Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 154/2023, avverso la sentenza n. 1812/2022 emessa dal Tribunale di Genova il 14.07.2022
Tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Stefano Casagrande, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rapallo Corso
Matteotti 54/4 -APPELLANTE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Antonio Maria Corzino, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec in atti - APPELLATO
E contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Aldo Solimena, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il suo studio in Rapallo, Corso Assereto, n. 15/1 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1812/2022 del 14.07.2022 e mai notificata 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellante; 2) nel merito, condannare gli appellati a rifondere al conchiudente le spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio."
PER L'APPELLATO Controparte_1
- in via meramente subordinata e solo per tuziorismo difensivo: accogliere le domande formulate in primo grado, che di seguito si ritrascrivono: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: - in via principale: rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, inammissibile e non provata, ogni domanda svolta nei confronti del (tenuto conto anche dell'art. 1227, Controparte_1 commi 1 e 2 c.c.); - in via subordinata: in caso di accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate dal Sig. , condannare la , P.I. Controparte_2 Controparte_3
, con sede in Rapallo (GE), Via San Michele di Pagana 168, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento (se del caso, in via di regresso anticipata) al
[...]
, dell'importo che quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare, all'attore, in Controparte_1 relazione alla richiesta di risarcimento danni e con riferimento alle spese di giudizio;
- in via istruttoria: si insiste, per quanto occorrer possa, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. del 17.1.2019 e non ammesse dal Giudice all'udienza del 23.5.2019; - con rifusione delle spese e dei compensi di causa, di cui si chiede, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore del procuratore del ”. Controparte_1
PER L'APPELLATO Controparte_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: in via preliminare: - dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Parte_1 per la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c. per tutte le ragioni
[...] esposte in narrativa;
nel merito: - attesa l'infondatezza dell'appello proposto dalla Parte_1
rigettare tutte le domande proposte dalla stessa, in quanto infondate in fatto e in diritto, e
[...] per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Genova n. 1812/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 14.7.2022. Con vittoria di compensi e spese da distrarsi a favore dei sottoscritto Difensore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado, così riassunto dal Tribunale:
“Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, nanti Controparte_2
l'intestato Tribunale, il , per ivi sentirlo condannare Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni dal medesimo patiti e patiendi in conseguenza dei fatti di causa. A fondamento della proposta domanda l'attore, in particolare, riferiva che in data 7 febbraio 2017, allorché stava percorrendo a bordo della propria bicicletta il tratto di lungomare della SS 227 che inizia da e termina a Portofino, riportava lesioni a seguito di caduta a terra Controparte_1
avvenuta a causa della presenza di un nastro bianco e rosso attorcigliatosi ai raggi della propria bicicletta. In relazione alla presenza del suddetto nastro evidenziava come nel tratto di strada de qua il 5 febbraio 2017 ‒ e, dunque, 2 (due) giorni prima dell'occorso ‒ si fosse tenuta la XII mezza
Maratona Internazionale delle Due Perle, senza che al termine della stessa e lungo il percorso della medesima fosse stato rimosso tutto il nastro bianco e rosso ivi posizionato. Ricordava, quindi, come sul luogo del sinistro fosse intervenuta la Polizia Locale che aveva provveduto a redigere il relativo verbale e come, in conseguenza delle lesioni riportate, lo stesso attore fosse stato immediatamente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lavagna ove era stata emessa la seguente diagnosi: “soffusione emorragica subaracnoidea postraumatica” e “contusione all'anca
e alla spalla sinistra”. Aggiungeva, quindi, che essendo risultati vani i tentativi di ottenere il risarcimento dei danni riportati in occasione del sinistro de quo, era stato costretto ad instaurare il presente procedimento per tutelare i propri diritti.
Nel giudizio così radicato si costituiva il , il quale: ‒ Controparte_1 contestava le pretese di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
‒ richiedeva ed otteneva, ex art. 269 c.p.c, il differimento della prima udienza di comparizione delle parti al fine di poter evocare in giudizio onde essere dalla stessa garantito e/o Controparte_3
manlevato da ogni e/o qualsiasi domanda proposta nei suoi confronti.
Da ultimo si costituiva anche la terza chiamata la quale ‒ a sua volta ‒ in via preliminare e pregiudiziale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, mentre, nel merito, contestava la fondatezza delle domande formulate nei suoi confronti sia dal signor , che dal Controparte_2
Comune di . Controparte_1
La causa ‒ istruita mediante deposito di memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., produzione di documenti, ammissione ed assunzione di prove orali, nonché licenziamento di C.T.U. affidata al dott.
‒ era, infine, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 Persona_1
dicembre 2021, data in cui venivano concessi i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.”
Veniva emessa la sentenza gravata n. 1812/2022 del 14/07/2022, con la quale il Tribunale di
Genova respingeva la domanda e compensava le spese di CTU e di lite fra tutte le parti in causa. Il
Tribunale, richiamati i principi di responsabilità e di onere della prova attinenti alla responsabilità ex art. 2051 c.c., motivava che, dall'esame dell'istruttoria e, in particolare, dall'esame del teste
[...]
unico presente in loco, non risultava provato il nesso causale fra la caduta e la presenza sul Tes_1 sedime stradale di un nastro bicolore. Il Tribunale riteneva che ”Nel corso dell'escussione testimoniale ‒ proprio al fine di corroborare una simile ricostruzione ‒ è stato chiesto al teste
e avesse ricordo del nastro avvolto sui raggi della ruota della bicicletta dell'attore o Tes_1
dove si trovasse esattamente il ridetto nastro, ma il suddetto teste non è stato in grado di chiarire tali aspetti - omissis” e che “Nella complessiva ricostruzione del fatto non può, poi, essere trascurata la circostanza che il nastro bicolore di cui si discute ha certamente rappresentato elemento di turbativa per il teste turbativa che, tuttavia, ha causato a detto ciclista solo un “piccolo Tes_1 sbandamento” e non già una caduta.” (cfr sentenza) Inoltre il Tribunale motivava anche la prevedibilità della presenza del nastro, evidenziando: “Sempre ai fini della ricostruzione della dinamica in parola non può essere, da ultimo, trascurato che: ‒ l'attore, in sede di interpello deferitogli dal ha confermato di aver “visto che il Sig. che percorreva la strada CP_1 Tes_1
con la propria bicicletta” precedendolo “oltrepassava il nastro per cui è causa, passandovi sopra con le ruote” (v. verbale d'udienza del 24 ottobre 2019); ‒ il tratto di strada ove si è verificato
l'incidente era rettilineo, il sedime regolarmente asfalto, la strada percorsa era costituita da una carreggiata a doppio senso di marcia e le condizioni sia del fondo stradale, che metereologiche favorevoli in termini di visibilità e di sicurezza.” (cfr sentenza) Il Tribunale riteneva di compensare integralmente le spese di CTU e di causa fra tutte le parti. In relazione al rapporto fra ed il CP_2
“in considerazione del fatto che, comunque, sul sedime stradale è stato Controparte_1
pacificamente rinvenuto il nastro bicolore di cui si discute, nastro che indubbiamente poteva costituire fonte di pericolo.” (cfr sentenza), mentre fra il ed il Terzo chiamato “tenendo CP_1
conto della non piena coerenza tra la documentazione in atti (v. doc. 3 della terza chiamata: ordinanza n. 11 del 1° febbraio 2017) e le dichiarazioni rese dai testi escussi e Testimone_1
in ordine alla precisa individuazione del soggetto obbligato a presiedere agli Testimone_2 aspetti legati alla sicurezza ed incolumità delle persone durante l'organizzata manifestazione sportiva, nonché in relazione alla viabilità nel luogo teatro del sinistro.” (cfr sentenza)
Con atto di citazione 10.02.2023, proponeva appello per ottenere Parte_1
la riforma della sentenza gravata, lamentando i seguenti motivi:
– errore in fatto ed in diritto per non aver motivato sull'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva per la carenza di responsabilità nei giorni successivi allo svolgimento della manifestazione organizzata dall'appellante; - errore in fatto ed in diritto per aver compensato integralmente le spese di CTU e di lite tra il e l'appellante, terza Controparte_1
chiamata. Chiedeva diversa valutazione degli elementi istruttori e la riforma della sentenza con accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante e la condanna degli appellati e al pagamento delle spese e compensi Controparte_1 Controparte_2
professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta 18.05.2023, si costituiva nel presente giudizio il con la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito contestava la fondatezza del motivo sulla carenza di legittimazione passiva, in quanto dai documenti prodotti n primo grado Parte risultava la responsabilità della per lo svolgimento dell'iniziativa senza alcun onere per il Sul motivo delle spese di lite, il osservava che, in caso di riforma, le spese di lite CP_1 CP_1
anche della terza chiamata avrebbero dovuto essere poste a carico del soccombente principale.
Chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, riproduceva le conclusioni proposte in primo grado, con vittoria delle spese del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 23.5.2023, si costituiva , con la quale Controparte_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi in violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito contestava l'infondatezza dei motivi di appello, sostenendo anche che fossero “questioni Part attinenti unicamente al rapporto processuale tra il appellato e la appellante, in ordine CP_1 alle quali l'esponente si rimette a giustizia”. Rilevava che l'unica doglianza relativa ad esso comparente, era relativa alla circostanza che, secondo il criterio della soccombenza, le spese di lite avrebbero dovuto essere comunque a lui imputate, ma questi aveva espressamente rinunciato ad ogni
Parte domanda nei confronti del terzo . Chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del grado da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
All'udienza, tenuta in forma cartolare, del 17.9.2024 le parti precisavano le proprie conclusioni e, concessi i termini di legge per conclusioni e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è solo parzialmente fondato.
Le parti appellate eccepiscono l'inammissibilità dell'appello in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c., ma la Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c. ed in conformità anche le succesive pronunce Cass.
13535/18 e Cass. 7675/19.
Il primo motivo di appello deve essere rigettato in quanto non sussiste l'interesse ad agire dell'appellante, essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. La sentenza di primo grado ha rigettato la domanda principale e, sul punto, non è stato proposto appello, per cui non sussiste Parte l'interesse ad agire da parte di in relazione alla propria legittimazione passiva, in quanto la decisione sul punto non modificherebbe la decisione sulla domanda principale passata in giudicato.
Parte È, invece, fondato il motivo sull'errata compensazione delle spese fra ed il
[...]
Parte
. Quest'ultimo ha richiesto ed ottenuto la chiamata in causa della , sostenendo Controparte_1
che, con la delibera di autorizzazione allo svolgimento della gara, le condizioni del rapporto di concessione prevedevano la piena responsabilità dell'organizzazione della stessa, ivi compresa la messa in opera e la rimozione di segnalazioni di delimitazione del percorso. La sentenza gravata ha motivato che non è stata raggiunta la prova “in ordine alla precisa individuazione del soggetto obbligato a presiedere agli aspetti legati alla sicurezza ed incolumità delle persone durante
l'organizzata manifestazione sportiva, nonché in relazione alla viabilità nel luogo teatro del sinistro”
(cfr sentenza), per cui, in osservanza del principio dell'onere della prova, non è risultata fondata la chiamata del terzo. Inoltre, la Corte rileva che la chiamata del terzo non ha esteso automaticamente la domanda di risarcimento, in quanto fondata sulla delibera della Giunta Comunale n' 15 del
25.1.2027, autorizzativa della manifestazione e circoscritta ai giorni di svolgimento della manifestazione stessa. In caso di sostanziale autonomia dei due rapporti, anche se confluiti in un unico processo, deve escludersi l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato (Corte di
Cassazione ordinanza n. 15232 del 1.6.2021).
L'attore , oggi appellato, ha concluso espressamente per la condanna del solo Controparte_2
senza estendere la domanda alla terza chiamata, mentre nelle conclusioni in appello il CP_1
in tesi, ha concluso per il rigetto dell'appello, mentre in ipotesi ha Controparte_1
riprodotto pedissequamente le conclusioni del primo grado, che non contemplano la condanna dell'attore principale al pagamento delle spese del terzo chiamato. Conseguentemente, in Parte accoglimento del motivo di appello, le spese di lite della devono essere poste a carico del
, mentre le spese di CTU devono essere poste in solido ed in parti Controparte_1
uguali fra loro, a carico di e del . Controparte_2 Controparte_1
La Corte, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, condanna il Controparte_1
Parte
al pagamento delle spese legali della e pone le spese di CTU a carico di
[...] Controparte_2
e del . in solido ed in parti uguali fra loro. Controparte_1
Le spese di lite dell'appellante, sia del primo che del secondo grado, vengono poste a carico del e vengono liquidate nel dispositivo secondo i valori minimi, Controparte_1 tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia, sulla base del D.M. 55/2014 e del valore della causa 5.201/26..000, ed escludendo per il grado di appello la fase istruttoria/trattazione non espletata: 1 grado: Fase di studio: € 460,00; Fase introduttiva: € 389,00; Fase istruttoria: € 840,00;
Fase decisionale: € 851,00 = Compenso tabellare € 2.540,00; 2 grado: Fase di studio: € 567,00; Fase introduttiva: € 461,00; Fase decisionale: € 856,00 = Compenso tabellare € 1.984,00.
Le spese del grado di appello fra l'appellante e possono essere integralmente Controparte_2 compensate, in quanto i motivi di appello, così come sostenuto dal medesimo , erano CP_2
Part
“questioni attinenti unicamente al rapporto processuale tra il appellato e la CP_1 appellante” (cfr comparsa 23.5.23)
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G 154/2023, avverso la sentenza n.
1812/2022 emessa dal Tribunale di Genova il 14.07.2022, così decide:
1- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento delle spese di lite dei due gradi in favore di Controparte_1 [...]
, che liquida, per il primo grado, in € 2.540,00, oltre spese generali ed accessori di Parte_1 legge e, per il secondo grado, in € 1.984,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge;
2- Pone le spese di CTU a carico di e del Controparte_2 Controparte_1 in solido ed in parti uguali fra loro;
3- Compensa integralmente le spese del grado di appello fra e Parte_1 CP_2
;
[...]
4- Conferma nel resto la sentenza gravata.
Genova, 7 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno