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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 13704/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13704/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via A. Ligabue, n.4, presso lo studio dell'avv. Antonio
Cantile, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare come non dovuta la restituzione all' dell'importo di euro 309,19 contestato dallo stesso CP_2
a titolo di indebita percezione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dal 13/01/2006 al
31/01/2006.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: CP_ a) Che, con provvedimento n. 10145369 del 22/03/2018, notificato in data 18/04/2018, l' sul presupposto di aver interrotto la prescrizione del credito con altro provvedimento datato
09/10/2013, ha richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla sig.ra
[...] a titolo di indennità di malattia e maternità, per il periodo dal 13/01/2006 al Parte_1
31/01/2006, pari ad € 309,19; CP_ b) Che con provvedimento di sollecito del 22/01/2024 (notificato il 01/02/2024), l' ha nuovamente richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite per la prestazione de qua ed ha inviato il piano rateale per il pagamento;
CP_ c) Che, in realtà, il credito per cui agisce l' si è prescritto in data 31/01/2016, poiché CP_ giammai l' ha notificato alla ricorrente l'indebito de quo nel 2013;
d) Che per gli indebiti di natura previdenziale vige la prescrizione ordinaria decennale;
e) Che, pertanto la ricorrente ha diritto a vedersi annullato l'indebito n. 10145369, poiché quest'ultimo si è ampiamente prescritto in data 31/01/2016.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato.
Nelle note concesse alle parti in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre, ciascuna di esse ha chiesto di darsi ragione alle proprie pretese azionate negli atti introduttivi del giudizio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro che la signora sosteneva di aver avuto nel 2005, Pt_1 avvenuto a mezzo di verbale ispettivo (cfr., in allegato alla comparsa di costituzione dell' , in CP_2 atti).
Delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, si evidenzia che, per la posizione del ricorrente, risulta esser venuto meno il requisito del rapporto di lavoro nel 2006, necessario alla fruizione delle somme liquidate a titolo di indennità di malattia e maternità per tale periodo: ne deriva che certamente la prestazione percepita è indebita.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica. In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce il decorso del termine decennale prescrizionale. Tale allegazione deve ritenersi fondata poiché dalla data di liquidazione della prestazione, risalente in ultimo al dicembre 2006 ed ammessa dallo stesso , alla data - 18/04/2018- in cui è stato dallo CP_1
stesso richiesta la ripetizione della somma versata, non è stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione che, quindi, è da dichiararsi come avvenuta.
Non rileva, al fine di impedire l'estinzione del diritto per prescrizione, il fatto che in data
14.07.2009 sia stato redatto un verbale ispettivo sulla base del quale, soltanto nel 2018, l' ha CP_1 formalizzato il disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e la conseguenziale pretesa di restituzione delle somme indebite: la redazione del verbale non concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto all'Istituto dall'art. 2033 del cc e quindi non può valere come atto interruttivo della prescrizione, anche a causa del fatto che lo stesso non è stato notificato alla ricorrente ma soltanto al suo preteso datore di lavoro.
Non rileva altresì, come atto interruttivo della prescrizione del diritto de qua, il provvedimento datato 18.10.2013, in quanto lo stesso non risulta, allo stato degli atti, essere stato notificato alla ricorrente: la stessa, infatti, contesta l'avvenuta giacenza della comunicazione nella propria sfera di conoscibilità, requisito fondamentale per il perfezionamento della notifica della stessa e della propria conseguenziale efficacia come atto interruttivo della prescrizione. Nel dettaglio, non sono presenti all'interno della ricevuta di ritorno della comunicazione dell'ottobre 2013 elementi da cui poter desumere che tale certificazione fosse riferibile alla persona della ricorrente, al di là della corrispondenza con il numero del provvedimento, il quale però non attesta che la comunicazione sia stata inoltrata nella sfera di conoscibilità della sig.ra . Parte_1
Ne deriva che in assenza della conoscenza dell'esito della revisione la parte ha legittimamente formato un affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione, affidamento che deve essere tutelato mediante l'irripetibilità delle somme versate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità per prescrizione delle somme versate dall' alla sig.ra a titolo di indennità di malattia e maternità nell'anno 2006 e per CP_2 Parte_1 un importo complessivo di euro 309,19;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 parte ricorrente, che si liquidano in euro 341,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 13704/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla via A. Ligabue, n.4, presso lo studio dell'avv. Antonio
Cantile, dal quale è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/11/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, la ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo di Controparte_1 accertare come non dovuta la restituzione all' dell'importo di euro 309,19 contestato dallo stesso CP_2
a titolo di indebita percezione dell'indennità di malattia e maternità per il periodo dal 13/01/2006 al
31/01/2006.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto: CP_ a) Che, con provvedimento n. 10145369 del 22/03/2018, notificato in data 18/04/2018, l' sul presupposto di aver interrotto la prescrizione del credito con altro provvedimento datato
09/10/2013, ha richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla sig.ra
[...] a titolo di indennità di malattia e maternità, per il periodo dal 13/01/2006 al Parte_1
31/01/2006, pari ad € 309,19; CP_ b) Che con provvedimento di sollecito del 22/01/2024 (notificato il 01/02/2024), l' ha nuovamente richiesto la ripetizione delle somme indebitamente percepite per la prestazione de qua ed ha inviato il piano rateale per il pagamento;
CP_ c) Che, in realtà, il credito per cui agisce l' si è prescritto in data 31/01/2016, poiché CP_ giammai l' ha notificato alla ricorrente l'indebito de quo nel 2013;
d) Che per gli indebiti di natura previdenziale vige la prescrizione ordinaria decennale;
e) Che, pertanto la ricorrente ha diritto a vedersi annullato l'indebito n. 10145369, poiché quest'ultimo si è ampiamente prescritto in data 31/01/2016.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito ed ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto CP_2 infondato.
Nelle note concesse alle parti in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre, ciascuna di esse ha chiesto di darsi ragione alle proprie pretese azionate negli atti introduttivi del giudizio.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate.
È granitico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere della prova della debenza della prestazione è a carico della parte che la richiede e che conseguentemente ritiene illegittimo il provvedimento con cui viene chiesta la restituzione delle somme pagate indebitamente.
La Corte di Cassazione ha infatti enunciato il principio secondo cui "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere
l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (cfr. tra le tantissime Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n. 1228).
Rispetto a tale aspetto, quindi, deve evidenziarsi come alla luce della dialettica processuale sviluppatasi tra le parti, non vi sono dubbi quanto alla sussistenza dell'indebito, dal momento che con la propria costituzione in giudizio l' ha evidenziato che la richiesta avanzata trae origine dal CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro che la signora sosteneva di aver avuto nel 2005, Pt_1 avvenuto a mezzo di verbale ispettivo (cfr., in allegato alla comparsa di costituzione dell' , in CP_2 atti).
Delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento, si evidenzia che, per la posizione del ricorrente, risulta esser venuto meno il requisito del rapporto di lavoro nel 2006, necessario alla fruizione delle somme liquidate a titolo di indennità di malattia e maternità per tale periodo: ne deriva che certamente la prestazione percepita è indebita.
Una volta chiarita la natura indebita della percezione, tuttavia, è necessario verificare se la stessa fosse ripetibile dall'ente previdenziale.
La prestazione oggetto del presente giudizio ha carattere previdenziale: in particolare si tratta di una prestazione previdenziale di natura non pensionistica. In relazione a tale tipo di disciplina, quindi, in caso di indebito oggettivo si applica la regola generale dettata dall'art. 2033 c.c. Il legislatore, infatti, ha dettato una disciplina speciale solo in relazione agli indebiti previdenziali aventi natura pensionistica, di modo che – avendo tale normativa carattere speciale – non è possibile procedere ad un'applicazione analogica in relazione alle prestazioni che pur avendo natura previdenziale non sono classificabili all'interno della categoria delle pensioni (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021 n.10274 secondo cui “la disciplina dell'indebito previdenziale di natura non pensionistica va ricercata esclusivamente nell'art. 2033 c.c.”). Ne deriva che il termine di prescrizione per la ripetizione dell'indebito avente natura previdenziale e carattere non pensionistico è quello ordinario decennale.
A tal proposito, parte ricorrente eccepisce il decorso del termine decennale prescrizionale. Tale allegazione deve ritenersi fondata poiché dalla data di liquidazione della prestazione, risalente in ultimo al dicembre 2006 ed ammessa dallo stesso , alla data - 18/04/2018- in cui è stato dallo CP_1
stesso richiesta la ripetizione della somma versata, non è stato notificato al ricorrente alcun atto interruttivo della prescrizione che, quindi, è da dichiararsi come avvenuta.
Non rileva, al fine di impedire l'estinzione del diritto per prescrizione, il fatto che in data
14.07.2009 sia stato redatto un verbale ispettivo sulla base del quale, soltanto nel 2018, l' ha CP_1 formalizzato il disconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale e la conseguenziale pretesa di restituzione delle somme indebite: la redazione del verbale non concretizza l'esercizio del diritto riconosciuto all'Istituto dall'art. 2033 del cc e quindi non può valere come atto interruttivo della prescrizione, anche a causa del fatto che lo stesso non è stato notificato alla ricorrente ma soltanto al suo preteso datore di lavoro.
Non rileva altresì, come atto interruttivo della prescrizione del diritto de qua, il provvedimento datato 18.10.2013, in quanto lo stesso non risulta, allo stato degli atti, essere stato notificato alla ricorrente: la stessa, infatti, contesta l'avvenuta giacenza della comunicazione nella propria sfera di conoscibilità, requisito fondamentale per il perfezionamento della notifica della stessa e della propria conseguenziale efficacia come atto interruttivo della prescrizione. Nel dettaglio, non sono presenti all'interno della ricevuta di ritorno della comunicazione dell'ottobre 2013 elementi da cui poter desumere che tale certificazione fosse riferibile alla persona della ricorrente, al di là della corrispondenza con il numero del provvedimento, il quale però non attesta che la comunicazione sia stata inoltrata nella sfera di conoscibilità della sig.ra . Parte_1
Ne deriva che in assenza della conoscenza dell'esito della revisione la parte ha legittimamente formato un affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti per il godimento della prestazione, affidamento che deve essere tutelato mediante l'irripetibilità delle somme versate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità per prescrizione delle somme versate dall' alla sig.ra a titolo di indennità di malattia e maternità nell'anno 2006 e per CP_2 Parte_1 un importo complessivo di euro 309,19;
-condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_3 parte ricorrente, che si liquidano in euro 341,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 23.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo