Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
2514 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2514 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data 01/04/2006 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. CHIODONI ANNALISA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLI' in data
01/04/2006 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - Controparte_1
C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al N. 9 Parte II
Serie A Anno 2006; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
26/11/2024, che integralmente si riportano:
Affidamento della prole e diritto di visita
1) I minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo un Per_1 Per_2
regime di responsabilità condiviso e saranno collocati con la madre nella casa coniugale. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla scuola, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli medesimi.
2 I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante il tempo di permanenza dei figli presso ciascuno di loro.
Salva la possibilità di diverso accordo tra i genitori, il IG. potrà vedere e Pt_1
tenere con sé i figli e secondo il seguente calendario mensile: Per_1 Per_2
1 e 3 settimana:
Il mercoledì dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00.
2 e 4 settimana:
Il lunedì dalle ore 18.30 fino alle ore 8.00 del martedì, con accompagnamento a scuola da parte del padre.
Il mercoledì dalle ore 18.00 alle ore 22.
Il venerdì dalle ore 18.00 alle ore 22.00 della domenica.
Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli e per i seguenti periodi Per_1 Per_2
festivi:
- tre giorni a Pasqua e una settimana a Natale, alternando le festività di anno in anno (un anno i ragazzi staranno a Natale con un genitore ed a Pasqua con l'altro e l'anno successivo viceversa). I genitori si alterneranno di anno in anno anche con riferimento ai "ponti" festivi;
- tre settimane in estate: una settimana per ciascun mese di luglio, agosto e settembre, con possibilità di unirne due previo accordo tra i genitori.
Si concorda sin da ora che per il mese di giugno i minori frequenteranno tre settimane di centro estivo, con divisione delle spese al 50%.
Tali accordi potranno essere derogati dai genitori di comune accordo, compatibilmente con i reciproci impegni lavorativi e nel rispetto delle eIGenze e necessità dei minori.
Contributo al mantenimento e regime delle spese straordinarie
2) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli e , la somma di € 600,00 Per_1 Per_2
3 (seicento/00) mensili per ciascun figlio, entro il giorno 05 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre.
Tale somma sarà rivalutata annualmente in conformità agli indici ISTAT e sarà versata fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Persona_3
.
[...]
Inoltre il IG. si farà carico integralmente delle attività sportive e Parte_1
ricreative attualmente in essere (basket, corso di inglese, scuola di strumento musicale) e di quelle che eventualmente verranno intraprese in futuro, previo assenso di entrambi i genitori.
Per tutte le altre spese straordinarie, da suddividersi in ragione del 50% per ciascun coniuge, le parti concordano di fare espresso richiamo al Protocollo del 09.06.2017 assunto dal Tribunale di Forlì, anche con riferimento alla necessità o meno di preventivo accordo tra i genitori.
Mensilmente, previa esibizione della documentazione di spesa, dovrà essere riconosciuto alla parte anticipataria il rimborso pro-quota.
Gli altri aspetti patrimoniali ed economici
3) In ragione degli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del nuovo assetto economico tra le parti, il IG. si onera sin da ora a Parte_1
cedere a titolo gratuito alla moglie IG.ra il diritto di usufrutto Controparte_1
vitalizio sull'intera quota di sua esclusiva proprietà della casa familiare sita in Forlì
(Fc), P.zza Falcone e Borsellino n. 21, di proprietà comune tra i coniugi in ragione di 1/3 della IG.ra e 2/3 del IG. La IG.ra Controparte_1 Parte_1 CP_1
continuerà ad abitare unitamente ai figli e nella casa familiare Per_1 Per_2
sopra indicata.
4) Le spese dell'atto notarile saranno a carico della IG.ra che incaricherà a CP_1
tal fine un professionista di propria fiducia ove il IG. si dichiara sin Parte_1
da ora disponibile a recarsi su invito della IG.ra Le parti per la CP_1
4 regolamentazione delle spese inerenti detto immobile scelgono di seguire le norme del codice civile che regolano il diritto di usufrutto.
5) Inoltre le parti hanno sottoscritto una scrittura privata che qui richiamano integralmente e allegata al presente ricorso, con la quale dichiarano di aver congiuntamente e consensualmente stabilito che, ad integrazione del nuovo assetto economico e patrimoniale della famiglia regolato in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed al fine di migliorare le condizioni di vita della prole, il IG. si obbliga entro il 30/06/2025 a versare alla IG.ra Parte_1 Controparte_1
che sin da ora dichiara di accettare , la somma complessiva di €. 100.000,00
(centomila euro) da intendersi destinati al 50% per ciascun figlio. La IG.ra CP_1
si obbliga ad utilizzare detti denari per il percorso di studi/ formazione professionale di , salvo diverso accordo tra le parti. Questa somma sarà Persona_3
versata, in un'unica soluzione, dal IG. direttamente alla IG.ra Parte_1
che potrà successivamente anche investirla temporaneamente come Controparte_1
meglio ritiene, sempre a vantaggio della prole.
Detta scrittura deve considerarsi parte integrante del presente ricorso.
6) I ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni altra questione economica e patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio o rinnovo del passaporto così come della carta d'identità valida per l'espatrio dei figli minori.
8) Le spese legali del presente giudizio sono ad esclusivo carico del IG. Pt_1
9) Le parti rinunciano all'impugnazione, prestando la piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 19/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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