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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3939 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1
dell'avv. Patrizia Carta, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro nato a [...] il [...], Controparte_1
convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
- disporre l'affidamento condiviso del minore, con stabile convivenza presso la madre;
- disporre che il sig. ersi, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra la somma CP_1 Pt_1
di euro 300,00 ed a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 400,00, oltre assegni familiari, somme rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, oltre, al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive per i figli;
- disporre che il sig. ossa tenere il minore il martedì ed il giovedì, per due ore consecutive, CP_1
secondo un orario da concordarsi tra le parti, in base alle esigenze del minore;
- con vittoria di spese ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2018, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con n Cagliari il 10/08/2014, e che dall'unione coniugale era Controparte_1
nato il [...] il figlio;
che il rapporto matrimoniale, inizialmente felice, si era Per_1
deteriorato nel tempo a causa di incompatibilità caratteriali e incomprensioni che avevano reso insostenibile la convivenza;
che i coniugi quindi avevano lasciato l'abitazione coniugale in locazione sita in Sestu, facendo rientro ciascuno presso l'abitazione dei rispettivi genitori;
che il marito prestava attività lavorativa in qualità di operaio presso la lega Navale di Cagliari con una retribuzione netta mensile di euro 1.700,00, mentre essa ricorrente era al momento disoccupata;
tanto premesso, ha domandato la pronuncia della separazione dei coniugi, e la previsione dell'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, oltre alla determinazione in capo al convenuto di un contributo di euro 300,00 per il mantenimento della moglie e di euro 400,00 per il mantenimento del figlio, e la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il convenuto, regolarmente chiamato in giudizio, non si è costituito e non è comparso.
Sentita la ricorrente, che ha confermato il ricorso precisando di abitare presso i propri genitori con il figlio di 13 mesi, di aver lavorato come badante dal maggio 2018 al novembre 2018 e di essere stata licenziata, di non avere mai lavorato durante il matrimonio, che il marito vedeva regolarmente il figlio ma solo in presenza della ricorrente presso i suoi genitori essendo troppo piccolo per pernottare presso di lui, di avere necessità di reperire una abitazione, proponendo che il padre vedesse il figlio due volte a settimana preferibilmente il martedì e il giovedì, e secondo accordi con la madre anche la domenica in base agli impegni di lavoro di lui, il presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente prevedendo l'affidamento condiviso del minore, il suo collocamento presso la madre e con diritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana nei giorni indicati dalla ricorrente oltre al sabato o la domenica secondo accordi fra i genitori, e ponendo in capo al 'obbligo del versamento CP_1
di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie (euro 300,00) e del figlio (euro
400,00), oltre al 50% dele spese straordinarie preventivamente concordate salvo le urgenti.
Mutato il rito, la ricorrente ha confermato le domande formulate e il convenuto, ricevuta regolare notificazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, è rimasto contumace.
Con sentenza parziale n. 2468/2019, pubblicata in data 5/11/2019, il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La causa, istruita con produzioni documentali e prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione una prima volta sulle domande formulate.
Con ordinanza in data 22/04/2022, il collegio ha rimesso la causa in lettura ritenendo necessario,
nell'interesse del minore, accertare le condizioni economiche di entrambi i genitori, mancando in atti una sufficiente documentazione sia con riguardo alla ricorrente, limitatasi ad allegare un persistente stato di inoccupazione, sia con riguardo al convenuto contumace, disponendo l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 213 c.p.c. da parte dell' e dell' . CP_2 Controparte_3
All'esito dell'ulteriore istruzione, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle domande trascritte in epigrafe.
***
L'affidamento condiviso del minore deve essere confermato, non essendo emersa alcuna Per_1
circostanza tale da giustificare una deroga al regime previsto dalla legge (art. 337ter c.c.) a garanzia del prioritario diritto del minore alla bigenitorialità.
Deve essere inoltre confermata la disciplina del collocamento prevalente presso la madre e di visita del padre disposta in via provvisoria, in assenza di diversa domanda e di elementi che ne suggeriscano la modifica.
***
La ricorrente ha conclusivamente insistito per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore. Attraverso le informazioni trasmesse dall' risulta che la richiedente, coniugata con il convenuto CP_2
nell'agosto 2014, non abbia svolto attività lavorativa regolarizzata durante la convivenza coniugale,
cessata nel 2017.
Risulta invece avere lavorato come dipendente con sostanziale regolarità a partire dal 2004 fino al
2013, con alcuni periodi di disoccupazione nel 2011, e fra il 2012 e il 2013, e avere lavorato come collaboratrice familiare nel 2018 per 5 mesi e nel 2022 per tre mesi.
Risulta inoltre avere svolto occasionale lavoro parasubordinato nel 2001, 2012, 2013, 2014, 2015 e
2016.
Nessun contratto di locazione risulta prodotto, né è stato neppure allegato alcun onere abitativo dalla stessa sostenuto.
Attraverso le informazioni trasmesse dall risulta invece per il Controparte_3
convenuto un reddito pari a zero negli anni 2021 e 2020, e un reddito pari a 256,44 per l'anno 2019.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non risulta comprovata l'asserita sperequazione reddituale fra i coniugi.
Le allegazioni anche documentali successive alla rimessione della causa in decisione non devono essere considerate, in quanto tardive e inammissibili.
Risulta quindi che entrambi i coniugi sarebbero privi di occupazione (quanto meno regolarizzata) da lungo tempo, seppure siano entrambi in giovane età e debbano ritenersi dotati di piena capacità
lavorativa anche solo generica, non essendo emersa al riguardo alcuna circostanza obiettiva impeditiva o limitativa.
Occorre inoltre osservare che la durata del matrimonio fra le parti (3 anni) non appare tale da compromettere in modo irreversibile il reinserimento della richiedente nel mercato lavorativo, e che non è stata neppure allegata la perdita di una qualche professionalità o la rinuncia ad occasioni di lavoro in tale periodo.
La domanda deve quindi essere respinta.
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Deve invece essere confermato l'assegno in capo al convenuto, quale contributo al mantenimento del figlio, nella misura già provvisoriamente stabilita di euro 400 al mese. L'art. 316 bis c.c. impone ai genitori di adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga.
La giurisprudenza, anche di legittimità, ha da tempo precisato che detto obbligo non viene meno per il fatto che, in relazione a situazioni contingenti, i genitori siano privi di redditi per essere inoccupati,
dato che, in tali casi, dovrà soccorrere il principio dell'esistenza in loro capo di una adeguata capacità
lavorativa, spendibile nel mercato del lavoro.
La medesima giurisprudenza prevede che, in questi casi, il contributo per il mantenimento del figlio sia fissato in un importo sostenibile sulla base, appunto, delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire un'occupazione anche saltuaria (cfr. per tutte Cass. 29 ottobre 2013 n. 24424).
Nel caso in esame, deve tenersi conto che, visti i tempi di visita del padre, gli oneri del mantenimento diretto del minore gravano sulla ricorrente, genitore collocatario, sicché il contributo previsto in capo al genitore non convivente appare congruo oltre che sostenibile.
Le spese del giudizio devono essere compensate, non avendo il convenuto rimasto contumace spiegato nessuna opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 2468/2019, pubblicata in data 5/11/2019, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, definitivamente decidendo:
1. Affida il minore , nato il [...], a [...] i genitori, i quali eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale adottando sempre di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, mentre potranno adottare autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Il minore dovrà
conservare con ciascuno dei genitori rapporti equilibrati e continuativi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. Dispone che il minore sia domiciliato presso la madre, con facoltà del padre di vedere il figlio per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, e nel fine settimana il sabato o la domenica,
secondo accordi con la madre;
3. Rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta da Parte_1
[...]
4. Dispone che versi in favore di l'importo di euro 400,00 entro Controparte_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con rivalutazione annuale secondo ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal Servizio
Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative in genere), previamente concordate salvo le urgenti;
5. Compensa le spese del giudizio fra le parti.
Così deciso in Cagliari, in data 22/07/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti