Art. 18.
Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21 , con effetto dal 1° novembre 1971 e', con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:
"Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
Lire
-
1) direttore generale ............................. 640
2) dirigente generale ............................. 430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore
capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore
capo aggiunto ..................................... 370
4) ispettore principale, ispettore ................ 320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche
equiparate, segretario superiore e qualifiche
equiparate, capo stazione sovrintendente e
qualifiche equiparate, capo stazione superiore e
qualifiche equiparate ............................. 320
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione
e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche
equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere
capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo
treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo
elettricista, applicato e qualifiche equiparate,
tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima
classe, assistente di stazione, gestore, conduttore,
macchinista T.M., macchinista T. M., aiuto macchinista,
aiuto assistente viaggiante, ausiliario viaggiante,
tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore
capo, operaio specializzato, operaio specializzato
dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista .. 250
7) rimanente personale ............................ 210".
Il primo comma dell'articolo 2 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 , modificato dalla legge 24 febbraio 1973, n. 21 , con effetto dal 1° novembre 1971 e', con uguale decorrenza, sostituito dal seguente:
"Al personale comandato in missione in localita' distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennita' di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:
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1) direttore generale ............................. 640
2) dirigente generale ............................. 430
3) dirigente superiore; primo dirigente; ispettore
capo superiore r.e.; ispettore capo r.e.; ispettore
capo aggiunto ..................................... 370
4) ispettore principale, ispettore ................ 320
5) segretario superiore di prima classe e qualifiche
equiparate, segretario superiore e qualifiche
equiparate, capo stazione sovrintendente e
qualifiche equiparate, capo stazione superiore e
qualifiche equiparate ............................. 320
6) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione
e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche
equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere
capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo
treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo
elettricista, applicato e qualifiche equiparate,
tecnico di radiologia, infermiere, gestore di prima
classe, assistente di stazione, gestore, conduttore,
macchinista T.M., macchinista T. M., aiuto macchinista,
aiuto assistente viaggiante, ausiliario viaggiante,
tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore
capo, operaio specializzato, operaio specializzato
dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista .. 250
7) rimanente personale ............................ 210".