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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456/2020 r.g., vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Piermassimo Marrapodi, e Carlo Romeo, ed elettivamente domiciliato in Bovalino, via XXIV Maggio, n. 39/D
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. , nato il [...] a [...]na di Gioiosa J.ca, Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo
FA, SS FA e CE FA
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 135/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Locri, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. Parte_1
200.000,00, a titolo di risarcimento del “danno biologico”, morale, esistenziale, danno alla vita di relazione e danno all'immagine, subito a causa della commissione, da parte del , di fatti Pt_1 costituenti reato. Più particolarmente, a sostegno della domanda, allegava che il convenuto aveva
1 commesso nei sui confronti, il reato di calunnia con l'esposto querela presentato il 19/12/2007, con cui lo accusava di abusivismo edilizio e circonvenzione di persona incapace;
il reato di diffamazione con la missiva inviata il 22 aprile 2005, oltre che all'attore a due comuni parenti, nonché con l'atto di citazione datato 18/01/2010.
Si costituiva in giudizio il , contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto, in via Pt_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, nonché la condanna dello stesso, ex art. 96 c.p.c. con il favore delle spese.
Istruita la causa il Tribunale di Locri, con sentenza n. 135/20 così statuiva:” 1) in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 5.000,00, oltre interessi al tasso legale annuo dal 19 Controparte_1
dicembre 2007 fino al soddisfo sulla predetta somma, devalutata alla predetta data e quindi via via annualmente rivalutata dal 19 dicembre 2007 sino alla presente pronuncia secondo gli indici Istat
Foi;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, a ciascuna per la metà, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente procedimento, liquidate come da decreto del 23 aprile 2019”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'integrale rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione ai capi relativi alla sussistenza del reato di diffamazione commesso dall'odierno appellante nei confronti del e, quindi, in ordine ai punti concernenti la condanna del al risarcimento CP_1 Pt_1 del danno in favore di esso CP_1
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Il primo giudice ha condannato l'odierno appellante al risarcimento di € 5.000, in favore dell'appellato, avendo riconosciuto il responsabile di avere diffamato con Pt_1 Controparte_1
2 le accuse contenute nell'esposto-querela presentato ai Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica il 19 dicembre 2007.
Il giudice di prime cure dopo avere escluso, che nell'esposto-querela del 19 dicembre 2007 fosse ravvisabile l'elemento oggettivo del delitto di calunnia ha, invece, ritenuto la configurabilità della diffamazione” L'esposto-querela del 19 dicembre 2007 è indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri tramite i Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica. Vi è dunque il presupposto della comunicazione “con più persone” previsto dall'articolo 595 c.p.”.
La Suprema Corte sull'argomento ha, costantemente, ritenuto che deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza” (Cass. 234551/06, Cass. 239825/08).
Inoltre, “non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni” (Cass. n. 34266 /12).
Ed ancora, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia poiché al di fuori di tale ipotesi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o querelante interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 36266/2023)
Né, tantomeno la proposizione di una querela può essere assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa (Cass. 36266/2023).
Giova osservare che nel caso in esame sono stati, dal primo giudice, esclusi gli elementi della calunnia.
Inoltre, l'esposto-querela del 19 dicembre 2007 è stato presentato presso i Carabinieri di Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica, i quali lo hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Locri. Appare evidente che i soggetti che hanno ricevuto il detto esposto sono figure istituzionali, tenute alla conoscenza degli atti e vincolate per legge alla riservatezza, non assimilabili, pertanto, alla pluralità di soggetti di cui all'art. 595 c.p..
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto di tutte le domande.
3 2.) Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e delle argomentazioni trattate appare di giustizia compensare, integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
135/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: accoglie l'appello; in riforma della sentenza n. 135/20 rigetta tutte le domande;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Viviana Cusolito Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 456/2020 r.g., vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Piermassimo Marrapodi, e Carlo Romeo, ed elettivamente domiciliato in Bovalino, via XXIV Maggio, n. 39/D
APPELLANTE
CONTRO
cod. fisc. , nato il [...] a [...]na di Gioiosa J.ca, Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo
FA, SS FA e CE FA
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri n. 135/20.
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio davanti al Controparte_1
Tribunale di Locri, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. Parte_1
200.000,00, a titolo di risarcimento del “danno biologico”, morale, esistenziale, danno alla vita di relazione e danno all'immagine, subito a causa della commissione, da parte del , di fatti Pt_1 costituenti reato. Più particolarmente, a sostegno della domanda, allegava che il convenuto aveva
1 commesso nei sui confronti, il reato di calunnia con l'esposto querela presentato il 19/12/2007, con cui lo accusava di abusivismo edilizio e circonvenzione di persona incapace;
il reato di diffamazione con la missiva inviata il 22 aprile 2005, oltre che all'attore a due comuni parenti, nonché con l'atto di citazione datato 18/01/2010.
Si costituiva in giudizio il , contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto, in via Pt_1
riconvenzionale, chiedeva la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni morali ed esistenziali, nonché la condanna dello stesso, ex art. 96 c.p.c. con il favore delle spese.
Istruita la causa il Tribunale di Locri, con sentenza n. 135/20 così statuiva:” 1) in parziale accoglimento delle domande proposte dall'attore, condanna al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 5.000,00, oltre interessi al tasso legale annuo dal 19 Controparte_1
dicembre 2007 fino al soddisfo sulla predetta somma, devalutata alla predetta data e quindi via via annualmente rivalutata dal 19 dicembre 2007 sino alla presente pronuncia secondo gli indici Istat
Foi;
2) rigetta tutte le altre domande;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, a ciascuna per la metà, le spese per la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente procedimento, liquidate come da decreto del 23 aprile 2019”.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con l'integrale rigetto delle domande e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 14/3/25, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/3/25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata in relazione ai capi relativi alla sussistenza del reato di diffamazione commesso dall'odierno appellante nei confronti del e, quindi, in ordine ai punti concernenti la condanna del al risarcimento CP_1 Pt_1 del danno in favore di esso CP_1
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Il primo giudice ha condannato l'odierno appellante al risarcimento di € 5.000, in favore dell'appellato, avendo riconosciuto il responsabile di avere diffamato con Pt_1 Controparte_1
2 le accuse contenute nell'esposto-querela presentato ai Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica il 19 dicembre 2007.
Il giudice di prime cure dopo avere escluso, che nell'esposto-querela del 19 dicembre 2007 fosse ravvisabile l'elemento oggettivo del delitto di calunnia ha, invece, ritenuto la configurabilità della diffamazione” L'esposto-querela del 19 dicembre 2007 è indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri tramite i Carabinieri di Marina di Gioiosa Ionica. Vi è dunque il presupposto della comunicazione “con più persone” previsto dall'articolo 595 c.p.”.
La Suprema Corte sull'argomento ha, costantemente, ritenuto che deve escludersi la configurabilità del delitto di diffamazione quando un cittadino, in un esposto all'autorità, attribuisca ad altra persona fatti illeciti, al solo fine di giustificare la richiesta d'intervento dell'autorità stessa nei casi in cui tale intervento è ammesso dalla legge, ancorché i successivi accertamenti non ne confermino la fondatezza” (Cass. 234551/06, Cass. 239825/08).
Inoltre, “non assume rilevanza penale, fatto salvo il caso in cui risulti calunniosa, e specificamente non integra la fattispecie di diffamazione la denuncia di un reato e quindi, pur quando il denunciato sia assolto con la formula più ampia, non è configurabile in capo al denunciante una responsabilità per danni” (Cass. n. 34266 /12).
Ed ancora, la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di parte possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia poiché al di fuori di tale ipotesi l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante o querelante interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato (Cass. 36266/2023)
Né, tantomeno la proposizione di una querela può essere assimilabile alla diffamazione a mezzo stampa (Cass. 36266/2023).
Giova osservare che nel caso in esame sono stati, dal primo giudice, esclusi gli elementi della calunnia.
Inoltre, l'esposto-querela del 19 dicembre 2007 è stato presentato presso i Carabinieri di Carabinieri di Marina di Gioiosa Jonica, i quali lo hanno trasmesso alla Procura della Repubblica di Locri. Appare evidente che i soggetti che hanno ricevuto il detto esposto sono figure istituzionali, tenute alla conoscenza degli atti e vincolate per legge alla riservatezza, non assimilabili, pertanto, alla pluralità di soggetti di cui all'art. 595 c.p..
Per quanto fin qui esposto errata appare la sentenza impugnata che deve essere riformata con il rigetto di tutte le domande.
3 2.) Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e delle argomentazioni trattate appare di giustizia compensare, integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Locri Parte_1
135/20, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: accoglie l'appello; in riforma della sentenza n. 135/20 rigetta tutte le domande;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
compensa, integralmente, tra le parti le spese del presente grado di appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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