Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2470 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02470/2026REG.PROV.COLL.
N. 06371/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6371 del 2025, proposto da
Comune di Polia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Filadelfia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comitato Io Abito A Filadelfia, ET RE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 799 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Filadelfia e della Regione Calabria;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. NA UA e uditi per le parti gli avvocati Scuglia e Cavina, in sostituzione dell'avvocato Santuori;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Polia ha impugnato, quanto al ricorso introduttivo:
la Deliberazione del Consiglio Comunale di Filadelfia n. 10 del 22.05.2023, pubblicata dal 29.05.2023 al 13 giugno 2023 e avente ad oggetto l'avvio della procedura di modifica dei confini territoriali Comuni di Filadelfia - Polia - AV AN e tutti gli elaborati ad essa allegati; ogni altro atto presupposto e comunque connesso; nonché, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità e l'annullamento del provvedimento di rigetto tacito formatosi sull'istanza di accesso presentata in data 5.06.2023.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo:
la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 12.03.2024 publicata sul BURC n. 59 del 18.03.2024 e avente ad oggetto: " Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, AV AN e Polia della provincia di Vibo Valentia "; la risoluzione (non nota) n. 1 del 14 febbraio 2024 della prima Commissione Consiliare permanente con la quale ha proposto al Consiglio Regionale di deliberare l'effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12, limitato ai soli elettori residenti; la relazione descrittiva e le planimetrie allegate (sub Allegato A) alla proposta di legge regionale n. 230/12, facenti parte integrante della deliberazione n. 270 del 12.03.2024.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso con sentenza n. 799 del 2025, appellata dal Comune di Polia per i seguenti motivi di diritto:
1) error in iudicando sotto molteplici profili: violazione e falsa applicazione dell’art. 133, comma 2, della Costituzione e dell’art. 40, comma 4, della L. R. n. 13 del 1983; error in iudicando per carenza, irragionevolezza ed illogicità della motivazione ed erronea e mancata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; error in iudicando per omessa pronuncia su punti decisivi della controversia;
2) error in iudicando : violazione sotto altro profilo dell’art. 133, comma 2, della Costituzione e dell’art. 40, comma 4, lett. c) , della L. R. n. 13 del 1983; eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta; sviamento di potere;
3) error in iudicando : difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; sviamento di potere.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Comune di Filadelfia e la Regione Calabria.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dal Comune di Polia per la riforma della sentenza del Tar per la Calabria n. 799 del 2025 con cui è stato respinto il suo ricorso per l’annullamento, quanto al ricorso introduttivo, della Deliberazione del Consiglio Comunale di Filadelfia n. 10 del 22.05.2023, e avente ad oggetto l’avvio della procedura di modifica dei confini territoriali Comuni di Filadelfia – Polia – AV AN e di tutti gli elaborati ad essa allegati; nonché, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento dell’illegittimità e per l’annullamento del provvedimento di rigetto tacito formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 5.06.2023;
quanto al ricorso per motivi aggiunti a valere anche come ricorso autonomo, della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 270 del 12.03.2024 publicata sul BURC n. 59 del 18.03.2024 e avente ad oggetto: “ Effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12^ di iniziativa dei consiglieri regionali F. De Nisi e G. Graziano recante: "Modifica dei confini territoriali dei Comuni di Filadelfia, AV AN e Polia della provincia di Vibo Valentia ”, della risoluzione (non nota) n. 1 del 14 febbraio 2024 della prima Commissione Consiliare permanente con la quale ha proposto al Consiglio Regionale di deliberare l’effettuazione del referendum consultivo obbligatorio sulla proposta di legge n. 230/12, limitato ai soli elettori residenti, della relazione descrittiva e delle planimetrie allegate (sub Allegato A) alla proposta di legge regionale n. 230/12, facenti parte integrante della deliberazione n. 270 del 12.03.2024.
Il Giudice di prime cure ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo proposto per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Filadelfia n. 10 del 2023 e per l’accertamento dell’illegittimità del diniego tacito formatosi sull’istanza di accesso documentale. In particolare, il Tar ha ritenuto che l’atto non fosse lesivo, in quanto meramente introduttivo della procedura di cui all’art. 133, comma 2, della Costituzione, avendo dato origine ai successivi atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti, i soli effettivamente lesivi. Quanto alla domanda ex art. 116 c.p.a. il Tar ha preso atto che, in corso di causa e precisamente il 28.08.2023, il Comune di Filadelfia ha consegnato la documentazione richiesta.
Nel merito, invece, il Tar ha respinto l’impugnazione, e proprio questi capi della sentenza costituiscono l’oggetto dell’appello.
Con il primo motivo di gravame il Comune contesta che il giudice di prime cure, aderendo acriticamente alla tesi della Regione Calabria e a dispetto delle pur condivisibili considerazioni di principio sulla concreta portata della nozione di “popolazioni interessate” (da interpretare alla luce dei criteri dettati dall’art. 40 della L.R. 83/13), non si sarebbe avveduto che nel caso di specie non sussistevano, invece, i presupposti legittimanti l’applicazione della deroga e che il Consiglio Regionale non aveva correttamente applicato i criteri che consentono, previa adeguata e rigorosa motivazione, l’esclusione dalla consultazione referendaria delle popolazioni che non siano portatrici di un proprio interesse qualificato e non, come avvenuto nel caso di specie, l’enucleazione degli aventi diritto sulla base di un loro peculiare tratto distintivo. Ed invero, in relazione all’ambito di applicazione dei richiamati criteri derogatori, sussisterebbe giurisprudenza che ha chiarito l’ambito di operatività dell’art. 40, comma 4, lett. c), della L. R. della Calabria n. 13 del 1983 proprio in tal senso.
Nel caso di specie, in palese violazione della ratio della richiamata disposizione normativa, la Regione Calabria avrebbe, invece, enucleato ed identificato la popolazione esclusivamente ammessa al referendum (quella residente nelle contrade coinvolte dalla modifica), senza valutare l’esistenza o meno in capo alla restante parte della popolazione dei Comuni della titolarità di un interesse ad essere consultata. La Regione ha, infatti, valorizzato gli asseriti tratti distintivi dei gruppi residenti nelle contrade coinvolte, per riservare ad essi e solo ad essi il diritto a partecipare alla consultazione, anziché applicare i criteri guida individuati dal legislatore regionale, per indagare, ed eventualmente escludere, l’esistenza di un interesse qualificato della restante parte della popolazione. Sotto tale profilo si potrebbe per l’appellante apprezzare, oltre al vizio di violazione di legge, quello di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria; vizi la cui portata non sarebbe stata adeguatamente valutata dal giudice di prime cure, che si è limitato a riprodurre acriticamente i contenuti della relazione descrittiva allegata al progetto di legge. Nella deliberazione avversata mancherebbe, invero, il passaggio motivazionale sull’inesistenza dell’interesse della restante parte della popolazione ad essere consultata.
Per l’appellante, inoltre, il giudice di prime cure non avrebbe valutato l’unicità della conformazione orografica e urbanistica del Comune di Polia, che ne caratterizza la natura e identità; in un simile contesto, non si potrebbe legittimamente limitare la consultazione referendaria, come invece ha fatto la Regione Calabria, ai soli residenti nelle contrade coinvolte, sussistendo, al contrario, un interesse diretto dell’intera popolazione residente ad esprimersi sulla modifica territoriale e sul mantenimento del Comune di Polia nell’attuale conformazione.
Sotto tale profilo la sentenza di prime cure sarebbe pure in contrasto con il requisito individuato dalla giurisprudenza costituzionale della "limitata entità" della frazione destinata a distaccarsi "rispetto al totale", in rapporto al territorio e alla popolazione del comune che subirebbe il distacco, parendo sussistere un interesse, non superato da alcuna opposta dimostrazione, dell'intera popolazione "cedente" - come di quella in ipotesi "ricevente" - a pronunciarsi su di una proposta di modifica territoriale che inciderebbe in maniera consistente sulla dimensione e sulla conformazione del Comune.
L’appellante deduce, in particolare, anche lo sviamento di potere, atteso che la Regione, con la deliberazione avversata, avrebbe valorizzato il presunto interesse di pochissimi nuclei familiari residenti nelle richiamate località per giustificare il trasferimento di una consistente parte del territorio comunale; scelta che travalicherebbe il limite della tutela degli interessi sottesi alla disciplina che il legislatore ha dettato per la modifica delle circoscrizioni territoriali.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha evidenziato che il procedimento di modifica delle circoscrizioni comunali di cui si controverte presenta delle caratteristiche peculiari, in quanto coinvolge tre Comuni (Polia, AV AN e Filadelfia) e non due come di regola avviene. A dispetto di tale circostanza, che avrebbe dovuto indurre la Regione Calabria a distinguere e separare i procedimenti di modifica circoscrizionale, per evitare indebite commistioni, la stessa ha ritenuto, invece, di coinvolgere nella consultazione referendaria unitariamente e soltanto i residenti delle contrade interessate di entrambi i Comuni di Polia e AV. Una simile interpretazione si porrebbe, per l’appellante, in palese ed insanabile contrasto con l’art. 40, comma 4, della L.R. 13/83, il quale individua tassativamente il corpo elettorale da consultare negli elettori residenti nei Comuni interessati dalla modificazione territoriale.
In tale ipotesi, dunque, occorrerebbe dar corso a referendum/quesiti distinti per ciascun comune annesso, i cui cittadini dovrebbero essere chiamati ad esprimersi per i soli territori di diretto interesse.
Con il terzo motivo di gravame l’appellante ha dedotto che i Consiglieri proponenti il referendum avrebbero recepito in modo pedissequo la richiesta del Comitato “Io Abito a Filadelfia”, ragion per cui la verifica sulla regolarità di tale richiesta sarebbe stata quanto mai doverosa. Sarebbe, invece, incontestato e dimostrato che i cittadini richiedenti non sono stati in alcun modo identificati, che le sottoscrizioni non sono state autenticate e che le firme non sono congiunte alla richiesta (che a sua volta non è sottoscritta). Risulterebbe, pertanto, comprovato il travisamento dei fatti e l’inesistenza di una chiara e univoca volontà dei firmatari a richiedere la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni.
Il Comune di Filadelfia ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 101 c.p.a.
In ogni caso, per lo stesso non sarebbe in alcun caso configurabile un principio di “massima consultazione”, atteso che la giurisprudenza più recente tenderebbe sempre più a valorizzare una consultazione circoscritta ai soggetti effettivamente interessati alla vicenda, interpretando correttamente lo stesso art. 133, comma 2, della Costituzione, che letteralmente riferisce l’interesse cui è connesso l’obbligo di consultazione alle “popolazioni” e non agli enti territoriali nel loro complesso. In linea con tale interpretazione, il legislatore della Regione Calabria avrebbe espressamente contemplato la possibilità di limitare la consultazione referendaria alle sole “popolazioni interessate” con l’art. 40, comma 4, lett. c), della l.r. n. 13/1983.
L’estensione dell’espressione “popolazioni interessate” andrebbe valutata caso per caso e, nel caso oggetto del presente giudizio, la deliberazione del Consiglio regionale impugnata e la connessa relazione illustrativa della proposta di legge risulterebbero ampiamente, compiutamente e ragionevolmente motivate in relazione a tutti i profili richiamati dalla norma regionale. Invero, la ratio della norma e della conseguente azione amministrativa sarebbe quella di vedere coinvolti solo i residenti che hanno in concreto un interesse qualificato alla modifica territoriale discussa. Ciò, anche alla luce del principio generale di economicità dell’azione amministrativa, oggi più che mai centrale nella gestione dell’ente locale.
La vicenda in questione ha preso avvio da un’istanza popolare; il referendum così configurato, laddove portato a compimento, avrebbe esito positivo unanime, perché tutti i residenti di Località Piano Bosco avrebbero richiesto di essere “ricompresi” anche da un punto di vista giuridico nel territorio a cui sentono di appartenere, in cui si svolge la loro vita consociata e da cui traggono i servizi essenziali quotidiani. Le procedure di variazione territoriale regolate in Costituzione agli artt. 132-133 sono norme di garanzia poste a tutela di una fondamentale sfera di libertà dei cittadini: quella di autoidentificazione territoriale. I procedimenti ad esse connessi non potrebbero, dunque, essere considerati nell’interesse degli enti territoriali, ma dovrebbero sempre qualificarsi alla luce delle istanze espresse dalle comunità locali ivi insediate.
Inoltre, tutte le aree boschive ricomprese nelle particelle oggetto di giudizio sarebbero di proprietà privata e, come tali, non suscettibili di essere utilizzate dall’Ente comunale, né dalla collettività, non essendo neppure in alcun modo provata la presenza di usi civici ed essendo irrilevante l’eventuale esistenza di diritti di enfiteusi.
Di contro, l’appartenenza “sostanziale” della popolazione residente nelle contrade dei Comuni di Polia e AV AN alla comunità di Filadelfia sarebbe dimostrata da una serie di elementi concreti e documentati, che evidenzierebbero legami consolidati dal punto di vista sociale, educativo, religioso e culturale: frequenza scolastica, appartenenza religiosa e vita comunitaria.
In definitiva, la popolazione delle contrade menzionate, pur rientrando amministrativamente nei Comuni di Polia e AV AN, si identificherebbe e parteciperebbe attivamente alla vita sociale, religiosa e culturale della sola comunità di Filadelfia.
Deve essere disattesa, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal comune di Filadelfia ai sensi dell’art. 101 c.p.a., atteso che dall’esame del ricorso in appello si evince facilmente come l’appellante abbia censurato la sentenza impugnata, mediante esame critico di tutti i capi della decisione di rigetto dell’impugnativa.
Nel merito, l’appello è fondato.
Il Comune appellante ha dedotto, sostanzialmente, la violazione dell’art. 133, comma 2, della Costituzione e dell’art. 40, comma 4, lett. c), della L. R. n. 13 del 1983, secondo il cui disposto letterale: “ Il Consiglio regionale, nella delibera di cui al comma 1, può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale: per le caratteristiche dei gruppi residenti sul territorio dei Comuni interessati, della dotazione infrastrutturale e delle funzioni territoriali, nonché per i casi di eccentricità dei luoghi rispetto al capoluogo e, quindi, di caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi ”.
L’appellante ha censurato la scelta di limitare la consultazione referendaria ai soli elettori residenti (circa 180) nelle contrade di Piano Bosco, Pantani e Fellà del Comune di Polia e a quelli di contrada Fria del Comune di AV AN (cioè del territorio che verrebbe annesso a Filadelfia), escludendo tutti gli altri residenti in detti Comuni, nonchè la popolazione interessata nel Comune di Filadelfia. Infatti, per lo stesso il Consiglio Regionale avrebbe illegittimamente derogato alla regola generale evincibile dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione e dall’art. 40 della L. R. 13/83, secondo cui per "popolazioni interessate" devono, in linea generale, intendersi tutte quelle residenti nei comuni oggetto del mutamento circoscrizionale.
La censura è fondata, atteso che, nel caso di specie, il giudice di prime cure ha omesso di rilevare che il Consiglio Regionale non ha correttamente applicato i criteri che consentono, previa adeguata e rigorosa motivazione, l’esclusione dalla consultazione referendaria delle popolazioni che non siano portatrici di un proprio interesse qualificato, avendo, invece, enucleato gli aventi diritto al voto sulla base di un loro peculiare tratto distintivo ed interesse. Ed invero, il Collegio si riporta al recente orientamento di questa sezione (Cons. Stato, V, sentenza 18 ottobre 2024, n. 8353) che, in relazione all’ambito di applicazione dei richiamati criteri derogatori, ha chiarito di recente proprio l’ambito di operatività dell’art. 40, comma 4, lett. c), della L. R. della Calabria n. 13/83.
Nella richiamata decisione è stato, invero, statuito che: “ Il profilo storico-culturale (che consente di fare ricorso alla deroga, n.d.r.), può assumere un rilievo come elemento di “caratterizzazione distintiva dei relativi gruppi”, ma l’art. 40, comma 4, lett. c), è norma che attribuisce a tale condizione un effetto inverso, quello di esclusione dalla consultazione delle popolazioni che non presentano detto interesse qualificato, non già quello, assai più restrittivo, di enucleazione delle popolazioni che, esclusivamente, vengono ammesse alla consultazione ”. Nel caso di specie, invece, in palese contrasto con tale principio e in violazione della ratio della disposizione succitata, la Regione Calabria ha enucleato e identificato esclusivamente la popolazione ammessa al referendum (quella residente nelle contrade di Fria del comune di AV e di Piano Bosco, Fellà e Pantani del comune di Polia), senza valutare l’esistenza o meno, in capo alla restante parte della popolazione di AV e di Polia, della titolarità di un interesse ad essere consultata, in tal modo invertendo la ratio della disposizione mediante la valorizzazione degli asseriti tratti distintivi dei gruppi residenti a [...], Piano Bosco, Fellà e Pantani - per riservare ad essi e solo ad essi il diritto a partecipare alla consultazione – invece di applicare i criteri guida individuati dal legislatore regionale per indagare, ed eventualmente escludere, l’esistenza di un interesse qualificato della restante parte della popolazione di AV e di Polia.
Balza agli occhi, dunque, oltre alla evidente violazione di legge, anche l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, atteso che dalla relazione descrittiva allegata al progetto di legge manca il ben che minimo passaggio motivazionale sull’inesistenza dell’interesse alla consultazione della restante parte della popolazione dei Comuni succitati. Ed invero, alla pur condivisibile enunciazione dei principi interpretativi enucleati dalla giurisprudenza, anche di questo Consiglio, per l’individuazione della popolazione interessata alla consultazione, non ne è coerentemente seguita la corretta applicazione al caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha omesso di ravvisare l’evidente carenza della necessaria indagine sull’esistenza o meno delle condizioni che, in ipotesi, potessero, escludere l’interesse della restante parte della popolazione ad essere consultata.
E’ stato invero affermato che: “(..) il legislatore regionale, nello stabilire i criteri per l'individuazione dell'ambito della consultazione, non può escludere le popolazioni diverse da quelle residenti (nelle frazioni località interessate, n.d.r.), se non sulla base di elementi idonei a fondare ragionevolmente una valutazione di insussistenza di un loro interesse qualificato in rapporto alla variazione territoriale proposta (sent. n. 433 del 1995 e 94 del 2000 e n. 47 del 2003). Ed ancora, l’esistenza delle condizioni per disporre l’esclusione di una parte della popolazione residente devono essere rigorosamente verificate in concreto dalla Regione e precisamente: (…) la loro esistenza deve essere verificata in concreto dall'organo regionale che delibera di far luogo al referendum, con decisione motivata suscettibile di essere controllata in sede giurisdizionale " (Corte Costituzionale n. 47 del 2003).
Dalla delibera impugnata non si evince, invece, alcuna motivazione sulla mancata sussistenza dell’interesse alla consultazione referendaria della parte della popolazione di AV e di Polia non coinvolta dalla modifica territoriale, in manifesta violazione dell’art. 40, comma 4, lett. c), della L.R. n. 13 del 1983.
Anche in linea con quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale, la Regione avrebbe dovuto valutare e motivare in proposito sulla sussistenza o meno dell’interesse dell'intera popolazione "cedente" - come di quella in ipotesi "ricevente" - a pronunciarsi su una proposta di modifica territoriale che incide sulla dimensione e sulla conformazione dei Comuni.
Non si condividono, dunque, le statuizioni del giudice di prime cure, secondo cui: “ nel caso di specie la Regione Calabria ha individuato i parametri idonei a fare emergere un interesse qualificato alla variazione territoriale in capo a una determinata parte della popolazione, come può evincersi dalla relazione descrittiva prodotta dalla parte ricorrente ”.
E’ indubbio, infatti, che sussista l’interesse della popolazione residente nelle contrade interessate dalla proposta di modifica circoscrizionale a partecipare all’indetta consultazione referendaria. Dal disposto dell’art. 40, comma 4, lett. c), della l.r. n. 13/1983, secondo cui: “ Il Consiglio regionale, nella delibera … può, con decisione motivata, escludere dalla consultazione referendaria le popolazioni che non presentano un interesse qualificato alla variazione territoriale ” si ricava la necessità, invece, di indagare se, eventualmente, non sussista l’interesse della restante parte della popolazione del Comune a partecipare al referendum. La regola è, infatti, che tutta la popolazione dei Comuni implicati nella consultazione referendaria sia coinvolta, mentre l’eccezione è che una parte di tale popolazione possa non esserlo solo nel caso in cui si accerti la mancanza del suo interesse con decisione motivata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbendo le ulteriori censure dedotte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AB, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
NA UA, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA UA | IE AB |
IL SEGRETARIO