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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/05/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 335/2020
All'udienza collegiale del giorno 06/05/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LAURI FRANCESCO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAVASOLA PIETRO avv. Lorenzi in sost.
Avv. GIANGIACOMO VINCENZO
È presente per la pratica forense la dott.ssa Lauri Giulia tessera nr P 80190 ordine avvocati di Roma
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 335/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Lauri Parte_1 C.F._1
Francesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via C.F._2
Romeo Romei n. 27, 00136, in virtù di procura per atto Notaio, Dott. del 26.1.2017 - Persona_1
Rep. n. 18813 in atti;
- APPELLANTE -
E
Controparte_2
- C.F. – P.I. , in persona del Procuratore generale pro tempore P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, con sede legale in Roma, via dell'Acqua Bullicante 4, rappresentato e difeso CP_3
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giangiacomo Vincenzo (C.F. -) C.F._3
e Cavasola Pietro (C.F. giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato C.F._4
presso il loro studio sito in Roma, via A. Depretis n. 86;
-APPELLATO –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso l'ordinanza Parte_1 del Tribunale di Roma ex art. 702 bis c.p.c. pubblicata l'11/12/2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in proprio e nella qualità di erede di chiedeva Parte_1 Persona_2 accertarsi la responsabilità professionale dell' e condannarsi Controparte_1
la struttura convenuta al risarcimento di danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis patiti dall'attore quale congiunto ed erede della in conseguenza del decesso del congiunto CP_4
determinato dagli errori procedurali e valutativi commessi da parte dei sanitari della struttura convenuta in occasione del ricovero del 31.10.2011 per intervento chirurgico di ernioplastica. In particolare il lamentava che i sanitari sia in occasione del ricovero che soprattutto in sede Pt_1
di dimissioni del 3.11.2011 avevano omesso di adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare l'insorgere di eventi trombotici avendo dimessa la senza idonea prescrizione domiciliare così Per_2 determinando l'evento ischemico ed il decesso della stessa. Lamentava, dunque, la responsabilità professionale della struttura sanitaria in ordine al decesso del congiunto per gravi e colpose omissioni. Deduceva che in ordine ai medesimi fatti aveva proposto ricorso per ATP che si era concluso con l'accertamento del nesso causale tra omessa terapia antitrombotica e decesso della
[...
. Lamentava che in conseguenza della condotta negligente dei sanitari della struttura CP_4
aveva patito un danno catastrofale trasmesso iure ereditario all'attore e che il CP_5 Pt_1
figlio convivente della aveva patito un danno iure proprio per la perdita del congiunto. CP_4
Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità della struttura per il decesso di e Persona_2 condannarsi l' al risarcimento dei danni patiti oltre Controparte_1 rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese. Con comparsa si costituiva l'Ospedale
[...]
contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea ed in particolare Controparte_1
l'insussistenza del nesso causale tra le condotte descritte ed il decesso. Evidenziava infatti che all'epoca dei fatti, la testimone di Geova, affetta da fibrillazione atriale cronica, ipertensione Per_2
arteriosa borderline con bronchiti recidivanti, era seguita come cardiologo di fiducia dal genero dott. medico chirurgo cardiologo in forza presso l'Ospedale resistente e che, Persona_3
stante il rifiuto della in ordine alla Terapia con farmaci Anticoagulanti Orali (TAO) in ragione Per_2 del credo religioso, il disponeva terapia domiciliare con cardioaspirina. Evidenziava che Per_3 nell'immediato preoperatorio il d' provvedeva alla somministrazione di eparina e che nella Per_3 lettera di dimissioni la paziente veniva correttamente rimessa all'attenzione del medico curante – e genero- dott. per la prescrizione della terapia domiciliare. Evidenziava che la stessa CTU Per_3
in sede di ATP aveva valutato in termini di assoluta correttezza la condotta dei sanitari della struttura convenuta ed insussistente la responsabilità in ordine alla fase delle dimissioni con delega al cardiologo di fiducia della decisione sulla terapia domiciliare da seguire in virtù dei principi di affidamento, presa in carico e continuità terapeutica. Deduceva che la responsabilità dell'evento ischemico e del successivo decesso della era ricondurre esclusivamente alla condotta della Per_2 stessa paziente che ometteva di assumere la terapia prescritta. Contestava, infine, il danno lamentato.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda”.
Il Tribunale adito con l'impugnata sentenza ha così deciso: “1. Rigetta la domanda di Pt_1
nei confronti di;
2.
[...] Controparte_2 condanna alla refusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che Parte_1 liquida in € 3.279 per compensi quanto al procedimento per ATP ed € 10.343 per compensi quanto al presente giudizio il tutto oltre accessori come per legge 3. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, riformare integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 9.12.2019, comunicata in data
12.12.2019, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice Dott.ssa Vittoria Amirante, a conclusione del procedimento sommario di cognizione R.G. n. 71985/2018, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e per l'effetto Voglia: 1) accertare, alla luce della manifesta ingiustizia della condanna, la sussistenza dei gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.; 2) accertare e dichiarare la responsabilità dell' l Controparte_2
per le errate condotte professionali tenute dai propri sanitari che hanno avuto in cura
[...]
la Sig.ra e che, il 03.11.2011, l'hanno dimessa senza idonea prescrizione domiciliare Persona_2 determinando l'evento ischemico ed il decesso della stessa;
3) per l'effetto, condannare l'
[...]
a risarcire i danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali, patiti iure proprio e iure hereditatis dal Sig. , figlio convivente della Parte_1
deceduta a fronte ed a seguito del dedotto inadempimento, determinati anche mediante Persona_2
il ricorso alle Tabelle per la liquidazione del danno da morte del congiunto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4) condannare, altresì, l' Controparte_2
al pagamento integrale delle spese processuali, e al rimborso delle spese di
[...]
CTU e di contributo unificato. Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio. Salvo ogni diritto”.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_2
che, resistendo all'impugnazione, ha così concluso: “Voglia l'Ecc.ma
[...]
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decidere: ˗ preliminarmente, ritenere inammissibile o comunque rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata;
- in via principale, rigettare l'appello proposto dal sig. Pt_1
in proprio ed in qualità di erede della sig.ra avverso l'ordinanza ex art. 702
[...] Persona_2 ter c.p.c. del 09.12.2019 e comunicata il 12.12.2019 (RG 64967/2015 - Tribunale di Roma – dott.ssa
Vittoria Amirante) poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, confermare integralmente l'ordinanza impugnata;
˗ in ogni caso condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di impugnazione maggiorate di spese generali,
IVA e CPA come per legge.”.
A scioglimento della riserva assunta in data 6/05/2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata formulata da parte appellante.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. -
Omessa ed erronea valutazione dei mezzi di prova proposti dalle parti ed erronea valutazione della
CTU”, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe violato gli artt. 115 c.p.c. e 2697 cod. civ. poiché avrebbe omesso o errato nel valutare i mezzi di prova proposti dalle parti nonché nel valutare le risultanze della espletata CTU medico-legale.
L'appellante rappresenta, ancora, che il decesso di asseritamente correlato alla Persona_2 condotta omissiva dei sanitari dell' ha determinato in capo allo stesso un danno Controparte_2
non patrimoniale sia iure proprio che iure hereditatis.
Con il secondo motivo rubricato “Violazione del D.M. 55/2014. Erronea liquidazione delle spese di soccombenza.”, l'appellante censura l'ordinanza impugnata con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio effettuata dal giudice di prime cure. In particolare asserisce che, per la liquidazione delle spese del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., il giudice avrebbe dovuto escludere dal computo la fase istruttoria e ridurre gli onorari per la fase di studio e per quella decisionale.
La sentenza è così motivata: “Così ricostruito, in via di estrema sintesi, l'oggetto del processo e la posizione delle parti deve rilevarsi che si osserva che la consolidata giurisprudenza di legittimità
e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della
“accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere.
La responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente può dunque derivare, a norma dell'art. 1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria"(cfr. anche Cass. 25.2.2005, n. 4058). Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge Balduzzi che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo "l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." dovendosi ritenere che con tale inciso il legislatore non abbia inteso imporre una qualificazione giuridica della responsabilità del sanitario come extracontrattuale (con applicazione della disciplina conseguente soprattutto in termini di prescrizione e di onere della prova), ma semplicemente fare salvo il diritto al risarcimento del danno in sede civile. Rimane quindi possibile per il giudice qualificare tale responsabilità come contrattuale ove si fondi su un contatto giuridico qualificato. Tale conclusione risulta peraltro confermata da quanto recentissimamente affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 28994/2019 che afferma che “La L. n. 189 del 2012, art. 3 in concreto, non specificava la natura della responsabilità medica, ma si limitava a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui "resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c." e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. La L. n. 189 del 2012, art. 3 nel richiamare l'art. 2043 c.c. non applicava al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiamava solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione”.
Occorre, infine, evidenziare che anche la recente Legge di Riforma della Responsabilità Sanitaria L.
24 del 8.3.2017 (a parte l'inapplicabilità a fatti pregressi ora espressamente affermata dalla Suprema
Corte con la citata sentenza n. 28994/2019) ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente. Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame, concernente un'ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Di recente si è, peraltro chiarito che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n.
18392 del 26/07/2017) ed ancora che “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata” (così la recente Cass. n.
3704 del 15/02/2018. Il principio è stato poi confermato ripetutamente sino alle recentissime Cass.
28991 e 28992 del 2019). In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. ln caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica. Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria). In applicazione di tutti i suesposti principi va, dunque, esaminata la domanda attorea. Va rilevato che è incontestato tra le parti ed è documentalmente provato che la veniva ricoverata presso l' Per_2 Controparte_1
l'11.10.11 per pre-ospedalizzazione relativa ad intervento elettivo di ernioplastica inguinale
[...]
sinistra poi eseguito presso la struttura il successivo 31.10.2011 e veniva dimessa il 3.11.2011. Del pari incontestato, seppur non oggetto di censure, che la a seguito di evento ischemico Per_2 dell'11.11.2011 venne nuovamente ricoverata presso l' ove veniva sottoposta a Controparte_2
trattamenti ed accertamenti strumentali sino al decesso occorso il 16.12.2011. Quanto, poi, al nesso tra di causalità tra il decesso della e la condotta dei sanitari dell' va Per_2 Controparte_2 evidenziato che il CTU all'esito della complessiva valutazione della documentazione clinica versata in atti ha affermato che “l'ictus verificatosi nella paziente è stato di tipo ischemico: compatibile quindi con un meccanismo di tipo cardioembolico” e che “la paziente è andata incontro ad exitus in seguito alle complicanze di ictus ischemico verificatosi a distanza di una settimana dalla dimissione: tale evento, di estrema gravità, può essere riconducibile alla mancata attuazione di una efficace profilassi anticoagulante, in una paziente con fibrillazione atriale cronica”. In altri termini risulta provato quantomeno secondo il criterio del “più probabile che non” il nesso di causalità materiale tra omessa profilassi anticoagulante e decesso della paziente nel senso che “Un'adeguata profilassi antitrombotica, se attuata secondo le linee guida, avrebbe, con elevata probabilità, evitato l'evento ischemico e le successive complicanze”. Deve, dunque, valutarsi se la convenuta struttura abbia assolto al suo onere probatorio provando o l'intervenuto adempimento ovvero l'impossibilità non imputabile di adempiere. Nel caso in esame si ritiene che l' abbia assolto l'onere Controparte_2
probatorio sotto entrambi gli aspetti. Occorre, infatti, considerare che la paziente affetta da Per_2
“fibrillazione atriale (F.A), tachiaritmia sopraventricolare caratterizzata da un'attività elettrica atriale caotica ed irregolare con perdita della funzione meccanica della contrazione atriale” rientrava nella categoria ad alto rischio di stroke, con indicazione alla terapia anticoagulante cronica, in base alle linee guida. In ragione di tale patologia, dunque, occorre procedere in via preventiva rispetto all'intervento chirurgico ad una profilassi antitrombotica con somministrazione di eparina a basso peso molecolare. Nel caso della tale trattamento preventivo è stato Per_2 correttamente effettuato dai sanitari dell' Deve, poi, essere sottolineata la Controparte_2
correttezza della condotta dei sanitari anche in sede di ricovero preintervento atteso che la è Per_2 stata valutata cardiologicamente, in regime di pre-ospedalizzazione, ed in tale occasione è stata correttamente diagnosticata la fibrillazione atriale. Risulta infatti che “Il consulente cardiologo
(Dott. certificava: “Cardiopatia degenerativa. FA permanente. BPCO ad Persona_4 impronta asmatica. Ipertensione arteriosa.… discreto compenso di circolo. Alcuni sibili e fischi su tutto l'ambito toracico. PA 135/80 mmHg… rischio operatorio medio-alto; utile osservazione per almeno 24 ore post-intervento”. Al momento del ricovero è stata attuata profilassi eparinica come dalle raccomandazioni di consenso. Quanto alla gestione perioperatoria va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, la paziente è stata continuativamente monitorata in relazione alla instabilità emodinamica riscontrata durante l'intervento, tanto che oltre ad essere prescritti farmaci (“si tratta con Catapresan”) la veniva trattenuta in ricovero anche oltre le Per_2
24 ore previste e sottoposta a monitoraggio per 72 ore. Ancora il 2.11. infatti, il consulente cardiologo indicava: PA 150/90…osservazione clinica dopo episodio perioperatorio di… bradiaritmia da fibrillazione atriale necessitante ancora di osservazione clinica. Può essere dimessa domani pomeriggio”. Durante tutto il periodo di ricovero inoltre la paziente era sottoposta a terapia antiaritmica, antiipertensiva ed eparinica. Quanto al momento delle dimissioni è documentalmente provato che all'atto delle dimissioni sia stata indicata la necessità di riprendere la terapia personale nonché di effettuare controlli con il cardiologo di riferimento ossia il genero della il dott. Per_2 che la ha seguita non solo prima dell'intervento come medico cardiologo di fiducia Persona_3 ma anche in corso di ricovero essendo anche medico cardiologo in servizio presso l' CP_2
ripetutamente consultato per le patologie cardiologiche dalle quale era affetta la paziente.
[...]
Il CTU sul punto afferma che “è stata affidata al cardiologo di fiducia, nonché genero della de cuius, dott. medico in forza presso la struttura nosocomiale, nel rispetto dei principi Persona_4
di affidamento, di presa in carico e di continuità terapeutica” evidenziando che era necessaria in questa fase la competenza specialistica del cardiologo per valutare l'idoneo trattamento della patologia cardiovascolare. Va, inoltre, evidenziato che in base alla documentazione prodotta dall' (doc 2 di parte convenuta: dichiarazione del dott. sottoscritta sia Controparte_2 Per_3 dal dichiarante che per conferma da e (altre figlie della e da Parte_2 Parte_3 Per_2
(nuora) e contestata solo genericamente in sede di memorie conclusionali dal Persona_5 ma mai in relazione alla veridicità delle affermazioni in essa contenute) risulta che il Pt_1 il giorno stesso delle dimissioni precisò alla paziente la necessità di continuare la terapia Per_3 di base nonché l'assunzione di eparina (farmaco Clexane mattina e sera). Da tali evidenze probatorie emerge, dunque, che in fase di dimissione della paziente ci sia stata una effettiva e concreta Per_2 presa in carico da parte del il quale assommava la qualità di medico di fiducia specialista Per_3
cardiologo, di genero della paziente e medico strutturato nella struttura sanitaria operante con conseguente correttezza della condotta della struttura sanitaria in fase di dimissioni. Va, peraltro, evidenziato che risulta a questo punto irrilevante stabilire se la concreta assunzione di eparina sia mancata per rifiuto della paziente circostanza attinente alla sfera degli oneri di collaborazione del paziente già dimesso - come affermato dalla convenuta e come risulterebbe altresì dal doc. 2 citato- ovvero per omesso controllo da parte del D'Ascoli, essendo accertato che la struttura aveva adempiuto con diligenza la propria obbligazione contrattuale. Non essendo pensabile che la struttura ospedaliera sia tenuta a provare un fatto negativo (mancato accadimento) collegato a un comportamento omissivo o poco collaborativo del paziente oramai dimesso dalla struttura In conclusione la domanda va rigettata. Le spese anche quelle del procedimento per ATP seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM
55/2014 tenendo conto dello scaglione di valore indeterminabile complessità media. Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico del . Pt_1
Col primo articolato motivo di gravame l'appellante afferma in particolare che l'ordinanza impugnata
“risulta gravemente carente sotto il profilo della valutazione delle prove fornite dalle parti, avendo il Giudice di primo grado da un lato attribuito decisivo risalto a talune circostanze non veritiere e prive di supporto probatorio e, dall'altro, ignorato molteplici fatti comprovati dalla documentazione versata in atti e con insistenza evidenziati dal ricorrente, odierno appellante”; tale carenza di valutazione risulterebbe altresì in relazione alla CTU depositata nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo da cui si evincerebbe inequivocabilmente la sussistenza delle errate condotte omissive dei sanitari dell' ed il nesso eziologico tra esse, il malore ed il decesso della de cuius Controparte_2
Persona_2
Orbene, la doglianza non coglie nel segno.
Vale premettere in iure che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr Cass. Sentenza
n. 26739 del 15/10/2024 (Rv. 672706 - 01).
Nel caso di cui si discute, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non si ravvisa alcuna violazione da parte del giudice di prime cure delle norme che si asserisce siano state disattese, avendo l'organo giudicante correttamente applicato il principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod.civ. e posto a fondamento della decisione unicamente le prove fornite dalle parti in conformità all'art. 115 c.p.c.
Invero il giudice di prime cure, dopo aver condivisibilmente affermato che, nel caso in esame si configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., ha correttamente applicato i criteri propri di tale tipo di responsabilità anche con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, rifacendosi ai principi ormai consolidati in giurisprudenza. Con riferimento all'onere probatorio, come ribadito dalle S.U. della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 577/2008, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
La sentenza, in merito, ha poi chiarito che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (così Cass. n. 18392 del 26/07/2017); ed ancora che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità̀ medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, causa del danno sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata”
(così la recente Cass. n. 3704 del 15/02/2018, Cass. 28991 e 28992 del 2019).
E' poi assolutamente condivisibile l'assunto del Tribunale secondo cui solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. È necessario preliminarmente, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico.
Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto. ln caso, poi, di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, andrà applicata la regola del riparto dell'onus probandi nel senso che, atteso che l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, sarà questi a dover fornire la dimostrazione dell'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica.
Dunque, condivisibilmente l'ordinanza impugnata sostiene che una volta “provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità̀ per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà̀ quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità̀ diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità̀ a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria)”.
Il Tribunale, quindi ha applicato correttamente al caso di specie i suddetti principi generali.
Relativamente al nesso di causa tra condotta dei sanitari e decesso della paziente, il CTU nominato in sede di atp, all'esito della complessiva valutazione della documentazione clinica versata in atti, ha affermato che “l'ictus verificatosi nella paziente è stato di tipo ischemico: compatibile quindi con un meccanismo di tipo cardioembolico” e che “la paziente è andata incontro ad exitus in seguito alle complicanze di ictus ischemico verificatosi a distanza di una settimana dalla dimissione: tale evento, di estrema gravità, può̀ essere riconducibile alla mancata attuazione di una efficace profilassi anticoagulante, in una paziente con fibrillazione atriale cronica”.
In altri termini, come sostenuto dal primo giudicante, risulta provato quantomeno secondo il criterio del “più probabile che non” il nesso di causalità materiale tra omessa profilassi anticoagulante e decesso della paziente nel senso che “Un'adeguata profilassi antitrombotica, se attuata secondo le linee guida, avrebbe, con elevata probabilità̀, evitato l'evento ischemico e le successive complicanze”. Una volta affermata l'esistenza del nesso di causalità materiale tra omessa profilassi anticoagulante e decesso della paziente deve, dunque, valutarsi se la convenuta struttura abbia assolto al suo onere probatorio provando o l'intervenuto adempimento ovvero l'impossibilità non imputabile di adempiere.
Ora, per quanto riguarda la gestione perioperatoria della paziente, il tribunale, sulla scorta della documentazione in atti e delle risultanze della CTU medico-legale acquisita in sede di istruzione preventiva, ha condivisibilmente affermato che “quanto alla gestione perioperatoria va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, la paziente è stata continuativamente monitorata in relazione alla instabilità̀ emodinamica riscontrata durante l'intervento, tanto che oltre ad essere prescritti farmaci (“si tratta con Catapresan”) la veniva trattenuta in ricovero Per_2
anche oltre le 24 ore previste e sottoposta a monitoraggio per 72 ore. Ancora il 2.11. Infatti, il consulente cardiologo indicava: PA 150/90...osservazione clinica dopo episodio perioperatorio di... bradiaritmia da fibrillazione atriale necessitante ancora di osservazione clinica. Può̀ essere dimessa domani pomeriggio”. Durante tutto il periodo di ricovero inoltre la paziente era sottoposta a terapia antiaritmica, antiipertensiva ed eparinica.”
L'appellante sostiene in merito che la ricostruzione fornita dal giudice sarebbe avulsa dall'ordine cronologico degli eventi e dagli incontrovertibili dati forniti dalla cartella clinica che non sarebbero stati affatto menzionati malgrado più volte sottoposti all'attenzione del giudicante, rilevando che nonostante la paziente fosse stata ricoverata presso l' in data 11.10.2011, rimanendo Controparte_2 ivi degente in osservazione fino al 31.10.2011, data dell'intervento di ernioplastica e “durante il quale si è verificato un episodio di aritmia caratterizzata da bradicardia con valori di pressione arteriosa elevata” - soltanto a partire da tale data (31.10.2011), il personale sanitario avrebbe prescritto alla paziente il farmaco CATAPRASAN, “disponendo altresì il successivo ricovero della paziente in seguito al quale è stato finalmente attuato anche il trattamento eparinico anticoagulante”.
Ad avviso dell'appellante, la terapia antiritmica, antipertensiva ed eparinica sarebbe stata prescritta dai sanitari con grave ed ingiustificato ritardo di venti giorni rispetto alla asserita unica data di ingresso della paziente (11.10.2011).
Epperò, come emerge dall'esame delle risultanze probatorie in atti (cfr documentazione medica e
CTU medico-legale) oltre che dagli stessi atti difensivi della stessa parte appellante del primo grado veniva ricoverata in data 11.10.2011 presso l' in regime di day- Persona_2 Controparte_2
hospital o pre-ospedalizzazione (cfr cartella clinica 9469/2011) in vista del programmato intervento di ernioplastica, e poi, di nuovo, il successivo 31.10.2011 (cfr cartella clinica 10182/2011) per essere ivi sottoposta all'intervento chirurgico in elezione.
Ciò trova conferma nella stessa perizia medico-legale prodotta dall'appellante (all. 6 Fascicolo I grado) secondo cui in data 11.10.2011 “nella stessa giornata la paziente veniva dimessa” e poi nuovamente ricoverata il successivo 31.10.2011 (cfr. CTP dott. . Per_6
Dunque, non corrisponde al vero quanto affermato dall'appellante secondo cui dall'11.10.2011 al
31.10.2011 la paziente sarebbe stata ricoverata ininterrottamente presso il CP_2
Ciò detto, è emerso dall'istruttoria espletata che, durante l'intervento del 31.10.2011, si è in effetti verificato un episodio di modesta bradicardia e ipertensione per ovviare al quale la paziente è stata immediatamente sottoposta a specifico trattamento farmacologico con “CATAPRASAN” e a costante monitoraggio.
Nei due giorni di ricovero post-intervento, come si ricava dalla cartella clinica n. 10182/2011 in atti
(all. 4 fascicolo di I grado parte appellante) la paziente è stata immediatamente sottoposta a terapia antiaritmica, antiipertensiva ed eparinica (terapia antitrombotica con CLEXANE).
Ciò trova conferma nella stessa CTU medico-legale esperita. Il consulente del tribunale ha poi ritenuto corretta la condotta posta in essere dai sanitari in ordine alla terapia farmacologia attuata nel periodo perioperatorio (cfr. pag. 11 relazione CTU): “In caso di pazienti in FA avviati ad intervento chirurgico, la profilassi antitrombotica si effettua ricorrendo alla somministrazione di eparina a basso peso molecolare, come correttamente effettuato dai sanitari dell' Relativamente alla vicenda oggetto della presente vertenza, che vede Controparte_2 coinvolta la struttura IE , dobbiamo osservare che la perizianda è stata CP_6
valutata cardiologicamente, in regime di pre-ospedalizzazione, ed in tale occasione è stata correttamente diagnosticata la fibrillazione atriale. Al momento del ricovero è stata attuata profilassi eparinica come dalle raccomandazioni di consenso. All'atto della dimissione, essendo la stessa seguita dal cardiologo di fiducia, nonché genero, dott. la stessa è stata Persona_3
correttamente indirizzata allo specialista, per idoneo trattamento della patologia cardiovascolare.”; corretta poi viene valutata l'esecuzione del trattamento farmacologico: “Esecuzione del trattamento: il trattamento chirurgico è stato condotto con la dovuta perizia;
per la profilassi antitrombotica la perizianda è stata trattata con eparina a basso peso molecolare durante la degenza ospedaliera, come avviene di norma nel paziente chirurgico” visto che (pag. 14 relazione) il ctu ricorda che: “per l'intera durata della degenza la paziente è stata trattata con eparina a basso peso molecolare, effettuando una profilassi anti-trombo-embolica efficace”.
Del resto, ancora una volta a ritenere corretta da parte dei sanitari del la gestione della CP_2
paziente nel perioperatorio (dunque dal 31.10.2011 al 03.11.2011) è stato lo stesso appellante che nel primo grado di giudizio (cfr. ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) ha affermato che i sanitari avevano attuato al momento del ricovero la profilassi eparinica e che l'intervento era da considerarsi corretto.
Alla luce di quanto evidenziato ed emerso dalle risultanze processuali, condivisibilmente il giudice di prime cure ha aderito alle conclusioni del CTU, affermando che “al momento del ricovero è stata attuata profilassi eparinica come dalle raccomandazioni di consenso. Quanto alla gestione perioperatoria va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, la paziente è stata continuativamente monitorata in relazione alla instabilità emodinamica riscontrata durante l'intervento, tanto che oltre ad essere prescritti farmaci (“si tratta con Catapresan”) la veniva Per_2
trattenuta in ricovero anche oltre le 24 ore previste e sottoposta a monitoraggio per 72 ore. Ancora il 2.11. Infatti il consulente cardiologo indicava: PA 150/90...osservazione clinica dopo episodio perioperatorio di... bradiaritmia da fibrillazione atriale necessitante ancora di osservazione clinica.
Può essere dimessa domani pomeriggio”. Durante tutto il periodo di ricovero inoltre la paziente era sottoposta a terapia antiaritmica, antiipertensiva ed eparinica”.
Quanto alle doglianze mosse in ordine alle omissioni che sarebbero state perpetrate in sede di dimissioni della paziente occorre rilevare che neppure queste meritano di essere condivise. Invero, occorre precisare che, al momento della dimissione della avvenuta il 03.11.2011, il Per_2 personale sanitario annotava: “Prescrizioni: “Riprende eventuale terapia personale. La paziente necessità di controlli presso il cardiologo di riferimento dott. ”. Persona_3
Sicché, è risultato provato che il dott. cardiologo di fiducia della paziente, suo Persona_3
genero oltre che medico in servizio presso il ha seguito la paziente durante la sua degenza CP_2 oltre che nel pre-operatorio (doc.2). Come provato dalla dichiarazione resa dal e sottoscritta Per_3 da e , figlie di presenti ai fatti ed in relazione al Parte_3 Testimone_1 Persona_2 cui contenuto l'appellante non ha mai sollevato alcuna eccezione durante il primo grado né ha mai contestato la veridicità di quanto in essa affermato, il aveva prescritto la terapia Per_3 farmacologica alla nell'immediatezza delle sue dimissioni, confermando la terapia Per_2
farmacologica di base (già prescritta antecedentemente al ricovero e previo parere favorevole dei familiari) ed integrandola con la terapia a base di eparina (Clexane 400 Ul mattina e sera), affinché la potesse iniziare fin da subito la terapia eparinica. Per_2
Dunque, quanto affermato dall'appellante in ordine all'assenza di terapia domiciliare non ha trovato riscontro.
D'altronde, è lo stesso CT di parte appellante a dare atto nella propria perizia medico-legale dell'esistenza della terapia domiciliare, laddove egli lamenta una asserita “mancata calibrazione” al momento della dimissione della “terapia domiciliare in essere” (pag. 9 CTP all. 6) e la calibrazione lamentata presuppone che la terapia domiciliare fosse esistente.
Ciò precisato, si evidenzia che in merito all'indicazione della terapia farmacologica al momento della dimissione della paziente, la CTU si è espressa in maniera inequivocabile, negando l'esistenza di profili di responsabilità in capo ai sanitari e ritenendo corretta la decisione dei sanitari di dimettere la paziente ed affidarla al proprio cardiologo di fiducia, dott. per la gestione della terapia Per_3
domiciliare – già prescritta nella fase pre-dimissione - dal momento che egli assumeva la gestione diretta della paziente successivamente alla dimissione in conformità ai principi della presa in carico e della continuità terapeutica che disciplinano l'attività medica.
Nel dettaglio, la CTU ha affermato che (pagg. 11 e 12 relazione CTU): “Al momento del ricovero è stata attuata profilassi eparinica come dalle raccomandazioni di consenso4. All'atto della dimissione, essendo la stessa seguita dal cardiologo di fiducia, nonché genero, dott. Per_3
la stessa è stata correttamente indirizzata allo specialista, per idoneo trattamento della
[...] patologia cardiovascolare”… Nel caso di specie la patologia cardiovascolare era di spiccata competenza specialistica, anche per la valutazione combinata di più parametri (attribuzione dello score, scelta del farmaco, monitoraggio dei parametri ematochimici richiesto dalla terapia).. Nel caso in esame la gestione della terapia cardiologica era affidata alla competenza specifica del cardiologo, che aveva seguito continuativamente la paziente, anche durante la degenza (principi della presa in carico e della continuità terapeutica)”.
Alla luce di quanto rilevato, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui “il nesso causale tra tale grave omissione, il malore ed il decesso della paziente risulta da quanto affermato dalla stessa CTU”.
Al contrario, la CTU, oltre a non aver evidenziato la sussistenza di alcuna omissione da parte dei sanitari, ha unicamente affermato che l'ictus ischemico subito dalla paziente “può essere riconducibile alla mancata attuazione di una efficace profilassi anticoagulante” ma non ha affermato che la mancata attuazione sia derivata dalla mancata prescrizione da parte dei sanitari del CP_2
Piuttosto, il ctu (pag. 17 relazione CTU) dichiara di non potersi esprimere sulle responsabilità della mancata assunzione dei farmaci: se cioè addebitabile alla gestione domiciliare della paziente o alla mancata prescrizione dei farmaci da parte del medico curante cui ella era stata affidata.
Che l'inciso “ovvero una mancata prescrizione dei farmaci tassativamente indicati nel caso di specie” sia riferito al medico curante ed all'epoca post- dimissione si evince chiaramente dalla lettura del capoverso immediatamente precedente, laddove la CTU afferma che: “Si ribadisce che il CTU può esprimersi solo in merito alla condotta dei sanitari dell' documentata nelle Controparte_2
Cartelle Cliniche.”
Quanto alle doglianze mosse dall'appellante in ordine alla figura del D'Ascoli, va rilevato che la dichiarazione resa da questi come sottoscritta anche dalle figlie della paziente e con la quale il sanitario ha affermato tra l'altro di essere stato genero e cardiologo di fiducia, non è mai stata specificatamente contestata dalla parte, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, secondo cui “in base alla documentazione prodotta dall' (doc 2 di parte convenuta: Controparte_2 dichiarazione del dott. sottoscritta sia dal dichiarante che per conferma da e Per_3 Parte_2
(altre figlie della e da (nuora) e contestata solo Parte_3 Per_2 Persona_5 genericamente in sede di memorie conclusionali dal ma mai in relazione alla veridicità Pt_1 delle affermazioni in essa contenute)”. Non è pertanto fondato l'assunto secondo cui tale documento sarebbe stato puntualmente contestato nella sua sostanza e nella sua forma anche mediante la memoria conclusionale concessa nel corso del procedimento sommario.
L'appellante, invero, soltanto nelle note autorizzate conclusionali (pag. 4) si è limitato ad affermare che: “Tale scrittura ripercorre ex post, in modo confuso e contraddittorio, una parte della storia clinica della Sig.ra secondo una versione priva di riscontri probatori, non essendo stata mai Per_2
prodotta alcuna documentazione (prescrizioni farmacologiche, certificazioni, diagnosi, visite, esami ecc.) attestante quanto asserito che, peraltro, in molti punti risulta in contrasto rispetto ai dati presenti nelle cartelle cliniche agli atti”; è evidente come tali affermazioni risultino essere ben lungi dal rappresentare una contestazione idonea a privare di valore probatorio il documento ed infatti in questi termini l'ha valutata il giudice che ha condivisibilmente concluso affermando che la dichiarazione veniva contestata solo genericamente in sede di memorie conclusionali dal Pt_1
ma mai in relazione alla veridicità delle affermazioni in essa contenute.
Dalla documentazione sanitaria in atti, oltre che dalle risultanze della CTU, emerge in ogni caso che il ha seguito la paziente sia nella pre-ospedalizzazione che durante il successivo ricovero, Per_3 il quale, come già visto si è protratto per soli tre giorni e non ventitré, come afferma l'appellante. E
l'appellata ha prodotto idonea documentazione in ordine alla qualifica di cardiologo del Per_3
L'appellante, ancora, afferma che le prescrizioni alla dimissione, come formulate, rappresenterebbero
“l'esatto contrario del principio di continuità terapeutica” che, a suo avviso, avrebbe imposto la puntuale prescrizione dei farmaci anticoagulanti ed antipertensivi somministrati durante il ricovero.
Inoltre, secondo l'appellante “per quanto concerne il Dott. il suo ruolo è stato marginale Per_3
nel corso della degenza ed inesistente al di fuori di essa, pertanto non si condivide sul punto la valutazione resa dal Giudice il quale attribuisce alla prescrizione formulata in cartella clinica una valenza di affidamento e continuità terapeutica”.
Anche tali censure sono prive di fondamento.
Nel caso di specie, il personale sanitario ha correttamente applicato i principi di affidamento, presa in carico e continuità terapeutica (necessari in ipotesi di successione di più sanitari che si avvicendano nella gestione e cura del paziente) come affermato dalla CTU espletata ed in cui si legge chiaramente:
“Quindi non si evidenziano elementi di responsabilità professionale a carico dei medici dell' CP_2
e dei chirurghi in particolare, che hanno avuto in cura la paziente. Va tenuto conto anche del
[...] fondamentale principio di “affidamento”, secondo il quale, nella gestione del paziente, si deve fare affidamento sul fatto che ogni sanitario agisca nell'osservanza delle regole di diligenza proprie, ovvero
“ciascuno può contare sull'adempimento, da parte degli altri, dei doveri su di essi incombenti… Il principio è che ciascuno possa contare sul corretto agire dei colleghi e, in assenza di una relazione di tipo gerarchico, senza essere oberati dal compito (di difficile e spesso impossibile attuazione) di sorvegliare il comportamento altrui, anche perché solo in questo modo ciascuno è messo in grado di operare più efficacemente e con la dovuta concentrazione nell'espletamento delle funzioni di rispettiva competenza e senza nutrire atteggiamenti di sfiducia nei confronti dei colleghi”.
Il personale sanitario, al momento della dimissione, ha garantito con la sua condotta alla paziente il diritto una volta dimessa di essere seguita dal proprio cardiologo di fiducia e genero, nonché il diritto di seguire la medesima precedente terapia farmacologia e ciò nell'evidente quanto esclusivo interesse della paziente stessa, in conformità al richiamato principio della continuità terapeutica.
Inoltre, che la lettera di dimissione non fosse “priva degli elementi essenziali volti proprio ad indirizzarlo alla corretta terapia da somministrare” come affermato dall'appellante e che la paziente conoscesse la terapia farmacologia da assumere, trova conferma nella sua stessa condotta successiva alla dimissione;
invero, è agevole ritenere che, laddove la stessa non fosse stata a conoscenza della terapia farmacologica da assumere (si ribadisce, terapia assunta fino a quel momento), la stessa si sarebbe ragionevolmente rivolta al nosocomio, visto che nel foglio delle dimissioni si legge “in caso di necessità urgente telefonare in reparto o recarsi direttamente in corsia e chiedere del chirurgo di guardia. Restando a disposizione per eventuali chiarimenti”.
Il fatto che successivamente alla dimissione, né la paziente né i suoi familiari si siano rivolti al nosocomio, non fa che confermare quanto affermato tanto dal CTU nominato che dal Giudice di prime cure relativamente all'assenza di responsabilità dei sanitari anche in ordine alla fase della dimissione della paziente.
Da quanto detto consegue il rigetto del primo motivo di appello spiegato e l'assorbimento di quello spiegato in ordine alla richiesta risarcitoria.
Venendo al terzo motivo vanno svolti i seguenti rilievi.
Il Giudice di prime cure ha condannato l'appellante “alla refusione delle spese processuali in favore di parte convenuta che liquida in € 3.279 per compensi quanto al procedimento per ATP ed € 10.343 per compensi quanto al presente giudizio il tutto oltre accessori come per legge” nonché posto a suo carico le spese di CTU.
Nel proprio atto di appello, il censura l'ordinanza impugnata con riguardo alla liquidazione Pt_1 delle suddette spese di giudizio come effettuata dal Giudice poiché, a suo avviso, avrebbe “operato un'ingiusta duplicazione delle voci di compenso (…) in quanto calcolate sia sull'accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c. sia sul giudizio ex artt. 702 bis ss. c.p.c., malgrado i due procedimenti abbiano avuto ad oggetto le medesime questioni, parti e domande.”
Asserisce che, per la liquidazione delle spese del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., il Giudice avrebbe dovuto escludere dal computo la fase istruttoria, ridurre gli onorari per la fase di studio e per la fase decisionale.
La censura è priva di fondamento visto che, come noto, il giudizio sommario di cognizione si snoda sempre nelle fasi di studio, introduttiva, istruzione/trattazione posto che il sol fatto che sia un'istruzione sommaria non consente che di essa non si debba tener conto, e infine decisionale.
Tali onorari sono stati correttamente liquidati dal Giudice di prime cure in virtù della soccombenza e ai sensi del DM 55/2014 tenendo conto dei parametri medi, dello scaglione di valore indeterminabile con complessità̀ media.
Il Giudice, come già detto, ha correttamente liquidato gli onorari determinando il compenso per ciascuna fase in cui si sono articolati i due diversi ed autonomi giudizi (procedimento per ATP e giudizio sommario di cognizione) in cui, tra l'altro, l era assistito da difensori diversi. CP_2 Contrariamente a quanto affermato dall'appellante non è prevista alcuna riduzione degli onorari nel caso di giudizio sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss c.p.c. che, come è noto, è in ogni caso un giudizio a cognizione piena, sebbene ad istruzione sommaria. Inoltre, la fase di studio di un giudizio sebbene sommario è ontologicamente diversa da quella di atp e la fase decisoria si è pur sempre svolta con il deposito di note conclusionali.
Di conseguenza, l'appello deve essere respinto e l'ordinanza impugnata non potrà che essere integralmente confermata anche relativamente alla liquidazione delle spese di lite.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (indeterminabile complessità bassa), compensi medi per le fasi introduttiva, studio, minimi per istruttoria e decisionale attesa la ridotta attività espletata e le modalità semplificate decisorie per complessivi € 6734 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore della parte costituita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale civile di Roma del 9.12.2019, comunicata in data 12.12.2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante a rifondere in favore di Parte_1 [...]
, le spese del presente grado, liquidate in complessivi €6734 Controparte_2
oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante . Parte_1
Così deciso in Roma, 6.5.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- - Giulia Spadaro-