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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2058 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2058/2023 R.G, promossa da:
– P.I. , in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Sammartino per procura posta in allegato alla
[...] comparsa di costituzione di nuovo difensore,
ATTRICE,
nei confronti di
– C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore sig. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Controparte_3
Mennella per procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
L'attrice, condomina, ha impugnato la delibera assembleare adottata dal convenuto CP_2 in data 28.2.2023, per i motivi indicati nell'atto di citazione.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda, secondo le argomentazioni riportate in comparsa.
Successivamente:
A. venivano depositate le memorie ex art. 171 ter cpc
B. veniva respinta, con ordinanza del 26.10.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata C. in assenza di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti, le stesse precisavano le conclusioni all'udienza del 4.7.2024, confermando nella sostanza quelle già rassegnate nei rispettivi atti difensivi
D. venivano infine depositate le comparse conclusionali ed in replica.
Riservata la decisione, con ordinanza emessa il 13.1.2025, l'istruttore, ritenendo necessario un approfondimento a mezzo di CTU, ordinava la restituzione della causa sul ruolo istruttorio.
Senonché, nella stessa data del 13.1.2025, le parti depositavano istanza congiunta attraverso la quale rappresentavano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Preso atto di ciò, con provvedimento del 14.1.2025, l'istruttore procedeva alla revoca dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, riservando la decisione sulle conclusioni conciliate dalle parti, da ritenersi implicitamente modificative di quelle rassegnate all'udienza del 4.7.2024.
Rileva il Tribunale.
La domanda è procedibile essendosi svolta, con esito negativo, la mediazione.
Nel merito.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Ovviamente, non vi è motivo per non accogliere detta richiesta.
Va dunque deciso quanto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio R.G. 2058/2023;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2058/2023 R.G, promossa da:
– P.I. , in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Sammartino per procura posta in allegato alla
[...] comparsa di costituzione di nuovo difensore,
ATTRICE,
nei confronti di
– C.F. , in Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore sig. rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Controparte_3
Mennella per procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: impugnazione delibera assembleare.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
L'attrice, condomina, ha impugnato la delibera assembleare adottata dal convenuto CP_2 in data 28.2.2023, per i motivi indicati nell'atto di citazione.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda, secondo le argomentazioni riportate in comparsa.
Successivamente:
A. venivano depositate le memorie ex art. 171 ter cpc
B. veniva respinta, con ordinanza del 26.10.2023, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata C. in assenza di ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle parti, le stesse precisavano le conclusioni all'udienza del 4.7.2024, confermando nella sostanza quelle già rassegnate nei rispettivi atti difensivi
D. venivano infine depositate le comparse conclusionali ed in replica.
Riservata la decisione, con ordinanza emessa il 13.1.2025, l'istruttore, ritenendo necessario un approfondimento a mezzo di CTU, ordinava la restituzione della causa sul ruolo istruttorio.
Senonché, nella stessa data del 13.1.2025, le parti depositavano istanza congiunta attraverso la quale rappresentavano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Preso atto di ciò, con provvedimento del 14.1.2025, l'istruttore procedeva alla revoca dell'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, riservando la decisione sulle conclusioni conciliate dalle parti, da ritenersi implicitamente modificative di quelle rassegnate all'udienza del 4.7.2024.
Rileva il Tribunale.
La domanda è procedibile essendosi svolta, con esito negativo, la mediazione.
Nel merito.
Le parti hanno congiuntamente richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Ovviamente, non vi è motivo per non accogliere detta richiesta.
Va dunque deciso quanto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_2
1) Accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio R.G. 2058/2023;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Tivoli, 15.1.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano