte_1 concordate condizioni di separazione consensuale, l'Avv. Marco Di Andrea riconsegnerà immediatamente il titolo bancario al IG. L'assegno CP_1 circolare de quo verrà emesso dall'Istituto bancario Cassa di Risparmio di
Orvieto, filiale di Mentana, con sede in Via della Rimessa n. 14, presso il quale il è attualmente correntista. Il marito avrà, pertanto, cura di CP_1 chiederne l'emissione contestualmente al rogito notarile o, comunque, non appena verrà a lui accreditato il prezzo della compravendita;
4. Laddove la predetta vendita, per ipotesi remota, non dovesse perfezionarsi, il IG. si impegna a rinnovare il mandato alla vendita, sino alla CP_1 effettiva cessione del cespite, i cui proventi, al netto delle spese occorrenti al perfezionamento della compravendita e degli Euro 10.000,00 a ciascun figlio, sarà ripartito al 50% tra i coniugi. In tal caso, resta inteso che la IG.ra potrà esigere dal IG. l'importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 53.000,00 (Euro cinquantatremila/00), laddove, entro il mese di marzo
2026, non si fosse perfezionata la vendita a terzi della anzidetta casa coniugale, per recesso del promissario acquirente o per mancato reperimento del compratore o per intervenuta volontà del IG. di CP_1 desistere dalla vendita;
5. A data da concordarsi fra gli odierni separandi, prima della alienazione dell'immobile, la IG.ra si riserva di asportare dall'attuale Parte_1 domicilio familiare i seguenti beni mobili: a. due capitelli in marmo, di cui uno completo di cristallo e relative lampade;
b. cornici e soprammobili vari;
c. piccolo armadio del bagno a due ante;
d. specchio della camera da letto
(dono della madre); e. orologio in vetro (dono della madre); f. tenda completa di bastone del salone;
g. macchina da cucire;
h. i libri della stessa
IG.ra i. tre o quattro completi letto matrimoniale;
l. un piumone Parte_1 bianco;
m. due televisori di cinque, da concordare. Il IG. entro lo CP_1 stesso tempo, avrà invece cura di asportare dalla casa coniugale il seguente mobilio: a. televisore di marchio Samsung 55''; b. televisore di tipo Miia
26''; c. televisore marchio Telefunken 26''; d. n. 4 comodini della camera da letto padronale;
e. n. 1 cassettiera di tipo settimino;
f. n. 1 letto matrimoniale a cassettone comprensivo di materasso;
g. armadio con ante scorrevoli;
h. armadio cm 90; i. tenda completa di bastone della camera da letto padronale;
l. n. 2 scarpiere;
m. n. 3 comò del salone, di cui uno con vetrine, uno con sportelli ed uno a cassettone;
n un tavolo apribile;
o. n. 4 sedie;
p. un quadro in tela;
q. un lettore dvd;
r. un amplificatore con casse;
s. il mobilio della camera da letto della figlia ad eccezione della scrivania;
Per_1 3
6. Il mobilio eventualmente vendibile, che arreda la casa familiare, sarà invece alienato a terzi con ricavato ripartito in pari quota fra i coniugi;
ove, invece, fosse di interesse di una delle parti, la stessa corrisponderà il 50% del controvalore all'altra parte. Di contro, il mobilio residuo, perché non ceduto, né assegnato ai coniugi nelle modalità di cui sopra, sarà smaltito a cura e spese degli stessi, i quali se ne faranno carico in pari quota;
7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, si perverrà anche al passaggio di proprietà dell'autovettura Hyundai I30 in favore del IG.
con oneri interamente a carico di quest'ultimo; CP_1
8. Nelle more della vendita, la casa familiare di Via Spontini 46, in Mentana, sarà assegnata in godimento al IG. che vi risiederà Controparte_1 con i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) Per_1
e (maggiorenne ed economicamente indipendente). La IG.ra Per_2
con il consenso del marito, si è già allontanata dalla casa Parte_1 coniugale, in data 07 settembre u.s.;
9. Il mantenimento della figlia sarà a carico del marito. La moglie Per_1 concorrerà alle spese straordinarie della figlia nella misura del 30%, con le modalità previste dal protocollo del Tribunale di Tivoli;
10. La IG.ra riceverà dal marito, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo bonifico bancario, un contributo di mantenimento pari ad Euro
350,00/ mese da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo i noti indici Istat, con l'intesa che detto importo potrà essere soggetto a riduzione, ove la moglie dovesse reperire una stabile occupazione più remunerativa.
11. Il conto corrente cointestato, sul quale viene addebitata la rata mensile di un finanziamento immobiliare a scadere il prossimo dicembre 2024, sarà avviato ad estinzione al pagamento dell'ultimo rateo e l'eventuale giacenza sarà ripartita in pari quota, cosicché i ratei del prestito Findomestic, il cui pagamento fa carico esclusivamente al IG. saranno addebitati su CP_1 altro conto corrente esclusivo, che il avrà cura di accendere.” CP_1
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5224/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. , e C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._2 4
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE così composto: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5224 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
C.F. , con l'Avv. DI Parte_1 C.F._1
ANDREA MARCO, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
C.F. , con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. SIMONA STATUTI, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dalle note di trattazione scritta, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come da note depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Mentana, alla Via G. Spontini n. 46, di proprietà esclusiva del marito, è stata già affidata ad una agenzia immobiliare, incaricata di curarne la vendita, che si perfezionerà mediante atto pubblico entro il mese di gennaio 2025;
3. A fronte della pervenuta proposta di acquisto, contro un prezzo offerto in
Euro 135.000,00, il ricavato, al netto di tutte le spese occorrenti per il perfezionamento della compravendita, sarà ripartito nei seguenti termini:
Euro 10.000,00 a ciascuno dei figli ed Euro 52.000,00/ 53.000,00 a ciascuno 2 dei coniugi. Il pagamento del quantum debeatur, così come concordato in favore della IG.ra sarà onorato, nella immediatezza dell'atto Parte_1 pubblico di compravendita, con la consegna presso lo Studio dell'Avv. Marco
Di Andrea (sede di Monterotondo) di un assegno circolare a beneficio della
IG.ra con l'obbligo a carico del depositario (Avv. Marco Di Parte_1
Andrea) di consegnarlo a quest'ultima soltanto dopo la celebrazione della fissanda udienza di separazione. Resta inteso che, ove, nelle more, la IG.ra avesse a revocare, per qualsiasi motivo, il consenso in ordine alle Parte_1 concordate condizioni di separazione consensuale, l'Avv. Marco Di Andrea riconsegnerà immediatamente il titolo bancario al IG. L'assegno CP_1 circolare de quo verrà emesso dall'Istituto bancario Cassa di Risparmio di
Orvieto, filiale di Mentana, con sede in Via della Rimessa n. 14, presso il quale il è attualmente correntista. Il marito avrà, pertanto, cura di CP_1 chiederne l'emissione contestualmente al rogito notarile o, comunque, non appena verrà a lui accreditato il prezzo della compravendita;
4. Laddove la predetta vendita, per ipotesi remota, non dovesse perfezionarsi, il IG. si impegna a rinnovare il mandato alla vendita, sino alla CP_1 effettiva cessione del cespite, i cui proventi, al netto delle spese occorrenti al perfezionamento della compravendita e degli Euro 10.000,00 a ciascun figlio, sarà ripartito al 50% tra i coniugi. In tal caso, resta inteso che la IG.ra potrà esigere dal IG. l'importo di Parte_1 Controparte_1
Euro 53.000,00 (Euro cinquantatremila/00), laddove, entro il mese di marzo
2026, non si fosse perfezionata la vendita a terzi della anzidetta casa coniugale, per recesso del promissario acquirente o per mancato reperimento del compratore o per intervenuta volontà del IG. di CP_1 desistere dalla vendita;
5. A data da concordarsi fra gli odierni separandi, prima della alienazione dell'immobile, la IG.ra si riserva di asportare dall'attuale Parte_1 domicilio familiare i seguenti beni mobili: a. due capitelli in marmo, di cui uno completo di cristallo e relative lampade;
b. cornici e soprammobili vari;
c. piccolo armadio del bagno a due ante;
d. specchio della camera da letto
(dono della madre); e. orologio in vetro (dono della madre); f. tenda completa di bastone del salone;
g. macchina da cucire;
h. i libri della stessa
IG.ra i. tre o quattro completi letto matrimoniale;
l. un piumone Parte_1 bianco;
m. due televisori di cinque, da concordare. Il IG. entro lo CP_1 stesso tempo, avrà invece cura di asportare dalla casa coniugale il seguente mobilio: a. televisore di marchio Samsung 55''; b. televisore di tipo Miia
26''; c. televisore marchio Telefunken 26''; d. n. 4 comodini della camera da letto padronale;
e. n. 1 cassettiera di tipo settimino;
f. n. 1 letto matrimoniale a cassettone comprensivo di materasso;
g. armadio con ante scorrevoli;
h. armadio cm 90; i. tenda completa di bastone della camera da letto padronale;
l. n. 2 scarpiere;
m. n. 3 comò del salone, di cui uno con vetrine, uno con sportelli ed uno a cassettone;
n un tavolo apribile;
o. n. 4 sedie;
p. un quadro in tela;
q. un lettore dvd;
r. un amplificatore con casse;
s. il mobilio della camera da letto della figlia ad eccezione della scrivania;
Per_1 3
6. Il mobilio eventualmente vendibile, che arreda la casa familiare, sarà invece alienato a terzi con ricavato ripartito in pari quota fra i coniugi;
ove, invece, fosse di interesse di una delle parti, la stessa corrisponderà il 50% del controvalore all'altra parte. Di contro, il mobilio residuo, perché non ceduto, né assegnato ai coniugi nelle modalità di cui sopra, sarà smaltito a cura e spese degli stessi, i quali se ne faranno carico in pari quota;
7. Contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, si perverrà anche al passaggio di proprietà dell'autovettura Hyundai I30 in favore del IG.
con oneri interamente a carico di quest'ultimo; CP_1
8. Nelle more della vendita, la casa familiare di Via Spontini 46, in Mentana, sarà assegnata in godimento al IG. che vi risiederà Controparte_1 con i figli (maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) Per_1
e (maggiorenne ed economicamente indipendente). La IG.ra Per_2
con il consenso del marito, si è già allontanata dalla casa Parte_1 coniugale, in data 07 settembre u.s.;
9. Il mantenimento della figlia sarà a carico del marito. La moglie Per_1 concorrerà alle spese straordinarie della figlia nella misura del 30%, con le modalità previste dal protocollo del Tribunale di Tivoli;
10. La IG.ra riceverà dal marito, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 mezzo bonifico bancario, un contributo di mantenimento pari ad Euro
350,00/ mese da rivalutarsi annualmente, come per legge, secondo i noti indici Istat, con l'intesa che detto importo potrà essere soggetto a riduzione, ove la moglie dovesse reperire una stabile occupazione più remunerativa.
11. Il conto corrente cointestato, sul quale viene addebitata la rata mensile di un finanziamento immobiliare a scadere il prossimo dicembre 2024, sarà avviato ad estinzione al pagamento dell'ultimo rateo e l'eventuale giacenza sarà ripartita in pari quota, cosicché i ratei del prestito Findomestic, il cui pagamento fa carico esclusivamente al IG. saranno addebitati su CP_1 altro conto corrente esclusivo, che il avrà cura di accendere.” CP_1
All'udienza del 28.2.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Diritto
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5224/2024 R.G.A.C.: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
C.F. , e C.F. C.F._1 Controparte_1
; C.F._2 4
Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate in ricorso, trascritte in motivazione;
Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 7.3.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Beatrice Ruperto
Il Presidente
Dott. Michele Cappai