Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4151/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4151 dell'anno 2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: vendita di cose mobili, vertente tra
(PI: ), in persona del l.rp.t., con Parte_1 P.IVA_1 sede in Via Seggio n. 116, Aversa (CE), elettivamente domiciliata in Vico Pozzo n.
2 - Giugliano in Campania (NA), presso lo studio degli Avv.ti Carmine Maisto (CF: ) e C.F._1
(CF: ), che la rappresentano e difendono come da procura Parte_2 C.F._2 in atti
- attrice e
PI: , in persona del l.r.p.t., con sede in Viale Carlo III n. 191 - San CP_1 P.IVA_2
Nicola La Strada (CE), elettivamente domiciliata in Via Don Bosco n. 27 - Caserta presso lo studio dell'Avv. Gianluca Isernia (CF: ), che la rappresenta e difende come da C.F._3 procura in atti
- convenuta
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata la società attrice conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, la deducendo che, in data 17.10.2017, il SI. in qualità CP_2 Parte_1 di l.r.p.t. della sottoscriveva presso la sede della convenuta la proposta di vendita n. Parte_1
5744 per l'acquisto del veicolo BMW mod. TS31 X3 M40i per un prezzo complessivo di €.
1
[...]
la somma di € 3.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Parte_3
Deduceva la società attrice che, essendo mancata la consegna del veicolo alla data pattuita, in data
16.5.2018 inviava alla convenuta formale comunicazione di recesso, con richiesta alla restituzione del doppio della caparra, senza esito.
Tutto ciò premesso, ritenuto sussistente l'inadempimento contrattuale della convenuta, chiedeva al Tribunale di:
“• Accertare e dichiarare la validità, la regolarità nonché l'efficacia del contratto di acquisto stipulato tra il NO , nella sua spiegata qualità, e la , mediante la Parte_1 CP_2 sottoscrizione della proposta di acquisto n. 5744 del 17.10.2017;
• Accertare e dichiarare la validità, la regolarità nonché l'efficacia della sottoscrizione del venditore NO apposta sulla proposta di acquisto n. 5744 del 17.10.2017 per Parte_3 ricevuta – dal NO - della somma di €. 3.000,00 a titolo di caparra Parte_1 confirmatoria ovvero a titolo di acconto;
• Accertare e dichiarare l'inadempimento – da parte di – delle obbligazioni derivanti CP_2 dal contratto di acquisto del veicolo BMW mod. TS31 X3 M40i stipulato con il NO Pt_1
nella sua spiegata qualità
[...]
• Accertare e dichiarare la mala fede, la colpa grave ovvero la negligenza della , CP_2 nell'esecuzione del contratto e/o nella gestione della vertenza;
e, per l'effetto:
• Condannare la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in CP_2
San Nicola La Strada al Viale Carlo III, 191, al pagamento, in favore dell'istante, ed ai sensi dell'art. 1385 cc, della somma di €. 6.000,00 pari al doppio di quanto versato dall'istante a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto n. 5744 del 17.10.2017, ovvero condannare la stessa convenuta alla restituzione, in favore dell'istante, della somma di €. 3.000,00 pari all'importo versato dall'istante a titolo di acconto/caparra; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ovvero legali dalla data prevista per la consegna del veicolo all'effettivo soddisfo;
• Condannare, altresì, la , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con CP_2 sede in San Nicola La Strada al Viale Carlo III, 191, al risarcimento di tutti i danni patiti dal
NO a causa della mancata consegna del veicolo oggetto del contratto di Parte_1 acquisto de quo nonché a causa del suo comportamento contrattuale doloso e/o colposo e/o negligente, che si quantificano in complessivi €. 4.000,00 ovvero al pagamento di quella somma minore o maggiore che l'adito Giudicante riterrà equa e di Giustizia anche in ragione delle
2 risultanze di causa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data prevista per la consegna del veicolo all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”.
La costituitasi contestava la domanda di parte attrice e deduceva la nullità della CP_2 citazione, la non cumulabilità delle azioni di risoluzione per inadempimento e risarcimento da un lato, dell'azione di recesso e restituzione della caparra dall'altro, l'inesistenza del contratto di compravendita della vettura, disconosceva firme e timbri apposti sulla documentazione depositata dall'attore, poiché non riconducibili alla società né a suo dipendente.
Chiedeva quindi al Tribunale di:
“a) in via preliminare, dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione;
b) nel merito, rigettare la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
c) condannare la società attrice al pagamento delle spese del presente giudizio.”.
La causa, riservata in decisione con ordinanza del 2.2.2023, veniva rimessa sul ruolo con ordinanza del 28.6.2023 e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 ed escussi i testi, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 30.7.2024.
Sulla nullità della citazione
In merito all'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla ex art.1 64 c.p.c. se CP_1 ne deve rilevare l'infondatezza.
Invero, dall'esame complessivo della citazione e dei documenti ad esse allegati appare evincibile, con sufficiente determinatezza, sia l'identificazione dell'oggetto che della causa delle domande nonché del risultato cui tendono le parti (Cfr. sul punto Cassazione Civile Sezione II sentenza del
29/01/2015 n. 1681 secondo cui “La declaratoria di nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza del petitum postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto;
in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese - prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum;
con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del
3 relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa”; in precedenza, si veda Cassazione civile sezione III del 15/05/2013 n. 11751 per cui “La nullità della citazione di cui all'articolo 164 comma quarto del codice di procedura civile si verifica quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda è stata omessa o risulti assolutamente incerta.
La valutazione deve essere fatta con riferimento al caso specifico tenendo conto che per identificare la causa petendi va fatto riferimento all'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e dei documenti allegati.
Bisogna anche tenere conto che la nullità della citazione per incertezza della domanda ha la sua ratio nell'esigenza di consentire al convenuto di apprestare le sue difese.” (Cfr.; Cassazione civile
S.U. 22/05/2012 n. 8077 secondo la quale “Se nell'atto di citazione risulta omesso o incerto il petitum oppure manchi del tutto l'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda, si verifica una nullità ma la valutazione che deve fare il giudice, in merito, deve tenere conto nell'identificazione dell'oggetto della domanda dell'insieme delle indicazioni contenute nella citazione e nei documenti allegati. La nullità si verifica solo se a seguito di tale esame l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto.”). Sulla base delle superiori considerazioni l'eccezione della circa la nullità dell'atto di citazione e della domanda attorea, va CP_2 disattesa, risultando le stessa precisamente formulata e con puntuale esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a suo fondamento, sufficientemente chiari da non pregiudicare le possibilità difensive delle società convenuta.
In merito all'eccezione formulata dalla società convenuta sulla incompatibilità tra domanda di recesso con diritto alla ritenzione della caparra o di risoluzione per inadempimento con diritto al risarcimento del danno da allegare e provare, deve rilevarsi che con la memoria ex art. 183 co 6
c.p.c., l'attore ha precisato la domanda chiedendo di “accertare e dichiarare la legittimità del recesso per inadempimento effettuato dall'istante e la condanna della convenuta al pagamento, in favore dell'istante, ed ai sensi dell'art. 1385 cc, della somma di €. 6.000,00 pari al doppio di quanto versato dall'istante a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione della proposta di acquisto n. 5744 del 17.10.2017”.
Va, inoltre considerato che secondo la Suprema Corte “La domanda di risoluzione del contratto non costituisce domanda nuova rispetto a quella con cui il contraente non inadempiente abbia originariamente chiesto la declaratoria della legittimità del proprio recesso ex art. 1385, comma 2,
4 c.c., con contestuale incameramento della caparra confirmatoria, essendo l'azione di recesso un'ipotesi di risoluzione ex lege” (Cfr.: Sez. 2 - , Ordinanza n. 21317 del 30/07/2024).
Pertanto, la proposta eccezione va disattesa.
2. Sul merito della domanda
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In merito alla documentazione prodotta dall'attrice, si deve rilevare l'inammissibilità del disconoscimento operato dalla con particolare riferimento alla firma dell'addetto CP_2 alle vendite SI. . Parte_3
Come già rilevato con ordinanza di rimessione sul ruolo del 28.6.2023, “nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sull'autenticità di tali documenti, l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.” (Cfr.: Cass. Civ., Sez. 3,
9 marzo 2020, Ord. n. 6650).
I risultati dell'istruzione probatoria svolta hanno confermato l'attività fraudolenta posta in essere dal . Parte_3
La amministratrice della SI.ra , in sede di interrogatorio formale, CP_1 Parte_4 ha dichiarato all'udienza del 14.3.2024: “A.D. sul capo 2.1. Il NO , alla data del Parte_3
17.10.2017, era dipendente della , e svolgeva mansione di venditore all'interno della CP_2 concessionaria sita in San Nicola la Strada;
R: Si è vero; A.D. sul capo 2.2. In epoca successiva al
17.10.2017 emergeva che il NO aveva illecitamente sottratto dalle casse di Parte_3 [...]
le somme corrisposte a titolo di caparra dagli acquirenti che, tramite lo stesso, avevano CP_2 acquistato veicoli presso la propria concessionaria;
R: Non ricordo la data in cui abbiamo scoperto questa cosa, però l'abbiamo scoperta per caso tramite un cliente; A.D. sul capo 2.3. CP_2 ha provveduto a denunciare penalmente il NO per aver sottratto alla stessa le Parte_3 somme incassate a titolo di caparra dai clienti che, tramite lo stesso, avevano acquistato autoveicoli presso la propria concessionaria;
R: Si è vero;
abbiamo saputo delle sottrazioni ed abbiamo stilato un elenco di tutti i clienti che erano stati coinvolti in questa vicenda, non ricordo se nell'elenco era indicato anche la odierna parte attrice.”.
La teste di parte attrice, SI.ra ha dichiarato, all'udienza del 14.3.2024: Testimone_1
“A.D. sul capo 1.1. In data 17.10.2017, alle ore 11.30 circa, il NO si recava Parte_1 presso la concessionaria sita in San Nicola la Strada per acquistare, in nome e CP_3
5 per conto della società di cui era il legale rappresentante, Parte_1 un'autovettura BMW;
R: nel 2016 verso la fine dell'anno ricordo che il mio compagno acquistò un'auto dalla a Caserta, una BMW X3 tramite il dipendente . Dopo circa CP_1 Parte_3 un annetto siamo ritornati alla concessionaria per acquistare un nuovo modello, in quanto CP_1 il mio compagno era appassionato di BMW ed era uscito un nuovo modello che intendeva acquistare. Ricordo che quando siamo entrati nella concessionaria venne subito accolto Pt_1 da , avendo già effettuato un acquisto con lui come ho detto. A.D. sul Parte_3 Pt_1 capo 1.2. Dopo lunghe trattative intrattenute con il venditore di NO , il CP_2 Parte_3
NO , alle ore 12.30 circa, sottoscriveva una proposta di acquisto per il veicolo Parte_1
BMW mod. TS31 X3 M40i; R: Si è vero, io ho visto il contratto per l'acquisto dell'auto che il
aveva detto che sarebbe arrivata entro febbraio del 2018 e gli fu versato un acconto da Parte_3
; ... A.D.R. difesa parte convenuta: io non ho letto il contratto, ho sentito che si parlava Pt_1 di dare l'auto acquistata un anno prima in permuta. A.D.R.: Non ricordo né l'importo della permuta né la differenza al saldo, so che però il residuo da pagare era più della metà, da versare
a rate. l'auto era destinata alla famiglia, non per la società.”. CP_4
Il teste di parte convenuta, SI. ha dichiarato, all'udienza del 9.5.2024: “A.D. Testimone_2
Sul capo 1.1. In data 17.10.2017, alle ore 11.30 circa, il NO si recava presso Parte_1 la concessionaria sita in San Nicola la Strada per acquistare, in nome e per conto CP_3 della società di cui era il legale rappresentante, un'autovettura Parte_1
Contr ; R.: Ricordo che sono venuto a conoscenza della circostanza che il SI. Parte_1 si era recato presso la nostra concessionaria per l'acquisto di un'auto e che lo stesso parlò con il
SI. consulente alle vendite. Ho saputo ciò in seguito all'incontro che Parte_3 Pt_1 ebbe con . Noi per prassi facciamo un elenco delle trattative in corso e il mi Parte_3 Parte_3 comunicò di aver incontrato , non ricordo che tipo di auto dovesse acquistare. A.D. Sul Pt_1 capo 1.2. Dopo lunghe trattative intrattenute con il venditore di NO , il CP_2 Parte_3
NO , alle ore 12.30 circa, sottoscriveva una proposta di acquisto per il veicolo Parte_1
BMW mod. TS31 X3 M40i; R.: Ricordo che il mi parlò di una trattativa, ma che la Parte_3 stessa non si era ancora conclusa. A.D. Sul capo 1.3. la proposta di acquisto del veicolo BMW prevedeva un importo di complessivi euro 80.272,18 e prevedeva la consegna del veicolo entro il mese di Febbraio 2018; R.: Non sono a conoscenza della trattativa per l'acquisto di un'auto da parte di , in quanto il mi aveva riferito che non era andata in porto e nel nostro Pt_1 Parte_3 computer aziendale non era censita nessuna vendita, se non ricordo male. A.D. Sul capo 1.4. al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto, il NO consegnava Parte_1 nelle mani del NO una somma in contanti, a titolo di caparra confirmatoria;
R.: Parte_3
6 Quando si sottoscrive un contratto, nei limiti di legge c'è la possibilità di un pagamento in contanti. Non risulta in contabilità che l'azienda abbia incassato somme dallo . A.D. Sul Pt_1 capo 1.5. il NO completava la clausola della proposta di acquisto relativa alla Parte_3 caparra confirmatoria scrivendo la cifra “3000,00” a penna ed apponendo la propria firma ed il timbro di al lato della stessa;
R.: Il venditore poteva incassare le somme del contrato e poi CP_1 le doveva riversare in amministrazione. Ricordo che all'inizio del 2018 siamo venuti a conoscenza di episodi nei quali il aveva incassato delle somme e aveva formalizzato dei contratti Parte_3 mettendo il timbro e la sottoscrizione della addirittura in alcuni casi utilizzando dei moduli CP_1 cartacei scritti a penna. Quando la è venuta a conoscenza di tali attività poste in essere CP_1 dal ha allontanato lo stesso e gli acquirenti che sono venuti nella concessionaria, hanno Parte_3 esibito a nostra richiesta i contratti sottoscritti con il e abbiamo considerato gli importi Parte_3 indicati come versati in contratto, quale sconto sull'acquisto dei veicoli. È stata fatta proprio una transazione. In questa situazione venne anche come gli altri clienti, per chiedere Pt_1 informazioni sul veicolo che aveva ordinato, se non ricordo male nel marzo del 2018. I clienti seguiti dal non riuscendo a rintracciarlo venivano in concessionaria. Allo Parte_3 Pt_1 comunicai che a suo nome non c'era alcun contratto e che la vettura non era stata ordinata. Gli chiesi di esibirmi il contratto, ma lo stesso mi disse che al momento ne era sfornito e che non era tenuto a darmelo. Dopo ci fu una corrispondenza con lui e lo invitammo a fornirci il contratto, ma lui ci fornì tramite legale numero del contratto e data e ovviamente non essendo stato depositato dal non potevamo verificarlo. Poi giunse la citazione in giudizio. Posso precisare che Parte_3 il aveva tenuto questo tipo di condotta per oltre venti casi. Viene mostrato al teste il Parte_3 contratto originale allegato alla produzione di parte attrice ed il teste dichiara: Il contratto che mi viene esibito è quello tipo che noi potevamo stampare, dall'esame del documento posso segnalare che il sistema non lo ha memorizzato risultando l'importo versato a titolo di caparra pari a “0”
e solo a penna risulta inserito l'importo della caparra. Anche negli altri contratti l'importo risultava scritto a penna. A.D. Sul capo.
1.6. il NO provvedeva, altresì, ad Parte_3 apporre la propria firma ed il timbro di in calce a tutte le pagine della proposta di vendita;
CP_2
R.: Le firme ed il timbro apposti sul contrato che mi è stato esibito dal giudice sono analoghi a quelli per i quali abbiamo fatto gli accordi. A.D. Sul capo 1.7. verso la fine del mese di Gennaio
2018, attesa l'impossibilità di raggiungere telefonicamente il NO , il NO Parte_3
si recava presso la concessionaria di San Nicola la Strada per Parte_1 CP_2 chiedere informazioni circa lo stato di consegna del veicolo acquistato e, in quella sede, un dirigente della Concessionaria negava l'esistenza del contratto stipulato in data 17.10.2017 che il
NO gli aveva esibito, dichiarava che non doveva allo stesso alcuna somma, e Pt_1 CP_2
7 riferiva che il NO non lavorava più per loro;
R.: Il teste ha già risposto, preciso che Parte_3 non sono certo della data in cui venne in Concessionaria, fu un periodo molto brutto per Pt_1 tutti;
A.D. Sul capo 1.8. il veicolo BMW acquistato dal NO non è mai stato Parte_1 consegnato al NO , né nel mese di febbraio 2018 né in epoca successiva. R.: Parte_1
Non essendo mai stato ordinato il veicolo non venne consegnato, non essendoci stata la possibilità di fare un accordo con .” Pt_1
Le dichiarazioni rese dalla l.r.p.t. della convenuta e dal teste SI. , confermano la Testimone_2 condotta truffaldina posta in essere dall'addetto alle vendite della nel periodo in cui CP_2 la società attrice prendeva contatti con la concessionaria nella persona, appunto, del , Parte_3 condotta consistente, nella falsa stipula di contratti di vendita di auto con sottrazione delle somme versate a titolo di caparra da diversi clienti.
In particolare, poi, entrambi i testi escussi hanno confermato le trattative intercorse tra il l.r.p.t. della società attrice e il , mentre il solo teste di parte convenuta, ha dichiarato Parte_3 Tes_2 che le stesse avrebbero avuto esito negativo.
Tale ultima dichiarazione appare coerente con l'attività illecita posta in essere dal : i Parte_3 contratti stipulati da quest'ultimo non venivano registrati in quanto non recavano l'indicazione del versamento dell'acconto, che veniva annotato solo a penna e non inserito nel programma aziendale.
Il teste SI. ha confermato la riconducibilità del contratto allegato dall'attrice, al modello Tes_2 in uso alla società, così come il timbro e la firma del tutto analoghi a quelli rinvenibili negli altri casi gestiti dal . Parte_3
In buona sostanza dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, emerge la conferma dell'attività del , volta ad appropriarsi delle somme versate dai clienti e posta in essere Parte_3 anche nei confronti della società attrice.
Orbene, parte attrice ha proposto azione per far valere la responsabilità contrattuale della convenuta, derivante dalla sottoscrizione di un contratto di compravendita avente ad oggetto un'autovettura. Parte convenuta ha contestato l'efficacia del contratto, in quanto sottoscritto dall'infedele addetto alle vendite.
La contestazione è fondata. In effetti, dall'esame dell'”Accettazione di proposta di vendita di autoveicolo nuovo per consumatori e professionisti” (doc. 12 allegato produzione cartacea attore) si evidenzia che l'acquirente (a mezzo del proprio legale rappresentante pro tempore), ha sottoscritto in data 17.10.2017, appunto, una proposta contrattuale avente ad oggetto la compravendita di una vettura BMW mod. TS31 X3 M40i al prezzo di 80.272,18. Nello stesso atto compare la firma dell'addetto all'ufficio vendite. Tali sottoscrizioni appaiono idonee, dal punto di
8 vista oggettivo ma non anche dal punto di vista soggettivo, a dimostrare il perfezionamento del contratto di compravendita, il quale non può, pertanto, ritenersi formato alla data del 17/10/2017.
Innanzitutto, le sottoscrizioni sono idonee alla stipula dal punto di vista oggettivo, poiché l'atto reca ogni previsione necessaria e sufficiente ai fini del perfezionamento dello stesso contratto, ai sensi degli artt. 1325 e ss. del c.c. In particolare, il contratto prevede la causa (tipica, del contratto di compravendita previsto dagli artt. 1470 e ss., del c.c.), l'oggetto (ossia il bene-autovettura, compiutamente descritto nello stesso contratto), la forma (scritta ai meri fini della trascrizione al
P.R.A., non rientrando la fattispecie tra le ipotesi di cui all'art 1350 del c.c. il quale prevede i contratti che si devono formare per iscritto a pena di nullità).
Il contratto non è, tuttavia, efficace dal punto di vista soggettivo, in quanto sottoscritto dal legale rappresentante dell'acquirente e da un soggetto, il , il quale, nelle circostanze in cui la Parte_3 prima si è trovata a contrattare con lo stesso, appariva obiettivamente come soggetto idoneo ad impegnare la volontà della convenuta – venditrice, ma è certo che nel caso di specie il Parte_3 ha contrattato come rappresentante della convenuta eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli.
Ciò posto, e dovendo escludere, nel caso che occupa, qualsiasi negligenza nella condotta della società attrice, poiché non era per essa chiaramente percepibile che il abusando dei suoi Parte_3 poteri, agisse per finalità estranee a quelle del preponente, si deve ritenere, altresì, dimostrata la circostanza per la quale il legale rappresentante della effettuava allo Parte_1 stesso il pagamento di € 3.000,00 in contanti, facoltà espressamente concessa ai clienti come confermato dal teste Tes_2
Pertanto, non potendosi parlare nel caso di specie di responsabilità contrattuale, nell'ambito di un contratto mai venuto ad esistenza, è possibile e necessario, invece, configurare la responsabilità extracontrattuale della società convenuta, per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2049 del c.c., per il quale “i padroni i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”: disposizione che prevede una responsabilità di natura oggettiva ed indiretta, ossia per fatto altrui. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di fatto illecito, con riferimento alla responsabilità dei padroni e committenti, ai fini dell'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c. non è necessaria la sussistenza di un rapporto di causalità fra le mansioni svolte dal lavoratore e l'evento pregiudizievole;
è sufficiente, infatti, che si configuri un semplice rapporto di “occasionalità necessaria”: vale a dire che l'incombenza affidata all'ausiliario determini una situazione tale da rendere possibile o anche soltanto favorire la consumazione del fatto illecito e, dunque, la produzione del danno” (Cfr.: Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 1786 del 20/01/2022; Cass., I, ordinanza n. 28.634 del 15/12/2020; 17.947
9 del 27/08/2020; Cass., Sez. 3 Sentenza 06/03/2008 n. 6033). Difatti, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto (committente), un altro
(commesso) esplichi un'attività per conto del primo (Cfr.: Cass., Sez. 2, Ord. n. 28852 del
19/10/2021). Nell'ambito della prevista responsabilità cd. institoria, il proponente risponde dunque, oggettivamente, per il collegamento funzionale con il dipendente, nell'ottica di protezione del terzo danneggiato dalla condotta del primo, sulla base del sopraddetto nesso di occasionalità necessaria, la quale integra il “rischio specifico” assunto dal debitore e si fonda sul principio “cuius commoda, eius et incommoda” (Cfr.: Cass., III, Ord. n. 22717 del 20/07/22; 8811 del 12/05/2020;
Cass., III, Ord. n. Cass., 6-3, n. 9866 del 15/04/2021, la quale evidenzia anche il fondamentale principio della “apparenza colposa”, da ritenersi applicabile ogni qual volta risulti che l'ordinativo provenga da soggetto, in apparenza, titolare di una posizione di dipendenza all'interno della società, rilevante ai fini del comportamento secondo correttezza e buona fede”).
Passando alla quantificazione del pregiudizio subito, parte convenuta dovrà essere condannata al risarcimento del danno emergente, consistente nell'acconto inutilmente pagato dall'attrice ai fini della conclusione di un contratto di compravendita inesistente, pari a 3.000,00, oltre interessi dalla domanda, non è dovuta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Nulla è invece dovuto a titolo di risarcimento del danno, non avendo la società attrice provato l'impossibilità per la propria azienda di utilizzare alcun veicolo, per effetto della vicenda per cui è causa, né gli ulteriori danni indicati.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate come da parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la soc. convenuta al pagamento, CP_2 CP_2 in favore della società attrice della somma di €. 3.000,00, Parte_1 oltre interessi dalla domanda;
10 2) Condanna la soc. convenuta al rimborso, in favore della società attrice CP_2 CP_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi ed €. Parte_1
2.552,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli Avv.ti
Carmine Maisto e dichiaratisi antistatari. Parte_2
Così deciso in Aversa, 2 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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